Risoluzione del contratto e recesso Clausole campione

Risoluzione del contratto e recesso. Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata a/r, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione. L’Agenzia si riserverà la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto anche nei seguenti casi:
Risoluzione del contratto e recesso l’ATS può risolvere il contratto, sempre ai sensi dell’art 1456 codice civile (clausola risolutiva espressa), con provvedimento motivato e previa comunicazione dl provvedimento stesso, nei seguenti casi: - dopo 3 contestazioni di omissione o ritardi, anche parziali; - dopo 3 contestazioni di irregolarità, insufficienza, difformità di esecuzione; - comportamenti dell’Operatore Economico determinanti avvio di procedimento dell’autorità giudiziaria, ordinaria o amministrativa, a carico dello stesso; - frode, dolo, colpa grave e grave negligenza; - cancellazione della Cooperativa dall’Albo regionale delle cooperative sociali, come stabilito all’art 5 della LR 16/22.4.1997; - sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; - mancata sostituzione del personale, laddove richiesto; - perdita, da parte dell’Operatore Economico dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; - documento unico di regolarità contributiva (DURC) negativo, come contemplato nell’art 6 comma 8 del DPR 207/2010; - violazione della normativa circa la tracciabilità dei flussi finanziari, art 3 Legge 136/13.8.2010 smi; - cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Operatore Economico; - ricorso al subappalto non contemplato dall’ATS; - violazione disposizioni antimafia; - motivate esigenze di pubblico interesse, specificate nel provvedimento di risoluzione. Rimane sempre in capo all’ATS l’accertamento dei requisiti di ordine generale e speciale, nei casi di cessione, fusione, scissione, trasformazione societaria. Nel caso di variazione della soggettività giuridica dell’Operatore Economico fornitore, la prosecuzione del rapporto deve essere autorizzata dall’ATS. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno dell’Operatore Economico inadempiente. La risoluzione del contratto comporta l’incameramento del deposito cauzionale nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dall’ATS. Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione opera di diritto quando l’ATS, concluso il relativo procedimento, determini di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta all’Operatore aggiudicatario. Il ...
Risoluzione del contratto e recesso. 1. Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata A/R, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.
Risoluzione del contratto e recesso. Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato costituisce valida causa di risoluzione del contratto, salva sempre e comunque la facoltà dell’Ente Aggiudicatore di richiedere il risarcimento di tutti i danni causati dalla ditta appaltatrice. In ogni caso si dichiara la risoluzione del contratto d'appalto ai sensi dell'art. 1456 C.C. nei seguenti casi:
Risoluzione del contratto e recesso a) Si può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
Risoluzione del contratto e recesso. Per quanto riguarda la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, si rinvia all’art. 108 D.Lgs. 50/2016. Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo:
Risoluzione del contratto e recesso. 1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del codice dei contratti, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
Risoluzione del contratto e recesso. In caso di grave o reiterato inadempimento da parte dell’appaltatore degli obblighi contrattuali definiti nel presente Capitolato e ritenuti essenziali ai fini della piena, adeguata ed efficace funzionalità dell’intervento, il contratto potrà essere risolto, ai sensi di quanto disposto dal Codice Civile. Xxxxx i casi di risoluzione obbligatoria di cui all’art. 108, comma 2 del Codice, il Comune. avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente Capitolato, anche nelle seguenti ipotesi:
Risoluzione del contratto e recesso. L’Accordo Quadro ed i Contratti Specifici potranno e sere risolti nei casi previsti dal’art.20 del Capitolato Normativo con le modalità ivi indicate. L’ESTAR o l’Azienda potranno altresì recedere dal’Accordo o dal contratto nei modi previsti dal’art.21 dal medesimo Capitolato. Entrambe le fattispecie potranno e sere meglio puntualizzate nei contratti specifici. La risoluzione o il rece so potranno riguardare anche singoli contratti o parte di e si; in tutti i casi, fermo restando il diritto del’Azienda ala risco sione del co rispettivo maturato, ne sun indennizzo èdovuto al forniture.
Risoluzione del contratto e recesso. 1. La cancellazione dell’Appaltatore dall’elenco di cui all’articolo 30, comma 11, del decreto-legge n. 189 del 2016 («Anagrafe»), determina, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile, la risoluzione di diritto del presente contratto. In tal caso, il Committente comunica all'Appaltatore la propria intenzione di avvalersi della presente clausola, a mezzo di lettera raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata, con diritto al risarcimento dei danni, in misura pari al 5% dell’importo contrattuale, fatta salva la prova dell’eventuale maggior danno.