CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
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CONTRATTO
COLLETTIVO DECENTRATO
INTEGRATIVO
2004-2007
(Art. 4 del CCNL 1998-2001)
Il presente contratto integrativo oltre a disciplinare le materie di propria competenza, riporta a titolo di ricognizione le norme non derogabili previste dai CCNL e dalle disposizioni di legge, al fine di consentire all’Amministrazione, ai dipendenti capitolini e alle OO.SS.-RSU, di avere uno strumento organico delle disposizioni contrattuali che regolano il rapporto di lavoro.
Delle norme,. non derogabili della contrattazione integrativa, è richiamata la fonte di disciplina nella rubrica dell’articolo.
Roma, 14 giugno 2005
INDICE
TITOLO I |
AMBITO DI APPLICAZIONE, SOGGETTI, DURATA E PROCEDURE |
Pag. |
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Art. |
Criteri generali, ripartizione e destinazione delle risorse ai sensi degli artt.31 e 31 bis del CCNL 22/1/2004 |
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Art. |
Risorse aggiuntive e residue |
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Art. |
Composizione delle delegazioni trattanti |
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Art. |
Adeguamento alle norme sulla semplificazione amministrativa e al codice dell’Amministrazione digitale. |
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Art. |
Durata |
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Art. |
Procedure |
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TITOLO II |
SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI |
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Art. |
Protocollo delle relazioni sindacali |
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CAPO I |
Modelli relazionali |
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Art. |
Istituti |
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Art. |
Contrattazione |
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Art. |
Concertazione |
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Art. |
Informazione |
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Art. |
Relazioni sindacali sul posto di lavoro |
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Art. |
Forme di partecipazione |
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Art. |
Tempi, modi e forme relazione sindacale |
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Art. |
Composizione delle delegazioni trattanti |
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Art. |
Assemblee |
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Art. |
Strumenti per l’esercizio delle attività sindacali |
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Art. |
Referendum dei lavoratori |
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Art. |
Soggetti titolari delle prerogative sindacali |
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Art. |
Prerogative sindacali |
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TITOLO III |
DIRITTI INDIVIDUALI E COLLETTIVI |
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Art. |
Diritto allo studio |
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Art. |
Congedi per la Formazione |
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Art. |
Buoni pasto |
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Art. |
Misure per la Sicurezza e miglioramento degli Ambienti di Lavoro |
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Art. |
Banca delle ore |
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SEZIONE |
Assenze dal servizio |
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Art. |
Ferie |
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Art. |
Riposi per festività soppresse |
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Art. |
Festività religiose ebraiche |
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Art. |
Permessi per partecipare a concorsi ed esami |
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Art. |
Permessi per lutto |
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Art. |
Permesso per matrimonio |
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Art. |
Permessi per particolari motivi |
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Art. |
Permessi retribuiti ex Art. 4, comma 1, legge n. 53/2000 |
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Art. |
Permessi brevi |
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Art. |
Permessi per l’espletamento delle funzioni di pubblico ministero |
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Art. |
Assenze per l’esercizio delle funzioni di giudice onorario o di vice procuratore onorario |
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Art. |
Assenze per l’espletamento delle funzioni di giudice popolare |
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Art. |
Convocazione da parte dell’autorità giudiziaria |
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Art. |
Permesso per donazione di sangue e di emo componenti |
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Art. |
Permesso di donazione di midollo osseo |
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Art. |
Permesso per l’esercizio delle funzioni di amministratore di enti locali |
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Art. |
Permessi previsti dall’Art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n.104 |
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Art. |
Congedo straordinario retribuito di 2 anni |
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Art. |
Tutela della maternità e della paternità |
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Art. |
Permessi per esami prenatali (Art. 14 T.U.) |
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Art. |
Malattia determinata da gravidanza o puerperio |
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Art. |
Interdizione anticipata dal lavoro rispetto al congedo di maternità (Art.17 T.U.) |
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Art. |
Congedo di maternità /paternità (Artt. 16 e ss.T.U.) |
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Art. |
Riposi giornalieri (Artt. 39 e ss. T.U.) |
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Art. |
Congedo parentale (Artt. 32 e ss. T.U.) |
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Art. |
Prolungamento del congedo parentale (Art. 33 T.U.) |
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Art. |
Malattia del bambino (Artt. 47 e ss. T.U.) |
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Art. |
Malattia |
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Art. |
Cure termali |
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Art. |
Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche |
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Art. |
Terapie salvavita |
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Art. |
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio |
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Art. |
Esercizio di funzioni presso i seggi elettorali |
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SEZIONE |
Aspettative |
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Art. |
Aspettativa per motivi personali |
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Art. |
Congedo non retribuito per gravi motivi famigliari |
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Art. |
Cumulo di aspettative |
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Art. |
Aspettativa per servizio militare |
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Art. |
Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio |
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Art. |
Aspettativa per ricongiungimento al coniuge che presta servizio all’estero |
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Art. |
Aspettativa per l’esercizio di pubbliche funzioni elettive e per candidatura elettorale |
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Art. |
Aspettativa per svolgimento di attività in paesi in via di sviluppo |
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Art. |
Assenze per attività di volontariato nell’ambito del servizio di protezione civile |
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Art. |
Partecipazione dei dipendenti a progetti di cooperazione internazionali approvati dall’amministrazione |
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Art. |
Distacco e aspettativa sindacale |
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Art. |
Assenze del personale a tempo determinato |
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Art. |
Permessi retribuiti |
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Art. |
Permessi non retribuiti |
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Art. |
Malattia |
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Art. |
Congedi dei genitori |
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Art. |
Permessi legge n.104/1992 |
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Art. |
Ferie |
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Art. |
Misure di contrasto del fenomeno del mobbing |
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Art. |
Pari opportunità |
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SEZIONE |
Mobilità orizzontale |
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Art. |
Definizione e principi |
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Art. |
Condizioni |
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Art. |
Criteri |
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Art. |
Bando di mobilità orizzontale |
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Art. |
Mobilità orizzontale su istanza del dipendente, ovvero a seguito di giudizio di inidoneità |
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Art. |
Criteri di preferenza |
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Art. |
Norma di salvaguardia |
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Art. |
Procedimento di mobilità orizzontale relativo ai dipendenti dichiarati permanentemente inidonei |
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TITOLO IV |
FORMAZIONE |
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Art |
Formazione |
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TITOLO V |
SISTEMA PERMANENTE DI VALUTAZIONE ED ISTITUTI CONTRATTUALI COLLEGATI |
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Art. |
Sistema di valutazione in applicazione all’Art.6 del CCNL del 31/03/1999 |
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Allegato B
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Schede di valutazione della prestazione individuale |
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SEZIONE |
Progressioni economiche |
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Art. |
Criteri generali per la progressione economica orizzontale |
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Art. |
Progressione orizzontale per l’anno 2004 |
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Art. |
Criteri e fattori di valutazione per la PEO |
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Art. |
Criteri di ammissione alla selezione |
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Art. |
Criteri di determinazione dei punteggi |
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Art. |
Processo di valutazione del personale |
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Art. |
Redazione delle graduatorie per la progressione economica |
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TITOLO VI |
POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DI RESPONSABILITA’ |
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Art. |
Area delle posizioni organizzative |
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Art |
Criteri per il conferimenti degli incarichi di posizione organizzativa |
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Art |
Criteri per la revoca degli incarichi di posizione organizzativa |
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Art |
Area delle posizioni organizzative – Polizia Municipale |
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Art |
Valorizzazione delle alte professionalità. Criteri per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa di cui all’Art. 8, lettera b) e c) del CCNL 31/3/1999 |
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Art |
Retribuzione di posizione |
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Art |
Valutazione dell’incaricato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato |
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Art |
Retribuzione di risultato |
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Art |
Incentivi particolari per gli incaricati di posizione organizzativa |
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Allegato A |
Nuovi criteri conferimento posizioni organizzative di cui alla lettera a) dell’Art. 8 del CCNL 31/03/1999 |
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Art |
Indennità di responsabilità Art.36 del CCNL 2004 comma 1 |
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Art |
Indennità di responsabilità .36 del CCNL 2004 comma 2 |
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Art |
Indennità di responsabilità Art.36 del CCNL 2004 comma 1 Polizia municipale |
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Art |
Criteri generali relativi ai sistemi incentivanti la produttività e il miglioramento dei servizi |
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Art. |
Orario di lavoro e corresponsione dei buoni pasto |
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Art. |
Riposo compensativo |
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Art. |
Assenza per maternità |
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Art. |
Compensi aggiuntivi |
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TITOLO VII |
INDENNITA’ ECONOMICHE |
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Art |
Indennità per le articolazioni sugli orari di servizio |
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Art |
Indennità per la flessibilità dell’orario di entrata |
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Art |
Indennità di flessibilità degli orari di servizio delle Educatrici di asili nido e delle Insegnanti di scuola d’infanzia |
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Art |
Indennità per articolazione oraria e lavoro a tempo parziale |
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Art. |
Indennità per articolazione oraria e permessi e/o astensioni di legge |
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Art |
Indennità attività di sportello al pubblico |
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Art |
Criteri delle forme di incentivazioni di specifiche attività e prestazioni previste da particolari norme di legge |
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Art |
Indennità maneggio valori |
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Art |
Indennità rischio per video terminale |
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Art |
Indennità Centralinisti non vedenti |
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Art |
Indennità Xxxxxxxx indumenti |
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Art |
Compensi Istat |
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Art |
Indennità per orario ordinario notturno, festivo e festivo notturno |
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Art |
Indennità di reperibilità |
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Art |
Altre indennità economiche |
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Art |
Indennità di turno del personale dei musei |
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SEZIONE |
Indennità particolari per la P.M. |
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Art |
Indennità per servizio esterno |
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Art |
Indennità di manutenzione uniforme |
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Art |
Indennità di incarico e flessibilità oraria al personale di categoria B |
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TITOLO VIII |
PERSONALE DELLE ISTITUZIONI |
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SEZIONE |
Istituzione Biblioteche |
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Art |
Fondo delle risorse |
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Art |
Utilizzo delle risorse |
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SEZIONE |
Istituzione Agenzia tossicodipendenze |
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Art |
Fondo delle risorse |
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Art |
Utilizzo delle risorse |
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TITOLO IX |
ORARI DI LAVORO E DI SERVIZIO |
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Art |
Definizione di orario di lavoro e di servizio |
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Art |
Orari di lavoro e di servizio |
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Art |
Orari di apertura degli uffici al pubblico |
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Art. |
Orari specifici del personale dei musei |
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Art. |
Articolazione degli orari di servizio del personale die musei |
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Art |
Servizi indispensabili |
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Art |
Periodi di computo della durata media settimanale dell’orario di lavoro |
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Art. |
Flessibilità |
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Art. |
Lavoro straordinario |
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Art |
Pause dell’orario di lavoro ordinario |
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Art. |
Pausa pranzo flessibile |
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Art. |
Personale che presta servizio presso sedi di lavoro sprovviste di lettori /orologio |
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Art. |
Stacco orario |
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Art. |
Servizio esterno |
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Art |
Tessera magnetica e di identificazione personale |
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Art |
Lavoro notturno |
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Art |
Limitazione al lavoro notturno |
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TITOLO X |
FORME FLESSIBILI DI LAVORO, PROGRESSIONE VERTICALE, ALTRI ISTITUTI |
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CAPO |
Forme flessibili di lavoro e progressione verticale |
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Art. |
Assunzione di personale a tempo determinato |
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Art. |
Disciplina dei contratti di somministrazione lavoro a tempo determinato |
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SEZIONE |
Telelavoro |
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Art |
Finalità |
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Art |
Definizioni |
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Art |
Progetto generale e progetti speciali di telelavoro |
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Art |
Criteri di assegnazione ai progetti di telelavoro |
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Art |
Modalità di assegnazione ai progetti di telelavoro |
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Art |
Rapporto di lavoro |
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Art |
Sede di lavoro |
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Art |
Modalità di svolgimento della prestazione |
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Art |
Orario di svolgimento della prestazione |
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Art |
Postazione di telelavoro |
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Art |
Modalità di utilizzo del software |
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Art |
Diligenza r riservatezza |
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Art |
Diritti d’informazione |
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Art |
Diritti sindacali |
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Art |
Misure di prevenzione e protezione |
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Art |
Copertura assicurativa |
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Art |
Formazione professionale |
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Art |
Retribuzione, rimborsi spese e salario accessorio |
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Art |
Verifica dell’adempimento della prestazione |
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SEZIONE |
Progressione verticale |
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Art. |
Progressioni verticali |
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SEZIONE |
Rapporto di lavoro a tempo parziale |
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Art. |
Lavoro a tempo parziale |
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Art. |
Presentazione delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale |
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Art. |
Svolgimento altra attività lavorativa |
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Art. |
Differimento della trasformazione |
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Art. |
Tipologia del rapporto a tempo parziale |
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Art. |
Lavoro a tempo parziale – lavoro straordinario, lavoro aggiuntivo e reperibilità |
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Art. |
Riproporzionamento degli istituti relativi alle assenze dal servizio |
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Art. |
Modifiche del rapporto di lavoro a tempo parziale |
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Art. |
Rientro al tempo pieno |
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SEZIONE |
Mansioni superiori |
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Art. |
Mansioni superiori |
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TITOLO I
Ambito di applicazione, soggetti, durata e procedura.
Art.
Criteri generali, ripartizione e destinazione delle risorse ai sensi degli artt.31 e 31 bis CCNL 22.1.2004
Le risorse destinate all’incentivazione delle politiche delle risorse umane e della produttività (ex art. 15 del CCNL 1999 e successive modificazioni ed integrazioni) sono determinate annualmente dall’Amministrazione e oggetto di contrattazione con le XX.XX..
Con effetto dal 31.12.2003 e a valere dall’anno 2004 tale fondo è composto da una parte definita “RISORSE CERTE, STABILI e CONTINUE” (art. 31 comma 2) che sono storicizzate anche per gli anni futuri, e da una parte di “RISORSE EVENTUALI e VARIABILI” (art. 31 comma 3) che può variare di anno in anno secondo le disposizioni previste.
Le risorse finanziarie così determinate vengono ripartite nel rispetto della disciplina degli artt. 33, 35, 36, 37 del vigente CCNL, nonché della richiamata disciplina dell’art. 17 del CCNL 1.4.1999 con i seguenti criteri:
- costituire il fondo per l’istituzione e disciplina della cosiddetta indennità di comparto (art. 33);
- mantenere integre nel tempo le risorse destinate per le progressioni economiche orizzontali (artt. 34 e 35);
- prevedere le risorse necessarie per compensare l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità affidate il personale di Cat. D non incaricato di funzioni dell’area delle posizioni organizzative (art. 36, comma 1);
- compensare le specifiche responsabilità del personale di Cat. B, C, D attribuite con atto formale dell’Ente derivanti da specifiche qualifiche (ufficiale di stato civile e anagrafe ( art. 36, comma 2);
- quantificare le risorse necessarie per le indennità contrattuali da riconoscere ai dipendenti in relazione all’organizzazione dei servizi da erogare alla collettività, secondo la disciplina vigente e le specificazioni concordate in sede di contrattazione decentrata (turno, reperibilità, orario notturno, festivo, festivo notturno, etc.);
- identificare le risorse per riconoscere attività svolte in particolari condizioni disagiate o previste dalla contrattazione nazionale e comunque finanziate con risorse di cui all’art.15 del CCNL 1999 (rischio, disagio, maneggio valori, servizi aggiuntivi, etc.);
- prevedere il fondo per le retribuzioni di posizione e di risultato in relazione alle esigenze della struttura organizzativa dell’Ente, con riferimento a posizioni di responsabilità, di servizio e posizioni caratterizzate da altro grado di responsabilità e professionalità (artt. 8,9 e 10 CCNL del 31.3.1999);
- istituzione del fondo per la valorizzazione delle alte professionalità (art. 10 CCNL del 22.01.2004);
- di mantenere nel limite consentito dal fondo le risorse destinate ad erogare compensi incentivanti la produttività, proseguendo nell’attività di valutazione delle prestazioni, dando continuità al riconoscimento di contributi al miglioramento organizzativo, alla crescita di efficienza ed efficacia, alla partecipazione al conseguimento degli obiettivi (art. 37 del CCNL 22.01.2004).
Per l’anno 2006, fermo restando il monte delle risorse necessarie per garantire gli istituti definiti con il presente contratto, si procederà al recupero sulle somme derivanti dal rinnovo del CCNL 2004/2005
Entro il 30 novembre di ciascun anno le parti si incontrano per stabilire l’utilizzo delle risorse per l’anno successivo, procedendo, ove occorra, alla modifica e/o alla integrazione dei criteri di cui al presente accordo
TABELLA FONTI DEL FINANZIAMENTO
TABELLA DETERMINAZIONE DEI FONDI AI SENSI DELLA DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.19 DI CUI ALL’ART.31 COMMA 2 CCNL DEL 22.1.2004
TABELLA RICLASSIFICAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE
Art.
(Risorse aggiuntive e residue)
Le parti concordano di monitorare periodicamente l’andamento della spesa del fondo.
A seguito di detta verifica le parti si riservano, sulla base delle disponibilità accertate nell’anno di riferimento, di destinare le eventuali risorse residue all’implementazione delle finalità previste dall’art. 17 del CCNL 1.4.1999
I proventi derivanti dalle fattispecie previste dall’art. 43 della legge 449/97 saranno destinati ala incentivazione del personale nelle misure e secondo i criteri che saranno definiti in apposito regolamento previa concertazione tra le parti.
Art.
Composizione delle delegazioni trattanti
La delegazione trattante di parte pubblica, costituita ai sensi del primo comma dell’art. 10 del CCNL 1998-2001, è individuata con provvedimento del Segretario Generale sulla base delle linee di indirizzo della Giunta Comunale.
La delegazione di parte sindacale, costituita ai sensi del secondo comma dell’art. 10 del CCNL 1998-2001, è composta da:
Componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria del Comune di Roma (R.S.U.) in numero complessivamente non superiore a quindici unità;
Un rappresentante per ciascuna Organizzazione Sindacale territoriale di categoria firmataria del CCNL 1998-2001.
Il Coordinatore della R.S.U. si impegna a fornire tempestiva comunicazione dei nominativi facenti parte delle delegazioni trattanti prima dell’inizio di ogni incontro.
Art.
Adeguamento alle norme sulla semplificazione amministrativa e al codice dell’Amministrazione digitale
Allo scopo di ridurre i tempi di applicazione delle procedure amministrative di gestione del personale comunale ed i relativi costi economici, l’Amministrazione ai sensi di quanto previsto dalla legge 241/90 e dal D.lgs.82/2005 “Codice dell’Amministrazione digitale”, provvederà alla semplificazione delle procedure, con informatizzazione delle stesse attraverso il sistema informativo delle risorse umane e alla trasmissione dei cedolini degli stipendi a quanti sono dotati di casella di posta elettronica, così come previsto dalla legge 311/2004.
Art.
Durata
Il presente contratto ha validità quadriennale e comunque per tutta la vigenza del CCNL del 21 gennaio 2004 e per gli esercizi finanziari 2004-2007, fatta salva la facoltà per ciascuna delle parti di chiederne la revisione almeno tre mesi prima dell’inizio di un nuovo esercizio finanziario.
Vengono definite con apposito accordo annuale le somme relative alla costituzione ed alle modalità di erogazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.
Il contratto collettivo decentrato integrativo conserva la propria efficacia fino alla stipulazione del successivo.
Con cadenza quadrimestrale le parti attivano la verifica congiunta dell’applicazione degli istituti previsti nel presente CCDI
Art.
Procedure
La sottoscrizione del presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo dovrà avvenire attraverso lo svolgimento delle fasi previste dall’art. 5 del CCNL 1998-2001.
Entro cinque giorni dalla sottoscrizione la parte pubblica trasmetterà all’A.R.A.N. il testo del contratto con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
TITOLO II
Sistema delle relazioni sindacali
Art.
(Protocollo delle relazioni sindacali)
A norma dell’art. 3 del CCNL, le relazioni sindacali nel Comune di Roma sono improntate ai principi di lealtà e correttezza, nel quadro di un impegno comune per sviluppare tanto la qualità e quantità dei servizi resi ai cittadini quanto la professionalità e le concrete condizioni di lavoro dei dipendenti.
I dirigenti preposti agli uffici e ai servizi dell’Amministrazione comunale sono responsabili della corretta applicazione degli istituti contrattuali definiti nel CCNL e nel CCDI. La delegazione trattante di parte pubblica adotta le iniziative necessarie per assicurare la coerenza delle relazioni sindacali in ogni articolazione dell’Amministrazione.
Le controversie sull’interpretazione o l’applicazione delle norme del CCDI, su motivata richiesta di una delle parti, sono esaminate dalle delegazioni trattanti a livello centrale. L’interpretazione autentica resa in tale sede è espressa in un verbale interpretativo, vincolante per le parti in ogni articolazione dell’Amministrazione comunale.
La delegazione trattante di parte pubblica, la RSU e le XX.XX. costituiscono un osservatorio permanente che, con cadenza trimestrale, valuta il quadro delle relazioni sindacali in tutte le articolazioni organizzative e funzionali dell’Amministrazione. Tutti gli accordi, i verbali di concertazione e le intese comunque denominate, stipulate nell’ambito dell’Amministrazione comunale ai sensi del CCDI, sono trasmessi in copia all’osservatorio.
Ai fini di rafforzare l’impegno reciproco per lo sviluppo corretto delle relazioni sindacali e di prevenire iniziative unilaterali per reclamarne il rispetto, le parti costituiscono una Commissione mista paritetica, costituita da tre esperti per ciascuna parte, designati rispettivamente dalla delegazione trattante di parte pubblica, dalla RSU e dalle XX.XX., anche al di fuori dell’Amministrazione. La Commissione, su istanza di una delle parti, esamina i comportamenti lesivi delle norme di correttezza e lealtà nelle relazioni sindacali.
La Commissione si pronuncia entro 10 giorni dalla trasmissione dell’istanza. Fino a tale data le parti si astengono dall’adottare iniziative unilaterali. Qualora entro tale termine la Commissione approvi un verbale di valutazione, con il voto favorevole di almeno quattro componenti, il verbale medesimo è pubblicizzato a cura dell’Amministrazione sul sito Internet del Comune e sul periodico Incomune, e in ogni altro modo opportuno, e dalle parti sindacali nelle bacheche predisposte nei luoghi di lavoro.
L’indizione di uno sciopero, anche se riguardante solo alcuni uffici o alcune categorie di dipendenti, è notificata all’Amministrazione Comunale dalle organizzazioni sindacali promotrici con almeno 10 giorni di preavviso. Il preavviso deve contenere la data, l’orario e le sedi di lavoro interessate.
La delegazione trattante di parte pubblica deve convocare le organizzazioni promotrici entro tre giorni dal preavviso per tentare di superare le ragioni della controversia.
L’Amministrazione cura tempestivamente l’informazione ai cittadini e l’organizzazione delle prestazioni indispensabili stabilite dal contratto decentrato approvato dalla Commissione di garanzia ai sensi della legge 146/1990 e successive modificazioni.
Capo I - Modelli relazionali
Art.
(Istituti)
Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
contrattazione
concertazione
informazione
forme di partecipazione
Art.
(Contrattazione)
La contrattazione integrativa si svolge sulle seguenti materie:
1. Individuazione delle risorse finanziarie per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività e loro ripartizione nelle voci previste dall’art. 31 e seguenti del CCNL ed in particolare:
criteri di incentivazione e meccanismi di valutazione;
definizione delle indennità di diversa natura, comprese quelle di nuova istituzione, e dei relativi criteri di quantificazione e di corresponsione;
criteri per la progressione economica nelle categorie del CCNL del 31/03/99 relativo all’ordinamento professionale.
Indirizzi per le politiche di pari opportunità.
Linee di indirizzo dei processi di ristrutturazione dell’Amministrazione comunale, ivi compresi i processi di esternalizzazione e di dismissione di servizi.
Tutela della qualità del lavoro e della professionalità dei dipendenti in relazione ai processi di innovazione organizzativa o tecnologica.
Criteri e modalità della mobilità esterna e per la gestione delle eccedenze di personale.
Politiche degli orari di lavoro e criteri per la loro attuazione.
Criteri generali dei programmi annuali e pluriennali di formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale.
Linee di indirizzo per migliorare la qualità dell'ambiente di lavoro e le condizioni operative degli addetti con particolare attenzione agli adempimenti rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti disabili.
Definizione di strumenti di verifica di efficacia degli accordi (osservatori, strumenti di monitoraggio ecc.), in particolare sui risultati occupazionali e sulla modernizzazione dei servizi.
Impianto generale e criteri del sistema di sviluppo delle risorse umane relativi all’Ordinamento Professionale.
Art. 7
(Concertazione)
Sono materie di concertazione:
articolazione orari di servizio;
calendario nidi e scuola dell'infanzia;
criteri per il passaggio dei dipendenti ad altre attività e funzioni;
andamento occupazionale e piani assunzionali;
criteri generali per la mobilità interna;
criteri generali per l’applicazione della classificazione, per le modalità delle progressioni interne, per il conferimento degli incarichi e il sistema di valutazione delle posizioni organizzative, per la metodologia permanente di valutazione;
programmazione delle spese per il personale nell'ambito del DPEF e delle previsioni di bilancio;
criteri fondamentali della dotazione organica e delle sue modificazioni;
regolamenti sull’ordinamento degli uffici e servizi dell’Amministrazione ed eventuali modificazioni;
regolamenti organizzativi delle istituzioni;
criteri generali sul decentramento di funzioni ai municipi;
indirizzi strategici per la gestione del personale per le materie oggetto di contrattazione decentrata;
iniziative atte a promuovere il benessere dei dipendenti capitolini e delle rispettive famiglie, ivi compresa l’attività dei patronati.
Ciascuno dei soggetti sindacali di cui al CCNL, ricevuta l’informazione di cui al successivo all’art. 8, può attivare, entro i successivi dieci giorni, la concertazione mediante richiesta scritta. In caso di urgenza, il termine è fissato in cinque giorni.
Decorso il termine stabilito, l’Ente si attiva autonomamente nelle materie oggetto di concertazione.
Art.
(Informazione)
L’ente informa in modo preventivo, nel termine di dieci giorni, i soggetti sindacali sugli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l’organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane.
L'ente informa preventivamente, nel termine di dieci giorni, le RSU, le XX.XX., i rappresentanti della sicurezza sugli atti di valenza generale e di competenza, anche di carattere finanziario, concernenti le materie di contrattazione e concertazione; annualmente, prima della predisposizione del bilancio, sarà effettuata una riunione di verifica riguardo alle attività dell'Ente.
L'informazione preventiva dovrà anche riguardare i processi di dismissione o esternalizzazione di servizi o di parti di essi, nonché il ricorso al lavoro temporaneo (cosiddetto “lavoro interinale”).
Trimestralmente l’Amministrazione informa dettagliatamente i soggetti sindacali sugli organici di fatto, distribuiti per categorie e profili professionali, nonché sull’andamento della spesa per il personale, con particolare riferimento al fondo di cui all’articolo 17 del CCNL.
Art.
(Relazioni sindacali sul posto di lavoro)
Per delega del Direttore del Dipartimento Politiche delle Risorse Umane e Decentramento i dirigenti preposti a dipartimenti, direzioni centrali, uffici extra-dipartimentali, municipi e unità organizzative curano le relazioni sindacali nelle forme e nei limiti previsti dal presente articolo. Gli organi delle istituzioni curano le relazioni sindacali secondo le competenze stabilite nei rispettivi regolamenti.
Nell’ambito di ciascun dipartimento, direzione centrale, ufficio extra-dipartimentale e municipio si svolge la contrattazione, nelle forme previste dal CCNL e dal CCDI, e nell’ambito dei criteri generali definiti a livello di ente, sulle seguenti materie:
criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività tra le unità organizzative;
iniziative di promozione delle pari opportunità;
iniziative per migliorare l’ambiente di lavoro e le condizioni operative degli addetti con particolare attenzione agli adempimenti rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti disabili;
iniziative per tutelare e valorizzare la qualità del lavoro e la professionalità dei dipendenti in relazione a innovazioni organizzative e tecnologiche, o all’ampliamento dei servizi resi alla collettività.
Nell’ambito di ciascun dipartimento, direzione centrale, ufficio extra-dipartimentale e municipio si svolge la concertazione, nelle forme previste dal CCNL e dal CCDI, e nell’ambito dei criteri generali definiti a livello di ente, sulle seguenti materie:
Criteri per l’articolazione degli orari di lavoro;
Criteri per l’applicazione dei sistemi di incentivazione del personale e per l’accesso alle indennità previste dal contratto;
Criteri per l’accesso dei dipendenti alle iniziative di formazione e aggiornamento professionale.
E’ materia di informazione preventiva l’articolazione in unità organizzative e servizi di ciascun dipartimento, direzione centrale, ufficio extra-dipartimentale o municipio.
I direttori dei dipartimenti, direzioni centrali, uffici extra-dipartimentali e municipi, e i direttori delle istituzioni, assicurano l’informazione tempestiva ai lavoratori sui provvedimenti adottati nelle materie specificate ai commi precedenti.
