Modelli relazionali Clausole campione
Modelli relazionali. 1. IL sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità e delle rappresentanze sindacali, è strutturato in modo coerente con l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti, il miglioramento delle condizioni di lavoro e lo sviluppo professionale, con l’esigenza di migliorare e mantenere elevate la qualità, l’efficacia e l’efficienza delle attività e dei servizi istituzionali.
2. La condivisione dell’obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei conflitti, in grado di favorire la collaborazione, per il perseguimento delle finalità individuate dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro.
3. Le parti si rapportano sulla base dei seguenti modelli relazionali:
a. Informazione;
b. Contrattazione integrativa d’istituto;
c. Esame congiunto;
d. Conciliazione.
4. Le materie oggetto dei diversi modelli sopra indicati sono quelle di cui all’art. 6 del CCNL 2006/2009, purché non in contrasto con provvedimenti normativi che hanno effetto sulle materie e loro successive modifiche e integrazioni.
Modelli relazionali. Le relazioni sindacali si articolano nei seguenti modelli relazionali:
Modelli relazionali. 1. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva integrativa;
b) consultazione;
c) informazione;
d) concertazione;
e) interpretazione autentica del CCI;
f) Commissione Relazioni Sindacali di cui all'art. 10 del presente contratto.
Modelli relazionali. 1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità delle amministrazioni e delle rappresentanze sindacali, è strutturato in modo coerente con l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti, il miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l’esigenza di migliorare e mantenere elevate la qualità, l’efficienza e l’efficacia dell’attività e dei servizi istituzionali.
2. La condivisione dell’obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei conflitti, in grado di favorire la collaborazione, per il perseguimento delle finalità individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra Governo e parti sociali.
3. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
a. contrattazione collettiva integrativa;
b. informazione;
c. concertazione (esame congiunto);
d. consultazione;
▇. ▇▇▇▇▇▇ tecnico;
f. interpretazione autentica dei contratti collettivi integrativi;
g. osservatorio per le relazioni sindacali. Le materie oggetto dei diversi modelli sopra indicati sono quelle di cui agli articoli 4, 6, 7 e 8 del CCNL 2006/2009 sottoscritto il 16/10/2008, purché non in contrasto con provvedimenti normativi che hanno effetto sulle materie e loro successive modifiche e integrazioni.
Modelli relazionali. Art. Contrattazione
Modelli relazionali. Rif. Art. 3 CCNL 22/01/2004
1. Come espressamente stabilito dal sopra richiamato art. 3 - comma 2- CCNL 1/4/99, ed in conformità regolamentato dall’Ente (Paragrafo VI del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – G.C. N. 44/2000) il predetto obiettivo si basa su un sistema di relazioni sindacali stabile, che si articola, a livello di ente, nei seguenti modelli relazionali, come confermati dall’art. 3 CCNL22/1/2004: a) contrattazione collettiva decentrata integrativa con le modalità indicate dal contratto nazionale e nella fattispecie sulle materie indicate dall’art. 4 CCNL 1.4.99, ivi compresa l’interpretazione autentica dei contratti decentrati integrativi, secondo la disciplina dell’art. 13 del CCNL 6.7.95; di tale contrattazione si occupa il presente accordo, secondo i tempi e le procedure di cui all’art. 4 del CCNL 22/1/2004, nel rispetto della disciplina richiamata; b) informazione, secondo la disciplina contrattuale (art. 7 del CCNL 1.4.99); c) concertazione, per le materie e secondo le modalità di cui all’art. 8 del CCNL 1.4.99; d) consultazione, ai sensi della L. 626/94 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ed ai sensi dell’art. 6 – c. 1 – Art. 3 CCNL 01/04/99 Rif.
