DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA
INDICE
CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 8
SEZIONE I FONTI NORMATIVE 8
SEZIONE II DEFINIZIONI 10
Allegato A Servizi di pagamento 13
CAPITOLO II AUTORIZZAZIONE 14
SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 14
1. Destinatari della disciplina 14
2. Criteri di valutazione della domanda di autorizzazione 14
SEZIONE II CAPITALE MINIMO INIZIALE 16
1. Capitale minimo iniziale degli istituti di pagamento 16
2. Capitale minimo iniziale degli istituti di moneta elettronica 16
SEZIONE III PROGRAMMA DI ATTIVITÀ 17
SEZIONE IV ASSETTO PROPRIETARIO 19
1. Partecipazioni 19
2. Gruppo di appartenenza dell’istituto 19
3. Comprova dei requisiti dei partecipanti al capitale 19
SEZIONE V PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE 20
1. Domanda di autorizzazione 20
2. Rilascio dell’autorizzazione 21
3. Iscrizione all’albo 21
SEZIONE VI AUTORIZZAZIONE ALL’ATTIVITÀ PER LE SOCIETÀ GIÀ ESISTENTI 22
1. Procedura di autorizzazione 22
2. Programma di attività 22
3. Esistenza del patrimonio e funzionalità aziendale 22
SEZIONE VII DECADENZA E REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE 24
SEZIONE VIII VARIAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE 25
SEZIONE IX PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 26
CAPITOLO III PARTECIPANTI AL CAPITALE ED ESPONENTI AZIENDALI 27
SEZIONE I PARTECIPAZIONI QUALIFICATE 27
1. Partecipazioni qualificate 27
2. Soggetti esenti 29
3. Autorizzazione 29
4. Operazioni che comportano impegni irrevocabili all’acquisto di partecipazioni qualificate 30
5. Criteri per la valutazione dell’istanza di autorizzazione 30
6. Comprova dei requisiti 31
7. Sospensione e revoca dell’autorizzazione 33
SEZIONE II OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE 34
1. Comunicazioni riguardanti i partecipanti 34
1.1 Partecipazioni qualificate 34
1.2 Termini 34
1.3 Modalità di invio della comunicazione 34
2. Comunicazioni riguardanti gli accordi di voto 35
2.1 Presupposti 35
2.2 Termini di invio dell’accordo di voto 35
SEZIONE III INFORMATIVA SULLA COMPAGINE SOCIALE 36
SEZIONE IV ESPONENTI AZIENDALI 37
1. Requisiti 37
2. Procedura per la verifica dei requisiti e comunicazioni alla Banca d’Italia 37
SEZIONE V PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 39
Allegato A Documentazione riguardante il requisito di onorabilità dei partecipanti 40
Allegato B Documentazione da inoltrare alla Banca d’Italia per la comprova della qualità e della solidità finanziaria del candidato acquirente 43
Allegato C Documentazione per la verifica dei requisiti degli esponenti aziendali 45
Allegato D Modelli di dichiarazioni sostitutive 48
CAPITOLO IV ATTIVITÀ 60
SEZIONE I ATTIVITÀ ESERCITABILI 60
1. Premessa 60
2. Altre attività esercitabili 60
3. Concessione di finanziamenti 61
SEZIONE II REQUISITI IN MATERIA DI TUTELA DEI FONDI DEI CLIENTI 62
1. Premessa 62
2. Evidenze contabili dei fondi della clientela 62
3. Modalità di tenuta delle somme di denaro dei clienti registrate nei conti di pagamento o ricevute a fronte della moneta elettronica emessa 62
4. Somme di denaro dei clienti utilizzate anche per effettuare servizi diversi da quelli di pagamento o di moneta elettronica 63
CAPITOLO V DISCIPLINA PRUDENZIALE 65
SEZIONE I PATRIMONIO DI VIGILANZA 65
1. Patrimonio di vigilanza 65
2. Ammontare minimo del patrimonio di vigilanza 65
SEZIONE II REQUISITO PATRIMONIALE 66
1. Requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento prestati 66
1.1 Criteri per la scelta del metodo di calcolo del requisito patrimoniale 66
1.2 Metodo di calcolo A 66
1.3 Metodo di calcolo B 66
2. Requisito patrimoniale a fronte dell’emissione di moneta elettronica 67
3. Requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito 68
4. Incremento o riduzione dei requisiti patrimoniali 68
5. Requisito patrimoniale complessivo 68
SEZIONE III PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 69
CAPITOLO VI ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E CONTROLLI INTERNI 70
SEZIONE I PRINCIPI GENERALI 70
1. Premessa 70
2. Requisiti generali di organizzazione 70
SEZIONE II ESTERNALIZZAZIONE DI FUNZIONI OPERATIVE E ACCORDI PER LA DISTRIBUZIONE E IL RIMBORSO DELLA MONETA ELETTRONICA 72
1. Esternalizzazione di funzioni operative 72
2. Accordi per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica 72
SEZIONE III RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DOCUMENTO DESCRITTIVO DEI SERVIZI DI PAGAMENTO, DELLA MONETA ELETTRONICA E DELLE RELATIVE CARATTERISTICHE 73
Allegato A Ruolo degli organi aziendali, sistemi informativi e sistema dei controlli interni 74
Allegato B Obblighi a carico degli istituti nel caso di esternalizzazione di funzioni operative relative ai servizi di pagamento, all’emissione di moneta elettronica o importanti 83
Distribuzione e rimborso di moneta elettronica 84
Allegato C Schema della relazione sulla struttura organizzativa 86
Allegato D Descrizione dei servizi di pagamento, dell’attività di emissione della moneta elettronica e delle relative caratteristiche 88
CAPITOLO VII SUCCURSALI, AGENTI E LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI DEGLI ISTITUTI 93
SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 93
1. Premessa 93
2. Ambito di applicazione 93
SEZIONE II SUCCURSALI 94
1. Apertura di succursali in Italia 94
2. Apertura di succursali in Stati comunitari: primo insediamento e comunicazioni successive 94
3. Apertura di succursali in Stati extracomunitari 95
4. Modifica delle informazioni comunicate 96
SEZIONE III AGENTI E SOGGETTI CONVENZIONATI 97
1. Utilizzo di agenti in Italia 97
2. Utilizzo di soggetti convenzionati in Italia 97
3. Utilizzo di agenti e di soggetti convenzionati in Stati comunitari 98
4. Utilizzo di agenti e di soggetti convenzionati in Stati extracomunitari 99
5. Modifica delle informazioni comunicate 100
SEZIONE IV 101
PRESTAZIONE DI SERVIZI 101
1. Stati comunitari 101
2. Stati extracomunitari 101
SEZIONE V PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 102
CAPITOLO VIII OPERATIVITÀ IN ITALIA DEGLI ISTITUTI 104
SEZIONE I OPERATIVITÀ DEGLI ISTITUTI COMUNITARI () 104
1. Ambito di applicazione 104
2. Stabilimento di succursali: primo insediamento 104
3. Impiego di agenti o di soggetti convenzionati insediati in Italia 105
4. Prestazione di servizi di pagamento in regime di libera prestazione di servizi 105
5. Controlli della Banca d’Italia e collaborazione con le autorità estere 105
SEZIONE II CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO IN ITALIA DELL’ATTIVITA’ DI CONCESSIONE DI CREDITO DA PARTE DI ISTITUTI DI PAGAMENTO COMUNITARI 107
1. Ambito di applicazione 107
2. Condizioni per la concessione del credito 107
3. Controlli della Banca d’Italia 108
SEZIONE III OPERATIVITÀ DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA EXTRA- COMUNITARI 109
1. Ambito di applicazione 109
2. Autorizzazione allo stabilimento della succursale 109
3. Domanda di autorizzazione allo stabilimento della succursale 110
4. Rilascio dell’autorizzazione 111
5. Iscrizione all’albo 112
6. Decadenza e revoca dell’autorizzazione 112
SEZIONE IV PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 113
CAPITOLO IX ISTITUTI A OPERATIVITÀ LIMITATA 114
1. Premessa 114
2. Disciplina 114
CAPITOLO X ISTITUTI DI PAGAMENTO E ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA CHE SVOLGONO ALTRE ATTIVITÀ 116
1. Premessa 116
2. Norme applicabili 116
3. Costituzione di una società separata per la prestazione dei servizi di pagamento 118
4. Nomina del soggetto responsabile del patrimonio destinato 118
5. Intermediari finanziari iscritti anche nell’albo degli istituti di pagamento 118
CAPITOLO XI VIGILANZA INFORMATIVA 120
1. Trasmissione dei verbali assembleari 120
2. Bilancio dell’impresa 120
3. Archivio elettronico degli organi sociali 120
4. Operazioni straordinarie 120
CAPITOLO XII VIGILANZA ISPETTIVA 122
SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 122
1. Premessa 122
2. Ambito di applicazione 122
SEZIONE II DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI 123
1. Svolgimento degli accertamenti 123
2. Consegna del rapporto ispettivo 123
CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
SEZIONE I FONTI NORMATIVE
Gli istituti di pagamento sono regolati:
- dalla direttiva comunitaria 2007/64/CE, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno;
- dal Titolo V – ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito, TUB) e successive modifiche e integrazioni.
Gli istituti di moneta elettronica sono regolati:
- dalla direttiva comunitaria 2009/110/CE, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica;
- dal Titolo V – bis del TUB.
Rilevano inoltre i seguenti provvedimenti:
- decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che detta disposizioni in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo e successive modifiche e integrazioni, nonché le relative disposizioni di attuazione;
- decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 che detta disposizioni di attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno e successive modifiche e integrazioni, nonché le relative disposizioni di attuazione;
- decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, che detta disposizioni di attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del TUB in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, e successive modifiche e integrazioni;
- decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45, che detta disposizioni di attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE;
- decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 144/1998, recante norme per la determinazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale sociale, applicabile
agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica in base agli articoli 114 – novies, comma 1, lettera e) e 114 – undecies del TUB, per quanto riguarda gli istituti di pagamento, e 114-quinquies, comma 1, lettera e) e 114-quinquies 3 del TUB per quanto riguarda gli istituti di moneta elettronica;
- decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 161/1998, recante norme per l’individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione, applicabile agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica in base agli articoli 114 – novies, comma 1, lettera e) e 114 – undecies del TUB, per quanto riguarda gli istituti di pagamento, e 114-quinquies, comma 1, lettera e) e 114-quinquies 3 del TUB per quanto riguarda gli istituti di moneta elettronica;
- Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008, Regolamento recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni;
- provvedimento della Banca d'Italia del 9 febbraio 2011, in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari, e successive modifiche e integrazioni;
- provvedimento della Banca d’Italia del 5 luglio 2011, “Attuazione del Titolo II del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo a servizi di pagamento (diritti e obblighi delle parti)”;
- provvedimento della Banca d’Italia del 27 giugno 2011 recante la “Disciplina della procedura sanzionatoria amministrativa ai sensi dell’art. 145 del d.lgs. 385/93 e dell’art. 195 del d.lgs. 58/98 e delle modalità organizzative per l’attuazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie (art. 24, comma 1, della L. 28.12.2005, n. 262) e Circ. 229 del 21 aprile 1999 “Istruzioni di vigilanza per le banche” Titolo VIII, Capitolo 1, in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa.
SEZIONE II DEFINIZIONI
Ai fini della presente disciplina si intende per:
- “agente”: l’agente di cui all’art. 128-quater, comma 6, del TUB, che presta esclusivamente servizi di pagamento per conto di istituti di pagamento o di istituti di moneta elettronica;
- “clienti/clientela”: una persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di pagatore o di beneficiario o di entrambi ovvero la persona fisica o giuridica che detiene la moneta elettronica;
- “conto di pagamento”: un conto detenuto a nome di uno o più clienti che è utilizzato esclusivamente per l’esecuzione delle operazioni di pagamento;
- “controllo”: le fattispecie previste dall’art. 23 del TUB;
- “depositari abilitati”: le banche centrali, le banche italiane e estere; le SIM e le imprese di investimento comunitarie che possono detenere strumenti finanziari e disponibilità liquide della clientela; altri soggetti abilitati all’attività di custodia di strumenti finanziari per conto di terzi;
- “esponenti aziendali”: i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, comunque siano denominate le cariche;
- “gruppo di appartenenza dell’istituto di pagamento o dell’istituto di moneta elettronica”: i soggetti italiani o esteri che:
1. controllano l’istituto di pagamento o l’istituto di moneta elettronica;
2. sono controllati dall’istituto di pagamento o dall’istituto di moneta elettronica;
3. sono controllati dallo stesso soggetto che controlla l’istituto di pagamento o l’istituto di moneta elettronica;
- “istituti di moneta elettronica”: le persone giuridiche, diverse dalle banche, autorizzate in Italia ad emettere moneta elettronica, conformemente a quanto previsto dall’art. 114-quinquies del TUB;
- “istituti di moneta elettronica comunitari”: gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato comunitario diverso dall’Italia;
- “istituti di pagamento”: le persone giuridiche, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento di cui all’art. 1, comma 2, lett. f), n. 4, del TUB;
- “istituti di pagamento comunitari”: gli istituti di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato comunitario diverso dall’Italia;
- “istituto o istituti”: l’istituto di moneta elettronica e l’istituto di pagamento;
- “istituto comunitario”: l’istituto di moneta elettronica e l’istituto di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato comunitario diverso dall’Italia;
- “organo con funzione di supervisione strategica”: l’organo aziendale a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione dell’impresa, mediante, tra l’altro, esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche;
- “organo con funzione di gestione”: l’organo aziendale o i componenti di esso a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - spettano o sono delegati compiti di gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell’esercizio della funzione di supervisione strategica. Il direttore generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione;
- “organo con funzione di controllo”: il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;
- “organi aziendali”: il complesso degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo. La funzione di supervisione strategica e quella di gestione attengono, unitariamente, alla gestione dell’impresa e possono quindi essere incardinate nello stesso organo aziendale. Nei sistemi dualistico e monistico, in conformità delle previsioni legislative, l’organo con funzione di controllo può svolgere anche quella di supervisione strategica;
- “partecipazione”: ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. h-quater, del TUB, le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall’articolo 2351, ultimo comma, del codice civile;
- “partecipazione indiretta”: le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona;
- “partecipazione qualificata”: la partecipazione non inferiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto, oppure che comporti la possibilità di esercitare un'influenza notevole o il controllo sulla gestione dell'impresa partecipata;
- “rischi operativi”: il rischio di perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. È compreso il rischio legale, ossia il rischio di perdite derivanti da violazioni di leggi o regolamenti, da responsabilità contrattuale o extra-contrattuale ovvero da altre controversie;
- “soggetti convenzionati con gli istituti di moneta elettronica”: le persone fisiche o giuridiche che, ai sensi dell’art. 114-quater del TUB, distribuiscono o rimborsano la moneta elettronica per conto di un istituto di moneta elettronica;
- “servizi di pagamento”: si intendono i servizi indicati nell’art. 1, comma 2, lett. f), n. 4, del TUB, richiamati nell’Allegato A del presente capitolo (1);
- “stretti legami”: le fattispecie riportate nell’art. 1, comma 2, lett. h) del TUB;
- “titoli di debito “qualificati”: i titoli di debito inclusi nella tabella di cui all’Allegato D del Titolo II, Capitolo IV delle “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” (Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006) per i quali è prevista una ponderazione pari o inferiore all’1,6%, ad esclusione delle “altre posizioni qualificate” menzionate in calce alla tabella in questione.
Ove non diversamente specificato, ai fini delle presenti disposizioni valgono le altre definizioni contenute nel TUB.
(1) Il richiamo ai servizi di pagamento nell’allegato A del presente capitolo ha valore meramente ricognitivo.
Servizi di pagamento (1)
Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per servizi di pagamento le seguenti attività:
1) servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
3) esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utilizzatore o presso un atro prestatore di servizi di pagamento:
3.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
3.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
3.3) esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
4) esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:
4.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
4.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
4.3) esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
5) emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento;
6) rimessa di denaro;
7) esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l’operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato dall’operatore del sistema o della rete di telecomunicazione o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l’utilizzatore dei servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi.
(1) La presente elencazione ha valore meramente ricognitivo.
CAPITOLO II AUTORIZZAZIONE
SEZIONE I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Destinatari della disciplina
Le presenti disposizioni si applicano:
− ai soggetti, persone fisiche o giuridiche, che intendono costituire in Italia un istituto di pagamento o un istituto di moneta elettronica;
− alle società già esistenti che intendono essere autorizzate in Italia come istituti di pagamento o come istituti di moneta elettronica;
− agli istituti di pagamento che intendono variare il contenuto dell’autorizzazione.
2. Criteri di valutazione della domanda di autorizzazione
La Banca d'Italia rilascia l’autorizzazione:
− a un istituto di pagamento per la prestazione di uno o più servizi di pagamento;
− a un istituto di moneta elettronica per l’emissione di moneta elettronica e la prestazione di servizi di pagamento anche non connessi con l’emissione di moneta elettronica,
se verifica l’esistenza delle condizioni atte a garantirne la sana e prudente gestione e il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.
A tal fine, la Banca d'Italia:
− verifica la sussistenza dei seguenti presupposti:
o adozione della forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
o presenza della sede legale e della direzione generale dell’istituto nel territorio della Repubblica italiana;
o esistenza di un capitale versato di ammontare non inferiore a quello indicato nella Sezione II o, nel caso di istituti a operatività limitata, nel Capitolo IX;
o presentazione, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, di un programma di attività (cfr. Sezione III);
o possesso da parte dei partecipanti qualificati al capitale dell’istituto di pagamento e dell’istituto di moneta elettronica dei requisiti di onorabilità previsti, rispettivamente, dall’art. 114 – novies, comma 1, lettera e), e 114-quinquies, comma 1, lettera e) del TUB;
o possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell’istituto di pagamento e nell’istituto di moneta elettronica dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza, previsti, rispettivamente, dall’art. 114 – novies, comma 1, lettera e), e 114-quinquies, comma 1, lettera e) del TUB (1);
o insussistenza di impedimenti a un esercizio efficace delle sue funzioni di vigilanza con riferimento:
• al gruppo di appartenenza dell’istituto;
• a eventuali stretti legami tra l’istituto, o i soggetti del suo gruppo di appartenenza, e altri soggetti;
− valuta:
o l’adeguatezza del programma di attività;
o la sussistenza delle condizioni di idoneità di coloro che detengono una partecipazione qualificata al capitale e del gruppo di appartenenza dell’istituto a garantirne la sana e prudente gestione;
o che l’organizzazione amministrativa e contabile e il sistema dei controlli interni siano adeguati e proporzionati alla natura, ampiezza e complessità delle attività che l’istituto intende esercitare.
La Banca d’Italia nega l’autorizzazione quando dalla verifica delle predette condizioni non risulti garantita la sana e prudente gestione dell’istituto o il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.
(1) Si rammenta che ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis e 3-ter, del TUB, le norme del TUB che fanno riferimento: i) “al consiglio di amministrazione, all’organo amministrativo e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti”; ii) “al collegio sindacale, ai sindaci ed all’organo che svolge funzioni di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti”.
