Common use of NEGOZIABILITA’ DELLE AZIONI ED INFORMAZIONI SULLA MODALITA’ DI RIMBORSO Clause in Contracts

NEGOZIABILITA’ DELLE AZIONI ED INFORMAZIONI SULLA MODALITA’ DI RIMBORSO. La negoziazione delle Azioni del Comparto Rilevante si svolgerà, nel rispetto della normativa vigente, nel mercato gestito da Borsa Italiana S.p.A., ETFplus, segmento ETF indicizzati - Classe 2 dalle 09.00 alle 17.30 ora italiana (negoziazione continua) e dalle 17.30 alle 17.35 (asta di chiusura), consentendo agli investitori di acquistare e vendere le Azioni del Comparto Rilevante tramite gli Intermediari Autorizzati. Le Azioni del Comparto Rilevante sono state ammesse a quotazione sul mercato regolamentato di Londra, Parigi, Ginevra e Francoforte (Market Maker: Commerzbank AG). Gli Investitori Retail avranno peraltro la possibilità di vendere le Azioni del Comparto Rilevante anche su uno degli altri mercati regolamentati su cui le stesse sono quotate a patto che gli Intermediari Autorizzati siano abilitati ad operare sui suddetti mercati. Le Azioni del Comparto Rilevante acquistate sul mercato secondario non possono di regola essere rimborsate agli Investitori Retail a valere sul patrimonio dell’ETF salvo che non ricorrano le situazioni elencate nel paragrafo intitolato “Redeeming Shares - Secondary Market” presente nella parte generale del Prospetto (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’impossibilità di ottenere dei prezzi di offerta dalla borsa valori) nonché ogni altra circostanza eventualmente prevista dalla normativa applicabile o dalle linee guida dell’autorità di vigilanza competente. In particolare, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 19-quater del Regolamento Emittenti, ove il valore di quotazione presenti uno scostamento significativo dal valore unitario dell’Azione è fatto salvo il diritto per l'Investitore Retail – nonché per gli investitori che vengano in possesso delle Azioni della Società per qualunque altro motivo – di ottenere in qualsiasi momento il rimborso della propria partecipazione a valere sul patrimonio del Comparto, secondo le modalità previste dal Prospetto. La quotazione delle Azioni del Comparto Rilevante sul mercato ETFplus organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. consente agli investitori di comprare tali Azioni, in qualsiasi momento durante il consueto orario di negoziazione. Gli investitori devono tenere presente che le ordinarie commissioni e spese di negoziazione saranno dovute agli Intermediari Autorizzati ogni qual volta vengano effettuati acquisti o vendite sul Mercato Secondario4. Il regolamento delle Azioni negoziate sul mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. avverrà tramite Monte Titoli S.p.A.. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 29 ottobre 2007, n. 16190, gli Intermediari Autorizzati rilasciano agli Investitori Retail, quanto prima e comunque al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione dell’ordine ovvero nel caso in cui gli Intermediari Autorizzati debbano ricevere conferma da un terzo al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della suddetta conferma, un avviso, su supporto duraturo, che confermi l’esecuzione dello stesso e che contenga, se pertinenti, le informazioni di cui all’art. 53, comma 6 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 29 ottobre 2007, n. 16190. Per quanto riguarda le commissioni di negoziazione si rinvia al successivo paragrafo 9 (“Oneri direttamente o indirettamente a carico dell’investitore e regime fiscale”). Non è prevista la facoltà di richiedere la conversione delle Azioni del Comparto Rilevante in Azioni di altro comparto. La Società provvede a comunicare a Borsa Italiana entro le ore 11,00 di ciascun giorno di borsa aperta il valore del NAV per quota del Comparto Rilevante relativo al giorno di borsa aperta precedente ed il numero di Azioni in circolazione. La Società altresì mette a disposizione del pubblico presso i siti degli information provider Bloomberg e Reuters il valore dell’iNAV del Comparto Rilevante. Il NAV per Azione del Comparto Rilevante è pubblicato anche nel sito Internet della Società all’indirizzo xxx.xxx.xxxx.xxx e sul sito Internet di Borsa Italiana all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx. La Società pubblica le informazioni relative ai Comparti conformemente a quanto previsto dalla normativa applicabile ed in particolare dagli articoli 22 e 103-bis del Regolamento Emittenti e dall’articolo 2.6.2 del Regolamento di Borsa nonché, nel caso n cui ricorrano le