Per il personale dei servizi scolastici, la concertazione di cui al terzo e quarto comma si svolge a livello di ente, con la delegazione trattante di parte pubblica integrata obbligatoriamente dai direttori del dipartimento XI e XVI (dell’Ufficio speciale per la città a misura di bambine e di bambini)
Nelle unità organizzative di particolare complessità si svolge la concertazione, nelle forme previste dal CCNL e dal CCDI, sulla concreta attuazione degli orari di servizio, sui criteri per l’organizzazione del lavoro, sulle iniziative concrete per promuovere le pari opportunità, nonché sulle iniziative concrete per migliorare l’ambiente di lavoro, tutelare la salute e la sicurezza dei dipendenti, assicurare la piena valorizzazione dei dipendenti diversamente abili nonché i criteri per l’applicazione degli incentivi al personale e l’accesso alle indennità contrattate. Il direttore cura la concertazione secondo gli indirizzi stabiliti dal direttore responsabile della struttura in cui è inserita la unità organizzativa.
Trimestralmente i responsabili delle Unità organizzative informano:
Sulla effettiva distribuzione di ogni forma di retribuzione incentivante o accessoria;
Sulle prestazioni di lavoro straordinario svolte dai dipendenti;
Sulla effettiva partecipazione dei dipendenti alle iniziative di formazione.
Sono nulli accordi o intese, anche nell’ambito dei verbali di concertazione, che siano in contrasto con le disposizioni del CCNL e del CCDI. Il dirigente che sottoscriva tali accordi o intese ne risponde personalmente.
Art.
(Forme di partecipazione)
Al fine di consentire l’approfondimento di specifiche problematiche può essere prevista la costituzione di Osservatori a composizione mista paritetica, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, con funzioni non negoziali per raccogliere dati e formulare proposte relativamente alle seguenti materie:
Innovazioni organizzative nel lavoro (telelavoro, part-time, ecc.);
Ambiente, igiene e sicurezza del lavoro;
Promozione delle pari opportunità;
Iniziative per il benessere dei dipendenti e delle loro famiglie;
Tutela e valorizzazione del personale portatore di handicap.
Tali organismi non hanno funzione negoziale, sono paritetici e valorizzano la presenza femminile.
L'Amministrazione comunale, la RSU e le XX.XX. concordano la promozione di conferenze di organizzazione per dipartimenti, direzioni centrali, uffici extradipartimentali e municipi, prevedendo anche il coinvolgimento dei cittadini e degli utenti.
Art.
(Tempi, modi e forme dell’azione sindacale)
I tempi, i modi e le forme dell'azione sindacale rappresentano un elemento importantissimo di garanzia su cui calibrare il funzionamento dell'intero sistema delle relazioni sindacali.
Le parti firmano accordi che debbono essere esigibili nei tempi dettagliati: le iniziative unilaterali diventano legittime in presenza d’inosservanza degli accordi.
Quando esista obbligo di concertazione, le rappresentanze sindacali richiedono la convocazione in forma scritta, cui dovrà essere data risposta entro 48 ore dalla ricezione. Gli incontri cominciano entro il quarto giorno dalla richiesta e si concludono entro trenta giorni. Durante la concertazione le parti si adeguano a principi di responsabilità e correttezza e trasparenza.
Dell'esito della concertazione viene redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.
A seguito di motivata contestazione da parte dei soggetti sindacali, l’Amministrazione revoca gli atti emanati in violazione delle norme sulla contrattazione, sulla concertazione e sulla informazione preventiva.
Art.
(Composizione delle delegazioni trattanti)
La composizione di tutte le delegazioni centrali e decentrate viene comunicata alle parti per iscritto.
Per parte sindacale, vengono riconosciuti come soggetti negoziali la RSU e le XX.XX. in ogni ambito di azione sindacale.
A tale scopo, tutte le convocazioni pervengono alla RSU e alle XX.XX..
Le convocazioni centrali o di area professionale, dovranno pervenire al Coordinatore della RSU ed alle XX.XX. 5 giorni prima della riunione, o in casi urgenti 3 giorni; il coordinatore RSU e le XX.XX. dovranno comunicare i nominativi dei componenti interessati alla convocazione, almeno 48 ore prima.
Per quanto concerne le relazioni sindacali nei dipartimenti, direzioni centrali, uffici extradipartimentali, municipi, istituzioni e unità organizzative, entro 15 giorni dall'approvazione del CCDI, il Coordinatore RSU spedirà, ove non già attuato, all'Amministrazione i nominativi dei componenti individuati come referenti .
I Dirigenti convocheranno nominativamente i soggetti individuati.
Le sigle sindacali rappresentative intervengono in ogni livello negoziale con un proprio rappresentante.
Le modalità tecniche di convocazione e le procedure di attivazione del confronto debbono essere codificate come vincolo per l'intera delegazione di parte datoriale.
Art.
(Assemblee)
La RSU e le XX.XX. a norma dell’art. 2 del CCNQ del 7/8/98 indicono le assemblee dei lavoratori in modo congiunto o disgiunto. Nel caso di indizione di assemblee da parte di singoli componenti della RSU la convocazione deve essere comunicata al Coordinatore.
Le assemblee possono essere convocate a livello di ente, di area professionale, di dipartimento, municipio o ufficio extradipartimentale, istituzione, agenzia o a livello di unità organizzativa, ovvero per area professionale in ciascuno di tali livelli.
Il limite di fruizione individuale del singolo dipendente è di 12 ore annuali, considerate a tutti gli effetti orario di servizio, con la conservazione della normale retribuzione intesa come comprendente tutte le voci, sia fondamentali sia accessorie, che la compongono .
L’assemblea ha una durata minima di un’ora e massima di due ore, salvo in caso di materie di interesse generale per le quali la durata può essere estesa fino ad un massimo di 3 ore.
Nei casi in cui l’attività lavorativa sia articolata in turni e per gli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico l’assemblea è svolta ad inizio o fine turno di lavoro.
Il personale è autorizzato ad assentarsi dal lavoro per il tempo strettamente necessario alla partecipazione dei lavori dell’assemblea.
L’Amministrazione, così come previsto dal CCNQ 7/8/98, provvede a verificare il raggiungimento del limite di fruizione individuale del singolo dipendente.
In caso di assemblee che interessino il personale educativo scolastico ovvero il personale operante in sedi distaccate ove si eroghino servizi al pubblico (limitatamente al caso di assemblee tenute in sedi diverse) detti servizi saranno riattivati entro 20 minuti dal termine dell’assemblea stessa.
La comunicazione dell’indizione dell’assemblea deve essere inoltrata all’amministrazione, nella persona del dirigente responsabile del livello organizzativo interessato dall’assemblea, con almeno 72 ore lavorative di anticipo e deve contenere la data, il luogo e l’orario dell’assemblea stessa. L’Amministrazione individua un luogo idoneo per lo svolgimento dell’assemblea medesima, e cura l’informazione immediata agli utenti sugli eventuali disservizi che ne possono derivare.
Per condizioni eccezionali, motivate per le esigenze degli organi istituzionali, o per particolari esigenze dei servizi resi ai cittadini, il Dirigente del livello organizzativo interessato dalla richiesta di assemblea comunica, in forma scritta e motivata alle rappresentanze sindacali promotrici, la necessità di spostamento della data, dell’orario o del luogo dell’assemblea. La comunicazione deve essere trasmessa almeno 48 ore prima alle rappresentanze sindacali promotrici, e deve contenere una disponibilità alternativa per il luogo, la data e l’orario dell’assemblea, che comunque non può essere oltre le 72 dal primo orario di convocazione, ferma l’autonomia delle rappresentanze sindacali nel fissare la nuova convocazione.
Art.
(Strumenti per l’esercizio delle attività sindacali)
L’Amministrazione cura l’installazione di bacheche per la RSU e per le XX.XX. in ogni luogo di lavoro.
L’Amministrazione assicura alla RSU ed alle XX.XX. la disponibilità di uno spazio di comunicazione sul sito Internet dell’Amministrazione comunale e sul periodico “InComune” distribuito tra i dipendenti comunali. Tali spazi debbono essere esattamente identificati per permettere al lettore di riconoscerne l’autonoma responsabilità sindacale.
L’utilizzazione di tali locali è subordinato alle esigenze istituzionali e ai vincoli derivanti dalle disposizioni sulle campagne elettorali e referendarie.
La disponibilità di sedi permanenti di proprietà dell’Amministrazione comunale per le XX.XX. è consentita secondo le deliberazioni del Consiglio comunale.
In ciascuna macrostruttura è individuato un locale permanentemente e gratuitamente a disposizione della RSU e XX.XX. rappresentative, organizzato con gli arredi e la strumentazione tecnica concordati, secondo le oggettive disponibilità, nell’ambito della medesima macrostruttura. In caso di assoluta impossibilità di individuare tale locale per oggettiva carenza di spazi, l’Amministrazione individua le modalità di utilizzazione di idonei locali per lo svolgimento di riunioni comunque connesse all’attività sindacale.
Art.
(Referendum dei lavoratori)
Ai sensi dell’art. 21 della Legge 300/70, possono essere indetti dalle RSU e dalle XX.XX., previa approvazione dell’assemblea generale, referendum su materie riguardanti l’attività sindacali, concordandone le modalità organizzative con il Dipartimento Politiche delle Risorse Umane e Decentramento.
Art.
(Soggetti titolari delle prerogative sindacali)
I soggetti titolari delle prerogative sindacali sono previsti dal primo comma dell’art. 10 del CCNQuadro “sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali” sottoscritto il 7/8/98:
componenti delle RSU;
dirigenti sindacali dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative;
dirigenti sindacali delle associazioni sindacali rappresentative, aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa;
dirigenti sindacali componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed Organizzazioni Sindacali non collocati in distacco o aspettativa.
Art.
(Prerogative sindacali)
Al fine della fruizione delle prerogative sindacali i soggetti previsti dall’art. 16 dovranno essere previamente accreditati presso il Dipartimento I – U.O. Relazioni Sindacali - Servizio Relazioni Sindacali – con una comunicazione di nomina proveniente dall’Organizzazione Sindacale di appartenenza.
La nomina sindacale dovrà essere inviata, per conoscenza, all’ufficio del personale della macrostruttura di appartenenza del dirigente sindacale in argomento.
Le eventuali revoche dovranno essere comunicate con le stesse modalità di cui al precedente comma.
Entro il 31 dicembre dovranno essere confermate le nomine per il successivo anno.
I distacchi sindacali retribuiti e le aspettative sindacali non retribuite sono disciplinati e concessi secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 12 del CCNQ del 7/8/98 nel rispetto dei contingenti previsti dal CCNQuadro relativo al biennio in essere.
I distacchi sindacali retribuiti sono concessi ai dipendenti a tempo pieno o parziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che siano componenti degli organismi direttivi statutari delle proprie confederazioni ed organizzazioni rappresentative.
Nel caso di frazionamento dei distacchi sindacali retribuiti e delle aspettative sindacali non retribuite, sino al limite massimo del 50% della prestazione lavorativa, è necessario che sia sottoscritto un accordo tra il dipendente interessato e l’amministrazione di competenza sulla tipologia oraria prescelta, così come previsto dall’art. 7 del CCNQ 7/8/1998.
I distacchi sindacali retribuiti e le aspettative sindacali non retribuite, con prestazione lavorativa ridotta sino al limite massimo del 50%, sono equiparabili al lavoro part-time anche per il diritto alle ferie, così come previsto dal vigente CCNQ del 7/8/98
I permessi sindacali retribuiti e non retribuiti sono concessi secondo le previsioni del CCNQ del 7/8/98 nel rispetto dei contingenti previsti dal CCNQuadro relativo al biennio in essere.
Annualmente, entro il 31 marzo, l’Amministrazione determina la ripartizione del monte ore dei permessi sindacali, di competenza delle Organizzazioni Sindacali rappresentative, per il personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali, cosi come previsto dal CCNQuadro del 3/8/2000.
In caso di richiesta di permesso sindacale retribuito da attingere al monte ore assegnato alla RSU o alle XX.XX. rappresentative ovvero in caso di richiesta di permesso sindacale per la partecipazione agli organismi direttivi statutari della O.S. di appartenenza la RSU o la O.S. dovrà inoltrare la richiesta di permesso all’ufficio personale della macrostruttura di appartenenza del dirigente sindacale accreditato con almeno 24 ore di anticipo.
La macrostruttura provvederà alla registrazione del permesso nei tempi e con le modalità operative stabilite con circolari del Dipartimento I Politiche delle Risorse Umane e Decentramento.
Analoga procedura dovrà essere applicata nei casi di richiesta di permessi sindacali non retribuiti.
L’eventuale superamento del monte ore dei permessi retribuiti assegnato alla RSU o alle XX.XX., secondo quanto previsto dal CCNQ del 7/8/98, non può essere soggetto a recupero nell’anno successivo.
Le riunioni con le quali l’amministrazione assicura i vari livelli di relazioni sindacali avvengono normalmente al di fuori dell’orario di lavoro.
La tutela in materia di trasferimento per chi ricopre incarichi sindacali, secondo quanto previsto dalla legge e dall’accordo quadro vigente, è finalizzato ad evitare arbitrarie interferenze con il libero esercizio del rapporto di rappresentanza tra i lavoratori ed i loro rappresentanti; pertanto le parti concordano che la tutela:
si applica a chi ricopre incarichi di rappresentanza sindacale ed ai componenti della RSU;
cessa di operare in caso di trasferimento volontario del lavoratore;
non si applica nell’ambito della stessa sede dell’unità operativa;
non si applica ad incarichi di rappresentanza sindacale comunicati contestualmente alla data di presa visione del provvedimento di trasferimento.
TITOLO III
Diritti individuali e collettivi
Art
Diritto allo studio
Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi – in aggiunta alle attività formative programmate dall’Amministrazione – permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio tempo indeterminato presso ciascuna Amministrazione all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore.
I permessi di cui al comma 1) sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post universitari, di scuole di istruzione primaria e secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o, comunque, abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami:
Il personale interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario, né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
4) I permessi, autorizzati per la partecipazione ai corsi di cui al punto 2) e quindi per la relativa frequenza,vengono concessi esclusivamente in presenza di una coincidenza temporale tra l’orario di lavoro e l’orario di svolgimento dei corsi stessi.
Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione ed al termine l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.
Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1), per la concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studio. Nel caso di studenti universitari o post universitari, la precedenza è accordata agli studenti che abbiano acquisito un maggior numero totale di crediti formativi o che abbiano sostenuto un maggior numero di esami Gli studenti iscritti a corsi di laurea quadriennali o quinquennali avranno la precedenza sugli studenti iscritti a corsi di laurea triennali;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni del corso precedenti l’ultimo e, successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino sempre per la prima volta gli anni ancora precedenti, escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare attività didattiche che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b);
Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6), la precedenza è accordata
nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari e post universitari.
Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6) e 7) sussista ancora parità di condizione, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età.
Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per gli esami previsti dall’art.19, comma 1, primo alinea del C.C.N.L. del 6.7.1995.
Art.
Congedi per la Formazione
L’Amministrazione per favorire il conseguimento di titoli di studio o la partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro può, ferme restando le vigenti normative in merito al diritto allo studio ( L.300/70 ) concordare le modalità per la fruizione dei congedi per la formazione dei dipendenti,in applicazione dell’art. 5, Legge 8.3.2000 n. 53.
Al fine di ampliare le possibilità e le opportunità di auto aggiornamento professionale dei dipendenti, ad ogni inizio anno, inoltre, le parti concordano la quantificazione del monte ore da destinare tenendo conto delle esigenze organizzative - ai congedi, retribuiti e non, per la formazione e l’autoformazione continua dei dipendenti, in applicazione dell’art. 6, Legge 8.3.2000 n. 53, per la frequenza di iniziative di formazione organizzate da soggetti pubblici e privati, purché attinenti al profilo professionale di appartenenza.
Le ore utilizzate devono essere adeguatamente documentate dal dipendente, in caso di mancata o carente presentazione della documentazione, le ore vengono trasformate in aspettativa per motivi personali non retribuita.
Il credito orario è pari ad ore …. annue per il personale di categoria D, ad ore …. per il personale di categoria C, ad ore … per il personale di categoria B.
Art.
Buoni pasto
Ai fini della corresponsione dei buoni pasto è necessario che:
l’attività lavorativa venga svolta tutta in orario ordinario oppure parte in orario ordinario e parte in orario straordinario monetizzato o non monetizzato;
le prestazioni lavorative svolte non debbono avere una durata complessiva inferiore a n.6 ore giornaliere effettive;
la pausa pasto deve osservare una durata compresa tra un minimo di 30 minuti e un massimo di 2 ore, fermo restando la durata delle pause pranzo degli orari di lavoro vigenti; ( fermo restando quanto espressamente previsto da deliberazioni dell’ente inerenti gli orari di lavoro)
è esclusa la corresponsione del buono pasto nelle giornate in cui non è previsto orario ordinario;
le prestazioni svolte prima della pausa pasto devono avere una durata di lavoro non inferiore a due ore, anche non continuative;
le prestazioni svolte dopo la pausa pasto devono avere una durata di lavoro non inferiore a due ore, anche non continuative;
può essere corrisposto un solo buono pasto per ogni giornata lavorativa.
Art.
Misure per la Sicurezza e miglioramento degli Ambienti di Lavoro
L’impegno dell’Amministrazione Comunale ha le sue radici nel convincimento che la tutela dell’incolumità del lavoratore è un elemento di civiltà e costituisce un valore da tutelare.
Il riconoscimento che la vita lavorativa costituisce un ambito di doverosa attenzione, sotto i suoi diversi profili e soprattutto con riguardo a quello della sua effettiva qualità, prevede l’adozione di provvedimenti e di altre iniziative mirate per innalzare i livelli di prevenzione, di tutela e di igiene delle sedi di lavoro, con riferimento alle norme vigenti in materia.
L’applicazione delle disposizioni normative che sono inerenti la prevenzione, la sicurezza sul lavoro e l’igiene dei relativi ambienti, infatti, costituisce un impegno dell’Amministrazione, che allo scopo elaborerà periodicamente piani e programmi d’intervento.
Art.
Banca delle Ore
Al fine di consentire ai lavoratori di fruire come permessi compensativi delle prestazioni di lavoro straordinario, è istituita la Banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
Nel conto confluiscono le ore di lavoro straordinario non monetizzate debitamente autorizzate dal dirigente responsabile della U.O. di appartenenza, dovranno essere utilizzate entro l’anno successivo a quello di maturazione.
Le ore accantonate possono essere richieste dal lavoratore come permessi compensativi per necessità personali e familiari o per proprie attività formative.
L’utilizzo dei riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile in funzione delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.
Art
FERIE
(Art. 18 del CCNL del 6.07.1995, Circolari Direzione Centrale n . 43849/1998 e Dipartimento I n. GB/13244/2001).
I lavoratori dipendenti hanno diritto a 28 o 32 giorni di ferie, a seconda che l'orario settimanale di lavoro sia rispettivamente articolato su 5 o 6 giorni. I dipendenti neo-assunti hanno diritto, per i primi tre anni di attività, rispettivamente a 26 o 30 giorni di ferie annue.
Il principio della proporzionalità richiede che le ferie debbano essere rideterminate nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio.
Art.
RIPOSI PER FESTIVITA' SOPPRESSE
(Legge n. 937/1977 e artt. 18 del CCNL del 6.07.1995 e 52, comma 5, del CCNL del 14.09.2000).
A tutti i dipendenti sono attribuite 4 giornate di riposo per festività soppresse da fruire nell'anno solare.
Art.
FESTIVITA’ RELIGIOSE EBRAICHE
I dipendenti di religione ebraica hanno diritto all’astensione dal lavoro nelle giornate di festività ebraiche. Le ore lavorative non prestate sono recuperate nei successivi giorni lavorativi senza dar luogo ad alcun compenso straordinario.
Si rinvia alla disciplina prevista dagli artt. 4 e 5 della legge n. 101/89 e alla Circolare Dipartimento I con cui annualmente viene comunicato il calendario delle festività religiose ebraiche fissato con decreto del Ministero dell’Interno.
Art.
PERMESSI PER PARTECIPARE A CONCORSI ED ESAMI
(Art. 19 del CCNL del 6.07.1995).
Sono concessi otto giorni retribuiti ogni anno solare, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove.
Art
PERMESSI PER LUTTO
(Art. 19 del CCNL del 6.07.1995, art. 18 del CCNL del 14.09.2000 e Circolare Dipartimento I n. GB/31033/2005).
Sono concessi tre giorni consecutivi di permesso retribuito per ogni evento luttuoso relativo
al coniuge ( anche legalmente separato, purché non divorziato)
ai parenti entro il secondo grado ( genitori, figli, fratelli, sorelle, xxxxx, nipoti in linea retta ossia come figli di figli)
agli affini di primo grado (suoceri, genero, nuora: purché non sia intervenuta sentenza di divorzio relativamente al matrimonio da cui scaturisce il rapporto di affinità);
al convivente (la stabile convivenza è accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata dal dipendente).
Art
PERMESSO PER MATRIMONIO
(Art. 19 del CCNL del 6.07.1995).
Il dipendente ha diritto ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio. Il permesso deve ricomprendere il giorno fissato per la celebrazione del matrimonio o decorrere o seguire immediatamente la celebrazione del matrimonio, se questa avviene in giorno non lavorativo o festivo.
Art
PERMESSI PER PARTICOLARI MOTIVI
(Art. 19 del CCNL del 6.07.1995 e Circolari Dipartimento I nn. 99190/1995, 114082/1995, 155520/1995, 24552/1996, 44831/1997 e GB/67637/02, GB/137101/02, GB/15930/04).
Sono concessi tre giorni di permesso retribuito ogni anno solare per motivi personali o di famiglia.
L'Amministrazione capitolina ha inteso fissare le seguenti causali per la concessione dei suddetti permessi:
svolgimento dell'attività collegata alla candidatura elettorale;
svolgimento di funzioni presso gli Uffici Giudiziari, quando ciò sia incompatibile con i compiti d'istituto del dipendente interessato;
assistenza ospedaliera del coniuge, dei figli o dei genitori;
assistenza domiciliare dei figli minori affetti da malattie esantematiche;
assistenza post-operatoria o per malattie particolarmente gravi del coniuge, dei figli o dei genitori;
nascita di figli;
accertamenti diagnostici, visite specialistiche, visite di medicina preventiva presso strutture pubbliche o private, ivi compresa l’I.P.A.;
convocazione in qualità di parte (attore o convenuto) in giudizio civile;
svolgimento di funzioni di membro della Commissione di Conciliazione presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro;
partecipazione a corsi, seminari, convegni o congressi, a spese del dipendente, di interesse anche dell’Amministrazione.
Art.
PERMESSI RETRIBUITI
(Art. 4, comma 1, legge n. 53/2000, art. 18 del CCNL del 14.09.2000 e Circolare Dipartimento I n. GB/117839/2001).
La lavoratrice ed il lavoratore hanno diritto a tre giorni lavorativi complessivi annui di permesso retribuito in caso di documentata grave infermità che riguardi il coniuge, anche legalmente separato, purché non sia intervenuto divorzio, un parente entro il secondo grado (genitori, coniuge, figli, nonno/a e nipote in linea retta) anche non convivente, un soggetto componente la famiglia anagrafica a condizione che la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice sia anagraficamente dimostrabile.
Art.
PERMESSI BREVI
(Art. 20 del CCNL del 6.07.1995, Circolari Dipartimento I n. 153199/1996 e n. 119171/1996).
Sono concedibili 36 ore di permesso da recuperare per ogni anno solare collegate alle esigenze dell'interessato, con le seguenti particolarità:
la durata massima non può superare la metà dell'orario giornaliero di servizio, purché questo sia costituito da almeno quattro ore:
Il recupero delle ore deve essere effettuato entro il mese successivo a quello di fruizione
è prevista la possibilità di recupero mediante decurtazione delle ore di permesso già fruito dai quattro giorni di riposo per festività soppresse, nel limite di sei ore per ogni giornata.
è prevista la riduzione proporzionale della retribuzione in caso di mancato recupero.
Art.
PERMESSI PER L’ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI PUBBLICO MINISTERO
(Art. 18 del CCNL del 22.01.2004 e Circolare Dipartimento I n. GB/17328/2004).
Il personale della polizia locale cui siano affidate funzioni di pubblico ministero presso il Tribunale ordinario per delega del Procuratore della Repubblica, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 274 del 28.8.2000, ha diritto alla fruizione di permessi retribuiti per il tempo necessario all’espletamento dell’incarico affidato.
Art.
ASSENZE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI GIUDICE ONORARIO O DI VICE PROCURATORE ONORARIO
(Art. 20 del CCNL del 22.01.2004 e Circolari Dipartimento I nn. 52364/1997,GB/137101/2002, GB/35851/04).
Il dipendente autorizzato dall’amministrazione comunale a svolgere le funzioni di giudice onorario o di vice-procuratore onorario, ai sensi delle vigenti disposizioni, salvo che non ricorrano particolari e gravi ragioni organizzative, ha diritto di assentarsi dal lavoro per il tempo necessario all’espletamento del suo incarico.
I periodi di assenza per svolgere tale incarico non sono retribuiti.
ART.
ASSENZE PER L’ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI GIUDICE POPOLARE
(Leggi n. 287/1951 e n. 74/1978 e Circolare Dipartimento I n. GB/17328/04).
I dipendenti chiamati ad espletare funzioni di giudice popolare hanno diritto a permessi retribuiti per il tempo necessario all’espletamento dell’incarico.
Art.
CONVOCAZIONE DA PARTE DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA
(Art. 19 del CCNL del 6.07.1995, Circolari Dipartimento I nn. 52497/1996 e GB/15930/2004).
Ogniqualvolta vi sia convocazione per rendere testimonianza o informazioni in procedimenti penali o civili il dipendente può fruire di permessi retribuiti ai sensi dell’art. 19, comma 9, del C.C.N.L. del 06.07.1995 ( da considerarsi aggiuntivi rispetto ai permessi per motivi personali e familiari di cui al comma 2 del medesimo articolo).
Nel caso in cui l’assenza sia dovuta alla convocazione in qualità di parte in giudizio civile, il dipendente può fare ricorso all’istituto dei permessi brevi soggetti a recupero, alle ferie ovvero ai permessi personali, di cui all’art. 19, comma 2, del CCNL del 6.07.1995, fatto salvo il limite complessivo dei tre giorni annui.
Ovviamente, il dipendente che renda la testimonianza o le informazioni in un processo civile o penale nell’interesse dell’Amministrazione, deve essere considerato in servizio.
Art.
PERMESSO PER DONAZIONE DI SANGUE E DI EMOCOMPONENTI
(Art.13 della Legge n. 107/1990, art. 19 del CCNL del 6.07.1995 e Circolare Dipartimento I n. 67637/2002).
Il dipendente, qualora si rechi in strutture ospedaliere per donazione di sangue o di emocomponenti, ha diritto ad un giorno di permesso retribuito il giorno del prelievo ex art. 13 della legge n.107/90. Tutti i dipendenti dell’Amministrazione che appartengono alle associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue, aventi finalità di promozione e di sviluppo della donazione di sangue e la tutela dei donatori, potranno beneficiare di un giorno di permesso retribuito in aggiunta al giorno previsto dalla legge n. 107/1990 ai sensi dell’art. 19 del C.C.N.L. del 6.07.1995, nel rispetto, in quest’ultimo caso, del limite complessivo dei tre giorni all’anno.
Art.
PERMESSI PER DONAZIONE DI MIDOLLO OSSEO
(Art. 5 della Legge n. 52/2001, art. 19 del CCNL del 6.07.1995 e Circolare Dipartimento I n. GB/67637/2002).
I donatori di midollo osseo con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto alla fruizione di permessi retribuiti, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del CCNL del 6.07.1995 ( in alternativa possono fare ricorso all’istituto della malattia ex art. 21 del CCNL del 6.07.1995), per il tempo occorrente all’effettuazione dei prelievi finalizzati all’individuazione dei dati genetici e all’accertamento dell’idoneità alla donazione, ai sensi dell’articolo 3 della legge 4 maggio 1990, n. 107.
Art.
PERMESSO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI legge 476/84
(Art. 79 del D.Lgs n. 267/2000 e Circolare Dipartimento I n. GB/19250/2001).
Ai dipendenti che svolgono funzioni di amministratore di enti locali sono concessi i permessi previsti dall’art. 79 del D.Lgs. 267/2000.
Art.
PERMESSI PER DIRITTO ALLO STUDIO
(Art. 15 del CCNL del 14.09.2000, Circolari del Dipartimento I nn. GB/78115/2004 e GB/39438/2004).
Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi, in aggiunta alle attività formative programmate dall’Amministrazione, permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale complessivo in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore.
Art.
PERMESSI PREVISTI DALL’ART. 33 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104
(Legge n. 104/1992, art. 19 del CCNL del 6.07.1995 e Circolari Dipartimento I nn. 14777/1996, GB/89717/2000, GB/505/2001, GB/12271/2003, GB/25012/2005).
Ai dipendenti portatori di handicap in situazione di gravità, ex art. 3, comma 3, della Legge n 104/1992, ed ai genitori con figli minori fino a tre anni di età con handicap grave, accertato dall’apposita commissione Medico-legale costituita ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104/92 presso la A.US.L. di competenza, sono concessi tre giorni mensili di permesso retribuito o, in alternativa, due ore di permesso giornaliero retribuito. Tale permesso è ridotto ad un’ora soltanto quando l’orario giornaliero di lavoro effettivo è inferiore a sei ore.
I dipendenti che assistono un parente o un affine entro il terzo grado con handicap in situazione di gravità, purché non ricoverato a tempo pieno, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito, fruibili anche ad ore per un massimo di 18 ore mensili.
Art.
CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO DI DUE ANNI
(Art. 42, commi 2 e 5, del D.Lgs 151/2001, Circolari Dipartimento I nn GB/7095/2004 e GB/54240/2001).