SEZIONE II CAPITALE MINIMO INIZIALE
1. Capitale minimo iniziale degli istituti di pagamento
Il capitale minimo iniziale, interamente versato, degli istituti di pagamento è pari a:
− 20 mila euro, quando l’istituto di pagamento presta solo il servizio di cui al punto 6 dell’articolo 1, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 gennaio 2011, n. 11;
− 50 mila euro, quanto l’istituto di pagamento presta il servizio di cui al punto 7 dell’articolo 1, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 gennaio 2011, n. 11;
− 125 mila euro, quanto l’istituto di pagamento presta uno o più dei servizi di cui ai punti da 1 a 5 dell’articolo 1, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 gennaio 2011, n. 11.
2. Capitale minimo iniziale degli istituti di moneta elettronica
Il capitale minimo iniziale, interamente versato, degli istituti di moneta elettronica è pari a 350 mila euro.
SEZIONE III PROGRAMMA DI ATTIVITÀ
L’istituto predispone un programma che illustra:
− i servizi di pagamento che intende svolgere e le modalità di prestazione degli stessi; nel caso di istituti di moneta elettronica, le attività di emissione di moneta elettronica e i servizi di pagamento non connessi all’emissione di moneta elettronica che intende svolgere e le relative modalità di prestazione;
− le linee di sviluppo dell’attività;
− i principali investimenti attuati ovvero in corso di attuazione;
− gli obiettivi perseguiti e le strategie imprenditoriali che la società intende seguire per la loro realizzazione.
Il programma di attività è accompagnato:
− dalla relazione sulla struttura organizzativa, redatta secondo lo schema contenuto nell’allegato C del Capitolo VI (Schema della relazione sulla struttura organizzativa);
− dalla descrizione degli specifici servizi di pagamento che l’istituto intende prestare, delle relative caratteristiche, delle modalità di gestione e regolamento delle relative operazioni di pagamento, nonché del sistema di pagamento a cui intende partecipare, secondo quanto previsto nell’allegato D, Sezioni A e B, del Capitolo VI;
− per gli istituti di moneta elettronica, dalla descrizione dell’attività di emissione di moneta elettronica e di gestione del relativo circuito, secondo quanto previsto nell’allegato D, Sezioni B (1) e C del Capitolo VI;
− dai bilanci previsionali dei primi tre esercizi da cui xxxxxxxxx, tra l’altro: l’ammontare degli investimenti che l’istituto intende effettuare per impiantare la struttura tecnico- organizzativa e le relative coperture finanziarie; le dimensioni operative che l’istituto si propone di raggiungere; i risultati economici attesi; il rispetto dei requisiti prudenziali;
− da una relazione che descriva le misure adottate per tutelare i fondi ricevuti dalla clientela, secondo quanto previsto nel Capitolo IV, Sezione II.
La Banca d’Italia può richiedere modifiche del programma quando le linee di sviluppo in esso previste contrastino con la sana e prudente
(1) Gli istituti di moneta elettronica compilano la Sezione B con riferimento all’attività di emissione di moneta elettronica e, qualora prestino anche servizi di pagamento non connessi con l’emissione di moneta elettronica, anche con riferimento agli specifici servizi di pagamento prestati.
gestione ovvero con il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti. La Banca d’Italia, nel rilasciare l’autorizzazione, può fornire indicazioni all’istituto perché quest’ultimo conformi le previste linee di sviluppo della propria attività al rispetto delle regole prudenziali, alle esigenze informative di vigilanza nonché a quelle di regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.
SEZIONE IV ASSETTO PROPRIETARIO
1. Partecipazioni
I soggetti che detengono, anche indirettamente, partecipazioni qualificate in un istituto di pagamento o in un istituto di moneta elettronica devono possedere i requisiti di onorabilità previsti, rispettivamente, dall’art. 114 – novies, comma 1, lettera e), e dall’art. 114-quinquies, comma 1, lett. e) del TUB, nonché essere adeguati ad assicurare la sana e prudente gestione dell’istituto.
La Banca d’Italia, con l’obiettivo di tutelare la sana e prudente gestione dell’istituto, valuta la qualità e la solidità finanziaria di tali soggetti sulla base dei criteri fissati nel Capitolo III, Sezione I.
In particolare, in sede di rilascio dell’autorizzazione all’istituto, la sussistenza dei requisiti indicati non preclude alla Banca d’Italia la possibilità di valutare ogni precedente penale o indagine penale a carico di coloro che detengano una partecipazione, anche non qualificata, nell’istituto.
2. Gruppo di appartenenza dell’istituto
La Banca d’Italia valuta che la struttura del gruppo di appartenenza dell’istituto non sia tale da pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza sullo stesso.
A tal fine, la Banca d’Italia tiene conto sia dell’articolazione del gruppo sia dell’idoneità dei soggetti che ne fanno parte a garantire la sana e prudente gestione dell’istituto.
Qualora l’istituto appartenga a un gruppo che comprende società insediate all’estero, la Banca d’Italia valuta se la localizzazione delle stesse o le attività svolte in questi paesi siano tali da consentire l’esercizio di un’efficace azione di vigilanza sull’istituto.
3. Comprova dei requisiti dei partecipanti al capitale
Ai fini della comprova dei requisiti di onorabilità in capo ai partecipanti al capitale dell’istituto e della relativa documentazione minima, si rinvia agli allegati A e D del Capitolo III. Per l’adempimento degli altri obblighi di comunicazione alla Banca d’Italia, si rinvia a quanto disposto nel Capitolo III.
SEZIONE V
PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE
1. Domanda di autorizzazione
Il rilascio dell’autorizzazione è condizione per l’iscrizione dell’istituto nel registro delle imprese.
Nell’atto costitutivo i soci nominano i membri degli organi aziendali dell’istituto.
Dopo la stipula dell’atto costitutivo e prima di dare corso al procedimento di iscrizione nel registro delle imprese, gli amministratori inoltrano la domanda di autorizzazione alla Banca d’Italia.
Alla domanda sono allegati:
a) l’atto costitutivo e lo statuto sociale (1);
b) il programma di attività, previsto nella Sezione III;
c) l’elenco dei soggetti che partecipano direttamente e indirettamente al capitale dell’istituto, con l’indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette va specificato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione;
d) la documentazione richiesta nella Sezione IV per la verifica dei requisiti di onorabilità e della qualità dei soggetti che detengono, anche indirettamente, partecipazioni qualificate nell’istituto;
e) la mappa del gruppo di appartenenza;
f) l’attestazione del versamento del capitale nella misura minima stabilita dalle presenti disposizioni, rilasciata dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento è stato effettuato;
g) il verbale della riunione nel corso della quale l’organo amministrativo ha verificato il possesso dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza dei soggetti chiamati a svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo (2);
h) informazioni sulla provenienza delle somme con le quali viene sottoscritto il capitale dell’istituto.
La documentazione indicata alle lett. d), f) e g), deve avere data non anteriore ai 6 mesi da quella di presentazione della domanda di autorizzazione.
(1) Nell’atto costitutivo deve essere indicata l’ubicazione dell’amministrazione centrale dell’istituto, ove distinta dalla sede legale.
(2) Per la procedura di verifica dei requisiti e per le comunicazioni alla Banca d’Italia cfr. Capitolo III, Sezione IV, paragrafo 2.
2. Rilascio dell’autorizzazione
La Banca d'Italia - in base agli esiti delle verifiche effettuate circa la sussistenza delle condizioni per l’autorizzazione e tenuto conto dell’esigenza di assicurare la sana e prudente gestione dell’istituto e il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti - rilascia o nega l’autorizzazione entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, corredata dalla richiesta documentazione.
3. Iscrizione all’albo
Istituti di pagamento
L’istituto di pagamento inoltra alla Banca d’Italia il certificato che
attesta la data di iscrizione della società nel registro delle imprese. La Banca d’Italia iscrive quindi l’istituto di pagamento all’albo di cui all’art. 114 – septies del TUB, indicando le succursali dell’istituto di pagamento e gli agenti di cui lo stesso intende servirsi.
Successivamente all’iscrizione all’albo, l’istituto di pagamento comunica alla Banca d’Italia l’avvio della propria operatività.
Istituti di moneta elettronica
L’istituto di moneta elettronica inoltra alla Banca d’Italia il certificato che attesta la data di iscrizione della società nel registro delle imprese. La Banca d’Italia iscrive quindi l’istituto di moneta elettronica all’albo di cui all’art. 114 – quater del TUB, indicando le succursali dell’istituto di moneta elettronica, nonché gli agenti di cui l’istituto di moneta elettronica intende servirsi per la prestazione di servizi di pagamento.
Successivamente all’iscrizione all’albo, l’istituto di moneta elettronica comunica alla Banca d’Italia l’avvio della propria operatività.
SEZIONE VI
AUTORIZZAZIONE ALL’ATTIVITÀ PER LE SOCIETÀ GIÀ ESISTENTI
1. Procedura di autorizzazione
Le società già esistenti che intendono essere autorizzate come istituti di pagamento o come istituti di moneta elettronica presentano domanda di autorizzazione alla Banca d’Italia. Per le modalità di presentazione della domanda si applicano le disposizioni previste nella Sezione V.
La domanda di autorizzazione all’attività è inoltrata dopo l’approvazione della delibera di modifica dello statuto e prima che di tale modifica venga richiesta l’iscrizione nel registro delle imprese.
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al rispetto delle stesse condizioni stabilite per le società di nuova costituzione.
2. Programma di attività
Nel programma di attività, oltre a quanto previsto alla Sezione III, la società indica:
− le attività svolte in precedenza. Sono allegati i bilanci degli ultimi tre esercizi;
− le iniziative che l’istituto intende adottare - e i relativi tempi di attuazione - per convertire le risorse disponibili nei processi di produzione dell’istituto di pagamento o di moneta elettronica.
3. Esistenza del patrimonio e funzionalità aziendale
Nell’ambito del procedimento di autorizzazione, la Banca d’Italia può richiedere una verifica in ordine alla funzionalità complessiva della struttura aziendale nonché all’esistenza e all’ammontare del patrimonio della società istante. A tal fine, la Banca d’Italia può disporre l’accesso di propri ispettori oppure richiedere una perizia a soggetti terzi.
Nel caso in cui la Banca d’Italia richieda una perizia, dalla relativa relazione devono risultare:
− l’esistenza e l’ammontare del patrimonio;
− il rispetto della disciplina prudenziale;
− la valutazione dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo- contabile e del sistema dei controlli interni della società e della capacità di corrispondere alle esigenze informative di vigilanza.
La Banca d’Italia, con riferimento al tipo di attività svolto dalla società, si riserva di indicare ulteriori aspetti che devono formare oggetto della perizia e di cui deve essere dato conto nella relazione.
SEZIONE VII
DECADENZA E REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE
L’istituto decade dall’autorizzazione rilasciata se:
− rinuncia all’autorizzazione;
− non si serve dell’autorizzazione entro 12 mesi dall’iscrizione all’albo. Prima della scadenza di tale termine, l’istituto può chiedere alla Banca d’Italia, in presenza di giustificate e sopravvenute motivazioni, un periodo di proroga di norma non superiore a 6 mesi (1);
− ha cessato la prestazione dell’attività per un periodo continuativo superiore a 12 mesi.
Intervenuta la decadenza, la Banca d’Italia, senza ulteriori formalità, cancella l’istituto dal relativo albo. L’istituto provvede alla modifica dell’oggetto sociale.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 113-ter del TUB, la Banca d'Italia revoca l’autorizzazione a un istituto e lo cancella dall’albo quando lo stesso intermediario non soddisfa più le condizioni previste per la concessione dell’autorizzazione previste nel presente Capitolo.
La revoca dell’autorizzazione è effettuata secondo le modalità di cui all’art. 113-ter qualora vi siano somme di denaro ricevute dai clienti ancora registrate nei conti di pagamento ovvero ricevute a fronte della moneta elettronica emessa, nonché attivi derivanti dall’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti. Negli altri casi l’istituto modifica l’oggetto sociale.
(1) Per gli istituti di pagamento, la revoca può avere ad oggetto anche uno solo dei servizi per cui l’istituto è stato autorizzato. In tal caso l’istituto non è cancellato dall’albo e non trovano applicazione le disposizioni in materia di liquidazione.
SEZIONE VIII VARIAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE
Gli istituti di pagamento comunicano preventivamente alla Banca d'Italia l’intenzione di prestare servizi di pagamento diversi da quelli per i quali sono autorizzati.
Gli istituti di pagamento corredano la comunicazione con un nuovo programma di attività, redatto secondo quanto previsto nella Sezione III.
Gli istituti di pagamento possono prestare i nuovi servizi di pagamento se, entro sessanta giorni dalla comunicazione, la Banca d'Italia non comunica eventuali motivi ostativi.
In relazione alla prestazione di nuovi servizi di pagamento da parte degli istituti di pagamento, la Banca d'Italia aggiorna il relativo albo.
Le disposizioni di cui alla presente Sezione, ad eccezione dell’ultimo capoverso, si applicano, mutatis mutandis, agli istituti di moneta elettronica che intendono prestare servizi di pagamento non connessi con l’emissione di moneta elettronica diversi da quelli specificamente indicati nel programma di attività.
SEZIONE IX PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi previsti nel presente Capitolo sono:
- per l’autorizzazione a costituire un istituto di pagamento o un istituto di moneta elettronica o per autorizzare alla prestazione di servizi di pagamento o di emissione di moneta elettronica una società già esistente, Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali;
In sede di rilascio dell’autorizzazione, la Banca d'Italia comunica all’istituto l’unità organizzativa competente per la vigilanza sull’istituto medesimo (Servizio Supervisione Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati, o Filiale territorialmente competente), in base ai criteri stabiliti dall’art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008, recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi;
- per la variazione del contenuto dell’autorizzazione rilasciata, l’unità organizzativa già competente per la vigilanza sull’istituto, secondo quanto comunicato dalla Banca d'Italia in sede di autorizzazione o successivamente;
- per la proroga del termine per l'inizio dell'operatività, l’unità organizzativa già competente per la vigilanza sull’istituto, secondo quanto comunicato dalla Banca d'Italia in sede di autorizzazione o successivamente;
- per l’iscrizione, variazione, cancellazione dall’Albo, Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali quando l’istanza di iscrizione all’albo è connessa a quella di autorizzazione alla costituzione dell’istituto o di autorizzazione come istituto di una società già esistente; negli altri casi l’unità organizzativa competente per la vigilanza.
CAPITOLO III
PARTECIPANTI AL CAPITALE ED ESPONENTI AZIENDALI
SEZIONE I PARTECIPAZIONI QUALIFICATE
1. Partecipazioni qualificate
Sono tenuti a presentare istanza di autorizzazione alla Banca d’Italia i soggetti che – da soli o di concerto (1) – intendono acquisire direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo, partecipazioni al capitale di un istituto che, tenuto conto di quelle già possedute, danno luogo:
a) a una partecipazione superiore al 10%, ovvero al raggiungimento o superamento delle soglie del 20%, 30% e 50% del capitale sociale o dei diritti di voto;
b) alla possibilità di esercitare un’influenza notevole (2);
c) al controllo, indipendentemente dall’entità della partecipazione. Ai fini del computo delle predette soglie:
− i diritti di voto devono essere calcolati con riferimento a tutte le azioni che conferiscono diritti di voto, anche se il loro esercizio è sospeso. In presenza di azioni con diritti di voto appartenenti a diverse categorie, il calcolo deve essere effettuato con riferimento a ciascuna categoria: al numeratore vanno poste le azioni possedute e da acquisire appartenenti ad una stessa categoria e, al denominatore, tutte le azioni dell’istituto appartenenti a quella categoria;
− non sono presi in considerazione i diritti di voto detenuti da imprese di investimento o banche nell’ambito del servizio di sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, di cui all’art 1, comma 5, punto c), del TUF, purché i diritti di voto connessi alla partecipazione non siano esercitati o altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell’emittente e detti diritti siano ceduti entro un anno dall’acquisizione;
(1) Si intende effettuato di concerto l’acquisto di partecipazioni da parte di più soggetti che eserciteranno in modo concertato i relativi diritti sulla base di accordi in qualsiasi forma conclusi, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, superino le soglie indicate alle lettere a),
b) e c).
(2) Le ipotesi di influenza notevole vanno individuate caso per caso in relazione all’assetto proprietario e di governo dell’istituto nel quale è assunta la partecipazione da autorizzare avendo a riferimento alcuni indici, tra i quali - a titolo esemplificativo - la possibilità di: designare uno o più esponenti negli organi di supervisione strategica o di gestione; condizionare scelte strategiche della società; esercitare poteri analoghi a quelli di una partecipazione che comporterebbe l’obbligo di preventiva autorizzazione.
− non sono presi in considerazione i diritti di voto inerenti alle azioni acquisite da parte di una banca o di una impresa di investimento, autorizzate a svolgere il servizio di negoziazione in conto proprio, quando agiscono in qualità di market maker (1), purché non intervengano nella gestione dell’istituto interessato né esercitino alcuna influenza su quest'ultimo al fine dell'acquisizione di tale partecipazione o del sostegno del prezzo di essa;
− non sono presi in considerazione i diritti di voto inerenti alle azioni acquisite esclusivamente a fini di operazioni di compensazione e regolamento nel consueto ciclo di regolamento a breve (regolate nei tre giorni di negoziazione successivi all’operazione), né quelli che spettano a coloro che prestano il servizio di custodia, in quanto tale, di azioni purché costoro possano soltanto esercitare diritti di voto inerenti a dette azioni secondo istruzioni fornite per iscritto o con mezzi elettronici;
− i diritti di voto nell’istituto detenuti da una società di gestione o da un’impresa di investimento nell’ambito della prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio o di gestione di portafogli sono computati separatamente dai diritti di voto nello stesso istituto detenuti dalla società che controlla tali intermediari, a condizione che:
i) la società di gestione o l’impresa di investimento eserciti i diritti di voto inerenti alla partecipazione nell’istituto in modo indipendente (2) rispetto al soggetto controllante e ai soggetti appartenenti al suo gruppo; o
ii) i diritti di voto detenuti nell’ambito della gestione di portafogli sono esercitati dagli intermediari secondo le istruzioni impartite
(1) Ai sensi dell’articolo 1, comma 5-quater, del TUF per market maker si intende il soggetto che si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione, su base continua, come disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti.
(2) Tale condizione ricorre quando:
a) il soggetto controllante o un soggetto facente parte del suo gruppo non può interferire - attraverso istruzioni, dirette o indirette o in alcun altro modo - nell’esercizio da parte della società di gestione o dell’impresa di investimento dei diritti di voto detenuti nell’istituto nell’ambito dei servizi di gestione collettiva del risparmio o di portafogli;
b) la società di gestione o l’impresa di investimento adotti, applichi e mantenga procedure e misure organizzative, debitamente formalizzate, volte ad assicurare che:
▪ i diritti di voto relativi alla partecipazione nell’istituto siano esercitati dalla società di gestione o dall’impresa di investimento in modo indipendente rispetto al soggetto controllante e agli altri soggetti del suo gruppo;
▪ le persone che decidono come esercitare i diritti di voto agiscono in modo indipendente rispetto al soggetto controllante e agli altri soggetti del suo gruppo;
▪ non vi siano scambi di informazione tra la società di gestione o l’impresa di investimento, da un lato, e la controllante e le altre società del gruppo, dall’altro, relativi alle decisioni della società di gestione o dell’impresa di investimento in materia di modalità di esercizio dei diritti di voto delle partecipazioni detenute.
per iscritto o mediante mezzi elettronici dai clienti del servizio di gestione di portafogli.