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NEGOZIABILITA’ DELLE AZIONI ED INFORMAZIONI SULLA MODALITA’ DI RIMBORSO. La negoziazione delle Azioni del Comparto Rilevante si svolgerà, nel rispetto della normativa vigente, nel mercato gestito da Borsa Italiana S.p.A., ETFplus, segmento ETF indicizzati - Classe 2 dalle 09.00 alle 17.30 ora italiana (negoziazione continua) e dalle 17.30 alle 17.35 (asta di chiusura), consentendo agli investitori di acquistare e vendere le Azioni del Comparto Rilevante tramite gli Intermediari Autorizzati. Le Azioni del Comparto Rilevante sono state ammesse a quotazione sul mercato regolamentato di Londra, Parigi, Ginevra e Francoforte (Market Maker: Commerzbank AG). Gli Investitori Retail avranno peraltro la possibilità di vendere le Azioni del Comparto Rilevante anche su uno degli altri mercati regolamentati su cui le stesse sono quotate a patto che gli Intermediari Autorizzati siano abilitati ad operare sui suddetti mercati. Le Azioni del Comparto Rilevante acquistate sul mercato secondario non possono di regola essere rimborsate agli Investitori Retail a valere sul patrimonio dell’ETF salvo che non ricorrano le situazioni elencate nel paragrafo intitolato “Redeeming Shares - Secondary Market” presente nella parte generale del Prospetto (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’impossibilità di ottenere dei prezzi di offerta dalla borsa valori) nonché ogni altra circostanza eventualmente prevista dalla normativa applicabile o dalle linee guida dell’autorità di vigilanza competente. In particolare, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 19-quater del Regolamento Emittenti, ove il valore di quotazione presenti uno scostamento significativo dal valore unitario dell’Azione è fatto salvo il diritto per l'Investitore Retail – nonché per gli investitori che vengano in possesso delle Azioni della Società per qualunque altro motivo – di ottenere in qualsiasi momento il rimborso della propria partecipazione a valere sul patrimonio del Comparto, secondo le modalità previste dal Prospetto. La quotazione delle Azioni del Comparto Rilevante sul mercato ETFplus organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. consente agli investitori di comprare tali Azioni, in qualsiasi momento durante il consueto orario di negoziazione. Gli investitori devono tenere presente che le ordinarie commissioni e spese di negoziazione saranno dovute agli Intermediari Autorizzati ogni qual volta vengano effettuati acquisti o vendite sul Mercato Secondario4. Il regolamento delle Azioni negoziate sul mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. avverrà tramite Monte Titoli S.p.A.. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 29 ottobre 2007, n. 16190, gli Intermediari Autorizzati rilasciano agli Investitori Retail, quanto prima e comunque al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione dell’ordine ovvero nel caso in cui gli Intermediari Autorizzati debbano ricevere conferma da un terzo al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della suddetta conferma, un avviso, su supporto duraturo, che confermi l’esecuzione dello stesso e che contenga, se pertinenti, le informazioni di cui all’art. 53, comma 6 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 29 ottobre 2007, n. 16190. Per quanto riguarda le commissioni di negoziazione si rinvia al successivo paragrafo 9 (“Oneri direttamente o indirettamente a carico dell’investitore e regime fiscale”). Non è prevista la facoltà di richiedere la conversione delle Azioni del Comparto Rilevante in Azioni di altro comparto. La Società provvede a comunicare a Borsa Italiana entro le ore 11,00 di ciascun giorno di borsa aperta il valore del NAV per quota del Comparto Rilevante relativo al giorno di borsa aperta precedente ed il numero di Azioni in circolazione. La Società altresì mette a disposizione del pubblico presso i siti degli information provider Bloomberg e Reuters il valore dell’iNAV del Comparto Rilevante. Il NAV per Azione del Comparto Rilevante è pubblicato anche nel sito Internet della Società all’indirizzo xxx.xxx.xxxx.xxx e sul sito Internet di Borsa Italiana all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx. La Società pubblica le informazioni relative ai Comparti conformemente a quanto previsto dalla normativa applicabile ed in particolare dagli articoli 22 e 103-bis del Regolamento Emittenti e dall’articolo 2.6.2 del Regolamento di Borsa nonché, nel caso n cui ricorrano le.

