MODIFICHE DEL CONTRATTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 120, COMMA 1, LETTERA A) E B) DEL CODICE Clausole campione

MODIFICHE DEL CONTRATTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 120, COMMA 1, LETTERA A) E B) DEL CODICE. L’Amministrazione si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nei seguenti casi: a) nel caso di opzione di cui sopra; b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;

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  • VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 che reca “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”

  • VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;