Se il soggetto controllante o un soggetto facente parte del suo gruppo detengono una partecipazione nell’istituto avvalendosi dei servizi di gestione collettiva del risparmio o di portafogli prestati da una società di gestione o da un intermediario del suo gruppo, il soggetto controllante non tiene conto dei relativi diritti di voto se gli intermediari esercitano tali diritti in modo indipendente (1) e il relativo mandato di gestione non prevede clausole che consentano al soggetto controllante o a un soggetto del suo gruppo di interferire con il potere degli intermediari di assumere in modo indipendente le decisioni relative all’esercizio dei diritti di voto.
Oltre al titolare dell’azione, è tenuto a richiedere l’autorizzazione il soggetto cui spettano o sono attribuiti i diritti di voto quando ricorra uno dei seguenti casi o una combinazione degli stessi:
− i diritti di voto spettano in base a un accordo che prevede il trasferimento provvisorio e retribuito di tali diritti di voto;
− i diritti di voto spettano in qualità di depositario, purché essi possano essere esercitati discrezionalmente, in assenza di istruzioni specifiche da parte dell’azionista;
− i diritti di voto spettano in qualità di creditore pignoratizio o usufruttuario o cessionario in garanzia;
− i diritti di voto spettano in virtù di una delega, purché essi possano essere esercitati discrezionalmente in assenza di istruzioni specifiche da parte del delegante.
2. Soggetti esenti
I soggetti che controllano - anche per il tramite di società controllate,
di società fiduciarie o per interposta persona - banche o società finanziarie capogruppo di gruppi bancari, non sono tenuti a richiedere l’autorizzazione nei casi in cui la banca controllata o la società finanziaria capogruppo intende acquisire o aumentare la partecipazione in un istituto.
In tal caso, la domanda di autorizzazione è presentata esclusivamente dalla banca o dalla capogruppo che intende acquisire o incrementare la partecipazione.
3. Autorizzazione
L’istanza di autorizzazione, oltre a indicare sinteticamente le finalità dell’operazione di acquisizione, contiene i seguenti elementi informativi:
- le generalità dei soggetti richiedenti;
(1) Cfr. nota precedente.
- l’indicazione dell’istituto di cui si intende acquisire o incrementare la partecipazione e della relativa quota di capitale, specificando il numero e le categorie di azioni eventualmente già possedute e di quelle che si intendono acquisire;
- le informazioni sull’eventuale modifica del programma di attività;
- le informazioni e la documentazione indicati nei par. 5 e 6 della presente Sezione.
La Banca d'Italia si pronuncia sull’istanza entro sessanta giorni lavorativi.
4. Operazioni che comportano impegni irrevocabili all’acquisto di partecipazioni qualificate
I soggetti che intendono porre in essere operazioni che comportano un impegno irrevocabile all’acquisto di partecipazioni qualificate in un istituto (ad es. la partecipazione ad asta, la promozione di OPA o di OPS, il superamento della soglia che comporta l’obbligo di OPA), non possono assumere detto impegno se non hanno preventivamente ottenuto l’autorizzazione della Banca d’Italia.
5. Criteri per la valutazione dell’istanza di autorizzazione
La Banca d’Italia valuta, al fine di garantire la gestione sana e prudente dell’istituto cui si riferisce il progetto di acquisizione e il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento nonché tenendo conto della probabile influenza del candidato acquirente sull’istituto medesimo, la qualità del candidato acquirente e la solidità finanziaria della prevista acquisizione.
La valutazione viene condotta sulla base dei seguenti criteri:
a) la reputazione del candidato acquirente (1),
b) la reputazione e l’esperienza di coloro che, in esito alla prevista acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell’istituto (2);
(1) La reputazione include il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 114 – novies, comma 1, lettera e), e all’art. 114-quinquies, comma 1, lett. e) del TUB, rispettivamente per gli istituti di pagamento e per gli istituti di moneta elettronica, la correttezza dei comportamenti, nelle relazioni d’affari e la competenza professionale.
(2) Per reputazione ed esperienza degli esponenti aziendali si intendono i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza di cui all’articolo 26, richiamato dall’art. 114 – novies, comma 1, lettera e) e all’art. 114-quinquies, comma 1, lett. e) del TUB, rispettivamente per gli istituti di pagamento e per gli istituti di moneta elettronica. Tale criterio trova applicazione nel caso in cui, a seguito dell’acquisizione della partecipazione, il potenziale acquirente sia in grado e intenda effettivamente nominare nuovi esponenti aziendali.
c) la solidità finanziaria del candidato acquirente, in particolare in considerazione del tipo di attività esercitata e prevista dall’istituto a cui si riferisce il progetto di acquisizione;
d) l’eventuale impatto dell’acquisizione sul programma di attività;
e) la capacità dell’istituto di rispettare le disposizioni di vigilanza. In particolare, il gruppo di cui diventerà parte deve disporre di una struttura che permetta di esercitare una vigilanza efficace, di scambiare effettivamente informazioni tra le autorità di vigilanza competenti e di determinare la ripartizione delle responsabilità tra le stesse;
f) l’esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione alla prevista acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un’operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo o che la prevista acquisizione potrebbe aumentarne il rischio.
6. Comprova dei requisiti
Requisiti di onorabilità
Nell’allegato A è indicata la documentazione minima necessaria per la comprova dei requisiti di onorabilità dei soggetti partecipanti al capitale. Si rinvia all’allegato D per la disciplina in materia di autocertificazioni.
Nel caso in cui il partecipante sia una persona fisica, la verifica dei requisiti di onorabilità è effettuata direttamente dalla Banca d’Italia.
In caso di partecipazione indiretta, i requisiti di onorabilità devono essere comprovati dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa e da quello che partecipa direttamente al capitale dell’istituto, sempre che questi ultimi possiedano partecipazioni superiori alle soglie autorizzative.
Qualora il partecipante tenuto a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità sia una società o un ente, i requisiti devono essere posseduti da tutti i membri dell’organo amministrativo e dal direttore generale ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti. In tali casi, la verifica dei requisiti viene effettuata dall’organo amministrativo della società o dall’ente partecipante; l’istituto invia alla Banca d’Italia il verbale della relativa delibera.
La verifica dei requisiti va effettuata in ogni caso di cambiamento nella composizione dell’organo amministrativo, del direttore generale ovvero dei soggetti che ricoprono cariche equivalenti in società o enti partecipanti; in caso di rinnovo dell’organo amministrativo, per tutti i membri; in caso di subentro, solo per i soggetti subentranti.
L’esame delle posizioni va condotto partitamente per ciascuno degli interessati e con la rispettiva astensione. La delibera dà atto analiticamente della documentazione presa a base delle valutazioni effettuate. È rimessa alla responsabilità dell’organo amministrativo della
società o dell’ente partecipante la valutazione della completezza probatoria della documentazione.
La Banca d’Italia si riserva la facoltà, nei casi in cui lo ritenga opportuno, di richiedere l’esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di onorabilità.
Non sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione in:
- intermediari sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia;
- banche, imprese di investimento, istituti di pagamento, IMEL, società di gestione armonizzate e SICAV comunitari;
- banche, imprese di investimento, istituti di pagamento, IMEL, società di gestione e SICAV extracomunitari non insediati in Italia, nei casi in cui gli esponenti aziendali di tali intermediari siano soggetti ad analoghi requisiti in base alla regolamentazione del paese d’origine; tale circostanza va comprovata mediante attestazione dell’autorità di vigilanza locale;
- enti o società assoggettati ad analoghi requisiti di onorabilità;
- enti pubblici, anche economici;
- fondazioni bancarie.
La verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità relativa ai soggetti di nazionalità estera (persone fisiche ed esponenti aziendali degli enti partecipanti) è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale. Nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, si applicano le disposizioni sopra indicate in ordine alla competenza dell’organo amministrativo e alle modalità per la verifica dei requisiti.
In mancanza dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale dell’istituto non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il limite del 10% o che consentono l’influenza notevole. In caso di partecipazione di controllo il divieto si estende all’intera partecipazione.
Reputazione e solidità finanziaria del candidato acquirente
Al fine di valutare la capacità del candidato acquirente di assicurare la sana e prudente gestione dell’istituto e la funzionalità del sistema dei pagamenti, i richiedenti devono comunicare gli elementi informativi riportati nell’allegato B.
La Banca d’Italia può richiedere ai partecipanti specifiche dichiarazioni di impegno volte a tutelare la sana e prudente gestione dell’istituto.
7. Sospensione e revoca dell’autorizzazione
La Banca d’Italia può in ogni momento sospendere o revocare l’autorizzazione ad acquisire partecipazioni qualificate al capitale di un istituto qualora vengano meno i presupposti e le condizioni previste in questo Capitolo con conseguente sospensione o revoca dei diritti di voto connessi alla partecipazione in questione.
La sospensione può essere disposta dalla Banca d’Italia quando sia accertata l’insussistenza di uno o più dei requisiti o delle condizioni necessari per l’acquisizione di una partecipazione qualificata, il cui ripristino non sia assicurato in tempi brevi dal soggetto interessato.
Tra i motivi di revoca rientrano, a titolo esemplificativo, i comportamenti ripetuti volti a eludere la presente normativa, la violazione degli impegni eventualmente assunti dal partecipante nei confronti della Banca d’Italia ai fini del rilascio dell’autorizzazione, la trasmissione alla Banca d’Italia di informazioni o dati non corrispondenti al vero.
I provvedimenti di sospensione o revoca sono comunicati ai soggetti partecipanti e all’istituto partecipato.
SEZIONE II OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
1. Comunicazioni riguardanti i partecipanti
1.1 Partecipazioni qualificate
I soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, al capitale dell’istituto sono tenuti a comunicare, entro il termine indicato al par. 1.2, alla Banca d’Italia e al soggetto partecipato l’ammontare della propria partecipazione nei seguenti casi:
a) perfezionamento delle operazioni di cui all’autorizzazione prevista dalla Sezione I ovvero eventuale decisione di non concludere l’operazione;
b) riduzione dell’ammontare della partecipazione al di sotto di ciascuna delle soglie rilevanti a fini autorizzativi.
Nella comunicazione vanno indicati i soggetti interposti tra il dichiarante al vertice della catena partecipativa e il soggetto che partecipa direttamente al capitale dell’istituto.
1.2 Termini
La comunicazione va effettuata entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni indicate nel par. 1.1; nel caso di istituti di nuova costituzione la comunicazione va effettuata entro dieci giorni dalla data dell’iscrizione, a seconda dei casi, all’albo degli istituti di pagamento o all’albo degli istituti di moneta elettronica (1).
1.3 Modalità di invio della comunicazione
La comunicazione va inviata alla Banca d'Italia, unitamente ad una nota di trasmissione nella quale i soggetti partecipanti forniscono le seguenti informazioni:
- dati identificativi del dichiarante;
- dati identificativi dell’istituto partecipato;
- numero di azioni possedute direttamente dal dichiarante e percentuale rispetto al totale del capitale sociale;
- numero di azioni possedute indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona e percentuale rispetto al totale del capitale sociale;
- dati identificativi delle società interposte nella catena partecipativa con indicazione dell’ammontare della partecipazione che il soggetto al
(1) In tutti i casi di variazione del capitale l’eventuale obbligo di comunicazione decorre dal momento in cui l’operazione sul capitale si è conclusa.
vertice della catena partecipativa ha nel capitale della società interposta nonché il tipo di rapporto di controllo tra il soggetto al vertice della catena partecipativa e il soggetto interposto;
- nel caso di azioni possedute da società fiduciarie per conto di altri soggetti, le fiduciarie riportano i dati identificativi delle persone per conto delle quali possiedono azioni di un istituto nonché il numero delle azioni possedute.
Il dichiarante può indicare ogni ulteriore dato e informazione relativo all’operazione. Copia della comunicazione è trasmessa anche all’istituto.
2. Comunicazioni riguardanti gli accordi di voto
2.1 Presupposti
Deve formare oggetto di comunicazione alla Banca d’Italia ogni accordo che regoli o da cui possa derivare l’esercizio concertato del voto nell’assemblea dell’istituto o in una società che lo controlla.
La Banca d’Italia, al fine di verificare l’osservanza dell’obbligo di comunicazione, può richiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.
L’obbligo di comunicazione riguarda qualsiasi tipo di accordo, indipendentemente dalla forma, dalla durata e dai vincoli da esso previsti.
Qualora dall’accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la sana e prudente gestione dell’istituto, la Banca d’Italia può sospendere il diritto di voto dei soci partecipanti all’accordo stesso. A tal fine, la Banca d’Italia valuta in concreto i riflessi dell’accordo sulle politiche gestionali dell’istituto.
2.2 Termini di invio dell’accordo di voto
L’accordo di voto è inviato alla Banca d’Italia dai partecipanti all’accordo stesso (o dal soggetto a ciò delegato dagli altri aderenti al patto) ovvero dai legali rappresentanti dell’istituto, entro cinque giorni dalla stipula. Qualora l’accordo non sia concluso in forma scritta, la comunicazione va effettuata entro cinque giorni dall’accertamento delle circostanze che ne rivelano l’esistenza.
Ogni variazione nei contenuti dell’accordo o nei soggetti aderenti deve essere comunicata alla Banca d’Italia.
SEZIONE III
INFORMATIVA SULLA COMPAGINE SOCIALE
L’istituto comunica annualmente alla Banca d’Italia l’elenco dei soci che possiedono un numero di azioni con diritto di voto superiore al 5% del capitale, riferito alla data di approvazione del bilancio.
La comunicazione, è effettuata entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio.
SEZIONE IV ESPONENTI AZIENDALI
1. Requisiti
Gli esponenti aziendali dell’istituto devono possedere – per tutta la durata della loro carica – i requisiti di professionalità, di indipendenza e di onorabilità previsti all’articolo 26 del TUB e richiamato dall’art. 114 – novies, comma 1, lettera e), e dall’art. 114-quinquies, comma 1, lettera e) del TUB, rispettivamente per gli istituti di pagamento e per gli istituti di moneta elettronica.
2. Procedura per la verifica dei requisiti e comunicazioni alla Banca d’Italia.
Entro trenta giorni dalla nomina, l’organo amministrativo dell’istituto verifica il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. A tal fine, gli interessati devono presentare all’organo amministrativo, che l’acquisisce, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti e l’inesistenza di una delle situazioni impeditive.
Ai fini della comprova dei requisiti e della relativa documentazione minima, si rinvia rispettivamente all’allegato C, che riporta – a titolo esemplificativo – la documentazione minimale acquisibile, e all’allegato D, relativo alle autocertificazioni che possono essere utilizzate a comprova dei requisiti degli esponenti e dei partecipanti al capitale.
È rimessa alla responsabilità dell’organo amministrativo la valutazione della completezza probatoria della documentazione. L’esame delle posizioni va condotto partitamente per ciascuno degli interessati e con la rispettiva astensione. La delibera dell’organo amministrativo da assumere deve essere di tipo analitico e pertanto deve dare atto dei presupposti presi a base delle valutazioni effettuate.
L’organo amministrativo decide in ordine alla sussistenza dei requisiti; ove ne ricorrano i presupposti, dichiara la decadenza dall’ufficio dell’interessato. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d’Italia.
Copia del verbale della riunione dell’organo amministrativo deve essere trasmessa entro sessanta giorni alla Banca d’Italia. La Banca d’Italia si riserva la facoltà, in quei casi in cui dovesse ritenerlo opportuno, di richiedere l’esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti. La Banca d’Italia pronuncia la decadenza, ove ne ricorrano i presupposti, entro sessanta giorni dal ricevimento del verbale. Nel caso in cui la Banca d’Italia chieda ulteriori informazioni o valutazioni all’organo amministrativo, il termine è interrotto.
Qualora gli interessati vengano, successivamente, a trovarsi in una delle situazioni che comporti il venir meno dei requisiti di onorabilità,
l’organo amministrativo, previo accertamento di tali situazioni nei modi anzi descritti, ne dichiara la decadenza e ne dà comunicazione alla Banca d’Italia. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Banca d’Italia.
In ogni caso, a seguito delle dichiarazioni di decadenza, vanno avviate le opportune iniziative per il reintegro dell’organo incompleto.
Qualora gli interessati vengano a trovarsi in una situazione che comporti la sospensione dalle cariche, l’organo amministrativo dichiara la sospensione degli esponenti aziendali entro trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e dà comunicazione alla Banca d’Italia della decisione assunta.
In caso di inerzia, la sospensione è pronunciata dalla Banca d’Italia entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Successivamente, l’organo amministrativo provvede agli adempimenti di cui all’art. 6, comma 2, del D.M. n. 161/1998. Inoltre, gli esponenti aziendali, nell’ambito del rapporto fiduciario esistente con l’ente di appartenenza, informano l’organo amministrativo sui provvedimenti di rinvio a giudizio nei loro confronti per una delle fattispecie di reato considerate dal citato D.M. L’organo amministrativo ne dà riservata informativa alla Banca d’Italia.
SEZIONE V PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi previsti nel presente capitolo sono:
- per l’autorizzazione all'acquisto di partecipazioni al capitale degli istituti, Servizio Supervisione Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati o Filiale territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall’art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008, recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi;
- per l’autorizzazione di operazioni che comportano impegni irrevocabili di acquisto di partecipazioni rilevanti nel capitale di istituti, Servizio Supervisione Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati o Filiale territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall’art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008;
- per la sospensione o revoca dell’autorizzazione all’acquisto di partecipazioni nel capitale di istituti, Servizio Supervisione Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati o Filiale territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall’art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008;
- per la sospensione del diritto di voto dei soci partecipanti ad accordi da cui possa derivare un pregiudizio per la sana e prudente gestione dell’istituto, Servizio Supervisione Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati o Filiale territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall’art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008;
- per la decadenza in caso di difetto dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali dell’istituto, Servizio Supervisione Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati o Filiale territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall’art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008;
- per la sospensione di esponenti aziendali dell’istituto, Servizio Supervisione Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati o Filiale territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall’art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008.
Allegato A
Documentazione riguardante il requisito di onorabilità dei partecipanti
1. Documentazione relativa alla verifica dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale
A) Soggetti italiani o aventi cittadinanza in uno Stato dell'UE
1. certificato generale del casellario giudiziale;
2. certificato dei carichi pendenti;
3. certificato del registro delle imprese recante la dicitura antimafia rilasciato dalla Camera di Commercio, industria e artigianato, ovvero certificato della Prefettura attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'articolo 10, L. 575/65 e successive modifiche e integrazioni;
4. dichiarazione sostitutiva del soggetto interessato dalla quale risulta che lo stesso non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità ovvero dalla quale risultano le condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori riportati in Stati esteri.
B) Soggetti extracomunitari non autorizzati a soggiornare in Italia
1. Certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di residenza dalla quale risulta che il soggetto interessato non è stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti – ai sensi dell’art. 114 – novies, comma 1, lett.
e) e dall’art. 114-quinquies, comma 1, lettera e) del TUB, rispettivamente per gli istituti di pagamento e per gli istituti di moneta elettronica – dall’art. 25, comma 1, del TUB e determinati con decreto del Ministro del tesoro del 18 marzo 1998, n. 144. I certificati devono essere corredati da un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nello Stato di residenza, che suffraghi l'idoneità dei certificati all'attestazione in questione.
