Sistema delle relazioni sindacali. 1. Il sistema delle relazioni sindacali vigente in Italia di cui al capo II si applica al personale della scuola in servizio all’estero, ivi compresa la costituzione delle R.S.U. Le relazioni sindacali si articolano a livello di contrattazione integrativa nazionale presso il Ministero Affari Esteri e a livello decentrato presso le Ambasciate, per le questioni che investano l’intero Paese ospite, i Consolati, per il personale dei corsi di lingua italiana e per il personale statale delle scuole private, e presso le istituzioni scolastiche italiane statali all’estero.
2. La delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa e decentrata a livello di Ministero è costituita da un delegato del Ministro degli Esteri, che la presiede, da un delegato del MPI e da una rappresentanza dei titolari degli Uffici interessati dell’Amministrazione degli Affari Esteri e di quella del MIUR.
3. Con la contrattazione integrativa di cui al comma precedente, sarà anche determinato il trattamento dei permessi retribuiti, fruiti all'estero, con riguardo all'assegno di sede, fermo restando che questo spetta comunque per i sei giorni di ferie di cui all’art. 13, comma 9, ed all'art. 15, comma 2, alle condizioni di cui all'art. 658 del testo unico 16 aprile 1994, n. 297 .
4. Per la contrattazione integrativa a livello di Ambasciata, la delegazione di parte pubblica è costituita dall’Ambasciatore o da un suo delegato, che la presiede, e da una rappresentanza dei titolari degli Uffici consolari interessati. Presso gli Uffici consolari detta delegazione è costituita tenendo conto della struttura organizzativa degli Uffici stessi. Presso le istituzioni scolastiche italiane statali all’estero, la delegazione di parte pubblica è costituita dal dirigente scolastico. Le delegazioni sindacali ai vari livelli, sono costituite ai sensi dell’art. 7.
5. Con la contrattazione integrativa nazionale di cui al presente articolo vengono individuate per ogni funzione le specificità e le competenze in raccordo con le particolari situazioni esistenti all’estero. Nell’ambito di una politica di diffusione della lingua italiana quale riscontro ad una crescente e sempre più articolata domanda, si può prevedere la possibilità di collaborazioni plurime effettuate presso altre scuole italiane o straniere che abbiano necessità di particolari esigenze professionali. In considerazione della specifica articolazione della funzione svolta da docenti della scuola secondaria in qualità di lettori presso le...
Sistema delle relazioni sindacali. Le parti convengono di rafforzare le relazioni sindacali con rapporti sistematici su temi di comune interesse al fine di:
a) assicurare all’azienda sempre maggior efficienza e competitività sul mercato per garantire un costante miglioramento della qualità del servizio;
b) salvaguardare ed incrementare l’occupazione e migliorare la professionalità e le condizioni lavorative dei dipendenti;
c) valorizzare l’apporto dei lavoratori alla vita dell’azienda attraverso modelli relazionali di tipo partecipativo anche attraverso la valorizzazione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie. A tal fine, ogni anno, le Parti organizzeranno un seminario specifico per il Settore. In particolare, le relazioni tra le parti si svolgono in seno ad appositi soggetti bilaterali istituiti dal Contratto o da singoli accordi, quali: - Ente Bilaterale Ortofrutta – E.B.O. di cui all’art. 6; - Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 7; - Commissione per le pari opportunità di cui all’art. 8; altri Organismi Paritetici che le parti stipulanti riterranno opportuno istituire per il miglioramento delle relazioni sindacali.
Sistema delle relazioni sindacali. 1. Così come indicato all’art. 23 del D.P.R. 164/2002 e all’art. 2 dell’A.Q.N. il sistema delle relazioni sindacali deve essere orientato al rispetto delle prerogative e responsabilità dell’Amministrazione locale e delle Organizzazioni Sindacali e al rafforzamento del confronto sulle tematiche di comune interesse, con particolare riguardo: • agli obiettivi comuni tesi alla progressiva risoluzione delle problematiche; • alla necessità di attivare tutte le procedure di raffreddamento dei conflitti; • alla necessità di perseguire gli obiettivi definiti in sede centrale, regionale e locale, nonché quelli che la vigente normativa demanda all’Amministrazione; • alla necessità di migliorare la qualità dei servizi, in modo da renderli efficienti ed efficaci; • alle iniziative finalizzate al benessere del personale.
