REVISIONE DEI PREZZI. A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione sulla base dei prezzi standard rilevati dall’ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10%. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità a partire dal secondo anno.
REVISIONE DEI PREZZI. In deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n.50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli beni, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29. La compensazione di cui sopra è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli beni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo, dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, e nelle quantità accertate dal direttore dell’esecuzione. A pena di decadenza, l’aggiudicatario presenterà alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, esclusivamente per beni forniti nel rispetto dei termini indicati nei relativi atti di gara. Il direttore dell’esecuzione della stazione appaltante verifica l’eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall’O.E., e da quest’ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i beni, del prezzo elementare pagato dall’aggiudicatario, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta. Il direttore dell’esecuzione verifica altresì che la consegna dei beni sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati negli atti di gara. Laddove la maggiore onerosità provata dall’aggiudicatario sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’arti...
REVISIONE DEI PREZZI. 1. Ai sensi di quanto previsto dall’art.29 del DL 4/2022 e dell’art. 106, comma 1, lett.
a) del D.Lgs. 50/2016, durante l’esecuzione del contratto sarà consentita la revisione dei prezzi secondo le modalità, condizioni e limiti di seguito esplicitati.
2. La revisione avverrà esclusivamente previa espressa autorizzazione rilasciata dal RUP, a seguito di procedimento attivato tramite posta certificata su istanza della parte interessata. L’istanza di revisione deve essere corredata di documentazione comprovante l’effettivo aumento dei costi sostenuti, nonché l’incidenza e la connessione causale degli stessi con il contratto in essere. Il RUP, entro 45 giorni dalla ricezione dalla PEC, istruisce assieme al Direttore dell’esecuzione (DEC) la richiesta e definisce il valore della revisione concessa; il termine di 45 giorni può essere interrotto dal RUP qualora siano necessarie integrazioni istruttorie. L’atto di conclusione del procedimento di revisione dei prezzi è trasmesso via PEC all’indirizzo indicato nel contratto dall’aggiudicatario.
3. Xxxxx restando il limite dei prezzi di riferimento o di altri parametri standard, ove esistenti, la revisione dei prezzi potrà essere accordata sulla base della differenza tra l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (ISTAT FOI) disponibili al momento della presentazione dell’istanza e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto o al mese anno dell’ultima variazione riconosciuta.
4. Il procedimento di revisione prezzi non sarà consentito prima che siano trascorsi quanto meno sei mesi dall’avvio dell’esecuzione del contratto. La revisione prezzi potrà essere accordata per un determinato tempo, anche infra annuale, ferma restando in ogni caso la facoltà di revisione in riduzione – da parte del RUP, previo monitoraggio ed attivazione del DEC – qualora si modifichino le condizioni e i presupposti sulla cui base è stata disposta.
5. La revisione prezzi potrà essere accordata entro il limite percentuale massimo del 50 % della base d’asta, rinnovo e proroga, ferma restando la facoltà di utilizzo in via residuale di tale capienza economica anche per eventuali altre opzioni quantitative in aumento.
6. Ulteriori revisioni di prezzo potranno essere consentite qualora normative sopravvenute alla stipula del contratto lo consentano, secondo le modalità e i limiti ivi previste.
7. Resta ferma in ogni caso la facoltà dell’operatore economico di chiedere l’applicazione dell’art. 146...
REVISIONE DEI PREZZI. Qualora si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio in misura superiore al 5 per cento dell’importo complessivo si procederà alla revisione dell’importo contrattuale su richiesta dell’aggiudicatario sulla base delle variazioni sulla base dell’indice ISTAT relativo alla produzione dei servizi di elaborazione dei dati, hosting e attività connesse. La variazione sarà determinata prendendo come riferimento l’ultimo indice disponibile alla data di ricezione della richiesta di revisione e l’indice del mese dell’anno di effettivo inizio delle prestazioni contrattuali (o dell’eventuale ultima revisione applicata). La revisione verrà riconosciuta nella misura dell’80% della variazione complessiva., in relazione alle prestazioni da eseguire. I nuovi prezzi saranno applicati alle prestazioni svolte successivamente all’accoglimento della revisione, non sono ammesse revisioni con effetto retroattivo. Nel caso di variazione in diminuzione in misura superiore al 5% dell’importo complessivo, il Responsabile Unico di Progetto attiverà automaticamente la clausola di revisione dandone comunicazione all’impresa, rivolgendosi alla sede legale o al domicilio eletto da quest’ultimo. Entro il limite di cinque giorni successivi alla data di detta comunicazione, l’impresa potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l’Università, nel caso non abbia ricevuto alcuna controdeduzione oppure anche nel caso le avesse ricevute e non le ritenesse fondate procederà all’applicazione dei nuovi prezzi nella misura dell’80% della variazione medesima, alle prestazioni svolte successivamente alla definizione della revisione.