Qualora l'ordinamento dello Stato di residenza non preveda il rilascio dei certificati di cui si tratta, ciascun interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva e il citato parere legale deve confermare la circostanza che in detto Stato non è previsto il rilascio di certificati sostituiti dalla dichiarazione medesima;
2. una dichiarazione nella quale il soggetto interessato attesta di non essere stato destinatario in Stati diversi da quello di residenza di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti – ai sensi dell’art. 114 – novies, comma 1, lett. e), e dall’art. 114-quinquies, comma 1, lettera e) del TUB, rispettivamente per gli istituti di pagamento e per gli istituti di moneta elettronica - dall’art. 25,
comma 1 del TUB e determinati con decreto del Ministro del tesoro del 18 marzo 1998, n. 144.
C) Soggetti extracomunitari autorizzati a soggiornare in Italia
1. La documentazione sub A);
2. la documentazione sub B), limitatamente al punto 1. In tali casi la certificazione è rilasciata dalla competente autorità dello Stato di cittadinanza.
2. Requisiti dei partecipanti: dichiarazioni sostitutive
Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ha riconosciuto la possibilità di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive ivi disciplinate nei confronti delle pubbliche amministrazioni nonché nei rapporti tra privati che vi consentano.
Cittadini italiani e di Stati comunitari
Cittadini di Stati extracomunitari
Possono avvalersi dell'autocertificazione (art. 3 del D.P.R. n. 445/2000) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'UE.
I cittadini di Stati non appartenenti all'UE regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani (1).
Ai cittadini di Stati non appartenenti all'UE non autorizzati a soggiornare in Italia, si applicano le disposizioni di cui al punto 1 sub B).
Persone fisiche Le persone fisiche che detengono una partecipazione qualificata in un istituto possono avvalersi della possibilità di ricorrere a dichiarazioni sostitutive secondo lo schema riportato nell’allegato D.
Persone giuridiche
Accordi con le amministrazioni competenti
Attestazione dell'interessato
Nel caso in cui la partecipazione sia acquisita da società o enti che intendano consentire ai propri esponenti di avvalersi della possibilità di ricorrere alle dichiarazioni sostitutive, tali soggetti dovranno porsi in condizione di poter effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni ricevute.
A tal fine dovranno essere definiti appositi accordi con le amministrazioni competenti a rilasciare le relative certificazioni.
Nel caso in cui tali accordi non siano stati definiti, possono utilizzare dichiarazioni sostitutive di certificazione i soggetti che si impegnino per iscritto a produrre direttamente la documentazione eventualmente richiesta dalla persona giuridica o dall'ente a comprova delle dichiarazioni sostitutive rese.
(1) Al di fuori di tali casi i cittadini di Stati non appartenenti all'UE autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il paese di provenienza del dichiarante, indicando puntualmente la Convenzione invocata e l'atto con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento.
L’organo cui compete l'accertamento dei requisiti non può, pertanto, accettare le dichiarazioni sostitutive che non sia in grado di verificare secondo le predette modalità.
Dovranno essere effettuate congrue verifiche delle autocertificazioni ricevute, specie nei casi di esponenti nominati per la prima volta o riconfermati per i quali la verifica sia avvenuta in data non recente, nonché in tutti i casi in cui emergano elementi di incertezza sul contenuto delle dichiarazioni rese dagli interessati.
A titolo esemplificativo si riportano nell’allegato D esempi di dichiarazioni sostitutive che, per quanto di competenza, si ritengono conformi alla vigente normativa in materia di requisiti dei partecipanti.
Allegato B
Documentazione da inoltrare alla Banca d’Italia per la comprova della qualità e della solidità finanziaria del candidato acquirente
A titolo esemplificativo, si riportano di seguito i documenti probatori acquisibili:
a) per le persone fisiche:
- le attestazioni relative all’esercizio di attività professionali (ad es. iscrizione ad albi o ordini professionali); curriculum vitae e le certificazioni degli enti o società di provenienza;
- le attestazioni rilasciate da autorità di vigilanza degli enti o delle società di provenienza;
- riferimenti circa le relazioni di affari (servizi prestati o ricevuti, rapporti di xxxxxx/credito, ecc.) nonché gli altri collegamenti che il soggetto interessato ha in essere con l’istituto cui si riferisce la partecipazione, altri istituti , banche e altri intermediari finanziari e con i partecipanti al capitale dell’istituto interessato;
- indicazione delle fonti di finanziamento che il soggetto intende eventualmente attivare per la realizzazione dell’operazione di acquisizione della partecipazione, con l’indicazione dei soggetti finanziatori;
- nel caso in cui eserciti attività d’impresa in via diretta, informazioni concernenti la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa esercitata;
b) per le società e gli enti nazionali:
- il bilancio dell’ultimo esercizio e, ove esistente, il bilancio consolidato del gruppo di appartenenza;
- le relazioni degli organi con funzioni di amministrazione e controllo relative all’ultimo esercizio;
- l’eventuale certificazione della società di revisione;
- le attestazioni professionali (ad es. iscrizione ad albi o ordini professionali) e i curriculum vitae per i membri degli organi aziendali e per il direttore generale;
- riferimenti circa le relazioni di affari (servizi prestati o ricevuti, rapporti di debito/credito, ecc.) nonché gli altri collegamenti che il soggetto interessato e soggetti del suo gruppo di appartenenza hanno in essere con l’istituto cui si riferisce la partecipazione, altri
istituti , banche e altri intermediari finanziari e con i partecipanti al capitale dell’istituto interessato;
- indicazione delle fonti di finanziamento che il soggetto intende eventualmente attivare per la realizzazione dell’operazione di acquisizione della partecipazione, con l’indicazione dei soggetti finanziatori;
- elenco dei soci che detengono una partecipazione superiore al 5% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto nella società tenuta ad effettuare la comunicazione ovvero che esercitano il controllo congiunto sulla società stessa.
c) per le società estere:
- la documentazione analoga a quella indicata sub b);
- le lettere di “good standing” o le altre attestazioni da parte delle autorità di vigilanza del paese d’origine;
- dichiarazione della società con la quale la stessa attesti l’inesistenza di limitazioni, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dell’ordinamento di appartenenza, a fornire informazioni alle autorità di vigilanza italiane.
In caso di partecipazione indiretta, se i soggetti interessati intendono avvalersi della facoltà di inviare un’unica comunicazione, le informazioni di cui ai precedenti punti a), b) e c) devono essere riferite sia al soggetto posto al vertice della catena partecipativa, sia alla società che intende assumere in via diretta la partecipazione nell’istituto.
Nel caso in cui il soggetto che effettua la comunicazione faccia parte di un gruppo, oltre ai riferimenti indicati ai precedenti punti dovranno essere inviati:
- la mappa del gruppo con l’indicazione della localizzazione territoriale delle sue componenti;
- il bilancio consolidato del gruppo relativo all’ultimo esercizio.
Allegato C
Documentazione per la verifica dei requisiti degli esponenti aziendali
1. Documentazione relativa alla verifica dei requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali
A) Soggetti italiani o aventi cittadinanza in uno Stato dell'UE
1. certificato generale del casellario giudiziale;
2. certificato dei carichi pendenti;
3. certificato del registro delle imprese recante la dicitura antimafia rilasciato dalla Camera di Commercio, industria e artigianato, ovvero certificato della Prefettura attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'articolo 10, L. 575/65 e successive modifiche e integrazioni;
4. dichiarazione sostitutiva del soggetto interessato dalla quale risulta che lo stesso non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la normativa italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità ovvero dalla quale risultano le condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori riportati in Stati esteri.
B) Soggetti extracomunitari non autorizzati a soggiornare in Italia
1. Certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di residenza dalla quale risulta che il soggetto interessato non è stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti – ai sensi dell’art. 114 – novies, comma 1, lett. e) e dall’art. 114- quinquies, comma 1, lettera e), rispettivamente per gli istituti di pagamento e per gli istituti di moneta elettronica – dall’art. 26, comma 1 del TUB e determinati con decreto del Ministro del Tesoro del 18 marzo 1998, n. 161.
Qualora l'ordinamento dello Stato di residenza non preveda il rilascio dei certificati di cui si tratta, ciascun interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
2. una dichiarazione nella quale il soggetto interessato attesta di non essere stato destinatario in Stati diversi da quello di residenza di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti – ai sensi dell’art. 114 – novies, comma 1, lett. e) e dall’art. 114-quinquies, comma 1, lettera e), rispettivamente per gli istituti di pagamento e per gli istituti di moneta elettronica – dall’art. 26, comma 1 del TUB e determinati con decreto del Ministro del tesoro 18 marzo 1998, n. 161.
C) Soggetti extracomunitari autorizzati a soggiornare in Italia
1. La documentazione sub A);
2. la documentazione sub B), limitatamente al punto 1. In tali casi la certificazione è rilasciata dalla competente autorità dello Stato di cittadinanza.
2. Documentazione relativa ai requisiti di professionalità degli esponenti aziendali
A) Membri dell’organo amministrativo e direttore generale
1. curriculum vitae sottoscritto dall’interessato;
2. dichiarazione dell'impresa, società o ente di provenienza;
3. statuti/bilanci dell'impresa o società di provenienza;
4. certificazioni di enti universitari/attestazioni di attività di insegnamento.
B) Membri dell’organo di controllo
1. certificato attestante l’iscrizione nel registro dei revisori contabili.
3. Requisiti degli esponenti: dichiarazioni sostitutive
Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ha riconosciuto la possibilità di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive ivi disciplinate nei confronti delle pubbliche amministrazioni nonché nei rapporti tra privati che vi consentano.
Cittadini italiani e di Stati comunitari
Cittadini di Stati extracomunitari
Controlli sulle dichiarazioni
Accordi con le amministrazioni competenti
Attestazione dell'interessato
Possono avvalersi dell'autocertificazione (art. 3 del D.P.R. 445 del 2000) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'UE.
I cittadini di Stati non appartenenti all'UE regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani (1).
Ai cittadini di Stati non appartenenti all'UE non autorizzati a soggiornare in Italia, si applicano le disposizioni di cui al punto 1 sub B) del presente allegato.
Gli istituti che intendano consentire ai propri esponenti di avvalersi della possibilità di ricorrere alle dichiarazioni sostitutive dovranno porsi in condizione di poter effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni ricevute.
A tal fine gli istituti dovranno definire, anche attraverso le associazioni di categoria, appositi accordi con le amministrazioni competenti a rilasciare le relative certificazioni.
Nel caso in cui tali accordi non siano stati definiti, possono utilizzare dichiarazioni sostitutive di certificazione i soggetti che si impegnino per iscritto a produrre direttamente la documentazione eventualmente richiesta dall'istituto a comprova delle dichiarazioni sostitutive rese.
(1) Al di fuori di tali casi, i cittadini di Stati non appartenenti all'UE autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il paese di provenienza del dichiarante, indicando puntualmente la Convenzione invocata e l'atto con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento.
L'organo amministrativo cui compete l'accertamento dei requisiti non può, pertanto, accettare le dichiarazioni sostitutive che non sia in grado di verificare secondo le predette modalità. Dovranno essere effettuate congrue verifiche delle autocertificazioni ricevute, specie per quanto riguarda la posizione di esponenti nominati per la prima volta ovvero di quelli riconfermati per i quali la verifica sia avvenuta in data non recente, nonché in tutti i casi in cui emergano elementi di incertezza sul contenuto delle dichiarazioni rese dagli interessati.
A titolo esemplificativo si riportano, nell’allegato D, esempi di dichiarazioni sostitutive che, per quanto di competenza, si ritengono conformi alla vigente normativa in materia di requisiti degli esponenti.
Allegato D
Modelli di dichiarazioni sostitutive
1. Requisiti dei partecipanti al capitale: procedimento di iscrizione
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritt nat a provincia
di ( ) il / / , consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione al procedimento di iscrizione della
(1) e alla detenzione di una partecipazione qualificata di codesto istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica, visto il Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 144,
DICHIARA:
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità indicati, ai sensi dell’articolo 25 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario - TUB), nel Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 144, e in particolare dichiara:
a) di non essere stat_ sottopost_ a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) di non essere stat_ condannat_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro X xxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx 00 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro
l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
c) di non essere stato condannato con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato, ad una delle pene di cui alla lettera b); le pene di cui alla lettera b) numeri 1 e 2 non rilevano se inferiori ad un anno.
d) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità
ovvero
di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori in Stati esteri:
Luogo e data
Il dichiarante
(sottoscrizione da autenticare a cura di un notaio, cancelliere, segretario comunale o dipendente incaricato dal sindaco ex art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000)
ATTESTAZIONE (2) – Io sottoscritt_ , in qualità di dipendente addetto all'unità della Banca d'Italia, attesto ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.00, n. 445, che il dichiarante , la cui identità mi risulta da , ha sottoscritto in mia presenza, nella sede della Banca d'Italia di , la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui sopra.
Luogo e data
L'INCARICATO
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/La sottoscritt
nat a provincia
di ( ) il / / dichiara di aver preso visione
dell'informativa di cui all'art. 13 della D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente.
Il dichiarante
INFORMATIVA (ai sensi del X.Xxx. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali) - Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla
S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché, per quanto concerne i dati giudiziari, del Regolamento recante individuazione dei dati sensibili e giudiziari e delle operazioni eseguibili adottato dalla Banca d’Italia il 22 marzo 2011 (pubblicato nella G.U. n. 75 del 1° aprile 2011). I dati, che sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati, saranno trattati dalla Banca d’Italia, anche mediante procedure informatiche, per le finalità di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e alle relative disposizioni attuative e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salvi i casi previsti dal citato Regolamento recante individuazione dei dati sensibili e giudiziari e delle operazioni eseguibili. È fatta sempre salva la facoltà della Banca d’Italia di verificare la veridicità dei dati presso le competenti amministrazioni. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti. Si comunica altresì che il Titolare del trattamento dei dati è la Banca d’Italia (Servizio Organizzazione). I Responsabili del trattamento dei dati sono: il Capo pro-tempore del Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali / il Capo pro-tempore del Servizio Supervisione Intermediari Specializzati / il Direttore pro-tempore della competente Filiale, ciascuno per il rispettivo ambito di competenza. Dei dati possono altresì venire a conoscenza, in qualità di incaricati del trattamento, i dipendenti addetti alle competenti Unità della Banca d’Italia.
***
NOTE PER LA COMPILAZIONE
1) Indicare l’istituto .
2) L'attestazione non è necessaria per le dichiarazioni presentate o inviate per fax o via telematica unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ovvero per le dichiarazioni inviate per via telematica e sottoscritte mediante firma digitale o quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi (art. 38 D.P.R. n. 445/2000).
2. 2. Requisiti dei partecipanti al capitale: autorizzazione all’acquisto di partecipazioni
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritt
nat a provincia
di ( ) il / / , consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione al procedimento di autorizzazione all’acquisto di partecipazioni nella (1), visto il Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 144,
DICHIARA:
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità indicati, ai sensi dell’articolo 25 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario - TUB), nel Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 144, e in particolare dichiara:
a) di non essere stat_ sottopost_ a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) di non essere stat_ condannat_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro X xxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx 00 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
c) di non essere stato condannato con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato, ad una delle pene di cui alla lettera b); le pene di cui alla lettera b) numeri 1 e 2 non rilevano se inferiori ad un anno.
d) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità
ovvero
di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori in Stati esteri:
Luogo e data
Il dichiarante
(sottoscrizione da autenticare a cura di un notaio, cancelliere, segretario comunale o dipendente incaricato dal sindaco ex art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000)
ATTESTAZIONE (2) – Io sottoscritt_ , in qualità di dipendente addetto all'unità della Banca d'Italia, attesto ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.00, n. 445, che il dichiarante , la cui identità mi risulta da , ha sottoscritto in mia presenza, nella sede della Banca d'Italia di , la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui sopra.
Luogo e data
L'INCARICATO
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/La sottoscritt
nat a provincia
di ( ) il / / dichiara di aver preso visione
dell'informativa di cui all'art. 13 della D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente.
Il dichiarante
INFORMATIVA (ai sensi del X.Xxx. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali) - Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla
S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché, per quanto concerne i dati giudiziari, del Regolamento recante individuazione dei dati sensibili e giudiziari e delle operazioni eseguibili adottato dalla Banca d’Italia il 22 marzo 2011 (pubblicato nella G.U. n. 75 del 1° aprile 2011). I dati, che sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati, saranno trattati dalla Banca d’Italia, anche mediante procedure informatiche, per le finalità di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e alle relative disposizioni attuative e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salvi i casi previsti dal citato Regolamento recante individuazione dei dati sensibili e giudiziari e delle operazioni eseguibili. È fatta sempre salva la facoltà della Banca d’Italia di verificare la veridicità dei dati presso le competenti amministrazioni. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti. Si comunica altresì che il Titolare del trattamento dei dati è la Banca d’Italia (Servizio Organizzazione). I Responsabili del trattamento dei dati sono: il Capo pro-tempore del Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali / il Capo pro-tempore del Servizio Supervisione Intermediari Specializzati / il Direttore pro-tempore della competente Filiale, ciascuno per il rispettivo ambito di competenza. Dei dati possono altresì venire a conoscenza, in qualità di incaricati del trattamento, i dipendenti addetti alle competenti Unità della Banca d’Italia.
***
NOTE PER LA COMPILAZIONE
1) Indicare l’istituto .
2) L'attestazione non è necessaria per le dichiarazioni presentate o inviate per fax o via telematica unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ovvero per le dichiarazioni inviate per via telematica e sottoscritte mediante firma digitale o quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi (art. 38 D.P.R. n. 445/2000).
3. Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali
Spett. le [Indicare Istituto]
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritt
nat a provincia
di ( ) il / / , consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di (1) di codesto istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica (2), visto il Decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161
DICHIARA
(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio/quinquennio (3) attraverso l'esercizio di:
a) attività di
(4)
presso
(5)
dal al ;
b) attività di
(4)
presso
(5)
dal al ;
c) attività di
(4)
presso
(5)
dal al ;
d) attività di
(4)
presso
(5)
dal al ;
- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili (6)
(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ
- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art.
2382 del codice civile;
- di non essere stat_ sottopost_ a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965,
n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stat_ condannat_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro X xxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx 00 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stat_ condannat_ con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro X xxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx 00 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità
ovvero
di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori in Stati esteri (7):
;
(C) REQUISITI DI AUTONOMIA/INDIPENDENZA
- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art.
2399 del codice civile;
(D) CAUSE DI SOSPENSIONE
- di non essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva:
a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro X xxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx 00 marzo 1942, n. 267;
c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni
ovvero
di essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva a
;
- di non essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:
a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni
ovvero
di essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti a
;
- di non essere assoggettat_ in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito
dall'articolo 3 della L. 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni
ovvero di essere assoggettat_ alle seguenti misure:
;
- di non essere assoggettat_ a misure cautelari di tipo personale
ovvero di essere assoggettat_ alle seguenti misure:
;
Luogo e data
Il dichiarante
(sottoscrizione da autenticare a cura di un
notaio, cancelliere, segretario comunale o dipendente incaricato dal sindaco ex art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000)
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Il/La sottoscritt
nat a provincia
di ( ) il / / dichiara:
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 della D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del
D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato da sottoscritt_.
