Risoluzione del contratto e recesso. Per quanto riguarda la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, si rinvia all’art. 108 D.Lgs. 50/2016. Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo:
1) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta;
3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal contratto di appalto;
4) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente Capitolato);
5) altre situazioni, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale;
6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore;
7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidati, anche parziale, tale da comportare gravi disservizi. Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertati, si rinvia a quanto previsto dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appal...
Risoluzione del contratto e recesso. La Provincia procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: • per tutti casi previsti dall’art. 108 comma 2 del codice; • nel caso di subappalto non autorizzato; • in caso di violazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.. La Provincia si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: • nei casi previsti dall’art. 108 comma 1 e 3 del codice; • nelle ipotesi previste dall’art. 106 comma 1 lett. d) punto 2) del codice, qualora il soggetto subentrante non soddisfi i requisiti stabiliti dalla lex specialis e nella normativa vigente; • in caso di avvio di procedimenti per la dichiarazione di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, di concordato preventivo o di altra procedura concorsuale o altra situazione nei confronti dell’operatore economico o dell’impresa mandataria (capogruppo) in caso di R.T.I., fuori dai casi previsti dall’art. 110 comma 3 del codice; • ogni altro caso previsto dalla legislazione vigente, dal presente Capitolato e dal contratto, che non consente la prosecuzione dell’appalto. In seguito alla risoluzione del contratto, la Provincia procederà con le modalità e gli effetti di cui all’art. 108 comma 5 e ss. del codice. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto e/o esecuzione d’ufficio dei lavori potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l’annullamento del provvedimento adottato dalla Provincia e non potrà essere invocata dall’operatore economico per rifiutare o ritardare l’adempimento dell’obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. La Provincia si riserva la facoltà di cui all’art. 110 comma 1 del codice, nonchè quella di recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi dell’art.109 comma 1 del codice.
Risoluzione del contratto e recesso. Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato costituisce valida causa di risoluzione del contratto, salva sempre e comunque la facoltà dell’Ente Aggiudicatore di richiedere il risarcimento di tutti i danni causati dalla ditta appaltatrice. In ogni caso si dichiara la risoluzione del contratto d'appalto ai sensi dell'art. 1456 C.C. nei seguenti casi:
a) qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, venga riscontrato il venir meno del possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara;
b) qualora non venga dato inizio alla gestione del servizio entro i termini previsti dal presente capitolato;
c) per sopravvenuta impossibilità dell'appaltatore di adempiere ai propri obblighi;
d) per effetto di reiterate, gravi inadempienze alle prescrizioni del presente capitolato;
e) per fallimento della ditta. La dichiarazione di risoluzione del contratto viene comunicata con lettera raccomandata o mediante posta elettronica certificata. La Provincia di Brescia ha diritto di recesso dal contratto nel rispetto dell’articolo 109 del Codice.
Risoluzione del contratto e recesso. 1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 106 del Codice;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto codice, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 106, comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 3, lettere a) e b);
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all’articolo 80, comma 1, del Codice per quanto riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo, del codice dei contratti;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel presente codice.
2. Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.
3. Quando il DEC accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazio...
Risoluzione del contratto e recesso. L’Accordo Quadro ed i Contratti Specifici potranno e sere risolti nei casi previsti dal’art.20 del Capitolato Normativo con le modalità ivi indicate. L’ESTAR o l’Azienda potranno altresì recedere dal’Accordo o dal contratto nei modi previsti dal’art.21 dal medesimo Capitolato. Entrambe le fattispecie potranno e sere meglio puntualizzate nei contratti specifici. La risoluzione o il rece so potranno riguardare anche singoli contratti o parte di e si; in tutti i casi, fermo restando il diritto del’Azienda ala risco sione del co rispettivo maturato, ne sun indennizzo èdovuto al forniture.
Risoluzione del contratto e recesso. La cancellazione dell’Appaltatore dall’elenco di cui all’articolo 30, comma 11, del decreto- legge n. 189 del 2016 («Anagrafe»), determina, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile, la risoluzione di diritto del presente contratto. In tal caso, il Committente comunica all'Appaltatore la propria intenzione di avvalersi della presente clausola, a mezzo di lettera raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata, con diritto al risarcimento dei danni, in misura pari al 5% dell’importo contrattuale, fatta salva la prova dell’eventuale maggior danno.
Risoluzione del contratto e recesso. Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 c.c., previa dif- fida ad adempiere, mediante pec, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione. L’Agenzia si riserverà la facoltà di considerare il contratto risolto di di- ritto anche nei seguenti casi: a) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate a mezzo PEC, aventi ad oggetto le prestazio- ni affidate anche di diversa natura;
Risoluzione del contratto e recesso. 28.1. Ai sensi dell’articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx., è in facoltà della SA, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, recedere dal contratto in qualunque tempo, previo il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite.
28.2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.
28.3. Il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
28.4. La SA ha diritto di recedere dal contratto anche in caso si verifichino fattispecie che facciano venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto o – a titolo esemplificativo e non esaustivo – sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore.
28.5. Nel caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del Codice Civile.
28.6. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà̀ cessare le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla SA.
28.7. La SA avrà il diritto di risolvere il contratto, sempre che il Fornitore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere, che dovrà essergli notificata dalla SA con preavviso di non meno di quindici (15) giorni naturali e consecutivi, mediante PEC, o in caso di impossibilità di utilizzo della stessa, attraverso lettera raccomandata A/R, nei casi qui di seguito indicati:
a) inadempimento alle disposizioni del “Direttore dell'Esecuzione” del contr...
Risoluzione del contratto e recesso. 12 Articolo 20. Foro competente 14
Risoluzione del contratto e recesso. L'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il presente contratto in caso di grave inadempimento dell’Appaltatore. In merito si richiamano le previsioni ed il procedimento di cui all'articolo 108 c.3 e ss. del D.Lgs.50/2016, nonché l’art. 1456 del Codice Civile. Si procederà alla risoluzione del contratto nel caso in cui l'importo complessivo delle penali applicate raggiunga il 10% dell'importo complessivo del contratto. In caso di frode, cessione del contratto, subappalto non autorizzato ovvero oltre i limiti di Legge, il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 C.C., salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere all’Appaltatore il risarcimento dei danni subiti È sempre facoltà del Comune di Motta San Xxxxxxxx non avvalersi della clausola risolutiva espressa e di agire per il corretto adempimento del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. L'Appaltatore non potrà avanzare diritti di sorta per l'affidamento delle prestazioni ad altra impresa e dovrà rispondere dei danni derivanti dalla risoluzione. Il Comune di Motta San Xxxxxxxx si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell’art.109 del D.Lgs.50/16.