REVISIONE DEI PREZZI. L’Appaltatore ha l’obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione. Non è ammessa pertanto la facoltà di ricorrere alla revisione dei prezzi contrattuali e non si applica il 1° comma dell’art. 1664 del Codice Civile. In deroga comunque a quanto sopra stabilito, ai sensi dell’art. 550 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, recepito con L.R. 29 novembre 2005, n. 16, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento od in diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dall’Assessore regionale per i LL.PP. nell’anno di presentazione dell’offerta con apposito decreto, si farà luogo a compensazioni, in aumento od in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10% e nel limite delle risorse di cui all’ art.133 del D.Leg.vo n.163/2006.
REVISIONE DEI PREZZI. Copia idonea alla stipula Qualora all'atto della consegna dell'Autoveicolo, il prezzo dello stesso o dei suoi accessori, dei premi per le polizze assicurative stipulate direttamente dal Concedente o del costo dei Servizi accessori, dovessero subire per qualsiasi motivo non imputabile al Concedente un incremento rispetto a quelli indicati nelle Condizioni Particolari al momento della sottoscrizione del Contratto, i corrispettivi dovuti dall'Utilizzatore saranno adeguati ai nuovi prezzi. Il Concedente è tenuto a fornire ogni opportuna informativa che renda edotto l'Utilizzatore in merito alle variazioni dei prezzi intervenute ed alla loro incidenza su ciascun corrispettivo. La variazione dei suddetti prezzi non costituisce titolo per la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1467 c.c.
REVISIONE DEI PREZZI. 1. Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 non sarà possibile procedere alla revisione dei prezzi, e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del codice civile, pertanto i prezzi offerti dall’appaltatore in qualità di concorrente aggiudicatario debbono ritenersi fissi ed invariabili.
REVISIONE DEI PREZZI. Il contratto sarà soggetto a revisione del prezzo, a partire dal secondo anno di vigenza contrattuale, sulla base delle eventuali variazioni dell’indice (su base annua) FOI (senza tabacchi), così come determinato periodicamente dall’ISTAT. L’eventuale incremento percentuale di tale indice calcolato nel 13° mese di vigenza contrattuale rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, costituirà la misura della variazione del prezzo del contratto da applicare a partire dal 14° mese, e così per l’anno (ultimo) successivo (25° sul 13°, da applicare a partire dal 26° mese). La revisione sarà accordata dall’Amministrazione con decorrenza, dal mese successivo a quello di ricevimento della relativa richiesta da comunicarsi a mezzo raccomandata A/R, se successiva a quelle sopra menzionate. Non saranno accordate revisioni retroattive, rispetto alla data di ricevimento anzidetta.
REVISIONE DEI PREZZI. 1. I casi in cui è ammessa la revisione dei prezzi, i limiti e le modalità per la sua concessione sono disciplinati dalle norme previste dal Titolo III per i vari tipi di contratti e dalle disposizioni legislative vigenti nella materia.
REVISIONE DEI PREZZI. 1. Le condizioni economiche indicate nell’offerta dall’Appaltatore restano ferme ed invariabili per tutta la durata del Contratto, salvo quanto previsto nelle successive disposizioni del presente articolo.
2. In conformità al disposto dell’art. 115 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., si provvederà alla revisione periodica, su base annuale, dei prezzi relativi al servizio indicati al precedente articolo “Corrispettivi e modalità di pagamento”. La revisione verrà operata all’esito di una istruttoria condotta dai soggetti responsabili dell’esecuzione del presente Contratto, sulla scorta dei dati di cui all’art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del medesimo articolo del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. o, in difetto, sulla base dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.