REVISIONE DEI PREZZI Clausole campione

REVISIONE DEI PREZZI. A partire dalla seconda annualitm contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall’ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualitm.
REVISIONE DEI PREZZI. In deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n.50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli beni, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29. La compensazione di cui sopra è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli beni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo, dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, e nelle quantità accertate dal direttore dell’esecuzione. A pena di decadenza, l’aggiudicatario presenterà alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, esclusivamente per beni forniti nel rispetto dei termini indicati nei relativi atti di gara. Il direttore dell’esecuzione della stazione appaltante verifica l’eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall’O.E., e da quest’ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i beni, del prezzo elementare pagato dall’aggiudicatario, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta. Il direttore dell’esecuzione verifica altresì che la consegna dei beni sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati negli atti di gara. Laddove la maggiore onerosità provata dall’aggiudicatario sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’arti...
REVISIONE DEI PREZZI. L’Appaltatore ha l’obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione. Non è ammessa pertanto la facoltà di ricorrere alla revisione dei prezzi contrattuali e non si applica il 1° comma dell’art. 1664 del Codice Civile. In deroga comunque a quanto sopra stabilito, ai sensi dell’art. 550 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, recepito con L.R. 29 novembre 2005, n. 16, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento od in diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dall’Assessore regionale per i LL.PP. nell’anno di presentazione dell’offerta con apposito decreto, si farà luogo a compensazioni, in aumento od in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10% e nel limite delle risorse di cui all’ art.133 del D.Leg.vo n.163/2006.
REVISIONE DEI PREZZI. Copia idonea alla stipula Qualora all'atto della consegna dell'Autoveicolo, il prezzo dello stesso o dei suoi accessori, dei premi per le polizze assicurative stipulate direttamente dal Concedente o del costo dei Servizi accessori, dovessero subire per qualsiasi motivo non imputabile al Concedente un incremento rispetto a quelli indicati nelle Condizioni Particolari al momento della sottoscrizione del Contratto, i corrispettivi dovuti dall'Utilizzatore saranno adeguati ai nuovi prezzi. Il Concedente è tenuto a fornire ogni opportuna informativa che renda edotto l'Utilizzatore in merito alle variazioni dei prezzi intervenute ed alla loro incidenza su ciascun corrispettivo. La variazione dei suddetti prezzi non costituisce titolo per la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1467 c.c.
REVISIONE DEI PREZZI. 1. Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 non sarà possibile procedere alla revisione dei prezzi, e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del codice civile, pertanto i prezzi offerti dall’appaltatore in qualità di concorrente aggiudicatario debbono ritenersi fissi ed invariabili.
REVISIONE DEI PREZZI. 1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del codice dei contratti e non si applica l'articolo 1664, primo periodo, del codice civile.
REVISIONE DEI PREZZI. 1. I casi in cui è ammessa la revisione dei prezzi, i limiti e le modalità per la sua concessione sono disciplinati dalle norme previste dal Titolo III per i vari tipi di contratti e dalle disposizioni legislative vigenti nella materia.
REVISIONE DEI PREZZI. I prezzi applicati in sede di aggiudicazione rimarranno invariati per i primi due anni contrattuali. Ai sensi della normativa vigente la ditta aggiudicataria avrà facoltà di richiedere, senza effetto retroattivo, un adeguamento dei prezzi a partire dal terzo anno del periodo contrattuale. L’eventuale richiesta di revisione dei prezzi dovrà pervenire esclusivamente per scritto entro i 45 giorni successivi di ogni anno contrattuale. La revisione dei prezzi, regolata dall'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, avverrà sulla base di un’istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento. A tale scopo, la ditta appaltatrice dovrà produrre la documentazione atta ad indicare le motivazioni e i documenti giustificativi che inducono la stessa a richiedere l’aumento dei prezzi. In assenza della definizioni dei costi standardizzati per tipo di bene e servizio prescritto dalla normativa vigente, i prezzi verranno aggiornati in conformità alle variazioni dell’Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), prendendo come riferimento le variazioni percentuali del mese aprile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente
REVISIONE DEI PREZZI. I prezzi della prestazione, così come determinati in sede di gara, si intendono offerti dall’impresa in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, e sono quindi invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell’appalto e fino all’ultimazio- ne della fornitura e dei servizi assunti. Nei prezzi di aggiudicazione si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente capitolato, tutto incluso e nulla eccettuato, per la esecuzione del servizio stesso. L’impresa appal - tatrice, pertanto, non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per l’aumento di costo della materia prima, manodopera, perdite e/o per qualsiasi altra sfavorevo - le circostanza che potesse verificarsi dopo l’aggiudicazione. La revisione prezzi si intende esclusa per l’intero periodo dell’appalto. Nel caso l’I.A. fosse una cooperativa sociale, ai sensi del nuovo contratto sottoscritto in data 21.05.2019, l’Amministrazione Consortile procederà al riconoscimento economico del costo del personale seguendo le tempistiche previste dal documento del rinnovo contrattuale e in accor- do con l’impresa aggiudicataria. Quanto sopra a fronte di specifica richiesta scritta da parte dell’Aggiudicataria ed esibizione di relativa documentazione probante la loro corresponsione al personale I maggiori costi derivanti dagli eventuali aumenti prodotti dal rinnovo del CCNL di settore firmato dalle XX.XX. maggiormente rappresentative a livello nazionale e del relativo Contratto In- tegrativo, saranno riconosciuti dall’Amministrazione Consortile, solo sul costo relativo al personale in essere al momento dell’aumento e che ha lavorato per i servizi oggetto di gara nel periodo indi- cato, a fronte di specifica richiesta scritta da parte dell’Aggiudicataria ed esibizione di relativa do - cumentazione probante la loro corresponsione al personale.
REVISIONE DEI PREZZI. 1. Le condizioni economiche indicate nell’offerta dall’Appaltatore restano ferme ed invariabili per tutta la durata del Contratto, salvo quanto previsto nelle successive disposizioni del presente articolo.