Modifica delle informazioni comunicate Clausole campione

Modifica delle informazioni comunicate. 1.2.1 SGR che gestiscono OICVM
Modifica delle informazioni comunicate. La SGR comunica preventivamente alla Banca d’Italia ogni modifica delle informazioni di cui al paragrafo 4.1, secondo capoverso, punti 3) e 4). La SGR può dare attuazione alle modifiche comunicate trascorsi 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Banca d'Italia.
Modifica delle informazioni comunicate. La società di gestione UE e il GEFIA UE informano la Banca d’Italia delle modifiche apportate alle informazioni contenute nella comunicazione prevista dal paragrafo 2.1.
Modifica delle informazioni comunicate. L’istituto comunica alla Banca d’Italia e, nel caso di succursali istituite in altri Stati comunitari all’autorità competente dello Stato ospitante, le modifiche che intende apportare all’operatività della succursale per quanto attiene all’attività esercitata, alla struttura organizzativa, ai dirigenti responsabili, al recapito, almeno trenta giorni prima di procedere alle modifiche.
Modifica delle informazioni comunicate. L’istituto comunica alla Banca d’Italia e, nel caso di agenti o di soggetti convenzionati insediati in altri Stati, all’autorità competente dello Stato ospitante, le modifiche alle informazioni oggetto di comunicazione preventiva, almeno trenta giorni prima che la modifica sia effettuata. Gli istituti comunicano tempestivamente alla Banca d’Italia la cessazione dei rapporti con agenti, per l’aggiornamento dell’albo.
Modifica delle informazioni comunicate. La SGR e la SICAV comunicano all’autorità competente del paese ospitante le modifiche alla documentazione indicata nel paragrafo 1.1, lett. a) e b). Fermo restando quanto previsto al precedente capoverso, la SGR o la SICAV che sia un OICVM comunica alla Banca d’Italia e all’autorità competente del paese ospitante le altre modifiche delle informazioni contenute nella lettera di notifica di cui al paragrafo 1.1, incluse quelle relative alle classi di quote o azioni offerte indicate nella lettera di notifica, almeno 30 giorni prima di dare corso alle modifiche. Nel caso in cui dalla modifica derivi il mancato rispetto della disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio, la Banca d’Italia avvia un procedimento amministrativo d’ufficio di divieto della modifica che deve concludersi entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione completa di tutti gli elementi necessari. La Banca d’Italia notifica all’autorità competente dello Stato membro ospitante dell’OICVM il divieto per il gestore di effettuare la modifica. Se una modifica è attuata in assenza della relativa comunicazione alla Banca d’Italia o comunque in conseguenza di una modifica attuata il gestore non è più conforme alla disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio, la Banca d’Italia adotta gli opportuni interventi correttivi ai sensi del TUF, e ne informa prontamente l’autorità competente del paese ospitante.
Modifica delle informazioni comunicate. Il gestore del FIA UE di credito comunica tempestivamente alla Banca d’Italia ogni modifica delle informazioni di cui al paragrafo 2.2. La Banca d’Italia comunica al FIA UE l’avvenuta ricezione della comunicazione corredata di tutte le indicazioni utili a verificare il rispetto delle condizioni indicate nel presente Capitolo (“comunicazione di ricezione”).

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: