Modifiche del Programma di Esercizio. 1. I Programmi di Esercizio possono essere modificati a carattere definitivo o non definitivo. Ogni richiesta di modifica a carattere definitivo al Programma di Esercizio deve essere formalizzata ad ATAC almeno 30 giorni prima dalla data di attuazione delle modifiche previste. Dalla data di formalizzazione ATAC ha 14 giorni per elaborare la modifica del programma di esercizio esecutivo (contenente gli orari di partenza delle singole corse), che sarà ratificato dalla Regione Lazio entro i 7 giorni successivi, al termine dei quali ATAC avrà ulteriori 7 giorni per disporne l’applicazione, salvo diversa indicazione. Nell’eventualità in cui la Regione Lazio non conceda il nulla osta, ATAC ha ulteriori 5 giorni per elaborare la nuova modifica del programma di esercizio esecutivo da sottoporre alla ratifica dela Regione Lazio nei termini sopra indicati, salvo quanto indicato al comma 3. 2. Ogni modifica al Programma di Esercizio provvederà una decorrenza compatibile sia con le esigenze tecnico/operative, sia con la gestione di personale e mezzi di trasporto, e verrà attivata preferibilmente al primo cambio di periodicità tra orario scolastico ed orario estivo. 3. Tutte le innovazioni e modifiche devono essere sostenibili per il Gestore sotto i profili economico/finanziario, tecnico/operativo, della gestione di personale e di mezzi di trasporto; in ogni caso qualsiasi modifica può essere realizzata solo nel limite complessivo del valore del Contratto. Il Comitato di Vigilanza, di cui al successivo art. 16, in caso di osservazioni da parte del Gestore relative alla sostenibilità tecnico/economica delle modifiche richieste, valuta il grado di significatività delle modifiche. Si specifica che l’intervento del Comitato di Vigilanza sospende i tempi indicati al comma 1 del presente articolo 4. In tutti i casi di modifica, temporanea o limitata, le comunicazioni all’utenza sono effettuate da ATAC S.p.A. 5. Tutte le percorrenze incrementali e decrementali relative alle modifiche temporanee devono essere contabilizzate e documentate con periodicità mensile. 6. Qualora, successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, i fondi stanziati a copertura dello svolgimento dei servizi oggetto del presente atto non risultassero sufficienti ad assicurare al gestore il pagamento del corrispettivo contrattuale, le parti dovranno procedere ad una riprogrammazione quali/quantitativa del servizio, entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, finalizzata a mantenere l’originario equilibrio economico-finanziario del Contratto. 7. Le Parti concordano che, a partire da giugno 2017, verificate le condizioni tecniche di erogazione, saranno introdotti incrementi delle frequenze di passaggio dei treni nelle ore di punta, e incrementi della produzione del servizio, in aderenza all’andamento della domanda, senza alcun aumento del corrispettivo previsto, come peraltro stabilito dal successivo articolo 12 comma 6.
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Samples: Contratto Di Servizio, Contratto Di Servizio
Modifiche del Programma di Esercizio. 1. I Programmi Il Programma di Esercizio possono può essere modificati modificato a carattere definitivo o non definitivo, anche tenuto conto delle variazioni apportate in ottemperanza al punto U indicato nelle premesse e di ogni altro evento imputabile all’emergenza COVID-19. Ogni richiesta di modifica a carattere definitivo al Programma di Esercizio deve essere formalizzata ad ATAC almeno 30 giorni prima dalla data di attuazione delle modifiche previste. Dalla data di formalizzazione formalizzazione, ATAC ha 14 giorni per elaborare la modifica del programma di esercizio esecutivo (contenente gli orari di partenza delle singole corse), che sarà ratificato dalla Regione Lazio entro i 7 giorni successivi, al termine dei quali ATAC avrà ulteriori 7 giorni per disporne l’applicazione, salvo diversa indicazione. Nell’eventualità in cui la Regione Lazio non conceda il nulla osta, ATAC ha ulteriori 5 giorni per elaborare la nuova modifica del programma di esercizio esecutivo da sottoporre alla ratifica dela della Regione Lazio nei termini sopra indicati, salvo quanto indicato definito al comma 3.
2. Ogni modifica al Programma di Esercizio provvederà prevederà una decorrenza compatibile sia con le esigenze tecnico/operative, sia con la gestione di personale e mezzi di trasporto, trasporto e verrà attivata preferibilmente al primo cambio di periodicità tra orario scolastico ed orario estivo.