- di impegnarsi altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
Il dichiarante
INFORMATIVA (ai sensi del X.Xxx. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali) - Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla
S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati, che saranno trattati
presso , sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salvo che in ottemperanza al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e alle relative disposizioni attuative, e salva altresì la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento ( ) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento ( ). Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.
***
NOTE PER LA COMPILAZIONE
1) Indicare la carica sociale.
2) Indicare l’istituto.
3) Cancellare la voce che non interessa.
4) Indicare:
l'attività di amministrazione, controllo o i compiti direttivi svolti presso imprese e/o
le attività professionali svolte in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività dell’istituto;
e/o
l'attività di insegnamento universitario in materia giuridica o economica, la qualifica (ricercatore, professore associato etc.) e la materia di insegnamento
e/o
le funzioni amministrative o dirigenziali svolte presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario o mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori ma che comportano la gestione di risorse economico- finanziarie.
5) Indicare:
la/e impresa/e o il diverso soggetto/la diversa struttura presso cui si è svolta l'attività e il ramo di attività, eventualmente attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionale all'attività dell’istituto
e/o;
l'istituto universitario/ateneo presso cui si sono svolte le attività di insegnamento e/o;
l'ente pubblico o la pubblica amministrazione avente attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo presso il quale si sono svolte funzioni amministrative o dirigenziali ovvero gli altri enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori nei quali si sono svolte funzioni che comportano la gestione di risorse economico-finanziarie.
6) Per i soggetti competenti al controllo dei conti. In caso contrario cancellare la voce.
7) Indicare lo Stato estero in cui è stata emessa la sentenza o altro tipo di provvedimento sanzionatorio, l'autorità che ha adottato il provvedimento, la data e gli altri estremi identificativi dell'atto.
CAPITOLO IV ATTIVITÀ
SEZIONE I ATTIVITÀ ESERCITABILI
1. Premessa
Gli istituti di pagamento possono prestare uno o più dei servizi di pagamento previsti dall’art. 1 comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, conformemente al contenuto della propria autorizzazione. Essi possono esercitare altre attività secondo quanto indicato nella presente Sezione. Agli istituti di pagamento è vietata l’attività di emissione di moneta elettronica.
Gli istituti di moneta elettronica possono esercitare l’attività di emissione di moneta elettronica e prestare anche i servizi di pagamento non connessi con l’emissione della moneta elettronica dettagliati nel programma di attività (cfr. Capitolo II, Sezione III). Gli istituti di moneta elettronica possono esercitare altre attività secondo quanto indicato nella presente Sezione. L’attività di concessione di finanziamenti è consentita, nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3, esclusivamente in relazione alla prestazione di servizi di pagamento non connessi con l’emissione di moneta elettronica.
2. Altre attività esercitabili
Nella prestazione dei servizi di pagamento, gli istituti possono esercitare le seguenti attività accessorie:
a) prestazione di servizi operativi e servizi strettamente connessi con i servizi di pagamento prestati, quali, ad esempio:
− garanzia dell’esecuzione di operazioni di pagamento;
− servizi di cambio;
− attività di custodia, registrazione e trattamento di dati;
b) gestione di sistemi di pagamento;
Gli istituti di moneta elettronica possono prestare servizi operativi e servizi strettamente connessi con l’emissione di moneta elettronica, quali ad esempio:
− progettazione e realizzazione di procedure, dispositivi e supporti relativi all’attività di emissione di moneta elettronica;
− prestazione, per conto di terzi emittenti di moneta elettronica, di servizi connessi con l’emissione di moneta elettronica.
Gli istituti possono esercitare attività imprenditoriali diverse dalla prestazione di servizi di pagamento e dall’emissione di moneta elettronica, secondo quanto previsto nel Capitolo X.
3. Concessione di finanziamenti
Gli istituti possono concedere finanziamenti relativi ai servizi di pagamento indicati ai punti 4, 5 e 7 dell’articolo 1, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) il finanziamento è accessorio e concesso esclusivamente in relazione all’esecuzione di un’operazione di pagamento;
b) il finanziamento è di breve durata, non superiore a dodici mesi. Può essere di durata superiore a 12 mesi il finanziamento concesso in relazione ai pagamenti effettuati con carta di credito;
c) il finanziamento non è concesso utilizzando fondi ricevuti o detenuti ai fini dell’esecuzione di un’operazione di pagamento;
d) a fronte del rischio di credito derivante da tali finanziamenti, gli istituiti sono tenuti a mantenere la dotazione patrimoniale minima stabilita nel Capitolo V.
SEZIONE II
REQUISITI IN MATERIA DI TUTELA DEI FONDI DEI CLIENTI
1. Premessa
Il TUB prevede che le attività in cui risultano investite le somme di denaro registrate nei conti di pagamento o ricevute a fronte della moneta elettronica emessa costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell’istituto (cfr. art. 114-quinquies 1 e 114 duodecies del TUB).
La presente Sezione detta le disposizioni attuative di tali previsioni del TUB.
2. Evidenze contabili dei fondi della clientela
Gli istituti istituiscono e conservano apposite evidenze contabili:
− distintamente per ciascun cliente, delle somme di denaro ricevute da registrare nei conti di pagamento; e
− delle attività in cui le somme ricevute sono state investite.
Tali evidenze indicano, fra l’altro, le banche depositarie delle somme di denaro ricevute dai clienti e i depositari degli strumenti finanziari in cui sono eventualmente investite le somme di denaro ricevute dai clienti, secondo quanto previsto nel paragrafo 3.
Le evidenze devono essere aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo tale da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. Esse devono essere regolarmente riconciliate con gli estratti conto prodotti dai depositari.
Gli istituti di moneta elettronica applicano le previsioni dei due capoversi precedenti anche alle somme di denaro ricevute a fronte della moneta elettronica emessa. Le evidenze contabili relative alla moneta elettronica emessa sono tenute distinte rispetto a quelle relative alle somme di denaro detenute per la prestazione dei servizi di pagamento.
3. Modalità di tenuta delle somme di denaro dei clienti registrate nei conti di pagamento o ricevute a fronte della moneta elettronica emessa
Le somme di denaro ricevute dai clienti e registrate nei conti di pagamento dall’istituto ovvero quelle ricevute dall’istituto di moneta elettronica a fronte della moneta elettronica emessa sono:
− depositate presso una banca autorizzata ad operare in Italia in conti intestati agli istituti depositanti con l’indicazione che si tratta di beni di terzi; detti conti sono tenuti distinti da quelli dell’istituto;
− investite in titoli di debito qualificati, depositati presso depositari abilitati;
− investite in quote di fondi comuni di investimento armonizzati il cui regolamento di gestione preveda esclusivamente l’investimento in titoli di debito qualificati o in fondi di mercato monetario.
L’istituto applica i requisiti di tutela di cui al presente paragrafo alle somme ricevute dai clienti e registrate nei conti di pagamento che non siano consegnate al beneficiario o trasferite ad un altro prestatore di servizi di pagamento entro la prima giornata operativa successiva al giorno in cui i fondi sono stati ricevuti.
L’istituto di moneta elettronica applica le disposizioni previste dal presente paragrafo alle somme ricevute dalla clientela - a fronte della moneta elettronica emessa - mediante strumenti di pagamento a partire dal giorno in cui acquisisce la disponibilità di tali somme e in ogni caso, entro cinque giorni dall’emissione della moneta elettronica.
Le disposizioni previste nel presente paragrafo si applicano alle somme di denaro dei clienti dei servizi di pagamento che, in relazione ai singoli clienti, superano la soglia di 100,00 euro.
4. Somme di denaro dei clienti utilizzate anche per effettuare servizi diversi da quelli di pagamento o di moneta elettronica
Nel caso in cui le somme di denaro ricevute dalla clientela e registrate nei conti di pagamento siano utilizzabili sia per operazioni di pagamento sia per servizi diversi dai servizi di pagamento, le modalità di tutela delle somme di denaro indicate nei paragrafi 2 e 3 si applicano solo alla percentuale delle somme di denaro da utilizzare per future operazioni di pagamento.
Se tale percentuale è variabile o non conosciuta in anticipo, gli istituti stimano una percentuale rappresentativa che si presume sia utilizzata per i servizi di pagamento, sempre che tale percentuale rappresentativa possa essere ragionevolmente stimata in base a dati storici; periodicamente, gli istituti verificano la congruità di tale percentuale rispetto all’effettivo utilizzo delle somme di denaro effettuato dai clienti.
Gli istituti comunicano alla Banca d'Italia:
− la decisione di applicare le citate modalità di tutela solo a una percentuale delle somme di denaro ricevute dai clienti;
− le motivazioni di tale decisione e le modalità con cui è stata determinata detta percentuale;
− almeno annualmente, gli esiti delle verifiche effettuate in ordine alla congruità della percentuale determinata.
Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche agli istituti di moneta elettronica, nel caso in cui le somme di denaro ricevute a fronte della moneta elettronica emessa siano utilizzabili anche per
operazioni di pagamento non connesse con la moneta elettronica o per servizi diversi.
CAPITOLO V DISCIPLINA PRUDENZIALE
SEZIONE I PATRIMONIO DI VIGILANZA
1. Patrimonio di vigilanza
Il patrimonio di vigilanza è costituito dal patrimonio di base più il patrimonio supplementare, ammesso nel calcolo del patrimonio di vigi- xxxxx entro un ammontare massimo pari al patrimonio di base, al netto delle deduzioni.
Il patrimonio di base e quello supplementare sono composti da elementi positivi e negativi la cui computabilità viene ammessa, con o senza limitazioni a seconda dei casi, in relazione alla qualità patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi. Gli elementi positivi che costituiscono il patrimonio devono essere nella piena disponibilità degli istituti , in modo da poter essere utilizzati senza limitazioni per la copertura dei rischi e delle perdite. L’importo di tali elementi è depurato degli eventuali oneri di natura fiscale.
Gli istituti calcolano il patrimonio di vigilanza secondo quanto previsto nelle “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” (Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006) Titolo I, Capitolo 2, Sezioni I e II.
2. Ammontare minimo del patrimonio di vigilanza
L’ammontare del patrimonio di vigilanza deve essere in qualsiasi momento almeno pari al requisito patrimoniale complessivo di cui alla Sezione II.
In ogni caso l’importo del patrimonio di vigilanza non deve mai essere inferiore al livello del capitale iniziale minimo richiesto per la costituzione dell’istituto.
SEZIONE II REQUISITO PATRIMONIALE
1. Requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento prestati
1.1 Criteri per la scelta del metodo di calcolo del requisito patrimoniale
Per la determinazione del requisito patrimoniale che l’istituto deve detenere a fronte dei rischi connessi ai servizi di pagamento prestati sono previsti due metodi di calcolo alternativi: metodo di calcolo A, metodo di calcolo B (1).
L’istituto utilizza, in via ordinaria, il metodo di calcolo B (cfr. par.
1.3).
Limitatamente al primo esercizio è prevista la facoltà di adottare il
metodo di calcolo A (cfr. par. 1.2), dandone comunicazione alla Banca d’Italia.
Nel caso in cui l’istituto intenda utilizzare in via ordinaria il metodo di calcolo A comunica tale intenzione alla Banca d’Italia, indicando le motivazioni. La Banca d’Italia, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, comunica eventuali motivi ostativi.
1.2 Metodo di calcolo A
Il requisito patrimoniale dell’istituto è pari almeno al 10% dei costi operativi fissi dell’anno precedente.
La Banca d’Italia si riserva la facoltà di adattare tale obbligo in caso di modifica sostanziale dell’attività dell’impresa rispetto all’anno precedente.
Nel caso in cui alla data del calcolo l’istituto abbia avviato l’attività da meno di un anno, tale copertura è pari al 10% dei corrispondenti costi operativi fissi riportati nel bilancio previsionale allegato al programma di attività, fermo restando il potere della Banca d’Italia di fissare un diverso importo.
1.3 Metodo di calcolo B
Il requisito patrimoniale dell’istituto è almeno pari alla somma delle quote dei volumi di pagamento (VP) di cui alle seguenti lettere da a) ad e)
– in cui VP è pari ad un dodicesimo dell’importo complessivo delle operazioni di pagamento eseguite dall’istituto di pagamento nell’anno precedente – moltiplicata per il fattore di graduazione k sotto indicato (2):
(1) Sono esclusi dal calcolo del requisito i servizi di pagamento connessi con l’emissione di moneta elettronica.
(2) Nel primo anno di attività il requisito è determinato facendo riferimento al bilancio previsionale allegato al programma di attività.
a) 4% della quota di VP fino a 5 milioni di euro;
b) 2,5% della quota di VP al di sopra di 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
c) 1% della quota di VP al di sopra di 10 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;
d) 0,5% della quota di VP al di sopra di 100 milioni di euro e fino a 250 milioni di euro;
e) 0,25% della quota di VP al di sopra di 250 milioni di euro. Il fattore di graduazione k è pari a:
a) 0,5 quando l’istituto presta solo i servizi di pagamento di cui al punto 6 dell’articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto 27 gennaio 2010, n. 11;
b) 0,8 quando l’istituto presta il servizio di pagamento di cui al punto 7 dell’articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto 27 gennaio 2010, n. 11;
c) 1,0 quando l’istituto presta uno o più dei servizi di pagamento di cui ai punti da 1 a 5 dell’articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto 27 gennaio 2010, n. 11.
2. Requisito patrimoniale a fronte dell’emissione di moneta elettronica
Il requisito patrimoniale a fronte dell’emissione di moneta elettronica è pari al 2 % della moneta elettronica media in circolazione. Quest’ultima è pari alla media dell’importo totale delle passività finanziarie a fronte della moneta elettronica emessa alla fine di ogni giorno nel corso dei sei mesi precedenti, calcolata il primo giorno del mese successivo alla fine del semestre e applicata a tale mese (1)
Qualora un istituto di moneta elettronica presti anche servizi di pagamento o svolga attività diverse dall’emissione di moneta elettronica e l’importo della moneta elettronica in circolazione non sia previamente noto, l’istituto di moneta elettronica può calcolare il requisito patrimoniale richiesto a fronte dell’emissione di moneta elettronica in base ad una percentuale rappresentativa dell’emissione di moneta elettronica, purché tale percentuale rappresentativa possa essere ragionevolmente stimata in base a dati storici secondo modalità giudicate adeguate dalla Banca d’Italia. Qualora un istituto di moneta elettronica abbia avviato l’attività da meno di 6 mesi il requisito patrimoniale è
(1) Ad esempio, si ipotizzi che nel corso dei primi sei mesi (gennaio-giugno) dell’anno la moneta elettronica media in circolazione (calcolata come media giornaliera della moneta elettronica emessa ad ogni fine giornata del semestre) sia pari a 1.000.000 di euro. In tal caso, tale importo costituisce la moneta elettronica media in circolazione a partire dal 1° luglio e con riferimento all’intero mese di luglio. Nel successivo mese di agosto, il calcolo dovrà essere effettuato come media giornaliera della moneta elettronica emessa ad ogni fine giornata del semestre che va dal 1° febbraio al 31 luglio.
calcolato sulla base della stima della moneta elettronica in circolazione indicata nel bilancio previsionale allegato al programma di attività.
3. Requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito
Gli istituti che concedono finanziamenti, secondo quanto previsto nel Capitolo IV, calcolano un requisito patrimoniale pari al 6% dei finanziamenti erogati; sono esclusi i finanziamenti connessi all’esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di credito con saldo mensile.
4. Incremento o riduzione dei requisiti patrimoniali
La Banca d’Italia, basandosi su una valutazione dei processi di gestione del rischio, della base dati sui rischi di perdite e dei meccanismi di controllo interno dell’istituto può prescrivere:
− all’istituto di pagamento di detenere un requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento prestati superiore fino al 20% rispetto all’importo che risulterebbe dall’applicazione del paragrafo 1, ovvero consentire di detenere un requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento prestati inferiore fino al 20% rispetto a tale importo.
− all’istituto di moneta elettronica di detenere un requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento prestati e della moneta elettronica emessa superiore fino al 20% rispetto all’importo che risulterebbe dall’applicazione dei paragrafi 1 e 2, ovvero consentire di detenere un requisito patrimoniale inferiore fino al 20% rispetto a tale importo.
5. Requisito patrimoniale complessivo
Gli istituti di pagamento detengono costantemente una dotazione patrimoniale minima complessiva (patrimonio di vigilanza) almeno pari alla somma del requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento prestati (cfr. par. 1 e 4 della presente Sezione) e del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito (cfr. par. 3 della presente Sezione).
Gli istituti di moneta elettronica detengono costantemente una dotazione patrimoniale minima complessiva (patrimonio di vigilanza) almeno pari alla somma del requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento (1) prestati (cfr. par. 1 e 4 della presente Sezione), del requisito patrimoniale a fronte dell’emissione di moneta elettronica (cfr. par. 2 e 4 della presente Sezione) e del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito (cfr. par. 3 della presente Sezione).
(1) Non connessi con l’emissione di moneta elettronica.
SEZIONE III PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi previsti nel presente Capitolo sono:
- per il divieto di utilizzare in via ordinaria il metodo A per il calcolo del requisito patrimoniale, Servizio Supervisione Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati o Filiale territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall’art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008, recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi.
CAPITOLO VI
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E CONTROLLI INTERNI
SEZIONE I PRINCIPI GENERALI
1. Premessa
Il TUB ha affidato alla Banca d’Italia il compito di dettare disposizioni aventi ad oggetto l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni degli istituti.
Le presenti Disposizioni prevedono norme di carattere generale che devono essere rispettate dall’istituto. In ogni caso, i principi indicati costituiscono requisiti organizzativi minimi che non esauriscono gli interventi adottabili dai competenti organi aziendali.
Gli istituti applicano le presenti disposizioni in maniera proporzionata alla dimensione e alla complessità dell’attività svolta nonché alla tipologia e alla gamma dei servizi prestati.
2. Requisiti generali di organizzazione
La gestione aziendale sana e prudente, l’affidabilità e l’efficienza dei servizi di pagamento prestati e dell’attività di emissione di moneta elettronica dipendono anche da un assetto organizzativo adeguato alla dimensione, alla complessità e alla vocazione operativa dell’istituto (criterio di proporzionalità).
In tal senso, gli istituti definiscono e applicano:
a) solidi dispositivi di governo societario, ivi compresi processi decisionali e una struttura organizzativa che specifichino in forma chiara e documentata i rapporti gerarchici e la suddivisione delle funzioni;
b) un efficace sistema dei controlli interni;
c) misure che assicurino che il personale e gli agenti dell’istituto o i soggetti convenzionati dall’istituto di moneta elettronica conoscano le procedure da seguire per il corretto esercizio delle proprie funzioni;
d) politiche e procedure volte ad assicurare che il personale, gli agenti dell’istituto e i soggetti convenzionati dall’istituto di moneta elettronica siano provvisti delle qualifiche, delle conoscenze e delle competenze necessarie per l’esercizio delle responsabilità loro attribuite;
e) efficaci flussi interni di comunicazione delle informazioni;
f) sistemi e procedure diretti a conservare registrazioni adeguate e ordinate dei fatti di gestione dell’istituto e della sua organizzazione interna;
g) criteri e procedure volti a garantire che l’affidamento al personale o agli agenti dell’istituto o ai soggetti convenzionati con l’istituto di moneta elettronica di funzioni multiple non sia tale da impedire loro di svolgere in modo adeguato e professionale una qualsiasi di tali funzioni;
h) procedure e sistemi idonei a tutelare la sicurezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni, tenendo conto della natura delle informazioni medesime;
i) politiche, sistemi, risorse e procedure per la continuità e la regolarità dei servizi, volte a:
− assicurare la capacità di operare su base continuativa;
− limitare le perdite in caso di gravi interruzioni dell’operatività;
− preservare i dati e le funzioni essenziali;
− garantire la continuità dei servizi in caso di interruzione dei sistemi e delle procedure. Qualora ciò non sia possibile, permettere di recuperare tempestivamente i dati e le funzioni e di riprendere tempestivamente i servizi;
j) politiche e procedure contabili che consentano di fornire tempestivamente alle autorità di vigilanza documenti che presentino un quadro fedele della posizione finanziaria ed economica e che siano conformi a tutti i principi e a tutte le norme anche contabili applicabili.