E’ concesso, in base alle vigenti norme ed alle condizioni in esse specificate, un congedo straordinario fino ad un massimo di due anni, per la cura di figli disabili gravi, anche maggiorenni.
I soggetti che possono beneficiare del congedo retribuito sono i genitori, anche adottivi, del disabile xxxxx.Xx caso di morte di entrambi i genitori può fruire del congedo un fratello o una sorella, purché convivente con il disabile.
Il congedo può essere fruito in modo continuativo o frazionato per un periodo massimo di due anni nell’arco della vita lavorativa, a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno in una struttura specializzata.
Durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un’indennità pari all’ultima retribuzione comprensiva dei ratei di 13° mensilità e il periodo medesimo è coperto da contribuzione.
Art.
TUTELA DELLA MATERNITA’ E DELLA PATERNITA’
(Circolari Dipartimento I nn. GB/33143/ 2000, GB/8724/ 2000, GB/87251/2000, GB/505/2001, GB/45614/2001, GB/73096/2002 (Ferie durante maternità), GB/29171/2003, GB/41181/2003, GB/60748/2003, GB/41622/2004, GB/23131/2005, GB/46177/2005).
Alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri si applicano gli istituti previsti dal D.Lgs. n 151/2001 recante il” Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53” nonché gli istituti previsti dall’art. 17 del CCNL del 14.09.2000.
Art.
PERMESSI PER ESAMI PRENATALI (art. 14 T.U)
Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, o accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro.
Art.
MALATTIA DETERMINATA DA GRAVIDANZA O PUERPERIO
(Art. 20 del D.P.R. n. 1026/1976).
L'art. 20 del D.p.r. 25 novembre 1976 n. 1026, tuttora vigente, prevede che non sono computabili, agli effetti della durata prevista da leggi, regolamenti o contratti collettivi per il trattamento normale dell'assenza per malattia, i periodi di assistenza sanitaria per malattia determinata da gravidanza, ancorché non rientrante nei casi previsti dalla lettera a) dell’art. 5 della legge (interdizione dal lavoro disposto dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro per gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza) o puerperio.
Art.
INTERDIZIONE ANTICIPATA DAL LAVORO RISPETTO AL CONGEDO DI MATERNITA’(art. 17 T.U)
L’interdizione anticipata dal lavoro per uno o più periodi antecedenti l’inizio dell’astensione obbligatoria per gravidanza è essere disposta dall’Ispettorato del Lavoro con specifico provvedimento. L’astensione dal lavoro della dipendente decorrerà dalla data del suddetto provvedimento che ne è condizione essenziale.
Art.
CONGEDO DI MATERNITA’/PATERNITA’ (artt. 16 e ss. T.U)
La durata complessiva del congedo di maternità (c.d. astensione obbligatoria) è fissata in cinque mesi: i due mesi antecedenti la data presunta del parto ed i tre mesi successivi.
Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità (minimo 5 mesi), le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a decorrere dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del S.S.N., o con esso convenzionato, ed il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
Il diritto di astenersi dal lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del figlio è esteso al padre lavoratore in caso di morte, di grave infermità o di abbandono della madre, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
Art.
RIPOSI GIORNALIERI (artt. 39 e ss. T.U)
I riposi (c.d per allattamento) possono essere utilizzati entro il primo anno di età del bambino nella misura di due ore al giorno se l’orario di lavoro giornaliero è almeno di 6 ore e di una se l’orario stesso è inferiore a 6 ore.
Art.
CONGEDO PARENTALE (artt. 32 e ss. T.U)
Nei primi otto anni di vita del bambino i genitori possono astenersi dal lavoro per un periodo complessivo, continuativo o frazionato, di 10 mesi elevabili ad 11 nel caso in cui il padre, dopo essersi astenuto dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi, anche frazionati, intenda fruire di ulteriori periodi.
I periodi di congedo, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi e non lavorativi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche in caso di fruizione frazionata, laddove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dall’effettivo ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
Art.
PROLUNGAMENTO DEL CONGEDO PARENTALE (art. 33 T.U)
I genitori di figli minori con handicap grave hanno diritto al prolungamento dell'astensione dal lavoro (congedo parentale) con indennità pari al 30% fino al compimento dei 3 di vita del bambino, a condizione che non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. Il diritto è riconosciuto al genitore anche nel caso in cui l’altro genitore non ne abbia diritto.
Art.
MALATTIA DEL BAMBINO (artt. 47 e ss. T.U)
Ad entrambi i genitori è riconosciuto il diritto, alternativamente, di astenersi dal lavoro durante le malattie di ciascun figlio fino a tre anni di età senza limiti temporali.
Nell’ambito di tale periodo, giusto quanto previsto dall’art. 17 – 6° comma del C.C.N.L. del 14.09.2000, sono riconosciuti per ciascun anno 30 giorni di assenza interamente retribuiti, computati complessivamente fra entrambi i genitori. In ogni caso il limite annuale del congedo è riferito non all’anno solare ma ai singoli anni di vita del figlio.
Ad entrambi i genitori, in caso di malattia di figli in età compresa fra i 3 e gli 8 anni, è consentito astenersi dal lavoro, sempre in modo alternativo, nel limite di cinque giorni lavorativi non retribuiti all’anno per ciascun figlio.
Art.
MALATTIA
(Art. 21 del CCNL del 6.07.1995 e Circolari Dipartimento I nn. 117711/1995, 23823/1996, 27114/1996, 38581/1996, 45044/1996, 82492/1996, 104709/1996, 117628/1996, 15589/1998, 5583/1999, 7208/1999, 89193/1999, GB/22260/2001, GB/36005/2002).
Il dipendente a tempo indeterminato, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi, calcolato computando tutte le assenze per malattia intervenute anche nei tre anni precedenti l’ultimo episodio morboso in corso.
Superato tale periodo, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere consentito di assentarsi per ulteriori 18 mesi, in casi particolarmente gravi, previa richiesta dello stesso dipendente, senza diritto alla retribuzione, ma unicamente alla conservazione del posto.
Art.
CURE TERMALI
(Leggi n. 638/1983 e n. 724/1994, Circolari Dipartimento I nn GB/37326/2002 e 154841/1995.
I dipendenti mutilati, invalidi di guerra o invalidi per servizio che intendano sottoporsi alle cure termali, comprese quelle climatiche, elioterapiche, psammoterapiche, talassoterapiche, balneoterapiche, igieniche, secondo quanto precisato dal Ministero della Sanità con una nota del 27.12.1985, possono avvalersi dell'istituto delle assenze per malattia (art. 21 CCNL del 6.07.1995) di cui l’assenza per cure termali segue la disciplina giuridica ed economica, nel limite di 15 giorni all’anno.
Qualora le cure termali siano prescritte da medici dell’INAIL , le relative assenze sono computate a titolo di infortunio nel periodo di comporto di cui all’art. 22 del CCNL del 6.07.1995.
Per i dipendenti non rientranti nelle categorie previste dalla legge (mutilati, invalidi di guerra ed invalidi per servizio) la fruizione delle cure termali, fuori dal periodo di ferie, deve essere giustificata dalla presenza di una patologia in atto che richieda la necessità di tali cure come indispensabili e non procrastinabili nel tempo certificata da un medico specialista. In tal caso il lavoratore deve comunque rendersi reperibile per i controlli fiscali.
Art.
TUTELA DEI DIPENDENTI IN PARTICOLARI CONDIZIONI PSICO-FISICHE
(Art 21 del CCNL del 14.09.2000 e Circolare Dipartimento I n. GB/22260/2001).
Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, sono concesse, per la durata del progetto, le seguenti misure di sostegno:
diritto alla conservazione del posto per l’intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto dall’art. 21, comma 7, del C.C.N.L. del 6.7.1995; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;
concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore giornaliere, per la durata del progetto;
riduzione dell’orario di lavoro, con l’applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
assegnazione del lavoratore a mansioni della stessa categoria di inquadramento contrattuale diverse da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
Art.
TERAPIE SALVAVITA
(Art. 10 del CCNL del 14.09.2000, Circolari Dipartimento I nn. GB/137589/2001 e GB/46167/2005).
In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili (come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS), sono esclusi dal computo dei giorni di malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza derivanti dalle citate terapie debitamente documentati. Ove non intervenga ricovero è necessario che sia prodotta certificazione rilasciata da struttura pubblica o convenzionata che attesti che l’assenza è motivata da terapia derivante da patologia assimilabile a terapia salvavita.
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Art.
INFORTUNI SUL LAVORO E XXXXXXXX DOVUTE A CAUSA DI SERVIZIO
(Art. 22 del CCNL del 6.07.1995 e Circolari Dipartimento I nn. 38581/1996, GB/129263/2001, GB/22260/2001, GB/31371/2005, GB/8147/2005).
In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per il periodo complessivo già previsto per la malattia dall’art. 21- commi 1 e 2 del C.C.N.L. 6/7/95 (18 mesi + 18 mesi), ma senza decurtazione della retribuzione.
Art.
ESERCIZIO DI FUNZIONI PRESSO SEGGI ELETTORALI
(Artt. 39, comma 3, del CCNL del 14.09.2000 e 16 del CCNL del 5.10.2001, Circolari Dipartimento I nn. 70838/1995,62911/1995, GB/47787/2003).
Il personale chiamato ad adempiere funzioni presso gli uffici Elettorali (presidente, segretario, scrutatore, rappresentante di lista o di gruppo di candidati, nonché in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici e dei promotori del referendum), ha diritto ad assentarsi dal lavoro in occasione delle elezioni politiche, amministrative e di referendum, per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
Tale personale ha diritto di fruire del riposo compensativo per l’attività lavorativa svolta nel giorno di riposo settimanale (domenica). Tale disciplina si applica anche ai dipendenti comunali impiegati, in occasione delle consultazioni elettorali, nei diversi servizi collegati all’attività svolta dalla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Segretariato Generale.
I rappresentanti di lista hanno diritto a fruire di un ulteriore giorno di riposo compensativo per l’attività svolta in concomitanza del giorno non lavorativo (sabato), in quanto la loro attività resa al seggio non determina alcun onere di spesa per la pubblica amministrazione.
SEZIONE - ASPETTATIVE
Art.
ASPETTATIVA PER MOTIVI PERSONALI
(Artt. 11 e 14 del CCNL del 14.09.2000 e Circolare Dipartimento I n. GB/22260/2001).
Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio da fruirsi al massimo in due periodi.
Art.
CONGEDO NON RETRIBUITO PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI
(Art. 4, comma 2 della Legge n. 53/2000, art.18 del CCNL del 14.09.2000 e Circolare Dipartimento I n . GB/117839/2001).
I dipendenti possono richiedere un congedo non retribuito per gravi e documentati motivi familiari, attinenti la situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all’art. 433 del codice civile ("persone obbligate agli alimenti": coniuge, figli, genitori, generi e nuore, suocero o suocera, fratelli e sorelle) anche se non conviventi, nonché di portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi. Il congedo può essere utilizzato per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni nell’arco della vita lavorativa.
Art.
CUMULO DI ASPETTATIVE
(Art. 14 del CCNL del 14.09.2000 e Circolare Dipartimento I n. GB/22260/2001).
Il dipendente non può usufruire di due periodi di aspettativa, anche se richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno sei mesi di servizio effettivo. Il divieto di cumulo non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per cariche sindacali, per volontariato e in caso di assenze di cui alla legge di tutela della maternità.
Art.
ASPETTATIVA PER SERVIZIO MILITARE
(Art. 9 del CCNL del 14.09.2000).
Il lavoratore chiamato ad adempiere gli obblighi di leva o richiamato alle armi per qualunque esigenza delle Forze Armate, nonché colui che effettua l’arruolamento volontario per anticipare il servizio militare obbligatorio, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutta la durata del servizio militare, senza percepire la retribuzione.
Art.
ASPETTATIVA PER DOTTORATO DI RICERCA O BORSA DI STUDIO
(Legge 476/84, legge 398/89, art. 52, comma 57, della legge 448/01, artt. 12 e 14 del CCNL del 14.09.2000 e Circolare Dipartimento I n. GB/22260/2001).
Il dipendente a tempo indeterminato ammesso ai corsi di dottorato di ricerca ai sensi della legge n° 476/84, oppure che usufruisca delle borse di studio di cui alla legge n° 398/89, è collocato, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa di studio.
Ai sensi della legge n. 448/2001, in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento nell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro.
Art.
ASPETTATIVA PER RICONGIUNGIMENTO AL CONIUGE CHE PRESTA SERVIZIO ALL’ESTERO.
(Art. 13, comma 2, del CCNL del 14.09.2000 , leggi n. 26/1980 e n. 333/1985, Circolare Dipartimento I n. GB/22260/2001).
Il dipendente, il cui coniuge presti servizio all’estero, sia quale dipendente civile o militare della pubblica amministrazione sia per conto di soggetti non statali, può chiedere il collocamento in aspettativa senza assegni per una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la necessità del sevizio all’estero del coniuge.
Art.
ASPETTATIVA PER L’ESERCIZIO DI PUBBLICHE FUNZIONI ELETTIVE E PER CANDIDATURA ELETTORALE.
(Parte I, titolo III, capo II e IV del D.Lgs. n. 267/2000 e Circolare Dipartimento I n. GB/132247/2001).
Il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nella parte I, titolo III, capo II, stabilisce norme in materia di incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità relativamente alle cariche di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, nonché, al successivo capo IV, relativamente allo status degli amministratori locali, alla disciplina sul regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali, intendendo per tali, ai soli fini del capo in esame, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento.
Art.
ASPETTATIVA PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ IN PAESI IN VIA DI SVILUPPO.
(Leggi n. 49/87 e n.288/91).
I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai quali sia stata riconosciuta la qualifica di “volontario” in servizio civile ai sensi della L. n.49/87 art. 31, con la registrazione del relativo contratto presso la Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo, hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del contratto stesso, stabilita in almeno due anni.
Art.
ASSENZE PER ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
(D.P.R n. 613/1994 e Circolare Dipartimento I n. GB/13072/2005).
Ai volontari aderenti delle organizzazioni di volontariato inserite in apposito elenco predisposto ed aggiornato a cura del Dipartimento della protezione civile, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione di pubbliche calamità, vengono garantiti per un periodo di 30 giorni continuativi e fino a 90 giorni all’anno:
il mantenimento del posto di lavoro,
il mantenimento del trattamento economico-previdenziale.
In occasione di stato di emergenza nazionale il limite è elevato a 60 giorni continuativi e fino a 180 giorni all’anno. In caso di partecipazione ad attività di pianificazione, simulazione di emergenza e formazione teorico-pratica, i benefici spettano per un periodo complessivo di 10 giorni consecutivi e fino ad un massimo di 30 giorni all’anno.
Art.
PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI A PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE APPROVATI DALL’AMMINISTRAZIONE.
(Delibere C.C n. 102/2004 e G.C. n 509/2004, Circolare Dipartimento I n. 17969/2005).
La Delibera del Consiglio Comunale n.102 del 31.05.2004 ha disciplinato in via sperimentale la partecipazione dei dipendenti comunali a progetti di cooperazione internazionale promossi e realizzati da Organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 cui l’amministrazione ritiene di aderire.
La partecipazione dei dipendenti comunali è prevista per un numero massimo di 60 giornate lavorative l’anno ed il servizio prestato all’estero dal dipendente comunale è equiparato a tutti gli effetti economici e giuridici, ivi compresi quelli relativi alla progressione di carriera e al trattamento di quiescenza e previdenza, al servizio di istituto prestato nell’ambito dell’ufficio di appartenenza.
Art.
DISTACCO E ASPETTATIVA SINDACALE.
Il personale del comparto Regioni ed Enti locali a tempo pieno o part-time, purché con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto al distacco sindacale, con il mantenimento della retribuzione per la durata del mandato sindacale. Il periodo di distacco è equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato nell’Amministrazione ad eccezione del diritto alle ferie e per il compimento del periodo di prova in caso di vincita di concorso o di passaggio a qualifica o categoria superiore, ove sia previsto il periodo di prova.
Le associazioni sindacali rappresentative devono indicare all’Amministrazione di appartenenza quali siano i dirigenti sindacali titolari delle prerogative e delle libertà sindacali comprendenti i permessi retribuiti, sia giornalieri che orari, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti nelle RSU.
I dirigenti sindacali possono fruire dei permessi retribuiti per la partecipazione a convegni e congressi di natura sindacale. I permessi retribuiti sono equiparati a ogni effetto al servizio prestato.
I dirigenti sindacali, appartenenti agli organismi direttivi possono fruire di aspettative sindacali non retribuite per tutta la durata del mandato.
In ogni caso gli stessi hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per almeno otto giorni all’anno.
Si rinvia alla disciplina del CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali.
SEZIONE - ASSENZE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
(Art. 7 del CCNL del 14.09.2000 e Circolari Dipartimento I nn. GB/44863/2003,GB/39438/2004, GB/54240/2001,GB/33960/2005).
.
Art.
PERMESSI RETRIBUITI :
Permesso per matrimonio
Spettano 15 giorni consecutivi di permesso retribuito per matrimonio purché fruito nell’ambito del rapporto di lavoro a termine.
Donazione sangue
Spetta un giorno di permesso retribuito previsto dall’art 13 della L.107/90 in occasione della donazione di sangue e di emocomponenti.
Permesso per decesso o grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, purché non sia intervenuto divorzio, di un componente la famiglia anagrafica o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente (genitori, figli, fratelli, xxxxx, nipoti come figlio di figlio) nel limite di tre giorni lavorativi annui, così come previsto dall’art. 4, comma 1, della legge n 53/2000.
Permesso per esami (il giorno delle prove)
I dipendenti a tempo determinato, a condizione che si tratti di lavoratori “studenti”, possono beneficiare dei permessi retribuiti previsti dall’art 10 della legge n. 300/1970, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove d’esame e nel limite di 8 giorni all’anno.
Controlli prenatali
Le lavoratrici gestanti con rapporto di lavoro a termine hanno diritto a fruire di permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro.
Art.
PERMESSI NON RETRIBUITI
Al personale a tempo determinato sono riconosciuti permessi non retribuiti per un limite massimo di 15 giorni complessivi, per le seguenti medesime causali per le quali ai dipendenti a tempo indeterminato sono concessi i permessi per motivi personali e familiari previsti dall’art. 19, comma 2, del CCNL del 6.07.1995:
svolgimento dell'attività collegata alla candidatura elettorale;
svolgimento di funzioni presso gli Uffici Giudiziari, quando ciò sia incompatibile con i compiti d'istituto del dipendente interessato;
assistenza ospedaliera del coniuge, dei figli o dei genitori;
assistenza domiciliare dei figli minori affetti da malattie esantematiche;
assistenza post-operatoria o per malattie particolarmente gravi del coniuge, dei figli o dei genitori;
nascita di figli;
accertamenti diagnostici, visite specialistiche, visite di medicina preventiva presso strutture pubbliche o private;
convocazione in qualità di parte in giudizio civile;
svolgimento di funzioni di membro della Commissione di Conciliazione presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro;
partecipazione a corsi, seminari, convegni o congressi, a spese del dipendente, di interesse anche dell’Amministrazione;
partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove e nel limite di 8 giorni all’anno.
Art.
MALATTIA
In linea generale il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo fissato dall’art. 21 del CCNL 6.7.95, purché questo ricada entro il termine di scadenza del contratto stipulato. Nessun trattamento economico di malattia può essere corrisposto dopo la scadenza del contratto a termine.
Art.
CONGEDI DEI GENITORI
congedo di maternità
diritto di fruire del periodo di congedo di maternità (2 mesi precedenti la data presunta del parto e 3 mesi successivi al parto) con corresponsione dell’intera retribuzione anche dopo la scadenza del termine previsto di durata del rapporto di lavoro, purché il congedo di maternità abbia inizio entro il termine di scadenza del contratto.
- congedo di maternità successivo alla scadenza del contratto
Se il periodo di congedo di maternità inizia a decorrere entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine previsto dal contratto, viene corrisposto il trattamento economico pari all’80% della retribuzione, per il periodo ricompreso tra i due mesi precedenti ed i tre mesi successivi al parto, purché la lavoratrice si trovi all’inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell’indennità di disoccupazione. Il trattamento previsto per il periodo successivo alla scadenza del contratto ha natura puramente indennitaria.
congedo parentale
La fruizione del congedo può avvenire solo ed esclusivamente all’interno del periodo di durata del contratto a termine.
Spettano 6 mesi per ciascun genitore per 10 o 11 mesi complessivi da fruire entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino con la seguente retribuzione:
- se fruiti entro il terzo anno di vita del bambino i primi 30 gg. sono retribuiti per intero, i restanti 5 mesi sono retribuiti al 30%;
- se fruiti tra il terzo e l’ottavo anno di vita del bambino non sono retribuiti, fatta salva l’ipotesi del possesso del reddito individuale inferiore ai limiti previsti dall’art. 34 del d.lgs. 151/01.
Il trattamento economico viene meno allo spirare del termine del contratto;
- riposi per allattamento
Entro il primo anno di vita del bambino la lavoratrice madre ha diritto a due periodi di riposo secondo le modalità previste dall’art. 39 del D.Lgs 151/01.
Il trattamento economico viene meno allo spirare del termine del contratto;
- congedo per la malattia del figlio
Nell’ambito della durata del contratto a termine e limitatamente a questa,fino al compimento del terzo anno di vita del bambino spettano al lavoratore a termine 30 gg. retribuiti per intero per ciascun anno, computati complessivamente tra i genitori;
tra il terzo e l’ottavo anno di vita 5 gg. l’anno per ciascun genitore, senza retribuzione;
Il trattamento economico viene meno allo spirare del termine del contratto.
Art.
PERMESSI LEGGE N. 104/1992
I permessi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 33 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 spettano, ricorrendone i requisiti, ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato che ne facciano richiesta, in misura variabile secondo la tipologia di permesso.
Mentre, infatti, la fruizione delle due ore giornaliere, di cui al comma 2 del suindicato art. 33, spetta interamente per tutta la durata del contratto a termine, la fruizione dei tre giorni (o in alternativa le 18 ore) mensili spetta in proporzione alle giornate lavorative del mese di riferimento. Occorre precisare che ai fini di detto computo il giorno iniziale (dies a quo) deve essere considerato corrispondente al giorno dell’inizio del rapporto di lavoro a termine.
Art.
FERIE
Le ferie maturano in proporzione della durata del contratto di lavoro, con la precisazione che il numero delle stesse, calcolate sulla base di 26 giorni annui, è determinato in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
Quanto sopra indicato vale anche per la maturazione dei giorni di riposo per il recupero delle festività soppresse, di cui alla legge n. 937/77. In tali casi il numero dei giorni maturati è proporzionale alla durata del contratto a termine, tenendo presente che la frazione di lavoro superiore a 45 giorni è considerata trimestre ai fini della maturazione di un giorno.
SEZIONE - MOBBING
Art.
Iniziative per contrastare il fenomeno del mobbing
Le parti convengono che il fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro – attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti – nei confronti di un lavoratore, è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro ed idonei a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell’ambito dell’ufficio di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.
In relazione al comma 1, il Comune di Roma, anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconosce la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza dell’ambiente di lavoro.
Nell’ambito delle forme di partecipazione previste dall’art. 25 del C.C.N.L. sottoscritto il 1 aprile 1999 viene pertanto istituito, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente C.C.D.I., il Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing con i seguenti compiti:
raccolta dei dati relativi all’aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing in relazione alle materie di propria competenza;
individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l’insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato;
formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.
Le proposte formulate dal Comitato vengono presentate all’Amministrazione per i conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamento di sportelli di ascolto, nell’ambito delle strutture esistenti, l’istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia nonché la definizione dei codici, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
In relazione all’attività di prevenzione del fenomeno di cui al comma 3, il Comitato propone, nell’ambito dei piani generali per la formazione, previsti dall’art. 23 del C.C.N.L. del 1 aprile 1999, idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra l’altro, ai seguenti obiettivi:
affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
favorire la coesione e la solidarietà tra i dipendenti, attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all’interno degli uffici, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e dell’affezione all’ambiente lavorativo da parte del personale.
Il Comitato è costituito da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del C.C.N.L. e da un pari numero di rappresentanti dell’Amministrazione, nominati dal Sindaco. Il Presidente del Comitato viene designato dal Sindaco tra i rappresentanti dell’Amministrazione ed il vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica del Comitato, di esso fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunità, appositamente designato da quest’ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due organismi.
Il Comune di Roma favorisce l’operatività del Comitato, che ha sede presso il Dipartimento I – Politiche delle Risorse Umane e del Decentramento e garantisce tutti gli strumenti idonei al suo funzionamento. In particolare valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato adotta un regolamento per la disciplina dei propri lavori ed è tenuto a svolgere una relazione annuale sull’attività svolta.
Il Comitato di cui al presente articolo rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell’incarico; per la loro partecipazione alle riunioni non è previsto alcun compenso.
Art.
Pari opportunità
Il Comune di Roma, con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 12 gennaio 2001, ha previsto la costituzione del “Comitato Comunale per le pari opportunità” per il perseguimento delle finalità stabilite dalla legge 10 aprile 1991 n. 125 concernente “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”, dagli articoli 4 e 5 dello Statuto del Comune di Roma e dall’articolo 2 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Roma, in base al quale “il Comune organizza i propri uffici e servizi secondo il principio di pari opportunità tra donne e uomini nelle condizioni di lavoro, nell’accesso e nella progressione di carriera, nella formazione e nell’aggiornamento professionale e valorizza la conciliabilità tra il lavoro professionale e la vita familiare di dipendenti e dirigenti”.
Il “Comitato Comunale per le pari opportunità” è disciplinato, per la composizione, la durata, le funzioni, le modalità di funzionamento e le risorse, dalla citata deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 12 gennaio 2001;
Le parti convengono che al Comitato Comunale per le pari opportunità di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 12 gennaio 2001 spetta il compito di esercitare, oltre alle funzioni indicate nella citata deliberazione, anche le funzioni indicate nell’art. 19 del CCNL del 14/9/2000, ove non già previste dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 12 gennaio 2001.
SEZIONE - MOBILITÀ ORIZZONTALE
ART.
Definizione e principi
Al personale del Comune di Roma, con esclusione degli appartenenti al Corpo della Polizia municipale, è consentita la possibilità di modificare il profilo professionale posseduto, a parità di categoria e posizione economica, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 2, comma 7, dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 3381/97, e successive modificazioni ed integrazioni.
L’applicazione dell’istituto della mobilità orizzontale è subordinata ad esigenze di carattere organizzativo dell’Amministrazione Comunale, conseguenti anche a giudizio medico di inidoneità permanente ai sensi dell’art. 21, comma 4, CCNL 94/97 o ad istanza del dipendente che da congruo termine svolga le mansioni del profilo professionale in cui chiede di transitare, attestate da atto certo del Dirigente responsabile della Struttura di appartenenza e comunque realizzabile esclusivamente sulla base di obiettive esigenze dell’Amministrazione.
L’istituto della mobilità orizzontale, che può realizzare il passaggio dal profilo professionale rivestito dal dipendente a quello relativo alle mansioni di fatto svolte dallo stesso, può avvenire per il passaggio da un profilo professionale ad un altro nell’ambito della stessa famiglia professionale, o di altra famiglia professionale.
ART.
Condizioni
Il passaggio al diverso profilo professionale, realizzato su istanza del dipendente, è subordinato alla condizione che lo stesso abbia svolto le mansioni del profilo professionale della corrispondente categoria e posizione economica per cui viene avanzata la richiesta, in via prevalente ed ininterrottamente, per il periodo temporale indicato nel successivo art. 3.
Per svolgimento in via prevalente di mansioni di altro profilo professionale si deve intendere che esse non siano state svolte, in senso temporale, né occasionalmente né per far fronte a temporanee esigenze della struttura.
L’Amministrazione Comunale può realizzare il passaggio al diverso profilo professionale del dipendente interessato, a seguito dell’attivazione di uno specifico corso di formazione finalizzato alla modificazione del profilo stesso. In tal caso si prescinde dalla prevalenza temporale dello svolgimento di fatto delle mansioni del profilo che si andrà a ricoprire prevista dall’articolo 3.
ART.
Criteri
1. Ai fini della realizzazione della mobilità orizzontale, nelle ipotesi in cui sia intervenuta l’istanza del dipendente interessato, sono stabiliti i seguenti criteri:
a) Mobilità nei profili professionali appartenenti alle categorie B e C.
Le mansioni del profilo professionale richiesto devono essere state svolte, in maniera prevalente ed ininterrottamente, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda. Si applica, inoltre, il criterio di cui all’art. 2, comma 1.
b) Mobilità nei profili professionali appartenenti alla categoria D.
1. Le mansioni del profilo professionale richiesto devono essere state svolte, in maniera prevalente ed ininterrottamente, da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda. Si applica, inoltre, il criterio di cui all’art. 2, comma 1;
2. il periodo della durata delle mansioni viene ridotto a due anni nel caso in cui il proponente abbia superato un corso di formazione specifico per il profilo professionale richiesto, organizzato dall’Amministrazione comunale.
ART. 4
Bando di mobilità orizzontale
1. Entro il mese di dicembre di ciascun anno, sono indetti specifici bandi di mobilità orizzontale indicanti i profili professionali ed il numero dei posti che si intendono ricoprire con la mobilità orizzontale, tenendo conto sia della necessaria valorizzazione del personale che delle esigenze organizzative dell’Ente.