3. Tutte le innovazioni e modifiche devono essere sostenibili per il Gestore sotto i profili economico/finanziario, tecnico/operativo, della gestione di personale e di mezzi di trasporto; in ogni caso qualsiasi modifica può essere realizzata solo nel limite complessivo del valore del Contratto. Il Comitato di Vigilanza, di cui al successivo art. 16, in caso di osservazioni da parte del Gestore relative alla sostenibilità tecnico/economica delle modifiche richieste, valuta il grado di significatività delle modifiche. Si specifica che l’intervento del Comitato di Vigilanza sospende i tempi indicati al comma 1 del presente articolo.
4. In tutti i casi di modifica, temporanea o limitata, le comunicazioni all’utenza sono effettuate da ATAC S.p.A.
5. Tutte le percorrenze incrementali e decrementali relative alle modifiche temporanee devono essere contabilizzate e documentate con periodicità mensile.
6. Qualora, successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, i fondi stanziati a copertura dello svolgimento dei servizi oggetto del presente atto affidati non risultassero sufficienti ad assicurare al gestore il pagamento del corrispettivo contrattuale, le parti dovranno procedere ad una riprogrammazione quali/quantitativa del servizio, entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, finalizzata a mantenere l’originario equilibrio economico-finanziario del Contratto.
7. Le Parti concordano che, a partire da giugno 2017, verificate le condizioni tecniche di erogazione, saranno introdotti incrementi delle frequenze di passaggio dei treni nelle ore di punta, e incrementi della produzione del servizio, in aderenza all’andamento della domanda, senza alcun aumento del corrispettivo previsto, come peraltro stabilito dal successivo articolo 12 comma 6.
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Modifiche del Programma di Esercizio. 1. I Programmi Il Programma di Esercizio possono può essere modificati modificato a carattere definitivo o non definitivo, anche tenuto conto delle variazioni apportate in ottemperanza al punto U indicato nelle premesse e di ogni altro evento imputabile all’emergenza COVID-19. Ogni richiesta di modifica a carattere definitivo al Programma di Esercizio deve essere formalizzata ad ATAC almeno 30 giorni prima dalla data di attuazione delle modifiche previste. Dalla data di formalizzazione formalizzazione, ATAC ha 14 giorni per elaborare la modifica del programma di esercizio esecutivo (contenente gli orari di partenza delle singole corse), che sarà ratificato dalla Regione Lazio entro i 7 giorni successivi, al termine dei quali ATAC avrà ulteriori 7 giorni per disporne l’applicazione, salvo diversa indicazione. Nell’eventualità in cui la Regione Lazio non conceda il nulla osta, ATAC ha ulteriori 5 giorni per elaborare la nuova modifica del programma di esercizio esecutivo da sottoporre alla ratifica dela della Regione Lazio nei termini sopra indicati, salvo quanto indicato definito al comma 3.
2. Ogni modifica al Programma di Esercizio provvederà prevederà una decorrenza compatibile sia con le esigenze tecnico/operative, sia con la gestione di personale e mezzi di trasporto, trasporto e verrà attivata preferibilmente al primo cambio di periodicità tra orario scolastico ed orario estivo.
3. Tutte le innovazioni e modifiche devono essere sostenibili per il Gestore sotto i profili economico/finanziario, tecnico/operativo, della gestione di personale e di mezzi di trasporto; in ogni caso qualsiasi modifica può essere realizzata solo nel limite complessivo del valore del Contratto. Il Comitato di Vigilanza, di cui al successivo art. 16, in caso di osservazioni da parte del Gestore relative alla sostenibilità tecnico/economica delle modifiche richieste, valuta il grado di significatività delle modifiche. Si specifica che l’intervento del Comitato di Vigilanza sospende i tempi indicati al comma 1 del presente articolo.
4. In tutti i casi di modifica, temporanea o limitata, le comunicazioni all’utenza sono effettuate da ATAC S.p.A.
5. Tutte le percorrenze incrementali e decrementali relative alle modifiche temporanee devono essere contabilizzate e documentate con periodicità mensile.
6. Qualora, successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, i fondi stanziati a copertura dello svolgimento dei servizi oggetto del presente atto affidati non risultassero sufficienti ad assicurare al gestore il pagamento del corrispettivo contrattuale, le parti dovranno procedere ad una riprogrammazione quali/quantitativa del servizio, entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, finalizzata a mantenere l’originario equilibrio economico-finanziario del Contratto.
7. Le Parti concordano che, a partire da giugno 2017, verificate le condizioni tecniche di erogazione, saranno introdotti incrementi delle frequenze di passaggio dei treni nelle ore di punta, e incrementi della produzione del servizio, in aderenza all’andamento della domanda, senza alcun aumento del corrispettivo previsto, come peraltro stabilito dal successivo articolo 12 comma 6.
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