Gli istituti controllano e valutano con regolarità l’adeguatezza, l’efficacia e l’applicazione di tali requisiti organizzativi e adottano le misure adeguate per rimediare a eventuali carenze.
L’organo con funzione di controllo informa tempestivamente la Banca d’Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme che disciplinano l’attività dell’istituto.
Nell’allegato A si forniscono, a titolo esemplificativo, indicazioni circa il ruolo degli organi aziendali e i requisiti di affidabilità dei sistemi informativi e del sistema dei controlli interni.
SEZIONE II
ESTERNALIZZAZIONE DI FUNZIONI OPERATIVE E ACCORDI PER LA DISTRIBUZIONE E IL RIMBORSO DELLA MONETA ELETTRONICA
1. Esternalizzazione di funzioni operative
L’istituto che intende esternalizzare funzioni operative relative ai servizi di pagamento o all’emissione di moneta elettronica nonché al sistema dei controlli interni ne informa preventivamente la Banca d’Italia, almeno 60 giorni prima di dare corso all’esternalizzazione.
L’esternalizzazione di funzioni operative importanti non può mettere materialmente a repentaglio la qualità del controllo interno dell’istituto né impedire alla Banca d’Italia di controllare che gli istituti si conformino alle disposizioni loro applicabili (nell’allegato B sono riportati gli obblighi a carico dell’istituto in caso di esternalizzazione di tali funzioni).
2. Accordi per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica
L’istituto di moneta elettronica che intende avvalersi di soggetti convenzionati per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica trasmette alla Banca d’Italia uno schema generale di accordo – redatto secondo le indicazioni contenute nell’allegato B - almeno 60 giorni prima di procedere alla prima stipula. I singoli accordi di convenzionamento redatti secondo tale schema non sono oggetto di comunicazione specifica alla Banca d’Italia. Gli istituti di moneta elettronica conservano tuttavia la relativa documentazione e tengono apposite evidenze aggiornate di tutti i soggetti convenzionati di cui si avvalgono a disposizione della Banca d’Italia.
Gli istituti di moneta elettronica comunicano alla Banca d’Italia eventuali variazioni significative apportate allo schema contrattuale di convenzionamento almeno 60 giorni prima della loro adozione.
SEZIONE III
RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DOCUMENTO DESCRITTIVO DEI SERVIZI DI PAGAMENTO, DELLA MONETA ELETTRONICA E DELLE RELATIVE CARATTERISTICHE
L’istituto invia alla Banca d’Italia entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sulla struttura organizzativa redatta secondo lo schema indicato nell’allegato C e un documento descrittivo dei servizi di pagamento e/o dell’attività di emissione di moneta elettronica e delle relative caratteristiche, redatto secondo lo schema indicato nell’allegato D.
Il contenuto delle informazioni contenute nei documenti redatti secondo l’allegato D deve essere coerente con le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 146 del TUB, al fine di assicurare l’affidabilità e l’efficienza dei servizi di pagamento offerti e della moneta elettronica emessa.
La relazione e/o i documenti descrittivi non sono dovuti qualora non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni comunicate con l’ultima relazione e/o documenti descrittivi trasmessi.
Allegato A
Ruolo degli organi aziendali, sistemi informativi e sistema dei controlli interni.
1. Ruolo degli organi aziendali
Gli organi aziendali assumono un ruolo fondamentale per la definizione di un adeguato sistema organizzativo e il conseguimento di un affidabile sistema dei controlli interni.
La composizione degli organi aziendali, per numero e professionalità, deve assicurare l'efficace assolvimento dei loro compiti. La ripartizione di competenze tra gli organi aziendali deve garantire una costante dialettica interna, evitando sovrapposizioni di competenze che possano incidere sulla funzionalità aziendale.
L’operato degli organi aziendali deve essere sempre documentato, al fine di consentire un controllo sugli atti gestionali e sulle decisioni assunte; a tal fine, i verbali delle riunioni degli organi aziendali illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse.
In tale ambito, l’organo con funzione di supervisione strategica:
a) individua gli obiettivi, le strategie, il profilo e i livelli di rischio dell’istituto definendo le politiche aziendali e quelle del sistema dei controlli interni; ne verifica periodicamente la corretta attuazione e coerenza con l’evoluzione dell’attività aziendale;
b) approva le politiche di gestione dei rischi (operativi, di credito, di liquidità, ecc.), nonché le relative procedure e modalità di rilevazione e controllo;
c) approva i criteri in base ai quali sono scelti gli strumenti finanziari in cui investire i fondi ricevuti dalla clientela.
d) approva i processi relativi alla prestazione dei servizi di pagamento e, per gli istituti di moneta elettronica, all’attività di emissione di moneta elettronica e ne verifica periodicamente l’adeguatezza;
e) verifica che l’assetto delle funzioni aziendali di controllo sia definito in coerenza con il principio di proporzionalità e con gli indirizzi strategici e che le funzioni medesime siano fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;
f) approva e verifica periodicamente, con cadenza almeno annuale, la struttura organizzativa e l’attribuzione di compiti e responsabilità; in tale ambito, si assicura, tra l’altro, che:
− i compiti e le responsabilità, formalizzati in un apposito regolamento interno, siano allocati in modo chiaro e appropriato e che siano separate le funzioni operative da quelle di controllo;
− gli agenti e i soggetti convenzionati siano dotati di meccanismi di controllo interno adeguati al fine di conformarsi ai rispettivi obblighi in materia di lotta al riciclaggio e finanziamento al terrorismo;
− sia garantita la separatezza amministrativo-contabile tra l’attività di prestazione di servizi di pagamento ed eventualmente di emissione di moneta elettronica, rispetto alle altre attività dell’istituto;
g) verifica che il sistema di flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo.
L’organo con funzione di gestione:
a) attua le politiche aziendali e quelle del sistema dei controlli interni, definite dall’organo con funzione di supervisione strategica;
b) verifica nel continuo l’adeguatezza del sistema dei controlli interni, provvedendo al suo adeguamento alla luce dell’evoluzione dell’operatività;
c) definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali la conoscenza dei fatti di gestione rilevanti;
d) definisce in modo chiaro i compiti e le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali, in modo, tra l’altro, di prevenire potenziali conflitti di interesse e di assicurare che le strutture siano dirette da personale qualificato in relazione alle attività da svolgere;
e) assicura che il personale e gli agenti utilizzati per la prestazione di servizi di pagamento, nonché il personale e i soggetti convenzionati utilizzati per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica, siano adeguatamente formati con riferimento ai prodotti e servizi prestati, agli adempimenti in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, alla normativa in materia di trasparenza;
f) assicura che le politiche aziendali e le procedure siano tempestivamente comunicate a tutto il personale interessato;
g) adotta tempestivamente le misure necessarie nel caso in cui emergano carenze o anomalie dall’insieme delle verifiche svolte sul sistema dei controlli.
L’organo con funzione di controllo, nel rispetto delle attribuzioni degli altri organi e collaborando con essi:
a) vigila sull’osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull’adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili dell’istituto;
b) vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni; accerta l’efficacia delle strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l’adeguato coordinamento tra le stesse;
c) valuta il grado di adeguatezza e il regolare funzionamento delle principali aree organizzative;
d) promuove interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate.
L’organo con funzione di controllo può avvalersi per lo svolgimento delle proprie funzioni di tutte le unità delle strutture organizzative che assolvono funzioni di controllo e, in particolare, della funzione di revisione interna. L’attività di controllo può determinare la formulazione di osservazioni e proposte di modifica volte alla rimozione di eventuali anomalie riscontrate. Di tali osservazioni e proposte, nonché della successiva attività di verifica dell’organo con funzione di controllo sull’attuazione di eventuali provvedimenti, deve essere conservata adeguata evidenza.
L’organo con funzione di controllo mantiene il coordinamento con le funzioni di controllo interno e con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, al fine di incrementare il grado di conoscenza sull’andamento della gestione aziendale, avvalendosi anche delle risultanze degli accertamenti effettuati da tali unità operative.
L’interazione tra l’attività dell’organo con funzione di controllo e l’attività di vigilanza contribuisce al rafforzamento del complessivo sistema di supervisione sull’istituto.
2. SISTEMI INFORMATIVI
L’affidabilità dei sistemi informativi, rappresenta un pre-requisito essenziale per il buon funzionamento dell’istituto e consente agli organi aziendali di assumere decisioni consapevoli e coerenti con gli obiettivi aziendali.
I sistemi informativo-contabili devono essere adeguati al contesto operativo e ai rischi ai quali l’istituto è esposto.
Essi devono avere un elevato grado di attendibilità, registrare correttamente e con la massima tempestività i fatti di gestione, consentire di ricostruire l’attività dell’istituto a qualsiasi data, partitamente per ciascuno dei servizi di pagamento prestati e, per gli istituti di moneta elettronica, anche in relazione all’attività di emissione moneta elettronica.
La circostanza che l’istituto utilizzi diverse procedure settoriali (contabilità, segnalazioni, antiriciclaggio, ecc.) non deve inficiare la
qualità e integrità dei dati né comportare la creazione di archivi non coerenti.
I sistemi informativi devono garantire elevati livelli di sicurezza. A tal fine, devono essere individuati e documentati adeguati presidi volti a garantire: la sicurezza fisica e logica dell’hardware e del software, comprendenti procedure di back-up dei dati e di disaster recovery; l’individuazione dei soggetti autorizzati ad accedere ai sistemi e relative abilitazioni; la possibilità di risalire agli autori degli inserimenti o delle modifiche dei dati, di ricostruire la serie storica dei dati modificati.
Una specifica sezione del piano di continuità operativa di cui deve essere dotato l’istituto è dedicata ai sistemi informativo-contabili.
Inoltre, su un piano più generale, è necessario che la disponibilità di risorse informatiche e umane sia adeguata all’operatività aziendale.
3. SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
Premessa
Il sistema dei controlli interni è costituito dall’insieme delle risorse, delle strutture organizzative, delle regole e delle procedure per assicurare il conseguimento delle strategie aziendali e dell’efficacia ed efficienza dei processi aziendali, della salvaguardia del valore delle attività e della protezione dalle perdite, dell’affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali, della conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza e di sorveglianza sul sistema dei pagamenti e le disposizioni interne dell’istituto.
Nel sistema dei controlli interni rientrano le strategie, le politiche, i processi e i meccanismi riguardanti la gestione dei rischi a cui l’istituto è o potrebbe essere esposto e per determinare e controllare il livello di rischio tollerato. In questo contesto, la gestione dei rischi include le funzioni di individuazione, assunzione, misurazione, sorveglianza e attenuazione dei rischi.
Per gli istituti, in relazione alla prestazione dei servizi di pagamento e all’emissione di moneta elettronica, assumono particolare rilievo i rischi operativi, inclusi i rischi di natura legale e reputazionale che possono discendere dai rapporti con la clientela. A tal fine, gli istituti sono tenuti, tra l’altro, ad approntare specifici presidi organizzativi per assicurare il rispetto delle prescrizioni normative e di autoregolamentazione, pianificando, in tale ambito, specifici controlli sulle succursali, sugli agenti e sui soggetti convenzionati.
Gli istituti valutano attentamente le implicazioni derivanti dai mutamenti dell’operatività aziendale (ingresso in nuovi mercati o in nuovi settori operativi, offerta di nuovi prodotti, utilizzo di canali distributivi innovativi, partecipazione a nuovi sistemi di pagamento), con preventiva individuazione dei rischi e definizione di procedure di controllo adeguate, approvate dagli organi aziendali competenti.
Nella predisposizione dei presidi organizzativi, gli istituti tengono conto dell’esigenza di prevenire fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo.
Tipologie di controllo
Si descrivono di seguito alcune tipologie di controllo, indipendentemente dalle strutture organizzative in cui sono collocate:
1) controlli di linea, diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni connesse con la prestazione dei servizi di pagamento e con l’emissione di moneta elettronica. Essi sono effettuati dalle stesse strutture operative (es. controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione), incorporati nelle procedure (anche automatizzate) ovvero eseguiti nell’ambito dell’attività di back office;
2) controlli sulla gestione dei rischi e di conformità alle norme (c.d. controlli di secondo livello), che hanno l’obiettivo di concorrere alla definizione delle metodologie di misurazione dei rischi aziendali, di verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative e di controllare la coerenza dell’operatività delle singole aree produttive con gli obiettivi di rischio-rendimento assegnati, nonché alle norme dell’operatività aziendale . Essi sono affidati a strutture diverse da quelle produttive;
3) revisione interna (internal audit). In tale ambito rientra la valutazione periodica della completezza, della funzionalità e dell’adeguatezza del sistema dei controlli interni, inclusi quelli sul sistema informativo (EDP audit), con cadenza prefissata in relazione alla natura e all’intensità dei rischi. L’attività è condotta da funzioni diverse e indipendenti da quelle produttive, anche attraverso verifiche in loco.
Ferma l’esigenza di gestire tutti i rischi aziendali, gli istituti, in considerazione della natura dell’attività svolta, prestano particolare attenzione ai rischi operativi e di reputazione (1).
Pertanto, gli istituti:
− prestano particolare attenzione agli eventi di maggiore gravità e scarsa frequenza e individuano le varie forme e modalità con cui possono manifestarsi i rischi operativi, in relazione alle specifiche caratteristiche organizzative ed operative;
− valutano i rischi operativi e reputazionali connessi con l’introduzione di nuovi prodotti, attività, reti distributive, processi e sistemi rilevanti e con la partecipazione, anche indiretta, a nuovi sistemi di pagamento;
(1) Il rischio di reputazione può scaturire direttamente da determinati eventi o comportamenti (ad es. politiche commerciali percepite dalla clientela come poco attente ai propri interessi) o indirettamente da altre tipologie di rischio (operativo, credito, liquidità) rispetto alle quali gli effetti reputazionali possono amplificare l’impatto economico. Il rischio di reputazione può pertanto conseguire sia da comportamenti irregolari sia da errate percezioni da parte della clientela o del mercato.
− si dotano di piani di emergenza e di continuità operativa che assicurano la propria capacità di operare su base continuativa e di limitare le perdite operative in caso di gravi interruzioni dell’operatività.
Nel caso in cui gli istituti, nella prestazione dei servizi di pagamento, eroghino finanziamenti ai clienti, definiscono adeguati processi decisionali e operativi connessi con la gestione del rischio di credito (1).
Gli istituti devono avere in ogni momento una corretta percezione della propria esposizione nei confronti di ogni cliente o gruppo di clienti connessi (2), anche al fine di procedere, se del caso, ad una tempestiva revisione delle linee di credito.
Il processo riguardante l’erogazione del credito (che comprende le seguenti fasi: 1) istruttoria; 2) erogazione; 3) monitoraggio delle posizioni; 4) interventi in caso di anomalia; 5) revisione delle linee di credito) deve risultare dal regolamento interno e deve essere periodicamente sottoposto a verifica. Il regolamento, approvato dall’organo con funzione di gestione, definisce, tra l’altro: la documentazione minimale da acquisire per effettuare una adeguata valutazione del merito creditizio del prenditore; le eventuali deleghe in materia di erogazione del credito; le modalità di rinnovo degli affidamenti; le procedure e gli adempimenti riferiti alla fase di monitoraggio del credito nonché le modalità e i tempi di attivazione in caso di rilevazione di crediti anomali; criteri di classificazione, gestione e valutazione dei crediti anomali.
(1) Tale obbligo è previsto anche con riferimento all’attività di emissione e gestione di carte di credito con saldo mensile.
(2) A tali fini si identificano due tipologie di connessioni tra uno o più soggetti:
a) giuridica - se uno dei soggetti in esame ha, direttamente o indirettamente, un potere di controllo sull'altro o sugli altri;
b) economica - quando, indipendentemente dall'esistenza dei rapporti di controllo di cui alla lettera a), esistono, tra i soggetti considerati, legami tali che, con tutta probabilità, se uno di essi si trova in difficoltà finanziarie, in particolare difficoltà di raccolta di fondi o rimborso dei debiti, l'altro, o tutti gli altri, potrebbero incontrare analoghe difficoltà.
Con riferimento alla lettera a) il controllo sussiste – salvo che l’istituto dimostri il contrario – quando ricorre anche una sola delle seguenti circostanze:
1) uno dei soggetti in esame possiede - direttamente o indirettamente - più del 50% del capitale o delle azioni con diritto di voto di un altro dei soggetti in esame;
2) uno dei soggetti in esame possiede il 50% o meno del 50% del capitale o dei diritti di voto in un altro dei soggetti in esame ed è in grado di esercitare il controllo congiunto su di esso in virtù delle azioni e dei diritti posseduti, di clausole statutarie e di accordi con gli altri partecipanti.
Nell’ipotesi di cui al punto 2, ovvero indipendentemente da possessi azionari, costituisce indice di controllo la disponibilità di uno o più dei seguenti poteri: i) indirizzare l’attività di un’impresa in modo da trarne benefici; ii) decidere operazioni significative, quali ad esempio il trasferimento dei profitti e delle perdite; iii) nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi; iv) disporre della maggioranza dei voti negli organi amministrativi o della maggioranza dei voti nell’assemblea dei soci o in altro organo equivalente; v) coordinare la gestione di un’impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune.
Tutti gli affidamenti sono concessi al termine di un procedimento istruttorio documentato, ancorché basato su procedure automatizzate.
In caso di ricorso ad agenti per la prestazione di servizi di pagamento o, per i soli IMEL, a soggetti convenzionati per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica, gli istituti assicurano il rispetto delle proprie disposizioni interne da parte di questi soggetti, nonché delle disposizioni ad essi applicabili (ad esempio trasparenza, usura, antiriciclaggio, diritti e obblighi delle parti). Gli istituti assicurano altresì che siano resi riconoscibili all’utenza i soggetti di cui si avvalgono (agenti, soggetti convenzionati, punti operativi abilitati all’incasso ai sensi dell’art. 12 comma 4 del d.lgs. 141/2010).
Gli istituti controllano e gestiscono i rischi connessi con gli investimenti dei fondi ricevuti dai clienti in modo da assicurare la pronta disponibilità delle somme per l’esecuzione delle operazioni di pagamento. Essi approntano procedure operative volte ad assicurare il rispetto dei termini fissati dalla normativa per il deposito o l’investimento dei fondi e per la sistemazione di eventuali sbilanci tra valore di tali attività e fondi ricevuti (1).