2. Il numero di posti per ogni singolo profilo professionale oggetto del bando non può eccedere il 20% di quelli rispettivamente disponibili nella dotazione organica al momento dell’indizione dello stesso.
3. Le istanze di mobilità orizzontale per passaggi in diversi profili professionali, inoltrate al Dipartimento Politiche delle Risorse Umane e Decentramento, sono valutate dall’Ufficio Inquadramenti e Mobilità Orizzontale entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di scadenza fissata dal bando. Entro i trenta giorni, successivi al termine fissato per l’istruttoria, sarà comunicato al personale interessato l’esito della richiesta che, se positivo, sarà formalizzato con provvedimento del Direttore del Dipartimento I. I riallineamenti decorrono dalla data del provvedimento adottato dal Direttore del Dipartimento I e successiva comunicazione all’interessato ai sensi del decreto legislativo 152/1997 ovvero successivo contratto individuale di lavoro, ove non già sottoscritto in precedenza con l’interessato ai sensi dell’art. 12 CCNL 31/03/1999, per l’attuazione del sistema di classificazione di cui al citato CCNL.
Art. 5
Mobilità orizzontale su istanza del dipendente ovvero a seguito di giudizio di inidoneità
1. Ove la mobilità orizzontale consegua ad istanza del dipendente ovvero a giudizio di inidoneità permanente allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo di appartenenza, ai sensi dell’art. 21, comma 4, CCNL 94/97, il perfezionamento del procedimento di riallineamento è subordinato all’acquisizione, da parte dell’Ufficio Inquadramenti e Mobilità Orizzontale, di un atto certo (ordini di servizio, determinazioni dirigenziali di conferimento incarichi, ecc.) da cui si desume che il lavoratore svolge le mansioni specifiche del profilo in cui chiede di essere inquadrato dal numero minimo di anni indicati nell’articolo 3, ovvero di una dichiarazione del Dirigente della Struttura di appartenenza dell’interessato attestante che le mansioni ascritte al profilo, oggetto del bando di mobilità, nel quale il lavoratore intende accedere sono svolte in via prevalente e continuativa.
Nel caso in cui il procedimento di riallineamento sia attivato ad istanza del dipendente interessato, sarà cura dello stesso corredare l’stanza della documentazione sopra citata. In mancanza di tale documentazione il procedimento non potrà perfezionarsi.
Agli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale, si applica quanto stabilito dall’art. 31 del vigente Regolamento del Corpo stesso, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 249 del 7 maggio 2002.
Art.
Criteri di preferenza
1. Per la definizione del procedimento di mobilità orizzontale, ai fini della copertura dei posti di cui all’art. 4, comma 2, si terrà conto dei seguenti criteri in ordine di priorità:
a) giudizio definitivo di inidoneità, con prevalenza da attribuire al giudizio con data anteriore;
esercizio delle mansioni diverse da quelle proprie del profilo professionale posseduto per un numero di anni superiore a quello minimo richiesto dall’art. 3 del presente regolamento, purchè attestati dal Dirigente responsabile della struttura di appartenenza dell’interessato, in relazione al maggior numero di anni;
appartenenza alla medesima famiglia professionale.
Art. 7
Norma di salvaguardia
1. Ai fini concorsuali viene fatta salva l’anzianità di servizio maturata nel profilo professionale di appartenenza formalmente rivestita dal dipendente, ferma restando, comunque, ogni disposizione di legge che preveda l’obbligo del titolo di studio specifico per taluni profili professionali.
TITOLO IV
Formazione
Art.
Formazione
La formazione è strumento primario per lo sviluppo della professionalità dei dipendenti e costituisce leva strategica per l’evoluzione professionale e per l’acquisizione degli obiettivi prioritari del cambiamento nel quale si sviluppa l’azione amministrativa, incentrata su criteri di efficienza, economicità, trasparenza e rispondenza al pubblico interesse.
Essa dovrà essere, pertanto, realizzata come un processo continuo e coerente con gli obiettivi generali dell’Amministrazione e sulla base di analisi del fabbisogno formativo che tenga conto delle competenze indicate all’interno di ciascuno dei profili professionali individuati per ogni categoria.
L’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e specializzazione professionale dovrà garantire lo sviluppo delle professionalità interne nonché l’acquisizione di competenze generali e specifiche anche al fine di sviluppare percorsi di carriera interni all’Amministrazione in coerenza:
- con l’evoluzione della struttura organizzativa,
- con le opportunità di sviluppo professionale definite dal Nuovo Ordinamento Professionale,
- con l’orientamento generale dell’ente ai principi della qualità del servizio e della soddisfazione dell’utenza.
La formazione dovrà garantire, anche attraverso modalità di erogazione differenziate quali contesti d’aula, affiancamento sul lavoro e apprendimento a distanza, un equo accesso per tutti i dipendenti al sistema formativo, a tal fine l’Amministrazione curerà un particolare investimento nell’utilizzazione delle nuove tecnologie attraverso specifici progetti.
L’Ente annualmente destina per la formazione e l’aggiornamento professionale un importo complessivo, riferibile all’insieme dei costi diretti e indiretti relativi all’organizzazione dei corsi, di almeno l’1% della spesa complessiva del personale dipendente di ruolo.
Ai sensi dell’art. 23, c.2 del CCNL le somme destinate alla formazione e non spese nell’esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell’esercizio successivo per le medesime finalità.
La funzione della formazione, in coerenza con l’attuale assetto organizzativo dell’Ente, si articola:
in una struttura centrale che definisce le strategie formative e assicura il governo del sistema attraverso la programmazione e l’individuazione degli strumenti e delle risorse, la valutazione dei risultati. Inoltre individua percorsi formativi standard, economie di scala e coerenze metodologiche;
in strutture decentrate ( le diverse direzioni di struttura ) che programmano e progettano la formazione finalizzata ad affrontare esigenze e fabbisogni locali in accordo con la funzione centrale che svolge un ruolo di supporto e coordinamento dei piani decentrati.
La struttura centrale della formazione è individuata come centro di responsabilità e dotato di adeguate risorse. Prepara un piano pluriennale che definisce gli obiettivi strategici legati alle politiche dell’Ente che all’inizio di ogni legislatura sarà oggetto di confronto con le XX.XX.
Elabora un piano annuale sulla base delle esigenze dell’Amministrazione, dei bisogni formativi, dei risultati delle attività realizzate e delle risorse disponibili.
L’Amministrazione, entro il 1 marzo, incontra le XX.XX per presentare i risultati conseguiti nell’anno precedente e il piano di formazione annuale del personale.
Il piano di formazione annuale indica gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie, nei limiti di quelle, a tale scopo, disponibili.
Le parti in sede di confronto stabiliscono il calendario per la definizione dei criteri generali dell’attività di formazione e di aggiornamento professionale. Tale confronto dovrà concludersi entro un termine utile e comunque non oltre quaranta giorni dall’avvio al fine di dare tempi certi alla programmazione e realizzazione del piano proposto.
Definite le priorità si procede alla realizzazione degli interventi formativi sulla base delle risorse disponibili.
Formazione decentrata
Le strutture sulla base delle risorse destinate dal piano annuale per la formazione decentrata e dei bisogni formativi espressi preparano il piano locale per la formazione.
I piani locali, entro un mese dall’assegnazione delle risorse, dovranno pervenire alla Direzione centrale che li valuta sulla base della coerenza con le linee di piano e degli standard formativi avendo cura di creare economie di scala.
I criteri di accesso dei dipendenti ai percorsi formativi programmati nei piani approvati sono oggetto di confronto sui posti di lavoro con le XX.XX locali.
Il confronto con le XX.XX locali dovrà terminare entro trentacinque giorni dall’apertura della trattativa in modo da garantire tempi certi per la realizzazione dei piani formativi locali.
Al termine delle attività formative e comunque entro novembre, tutte le strutture dovranno inviare alla Direzione centrale i dati della formazione erogata per un monitoraggio della spesa e per la valutazione della formazione.
Nel corso dell’anno di riferimento l’amministrazione provvede ad effettuare monitoraggi periodici del livello di utilizzo del fondo e di realizzazione del piano riportando i dati nel report finale per la valutazione dei risultati conseguiti. Inoltre tutti i dati riguardanti la formazione dei dipendenti ( curriculum formativo ) saranno inseriti nel sistema informativo del personale.
L’Amministrazione riconosce dei crediti formativi utili ai fini della progressione di carriera all’interno dell’Amministrazione e del conferimento degli incarichi .
I percorsi che danno diritto ai crediti formativi sono quelli che prevedono un accrescimento e un ampliamento delle competenze inerenti la famiglia professionale di appartenenza, certificate con una verifica finale, della durata di 120 ore secondo quanto stabilito dagli standard per la formazione professionale della Regione Lazio.
I percorsi formativi che danno diritto ai crediti possono essere organizzati dal Comune di Roma su specifiche esigenze organizzative oppure da Enti Pubblici purché risultino registrati presso il Ministero della Pubblica Istruzione, dell’ Università e Ricerca o dall’ente Regione e prevedano una valutazione finale e il rilascio di un apposito attestato.
Per definire i criteri e le modalità di certificazione dei crediti acquisiti dai dipendenti, riconosciuti utili ai fini della progressione di carriera all’interno dell’Amministrazione, si costituisce una commissione paritetica.
TITOLO V
Sistema permanente di valutazione ed istituti contrattuali collegati
Art.
Sistema di valutazione
in applicazione dell’articolo 6 del CCNL del 31.3.1999
1. Il sistema di valutazione previsto dall’articolo 6 del CCNL 1.4.1999, intende promuovere, da un lato, il miglioramento della qualità delle prestazioni e dei servizi resi dall’Ente, dall’altro, la valorizzazione e lo sviluppo professionale delle risorse umane.
2. Il sistema ha carattere di permanenza e univocità in quanto l’Ente, alla fine di ogni esercizio, valuta ogni dipendente utilizzando la medesima scheda di valutazione della prestazione finalizzata all’erogazione dei compensi per la produttività individuale e collettiva. La scheda finale viene acquisita al fascicolo personale del dipendente.
3. La responsabilità della valutazione del personale è di competenza dei Dirigenti ed il sistema di valutazione coinvolge il valutatore ed il valutato, in un processo dinamico che si sviluppa nel tempo, come precisato nei commi successivi.
4. La valutazione del personale avrà luogo secondo un percorso volto ad assicurare una completa conoscenza da parte del valutato in merito a:
criteri e meccanismi su cui è basato il sistema di valutazione
fattori che saranno oggetto di valutazione.
5. A tal fine, i Dirigenti sono tenuti a riunire - ad ogni inizio anno - i propri collaboratori per illustrare gli elementi che sono stati individuati come oggetto di valutazione.
6. Al termine dell’anno di riferimento, i Dirigenti comunicheranno ai singoli collaboratori, entro il termine massimo di sessanta giorni, l’esito della valutazione finale.
7. Il Dirigente, nell’espletare il processo di valutazione, si avvale del supporto dei Responsabili dei servizi o degli uffici appartenenti alla categoria D (alle loro dirette dipendenze).
8. Lo strumento di valutazione di cui all’allegato B, parte integrante del presente CCDI, tiene conto dei seguenti fattori:
l’impegno individuale, con particolare riferimento alla qualità delle prestazioni svolte
la quantità del lavoro svolto espresso in numero di giornate effettivamente lavorate nell’anno solare di riferimento.
9. I fattori esprimono l’apporto del dipendente in termini di professionalità (saper fare), di prestazione (risultato) e integrazione con il gruppo e con il responsabile, nell’ambito del settore di riferimento e del PEG.
ALLEGATO B – SCHEDE DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE
Le schede proposte sono state già oggetto di confronto con le XX.XX. nel corso del 2003-2003 “Distribuzione premio di produttività individuale 2002 e avvio sistema di valutazione permanente”
COMUNE DI ROMA |
Scheda di valutazione individuale
|
Anno di riferimento ……………. |
Scheda di valutazione di …………………
CATEGORIA B
Fattore di valutazione |
Indicatori di valutazione |
Punteggio |
Prestazione
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale punteggio max 10 punti |
Max 10 punti |
|
|
||
Quantità lavoro svolto
|
Se: presenza >= 190 gg. |
20 |
Se: 150 gg. <= presenza < 190 gg. |
15 |
|
Se 110 >= pres. < 150 |
10 |
|
Se: presenza < 110 gg. |
0 |
|
Totale punteggio |
Max 20 punti |
Il premio di produttività individuale viene attribuito al dipendente che ha ottenuto una valutazione della qualità della prestazione > = a 6 punti e in misura % rispetto alle giornate lavorate:
Quantità lavoro svolto |
% premio risultato individuale |
Se: presenza >= 190 gg. |
100 % |
Se: 150 gg. <= presenza < 190 gg. |
75 % |
Se 110 >= pres. < 150 |
50 % |
Se: presenza < 110 gg. |
0 |
COMUNE DI ROMA |
Scheda di valutazione individuale
|
Anno di riferimento ……………. |
Scheda di valutazione di …………………
CATEGORIA C
Fattori di valutazione
|
Indicatori di valutazione |
Punteggio |
Prestazione
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale punteggio max 10 punti |
Max 10 punti |
|
|
||
Quantità lavoro svolto
|
Se: presenza >= 190 gg. |
20 |
Se: 150 gg. <= presenza < 190 gg. |
10 |
|
Se 110 >= pres. < 150 |
5 |
|
Se: presenza < 110 gg. |
0 |
|
Totale punteggio |
Max 20 punti |
Il premio di produttività individuale viene attribuito al dipendente che ha ottenuto una valutazione della qualità della prestazione > = a 6 punti e in misura % rispetto alle giornate lavorate:
Quantità lavoro svolto |
% premio risultato individuale |
Se: presenza >= 190 gg. |
100 % |
Se: 150 gg. <= presenza < 190 gg. |
50 % |
Se 110 >= pres. < 150 |
25 % |
Se: presenza < 110 gg. |
0 |
COMUNE DI ROMA |
Scheda di valutazione individuale
|
Anno di riferimento ……………. |
Scheda di valutazione di …………………
CATEGORIA D non incaricati di Posizione Organizzativa
Fattori di valutazione |
Indicatori di valutazione |
Punteggio |
Prestazione
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale punteggio max 10 punti |
Max 10 punti |
|
|
||
Quantità lavoro svolto
|
Se: presenza >= 190 gg. |
20 |
Se: 150 gg. <= presenza < 190 gg. |
10 |
|
Se 110 >= pres. < 150 |
5 |
|
Se: presenza < 110 gg. |
0 |
|
Totale punteggio |
Max 20 punti |
Il premio di produttività individuale viene attribuito al dipendente che ha ottenuto una valutazione della qualità della prestazione > = a 6 punti e in misura % rispetto alle giornate lavorate:
Quantità lavoro svolto |
% premio risultato individuale |
Se: presenza >= 190 gg. |
100 % |
Se: 150 gg. <= presenza < 190 gg. |
75 % |
Se 110 >= pres. < 150 |
50 % |
Se: presenza < 110 gg. |
0 |
COMUNE DI ROMA |
Scheda di valutazione individuale
|
Anno di riferimento ……………. |
Scheda di valutazione di …………………
CATEGORIA D - incaricati di Posizione Organizzativa
Fattori di valutazione |
Indicatori di valutazione |
Punteggio |
Prestazione
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Totale punteggio max 10 punti |
Max 10 punti |
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||
Quantità lavoro svolto
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Se: presenza >= 190 gg. |
20 |
Se: 150 gg. <= presenza < 190 gg. |
10 |
|
Se 110 >= pres. < 150 |
5 |
|
Se: presenza < 110 gg. |
0 |
|
Totale punteggio |
Max 20 punti |
Non percepisce il premio di produttività individuale e/o collettiva
SEZIONE – PROGRESSIONI ECONOMICHE
Art.
Criteri generali per la progressione economica orizzontale
La PEO si sviluppa mediante l’acquisizione in sequenza nel tempo di incrementi economici che si sommano al trattamento tabellare iniziale.
Le procedure di selezione si effettuano annualmente per categoria, in relazione alle risorse disponibili nel fondo previa concertazione con le XX.XX..
Sono ammessi a partecipare alle selezioni i dipendenti che alla data di svolgimento della selezione:
Hanno maturato un’anzianità di servizio effettivo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di almeno due anni;
Non abbiano riportato sanzioni disciplinari definitive superiori alla censura nel biennio precedente.
I dipendenti che alla data della selezione risultano essere in posizione di “sospensione cautelare dal servizio”, vi partecipano ugualmente ma senza conseguirla, in attesa della definizione della relativa situazione disciplinare.
Art.
Progressione orizzontale per l’anno 2004
Nell’anno 2004 è stabilito, sulla base delle risorse individuate ai sensi dell’art. 15 del CCNL 01/04/1999, e successive modifiche e integrazioni, un numero complessivo di progressioni riservate ai dipendenti che maturano i requisiti nell’arco temporale che va dal 1 al 31 dicembre 2004.
La presente disposizione trova applicazione indipendentemente dalla sottoscrizione del contratto integrativo a decorrere dal mese di ottobre 2005.
Criteri di ammissione alla selezione
Sono ammessi a partecipare alla selezione per la PEO i dipendenti in possesso dei seguenti requisiti:
i dipendenti che durante il predetto arco temporale hanno maturato almeno un anno di permanenza effettiva nella posizione economica immediatamente inferiore o un termine inferiore a seguito di sentenza passata in giudicato;
non aver riportato provvedimenti disciplinari definitivi superiori alla censura nel biennio precedente.
Criteri di svolgimento della selezione
La progressione orizzontale per l’anno 2004 si effettuerà secondo i seguenti criteri:
La progressione economica orizzontale per l’anno 2004 si effettua in un arco temporale che va dal 1 settembre al 31 dicembre 2004.
Effettuano la progressione i dipendenti che sulla base del punteggio conseguito rispetto ai macro - fattori di valutazione (esperienza acquisita min.2 anni – valutazione prestazione min. punti 5 – crediti formativi), raggiungano almeno 50 punti con le modalità di cui alla tabella seguente;
La progressione orizzontale decorrerà dal 1 settembre 2004, ad eccezione di quei dipendenti che maturino il requisito di accesso in data successiva per i quali la progressione decorrerà dal primo giorno del mese di maturazione del requisito.
Effettuano la progressione orizzontale tutti i dipendenti che, secondo lo schema seguente, abbiano acquisito almeno 50 punti, in base ai seguenti macro-fattori di valutazione:
Macro fattore di valutazione
|
Indicatore |
Punteggio |
Esperienza acquisita |
Il processo di accumulazione dell’esperienza espresso in periodi di servizio effettivamente svolti a partire dalla data di assunzione |
da 2 a 10 anni = 40 da 11 a 20 anni = 45 da 21 a 30 anni = 50 da 31 a 40 anni = 55 |
Valutazione della prestazione |
L’attestazione positiva del dirigente di riferimento rispetto alla qualità del lavoro svolto e dei compiti affidati |
Da 5 a 10 punti |
Crediti formativi (*)
(*) Il punteggio viene attribuito ai titoli di maggior valore posseduti e viene valutato un solo titolo di studio.
|
Titoli di studio rilasciati da istituti legalmente riconosciuti
|
|
La scheda di valutazione semplificata relativa al fattore “prestazione” per l’anno 2004 sarà pertanto la seguente:
FATTORI DI VALUTAZIONE( Categorie A - B - C - D ) |
PUNTI DA 1 A 2 PER FATTORE |
|
1 |
Conoscenze professionali e preparazione tecnica necessarie per il corretto svolgimento del proprio ruolo. |
|
2 |
Impegno e qualità delle prestazioni svolte
|
|
3 |
Relazioni con i cittadini, le imprese e i clienti interni |
|
4 |
Capacità di lavorare in gruppo |
|
5 |
Iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni ai problemi |
|
|
Totale punteggio |
|
Art.
CRITERI E FATTORI DI VALUTAZIONE PER LA PEO
A partire dal 1 gennaio 2006 la progressione economica verrà svolta con periodicità annuale.
La valutazione ai fini della PEO si realizza mediante la valutazione dell’esperienza acquisita, delle prestazioni e dei curriculum formativi di tutti i dipendenti interessati, effettuata dal Dirigente dell’unità organizzativa di assegnazione del dipendente al momento di svolgimento della selezione, su proposta del Funzionario di categoria D responsabile del servizio o ufficio di riferimento.
I criteri di progressione sono definiti sulla base dei seguenti macrofattori:
la valutazione prevede l’attribuzione di un punteggio che assegna un valore numerico ad ogni fattore.
i criteri di progressione sono definiti secondo i seguenti macrofattori:
Esperienza acquisita (fino a massimo punti 40): progressiva acquisizione di professionalità nel lavoro svolto nelle varie mansioni ricoperte, in relazione alla categoria attuale di appartenenza nonchè alle categorie (o ex qualifiche funzionali) ricoperte, a decorrere dalla data di assunzione in posizione di ruolo presso l’Amministrazione; lo svolgimento di attività di front office a partire dalla data di sottoscrizione del presente CCDI; Docenze svolte all’interno dell’amministrazione e/o autorizzati presso altri enti su materie attinenti il profilo professionale rivestito; Pubblicazioni consistenti in lavori originali svolti nell’interesse dell’Amministrazione e/o pubblicati da case editrici regolarmente iscritte all’albo.
Impegno e qualità della prestazione individuale (fino a massimo punti 30): qualità e quantità del lavoro svolto rispetto alle attività svolte e ai compiti assegnati. Questo fattore si articola nei seguenti sub-fattori:
qualità del lavoro svolto consistente nella valutazione positiva effettuata dal dirigente della struttura organizzativa di appartenenza su proposta del Funzionario di categoria D responsabile del servizio e/o ufficio di riferimento;
quantità del lavoro svolto, consistente nel numero delle giornate di effettiva presenza in servizio effettuata nel corso dell’anno solare precedente a quello di applicazione della PEO;
Crediti formativi (fino a massimo punti 30): possesso di competenze acquisite attraverso certificazioni e/o attestazione a cura di istituti legalmente riconosciuti. Sono inoltre valutabili quei corsi di formazione o di aggiornamento professionale con obbligo di frequenza, della durata di almeno 60 ore d’aula, svolti presso il Comune di Roma, Enti pubblici o privati, questi ultimi, purché risultino registrati presso il Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e ricerca o l’Ente Regione, che al termine delle lezioni abbiano previsto una valutazione finale e il rilascio di un apposito attestato. I titoli di studio legalmente riconosciuti richiesti per l’accesso dall’esterno al profilo professionale rivestito dal dipendente, non sono valutabili. I titoli di studio e professionali sono valutabili utilmente ai fini di una sola progressione economica positivamente conseguita.
Art.
CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Sono ammessi a partecipare alla selezione per la PEO i dipendenti in possesso dei seguenti requisiti:
essere personale in posizione di ruolo nell’Amministrazione da almeno 2 anni di servizio antecedenti la data di attribuzione della PEO
non aver riportato provvedimenti disciplinari definitivi superiori alla censura nel biennio precedente.
Art.
CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI PUNTEGGI
Possono effettuare la progressione economica orizzontale, a seguito di apposita selezione, i dipendenti utilmente collocati nella rispettiva graduatoria finale di categoria, che secondo lo schema seguente, abbiano conseguito un punteggio massimo di 100 punti:
Macro fattore di valutazione |
Indicatore |
Punteggio |
Esperienza acquisitafino a max 40 punti
|
Esperienza acquisita nella categoria attuale di appartenenza |
0,50 punti per semestre fino a max 20 punti |
Esperienza acquisita nella/e precedenti categoria/e ( o ex q.f.) di appartenenza |
0,15 punti per semestre fino a max 5 punti |
|
Esperienza acquisita nell’attività di front office |
2 punti a semestre fino a max 8 punti |
|
Docenze svolte all’interno dell’amministrazione e/o autorizzati presso altri enti su materie attinenti il profilo professionale rivestito |
1 punto ad incarico fino a max 3 punti |
|
Pubblicazioni consistenti in lavori originali svolti nell’interesse dell’Amministrazione e/o pubblicati da case editrici regolarmente iscritte all’albo, attinenti il profilo professionale rivestito |
|
|
Valutazione della prestazione fino a max 30 punti
|
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da 5 a max 10 punti
fino a 109 gg. = 0 da 110 a 149 gg. = 5 da 150 a 189 gg. = 10 da 190 gg. in poi = 20 |
Crediti formativifino a max 30 punti |
|
|
|
Punti 3 per ciascun attestato conseguito fino ad un max di 9 |
Art.
PROCESSO DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE
La valutazione viene effettuata dal Dirigente dell'Unità Organizzativa ove il dipendente presta servizio al momento di svolgimento della procedura su proposta del Funzionario di categoria D responsabile del servizio o ufficio di riferimento. Per quanto concerne il personale che opera presso le Segreterie del Sindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio Comunale la compilazione della scheda di valutazione sarà effettuata dal Responsabile della Segreteria stessa.
La proposta di valutazione finale complessiva di tutti i fattori, prima della registrazione definitiva sul sistema informativo delle risorse umane, dovrà essere comunicata all’interessato il quale potrà apporre la propria firma e formulare eventuali proprie osservazioni circa la valutazione conseguita.
In caso di valutazione negativa, dovrà essere garantito il contraddittorio con il valutato, il quale potrà essere assistito dalle rappresentanze sindacali di sua fiducia. Alla fine del contraddittorio, il dirigente potrà riformulare o convalidare la proposta.
Art.
REDAZIONE DELLE GRADUATORIE PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA
Al termine delle selezioni viene redatta dal Dipartimento politiche risorse umane una apposita graduatoria per ciascuna categoria contrattuale, in base ai punteggi ottenuti, nei limiti dei posti disponibili nell’anno.
L’attribuzione della progressione economica avviene con determinazione dirigenziale a cura del Dipartimento politiche risorse umane, il quale curerà adeguate forme di pubblicizzazione per i dipendenti delle graduatorie citate.
SEZIONE – PRODUTTIVITA’
Art.
Criteri generali relativi ai sistemi incentivanti la
produttività e il miglioramento dei servizi
1. Gli incentivi legati agli incrementi della produttività individuale e al miglioramento quali-quantitativo dei servizi resi all’utenza saranno corrisposti a seguito dei risultati accertati ogni anno secondo il sistema di valutazione permanente.
2. Una quota non inferiore al 30% del fondo per la produttività sarà riservata a progetti-obiettivo di particolare valore strategico come, ad esempio, lo sportello unico del cittadino, la semplificazione delle procedure amministrative, l’implementazione dei servizi a domicilio per specifiche categorie di utenti disagiati ecc. .
3. Tali proposte dovranno collocarsi in un progetto generale redatto sulla base degli indirizzi determinati dalla Giunta Comunale per realizzare significativi miglioramenti dei livelli di efficienza, efficacia e qualità dei servizi istituzionali.
4. Su proposta dell’Amministrazione le parti si incontrano, entro il 31 marzo di ciascun anno, per definire, in sede di concertazione, i progetti strategici e le conseguenti quote da destinare agli stessi.
5. Tutti i dipendenti hanno il diritto di concorrere all’attribuzione del premio di qualità individuale o collettiva sulla base della valutazione espressa dai dirigenti.
6. Rappresenta motivo di esclusione l’aver riportato una valutazione della prestazione inferiore a 6 punti o l’aver lavorato un numero di giornate inferiore a 110 (109).
7. La valutazione avviene “a cascata”: assumono la veste di valutatori i Dirigenti i quali, a loro volta, potranno essere supportati dai responsabili di Servizi o Uffici ascritti alla Categoria D (alle loro dirette dipendenze), ferma restando la figura dirigenziale come referente ultimo della valutazione. Le valutazioni effettuate dal personale non dirigente sono discusse con il dirigente responsabile al fine di garantire l’uniformità delle modalità di valutazione.
8. Gli incentivi derivanti dai predetti progetti-obiettivo, nonché quelli previsti da particolari norme di legge potranno essere cumulati con la produttività individuale, in relazione al medesimo anno di riferimento, soltanto per la parte eccedente l’importo destinato a quest’ultima.
9. Nei rapporti a tempo parziale di tipo orizzontale l’incentivo è ridotto in misura proporzionale all’orario di lavoro. In quelli di tipo verticale le giornate escluse dalla prestazione lavorativa incideranno come assenza ai fini della valutazione della quantità di lavoro svolto secondo il siema di valutazione permanente.
TITOLO VI
Posizioni organizzative e specifiche responsabilità
SEZIONE - Criteri organizzativi per l’individuazione degli ambiti di responsabilità sub dirigenziali
Art.
Criteri organizzativi
1. Come previsto dal vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, con atto di organizzazione dei Direttori apicali, viene formalizzata l’articolazione sub-dirigenziale della struttura, fissando i centri di responsabilità costituiti da:
posizioni organizzative preposte prioritariamente al coordinamento dei Servizi, così come prevede il provvedimento attuativo del vigente regolamento di organizzazione (deliberazione G.C. n. 557/2003, Allegato A - punto 2 “Modelli di articolazione organizzativa);
posizioni per specifiche responsabilità di ambiti organizzativi (Uffici, Settori, ecc.) e/o attività complessa (procedimento amministrativo, progetto, incarico di studio).
2. In relazione a tale quadro di riferimento negli articoli successivi vengono richiamati i contenuti che definiscono i vari profili di responsabilità, nonché fissate le relative indennità.
Art.
Servizio
1. La suddivisione della Unità Organizzativa in segmenti sottostanti assume la denominazione di Servizio e la relativa responsabilità è affidata all’incarico, in ogni caso, non dirigenziale e in via prioritaria alle Posizioni Organizzative.