2. Il sistema delle relazioni sindacali declinato nel presente protocollo è finalizzato ad assicurare la massima trasparenza nei rapporti in tal senso, le parti si impegnano ad attuare un corretto sistema di partecipazione garantendo, nelle forme previste dall’art. 25 del D.P.R. 164/2002, una costante informazione e a raggiungere intese locali in tutte le materie oggetto di esame come previsto all’art.26 del D.P.R. 164/2002.
3. Le richieste di notizie avanzate dalle OO. SS. devono essere riscontrate in tempi ragionevoli comunque, non oltre 30 giorni dall’effettiva ricezione della nota sindacale. Qualora per il riscontro fosse necessaria un’istruttoria la cui conclusione richiede tempi più lunghi, la Direzione/Parte Pubblica avrà cura di avviare anche brevi vie l’O.S. interessata comunicando la “tempistica” utile per la definizione della questione.
4. Per i confronti sindacali, la verbalizzazione dovrà riportare in maniera chiara le posizioni da ciascuno espressa e le conseguenti maggioranze formatesi sugli specifici argomenti trattati. Il verbale dovrà essere letto e sottoscritto al termine del confronto da tutte le Parti, parte pubblica che OO.SS sindacali presenti alla concertazione. Successivamente il Verbale verrà trasmesso anche per posta elettronica alle OO.SS.. Se il tavolo di “confronto sindacale” convocato è finalizzato poi alla definizione di accordi decentrati, al confronto verbalizzato e sottoscritto come sopra, la Parte Pubblica, se non vi è il tempo per la stesura, farà seguire la trasmissione dell’articolato e/o dell’ordine di servizio che disciplina l’oggetto discusso.
5. Salvo quanto previsto in materia dalla normativa sulla privacy e f...
Sistema delle relazioni sindacali. (artt. 11 e 19 sequenza del 24-2-2000)
Sistema delle relazioni sindacali. CAPO I Obiettivi e tipologie di strumenti.
Sistema delle relazioni sindacali. Interpretazione autentica del CCDI Articolo 5 – Comitato dei Garanti
Sistema delle relazioni sindacali. Le parti convengono di rafforzare le relazioni sindacali con rapporti siste- matici su temi di comune interesse al fine di:
Sistema delle relazioni sindacali. (art. 3 CCNL 17.12.2020)
1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche dell’Area e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: - si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni dell’Area a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori; - si migliora la qualità delle decisioni assunte; - si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazione.
3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità del datore di lavoro pubblico e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali si articolano nei seguenti modelli relazionali: - partecipazione; - contrattazione integrativa
4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: - informazione; - confronto; - organismo paritetico per l’innovazione.
Sistema delle relazioni sindacali. 1. Il presente protocollo ha la finalità di facilitare la realizzazione di un sistema aziendale di relazioni sindacali che concretamente realizzi la partecipazione consapevole, il dialogo costruttivo e trasparente, la reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, la prevenzione e risoluzione dei conflitti che il comma 1 dell’articolo 3 del CCNL indica quali finalità sostanziali del sistema delle relazioni sindacali. Coerentemente con questa finalità trovano in esso disciplina gli aspetti operativi di dettaglio che non sono per loro natura disciplinati dal contratto collettivo nazionale, ma fondandosi sui consolidati principi di “correttezza e buona fede” sono finalizzati a fornire alle parti negoziali regole certe, trasparenti e condivise.
2. Le parti convengono che Attraverso il sistema delle relazioni sindacali si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico dell’AO Ordine Mauriziano a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei dirigenti a migliorare le condizioni di lavoro, di sicurezza clinica e di crescita professionale; si migliora la qualità̀ delle decisioni assunte; si sostengono la crescita professionale, le condizioni di lavoro e l’aggiornamento dei dirigenti, nonché́ i processi di innovazione organizzativa. Le finalità sono adottare, nel quadro della massima trasparenza dei ruoli e della responsabilità̀ delle parti, scelte condivise nelle materie alla stessa demandate, anche nell’ottica di conseguire il miglioramento qualitativo dei servizi e dei livelli assistenziali.
3. Le relazioni sindacali aziendali si articolano nei seguenti modelli relazionali:
a) partecipazione
b) contrattazione integrativa
4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale dell’Azienda, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: - informazione - confronto - organismo paritetico
Sistema delle relazioni sindacali. 1) A seguire il presente Accordo di Armonizzazione, le Parti avvieranno il confronto finalizzato a disciplinare, con specifico Accordo, il sistema di relazioni sindacali, per tutti gli aspetti attinenti al medesimo, nel rispetto del CCNL Autoferrotranvieri nel tempo vigente e dell’Accordo Interconfederale del 10 gennaio 2014 (Testo Unico sulla Rappresentanza).