REVISIONE DEI PREZZI. A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione sulla base dei prezzi standard rilevati dall’ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10%. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità a partire dal secondo anno.
REVISIONE DEI PREZZI. In deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n.50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli beni, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29. La compensazione di cui sopra è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli beni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo, dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, e nelle quantità accertate dal direttore dell’esecuzione. A pena di decadenza, l’aggiudicatario presenterà alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, esclusivamente per beni forniti nel rispetto dei termini indicati nei relativi atti di gara. Il direttore dell’esecuzione della stazione appaltante verifica l’eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall’O.E., e da quest’ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i beni, del prezzo elementare pagato dall’aggiudicatario, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta. Il direttore dell’esecuzione verifica altresì che la consegna dei beni sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati negli atti di gara. Laddove la maggiore onerosità provata dall’aggiudicatario sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’arti...
REVISIONE DEI PREZZI. L’Appaltatore ha l’obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione. Non è ammessa pertanto la facoltà di ricorrere alla revisione dei prezzi contrattuali e non si applica il 1° comma dell’art. 1664 del Codice Civile. In deroga comunque a quanto sopra stabilito, ai sensi dell’art. 550 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, recepito con L.R. 29 novembre 2005, n. 16, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento od in diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dall’Assessore regionale per i LL.PP. nell’anno di presentazione dell’offerta con apposito decreto, si farà luogo a compensazioni, in aumento od in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10% e nel limite delle risorse di cui all’ art.133 del D.Leg.vo n.163/2006.
REVISIONE DEI PREZZI. Qualora si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio in misura superiore al 5 per cento dell’importo complessivo si procederà alla revisione dell’importo contrattuale su richiesta dell’aggiudicatario sulla base delle variazioni sulla base dell’indice ISTAT relativo alla produzione dei servizi di elaborazione dei dati, hosting e attività connesse. La variazione sarà determinata prendendo come riferimento l’ultimo indice disponibile alla data di ricezione della richiesta di revisione e l’indice del mese dell’anno di effettivo inizio delle prestazioni contrattuali (o dell’eventuale ultima revisione applicata). La revisione verrà riconosciuta nella misura dell’80% della variazione complessiva., in relazione alle prestazioni da eseguire. I nuovi prezzi saranno applicati alle prestazioni svolte successivamente all’accoglimento della revisione, non sono ammesse revisioni con effetto retroattivo. Nel caso di variazione in diminuzione in misura superiore al 5% dell’importo complessivo, il Responsabile Unico di Progetto attiverà automaticamente la clausola di revisione dandone comunicazione all’impresa, rivolgendosi alla sede legale o al domicilio eletto da quest’ultimo. Entro il limite di cinque giorni successivi alla data di detta comunicazione, l’impresa potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l’Università, nel caso non abbia ricevuto alcuna controdeduzione oppure anche nel caso le avesse ricevute e non le ritenesse fondate procederà all’applicazione dei nuovi prezzi nella misura dell’80% della variazione medesima, alle prestazioni svolte successivamente alla definizione della revisione.
REVISIONE DEI PREZZI. Qualora all'atto della consegna dell'Autoveicolo, il prezzo dello stesso o dei suoi accessori, dei premi per le polizze assicurative stipulate direttamente dal Concedente o del costo dei Servizi accessori, dovessero subire per qualsiasi motivo non imputabile al Concedente un incremento rispetto a quelli indicati nelle Condizioni Particolari al momento della sottoscrizione del Contratto, i corrispettivi dovuti dall'Utilizzatore saranno adeguati ai nuovi prezzi. Il Concedente è tenuto a fornire ogni opportuna informativa che renda edotto l'Utilizzatore in merito alle variazioni dei prezzi intervenute ed alla loro incidenza su ciascun corrispettivo. La variazione dei suddetti prezzi non costituisce titolo per la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1467 c.c.
REVISIONE DEI PREZZI. 1. Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 non sarà possibile procedere alla revisione dei prezzi, e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del codice civile, pertanto i prezzi offerti dall’appaltatore in qualità di concorrente aggiudicatario debbono ritenersi fissi ed invariabili.
REVISIONE DEI PREZZI. 1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del codice dei contratti e non si applica l'articolo 1664, primo periodo, del codice civile.
REVISIONE DEI PREZZI. 1. I casi in cui è ammessa la revisione dei prezzi, i limiti e le modalità per la sua concessione sono disciplinati dalle norme previste dal Titolo III per i vari tipi di contratti e dalle disposizioni legislative vigenti nella materia.
REVISIONE DEI PREZZI. L'importo resterà fisso e invariabile per il primo anno di esecuzione contrattuale. Per i successivi anni si procederà alla sua revisione su richiesta dell’aggiudicatario. L’Aggiudicatario ha facoltà di richiedere l’adeguamento del prezzo al verificarsi di incrementi dei costi sostenuti per l’esecuzione del contratto che, dato l’oggetto delle prestazioni appaltate, riguardino il costo del lavoro e che siano tali da esporre al rischio di un decadimento qualitativo del servizio prestato. L’Amministrazione avvierà un’istruttoria a cura del Responsabile Unico del Procedimento per valutare le motivazioni della richiesta e la documentazione prodotta a sostegno con riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti, e con riguardo all’interesse pubblico al contenimento della spesa. Fatta salva la discrezionalità della decisione, il provvedimento assunto a conclusione dell’istruttoria sarà comunicato entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’istanza di revisione. Il nuovo prezzo così determinato sarà applicato alle prestazioni svolte successivamente all'accoglimento della revisione, non sono ammesse revisioni con effetto retroattivo.
REVISIONE DEI PREZZI. I prezzi di aggiudicazione si intendono comprensivi di ogni spesa che renda operativo il servizio. Trattandosi di appalto di servizi bandito successivamente al 27/01/2022, in applicazione del combinato di- sposto di cui all’art.29 del D.L. 27/01/2022 n° 4 e all’art. 106, comma 1, lettera a), I periodo, del Codice Ap- palti, fermo restando quanto previsto dal II e III periodo del medesimo comma 1 dell’art. 106, sono state sta- bilite le seguenti regole per la revisione prezzi. Decorsi i primi 12 (dodici) mesi dall’inizio dell’esecuzione del contratto, qualora si verifichino aumenti o diminuzioni nel prezzo degli elementi che compongono il costo del servizio oggetto dell’appalto, tali da de- terminare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del costo complessivo aggiudicato, l’aggiudicatario può richiedere una revisione del prezzo medesimo. La richiesta motivata deve essere inoltrata per iscritto via pec ovvero via raccomandata a/r completa dell’allegazione degli elementi di prova a fondamento della stessa. Il RUP, supportato dal DEC, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi che incidono sul contratto aggiudicato. L’istruttoria può tener conto di Indici o di specifiche rilevazioni Istat, Prezzari con carattere di ufficialità, ov- vero delle risultanze delle indagini eventualmente svolte dal RUP. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo. La stazione appaltante si pronuncia sull’istanza con provvedimento motivato. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, I° comma, del Codice Civile.