2. Deve considerarsi Servizio una unità operativa costituita sulla base dell’omogeneità dei servizi erogati, delle attività/processi gestiti o delle competenze richieste, possono avere compiti di prevalente utilizzo interno o destinati all’utenza esterna. Sono normalmente additati alla responsabilità di un incaricato di Posizione Organizzativa oppure di personale di Categoria D, con funzioni di coordinamento, un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa e con responsabilità dirette in relazione ai risultati ottenuti. In essi rientrano anche le unità di staff: articolazioni organizzative che svolgono funzioni strumentali o di supporto alle strutture ed agli organi politico-istituzionali, nel campo della organizzazione, programmazione, controllo di gestione, verifica dei risultati, controllo strategico, della comunicazione interna/esterna, della gestione e sviluppo risorse umane, della gestione delle risorse finanziarie, del supporto informativo ed informatico e della sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.
(riferimento Deliberazione G.C. n. 557/2003, Allegato A - punto 2 “Modelli di articolazione organizzativa e Circolare del Segretario Generale Prot. 24404/2003; entrambi gli atti sono attuativi del combinato disposto degli articoli 16 e 17 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Roma)
Art.
Posizione di specifica responsabilità
1. La posizione di specifica responsabilità può essere attribuita al personale di Categoria D e consiste nella responsabilità di un ambito organizzativo (Ufficio, Settore …) non rientrante fra quelli attribuiti agli incaricati di posizione organizzativa, afferente particolari compiti che richiedono una continua attività di coordinamento finalizzo al raggiungimento di specifici obiettivi della struttura di appartenenza, unitamente all’incarico di responsabile di procedimento amministrativo (L. 241/1990 e s.m.i.) e/o di responsabile per la sicurezza (D.Lgs. 626/1994 e s.m.i.).
2. La responsabilità può essere attribuita al personale inquadrato nei profili afferenti la Categoria D ed è compensata con l’indennità annua di cui al comma 1 dell’articolo 36 del CCNL 1994 e disciplinata all’articolo … del presente CCDI.
Art.
Responsabile di procedimento amministrativo
1. La responsabilità di procedimento amministrativo ricorre quando il procedimento amministrativo corrisponde all’assunzione di una responsabilità conclusiva, nei confronti dell’interno o dell’esterno, nonché in un’attività amministrativa strutturata, complessa e destinata a produrre effetti finali.
2. I responsabili sono individuati con le modalità di cui al regolamento in materia di termine e di responsabilità di procedimento amministrativo.
3. La responsabilità è di norma attribuita al personale inquadrato nei profili afferenti la categoria D ed è compensata con l’indennità annua di cui al comma 1 dell’articolo 36 del CCNL 1994 e disciplinata all’art. …. del presente CCDI.
Art.
Responsabile di progetto o incarico di studio
1. La responsabilità di progetto o incarico di studio ricorre quando il processo corrisponde all’assunzione di una responsabilità conclusiva rispetto ad un’attività tecnico-amministrativa strutturata, complessa e destinata a produrre effetti finali a supporto dei processi decisionali dell’Ente.
2. La responsabilità è di norma attribuita al personale inquadrato nei profili afferenti la categoria D ed è compensata con l’indennità annua di cui al comma 1 dell’articolo 36 del CCNL 1994 e disciplinata all’art. …. del presente CCDI.
SEZIONE - Posizioni Organizzative
Art.
Area delle Posizioni Organizzative
1. Gli incarichi di posizione organizzativa di cui alla all’articolo 8 del CCNL 31.3.1999 rispondono a precise esigenze organizzative e produttive delle varie strutture del Comune di Roma che comportino l’assunzione diretta di elevata responsabilità da parte del personale inquadrato in categoria D.
2. Le posizioni organizzative, ad eccezione di quelle di cui al punto b) e c) dell’articolo 8 del CCNL del 31.3.1999, devono necessariamente comportare la gestione di risorse professionali, finanziarie e strumentali per la realizzazione degli obiettivi programmatici assegnati attraverso un’assunzione diretta di prodotto e di risultato.
3. Le posizioni organizzative, così come prevede il provvedimento attuativo dell’articolo 16 e successivi del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, sono preposte prioritariamente al coordinamento dei Servizi.
4. Il fabbisogno di posizioni organizzative a livello di struttura viene fissato sulla base dei parametri di complessità organizzativa correlati alla proposta di ristrutturazione organizzativa di cui all’articolo 16 e successivi del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
5. L’Amministrazione propone il fabbisogno, la descrizione ed il peso delle posizioni organizzative da istituire all’interno delle singole strutture (Dipartimenti, Uffici extradipartimentali e Municipi) del Comune di Roma assicurando costante ed adeguata informazione alle XX.XX..
6. Per poter accedere all’Area delle Posizioni Organizzative è necessario:
essere inquadrato da almeno 18 mesi nella Categoria D;
per i dipendenti provenienti da altri Enti, già titolari di posizione organizzativa non ricorrono le condizioni previste dal punto a).
7. I percorsi selettivi sono aperti a tutti i dipendenti di Categoria D in servizio presso il Comune di Roma indipendentemente dalla struttura di appartenenza.
8. Sono ammessi alla selezione anche i dipendenti di altre amministrazioni che prestano servizio presso la struttura, sebbene in posizione di comando.
9. I dipendenti in posizione di distacco presso Commissioni e Gruppi consiliari dell’Amministrazione comunale, possono presentare domanda di partecipazione alle strutture di provenienza.
10. Compete al Dipartimento I:
l’elaborazione dell’avviso pubblico;
la divulgazione delle procedure applicative;
l’immediato trasferimento dei dipendenti risultati assegnatari delle posizioni, oggetto del bando cittadino, per i quali non è richiesto il nulla osta del dirigente della struttura di provenienza.
11. Le strutture direttamente interessate provvedono alla selezione dei candidati e al conferimento dell’incarico.
12. Il Direttore apicale della struttura, congiuntamente al Dirigente di Unità Organizzativa (ove nominato) responsabile della posizione organizzativa da assegnare, formulano la proposta finale di attribuzione dell’incarico che dovrà essere approvata in sede di Consiglio di Dipartimento, Ufficio extradipartimentale o Municipale.
13. Il provvedimento di incarico dovrà essere trasmesso al Dipartimento I, Politiche Risorse Umane e Decentramento, corredato della copia dall’apposito verbale del Consiglio di struttura, da cui risulti l’iter istruttorio e le relative valutazioni finali.
Art.
Criteri per il conferimento degli incarichi
di posizione organizzativa
1. L’attribuzione dell’incarico al personale di categoria D avviene mediante atto del Dirigente apicale, adottato d’intesa con il Dirigente della U.O. di riferimento (ove nominato), tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare ed in conformità con le regole di cui all’art. 9 del C.C.N.L. 31/3/1999.
2. Ai fini della selezione sono applicati i criteri generali di seguito elencati, nonché i relativi punteggi e sottofattori di cui all’allegato A) parte integrante del presente CCDI:
Capacità e comportamenti organizzativi;
Esperienze professionali maturate;
Curriculum professionale e requisiti culturali.
3. L’atto di incarico, motivato e contenente l’esito della valutazione del dipendente cui viene conferito, definisce gli obiettivi assegnati.
4. Gli incarichi relativi alle posizioni organizzative sono conferiti per un periodo di tre anni e comunque non superiore a cinque. Gli incarichi possono essere rinnovati alla scadenza tranne in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi annualmente affidati, ovvero raggiungimento inferiore al 51%, durante l’ultimo biennio dell’incarico.
5. Gli obiettivi, così come il livello di raggiungimento, devono risultare da apposito documento sottoscritto dal Direttore competente e dall’incaricato di posizione organizzativa per accettazione.
6. Per i dipendenti che abbiano conseguito una valutazione di risultato rispetto agli obiettivi assegnati, superiore o uguale al 70%, l’incarico viene automaticamente confermato per l’esercizio successivo.
7. Qualora i risultati non siano stati raggiunti per il livello minimo richiesto, ma siano superiori al 52%, l’incarico potrà essere motivatamente confermato al medesimo soggetto che lo ricopre o revocato.
8. Qualora i risultati attesi siano inferiori al 52% per due esercizi consecutivi, la titolarità della posizione organizzativa può essere revocata.
9. Sono esclusi dall’incarico di posizione organizzativa i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale.
10. I dipendenti in part- time possono candidarsi ad un incarico di posizione organizzativa solo con contestuale impegno a trasformare il rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, in caso di nomina.
11. Restano fermi i limiti previsti per il rientro al tempo pieno di cui all’art. …… del vigente CCDI (che sostituirà l’art.14 del Regolamento sul Rapporto di Lavoro a Tempo Parziale deliberazione G.C. n. 708 del 30/11/2001).
12. Sono esclusi dalla selezione i dipendenti con provvedimenti disciplinari definitivi superiori alla censura sanzionati nel biennio precedente.
13. Nel caso di assenza temporanea del dipendente collocato in Posizione Organizzativa, il dirigente preposto assume le mansioni relative. In caso di prolungata assenza, ed in presenza di improcrastinabili esigenze organizzative, il Direttore competente propone l’attribuzione ad altro titolare della P.O. della Unità Organizzativa dei compiti ascritti alla posizione vacante con conseguente incremento del 50% della retribuzione di risultato, correlato sia alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi sia al periodo temporale dell’incarico aggiuntivo.
14. Il dipendente incaricato può rassegnare le proprie dimissioni, con nota scritta e motivata, non prima di sei mesi dal conferimento dell’incarico.
15. Il Dirigente apicale, qualora lo ritenga necessario, può chiedere all’incaricato dimissionario una proroga temporanea, utile all’espletamento d’una nuova selezione e conferimento della posizione, comunque non superiore a 3 mesi dalla data di presentazione delle dimissioni.
Articolo …
Criteri per la revoca degli incarichi di posizione organizzativa
1. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza, con provvedimento motivato in relazione a:
mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati al termine dell’anno finanziario, ovvero raggiungimento degli obiettivi in percentuale inferiore al 51%;
grave o reiterata inosservanza delle direttive del dirigente di riferimento;
grave o reiterata responsabilità per errori di gestione;
assenza o impedimento di durata superiore a dodici mesi continuativi
provvedimento disciplinare superiore alla censura.
2. Il Dirigente apicale della struttura, prima di procedere alla definitiva formalizzazione della revoca, avvia un procedimento di contestazione in forma scritta e di confronto in contraddittorio, acquisendo le valutazioni del dipendente anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia.
3. Qualora non si raggiunga un accordo, la controversia sarà sottoposta alla Commissione di Conciliazione composta da 5 membri (il Direttore del Dipartimento I o suo delegato, due Dirigenti dell’Amministrazione, due rappresentanti designati congiuntamente dalle XX.XX).
4. L’incarico di posizione organizzativa può essere altresì revocato anticipatamente per motivate ragioni organizzative, in relazione a nuovi assetti organizzativi degli uffici e dei servizi del Comune di Roma, nell’esercizio di nuove funzioni o competenze, a nuove modalità gestionali dei servizi pubblici locali. In tali ipotesi, laddove ricorra l’esigenza organizzativa di utilizzare la professionalità del dipendente per ricoprire una diversa posizione organizzativa, al dipendente stesso viene mantenuta, se superiore, la retribuzione di posizione precedentemente attribuita.
Articolo …
Area delle posizioni organizzative – Polizia Municipale
1. In attuazione del nuovo assetto organizzativo del Corpo della Polizia Municipale nonché del nuovo ordinamento professionale approvati rispettivamente con deliberazioni di G.C. n. 249/2002 e n. 607/2003, l’Amministrazione ha individuato, in sede di prima applicazione, un nuovo sistema di indennità, correlato a due tipologie di incarico e posizioni economiche, esclusivamente per il personale di Categoria D ascritto al profilo di Funzionario della Polizia Municipale, che risulti incaricato di funzioni dell’area delle posizioni organizzative:
Posizione Economica |
Tipologia di incarico di posizione |
Indennità di incarico |
D6 |
Da individuare o idem come D5 |
- |
D5 |
Incarico posizione di Coordinamento di Sezioni |
€ 10.329,14 |
2. L’incarico viene conferito con atto formale del Dirigente competente su autorizzazione del Comandante del Corpo in conformità a quanto previsto dagli articoli 8 – 15 della deliberazione di G.C. n. 607 del 14 ottobre 2003.
3. All’atto di sottoscrizione del presente contratto cessano gli effetti degli incarichi di posizione organizzativa attribuiti al personale di categoria D, ai sensi dell’articolo 31 del CCDI del 31.7.2000.
4. La retribuzione di risultato è pari al 25% del valore della retribuzione di posizione attribuita.
Art.
Valorizzazione delle alte professionalità
Criteri per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa di cui alla all’articolo 8, lettera b) e c) del CCNL 31.3.1999
1. L’Ente, in conformità a quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, lett. b) e c) del CCNL del 31.3.1999 e nei limiti delle risorse di cui all’art. 32, comma 7, del CCNL 22.1.2004, adotta la seguente disciplina per la definizione e l’attribuzione degli incarichi di alta professionalità al personale di Categoria D, tale disciplina avrà decorrenza dal 1 gennaio 2006.
2. Il Dipartimento I, Politiche delle Risorse Umane e Decentramento, individua le famiglie professionali nel cui ambito valorizzare gli incarichi di alta professionalità.
3. Per il periodo di validità del presente CCDI sono individuati in via sperimentale - all’interno delle famiglie professionali del personale del Comparto inquadrato in Categoria D - i seguenti incarichi:
Famiglia Professionale |
Tipologia di incarico |
Amministrativa – Economico - Organizzativa |
Il Funzionario di Categoria D ascritto ad uno dei profili professionali della “Famiglia Amministrativa – Economico –Organizzativa” in possesso dei requisiti prescritti dall’articolo 10, comma 2 del CCNL 2004 incaricato:
|
Comunicazione |
Il Funzionario di Categoria D ascritto al profilo di “Funzionario Processi Comunicativi e Informativi” della “Famiglia Comunicazione” in possesso dei requisiti prescritti dall’articolo 10, comma 2 del CCNL 2004 incaricato:
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Informatica e telematica |
Il Funzionario di Categoria D ascritto ad uno dei profili professionali della Famiglia Informatica e Telematica in possesso dei requisiti prescritti dall’articolo 10, comma 2 del CCNL 2004 incaricato:
|
Tecnica – Ambientale – Mobilità |
Il Funzionario di Categoria D ascritto ad uno dei profili professionali della Famiglia Tecnica – Ambientale - Mobilità in possesso dei requisiti prescritti dall’articolo 10, comma 2 del CCNL 2004 incaricato:
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Educativa e Sociale |
Il Funzionario di Categoria D ascritto ad uno dei profili professionali della Famiglia Educativa e Sociale in possesso dei requisiti prescritti dall’articolo 10, comma 2 del CCNL 2004 incaricato:
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Cultura – Turismo e Sport |
Il Funzionario di Categoria D ascritto ad uno dei profili professionali della Famiglia Educativa e Sociale in possesso dei requisiti prescritti dall’articolo 10, comma 2 del CCNL 2004 incaricato:
|
4. Per ciascuna posizione di alta professionalità il Direttore competente verifica la conformità del curriculum professionale ai requisiti prescritti dall’articolo 10, comma 2 del CCNL 2004.
5. Il fabbisogno di posizioni di alta professionalità sarà oggetto di una puntuale quantificazione in sede tecnica, che troverà formalizzazione in specifico accordo fra le parti, fermo restando il limite complessivo della spesa previsto dal contratto.
6. Gli incarichi di alta professionalità sono conferiti per un periodo di tre anni e comunque non superiore a cinque. Gli incarichi possono essere rinnovati alla scadenza tranne in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi annualmente affidati, ovvero raggiungimento inferiore al 51%, durante l’ultimo biennio dell’incarico.
7. Il Dirigente di riferimento assegna annualmente gli obiettivi alla posizione di alta professionalità in relazione alla programmazione così come definita nel PEG. I dipendenti incaricati di alta specializzazione attuano i programmi ed i progetti contenuti nell’atto di conferimento mediante autonomia gestionale ed organizzativa, nel rispetto delle direttive fissate dal dirigente responsabile, svolgendo la propria attività per obiettivi ed orientata al risultato.
8. Gli obiettivi, così come il livello di raggiungimento, devono risultare da apposito documento sottoscritto dal Direttore competente e dall’incaricato di posizione organizzativa per accettazione.
9. Per i dipendenti che abbiano conseguito una valutazione di risultato rispetto agli obiettivi assegnati, superiore o uguale al 70%, l’incarico viene automaticamente confermato per l’esercizio successivo.
10. Qualora i risultati non siano stati raggiunti per il livello minimo richiesto, ma siano superiori al 52%, l’incarico potrà essere motivatamente confermato dal Direttore, al medesimo soggetto che lo ricopre o revocato.
11. Qualora i risultati attesi siano inferiori al 52% per due esercizi consecutivi, la titolarità della posizione organizzativa può essere revocata.
12. L’incarico di alta professionalità assegnato al dipendente può essere revocato alla scadenza annua, o in qualunque momento, dal Direttore competente su proposta del Dirigente (ove nominato) a seguito di motivata e documentata relazione di merito in relazione al mancato raggiungimento, anche parziale, degli obiettivi assegnati, sulla scorta delle verifiche effettuate periodicamente dagli Uffici di controllo di gestione della struttura o per la soppressione della posizione a seguito di un riassetto organizzativo.
13. Il Direttore competente prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisisce in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell’incarico.
14. L’incarico non è di per sé incompatibile con articolazioni orarie di lavoro a part-time.
Art.
Retribuzione di posizione
1. Per gli incarichi di posizione organizzativa di cui alla all’articolo 8, lettera a) del CCNL 31.3.1999 vengono previste due fasce di retribuzione di posizione:
Fascia Economica |
Retribuzione di posizione |
Retribuzione di risultato |
Fascia A |
€ 10.329,14 |
€ 2.382,28 |
Fascia B |
€ 8.263,31 |
€ 2.065,83 |
2. Per gli incarichi di Alta Professionalità , in fase di prima applicazione, il valore della retribuzione di posizione è di € 6.000.
Art
Compensi aggiuntivi
Al personale con incarico di posizione organizzativa spetta la retribuzione di posizione e la eventuale posizione di risultato, che assorbono e ricomprendono ogni trattamento accessorio.
Per il personale incaricato di posizione organizzativa è comunque fatta salva la corresponsione dei compensi correlati ai seguenti istituti:
prestazioni per lavoro straordinario elettorale e compensi ISTAT per prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese al di fuori dell’orario di servizio;
incentivi ex art. 18 della legge n. 109/1999;
incentivi connessi al recupero evasione ICI;
compensi derivanti dall’applicazione dell’art. 12, comma 1, lettera b) del decreto legge n. 437/1996 convertito nella legge n. 556/1996;
compensi professionali spettanti al personale dell’Avvocatura Comunale;
compensi per commissioni d’appalto, commissioni di concorso, docenze, purché tali attività non rientrino tra i compiti istituzionali e siano rese fuori dell’orario di lavoro.
Il responsabile di area della vigilanza di categoria D incaricato della posizione di lavoro apicale conserva l’indennità di vigilanza prevista dall’art. 37, comma 1, lettera b), del CCNL del 6/7/1995.
Art.
Valutazione dell’incaricato ai fini della corresponsione della
retribuzione di risultato
1. Il dirigente di riferimento, tenuto conto della programmazione, così come definita nel PEG e delle attività inerenti i settori di competenza delle posizioni organizzative – provvede ad assegnare, annualmente, gli obiettivi alle posizioni organizzative.
2. Possono essere assegnati da un minimo di tre ad un massimo di cinque obiettivi e devono essere congrui, realistici e misurabili.
3. Gli obiettivi ed i relativi pesi devono essere comunicati agli incaricati di posizione organizzativa e concordati con i Direttori di struttura.
4. I risultati conseguiti da ogni posizione organizzativa, sugli obiettivi alla stessa assegnati, sono soggetti a valutazione annuale al fine di corrispondere la retribuzione di risultato.
Le metodologie ed i criteri di dettaglio, oggetto di concertazione con le organizzazioni sindacali, sono elaborati dal Dipartimento I in coerenza con quelli utilizzati dall’Amministrazione nel sistema di valutazione dei dirigenti.
5. Responsabile della valutazione finale è il dirigente apicale della struttura (art. 25 co.1, lett. “d” Regolamento Uffici e Servizi) sentito il dirigente dell’unità organizzativa, ovvero l’organo politico, con cui la posizione collabora.
6. Il soggetto valutatore è il dirigente – ovvero l’organo politico - cui la posizione organizzativa direttamente si riferisce. Nel caso di posizioni, preposte agli uffici di staff del direttore apicale, “soggetto valutatore” e “responsabile della valutazione finale” coincidono.
7. Per ogni obiettivo considerato dovrà essere indicato il peso ed il relativo grado di raggiungimento. Sulla base di questi due elementi si arriva al calcolo della percentuale complessiva di raggiungimento degli obiettivi. Alla “percentuale complessiva di raggiungimento degli obiettivi” corrisponderà una determinata quota della retribuzione di risultato.
8. Sulla valutazione espressa il dirigente è tenuto a dare la massima informativa ai dipendenti incaricati.
9. In caso di valutazione non positiva del dirigente, e conseguente contestazione del dipendente incaricato, sarà applicata la stessa procedura di “contraddittorio” già prevista in caso di revoca anticipata dell’incarico di cui al precedente art. …….
10. In caso di valutazione parzialmente positiva (retribuzione di risultato pari al 60% - 80% dell’importo massimo) dovrà comunque essere garantito il contraddittorio con il valutato, anche assistito dalle rappresentanze sindacali o da persona di sua fiducia. Il contraddittorio con il direttore della struttura si dovrà chiudere, entro 20 giorni dalla data della richiesta dell’incaricato di posizione organizzativa, con una riformulazione o convalida della proposta iniziale.
11. L’indicazione degli obiettivi della posizione ed il livello di raggiungimento dei relativi risultati, saranno inseriti sul Sistema Informativo Integrato del Personale, e il risultato viene acquisito al fascicolo personale del dipendente.
Art.
Retribuzione di risultato
1. La retribuzione di risultato è corrisposta in un’unica soluzione annuale in relazione al raggiungimento degli obiettivi.
2. La determinazione del valore economico, nel rispetto degli importi massimi fissati dal presente CCDI, sarà rapportata alla percentuale complessiva di raggiungimento degli obiettivi, secondo il seguente schema:
-
Tipologia valutazione
% Raggiungimento obiettivi
% Retribuzione di risultato
Non Positiva
Da 0 al 51%
Retribuzione di risultato pari a 0
Parzialmente
Positiva
Dal 52% al 61%
Retribuzione di risultato pari al 60% dell’importo massimo previsto
Dal 62% all’81%
Retribuzione di risultato pari all’80% dell’importo massimo previsto
Positiva
Dall’82% al 100%
Retribuzione di risultato pari al 100% dell’importo massimo previsto
3. Per gli incarichi di durata inferiore ai 10 mesi e superiori ai 90 giorni la corresponsione della retribuzione di risultato è rapportata al periodo temporale durante il quale è stata ricoperta la posizione, quantificata in dodicesimi di anno.
4. Non spetta la retribuzione di risultato nei seguenti casi:
dichiarazione del dirigente di raggiungimento dei risultati da parte dell’incaricato di posizione organizzativa inferiore al 51%;
incarico di posizione organizzativa inferiore a 90 giorni;
lunghe assenze dal servizio per malattia, infortunio od aspettativa, per un periodo superiore al 50% della durata dell’incarico.
5. La retribuzione di risultato, massima, è pari al 25% del valore della retribuzione di posizione attribuita che, per le Alte professionalità, va ridotta in proporzione all’eventuale articolazione oraria part-time.
Art
ORARIO DI LAVORO E CORRESPONSIONE DEI BUONI PASTO
Il personale incaricato di posizione organizzativa è tenuto ad effettuare una prestazione lavorativa settimanale di almeno 36 ore di lavoro ordinario, articolata di norma su 5 giorni lavorativi.
La prestazione lavorativa giornaliera è di 7,12 ore e l’orario di inizio è definito in maniera flessibile, d’intesa con il dirigente di riferimento.
In caso di esigenze di servizio rappresentate dal dirigente, l’incaricato di posizione è tenuto a protrarre la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera oltre le 7,12 ore senza diritto ad una ulteriore retribuzione o riposo compensativo.
Xxxxx restando il rispetto della prestazione lavorativa settimanale di 36 ore, la prestazione giornaliera può essere inferiore alle 7,12 ore previste compatibilmente con le esigenze di servizio e previa autorizzazione del dirigente.
Qualora la prestazione lavorativa settimanale risulti inferiore alle 36 ore, la differenza a debito per il dipendente dovrà essere recuperata entro il mese successivo.
La prestazione lavorativa settimanale è ridotta di 7,12 ore per ciascun giorno di assenza per ferie, per previsioni normative o contrattuali.
Il buono pasto è corrisposto al dipendente incaricato di posizione organizzativa solo in caso di prestazione lavorativa giornaliera non inferiore alle 8 ore, nella quale sono ricompresi i 30 minuti della pausa pasto.
Art
RIPOSO COMPENSATIVO
In caso di prestazione lavorativa nel giorno di riposo settimanale, il titolare di posizione organizzativa ha diritto ad un giorno di riposo compensativo.
Tale diritto non spetta nel caso che l’attività lavorativa sia stata prestata in giornata non lavorativa.
Art
ASSENZA PER MATERNITA’
Durante l’assenza per congedo di maternità la retribuzione di posizione è corrisposta interamente per tutta la durata del congedo stesso, anche se l’incarico di posizione organizzativa scade all’interno del periodo di assenza.
Durante i periodi di congedo parentale e di assenza per malattia del figlio, alla lavoratrice o al lavoratore viene erogata, per i primi trenta giorni, la retribuzione di posizione.
Art.
Compensi aggiuntivi per gli incaricati posizione organizzativa
Al personale con incarico di posizione organizzativa spetta la retribuzione di posizione e la eventuale posizione di risultato, che assorbono e ricomprendono ogni trattamento accessorio.
Per il personale incaricato di posizione organizzativa è comunque fatta salva la corresponsione dei compensi correlati ai seguenti istituti:
prestazioni per lavoro straordinario elettorale e compensi ISTAT per prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese al di fuori dell’orario di servizio;
incentivi ex art. 18 della legge n. 109/1999;
incentivi connessi al recupero evasione ICI;
compensi derivanti dall’applicazione dell’art. 12, comma 1, lettera b) del decreto legge n. 437/1996 convertito nella legge n. 556/1996;
compensi professionali spettanti al personale dell’Avvocatura Comunale;
compensi per commissioni d’appalto, commissioni di concorso, docenze, purché tali attività non rientrino tra i compiti istituzionali e siano rese fuori dell’orario di lavoro.
Il responsabile di area della vigilanza di categoria D incaricato della posizione di lavoro apicale conserva l’indennità di vigilanza prevista dall’art. 37, comma 1, lettera b), del CCNL del 6/7/1995.
ALLEGATO A – NUOVI CRITERI CONFERIMENTO POSIZIONI ORGANIZZATIVE di cui alla lettera a) dell’articolo 8 del CCNL 31.3.1999
Il sistema vigente prevede la valutazione di tre fattori così articolata:
Num. Fattore |
Descrizione |
Peso |
Fattore 1 |
Capacità e comportamenti organizzativi (valutazione da parte del dirigente)
|
25 |
Fattore 2 |
Esperienze professionali maturate, valutate in base al curriculum professionale e agli atti di servizio
|
65 |
Fattore 3 |
Requisiti culturali fino ad un max di 10 punti.
|
10 |
Si suggerisce di portare il peso:
del primo fattore da 25 a 20
del secondo fattore da 65 a 67
del terzo fattore da 10 a 13
Fattore 1. Capacità e comportamenti organizzativi
Sotto fattori |
Punteggio max attribuibile |
Scala di valutazione |
Flessibilità nella gestione del lavoro e del tempo
Capacità di applicare le norme alle diverse situazioni e di adattare il proprio modo di lavorare alle mutevoli esigenze poste dal contesto. |
4 |
Eccellente punteggio 4 Buona punteggio 3 Adeguata punteggio 2 |
Motivazione, clima interno, guida delle risorse umane
Capacità di motivare i collaboratori creando un clima di fiducia e collaborazione |
4 |
Eccellente punteggio 4 Buona punteggio 3 Adeguata punteggio 2 |
Innovazione e sviluppo delle competenze
Capacità di realizzare gli obiettivi nuovi e originali assegnati e di promuovere i processi di cambiamento |
4 |
Eccellente punteggio 4 Buona punteggio 3 Adeguata punteggio 2 |
Qualità dell’apporto personale
Capacità di ricercare dati e informazioni e di individuare le possibili linee di azione e proporre le conseguenti azioni. |
4 |
Eccellente punteggio 4 Buona punteggio 3 Adeguata punteggio 2 |
Integrazione ed adattamento
Capacità di lavorare in gruppo e cooperare stabilendo positivi rapporti di collaborazione con persone anche di altri settori, per risolvere un problema o realizzare un progetto assegnato
|
4 |
Eccellente punteggio 4 Buona punteggio 3 Adeguata punteggio 2 |
Punteggio massimo |
20 |
|
Fattore 2. Esperienze professionali maturate valutate in base agli atti di servizio
Sotto fattori |
|
Punteggio massimo |
Responsabilità di servizio * precedentemente svolta all’interno dell’Amministrazione inerente l’incarico da ricoprire, valutata in base agli atti di servizio |
Punteggio attribuibile per anno fino a un max di tre anni 12 |
36 |
Responsabilità servizio * precedentemente svolta all’interno dell’Amministrazione parzialmente inerente l’incarico da ricoprire valutata in base agli atti di servizio |
Punteggio attribuibile per anno fino a un max di tre anni 8 |
24 |
Responsabilità servizio * precedentemente svolta all’interno dell’Amministrazione in settori diversi da quello a cui si riferisce l’incarico da ricoprire valutata in base agli atti di servizio |
Punteggio attribuibile per anno fino a un max di tre anni
6 |
18 |
Attribuzione dell’art. 35 del vigente CCDI |
Punteggio per ogni ex art. 35 attribuito fino ad un massimo di tre
3
|
9 |
L’aver ricoperto l’incarico di posizione organizzativa (dal 16 febbraio 2002)
|
Punteggio per ogni anno di incarico fino ad un massimo di tre
5
|
15 |
L’aver conseguito la categoria D3 (ex VIII q.f. ) per concorso |
5 |
5
|
Idoneità ad un concorso per l’area della dirigenza |
2 |
2
|
Punteggio massimo |
67 |
* Riferimento Circolare Segretario Generale Prot. 24404 del 31 ottobre 2003 attuativa del combinato disposto degli articoli 16 e 17 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Roma: “Deve considerarsi servizio una Unità Operativa costituita sulla base dell’omogeneità dei servizi erogati, delle attività/processi gestiti o delle competenze richieste, possono avere compiti di prevalente utilizzo interno o destinati all’utenza esterna. Sono normalmente additati alla responsabilità di un incaricato di Posizione Organizzativa oppure di personale di categoria D, con funzioni di coordinamento, un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa e con responsabilità dirette in relazione ai risultati ottenuti. In essi rientrano anche le unità di staff: articolazioni organizzative che svolgono funzioni strumentali o di supporto alle strutture ed agli organi politico-istituzionali, nel campo della organizzazione, programmazione, controllo di gestione, verifica dei risultati, controllo strategico, della comunicazione interna/esterna, della gestione e sviluppo risorse umane, della gestione delle risorse finanziarie, del supporto informativo ed informatico e della sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro”.
