Modalità e termini di esecuzione della fornitura. 1. I prodotti offerti dovranno essere totalmente garantiti contro ogni difetto che possa imputarsi comunque alle procedure di fabbricazione, di magazzinaggio e trasporto da parte del Fornitore. 2. In caso di riscontro di imperfezioni e/o difetti imputabili alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio o trasporto o qualora, a seguito degli accertamenti di cui all’art. 8, i prodotti forniti non risultassero conformi alle caratteristiche indicate nella Lettera d’Invito/atti di gara o inutilizzabili, il Fornitore sarà obbligato a sostituirli gratuitamente, ai sensi di quanto previsto “Riepilogo delle condizioni principali” e dai relativi Allegati 1, 2, 3, 4 (in particolare si faccia riferimento all’Allegato 2 “Politica in materia di cancellazione, sostituzione di prodotto inutilizzabile e credito), allegati alla presente Convenzione e da considerarsi parte integrante della medesima (Omesso ex art. 98, co. 5 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.). 3. Per ulteriori previsioni si rimanda integralmente a quanto previsto dal “Riepilogo delle condizioni principali” e dai relativi Allegati 1, 2, 3, 4, allegati alla presente Convenzione e da considerarsi parte integrante della medesima (Omesso ex art. 98, co. 5 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.). 4. In considerazione della particolarità della fornitura oggetto della presente Convenzione e nell’ottica della migliore esecuzione, il Fornitore e l’Ente/Azienda del SSR si impegnano alla massima collaborazione e allo scambio di tutte le informazioni necessarie durante il periodo di validità della Convenzione e dei Contratti derivati. 5. Il Fornitore e l’Ente/Azienda del SSR concorderanno caso per caso le tempistiche della fornitura, in ragione delle particolari e precipue modalità di produzione ed in virtù della necessità di garantire il trattamento del paziente.
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Samples: Fornitura Di Farmaci
Modalità e termini di esecuzione della fornitura. 1. I prodotti offerti dovranno essere totalmente garantiti contro ogni difetto che possa imputarsi comunque alle procedure Nel rispetto delle modalità di fabbricazioneseguito stabilite e nei luoghi indicati dalle Amministrazioni, di magazzinaggio il Fornitore si obbliga a prestare le forniture dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e trasporto da parte del Fornitorenell’Offerta Tecnica.
2. In caso L’erogazione della prestazione si intende comprensiva di riscontro di imperfezioni e/o difetti imputabili alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio o trasporto o qualoraogni onere e spesa, a seguito degli accertamenti di cui all’art. 8, i prodotti forniti non risultassero conformi alle caratteristiche indicate nella Lettera d’Invito/atti di gara o inutilizzabili, il Fornitore sarà obbligato a sostituirli gratuitamente, ai sensi di quanto previsto “Riepilogo delle condizioni principali” e dai relativi Allegati 1, 2, 3, 4 (in particolare si faccia riferimento all’Allegato 2 “Politica in materia di cancellazione, sostituzione di prodotto inutilizzabile e credito), allegati alla presente Convenzione e da considerarsi parte integrante della medesima (Omesso ex art. 98, co. 5 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.)nessuno escluso.
3. Per ulteriori previsioni si rimanda integralmente a Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna prestazione deve avvenire secondo quanto previsto dal “Riepilogo delle condizioni principali” disciplinato nel Capitolato Tecnico ovvero nell’Offerta Tecnica se migliorativa, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e dai relativi Allegati 1, 2, 3, 4, allegati alla presente Convenzione e da considerarsi parte integrante della medesima (Omesso ex art. 98, co. 5 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.)le singole Amministrazioni.
4. In considerazione Ai sensi della particolarità della fornitura oggetto della presente Convenzione Legge Regionale n. 11/2004 e nell’ottica della migliore esecuzione, il Fornitore e l’Ente/Azienda del SSR si impegnano alla massima collaborazione e allo scambio di tutte le informazioni necessarie durante il periodo di validità della Convenzione s.m.i. e dei Contratti derivaticonseguenti atti attuativi (Delibera di Giunta Regionale 287/2015) la Regione, gli Enti e gli Organismi Regionali, le loro Associazioni e Consorzi, quali le Agenzie, le Aziende e gli Istituti, anche autonomi ed inoltre gli organismi di diritto pubblico e le società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria dai suddetti soggetti o dalle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, sottoposti all’applicazione degli obblighi di cui all’articolo 1 commi da 209 a 214 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (l’elenco di tali Enti è disponibile sul sito di Intercent-ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx, nella sezione dedicata a “ordini, DDT e fatture”), devono emettere gli ordini esclusivamente in forma elettronica attraverso la rete PEPPOL inviandoli al seguente PARTICIPANT ID .
