Risoluzione del contratto e recesso Clausole campione

Risoluzione del contratto e recesso. Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata a/r, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione. L’Agenzia si riserverà la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto anche nei seguenti casi:
Risoluzione del contratto e recesso. Il contratto di appalto non può essere ceduto, a pena di nullità, né può considerarsi cessione la semplice trasformazione della ragione sociale dell'Impresa quando non cambiano le persone fisiche dell'Impresa trasformata. Il contratto ceduto è da considerarsi rescisso ope legis. L'Amministrazione potrà recedere dal contratto quando l'ammontare delle riserve ecceda il quinto del prezzo contrattuale In ogni caso, La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti ed il valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, così come disposto dall'art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006. In caso di inadempienza dell'Appaltatore agli obblighi assunti (allorché l'Appaltatore ceda o subappalti in tutto o in parte l'opera o le forniture assunte, si renda colpevole di grave negligenza o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate, in modo che a giudizio esclusivo della Stazione appaltante ne risultino compromessi sia il buon esito dell'opera che l'ultimazione nel termine contrattuale, ovvero che sia dichiarato fallito, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto), l'Amministrazione ha facoltà di deliberare la risoluzione del contratto, nei modi e con le formalità consentiti dalle leggi in vigore (artt.135,136,138,139 d. lgs. 163/2006) previa intimazione ad eseguire i lavori e successiva constatazione mediante verbale. In questi casi l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e sarà passibile del danno che provenisse alla Stazione appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto e dall'esecuzione d'ufficio in economia. Nel caso di frode dell'Appaltatore, in relazione ai lavori di cui al presente appalto, l'Amministrazione, in attesa della definizione dei danni conseguenti a tale comportamento fraudolento, sospenderà i pagamenti anche dei lavori eseguiti regolarmente. Le ripetute violazioni del Piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza o il Piano di sicurezza sostitutivo nei casi previsti, nonché il piano operativo di sicurezza, previa formale costituzione in mora dell'Appaltatore, costituiscono causa di risoluzione contrattuale .
Risoluzione del contratto e recesso. 24.1 Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata A/R, entro un termine non superiore a 15 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.
Risoluzione del contratto e recesso. Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato costituisce valida causa di risoluzione del contratto, salva sempre e comunque la facoltà dell’Ente Aggiudicatore di richiedere il risarcimento di tutti i danni causati dalla ditta appaltatrice. In ogni caso si dichiara la risoluzione del contratto d'appalto ai sensi dell'art. 1456 C.C. nei seguenti casi:
Risoluzione del contratto e recesso a) Si può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
Risoluzione del contratto e recesso. Per quanto riguarda la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, si rinvia all’art. 108 D.Lgs. 50/2016. Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo:
Risoluzione del contratto e recesso. 1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del codice dei contratti, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
Risoluzione del contratto e recesso. L’Accordo Quadro ed i Contratti Specifici potranno e sere risolti nei casi previsti dal’art.20 del Capitolato Normativo con le modalità ivi indicate. L’ESTAR o l’Azienda potranno altresì recedere dal’Accordo o dal contratto nei modi previsti dal’art.21 dal medesimo Capitolato. Entrambe le fattispecie potranno e sere meglio puntualizzate nei contratti specifici. La risoluzione o il rece so potranno riguardare anche singoli contratti o parte di e si; in tutti i casi, fermo restando il diritto del’Azienda ala risco sione del co rispettivo maturato, ne sun indennizzo èdovuto al forniture.
Risoluzione del contratto e recesso. In caso di grave o reiterato inadempimento da parte dell’appaltatore degli obblighi contrattuali definiti nel presente Capitolato e ritenuti essenziali ai fini della piena, adeguata ed efficace funzionalità dell’intervento, il contratto potrà essere risolto, ai sensi di quanto disposto dal Codice Civile. Xxxxx i casi di risoluzione obbligatoria di cui all’art. 108, comma 2 del Codice, il Comune. avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente Capitolato, anche nelle seguenti ipotesi:
Risoluzione del contratto e recesso. 1. La cancellazione dell’Appaltatore dall’elenco di cui all’articolo 30, comma 11, del decreto-legge n. 189 del 2016 («Anagrafe»), determina, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile, la risoluzione di diritto del presente contratto. In tal caso, il Committente comunica all'Appaltatore la propria intenzione di avvalersi della presente clausola, a mezzo di lettera raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata, con diritto al risarcimento dei danni, in misura pari al 5% dell’importo contrattuale, fatta salva la prova dell’eventuale maggior danno.