TABELLA 3
Fattore 3. Curriculum professionale e requisiti culturali fino ad un max di 13 punti
Curriculum professionale
Sotto fattori |
Punteggio |
Punteggio massimo |
Incarichi di docenza svoltI all’interno dell’Amministrazione e/o autorizzatI presso altri enti su materie attinenti la posizione messa a bando
|
0,50 punto ad incarico fino ad un massimo di 3 |
3 |
|
|
|
Pubblicazioni, qualitativamente e quantitativamente congrue, attinenti direttamente ai contenuti della posizione messa a bando |
0,20 ad articolo/pubblicazione fino ad un massimo di 1 punto
|
1 |
Punteggio massimo |
4 |
Requisiti culturali
Sotto fattori |
Punteggio |
Diploma di Laurea (DL) o Laurea breve* |
6 |
Laurea Specialistica (LS)* |
7 |
Iscrizione ad albi professionali, superamento di Esame di Stato per l’abilitazione professionale, Diplomi di Specializzazione riconosciuti, successivi alla laurea, eventuale seconda laurea ** |
1 |
Punteggio massimo |
8 |
*Le due voci non sono cumulative.
** La voce può essere cumulata ad un solo titolo di studio
Art.
Indennità di responsabilità art. 36 CCNL 2004 comma 1
1. In applicazione dell’art.17, comma 2 lettera f) del CCNL del 1.04.99, come modificato dall’art. 36 del CCNL del 22.01.04, l’Amministrazione, in relazione al proprio modello organizzativo, individua esclusivamente per il personale di categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell’area delle posizioni organizzative, una indennità legata a specifiche responsabilità, nonché alla flessibilità della prestazione lavorativa, relativamente a tre tipologie di incarico:
Tipologia di incarico |
Indennità |
Responsabile di ambito organizzativo e di procedimento posto alle dirette dipendente di un dirigente o di una posizione organizzativa
|
€ 3.500.000 |
Responsabile di procedimento, progetto o incarico di studio
|
€ 2.500.000 |
Responsabilità di ambito organizzativo semplice legato alla specificità della struttura
|
€ 2.000.000 |
2. L’incarico viene conferito con atto formale del dirigente competente su autorizzazione del Direttore.
3. All’atto di sottoscrizione del presente contratto:
cessano gli effetti degli incarichi attribuiti al personale di categoria D, ai sensi dell’art. 35 CCDI del 31.07.2000.
agli stessi, come previsto dai precedenti capoversi, con atto formale assunto dal Dirigente competente su autorizzazione del Direttore viene confermato l’incarico in essere o attribuito nuovo incarico, salvo esplicita indicazione scritta in senso contrario da parte del dirigente stesso, sempre su autorizzazione del Direttore.
Stante l’attuale assetto organizzativo dell’ente e considerate le specificità di alcuni profili professionali, nell’ambito delle singole aree di attività, al personale di Categoria D, già titolare di incarico da almeno un anno, che rivesta gli incarichi sottoelencati e che svolga la propria attività nelle aree indicate, verranno attribuiti gli importi di seguito indicati:
Servizi Amministrativi |
|
Responsabile ambito organizzativo Amministrativo e/o Economico e di procedimento posto alle dirette dipendenze di un dirigente o di una posizione organizzativa (es. Ufficio Personale, Ufficio Economato, Ufficio Protocollo, …) |
€ 3.500,00 |
Servizi di Sportello Unico e/o di Comunicazione Pubblica |
|
Responsabile Sportello Unico, Sportello al Pubblico, URP e di procedimento posto alle dirette dipendenze di un dirigente o di una posizione organizzativa |
€ 3.500,00 |
Servizi Educativi |
|
Responsabile ambito organizzativo educativo-scolastico e di procedimento posto alle dirette dipendenze di un dirigente o di una posizione organizzativa (es. Coordinatori Scuola Materna, Coordinatori Xxxxx Xxxx …) |
€ 3.500,00 |
Servizi Sociali |
|
Responsabile ambito organizzativo socio-assistenziale e di procedimento posto alle dirette dipendenze di un dirigente o di una posizione organizzativa (es. Responsabile nucleo socio-assistenziale; Responsabile ufficio amministrativo servizi socio-assistenziali municipali …) |
€ 3.500,00 |
Servizi Culturali |
|
Responsabile ambito organizzativo beni, attività culturali o sportive e di procedimento posto alle dirette dipendenze di un dirigente o di una posizione organizzativa (es. Responsabili strutture museali, Responsabili impianti sportivi, Responsabili Biblioteche …) |
€ 3.500,00 |
Servizi Tecnici |
|
Responsabile ambito organizzativo tecnico e di procedimento posto alle dirette dipendenze di un dirigente o di una posizione organizzativa (che non percepisce compensi della legge Merloni) in servizio presso Unità Organizzative Tecniche del Dipartimento III, Dipartimento VI, Dipartimento VIII, Dipartimento IX, Dipartimento XII, UPROM, … U.O.T. Municipali … |
€ 3.500,00 |
Servizi Ambientali |
|
Responsabile ambito organizzativo ambiente e di procedimento posto alle dirette dipendenze di un dirigente o di una posizione organizzativa (che non percepisce compensi della legge Merloni) in servizio presso Unità Organizzative Tecniche del Dipartimento X e U.O.T. Municipali |
€ 3.500,00 |
Responsabile di procedimento amministrativo, progetto o incarico di studio |
|
La responsabilità di procedimento o incarico di progetto/studio ricorre quando il procedimento/processo corrisponde all’assunzione di una responsabilità conclusiva nonché in un’attività tecnico-amministrativa strutturata, complessa e destinata a produrre effetti finali |
€ 2.500,00 |
Altri incarichi |
|
Responsabilità di ambito organizzativo semplice legato alla specificità della struttura |
€ 2.000,00 |
Indennità di responsabilità art. 36 CCNL 2004 comma 2
1. L’indennità di cui al comma 2 dell’articolo 36 del CCNL 2004 compensa le specifiche responsabilità del personale di Categoria B, C e D.
2. L’incarico viene conferito con atto formale del dirigente competente su autorizzazione del Direttore per le qualifiche di Ufficiale di Stato Civile e Anagrafe ed Ufficiale Elettorale, nonché responsabile dei Tributi stabiliti dalle leggi, gli addetti agli Uffici per le relazioni con il pubblico, le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile, secondo i criteri e gli importi di seguito elencati:
Ufficiale di stato Civile, di Anagrafe, Elettorale nonché funzioni di ufficiale giudiziario |
Ufficiali Anagrafici afferenti la Categoria B, C e D (incaricato già di specifiche responsabilità di cui al comma 1 dell’articolo 36 del CCNL 2004)
Ufficiali Stato Civile afferenti la Categoria B, C e D (incaricato già di specifiche responsabilità di cui al comma 1 dell’articolo 36 del CCNL 2004)
Ufficiali Elettorali afferenti la Categoria B, C e D (incaricato già di specifiche responsabilità di cui al comma 1 dell’articolo 36 del CCNL 2004)
|
Addetti ai Tributi |
Responsabili dei tributi afferenti la Categoria C e D (incaricato già di specifiche responsabilità di cui al comma 1 dell’articolo 36 del CCNL 2004)
|
Formatori professionali
|
Formatori professionali che svolgono tale attività come compito di istituto (Insegnati scuole serali …)
|
Responsabili Servizi Informatici e telematici |
Responsabili di reti, redazione pagine web, archivisti informatici |
Addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico |
A tutto il personale di Categoria B, C addetto alle relazioni con il pubblico. A titolo esemplificativo vengono evidenziati gli uffici che svolgono “con prevalenza” una attività di relazioni con il pubblico (che può rappresentale un allegato al presente CCDI):
|
3.Le indennità di cui al presente articolo sono da erogare a favore dei dipendenti che abbiano svolto effettivamente le attività cui sono preposti, invece cessano qualora il dipendente non sia più adibito alle funzioni individuate. Il compenso di cui al presente articolo non è cumulabile con quello di cui all’art. 36, comma 1 CCNL 22.01.04. Esso viene corrisposto su base annua, rapportato al numero dei mesi in cui l’incarico risulta ricoperto, considerando a tal fine come mese intero la frazione superiore a 15 giorni di calendario”
Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un’indennità per specifiche responsabilità, nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l’indennità di valore economico più elevato. L’indennità in questione non è cumulabile con quella di cui all’art. 36, c. 1 CCNL 22.01.04
5. Al personale con rapporto a tempo parziale l’indennità spetta in misura direttamente proporzionale alla percentuale oraria concordata.
6. L’erogazione delle indennità di cui al presente articolo decorre dal …………
Norma transitoria
Nelle more dell’applicazione del presente contratto per l’anno 2004 verrà applicata l’indennità di cui al comma 1 dell’articolo 35, del vigente CCDI.
A partire dal 1 gennaio 2005 verranno applicate le nuove indennità ed il Dipartimento I Politiche delle Risorse Umane e Decentramento curerà la prima attuazione sperimentale di questo nuovo sistema degli incarichi.
A partire dal 1 gennaio 2006 si passerà alla fase a regime con l’assegnazione di un budget ad ogni struttura corrispondente al numero degli incarichi che verrà rilevato attraverso il nuovo sistema informativo del personale.
Art.
Indennità di responsabilità art. 36 CCNL 2004 comma 1
Polizia Municipale
1. In attuazione del nuovo assetto organizzativo del Corpo della Polizia Municipale nonché del nuovo ordinamento professionale approvati rispettivamente con deliberazioni di G.C. n. 249/2002 e n. 607/2003, l’Amministrazione ha individuato un nuovo sistema di indennità, correlato a tre tipologie di incarico e posizioni economiche, esclusivamente per il personale di Categoria D ascritto al profilo di Funzionario della Polizia Municipale, che non risulti incaricato di funzioni dell’area delle posizioni organizzative:
Posizione Economica |
Tipologia di incarico |
Indennità di incarico |
D4 |
Sezione |
€ 4.389.88 |
D3 |
Unità Operativa di Settore |
€ 3.615,19 |
D2 |
Coordinamento Unità Territoriali |
€ 2.840,51 |
D1 |
Coordinamento nucleo |
€ 2.324,05 |
2. L’incarico viene conferito con atto formale del Dirigente competente su autorizzazione del Comandante del Corpo.
3. All’atto di sottoscrizione del presente contratto:
cessano gli effetti degli incarichi attribuiti al personale di categoria D, ai sensi dell’articolo 35 CCDI del 31.7.2000;
agli stessi, come previsto dai precedenti capoversi, con atto formale assunto dal Dirigente competente su autorizzazione del Direttore viene confermato l’incarico in essere o attribuito nuovo incarico, salvo esplicita indicazione scritta in senso contrario da parte del dirigente stesso, sempre su autorizzazione del Direttore.
4. Le indennità di cui al presente articolo sono erogate a favore dei dipendenti che abbiano svolto effettivamente le attività cui sono preposti. Esse cessano di essere corrisposte qualora il dipendente non sia più adibito alle funzioni individuate. Esse sono frazionabili mensilmente, il pagamento è annuale. Il compenso mensile non è corrisposto in caso di assenza superiore a 15 gg. Di calendario con la sola eccezione delle assenze per ferie e riposo compensativo.
5. Al personale con rapporto a tempo parziale l’indennità spetta in misura direttamente proporzionale alla percentuale oraria concordata fatta eccezione per i distacchi sindacali di cui agli articoli 47 del CCNL 14/9/2000 e all’articolo 39 CCNL 22/1/2004.
TITOLO VI – INDENNITA’ ECONOMICHE
Art.
Indennità per le articolazioni sugli orari di servizio
Eccezion fatta per le Insegnanti di scuola d’infanzia e per le Educatrici di asilo nido sono confermate le articolazioni dell’orario di lavoro di cui all’art. 34 del CCDI 31.7.2000 e precedenti accordi ivi recepiti. Gli importi delle indennità relative sono rivalutati nella misura del 20%..
Disciplinare nei casi di part-time
Art.
Indennità per la flessibilità dell’orario di entrata
Al fine di assicurare una migliore copertura dei servizi negli orari pomeridiani, per il numero strettamente necessario di dipendenti appartenenti alle categorie A, B e C, è previsto che, eccezion fatta per il settore educativo-scolastico e della polizia municipale, l’orario di lavoro possa avere inizio tra le ore 11,00 e le ore 12,00 per un solo giorno a settimana, a condizione che la durata della prestazione in orario ordinario nello stesso giorno non sia superiore a 7 ore e 12 minuti e che non sia preceduta da lavoro straordinario.
Per tale flessibilità è riconosciuta una indennità giornaliera di € 5,00.
Art.
Indennità di flessibilità degli orari di servizio delle Educatrici di asili nido e delle Insegnanti di scuola d’infanzia
“L’orario di lavoro in rapporto diretto con i bambini delle Educatrici di asilo nido, al fine di assicurare la migliore fruibilità del servizio e la massima presenza nei momenti di maggiore impegno, sarà articolato nei cinque giorni della settimana lavorativa nelle seguenti misure cui corrisponderanno le indennità a fianco indicate:
2 giorni da 5 ore indennità € 5,00 die
1 giorno da 6 ore “ € 6,00
2 giorni da 7 ore “ € 10,40 die
Al fine di incentivare la continuità della prestazione e della didattica per ciascuna settimana di effettiva presenza in servizio sarà riconosciuto un ulteriore bonus di € 14,00”
Si fa riserva di analoga proposta per le Insegnanti di scuola d’infanzia
Art.
Indennità attività di sportello al pubblico
“Il disagio correlato alle attività di sportello è remunerato nella misura di 1 euro per ogni ora di lavoro svolto in maniera esclusiva e continua in rapporto con l’utenza. L’indennità è corrisposta al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:
Che l’attività sia prestata in strutture destinate espressamente e secondo orari predeterminati al ricevimento del pubblico quali URP e, sportelli anagrafici
Che il lavoro sia rivolto esclusivamente al rapporto con l’utente esterno
Che il rapporto non sia direttamente correlato ai compiti istituzionali propri del profilo professionale (personale della P.M. – personale dei servizi educativi scolastici e sociali )”
Art.
Criteri delle forme di incentivazione di specifiche attività
e prestazioni previste da particolari norme di legge
Gli incentivi di cui all’art. 18 della legge 109/94 e s.m.i. sono corrisposti secondo quanto stabilito nel relativo regolamento approvato con deliberazione della G.C. n. 725 del 25 novembre 2003
I predetti incentivi e gli altri incentivi previsti da specifiche discipline di legge (condono, ecc.) sono oggetto di bilanciamento con i compensi per produttività, secondo i criteri e limiti definiti Mediante accordi contestuali alla destinazione annuale del fondo delle risorse incentivanti verranno definiti i criteri e i limiti del cumulo straordinario)
Art.
Indennità di turno del personale dei musei
1.Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell’arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata dalle strutture di Sovraintendenza.
0.Xx personale impegnato nella effettuazione dei turni nella fascia diurna (antimeridiani e pomeridiani ) e notturna, è tenuto a garantire la presenza nei giorni festivi, nella fascia diurna e notturna, secondo quanto stabilito dalla rotazione prevista dalla struttura di appartenenza.
0.Xx personale impegnato nella effettuazione dei turni nella fascia diurna (antimeridiani e pomeridiani ) e notturna ha diritto alle maggiorazioni previste dai Contratti Collettivi vigenti salvo accordi di maggior favore convenuti tra l’Amministrazione e le XX.XX.
4.L’indennità notturna viene calcolata per il periodo lavorativo compreso tra le 22 e le 6 del mattino.
Sezione - Indennità particolari per la P.M.
Art.
(Indennità per servizio esterno)
Per i dipendenti ascritti alla categoria C il servizio esterno sarà compensato con una specifica indennità di € 4,00, rapportata al turno di 7 ore e 12 minuti, da liquidare su base oraria in relazione al turno di servizio esterno effettivamente svolto.
Art.
(Indennità di manutenzione uniforme)
A tutto il personale dipendente è riconosciuta una indennità di manutenzione uniforme uniforme di € 1,00 al giorno, che assorbe e sostituisce il precedente rimborso per manutenzione vestiario.
TITOLO VII
PERSONALE DELLE ISTITUZIONI
SEZIONE –ISTITUZIONE BIBLIOTECHE
Art.
Fondo delle risorse
………………….
Art.
Utilizzo delle risorse
…………………..
SEZIONE –ISTITUZIONE AGENZIA TOSSICODIPENDENZE
Art.
Fondo delle risorse
………………….
Art.
Utilizzo delle risorse
………………….
TITOLO VIII – ORARI DI LAVORO E DI SERVIZIO
Art.
Definizione di orario di lavoro e di servizio
Per orario di lavoro si intende qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione dell’Amministrazione Comunale e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni.
Per orario di servizio s’intende l’articolazione su base giornaliera, settimanale, mensile, annuale, della prestazione lavorativa del dipendente in relazione alle attività e ai compiti assegnati e alle esigenze dei cittadini e delle imprese.
Art.
Orari di lavoro e di servizio
Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e dai CCNL, l’orario di lavoro settimanale è stabilito in 36 ore. L’orario di servizio si articola di norma, su cinque giorni settimanali anche, nelle ore pomeridiane e con carattere di continuità.
Gli orari di servizio dell’Amministrazione Comunale sono regolati in via generale dalla delibera di G.C. n. 4160 del 1995, la quale prevede due raggruppamenti di articolazioni, su cinque e sei giorni settimanali, in relazione alle specifiche esigenze di garanzia di copertura dei servizi ai cittadini, compreso il sabato.
La durata dell’orario di lavoro giornaliero, settimanale, il numero di ore svolte mediamente periodicamente e gli altri aspetti riguardanti il lavoro notturno sono disciplinati dal d.lgs. 66/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
Per particolari settori dell’Amministrazione come la Polizia Municipale, il Settore educativo, il Settore Mussale, ecc. vengono adottati specifiche tipologie di orari di servizio funzionali alle esigenze dei cittadini, delle imprese e di quanti visitano e vivono nella città per motivi turistici, religiosi,di lavoro e di studio.
Il personale incaricato di posizione organizzativa, di alta professionalità ed assimilate effettua orari di lavoro articolati di norma su 5 giorni settimanali, con modalità di gestione autonoma in relazione alle esigenze di servizio.
Art.
Orari di apertura degli uffici al pubblico
L'orario di servizio degli Uffici Comunali si articola su cinque giorni settimanali in una fascia oraria di norma compresa, in ragione dell’ampiezza dell'orario giornaliero di lavoro, della flessibilità di ingresso e della eventuale pausa per il pranzo, tra le 8,00 e le 16,30, ad eccezione di quegli Uffici che svolgono servizi da erogarsi con carattere di continuità e che richiedono orari continuativi o prestazioni protratte oltre i cinque giorni la settimana e di quei particolari settori dell’Amministrazione, come ad esempio i servizi anagrafici e di stato civile per i quali è fissata ulteriore apertura pomeridiana fino alle ore 18,00 per tre giorni la settimana ed il sabato mattina fino alle ore 12,00
L'orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali è di norma compreso nella fascia oraria continuativa 8,30-13,00 dal lunedì al venerdì.
Per gli Uffici le cui funzioni sono rivolte a fornire direttamente servizi ed informazioni al pubblico,l’orario di apertura è fissato nella fascia oraria continuativa 8,30-13,00, dal lunedì al venerdì, due giorni la
settimana (martedì e mercoledì) nella ulteriore fascia oraria continuativa pomeridiana 14,30-18,00. Per una giornata la settimana, individuata nel giovedì compatibilmente con le risorse di personale disponibile, ferma restando l'apertura dei Servizi Anagrafici e di Stato Civile, i cittadini potranno avere accesso a tutti i servizi dei municipi nella ulteriore fascia oraria continuativa 13,00 – 18,00; nella giornata del sabato, nella fascia oraria continuativa 8,30-12,00.
I dirigenti preposti agli Uffici sono tenuti a definire, sulla base delle norme legislative, regolamentari e contrattuali, i servizi, oltre quelli previsti per legge e quelli sopra elencati, per i quali è indispensabile l’apertura al pubblico nella giornata di sabato nella fascia oraria 8,30 – 12,00 o nelle fasce orarie pomeridiane sopra descritte o in entrambe. E’ inoltre consentita previo accordo decentrato con le XX.XX. l’apertura degli Uffici al Pubblico può essere ulteriormente ampliata al fine di far fronte a particolari situazioni ed esigenze anche di carattere stagionale, come nel caso dell’apertura straordinaria degli Uffici Anagrafici del Municipio XIII, durante la stagione estiva.
Art.
Orari specifici del personale dei musei
Le disposizioni del presente articolo disciplinano gli orari di lavoro del personale ascritto alle qualifiche professionali di Operatori beni e servizi culturali ,turistici e sportivi e di tutti i dipendenti con qualifiche di pari categoria assegnati alla Sovraintendenza ai beni culturali del Comune di Roma o comunque in servizio pressi i Musei Comunali come personale di custodia, nel rispetto dei provvedimenti legislativi e regolamentari , della Contrattazione Collettiva Nazionale del Lavoro e delle deliberazioni della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale .
L’orario di servizio del personale ascritto alle qualifiche professionali dei Collaboratori Beni Culturali, Operatori Beni Culturali e tutti i dipendenti con qualifiche di pari categoria assegnati alla Sovraintendenza come personale di custodia, è funzionale all’apertura al pubblico e alla vigilanza delle varie strutture della Sovraintendenza e si articola in turni antimeridiani, pomeridiani, e ,ove necessario, notturni.
Art.
Articolazione degli orari di servizio del personale dei musei
1.L’orario del personale di custodia è funzionale alle esigenze delle singole strutture e deve contemplare diverse tipologie orarie che prevedano l’inizio del servizio alle 7.00, 7,30, 8.00, 8.30, 9.00 e 11,00 per il turno antimeridiano; alle 12.00, 12.30. 13.00, 13.30, 14.00 , e 15.00 per il turno pomeridiano; 18,30, 19,00, 19,30, 20,00 e 21,00 per il turno notturno
2. I Dirigenti delle U.O. o i responsabili di ogni singola struttura, comunicheranno all’Unità Organizzativa Intersettoriale Amministrativa e Contabile di Sovraintendenza le tipologie orarie effettuate dal personale della propria struttura.
SEGUONO ARTICOLI DA RIVEDERE DEL SETTORE MUSEALE, RIPORTATI IN ALLEGATO A PARTE
Art.
Servizi indispensabili
I servizi individuati come indispensabili ai fini della garanzia di continuità sono:
Servizi Anagrafici e di Stato Civile; altri Servizi Circoscrizionali per i quali i Direttori delle Circoscrizioni ravvisano la necessità di apertura al pubblico nella giornata di sabato;
Servizio Elettorale, per i soli giorni necessari ad assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali;
Servizi di pronto intervento e di assistenza, per assicurare la distribuzione e somministrazione del vitto a persone non autosufficienti ed ai minori affidati alle apposite strutture a carattere residenziale e case di riposo;
Servizi attinenti ai mercati (ortofrutta - fiori – carne – ittico e rionali);
Servizio di protezione civile, da presidiare con personale in reperibilità;
Servizio di polizia municipale;
Servizi culturali (musei, scavi, gallerie, e biblioteche);
Servizi scolastici socio-educativi;
Servizi effettuati dagli Uffici che svolgono compiti di supporto all’attività degli Organi Politici, nei casi in cui l’attività degli Organi si svolga con protrazione oltre cinque giorni la settimana;
Servizi svolti dagli Uffici deputati all’espletamento di compiti di supporto strettamente indispensabili ai fini del funzionamento degli Uffici sopraelevati;
Servizio Giardini;
Servizio Autoparco;
Servizio spiagge, durante il periodo di apertura balneare;
Gli altri Servizi espressamente previsti dalla legge;
Art.
Periodo di computo della durata media settimanale dell’orario di lavoro
La durata media dell’orario di lavoro, con riferimento al controllo del rispetto del superamento del limite settimanale di 48 ore viene calcolata con riferimento a un periodo di sei mesi a partire dal 1 gennaio di ogni anno. In ogni caso è possibile elevare il limite fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro.
Art.
Flessibilità’
La flessibilità consiste in un intervallo di tempo che a partire dalla ora teorica di inizio dell’orario di lavoro giornaliero, ed entro il termine di 30 minuti previsto dalla deliberazione 4160/95, consente al dipendente di poter registrare l’inizio della propria prestazione lavorativa.
La flessibilità comporta, in entrata ed uscita, uno slittamento dell’orario di lavoro pari alla differenza in minuti tra la timbratura effettiva e quella teorica prevista.
Eventuali uscite dal servizio, da parte dei dipendenti che hanno fruito della flessibilità in entrata, prima del completamento dell’orario di lavoro previsto, si configurano come uscite anticipate da giustificare attraverso lo strumento del permesso personale autorizzato preventivamente dal Responsabile del servizio.
Art.
Lavoro straordinario
Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999.
La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.
Il limite massimo annuo individuale per le prestazioni di lavoro straordinario del personale a tempo pieno è determinato in 180 ore. Per esigenze eccezionali di servizio, debitamente motivate dai dirigenti che le ravvisano, il Dipartimento politiche risorse umane può autorizzare il superamento di tale limite per un numero di dipendenti non superiore al 2% dell’organico, fermo restando l’ammontare delle risorse assegnate.
In ogni caso non è consentito di norma il superamento del tetto di 12 ore di straordinario settimanali monetizzato e non al fine di non superare il limite delle 48 ore settimanali, stabilito dal D.lgs. 66/2003.
Ai sensi di quanto previsto dalla legislazione citata possono derogare ai suddetti limiti i seguenti settori/strutture organizzative:
Vigilanza urbana;
Protezione civile;
Strutture organizzative e personale di supporto agli organi politici;
Personale incaricato di posizione organizzativa ed assimilate;
Servizio elettorale.
Art.
Pause dell’orario di lavoro ordinario
Ai sensi di quanto stabilito dal D.Xxx. 66/2003 tutti gli orari di servizio giornaliero che superano in maniera continuativa 6 ore di lavoro ordinario o straordinario devono essere interrotti da una pausa minima di 10 minuti, prima della prosecuzione.
In particolare, i lavoratori che utilizzano un’attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale, per 20 ore settimanali, hanno diritto, qualora svolgano tali attività per almeno 4 ore consecutive, ad una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale, senza la possibilità di cumulo all’inizio ed al termine dell’orario di lavoro. Il tempo di pausa è considerato orario di lavoro.
Art.
Pausa pranzo flessibile
La pausa pranzo flessibile consente al dipendente di fruire della sua ora di pausa pranzo in un arco temporale più ampio.
Il dirigente può autorizzare la pausa pranzo flessibile a tutti i dipendenti che svolgono attività lavorative volte a garantire l’apertura dei servizi al pubblico e l’assistenza agli Organi Istituzionali.
Art.
Personale che presta servizio presso sedi di lavoro sprovviste di lettori/orologio
I dipendenti che svolgono la propria attività lavorativa presso sedi di lavoro sprovviste di lettore di badge non sono ovviamente tenuti all’obbligo della timbratura.
E’ compito dei competenti Uffici del Personale gestire manualmente le timbrature di questi dipendenti.
ART.
Stacco orario
Nella articolazione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale è indispensabile stabilire una adeguata sospensione idonea a consentire il necessario recupero delle condizioni psico-fisiche dei dipendenti. La sospensione dell’orario di lavoro adeguata a garantire la maturazione del buono pasto, deve essere di almeno 30 minuti.