Funzioni aziendali di controllo
Gli istituti istituiscono funzioni indipendenti di controllo di conformità alle norme, di gestione del rischio e di revisione interna, in modo proporzionato alla dimensione e alla complessità dell’attività svolta nonché alla tipologia e alla gamma dei servizi di pagamento prestati.
Per assicurare la correttezza e l’indipendenza delle funzioni aziendali di controllo è necessario che:
a) tali funzioni dispongano dell’autorità, delle risorse e delle competenze necessarie per lo svolgimento dei loro compiti;
b) i responsabili non siano gerarchicamente subordinati ai responsabili delle funzioni sottoposte a controllo e siano nominati dall’organo con funzione di gestione, d’accordo con l’organo di supervisione strategica, sentito l’organo con funzione di controllo. Essi riferiscono direttamente agli organi aziendali;
c) coloro che partecipano alle funzioni aziendali di controllo non partecipino direttamente alla prestazione dei servizi che essi sono chiamati a controllare. Ferma restando tale previsione, in applicazione del principio di proporzionalità, i responsabili delle funzioni di controllo possono avvalersi di soggetti aventi anche funzioni operative, incardinati in strutture aziendali diverse da quelle di controllo, a condizione che l’affidamento a tali soggetti di
(1) Gli istituti adottato, tra l’altro, presidi idonei a fronteggiare il rischio di disconoscimenti in relazione a operazioni di accreditamento della moneta elettronica o dei conti di pagamento via web, ad es. con addebito di carte di credito (fenomeni di phishing, ecc.).
altri compiti oltre a quelli di controllo non impedisca loro di svolgere in modo adeguato e professionale i compiti di controllo;
d) le funzioni aziendali di controllo siano tra loro separate sotto un profilo organizzativo;
e) il metodo per la determinazione della remunerazione di coloro che partecipano alle funzioni aziendali di controllo non ne comprometta l’obiettività.
Gli istituti possono non applicare i requisiti di cui alla lettera d) del precedente capoverso, qualora dimostrino che, in applicazione del principio di proporzionalità, gli obblighi in questione non sono proporzionati ai rischi da essi assunti e che le funzioni di controllo continuano ad essere efficaci.
Le funzioni aziendali di controllo, svolgono i compiti di seguito indicati.
La funzione di gestione del rischio:
a) collabora alla definizione delle politiche di gestione del rischio e delle relative procedure e modalità di rilevazione e controllo;
b) presiede al funzionamento del sistema di controllo dei rischi e ne verifica il rispetto da parte dell’istituto;
c) verifica l’adeguatezza e l’efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate nel sistema di controllo dei rischi.
La funzione di revisione interna:
a) definisce e applica un piano di audit, approvato dall’organo con funzione di gestione, per l’esame e la valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia del sistema dei controlli interni e dei meccanismi adottati dagli agenti utilizzati per la prestazione dei servizi di pagamento e dai soggetti convenzionati per la distribuzione di moneta elettronica per conformarsi agli obblighi in materia di lotta al riciclaggio e finanziamento al terrorismo. Il piano di audit prevede, tra l’altro, specifici controlli sull’intera rete di succursali, agenti utilizzati per la prestazione dei servizi di pagamento e soggetti convenzionati per la distribuzione di moneta elettronica;
b) formula raccomandazioni basate sui risultati delle verifiche effettuate in base al piano di audit e ne verifica l’osservanza.
La funzione di controllo di conformità (compliance), al fine di valutare l’adeguatezza delle procedure interne rispetto all’obiettivo di prevenire la violazione di leggi, regolamenti e norme di autoregolamentazione applicabili all’istituto:
a) identifica le norme applicabili all’istituto e ai servizi da esso prestati e ne misura/valuta l’impatto sui processi e procedure aziendali;
b) propone modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare adeguato presidio dei rischi di non conformità alle norme;
c) predispone flussi informativi diretti agli organi aziendali e alle altre funzioni aziendali di controllo;
d) verifica l’efficacia degli adeguamenti organizzativi suggeriti per la prevenzione del rischio di non conformità.
Le funzioni aziendali di controllo presentano agli organi aziendali, almeno una volta all’anno, relazioni sull’attività svolta e forniscono agli stessi organi consulenza per i profili che attengono ai compiti di controllo svolti.
Allegato B
Obblighi a carico degli istituti nel caso di esternalizzazione di funzioni operative relative ai servizi di pagamento, all’emissione di moneta elettronica o
importanti.
Una funzione operativa si considera importante nel caso in cui un’anomalia nella sua esecuzione o la sua mancata esecuzione possano:
− mettere a repentaglio la capacità dell’istituto di continuare a conformarsi ai requisiti relativi alla sua autorizzazione o agli altri obblighi ad esso applicabili ai sensi delle presenti disposizioni;
− compromettere gravemente i suoi risultati finanziari o la solidità o la continuità dei suoi servizi di pagamento o dell’attività di emissione di moneta elettronica;
− costituire un pregiudizio per il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.
Gli istituti che esternalizzano funzioni operative relative a servizi di pagamento, all’emissione di moneta elettronica o importanti assicurano che:
a) l’esternalizzazione non determini la delega della responsabilità da parte degli organi aziendali;
b) non siano alterati il rapporto e gli obblighi dell’istituto nei confronti dei suoi clienti nella prestazione dei servizi di pagamento o nell’attività di emissione di moneta elettronica;
c) non sia messo a repentaglio il rispetto delle condizioni che l’istituto deve soddisfare per poter essere autorizzato alla prestazione dei servizi di pagamento o all’attività di emissione di moneta elettronica e per conservare tale autorizzazione.
In relazione a ciò, gli istituti, quando concludono o applicano accordi di esternalizzazione di funzioni operative relative a servizi di pagamento, di emissione di moneta elettronica o importanti, assicurano che siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a) il fornitore di servizi disponga della competenza, della capacità e di qualsiasi autorizzazione richiesta dalla legge per esercitare le funzioni esternalizzate in maniera professionale e affidabile;
b) il fornitore di servizi presti i servizi esternalizzati in maniera efficace; a questo scopo l’istituto si dota di metodi per la valutazione del livello dei servizi di tale fornitore;
c) il fornitore sorvegli adeguatamente l’esecuzione delle funzioni esternalizzate e gestisca in modo appropriato i rischi connessi con l’esternalizzazione;
d) l’istituto conservi la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni esternalizzate e per gestire i rischi connessi all’esternalizzazione e controlli tali funzioni e gestisca tali rischi;
e) il fornitore di servizi informi l’istituto di qualsiasi sviluppo che potrebbe incidere in modo rilevante sulla sua capacità di eseguire le funzioni esternalizzate in maniera efficace e in conformità con la normativa e i requisiti vigenti;
f) vi siano clausole risolutive espresse che consentano all’istituto di porre termine all’accordo di esternalizzazione in presenza di eventi che possano compromettere la capacità del fornitore di garantire il servizio ovvero quando si verifichi il mancato rispetto del livello di servizio concordato;
g) il fornitore di servizi collabori con le autorità di vigilanza per quanto riguarda le attività esternalizzate;
h) l’istituto, i suoi revisori contabili e le autorità di vigilanza abbiano effettivo accesso ai dati relativi alle attività esternalizzate e ai locali in cui opera il fornitore di servizi; le autorità di vigilanza siano in grado di esercitare i predetti diritti di accesso;
i) il fornitore di servizi garantisca la protezione delle informazioni riservate relative all’istituto e ai suoi clienti;
j) l’istituto e il fornitore di servizi adottino, applichino e mantengano un piano di emergenza per il ripristino dell’operatività dei sistemi in caso di disastro e la verifica periodica dei dispositivi di back-up, quando ciò sia necessario in considerazione della funzione esternalizzata;
k) i diritti e gli obblighi rispettivi dell’istituto e del fornitore di servizi siano chiaramente definiti e specificati in un accordo scritto.
Distribuzione e rimborso di moneta elettronica
Gli istituti di moneta elettronica, quando concludono o applicano accordi di distribuzione e rimborso della moneta elettronica, assicurano che siano soddisfatte, ove applicabili, le condizioni di cui al precedente paragrafo.
Fermo restando il rispetto delle condizioni sopra elencate, nel caso in cui il soggetto convenzionato che distribuisce la moneta elettronica riceve direttamente dal cliente le somme a fronte della moneta elettronica da emettere e rilascia contestualmente lo strumento di pagamento rappresentativo (fisico o virtuale) della stessa, l’accordo di esternalizzazione definisce anche:
- le modalità e i termini mediante i quali gli importi ricevuti sono riconosciuti all’istituto di moneta elettronica, anche al fine di determinare il momento di emissione della moneta elettronica;
- i presidi adottati a fronte del rischio connesso con comportamenti del soggetto distributore in violazione delle disposizioni vigenti.
Il servizio di distribuzione della moneta elettronica può includere la stipula del contratto con il cliente, previo assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.
Allegato C
Schema della relazione sulla struttura organizzativa
Parte I
Organi aziendali
1. Descrivere sinteticamente i compiti assegnati agli organi aziendali.
2. Indicare la periodicità abituale delle riunioni degli organi aziendali.
3. Descrivere i processi che conducono all’ingresso in nuovi mercati o settori o all’introduzione di nuovi prodotti.
4. Indicare la tempistica e il contenuto dei “report” predisposti per le verifiche di competenza dell’organo con funzione di supervisione strategica e dell’organo con funzione di gestione.
Parte II
Struttura organizzativa e sistema dei controlli interni
1. Descrivere (anche mediante grafico) l’organigramma/funzionigramma aziendale (includendo anche l’eventuale rete periferica, degli agenti e dei soggetti convenzionati).
2. Descrivere le deleghe attribuite ai vari livelli dell’organizzazione aziendale, i relativi limiti operativi, le modalità di controllo del delegante sull’azione del delegato.
3. Indicare le funzioni operative relative a servizi di pagamento, all’emissione di moneta elettronica o importanti che l’istituto ha esternalizzato e le procedure adottate per il controllo di tali funzioni.
4. Per le funzioni aziendali di controllo, indicare il responsabile e descrivere le risorse umane e tecnologiche a disposizione, il contenuto e la periodicità delle attività di controllo, specificando i ruoli e le responsabilità connesse con lo svolgimento dei processi di controllo.
Parte III
Gestione dei rischi
1. Indicare per ciascuna tipologia di rischio rilevante i presidi organizzativi approntati per la loro gestione e i meccanismi di controllo.
2. Illustrare i presidi e le cautele previsti con riferimento alla distribuzione dei servizi di pagamento, di emissione di moneta elettronica e di eventuali altri servizi, con particolare riguardo sia alla propria rete periferica che alla rete costituita da agenti e da soggetti convenzionati. Specifici riferimenti dovranno essere prodotti in merito alle procedure poste in essere nel caso di utilizzo di reti distributive informatiche (es. Internet).
3. Descrivere sinteticamente il piano di emergenza e di continuità operativa stabilito per assicurare la propria capacità di operare su base continuativa e di limitare le perdite operative in caso di gravi interruzioni dell’operatività.
4. Descrivere i presidi organizzativi e di controllo per assicurare il rispetto delle normative in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento al terrorismo.
Parte IV
Sistemi informativi
1. Descrivere sinteticamente le procedure informatiche utilizzate nei vari comparti (contabilità, segnalazioni, ecc.), il processo di alimentazione, ponendo in evidenza le operazioni automatizzate e quelle effettuate manualmente, il grado di integrazione tra le procedure.
2. Descrivere i controlli (compresi quelli generati automaticamente dalle procedure) effettuati sulla qualità dei dati.
3. Descrivere i presidi logici e fisici approntati per garantire la sicurezza del sistema informatico e la riservatezza dei dati (individuazione dei soggetti abilitati, gestione di userid e password, sistemi di back-up e di recovery, ecc.).
4. Individuare il responsabile EDP e le funzioni ad esso attribuite.
Allegato D
Descrizione dei servizi di pagamento, dell’attività di emissione della moneta elettronica
e delle relative caratteristiche
Sezione A – Elenco dei servizi di pagamento
L’istituto indica i servizi di pagamento che intende offrire, tra quelli previsti nell’articolo 1, comma 1, lett. b) del decreto 27 gennaio 2010, n.
11.
Sezione B – Caratteristiche dei servizi di pagamento
L’istituto descrive per ciascuno dei servizi di pagamento prestati le informazioni previste dal pertinente schema di compilazione, come di seguito indicato.
B.1 – Servizi di pagamento di cui ai nn. da 1 a 5 e 7 all’art. 1, comma 1, lett. b) del D. lgs. n. 11/2010
Parte I
1 - Contrattualizzazione
Caratteristiche del servizio offerto all’utenza, incluse le modalità di registrazione delle operazioni di sottoscrizione e estinzione del rapporto con l’utente e le relazioni contrattuali con le altre parti eventualmente coinvolte.
Caratteristiche dei conti di pagamento, inclusi eventuali importi massimi di avvaloramento e/o tempi massimi di gestione dei fondi
2 - Circuito
Caratteristiche del circuito di accettazione dello strumento di pagamento e dei meccanismi di collegamento tra l’istituto e il circuito. A tal fine, è indicato se l’istituto che emette lo strumento di pagamento: i) è proprietario del circuito di accettazione; ii) aderisce a un circuito di pagamento gestito da terzi (es. circuito carte di pagamento ovvero rete interbancaria di pagamento); iii) ha aggiunto funzioni proprie a un circuito di pagamento di terzi.
Aspetti di dettaglio:
− modalità di funzionamento del circuito e, in particolare, ruolo e responsabilità dei diversi soggetti coinvolti;
− meccanismi di tutela dell’integrità del circuito, con particolare riguardo ai sistemi di controllo, alle misure atte ad assicurare la continuità e l’adeguatezza dei livelli del servizio, nonché indicazione dei soggetti responsabili per l’amministrazione della sicurezza del circuito;
− misure di sicurezza tecnica adottate, in particolare modalità di identificazione/autenticazione degli utenti e di gestione di eventuali sistemi di crittografia, misure dirette a preservare l’integrità e la riservatezza dei dati e ad assicurare la protezione dei dispositivi fisici.
3 – Meccanismi di autenticazione
Caratteristiche del dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l’utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento e di cui l’utilizzatore di servizi di pagamento si avvale per impartire un ordine di pagamento.
Modalità di acquisizione dell’eventuale dispositivo personalizzato e presidi di sicurezza tecnici adottati.
Parte II
1 – Clearing and settlement
Modalità di clearing e settlement dei pagamenti, modalità di accesso a procedure di scambio e di regolamento delle operazioni (ad es. adesione a procedure interbancarie, ricorso a tramite operativo, canale di regolamento prescelto) con descrizione dei flussi monetari e/o contabili relativi.
Presidi di sicurezza tecnici posti a tutela dell’affidabilità e della disponibilità dei servizi utilizzati dall’istituto per l’accesso alle procedure di clearing e settlement gestite da terzi.
Presidi a tutela del rispetto dei cut-off time previsti.
2 - Gestione e controllo frodi
Misure dirette alla rilevazione di comportamenti anomali, di tentativi di manipolazione o di utilizzi fraudolenti, sia da parte degli utenti, sia da parte dei soggetti convenzionati.
3 - Gestione reclami
Procedure per la gestione dei reclami degli utenti a seguito di disservizi, malfunzionamenti o frodi inerenti al servizio di pagamento prestato.
4 - Erogazione credito
Servizi in relazione ai quali viene accordato il credito.
Caratteristiche principali del contratto di erogazione del credito (esempio: durata del finanziamento, tipologia del finanziamento).
Parte III
1 - Informazioni ulteriori da fornire per i servizi di cui ai nn. 1 e 2
Funzioni di deposito/prelievo
Caratteristiche dei servizi che permettono di depositare e/o prelevare il contante da un conto di pagamento, nonché delle operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento.
Presidi di sicurezza tecnica adottati per assicurare l’affidabilità e la disponibilità del servizio.
2 - Informazioni ulteriori da fornire per i servizi di cui ai nn. 3, 4 e 7
Ordini di pagamento
Procedura per il perfezionamento dell’ordine di pagamento (ad es. trasferimento fondi, addebito diretto anche una tantum, bonifici, ordini permanenti, operazioni disposte mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi), incluse le modalità di autenticazione dell’utente, accettazione dell’ordine e completamento della transazione.
Presidi di sicurezza tecnici adottati per assicurare l’affidabilità e la disponibilità del servizio.
3 - Informazioni ulteriori da fornire per i servizi di cui al n. 5
Emissione di strumenti di pagamento
Caratteristiche tecniche e di funzionamento dello strumento di pagamento (esempio: carte fisiche ovvero dispositivi virtuali, dispositivi di autenticazione), inclusi i presidi di sicurezza tecnici adottati.
Modalità di produzione, personalizzazione, conservazione, distribuzione e distruzione dei dispositivi utilizzati e relativi presidi di sicurezza tecnici adottati.
Acquiring
Caratteristiche del servizio di acquiring, incluse modalità di convenzionamento del merchant, caratteristiche dei flussi informativi e monetari con i punti di accettazione degli strumenti di pagamento
Caratteristiche tecniche e di funzionamento dei dispositivi di accettazione dello strumento di pagamento (ad esempio, terminali POS fisici e virtuali, ATM e servizi di acquiring remoto attraverso reti pubbliche o private) e relativi presidi di sicurezza tecnici adottati.
Modalità di produzione, personalizzazione, installazione e rimozione dei dispositivi di accettazione dello strumento di pagamento e relativi presidi di sicurezza tecnici adottati.
B.2. Servizi di pagamento di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) n. 6 del D. lgs. 11/2010 (Rimesse)
1 - Circuito
Eventuale circuito al quale si aderisce e/o i principali paesi verso cui vengono inviate e/o ricevute le rimesse di denaro.
2 - Modalità di funzionamento del servizio Caratteristiche del servizio, inclusi:
a) livelli di servizio garantiti, vincoli procedurali e di importo, ulteriori caratteristiche peculiari;
b) procedure e presidi di sicurezza nella fase di invio (controlli di linea, verifica identità, generazione codici di controllo e loro sicurezza, etc..);
c) procedure e presidi di sicurezza nella fase di ricezione (controlli sulle identità e sui parametri della transazione, verifica codici di controllo).
3 - Modalità di gestione dei flussi monetari e informativi.
Descrizione dei seguenti aspetti:
a) caratteristiche e presidi di sicurezza dei sistemi informativi degli agenti che erogano il servizio alla clientela;
b) caratteristiche e presidi di sicurezza delle reti di interconnessione degli agenti con i sistemi elaborativi centrali;
c) procedure di controllo sugli agenti, inclusa la verifica delle procedure tecnico-operative di sicurezza;
d) caratteristiche e presidi di sicurezza adottati per l’accesso alle reti interbancarie nazionali e internazionali.
4 - Clearing e settlement
Modalità di clearing e settlement dei pagamenti, modalità di accesso a procedure di scambio e di regolamento delle operazioni (ad es. adesione a procedure interbancarie, ricorso a tramite operativo, canale di regolamento prescelto) con descrizione dei flussi monetari e/o contabili relativi.
Presidi di sicurezza tecnici posti a tutela dell’affidabilità e della disponibilità dei servizi utilizzati dall’istituto per l’accesso alle procedure di clearing e settlement gestite da terzi.
Presidi a tutela del rispetto dei cut-off time previsti.
