Inizio e termine della garanzia Clausole campione

Inizio e termine della garanzia. (principio “claims made”) La presente polizza vale per le Richieste di risarcimento (i) presentate per la prima volta agli Assicurati e (ii) comunicate per iscritto all`Assicuratore durante il Periodo di validità della polizza, o il Periodo di osservazione (ove applicabile) a condizione che le stesse non si riferiscano ad Atti giá denunciati ad altro assicuratore.
Inizio e termine della garanzia. L’Assicurazione è prestata nella forma “Claims Made” e vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del Periodo di Assicurazione che siano regolarmente denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza, ossia non oltre (vedasi Scheda di Copertura) anni prima della data d’inizio della Durata del Contratto (periodo di garanzia retroattiva), e che non siano già notificati all’Assicurato. Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile l’Assicurato, o il Contraente per conto dell’Assicurato, dichiara, dopo appropriati accertamenti, che al momento della stipulazione di questo contratto non hanno ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un Sinistro quale definito in questa polizza. L'assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 (cinque) anni successivi alla scadenza della presente polizza, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di Durata del Contratto. Per i Xxxxxxxx denunciati agli Assicuratori dopo la scadenza della Durata del Contratto, il Limite di Indennizzo indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato in polizza.
Inizio e termine della garanzia. La garanzia assicurativa esplica la sua operatività per tutti i sinistri ricevuti dalla Contraente e/o dall’Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della presente assicurazione in relazione a fatti posti in essere durante il periodo di validità della stessa nonché per fatti posti in essere in data non antecedente:
Inizio e termine della garanzia. L'Assicurazione vale per i Sinistri pervenuti all'Assicurato per la prima volta e notificati all’Assicuratore nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali Sinistri siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di assicurazione o di retroattività riportato nel frontespizio della presente polizza e che non siano ancora note o conosciute al Contraente e/o Assicurato. Qualora si assicuri uno Studio Associato/STP (Società tra Professionisti), la garanzia comprende le richieste di risarcimento presentate ai singoli professionisti associati indicati in polizza, anche se relative all’attività da loro svolta individualmente, sia con P. Iva personale o tramite precedente Studio Associato, antecedentemente la data di costituzione dello Studio stesso. Qualora si assicuri un singolo professionista, la garanzia comprende le richieste di risarcimento presentate allo Studio Associato/STP presso il quale tale soggetto svolgeva la propria attività, relative all’attività svolta da tale professionista precedentemente allo scioglimento dello e/o all’ uscita dallo Studio Associato/STP stesso. Si precisa che, per quanto riguarda le STP, la copertura vale ovviamente solo per professionisti che svolgono attività di cui all’art. 1. Qualora il Sinistro sia stato determinato da comportamenti colposi protrattisi attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione colposa.
Inizio e termine della garanzia. L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto della polizza. L’Assicurato dichiara, ai sensi di quanto previsto dagli Artt. 1892 e 1893 c.c., di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere di un obbligo di risarcimento per danno a lui imputabile. L’assicurazione non ha più effetto dalla data di scadenza della polizza, sono pertanto escluse dalla garanzia le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato successivamente alla cessazione della presente assicurazione per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante o prima del periodo di validità della stessa.
Inizio e termine della garanzia. L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’assicura- to nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto dell’assicurazione. Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892,1893 e 1894 del Codice Civile, gli assicurati dichiarano, e la Società ne prende atto, di non avere mai ricevu- to alcuna richiesta di risarcimento indennizzabile ai sensi della presente assicurazione e di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano dar luogo a richieste di risarcimento - pre- sentate a loro stessi e/o all’Ente di appartenenza - indennizzabili ai sensi della presente assi- curazione. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, purché non determinata da provve- dimento di revoca individuale da parte dell’Autorità preposta, l’assicurazione vale per le richie- ste di risarcimento presentate per la prima volta allo stesso nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto dell’assicurazione.
Inizio e termine della garanzia. La garanzia di cui alla presente Sezione 2 è valida per i sinistri verificatisi durante il periodo di validità della tessera associativa e denunciati, con le modalità di cui al successivo art.18.
Inizio e termine della garanzia. L’Assicurazione vale per i comportamenti colposi che si sono verificati durante il periodo di efficacia della Polizza.
Inizio e termine della garanzia. In deroga a quanto disposto dall’art. 1917 del Codice Civile, l’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all’Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell’Assicurazione.