Tale interruzione di cui al comma precedente non si applica alle giornate lavorative in cui si effettua l’orario prolungato dove vige apposita pausa pranzo di durata prestabilita.
Art.
Servizio esterno
Il servizio esterno consiste nello svolgimento della attività lavorativa del dipendente al di fuori della propria sede abituale di lavoro, sia che si tratti di luogo fisicamente esterno o interno alle sedi dell’Amministrazione.
Il servizio esterno può essere effettuato durante l’orario di lavoro ordinario o al di fuori dello stesso configurandosi come straordinario
Il servizio esterno, fatti salvi i casi di eccezionalità e di urgenza, deve essere programmato e precedentemente autorizzato dal Responsabile del servizio.
Art.
Tessera magnetica e di identificazione personale
I dipendenti, in attuazione delle direttive volte a migliorare il rapporto della Pubblica Amministrazione con i cittadini devono poter essere riconoscibili mediante l’esposizione al pubblico di un “cartellino di identificazione” personale.
Ogni dipendente deve essere in possesso di una propria tessera magnetica e di identificazione personale con caratteristiche e specifiche stabilite dagli appositi regolamenti dell’Amministrazione.
Ai dipendenti che svolgono funzioni specifiche (Vigilanza urbana, Decoro urbano, ecc.) vengono rilasciate tessere di identificazione personale con veste grafica e caratteristiche distinte.
Il dipendente è responsabile personalmente della custodia e del buon uso della tessera personale, utile per l’accesso per motivi di lavoro ed in orario di servizio agli uffici dell’Amministrazione distribuiti sul territorio.
Art.
Lavoro notturno
Il lavoro notturno è quello prestato in un periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattini. Quindi il lavoro notturno è quello svolto tra le 24 e le 7, ovvero tra le 23 e le 6, ovvero tra le 22 e le 5, indipendentemente dalla eventuale maggiorazione retributiva prevista dalla contrattazione collettiva. Il lavoratore notturno è il lavoratore che svolge, durante il periodo notturno, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato nel modo normale; è, inoltre, lavoratore notturno anche colui che svolge durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. Deve considerarsi lavoratore notturno anche colui che non sia impiegato in modo normale durante il periodo notturno, ma che , nell’arco di un anno, svolga almeno 80 giorni di lavoro notturno.
Art.
Limitazioni al lavoro notturno
L’art. 11, comma 2, del decreto legislativo n.66 del 2003 fa espresso divieto di adibire le donne al lavoro notturno, dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno:
la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile (legge n.104/1992 e successive modificazioni).
TITOLO IX
FORME FLESSIBILI DI LAVORO, PROGRESSIONE VERTICALE, ALTRI ISTITUTI
ART.
ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
1. Le graduatorie dei concorsi pubblici possono essere utilizzate per il conferimento di rapporti di lavoro a tempo determinato.
2. Ove non sia possibile ricorrere alla modalità assuntiva di cui al precedente comma, per le procedure di reclutamento del personale straordinario a tempo determinato si applica la disciplina del vigente contratto di lavoro del Comparto Regioni ed Enti Locali.
(sostituisce l’articolo 28 della deliberazione di G.C. n. 3381/1997 e s.m.i.)
SEZIONE
ART.
DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Il Comune di Roma può stipulare contratti di somministrazione lavoro a tempo determinato secondo la disciplina di cui al D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegati a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalità del reclutamento ordinario previste dalla normativa vigente.
In particolare, oltre che nei casi previsti dall’art. 20, comma 4, del D.Lgs 10 settembre 2003 n. 276, i contratti di fornitura sono stipulati nelle ipotesi illustrate all’art. 2, comma 2, del CCNL per il personale non dirigente del Comparto Regioni ed Autonomie Locali successivo a quello dell’1.4.1999, sottoscritto il 14/09/2000, e nel rispetto dei criteri generali indicati nel precedente comma 1.
Sono inoltre confermate tutte le clausole di cui all’art 2, commi 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, del suddetto art. 2 del CCNL per il personale non dirigente del Comparto Regioni ed Autonomie Locali successivo a quello dell’1.4.1999, sottoscritto il 14/09/2000.
Il lavoratore utilizzato con contratto di somministrazione lavoro a tempo determinato ha diritto ad avere trattamento economico corrispondente a quello previsto dal CCNL applicato dal Comune di Roma per i lavoratori capitolini di pari profilo professionale, categoria e posizione economica, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future.
I lavoratori utilizzati con contratto somministrazione lavoro a tempo determinato dovranno essere adibiti alle mansioni previste per i lavoratori del Comune di Roma, del corrispondente profilo professionale e posizione economica di accesso alle categorie B,C,D.
Per gli aspetti non previsti dal presente articolo si rinvia le disposizioni di cui al D.Lgs 10 settembre 2003 n. 276.
SEZIONE - TELELAVORO
SEZIONE - TELELAVORO
Art.
Finalità
1. Il Comune di Roma, nell’adottare la presente disciplina, in riferimento ai principi derivanti dalla Legge 16.06.1998 n.191, dal D.P.R. 8.03.1999 n.70, dall’Accordo Quadro Nazionale 23.03.2000 e dall’art.1 C.C.N.L. 14.09.2000, considera che le potenzialità positive del telelavoro, sul piano sociale ed economico, necessitano di appropriate regole e strumenti idonei ad assicurare:
a) al Comune di Roma, la concreta possibilità di avvalersi funzionalmente di tale forma di flessibilità lavorativa;
b) al lavoratore, di scegliere una diversa modalità di prestazione del lavoro, che comunque salvaguardi in modo efficace il sistema di relazioni personali e collettive espressive delle sue legittime aspettative in termini di formazione e crescita professionale, senso di appartenenza e socializzazione, informazione e partecipazione al contesto lavorativo e alla dinamica dei processi innovatori.
Art.
Definizioni
1. Nella presente disciplina l’espressione:
"prestazione di telelavoro" indica la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente del Comune di Roma, presso il proprio domicilio o in un altro luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori della sede di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente possibile, con il prevalente supporto di tecnologie dell’informazione e della comunicazione, che consentano il collegamento con l’Amministrazione comunale;
"incarico di telelavoro" indica l’accordo concluso fra il telelavoratore e il dirigente responsabile del servizio di appartenenza del telelavoratore stesso, con cui si stabilisce la durata, il contenuto e quant’altro risulti necessario per svolgere una prestazione di telelavoro;
"telelavoratore" indica il dipendente del Comune di Roma che svolge una prestazione di telelavoro;
"sede di lavoro" indica quella dell’ufficio a cui il dipendente è assegnato;
"domicilio del telelavoratore" indica un locale adeguato allo svolgimento della prestazione di telelavoro che sia nella disponibilità del telelavoratore;
"postazione di telelavoro" indica il sistema tecnologico costituito da un insieme di apparecchiature e di programmi informatici, che consenta lo svolgimento di attività di telelavoro, compresa l’attrezzatura di supporto (es: tavolo, sedia).
Art.
Progetto generale e progetti speciali di telelavoro
1. Nell’ambito degli obiettivi fissati annualmente, la Giunta Comunale, sulla base dei progetti speciali approvati dai dirigenti responsabili dei servizi, approva, previa consultazione con le Organizzazioni sindacali sui contenuti, il progetto generale per la sperimentazione del telelavoro, con il quale individua gli obiettivi da raggiungere mediante il ricorso a forme di telelavoro, destinando apposite risorse per il suo svolgimento, e stabilisce il numero dei dipendenti di cui si prevede il coinvolgimento per la realizzazione degli obiettivi individuati.
2. Il progetto speciale di telelavoro è approvato dal dirigente responsabile del servizio nel cui ambito si intendono avviare forme di telelavoro, d’intesa con il dirigente responsabile del sistema informativo.
3. Il progetto speciale indica: gli obiettivi, le attività interessate, le tecnologie utilizzate e i sistemi di supporto, le modalità di effettuazione secondo criteri di ergonomia cognitiva, le tipologie professionali e il numero dei dipendenti di cui si prevede il coinvolgimento, i tempi e le modalità di realizzazione, i criteri di verifica e di aggiornamento, la determinazione dei criteri, orientati ai risultati, per l’individuazione di parametri qualitativi e quantitativi delle prestazioni da svolgere mediante ricorso al telelavoro, le modificazioni organizzative, ove necessarie, l’indicazione dei costi e dei benefici, diretti e indiretti che si prevede di realizzare con l’attuazione del progetto.
4. Nell’elaborazione della proposta di progetto speciale di telelavoro, il dirigente responsabile del servizio segnala possibili ambiti di intervento sulle procedure/procedimenti amministrativi esistenti volti alla razionalizzazione e alla semplificazione di attività, di procedimenti amministrativi e di procedure informatiche, con l’obiettivo di migliorare l’organizzazione del lavoro, l’economicità e la qualità del servizio, considerando congiuntamente norme, organizzazione, tecnologie, risorse umane e finanziarie.
5. La proposta di progetto speciale di telelavoro del servizio deve definire la tipologia, la durata, le metodologie didattiche, le risorse finanziarie degli interventi di formazione e di aggiornamento, anche al fine di sviluppare competenze atte ad assicurare capacità di evoluzione e di adattamento alle mutate condizioni organizzative, tecnologiche e di processo.
6. Il progetto speciale può prevedere che il dirigente eserciti le sue funzioni svolgendo parte della propria attività in telelavoro.
Art.
Criteri di assegnazione ai progetti di telelavoro
1. Il Dipartimento I - Politiche delle Risorse Umane e del Decentramento procede all’assegnazione a posizioni di telelavoro dei lavoratori che si siano dichiarati disponibili a ricoprire dette posizioni, alle condizioni previste nel progetto generale ed in quelli speciali, con priorità per coloro che già svolgano le relative mansioni o abbiano esperienza lavorativa in mansioni analoghe a quelle richieste, tale da consentire di operare in autonomia nelle attività di competenza.
2. In caso di richieste superiori al numero delle posizioni previste l’Amministrazione utilizzerà i seguenti criteri di scelta e in tale ordine di priorità:
- situazioni di disabilità psicofisiche tali da rendere disagevole il raggiungimento del luogo di lavoro;
- esigenze di cura di figli minori di otxx xxxx;
- esigenze di cura nei confronti di familiari o conviventi, debitamente certificate;
- maggiore tempo di percorrenza dall’abitazione del dipendente alla sede.
3. L’assegnazione a progetti di telelavoro deve consentire al lavoratore pari opportunità, quanto a possibilità di carriera, di partecipazione a iniziative formative e di socializzazione rispetto ai lavoratori che operano in sede.
Art.
Modalità di assegnazione ai progetti di telelavoro
1. Con determinazione dirigenziale del Dipartimento Politiche delle Risorse Umane e del Decentramento si procede all’assegnazione a posizioni di telelavoro dei lavoratori interessati.
2. Il lavoratore formalizza volontariamente la propria adesione all’atto con il quale si provvede a modificare il contratto individuale di lavoro già stipulato con l’Amministrazione, in relazione alle nuove condizioni di svolgimento della prestazione lavorativa, secondo le clausole derivanti dalla presente disciplina e dal progetto generale e speciale di telelavoro.
3. L’assegnazione è revocabile a richiesta scritta e motivata del lavoratore, quando sia trascorso il periodo di tempo indicato nel progetto e, comunque, non prima che siano trascorsi sei mesi dall’avvio del progetto, nel rispetto di ulteriori condizioni previste nel progetto stesso.
4. Il termine di sei mesi può essere derogato solo in presenza di gravi e comprovati motivi personali sopravvenuti, che rendano impossibile proseguire l’esperienza di telelavoro.
5. L’Amministrazione può revocare d’ufficio l’assegnazione del lavoratore a progetti di telelavoro, reintegrandolo nell’ordinario rapporto presso la sede di lavoro originaria, secondo modalità e in tempi compatibili sia con le esigenze del lavoratore, che con quelle dell’Amministrazione e comunque entro 10 giorni dalla richiesta, elevati a 20 giorni nel caso sussistano esigenze di cura di figli minori di 8 anni e/o di cura nei confronti di familiari o conviventi, debitamente certificate.
Art.
Rapporto di lavoro
1. L’assegnazione a progetti di telelavoro non muta la natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto, regolato dalle norme pattizie e legislative vigenti nel Comune di Roma, fatti salvi gli aspetti indicati nella presente disciplina.
2. Il regime giuridico degli istituti relativi alla disciplina del rapporto di lavoro ( es. ferie, malattie, permessi, aspettative) è quello previsto dalla disciplina contrattuale e legislativa per la generalità dei lavoratori del comparto, fatte salve le norme previste dalla presente disciplina.
3. In conformità alla previsione dell’art. 17, comma 5, lettera d) del D.Lgs. 8.04.2003 n.66 relativo a “Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro”, nel testo risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate con il successivo D.Lgs. 19.07.2004 n.213, ai lavoratori che effettuano prestazioni nell’ambito di rapporti di telelavoro, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori,r non si applicano le norme stabilite dal citato D.Lgs. n.66/2003 in materia di orario normale di lavoro, durata massima dell’orario di lavoro, lavoro straordinario, riposo giornaliero, pause, modalità di organizzazione del lavoro notturno e obblighi di comunicazione e durata del lavoro notturno.
Art.
Sede di lavoro
1. E’ prevista un’alternanza tra lavoro a distanza e lavoro in ufficio, per i contatti e le verifiche necessari al corretto svolgimento dell’attività del lavoratore in funzione delle caratteristiche del progetto alla cui realizzazione è rivolta l’attività di telelavoro alla quale è destinato il lavoratore stesso, in modo variabile secondo il tipo di attività telelavorabile e comunque con garanzia di rientro in ufficio per non meno di un giorno alla settimana.
2. I rientri periodici in ufficio, anche ai fini dell’attribuzione del diritto al buono pasto, non comporteranno alcun trattamento diverso da quello spettante agli altri lavoratori, in quanto per "sede di lavoro", nei giorni di rientro, si intende quella dell’ufficio al quale il lavoratore è assegnato; negli altri giorni si intende per "sede di lavoro" qualsiasi luogo (anche il domicilio) dove la prestazione di lavoro è abitualmente resa secondo il provvedimento di assegnazione al telelavoro emesso dall’Amministrazione e accettato dal dipendente;
3. La normativa in materia di missioni non si applica agli spostamenti tra la sede dell’ufficio e i luoghi di prestazione di telelavoro e tra i luoghi diversi di prestazione del telelavoro (in caso di telelavoro c.d. nomade).
4. In tutti gli altri casi in cui al lavoratore in regime di telelavoro sia richiesto di prestare la propria attività di lavoro in luogo diverso dalla propria ordinaria “sede di lavoro”, così come definita ai commi precedenti, si applica la normativa vigente in materia di missioni.
5. La postazione di lavoro del dipendente temporaneamente in telelavoro rimarrà disponibile e agibile per tutto il periodo di durata del rapporto di telelavoro presso l’ufficio di appartenenza.
Art.
Modalità di svolgimento della prestazione
1. Le modalità di svolgimento della prestazione di telelavoro vengono concordate nell’incarico di telelavoro e si realizzano secondo quanto previsto dal progetto.
2. Il lavoratore è libero di autorganizzare il proprio orario di lavoro, nel contesto del limite massimo delle 36 ore settimanali o di quello inferiore se il suo rapporto di lavoro è a tempo parziale.
3. In relazione alle particolari modalità di svolgimento della prestazione, le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato saranno espletate per via telematica o telefonica, durante le giornate di lavoro a distanza.
4. Fermo restando che nessun dispositivo di controllo può essere attivato all’insaputa dei lavoratori, l’Amministrazione è tenuta ad informare il lavoratore circa le modalità attraverso le quali avviene la valutazione del lavoro prestato. I dati raccolti per la valutazione della prestazione del lavoratore nel rispetto di tali modalità possono essere utilizzati ai fini dell’esercizio dei poteri datoriali.
5. Al lavoratore, la cui postazione di lavoro è ubicata presso la sua abitazione, dovrà essere corrisposta una somma, forfettaria, a titolo di rimborso delle spese connesse ai consumi energetici e telefonici, nonché delle eventuali altre spese connesse all’effettuazione della prestazione.
L’importo di tali somme, corrisposte a titolo di rimborso, da erogarsi con cadenza predeterminata, è fissata in conformità a quanto stabilito nell’art.18, comma 2, della presente disciplina.
Art.
Orario di svolgimento della prestazione
1. L’orario di lavoro nell’attività di telelavoro avrà la durata prevista dal normale orario giornaliero (a tempo pieno o a tempo parziale) corrispondente alla tipologia oraria che sia autorizzata al dipendente secondo la normativa vigente e sarà distribuito secondo le valutazioni del lavoratore, compatibilmente con le esigenze del lavoro, nell’arco della giornata, con la sola eccezione di due periodi di un’ora ciascuno fissati nell’ambito dell’orario di servizio se articolato su 36 ore settimanali o di mezz’ora ciascuno nell’ambito dell’orario di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, anche non continuative, da concordare con il dirigente responsabile, nell’ambito del normale orario di lavoro, durante le quali deve essere garantita la reperibilità per comunicazioni e contatti da parte dell’Amministrazione.
2. Il lavoratore è tenuto, sotto la sua responsabilità, a compilare un rapporto di attività giornaliera in cui siano evidenziati l’ora di avvio del lavoro, eventuali interruzioni per recupero e/o permesso e la cessazione dell’orario di lavoro giornaliero.
3. Tale rapporto di attività deve essere reso disponibile in via telematica al dirigente responsabile entro la giornata lavorativa immediatamente successiva.
Per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro giornaliero non sono previste prestazioni aggiuntive, straordinarie, notturne e festive e non è consentita la fruizione di permessi brevi e degli altri istituti che comportino riduzione dell’orario di lavoro.
6. Eventuali brevi periodi di interruzione del circuito telematico o fermi macchina dovuti a guasti non imputabili al lavoratore saranno considerati utili ai fini del completamento dell’orario di lavoro.
7. In caso di fermi prolungati per cause strutturali, che non siano riattivabili entro la stessa giornata lavorativa, è facoltà dell’Amministrazione, sentite le Organizzazioni sindacali, richiedere il temporaneo rientro del lavoratore presso la sede di lavoro.
Art.
Postazione di telelavoro
1. L’Amministrazione fornirà al lavoratore in comodato d’uso (artt. 1803 e ss. c.c.) una postazione di lavoro idonea alle esigenze dell’attività lavorativa, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti e conforme ai principi ergonomici.
2. La postazione di telelavoro deve essere installata e collaudata a cura ed a spese dell’Amministrazione sulla quale gravano altresì la manutenzione e gestione dei sistemi di supporto per il lavoratore ed i relativi costi.
3. I collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione di telelavoro debbono essere attivati a cura ed a spese dell’Amministrazione, sulla quale gravano altresì tutti gli oneri di manutenzione e di gestione.
4. Nel caso di telelavoro domiciliare potrà essere installata una apposita linea telefonica presso l’abitazione del telelavoratore, con oneri di impianto ed esercizio a carico dell’Amministrazione.
5. Il dipendente addetto al telelavoro domiciliare è tenuto a consentire l’accesso alla postazione di lavoro di cui ha l’uso per l’effettuazione di interventi di manutenzione, con obbligo di congruo preavviso da parte dell’Amministrazione, con ciò comprendendo anche l’effettuazione o manutenzione remota del software installato o dei dati residenti.
6. Il lavoratore è tenuto ad utilizzare la postazione di lavoro esclusivamente per le attività attinenti al rapporto di lavoro, a rispettare le norme di sicurezza vigenti e le istruzioni impartite, a non manomettere in alcun modo gli apparati e l’impianto generale, a non variare la configurazione della postazione di telelavoro, sostituirla con altre apparecchiature o dispositivi tecnologici, utilizzare collegamenti alternativi o complementari.
7. Non può essere consentito ad altri l’utilizzo della postazione di telelavoro messa a disposizione del lavoratore; l’Amministrazione provvede a rendere disponibili modalità e tecnologie idonee ad assicurare l’identificazione del dipendente, anche ai fini della rilevazione dell’orario di lavoro.
8. Il telelavoratore è responsabile civilmente ai sensi dell’art. 2051 c.c. per danni provocati dall’apparecchiatura in custodia, a meno che non provi il caso fortuito.
9. Le attrezzature che compongono la postazione di telelavoro vengono ritirate dall’Amministrazione, qualora il dipendente richieda di essere reintegrato nell’ordinario rapporto di lavoro o l’Amministrazione decida di revocare d’ufficio l’assegnazione del lavoratore a progetti di telelavoro.
Art.
Modalità di utilizzo del software
1. Il telelavoratore deve utilizzare con cautela il software che gli è stato fornito e salvaguardare i dati trattati o elaborati.
Art.
Diligenza e riservatezza
1. Il lavoratore è tenuto a prestare la sua attività con diligenza, ad assicurare assoluta riservatezza sul lavoro affidatogli su tutte le informazioni contenute nella banca dati e attenersi scrupolosamente alle istruzioni ricevute dal dirigente responsabile in relazione all’esecuzione del lavoro.
2. Il telelavoratore non può svolgere attività per conto terzi, venendo in tal caso meno all’obbligo di fedeltà sancito dall’art. 2105 c.c., fatti salvi i casi in cui venga espressamente autorizzato con atto dell’Amministrazione.
Art.
Diritti di informazione
1. Le comunicazioni da parte dell’Amministrazione, in adempimento di norme di legge o pattizie, possono essere effettuate, oltre che con i sistemi tradizionali quali posta e telefono, anche con i supporti telematici/informatici, in particolare tramite posta elettronica.
Art.
Diritti sindacali
1. Al personale addetto al telelavoro si applicano le disposizioni normative e contrattuali in vigore per la generalità dei lavoratori del comparto.
2. L’Amministrazione garantisce ai dipendenti addetti al telelavoro possibilità di comunicazione in via telematica con le Rappresentanze Sindacali Unitarie e con i terminali delle associazioni sindacali rappresentative costituite nell’Ente.
3. L’Amministrazione si obbliga a permettere la pubblicazione di documenti di natura sindacale in una apposita "bacheca sindacale elettronica", ogni qualvolta ciò sia richiesto da un soggetto sindacale titolare di diritto di affissione, ai sensi della L. 20-5-1970 n. 300.
4. L’inserimento dei dati avverrà a cura del personale dell’Amministrazione che concorderà con gli interessati la durata della permanenza dei documenti in bacheca.
5. In caso di partecipazione ad assemblea sindacale, regolarmente convocata, il tempo che l’addetto al telelavoro impiega per recarsi sul luogo ove si tiene l’assemblea, viene considerato orario di lavoro.
Art.
Misure di prevenzione e protezione
1. L’Amministrazione deve garantire che la prestazione di telelavoro si svolga in piena conformità con le normative vigenti materia di ambiente, sicurezza e salute dei lavoratori.
L’Amministrazione fornirà, ove necessario, al lavoratore la formazione necessaria perché la prestazione di lavoro sia effettuata in condizioni di sicurezza per sé e per le persone che eventualmente vivono negli ambienti prossimi al suo spazio lavorativo.
2. Al telelavoro si applicano le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in particolare quelle di cui al D. Lgs. n.626/94 in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e successive modifiche.
3. L’installazione della postazione di telelavoro domiciliare viene effettuata in locali segnalati dal lavoratore, purché in regola con la normativa riguardante la sicurezza del lavoro, con particolare riguardo all’impiantistica elettrica (l. 46/90), sulla base di indicazioni tecniche fornite dall’Ufficio Servizi di Sicurezza del Lavoro dell’Amministrazione.
4. Il telelavoratore si impegna a non modificare la disposizione del posto di lavoro e dei collegamenti elettrici.
5. Il telelavoratore deve consentire, previa richiesta e con preavviso di tre giorni, visite da parte dei componenti dell’Ufficio Servizi di Sicurezza del Lavoro dell’Amministrazione e dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, per verificare la corretta applicazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, relativamente alla postazione di lavoro e alle attrezzature tecniche ad essa collegate.
6. Una copia del documento di valutazione del rischio (art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 626/94) è inviata ad ogni dipendente, per la parte che lo riguarda.
7. Ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 626/94, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni relative ai mezzi ed agli strumenti di lavoro utilizzati.
Art.
Copertura assicurativa
1. L’Amministrazione garantisce ai telelavoratori la copertura assicurativa INAIL, attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave e per eventuali danni a cose o a persone compresi i familiari del lavoratore derivanti dall’uso delle stesse attrezzature.
2. L’Amministrazione nell’ambito delle risorse destinate al finanziamento della sperimentazione del telelavoro, stipula apposita polizza assicurativa per eventuali danni.
Art.
Formazione professionale
1. L’Amministrazione garantisce ai telelavoratori le stesse opportunità formative e di addestramento previste per tutti i dipendenti che svolgono mansioni analoghe, al fine del mantenimento e dello sviluppo della loro professionalità.
2. L’Amministrazione, nell’ambito delle attività formative dedicate ai lavoratori, prevede l’effettuazione di iniziative di formazione generale e specifica tendente a garantire un adeguato livello di professionalità e socializzazione per gli addetti al telelavoro e specifiche iniziative formative rivolte, altresì, ai dirigenti degli uffici e dei servizi nel cui ambito si svolgano attività di telelavoro.
3. L’Amministrazione assicura forme di comunicazione tempestiva – ivi compreso l’utilizzo dell’e-mail per rendere partecipe il lavoratore delle informazioni di carattere amministrativo più direttamente connesse con le sue legittime aspettative, come indicato nell’art.2, lettera b) .
Art.
Retribuzione, rimborsi spese e salario accessorio
1. Il trattamento economico tabellare ed accessorio spettante ai telelavoratori non subisce alcuna modifica rispetto a quanto previsto per tutti gli altri lavoratori dalla contrattazione collettiva nazionale, integrativa e decentrata che si applica ai dipendenti del Comune di Roma.
2. Nel caso di telelavoro a domicilio, a titolo di rimborso spese, verrà erogata una somma forfettaria pari a 60 euro mensili, per dodici mensilità annue a titolo di partecipazione agli oneri connessi al consumo energetico.
3. In caso di anticipata conclusione della sperimentazione tale somma verrà corrisposta in proporzione al numero di giorni effettivamente lavorati nel mese.
4. I costi dei collegamenti telefonici saranno integralmente a carico dell’Amministrazione.
5. Il rimborso spese forfettario, data la sua natura risarcitoria, non sarà utile ai fini degli istituti contrattuali e di legge, compreso l’eventuale trattamento di fine rapporto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2120 c.c.
6. Le interruzioni nel circuito telematico, dovute a guasti o cause accidentali, e comunque non imputabili ai lavoratori, saranno considerate a carico dell’Amministrazione e quindi non produrranno alcun effetto sulla retribuzione o sul calcolo del trattamento accessorio eventualmente spettante.
7. L’Amministrazione si impegna a intervenire per risolvere il guasto rapidamente; se l’interruzione si protrae a lungo, recando grave danno all’espletamento del lavoro, il dirigente responsabile ha facoltà di prescrivere il rientro in ufficio, limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema.
Art.
Verifica dell’adempimento della prestazione
1. La verifica dell’adempimento della prestazione è effettuata dal dirigente responsabile del Servizio che ha proposto il progetto speciale di telelavoro, contenente i parametri qualitativi e quantitativi necessari al controllo.
2. L’analisi e i rapporti su produttività di singoli lavoratori sulla base di dati raccolti anche a mezzo del sistema informatico - telematico, non costituiscono violazione dell’art. 4 della L. 20-5-1970 n. 300, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto.
Art.
Relazioni sindacali
1. L’Amministrazione consulta preventivamente le organizzazioni sindacali sui contenuti dei progetti;
2. La concertazione ha per oggetto le modalità di realizzazione dei progetti e l’ambito delle professionalità impiegate mediante il telelavoro.
La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro 48 ore dalla data di ricezione della richiesta.
Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve, comunque, concludersi entro il termine massimo di venti giorni dalla sua attivazione; dell’esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa.
SEZIONE …. PROGRESSIONE VERTICALE
ART.
Progressioni verticali
1. Le progressioni verticali, che ricomprendono al loro interno le fattispecie di cui alla dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL del Comparto Regioni ed Enti Locali del 22 gennaio 2004, saranno regolate da un apposito provvedimento avente ad oggetto altresì la disciplina dei requisiti di accesso dall’esterno nonché le modalità di assunzione delle figure di alta specializzazione di cui all’articolo 110 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..
SEZIONE: RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DEL
PERSONALE DEL COMUNE DI ROMA
Il rapporto di lavoro a tempo parziale nel Comune di Roma, con riferimento a tutti i profili professionali previsti nella dotazione organica del Comune di Roma, ad esclusione del personale con qualifica dirigenziale è disciplinato dai seguenti criteri:
Art.
Presentazione delle domande
Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, sottoscritte dagli interessati, debbono essere trasmesse, corredate del parere dei Dirigente responsabili delle strutture da cui dipendono funzionalmente, con cadenza semestrale al Dipartimento I - Politiche delle risorse umane e decentramento, ferme restando le deroghe di cui all’art. 6, comma 3, del presente regolamento. Le domande sono trasmesse al competente Dipartimento I anche per il tramite degli Uffici di appartenenza.
2. Il personale appartenente al settore educativo-scolastico può inviare la domanda con le stesse modalità sopradescritte, ai fini della decorrenza del rapporto di lavoro a tempo parziale dall'inizio dell'anno scolastico successivo, esclusivamente entro il 31 maggio di ogni anno.