5. Inoltre, a partire dalle decorrenze indicate, il Fornitore dovrà garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. Il Fornitore e l’Ente/Azienda dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent-ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, che contiene tutti i riferimenti del SSR concorderanno caso Sistema Regionale per caso le tempistiche della forniturala dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, in ragione delle particolari e precipue modalità di produzione ed in virtù della necessità colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo Telematico di garantire il trattamento del pazienteInterscambio NoTI-ER.
6. In alternativa, le Imprese potranno utilizzare le funzionalità semplificate per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici PEPPOL che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ previa registrazione.
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Samples: Convenzione/Accordo Quadro Per La Fornitura Di Carta in Risme 8
Modalità e termini di esecuzione della fornitura. 1. I prodotti offerti dovranno essere totalmente garantiti contro ogni difetto che possa imputarsi comunque alle procedure Nel rispetto delle modalità di fabbricazioneseguito stabilite e nei luoghi indicati dalle Amministrazioni, di magazzinaggio il Fornitore si obbliga a prestare i servizi dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e trasporto da parte del Fornitorenell’Offerta Tecnica.
2. In caso L’erogadezllaioprensetazione si intende comprensiva di riscontro di imperfezioni e/o difetti imputabili alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio o trasporto o qualoraogni onere e spesa, a seguito degli accertamenti di cui all’art. 8, i prodotti forniti non risultassero conformi alle caratteristiche indicate nella Lettera d’Invito/atti di gara o inutilizzabili, il Fornitore sarà obbligato a sostituirli gratuitamente, ai sensi di quanto previsto “Riepilogo delle condizioni principali” e dai relativi Allegati 1, 2, 3, 4 (in particolare si faccia riferimento all’Allegato 2 “Politica in materia di cancellazione, sostituzione di prodotto inutilizzabile e credito), allegati alla presente Convenzione e da considerarsi parte integrante della medesima (Omesso ex art. 98, co. 5 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.)nessuno escluso.
3. Per ulteriori previsioni si rimanda integralmente a Non sono ammesse prestazioni parzaiparelstaizi,one pdeevertant avvenire secondo quanto previsto dal “Riepilogo delle condizioni principali” disciplinato nel Capitolato Tecnico soevvero migliorativa, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e dai relativi Allegati 1, 2, 3, 4, allegati alla presente Convenzione e da considerarsi parte integrante della medesima (Omesso ex art. 98, co. 5 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.)le singole Amministrazioni.
4. In considerazione Ai sensi della particolarità Legge di Bilancio 2018, ai commi 411-415, relativa agli obblighi delle Pubbliche Amministrazioni di emissieorsno eil NoddoelSmlis’taomrendtoiOnrdeini, considerate inoltre le disposizioni della fornitura oggetto della presente Convenzione Legge Regionale n. 11/2004 e nell’ottica della migliore esecuzione, il Fornitore e l’Ente/Azienda del SSR si impegnano alla massima collaborazione e allo scambio di tutte le informazioni necessarie durante il periodo di validità della Convenzione s.m.i. e dei Contratti derivaticonseguenti atti attuativi (Delibera di Giunta Regionale 287/2015), gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale devono emettere gli ordini esclusivamente in forma elettronica attraverso la rete PEPPOL inviandoli al seguente PARTICIPANT ID .
5. Ai sensi della Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i. e dei conseguenti atti attuativi (Delibera di Giunta Regionale 287/2015) la Regione, gli Enti e gli Organismi Regionali, le loro Associazioni e Consorzi, quali le Agenzie, le Aziende e gli Istituti, anche autonomi ed inoltre gli organismi di diritto pubblico e le società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria dai elet suddetti soggetti o dalle Aziende del Servizio Sanitario Regi degli obblighi di cui all’articolo 1 00c7 on.m2m44i da (l’elenco di tali Enti è -EdR ihtstpp://iontenrcienbteir.rlegeione.semuilila- sito xxxxxxx.xx, nella sezione dedicata a “ordini, i DDT esclusivamente in forma elettronica attraverso la rete PEPPOL inviandoli al seguente PARTICIPANT ID .