5 - Gestione e controllo frodi
Misure dirette alla rilevazione di comportamenti anomali, di tentativi di manipolazione o di utilizzi fraudolenti, sia da parte degli utenti, sia da parte dei soggetti convenzionati.
6 - Gestione reclami
Procedure per la gestione dei reclami degli utenti a seguito di disservizi, malfunzionamenti o frodi inerenti al servizio di pagamento prestato.
Sezione C – Moneta elettronica
Gli istituti di moneta elettronica forniscono le informazioni di cui alla Sezione
B.1 con riferimento all’attività di emissione di moneta elettronica. Essi descrivono inoltre i seguenti aspetti:
a) caratteristiche tecniche e di funzionamento dello strumento di pagamento (esempio: carte fisiche ovvero dispositivi virtuali; nominativi o anonimi; ricaricabili o meno; eventuale possibilità di effettuare trasferimenti di moneta elettronica da un dispositivo ad un altro);
b) modalità di avvaloramento iniziale e, ove previsti, di avvaloramento successivo;
c) modalità di rimborso della moneta elettronica e caratteristiche essenziali del rapporto contrattuale con il detentore di moneta elettronica (es. valore monetario iniziale, importi massimi di avvaloramento, importo massimo delle singole ricariche, condizioni e modalità di utilizzo, commissioni applicate);
d) meccanismi di registrazione delle operazioni di avvaloramento, utilizzo, ricarica, rimborso e, ove previsti, dei trasferimenti da un dispositivo ad un altro.
CAPITOLO VII
SUCCURSALI, AGENTI E LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI DEGLI ISTITUTI
SEZIONE I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Premessa
L’istituto può ampliare la propria capacità di prestare servizi di pagamento, nel territorio nazionale e all’estero, attraverso l’istituzione di succursali (Sezione II), la definizione di accordi di promozione e conclusione di contratti con agenti (Sezione III) o la libera prestazione di servizi in altri paesi comunitari (Sezione IV).
L’istituto di moneta elettronica può ampliare la propria attività di emissione di moneta elettronica, nel territorio nazionale e all’estero, attraverso l’istituzione di succursali (Sezione II), la definizione di accordi di distribuzione e rimborso della moneta elettronica con soggetti convenzionati (Sezione III) o la libera prestazione di servizi in altri paesi comunitari (Sezione IV).
L’istituzione di succursali e la selezione degli agenti nonché dei soggetti convenzionati riveste particolare importanza in quanto, se da un lato consente di allargare la capillarità e incrementare la tempestività dell’offerta, dall’altro comporta una serie di rischi aggiuntivi, con particolare riferimento ai rischi operativi e di non conformità alle norme.
La decisione strategica di ampliare la rete distributiva, così come di prestare servizi di pagamento o emettere moneta elettronica in regime di libera prestazione di servizi, è assunta dall’organo con funzione di supervisione strategica.
2. Ambito di applicazione
Le presenti disposizioni si applicano agli istituti che intendono prestare servizi di pagamento o attività di emissione di moneta elettronica
– in Italia o in altri Stati comunitari – mediante lo stabilimento di succursali, in regime di libera prestazione di servizi ovvero mediante il ricorso ad un agente per la prestazione di servizi di pagamento o, nel solo caso della moneta elettronica, di un soggetto convenzionato per la distribuzione o il rimborso della stessa.
SEZIONE II SUCCURSALI
1. Apertura di succursali in Italia
L’istituto che intende aprire una succursale in Italia lo comunica alla Banca d’Italia. La comunicazione contiene le seguenti informazioni:
a) indirizzo e recapiti della succursale;
b) eventuali modifiche organizzative e del sistema dei controlli interni necessarie ad assicurare la corretta prestazione dei servizi di pagamento e dell’attività di emissione di moneta elettronica nonché il rispetto della disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.
La Banca d'Italia iscrive la succursale, a seconda dei casi, nell’albo degli istituti di pagamento o nell’albo degli istituti di moneta elettronica entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione.
2. Apertura di succursali in Stati comunitari: primo insediamento e comunicazioni successive
L’istituto comunica alla Banca d’Italia l’intenzione di istituire la prima succursale in uno Stato comunitario. La comunicazione contiene le seguenti informazioni:
a) Stato comunitario ove l’istituto intende istituire una succursale;
b) servizi di pagamento o l’attività di moneta elettronica che l’istituto intende prestare (1);
c) indirizzo e recapiti della succursale;
d) soggetto responsabile della succursale;
e) compiti e organizzazione della succursale;
f) eventuali modifiche organizzative e del sistema dei controlli interni necessarie ad assicurare la corretta prestazione dei servizi di pagamento e dell’attività di moneta elettronica nonché il rispetto della disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.
(1) Si precisa che, ai sensi della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, i finanziamenti concessi in relazione all’esecuzione di un’operazione di pagamento con durata superiore a dodici mesi non sono oggetto di armonizzazione comunitaria e pertanto non sono disciplinati nel presente paragrafo.
La Banca d’Italia, entro un mese dalla ricezione della comunicazione, completa di tutti gli elementi necessari, notifica le informazioni ricevute all’autorità competente dello Stato ospitante.
La Banca d’Italia dà comunicazione all’istituto interessato dell’avvenuta notifica all’autorità competente dello Stato ospitante e iscrive la succursale, a seconda dei casi, nell’albo degli istituti di pagamento o nell’albo degli istituti di moneta elettronica.
La Banca d’Italia può rifiutare di iscrivere la succursale nell’albo, o può revocarne l’iscrizione, se già avvenuta, quando:
− non è assicurata la corretta prestazione dei servizi di pagamento o dell’attività di emissione di moneta elettronica ovvero il rispetto della disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo;
− l’autorità competente dello Stato ospitante le abbia comunicato che sussistono ragionevoli motivi per sospettare che, relativamente allo stabilimento della succursale, siano in corso o siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero che lo stabilimento di detta succursale possa aumentare il rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.
Gli istituti già insediati in uno Stato comunitario comunicano alla Banca d’Italia l'intenzione di procedere all'apertura di ulteriori succursali almeno un mese prima di procedere all’apertura.
La Banca d'Italia effettua la relativa notifica all'Autorità del paese ospitante entro un mese dalla ricezione della predetta comunicazione e ne informa l’istituto interessato.
Gli istituti procedono autonomamente alla chiusura di succursali, dandone comunicazione alla Banca d’Italia almeno 15 giorni prima.
3. Apertura di succursali in Stati extracomunitari
L’istituto comunica alla Banca d’Italia l’intenzione di istituire una succursale in uno Stato extracomunitario. La comunicazione contiene le seguenti informazioni:
a) Stato extracomunitario nel cui territorio l’istituto intende istituire una succursale;
b) servizi di pagamento o attività di moneta elettronica che l’istituto di pagamento intende prestare;
c) indirizzo e recapiti della succursale;
d) soggetto responsabile della succursale;
e) compiti e organizzazione della succursale;
f) eventuali modifiche organizzative e del sistema dei controlli interni necessarie ad assicurare la corretta prestazione dei
servizi di pagamento e dell’attività di emissione di moneta elettronica nonché il rispetto della disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.
La Banca d'Italia iscrive la succursale, a seconda dei casi, nell’albo degli istituti di pagamento o nell’albo degli istituti di moneta elettronica entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione o rifiuta l’iscrizione quando non è assicurata la corretta prestazione dei servizi di pagamento o dell’attività di emissione di moneta elettronica ovvero il rispetto della disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.
L’iscrizione è, inoltre, negata nel caso in cui non siano soddisfatte le seguenti condizioni:
− esistenza, nello Stato di insediamento, di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati;
− esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d’Italia e le competenti autorità dello Stato estero volte, tra l’altro, ad agevolare l’accesso alle informazioni da parte della Banca d’Italia, anche attraverso l’espletamento di controlli in loco;
− possibilità di agevole accesso, da parte della casa madre, alle informazioni della succursale.
Gli istituti già insediati in uno Stato extra-comunitario comunicano alla Banca d’Italia l'intenzione di procedere all'apertura di ulteriori succursali almeno un mese prima di procedere all’apertura.
Gli istituti procedono autonomamente alla chiusura di succursali, dandone comunicazione alla Banca d’Italia almeno 15 giorni prima.
4. Modifica delle informazioni comunicate
L’istituto comunica alla Banca d’Italia e, nel caso di succursali istituite in altri Stati comunitari all’autorità competente dello Stato ospitante, le modifiche che intende apportare all’operatività della succursale per quanto attiene all’attività esercitata, alla struttura organizzativa, ai dirigenti responsabili, al recapito, almeno trenta giorni prima di procedere alle modifiche.
SEZIONE III
AGENTI E SOGGETTI CONVENZIONATI
1. Utilizzo di agenti in Italia
L’istituto comunica alla Banca d’Italia l’intenzione di avvalersi di agenti per la prestazione di servizi di pagamento (1) nel territorio italiano. La comunicazione contiene le seguenti informazioni:
a) per le persone fisiche, il nome e l’indirizzo dell’agente;
b) per le persone giuridiche, l’identità degli amministratori e delle persone responsabili della gestione dell’agente;
c) una descrizione dei meccanismi di controllo interno a cui ricorreranno gli agenti al fine di conformarsi agli obblighi in materia di lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
d) la dichiarazione dell’istituto di avere verificato l’adeguatezza dei meccanismi di controllo di cui alla precedente lett. c) e che l’assetto organizzativo dell’agente e le risorse a sua disposizione siano adeguate per distribuire/prestare in modo corretto i servizi di pagamento.
La Banca d'Italia iscrive l’agente, a seconda dei casi, nell’albo degli istituti di pagamento o nell’albo degli istituti di moneta elettronica entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione.
La Banca d’Italia può rifiutare di iscrivere l’agente nell’albo quando non è assicurata la corretta prestazione dei servizi di pagamento o il rispetto della disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. Il procedimento di diniego deve concludersi entro sessanta giorni.
2. Utilizzo di soggetti convenzionati in Italia
L’istituto di moneta elettronica che intende avvalersi di soggetti convenzionati per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica nel territorio italiano applica le disposizioni di cui al Capitolo VI, Sezione II e Allegato B.
(1) Gli istituti di moneta elettronica non possono avvalersi di agenti per l’attività di emissione di moneta elettronica.
3. Utilizzo di agenti e di soggetti convenzionati in Stati comunitari
L’istituto comunica alla Banca d’Italia l’intenzione di avvalersi di un agente di un altro Stato comunitario per prestare servizi di pagamento in detto Stato comunitario o, nel caso di istituti di moneta elettronica, di un soggetto convenzionato di un altro Stato comunitario per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica in tale Stato. La comunicazione contiene le seguenti informazioni:
a) lo Stato comunitario dove è insediato l’agente o il soggetto convenzionato;
b) i servizi di pagamento che verranno prestati attraverso l’agente e le attività di distribuzione e rimborso della moneta elettronica che verranno prestati attraverso il soggetto convenzionato;
c) per le persone fisiche, il nome e l’indirizzo dell’agente e del soggetto convenzionato;
d) per le persone giuridiche, l’identità degli amministratori e delle persone responsabili della gestione dell’agente e del soggetto convenzionato;
e) una descrizione dei meccanismi di controllo interno a cui ricorreranno gli agenti e i soggetti convenzionati al fine di conformarsi agli obblighi in materia di lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
f) la dichiarazione dell’istituto di avere verificato l’adeguatezza dei meccanismi di controllo di cui alla precedente lett. e) e che l’assetto organizzativo dell’agente e del soggetto convenzionato nonché le risorse a loro disposizione siano adeguate, rispettivamente, per distribuire/prestare in modo corretto i servizi di pagamento e per distribuire e rimborsare la moneta elettronica;
g) la dichiarazione dell’istituto che attesti il possesso da parte dell’agente di adeguati requisiti di competenza e correttezza.
La Banca d’Italia, entro un mese dalla ricezione della citata comunicazione, completa di tutti gli elementi necessari, notifica le informazioni ricevute all’autorità competente dello Stato ospitante.
La Banca d’Italia dà comunicazione all’istituto interessato dell’avvenuta notifica all’autorità competente dello Stato ospitante.
Nel caso di utilizzo di un agente, la Banca d’Italia iscrive l’agente, a seconda dei casi, nell’albo degli istituti di pagamento o nell’albo dell’istituto di moneta elettronica.
La Banca d’Italia può rifiutare di iscrivere l’agente nell’albo, o revocare l’iscrizione, se già iscritto, quando:
− non è assicurata la corretta prestazione dei servizi di pagamento o il rispetto della disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo;
− l’autorità competente dello Stato ospitante le abbia comunicato che sussistono ragionevoli motivi per sospettare che, relativamente all’impiego dell’agente, siano in corso o siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero che l’impiego dell’agente possa aumentare il rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo. Il procedimento di diniego deve concludersi entro 60 giorni.
Nel caso di utilizzo di soggetti convenzionati, la Banca d’Italia può rifiutare di effettuare la comunicazione all’autorità competente dello Stato ospitante dei soggetti convenzionati di cui l’istituto di moneta elettronica intende avvalersi quando non è assicurata la corretta prestazione dell’attività di distribuzione o rimborso della moneta elettronica nonché il rispetto della disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.
L’istituto di moneta elettronica può iniziare ad operare attraverso il soggetto convenzionato decorsi 60 giorni dalla comunicazione alla Banca d’Italia. La Banca d’Italia può vietare l’impiego del soggetto convenzionato nel caso in cui l’autorità competente dello Stato ospitante abbia comunicato che sussistono ragionevoli motivi per sospettare che, relativamente all’impiego del soggetto convenzionato, siano in corso o siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero che l’impiego del soggetto convenzionato possa aumentare il rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.
4. Utilizzo di agenti e di soggetti convenzionati in Stati extracomunitari
L’istituto di pagamento comunica alla Banca d’Italia l’intenzione di avvalersi di agenti per la prestazione di servizi di pagamento in uno Stato extracomunitario o, nel caso di istituti di moneta elettronica, di un soggetto convenzionato per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica, in uno Stato extracomunitario. La comunicazione contiene le seguenti informazioni:
a) lo Stato extracomunitario dove è insediato l’agente o il soggetto convenzionato;
b) i servizi di pagamento che verranno prestati attraverso l’agente e le attività di distribuzione e di rimborso di moneta elettronica prestate tramite il soggetto convenzionato;
c) per le persone fisiche, il nome e l’indirizzo dell’agente e del soggetto convenzionato;
d) per le persone giuridiche, l’identità degli amministratori e delle persone responsabili della gestione dell’agente e del soggetto convenzionato;
e) una descrizione dei meccanismi di controllo interno a cui ricorreranno gli agenti e i soggetti convenzionati al fine di
conformarsi agli obblighi in materia di lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
f) la dichiarazione dell’istituto di avere verificato l’adeguatezza dei meccanismi di controllo di cui alla precedente lett. e) e che l’assetto organizzativo dell’agente e del soggetto convenzionato nonché le risorse a sua disposizione siano adeguate per distribuire/prestare in modo corretto i servizi di pagamento o per distribuire e rimborsare la moneta elettronica.
La Banca d'Italia iscrive l’agente, a seconda dei casi, nell’albo degli istituti di pagamento o nell’albo degli istituti di moneta elettronica ovvero autorizza l’istituto di moneta elettronica ad avvalersi del soggetto convenzionato entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione; rifiuta l’iscrizione ovvero l’autorizzazione ad avvalersi del soggetto convenzionato quando non è assicurata la corretta prestazione dei servizi di pagamento o dell’attività di distribuzione o rimborso della moneta elettronica o il rispetto della disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento al terrorismo.
L’iscrizione ovvero l’autorizzazione sono, inoltre, negate nel caso in cui non siano soddisfatte le seguenti condizioni:
− esistenza, nello Stato di insediamento, di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati;
− esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d’Italia e le competenti autorità dello Stato estero volte, tra l’altro, ad agevolare l’accesso alle informazioni da parte della Banca d’Italia, anche attraverso l’espletamento di controlli in loco;
− possibilità di agevole accesso, da parte dell’istituto, alle informazioni dell’agente e del soggetto convenzionato.
5. Modifica delle informazioni comunicate
L’istituto comunica alla Banca d’Italia e, nel caso di agenti o di soggetti convenzionati insediati in altri Stati, all’autorità competente dello Stato ospitante, le modifiche alle informazioni oggetto di comunicazione preventiva, almeno trenta giorni prima che la modifica sia effettuata.
Gli istituti comunicano tempestivamente alla Banca d’Italia la cessazione dei rapporti con agenti, per l’aggiornamento dell’albo.
SEZIONE IV PRESTAZIONE DI SERVIZI
1. Stati comunitari
L’istituto che intende prestare servizi di pagamento in regime di libera prestazione di servizi in uno Stato comunitario e l’istituto di moneta elettronica che intende esercitare l’attività di emissione di moneta elettronica in regime di libera prestazione di servizi in uno Stato comunitario invia una comunicazione alla Banca d’Italia.
Nella comunicazione l’istituto precisa:
a) lo Stato in cui intende esercitare l’attività;
b) i servizi di pagamento o l’attività di emissione di moneta elettronica che intende prestare.
Entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, completa di tutti gli elementi necessari, la Banca d’Italia notifica le informazioni ricevute all’autorità competente dello Stato ospitante.
Dell’avvenuta notifica all’autorità competente dello Stato ospitante la Banca d’Italia provvede a dare comunicazione all’istituto interessato.
L’istituto comunica alla Banca d’Italia e alla competente autorità dello Stato ospitante le modifiche alle informazioni, di cui al precedente punto sub b), almeno trenta giorni prima di procedere al cambiamento.
2. Stati extracomunitari
L’istituto che intende prestare servizi di pagamento in uno Stato extracomunitario e l’istituto di moneta elettronica che intende esercitare l’attività di emissione di moneta elettronica in uno Stato extracomunitario invia una comunicazione alla Banca d’Italia.
Nella comunicazione l’istituto precisa:
a) lo Stato extracomunitario nel cui territorio intende prestare i servizi o esercitare l’attività di emissione di moneta elettronica;
b) i servizi di pagamento o l’attività di emissione di moneta elettronica che intende prestare.
Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione completa di tutti gli elementi necessari, ove non sussistano motivi ostativi, la Banca d’Italia rilascia l’autorizzazione. In tale ambito, la Banca d'Italia valuta l’esistenza nello Stato extracomunitario di un sistema di vigilanza adeguato.
SEZIONE V PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi previsti nel presente capitolo sono:
- per il divieto di apertura della prima succursale in uno stato comunitario o extracomunitario, Servizio Supervisione Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati o Filiale territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall’art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi;
- per il rifiuto di iscrizione di un agente nell’albo degli istituti di pagamento o degli istituti di moneta elettronica, Servizio Supervisione Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati o Filiale territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall’art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008, recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi;
- per il rifiuto di iscrizione di un agente comunitario nel’albo degli istituti di pagamento o degli istituti di moneta elettronica, Servizio Supervisione Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati o Filiale territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall’art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008, recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi;
- per il rifiuto di comunicare all’autorità di uno Stato comunitario l’intenzione di ricorrere ad un soggetto convenzionato in tale Stato, Servizio Supervisione Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati o Filiale territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall’art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008, recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi;
- per il divieto di utilizzare un soggetto convenzionato in uno Stato comunitario, Servizio Supervisione Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati o Filiale territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall’art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008, recante