La domanda, fermo restando quanto stabilito al precedente comma 1, deve contenere:
Nome, cognome, luogo e data di nascita;
Ufficio di appartenenza;
Categoria, posizione economica e profilo professionale;
Esplicita richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
Motivo della richiesta (personale/familiare o per altra attività lavorativa)
La percentuale della prestazione lavorativa nonché la sua durata e collocazione.
Le domande sottoscritte dagli interessati, debbono essere trasmesse, corredate del parere dei Dirigenti Responsabili delle strutture da cui dipendono funzionalmente con cadenza semestrale entro il 30 aprile per le trasformazioni con decorrenza 1° luglio dello stesso anno ed entro il 31 ottobre dell’anno precedente per le trasformazioni con decorrenza dal 1° gennaio. Sono fatte salve le deroghe al termine della cadenza semestrale per le istanze prodotte dai dipendenti aventi diritto di precedenza che si trovino nelle particolari situazioni personali e/o familiari indicate nei punti 1), 2), 3) e 4) della successiva norma in materia di “Contingenti di posti a tempo parziale”. I dipendenti neo assunti a tempo pieno possono richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale decorsi tre anni di effettivo servizio a tempo pieno.
Art.
Procedura di trasformazione del rapporto di lavoro
1. Nel rispetto della cadenza semestrale di cui all’art. 2, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene entro 60 giorni dalla presentazione della domanda dell’interessato, completa dei dati richiesti, tramite atto del Dipartimento per le politiche delle risorse umane e decentramento e successivo contratto individuale di lavoro stipulato in forma scritta indicante:
la durata della prestazione lavorativa;
la collocazione temporale dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno;
il relativo trattamento economico.
2. Decorso il termine di 60 giorni senza che l’Amministrazione si sia pronunciata, la trasformazione del rapporto di lavoro si determina automaticamente.
Art.
Svolgimento altra attività
Nel rispetto della normativa vigente, ai fini dello svolgimento di un’altra attività lavorativa, subordinata o autonoma, anche mediante l’iscrizione ad albi professionali se non richiesta per l’accesso a determinati profili professionali dell’Amministrazione, può essere richiesto il passaggio al tempo parziale. In tal caso la prestazione lavorativa non potrà essere superiore alla metà di quella a tempo pieno.
Nelle domande presentate per lo svolgimento di un’altra attività lavorativa gli interessati debbono precisare l’attività di lavoro autonomo o subordinato che intendono esercitare e dichiarare espressamente che essa non è in palese contrasto né in concorrenza con quella istituzionalmente svolta presso il Comune di Roma e che la stessa è svolta nel rispetto della vigente disciplina delle incompatibilità per i pubblici dipendenti.
La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere corredata del parere, debitamente motivato se contrario, del Dirigente responsabile della struttura di appartenenza, sulla esistenza del conflitto di interessi.
La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere negata nel caso il lavoro autonomo o subordinato interferisca, risulti in conflitto di interessi o in concorrenza con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente.
Nelle domande presentate per lo svolgimento di un’altra attività lavorativa gli interessati debbono precisare il tipo di attività di lavoro autonomo o subordinato che intendono esercitare, l’indirizzo della sede presso la quale avrà luogo lo svolgimento di tale attività. I dipendenti che ottengono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per lo svolgimento di un’altra attività lavorativa dovranno obbligarsi a comunicare all’Amministrazione, in forma scritta l’effettivo inizio dell’attività lavorativa esterna o la variazione dell’attività lavorativa esterna entro il termine di 15 giorni decorrenti dall’inizio o dalla variazione di tale attività esterna.
Art.
Differimento della trasformazione
L’Amministrazione può rinviare la trasformazione del rapporto per un periodo non superiore a sei mesi dalla presentazione della domanda quando da essa derivi, in relazione alle mansioni e alla posizione lavorativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio.
L’Amministrazione può rinviare con atto motivato, la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a sei mesi, decorrente dalla scadenza del termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda dell’interessato entro il quale avviene la trasformazione del rapporto di lavoro, quando da essa derivi, in relazione alle mansioni e alla posizione lavorativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio.
Art.
Contingenti di posti a tempo parziale
E’ consentita la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo parziale fino al limite massimo del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria, con arrotondamento per eccesso per arrivare comunque all'unità, con esclusione delle posizioni di lavoro di particolare responsabilità di cui all’art. 1, comma 2, fermo restando quanto previsto dall’art. 4, comma 11, del C.C.N.L. successivo a quello dell’1 aprile 1999 sottoscritto il 14 settembre 2000. In caso di domande eccedenti tale limite sarà data la precedenza a coloro che si trovano in una delle seguenti situazioni, indicate in ordine di priorità:
dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psico-fisiche;
familiari o conviventi che assistono in via continua ed esclusiva persone portatrici di handicap non inferiore al 70 per cento o persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie, anziani non autosufficienti, anche se non conviventi;
genitori con figli minori in relazione al loro numero;
le seguenti situazioni familiari e personali debitamente documentate:
persone a carico, per le quali è riconosciuto l’assegno di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980 n. 18;
familiari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psicofisica;
figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola dell’obbligo;
aver superato i sessanta anni di età ovvero aver compiuto venticinque anni di effettivo servizio;
esistenza di motivate e documentate esigenze di studio.
Le situazioni di cui al numero 4), lettera b), del comma 1 sono documentate con certificazione, originale o in copia conforme, rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica, dalla struttura associativa convenzionata o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali. Le altre situazioni possono essere documentate con dichiarazioni sostitutive dell'interessato, rese ai sensi della normativa vigente.
Le domande presentate sulla base delle situazioni di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del comma 1 possono derogare al termine della cadenza semestrale di cui al precedente art. 2, comma 1, e ad esse non si applica il contenuto di cui all’art. 5 sul differimento della trasformazione del rapporto di lavoro.
Le situazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) del comma 1 hanno precedenza rispetto alle altre elencate, qualora le richieste di tempo parziale eccedano i contingenti fissati dal presente regolamento e dalle vigenti norme contrattuali.
Art.
Tipologie del rapporto a tempo parziale
Il rapporto di lavoro a tempo parziale si articola in tre diverse tipologie: orizzontale, verticale e misto.
Il tempo parziale orizzontale prevede la prestazione del servizio in tutti i giorni lavorativi della settimana, con orario ridotto.
Il tempo parziale verticale prevede una ripartizione della prestazione:
su alcuni giorni della settimana;
su alcune settimane del mese;
su alcuni mesi dell’anno.
Il tempo parziale misto consente la prestazione su tutti o alcuni giorni della settimana lavorativa con esclusione della prestazione stessa in alcuni mesi dell'anno.
La prestazione lavorativa resa in tempo parziale deve essere ricompresa tra una percentuale minima del 33,33% ed una massima del 91,67% secondo le tipologie previste nella seguente tabella:
-
PERCENTUALE DI TEMPO PARZIALE
PERCENTUALE DI
RIDUZIONE
PART-TIME
ORIZZONTALE O
VERTICALE
ORE SETTIMANALI
PART-TIME
VERTICALE
SETTIMANE
LAVORATIVE
ANNUE
PART-TIME
VERTICALE
MESI LAVORATIVI
PART-TIME MISTO
MESI LAVORATIVI CON ORARIO SETTIMANALE RIDOTTO
91,67
8,33
33
-
11
-
83,33
16,67
30
-
10
-
76,40
23,60
27,30
-
-
11 (per 30 ore settimanali)
75
25
27
39
9
-
69,45
30,55
25
-
-
10 (per 30 ore settimanali)
66,67
33,33
24
-
8
-
60
40
21,36
-
-
-
55,56
44,44
20
-
-
10 (per 24 ore settimanali)
50
50
18
26
6
-
33,33
66,67
12
-
4
-
Nel caso di prestazione lavorativa a tempo parziale resa per svolgere un’altra attività di cui all’art. 4 del presente Regolamento la percentuale massima di tempo parziale non potrà essere superiore al 50%.
Il lavoratore interessato concorda con il dirigente responsabile l’articolazione della prestazione e la sua collocazione oraria, cercando di contemperare il diritto del primo e l’interesse generale al regolare svolgimento del servizio. In caso di mancato accordo si ricorre al contenuto dell’art. 9, comma 3, lettera a), del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del 31 luglio 2000, fatte salve le norme generali in tema di tutela del lavoratore.
E’ necessario, comunque, assicurare almeno quattro ore continuative in ogni giornata lavorativa.
In ogni caso, l’articolazione oraria dovrà essere coerente con la disciplina degli orari di lavoro in vigore per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno.
9. Nell’ambito del settore scolastico-educativo sono autorizzabili esclusivamente rapporti di lavoro a tempo parziale con attività lavorativa pari al 50% o 75% di quella prevista per il tempo pieno.
In tale settore, nel limite delle suindicate percentuali, è possibile autorizzare la tipologia orizzontale e quella verticale, limitatamente alla ripartizione della prestazione su almeno 3 giorni settimanali ovvero su determinati periodi dell’anno (settimane o mesi) in relazione alla progettazione educativa di ciascuna istituzione scolastica ed alla conseguente programmazione dell’attività didattica, sulla base della deliberazione del collegio dei docenti o del gruppo educativo e previo parere del coordinatore educativo e del direttore educativo. Le suddette attività di progettazione dovranno coincidere con il funzionamento dell’attività didattica.
10. Per il personale docente delle scuole dell’infanzia e delle scuole gestite dal Comune di Roma nonché per il personale educativo degli asili nido la percentuale di tempo parziale è calcolata anche sul monte ore per lo svolgimento delle attività integrative di cui agli artt. 30, 31 e 32 del C.C.N.L. sottoscritto il 14 settembre 2000 (attività di programmazione, di documentazione, di valutazione e di collaborazione con gli organi collegiali e con le famiglie), ferma restando l’integrale partecipazione ad almeno un modulo formativo nei limiti della percentuale di tempo parziale autorizzata.
Negli asili nido il Coordinatore, in accordo con il Gruppo Educativo, assicurerà, attraverso l’organizzazione del lavoro, la distribuzione del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale fra le tre sezioni del nido.
Per garantire la funzionalità del servizio è consentita la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo parziale entro il limite massimo del 25% del personale insegnante in servizio o del personale educativo in servizio presso i singoli asili nido, con arrotondamento per difetto per arrivare comunque all’unità, fermo restando il rispetto del 25% delle singole categorie previsto dal contratto collettivo di lavoro.
Nell’ambito del settore scolastico-educativo per il personale educativo dei nidi ed insegnanti delle scuole dell’infanzia si applicano i seguenti principi:
non è autorizzabile la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale;
non è autorizzabile la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale nella misura del 50% dell’attività lavorativa;
è autorizzabile la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale nella misura del 75% dell’attività lavorativa purché l’articolazione oraria preveda la prestazione lavorativa a mese o a settimana e purché i periodi in cui ricadono le prestazioni coincidano con i periodi di apertura delle scuole;
Per il personale appartenente al Corpo della Polizia Municipale sono previsti i seguenti nuovi principi:
il personale che chiede di effettuare il part-time verticale con la riduzione dei mesi lavorativi effettuerà, nei periodi lavorativi, il normale servizio con gli orari e i turni ordinariamente previsti (mattina, pomeriggio, seminotte, sabato, domenica, festivi), fermo restando il previsto riposo calendarizzato in precedenza, per evitare accumuli di ore o riposi non possibili.
I dipendenti del Corpo di Polizia Municipale possono accedere solo alle seguenti specifiche tipologie autorizzabili, che comportano l’esclusione di alcune di quelle attualmente previste:
TIPOLOGIE PART-TIME VERTICALE
-
PERCENTUALE
MESI LAVORATI
MESI NON LAVORATI
91,67
11
1
83,33
10
2
75,00
9
3
66,67
8
4
50,00
6
6
33,33
4
8
Il personale che chiede di effettuare le suddette percentuali effettuerà il servizio con gli orari e i turni regolari (mattina, pomeriggio, seminotte, notte, sabato, domenica, festivi, fermo restando il previsto riposo calendarizzato in precedenza onde evitare accumuli di ore o riposi non possibili.
TIPOLOGIE PART-TIME ORIZZONTALE O MISTO
-
PERCENTUALE
ARTICOLAZIONE ORARIA
83,33
30 ore settimanali (6 h x 5 giorni)
76,40 misto
30 ore settimanali (6 h x 5 gg. x 11 mesi)
69,45
25 ore settimanali (5 h x 5 giorni)
55,56
20 ore settimanali (4 h x 5 giorni)
50,00
18 ore settimanali (6 h x 3 giorni)
33,33
12 ore settimanali (4 h x 3 giorni)
Gli orari di ingresso in servizio, devono decorrere, sempre e unicamente dal 48° minuto (es. 6,48; 7,48; etc. etc.), flessibilità 30 minuti, turnazione come da esigenze della struttura o a richiesta turno fisso.
Settimana corta dal lunedì al venerdì.
Turni sabato, domenica e notturni impossibili viste le tipologie orarie.
Il part-time per lo svolgimento di altra attività lavorativa esterna non è autorizzabile, in quanto qualsiasi altra attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporta sempre un conflitto di interessi con la specifica e peculiare attività di polizia locale.
La percentuale del personale che può ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, attualmente prevista nella misura del 25% della dotazione organica del Corpo, è ridotta al 10% per la categoria “C” e al 5% per la categoria “D”.
Art.
Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale
(Lavoro straordinario e lavoro aggiuntivo)
Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa nella misura massima del 10% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana.
E’ consentita la prestazione di attività lavorativa in protrazione, rispetto all’orario ordinario, per il recupero di permessi brevi già fruiti.
In presenza di specifiche e comprovate esigenze organizzative o di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise, il dirigente responsabile può richiedere al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, previo suo consenso ed entro il limite del tempo pieno giornaliero, lo svolgimento di prestazioni di lavoro aggiuntivo rispetto a quelle autorizzate. Il ricorso al lavoro aggiuntivo è ammesso nella misura massima del 10% della durata settimanale dell'orario di lavoro a tempo parziale, riferita a periodi non superiori a un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana.
Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale può fruire di benefici previsti dalla legge che comportino riduzioni dell’orario di lavoro.
I docenti delle scuole dell’infanzia con rapporto di lavoro a tempo parziale non possono accedere al rapporto di lavoro a tempo parziale nelle sezioni funzionanti con il solo turno antimeridiano, occorrendo assicurare l’unicità di insegnante per sezione. Nelle sezioni funzionanti a tempo pieno, è possibile prevedere l’applicazione della disciplina del tempo parziale, sia di tipo orizzontale che verticale, limitatamente ad uno dei due docenti assegnati alle sezioni per garantire la stabilità di una figura di riferimento.
Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale con attività di lavoro ricompresa nelle aree di pronto intervento individuate dal Comune di Roma, può essere messo in reperibilità nelle sole giornate in cui è prevista l’attività lavorativa, per un numero di ore non superiore al limite massimo del 10% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese. Si applica in materia di reperibilità la disciplina prevista dall’art. 23 del C.C.N.L. del 14/09/00 e dall’art. 11 del C.C.N.L. del 05/10/01.
Art.
Computo delle ferie, recupero delle festività soppresse e permessi personali
I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.
I lavoratori a tempo parziale verticale e misto hanno diritto al seguente numero di giorni di ferie, calcolato proporzionalmente alle giornate di lavoro prestate nell’anno:
-
Xxxxxxxx lavorate settimanali
Giornate di ferie (su settimana di 5 giorni lavorativi)
Giornate di ferie (su settimana di 6 giorni lavorativi)
2
11
11
3
17
16
4
22
21
5
-
27
Xxxx lavorati annui
11
26
29
10
23
27
9
21
24
8
19
21
6
14
16
4
9
11
10 x 3 giorni settimanali
14
13
10 x 4 giorni settimanali
18
17
10 x 5 giorni settimanali
23
22
11 x 4 giorni settimanali
21
19
11 x 5 giorni settimanali
26
24
Settimane lavorate annue
26
14
16
39
21
24
I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale e misto neo assunti hanno diritto ad un numero di giorni di ferie ridotte anche in proporzione a quanto previsto dall'art. 18, commi 3, 4 e 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997.
I lavoratori a tempo parziale verticale e misto hanno diritto al seguente numero di giornate di riposo per recupero delle festività soppresse, di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937, proporzionate alle giornate di lavoro prestate nell’anno, secondo il seguente prospetto:
-
PERIODO LAVORATIVO IN PART-TIME VERTICALE E MISTO
GG. ANNUI DI RIFERIMENTO IN PART-TIME VERTICALE E MISTO
GG. ANNUI DI RIPOSO PER RECUPERO FESTIVITA' SOPPRESSE
2 GG settimanali su 5
144
2
2 GG settimanali su 6
120
1
3 GG settimanali su 5
216
2
3 GG settimanali su 6
180
2
4 GG settimanali su 5
288
3
4 GG settimanali su 6
240
3
5 GG settimanali su 6
300
3
11 MESI LAVORATI/ANNO
330
4
10 MESI LAVORATI/ANNO
300
3
9 MESI LAVORATI/ANNO
270
3
8 MESI LAVORATI/ANNO
240
3
6 MESI LAVORATI/ANNO
180
2
4 MESI LAVORATI/ANNO
120
1
10 Mesi x 3 GG settimanali su 5
180
2
10 Mesi x 3 GG settimanali su 6
150
2
10 Mesi x 4 GG settimanali su 5
240
3
10 Mesi x 4 GG settimanali su 6
200
2
10 Mesi x 5 GG settimanali su 6
250
3
11 Mesi x 4 GG settimanali su 5
264
3
11 Mesi x 4 GG settimanali su 6
220
2
11 Mesi x 5 GG settimanali su 6
275
3
I lavoratori a tempo parziale hanno diritto ad un numero di ore di permessi brevi in proporzione alla percentuale di attività lavorativa prestata.
Art.
Riproporzionamento degli istituti relativi alle assenze dal servizio
ASSENZE PER MALATTIA. I dipendenti a tempo parziale verticale e misto hanno diritto ad un periodo di comporto proporzionato al minor numero di giornate lavorate nel corso del triennio di riferimento, previsto dai contratti collettivi, secondo il seguente schema:
-
PERIODO LAVORATIVO IN PART-TIME VERTICALE E MISTO
GG. DI COMPORTO NEL TRIENNIO NEL PART-TIME VERTICALE E MISTO
2 GG settimanali su 5
216
2 GG settimanali su 6
180
3 GG settimanali su 5
324
3 GG settimanali su 6
270
4 GG settimanali su 5
432
4 GG settimanali su 6
360
5 GG settimanali su 6
450
11 MESI LAVORATI/ANNO
495
10 MESI LAVORATI/ANNO
450
9 MESI LAVORATI/ANNO
405
8 MESI LAVORATI/ANNO
360
6 MESI LAVORATI/ANNO
270
4 MESI LAVORATI/ANNO
180
10 Mesi x 3 GG settimanali su 5
270
10 Mesi x 3 GG settimanali su 6
225
10 Mesi x 4 GG settimanali su 5
360
10 Mesi x 4 GG settimanali su 6
300
10 Mesi x 5 GG settimanali su 6
375
11 Mesi x 4 GG settimanali su 5
396
11 Mesi x 4 GG settimanali su 6
330
11 Mesi x 5 GG settimanali su 6
412
Nel computo delle assenze per malattia dei dipendenti a tempo parziale verticale e misto i giorni non previsti come lavorativi dalla collocazione temporale dell'orario di lavoro autorizzato non sono calcolati.
Nel caso in cui, nel triennio di riferimento, il dipendente abbia svolto attività lavorativa in parte a tempo pieno ed in parte a tempo parziale, si procede all'applicazione del criterio di proporzionalità tenendo conto dei diversi periodi di comporto maturati in costanza dei diversi rapporti di lavoro.
CONGEDO DI MATERNITA’. In presenza di tempo parziale verticale e misto è riconosciuto per intero il periodo di congedo di maternità o di paternità disciplinato dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, anche per la parte non cadente nel periodo lavorativo. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera.
CONGEDO PARENTALE - RIPOSI E PERMESSI PER MATERNITA' - PERMESSO RETRIBUITO PER MATRIMONIO. Spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera.
PERMESSI PREVISTI DALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 0000 X. 000.
-
TEMPO PARZIALE VERTICALE
Permesso giornaliero (2 ore) per intero.
Permesso mensile (3 giorni) ridotto proporzionalmente alle giornate effettivamente lavorate.
TEMPO PARZIALE
ORIZZONTALE
Permesso giornaliero (2 ore) ridotto proporzionalmente alle ore lavorate.
Permesso mensile (3 giorni) per intero.
Nel caso in cui la fruizione dei 3 giorni di permesso mensile sia effettuata in ore, nel limite massimo di 18, le stesse ore subiscono la riduzione corrispondente alla percentuale di orario a tempo parziale adottato.
5. PERIODO DI PROVA E PREAVVISO. In presenza di tempo parziale verticale e misto non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il preavviso, i quali vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati.
DIRITTO ALLO STUDIO. Le ore di permesso straordinario retribuito per motivi di studio sono riproporzionate in ragione del minore orario lavorativo.
PERMESSI RETRIBUITI PER PARTICOLARI MOTIVI PERSONALI E PER PARTECIPAZIONE A CONCORSI ED ESAMI. In presenza di tempo parziale verticale e misto i giorni di permesso retribuiti per particolari motivi personali o familiari, compresa la nascita figli, e per la partecipazione a concorsi ed esami, previsti dai vigenti contratti collettivi, sono così riproporzionati:
-
PERIODO LAVORATIVO IN PART-TIME VERTICALE E MISTO
GG. ANNUI DI RIFERIMENTO IN PART-TIME VERTICALE E MISTO
GG. ANNUI DI PERMESSO RETRIBUITO PER MOTIVI PERSONALI
GG. ANNUI DI PERMESSO RETRIBUITO PER CONCORSI XX XXXXX
2 GG settimanali su 5
144
1
3
2 GG settimanali su 6
120
1
3
3 GG settimanali su 5
216
2
5
3 GG settimanali su 6
180
2
4
4 GG settimanali su 5
288
2
6
4 GG settimanali su 6
240
2
5
5 GG settimanali su 6
300
2
7
11 MESI LAVORATI/ANNO
330
3
7
10 MESI LAVORATI/ANNO
300
2
7
9 MESI LAVORATI/ANNO
270
2
6
8 MESI LAVORATI/ANNO
240
2
5
6 MESI LAVORATI/ANNO
180
2
4
4 MESI LAVORATI/ANNO
120
1
3
10 Mesi x 3 GG settimanali su 5
180
2
4
10 Mesi x 3 GG settimanali su 6
150
1
3
10 Mesi x 4 GG settimanali su 5
240
2
5
10 Mesi x 4 GG settimanali su 6
200
2
4
10 Mesi x 5 GG settimanali su 6
250
2
5
11 Mesi x 4 GG settimanali su 5
264
2
6
11 Mesi x 4 GG settimanali su 6
220
2
5
11 Mesi x 5 GG settimanali su 6
275
2
6
ASPETTATIVA – I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto a fruire dell’istituto dell’aspettativa secondo la disciplina prevista per i dipendenti a tempo pieno.
I dipendenti a tempo parziale verticale e misto hanno diritto a fruire delle diverse tipologie di aspettativa, per periodi la cui durata deve essere riproporzionata in conformità alla percentuale di servizio prevista, non computando i giorni o i periodi non previsti come lavorativi.
Art.
Trattamento economico
Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l’indennità integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria e profilo professionale, di pari anzianità.
Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.
I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa sono applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, qualora i risultati conseguiti non siano connessi alla durata della prestazione lavorativa.
Le ore di lavoro aggiuntivo e di lavoro straordinario sono retribuite secondo quanto previsto dall'art. 6, commi 4, 5 e 6, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, successivo a quello dell’1 aprile 1999, sottoscritto il 14 settembre 2000 e successive integrazioni e modificazioni.
Qualora le ore di lavoro aggiuntivo o straordinario siano eccedenti rispetto al limite stabilito dai commi 1 e 3 dell’art. 8 del presente regolamento, la percentuale di maggiorazione prevista dall'art. 6, commi 4, 5, e 6 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 14 settembre 2000 e successive integrazioni e modificazioni è elevata al 50%.
Art.
Utilizzazione dei risparmi di spesa
Le risorse finanziarie che si liberano per effetto delle trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale saranno ripartite, nel rispetto della legislazione vigente, secondo le previsioni dei contratti collettivi di lavoro.
Art.
Modifiche del rapporto di lavoro a tempo parziale
Il lavoratore con rapporto di lavoro a tempo parziale può ottenere, previo parere espresso dal Dirigente responsabile da cui dipende funzionalmente, modifiche della percentuale dell’attività lavorativa decorsi 12 mesi dalla prima trasformazione del rapporto di lavoro o dall'ultima modifica della percentuale stessa. In tal caso è necessaria la stipulazione di un nuovo contratto individuale di lavoro.
Modifiche della tipologia del rapporto di lavoro a tempo parziale (orizzontale, verticale o misto) e/o della collocazione giornaliera, settimanale o mensile, nell'ambito della stessa percentuale, possono essere autorizzate, compatibilmente con le esigenze di servizio, decorsi 6 mesi dalla prima trasformazione del rapporto di lavoro o dall'ultima modifica. Tali modifiche costituiscono allegati al contratto individuale di lavoro, sottoscritti dal lavoratore e dal dirigente responsabile e trasmessi in copia, per conoscenza, al Dipartimento I - Politiche delle risorse umane e decentramento.
Per le modifiche di cui ai precedenti commi valgono i tempi e le modalità previsti per la procedura di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
La disciplina contenuta nel presente articolo si applica, nel rispetto della disponibilità della dotazione organica ed entro il limite della percentuale lavorativa indicata nel contratto di assunzione, anche nei confronti dei lavoratori assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale. I termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla data di stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L’istanza del lavoratore - già autorizzato alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in relazione alla sussistenza di motivazioni di natura personale e/o familiare ovvero di alcune delle già indicate particolari situazioni di natura personale e/o familiare che danno diritto di precedenza in caso di domande eccedenti, che sia volta ad ottenere la modifica della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale ai fini dello svolgimento di una seconda attività lavorativa non potrà essere esaminata prima che siano trascorsi 6 mesi dalla prima trasformazione già ottenuta.
Art.
Rientro al tempo pieno
Il diritto al rientro al rapporto a tempo pieno può essere esercitato alla scadenza di un biennio dalla trasformazione a tempo parziale, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, e comunque non prima di 12 mesi, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.
I dipendenti che intendono rientrare al tempo pieno alla scadenza del biennio o prima di essa dovranno farne richiesta scritta, previa comunicazione al dirigente responsabile, indirizzata al Dipartimento I - Politiche delle Risorse Umane e Decentramento , almeno 60 giorni prima della data di rientro al tempo pieno. Gli effetti del rientro al tempo pieno decorrono dalla data indicata nel contratto individuale di lavoro.
I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.
Il rientro a tempo pieno nel settore scolastico-educativo dovrà coincidere con l’inizio dell’anno scolastico.
L’istanza del lavoratore - già autorizzato alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in relazione alla sussistenza di motivazioni di natura personale e/o familiare ovvero di alcune delle già indicate particolari situazioni di natura personale e/o familiare che danno diritto di precedenza in caso di domande eccedenti, che sia volta ad ottenere la modifica della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale ai fini dello svolgimento di una seconda attività lavorativa non potrà essere esaminata prima che siano trascorsi 6 mesi dalla prima trasformazione già ottenuta.
Art.
Informazione alle organizzazioni sindacali
1. L’Amministrazione informa con cadenza semestrale le organizzazioni sindacali di cui all’art. 1, comma 2, del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del 31 luglio 2000 sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale, sulla tipologia delle stesse e sull’eventuale ricorso al lavoro aggiuntivo e straordinario.
Art.
Norma transitoria
I rapporti a tempo parziale già autorizzati dovranno essere uniformati alla normativa di cui al presente regolamento entro il 30 marzo 2002. In caso di mancato adeguamento entro tale termine l’Amministrazione procederà ad uniformare il rapporto di lavoro difforme rispetto al presente regolamento utilizzando la tipologia percentualmente più vicina.
Art.
Norme abrogate
E’ abrogata dalla data di esecutività del presente regolamento la Deliberazione della Giunta Comunale del 20 luglio 1999 n. 1483.
Art.
Rinvio norme vigenti
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia.
SEZIONE MANSIONI SUPERIORI
Art..
Mansioni superiori
Il presente articolo completa la disciplina delle mansioni prevista dal D.lgs. 165/2001
In applicazione di quanto previsto dall'art.3, comma 3, del CCNL del 31.3.1999, il conferimento delle mansioni superiori avviene nei seguenti casi :
a)
nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi,
prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure
per la copertura del posto vacante, anche mediante le selezioni
interne di cui all'art.4 del CCNL del 31.3.1999;
b) nel caso di
sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla
conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per
la durata dell'assenza.
Il conferimento delle mansioni superiori di cui ai commi precedenti, è disposto dal dirigente responsabile del servizio, sentito il parere favorevole del Dipartimento Politiche Risorse Umane nell'ambito delle risorse espressamente assegnate per tale finalità secondo la programmazione dei fabbisogni ed è comunicato per iscritto al dipendente incaricato.
Il dipendente assegnato alle mansioni superiori ha diritto alla differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per l'assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione, fermo rimanendo la posizione economica di appartenenza quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità
Contratto Collettivo Decentrato integrativo del Comune di Roma anni 2004-2007
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