MODIFICHE DEL CONTRATTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 120, COMMA 1, LETTERA A) E B) DEL CODICE. L’Amministrazione si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nei seguenti casi: a) nel caso di opzione di cui sopra; b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;