6. Inoltre, a partire dalle decorrenze indicate, i trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. Il Fornitore e l’Ente/Azienda dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si ri-nERvia al xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, che contiene tutti i riferimenti del SSR concorderanno caso Sistema Regionale per caso le tempistiche della forniturala dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, in ragione delle particolari e precipue modalità di produzione ed in virtù della necessità colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo Telematico di garantire il trattamento del pazienteInterscambio NoTI- ER.
7. In alternativa, le Imprese potranno utilizzare le funzionalità semplificate per la ricezione degli ordini e l’invio dei docPEuPmPOeLnchteisonodmiesste ra adisspopsioziorneto ele sulla piattaforma di Intercent-ER all’ihtntpds:/i/pirattiafzorzmaointercenter.regione.xxxxxx- xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ previa registrazione.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Servizi Di Trasmissione Dati E Voce
Modalità e termini di esecuzione della fornitura. 1. I prodotti offerti dovranno essere totalmente garantiti contro ogni difetto che possa imputarsi comunque alle procedure Per l’esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di fabbricazioneFornitura, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le modalità di magazzinaggio e trasporto da parte del Fornitoreseguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati.
2. In caso La consegna di riscontro ciascun bene e ed eventuali relativi dispositivi accessori si intende comprensiva di imperfezioni e/o difetti imputabili alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio o trasporto o qualoraogni onere e spesa, ivi compreso, a seguito degli accertamenti titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di cui all’art. 8trasporto, i prodotti forniti non risultassero conformi alle caratteristiche indicate nella Lettera d’Invito/atti di gara o inutilizzabiliimballaggio, il Fornitore sarà obbligato a sostituirli gratuitamentefacchinaggio, ai sensi di quanto previsto “Riepilogo delle condizioni principali” rimozione e dai relativi Allegati 1, 2, 3, 4 (in particolare si faccia riferimento all’Allegato 2 “Politica in materia di cancellazione, sostituzione di prodotto inutilizzabile e credito), allegati alla presente Convenzione e da considerarsi parte integrante della medesima (Omesso ex art. 98, co. 5 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.)asporto dei pallet.
3. Per ulteriori previsioni si rimanda integralmente a quanto previsto dal “Riepilogo delle condizioni principali” Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Ordinativo di Fornitura deve avvenire in un’unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e dai relativi Allegati 1, 2, 3, 4, allegati alla presente Convenzione e da considerarsi parte integrante della medesima (Omesso ex art. 98, co. 5 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.)l‘Azienda Contraente.
4. In considerazione Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura, data, luogo di consegna, elenco dettagliato della particolarità della fornitura oggetto della presente Convenzione merce consegnata, numero del lotto di produzione e nell’ottica della migliore esecuzione, il Fornitore e l’Ente/Azienda del SSR si impegnano alla massima collaborazione e allo scambio data di tutte le informazioni necessarie durante il periodo di validità della Convenzione e scadenza dei Contratti derivatisingoli prodotti.
5. Il Fornitore e l’Ente/Azienda del SSR concorderanno caso per caso le tempistiche della fornituradeve effettuare la consegna, in ragione porto franco, dei beni oggetto del contratto entro il termine perentorio di 10 (dieci ) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, pena l’applicazione delle particolari penali di cui al successivo articolo “Penali”.
6. In casi eccezionali, quando l’urgenza del caso lo richieda e precipue modalità sia espressamente indicato nell’Ordinativo di produzione ed Fornitura ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Contraente, il Fornitore deve effettuare la consegna entro 3/4 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della Richiesta medesima, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo “Penali”.
7. Nel caso in virtù cui il Fornitore non proceda alla consegna della necessità merce entro i suddetti termini, l’Azienda contraente procede direttamente all’acquisto sul libero mercato, di garantire eguali quantità e qualità della merce, addebitando l’eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo articolo “Penali”.
8. Il personale dell’Azienda, all’atto di ogni consegna, può verificare la conformità dei prodotti consegnati.
9. La firma all’atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. La quantità può essere accertata dall’Azienda in un secondo momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornitore.
10. L’accettazione della merce non solleva il trattamento Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all’atto della consegna, né lo esime dall’obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’utilizzazione della merce consegnata.
11. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal capitolato, la merce viene restituita al Fornitore che è tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della segnalazione. La merce non accettata resta a disposizione del pazienteFornitore che dovrà ritirarla a sua spese. E’ a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione potrà essere inviata al fornitore addebitando ogni spesa sostenuta.
12. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall’Azienda contraente.
13. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l’Azienda procede direttamente all’acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l’eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo articolo “Penali”.
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