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NEGOZIABILITA’ DELLE AZIONI ED INFORMAZIONI SULLA MODALITA’ DI RIMBORSO. La negoziazione delle Azioni del Comparto Rilevante si svolgerà, nel rispetto della normativa vigente, nel mercato gestito da Borsa Italiana S.p.A., ETFplus, segmento ETF indicizzati - Classe 2 dalle 09.00 alle 17.30 ora italiana (negoziazione continua) e dalle 17.30 alle 17.35 (asta di chiusura), consentendo agli investitori di acquistare e vendere le Azioni del Comparto Rilevante tramite gli Intermediari Autorizzati. Le Azioni del Comparto Rilevante sono state ammesse a quotazione sul mercato regolamentato di Londra, Parigi, Ginevra e Francoforte (Market Maker: Commerzbank AG). Gli Investitori Retail avranno peraltro la possibilità di vendere le Azioni del Comparto Rilevante anche su uno degli altri mercati regolamentati su cui le stesse sono quotate a patto che gli Intermediari Autorizzati siano abilitati ad operare sui suddetti mercati. Le Azioni del Comparto Rilevante acquistate sul mercato secondario non possono di regola essere rimborsate agli Investitori Retail a valere sul patrimonio dell’ETF salvo che non ricorrano le situazioni elencate nel paragrafo intitolato “Redeeming Shares - Secondary Market” presente nella parte generale del Prospetto (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’impossibilità di ottenere dei prezzi di offerta dalla borsa valori) nonché ogni altra circostanza eventualmente prevista dalla normativa applicabile o dalle linee guida dell’autorità di vigilanza competente. In particolare, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 19-quater del Regolamento Emittenti, ove il valore di quotazione presenti uno scostamento significativo dal valore unitario dell’Azione è fatto salvo il diritto per l'Investitore Retail – nonché per gli investitori che vengano in possesso delle Azioni della Società per qualunque altro motivo – di ottenere in qualsiasi momento il rimborso della propria partecipazione a valere sul patrimonio del Comparto, secondo le modalità previste dal Prospetto. La quotazione delle Azioni del Comparto Rilevante sul mercato ETFplus organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. consente agli investitori di comprare tali Azioni, in qualsiasi momento durante il consueto orario di negoziazione. Gli investitori devono tenere presente che le ordinarie commissioni e spese di negoziazione saranno dovute agli Intermediari Autorizzati ogni qual volta vengano effettuati acquisti o vendite sul Mercato Secondario4. Il regolamento delle Azioni negoziate sul mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. avverrà tramite Monte Titoli S.p.A.. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 29 ottobre 2007, n. 16190, gli Intermediari Autorizzati rilasciano agli Investitori Retail, quanto prima e comunque al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione dell’ordine ovvero nel caso in cui gli Intermediari Autorizzati debbano ricevere conferma da un terzo al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della suddetta conferma, un avviso, su supporto duraturo, che confermi l’esecuzione dello stesso e che contenga, se pertinenti, le informazioni di cui all’art. 53, comma 6 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 29 ottobre 2007, n. 16190. Per quanto riguarda le commissioni di negoziazione si rinvia al successivo paragrafo 9 (“Oneri direttamente o indirettamente a carico dell’investitore e regime fiscale”). Non è prevista la facoltà di richiedere la conversione delle Azioni del Comparto Rilevante in Azioni di altro comparto. La Società provvede a comunicare a Borsa Italiana entro le ore 11,00 di ciascun giorno di borsa aperta il valore del NAV per quota del Comparto Rilevante relativo al giorno di borsa aperta precedente ed il numero di Azioni in circolazione. La Società altresì mette a disposizione del pubblico presso i siti degli information provider Bloomberg e Reuters il valore dell’iNAV del Comparto Rilevante. Il NAV per Azione del Comparto Rilevante è pubblicato anche nel sito Internet della Società all’indirizzo xxx.xxx.xxxx.xxx e sul sito Internet di Borsa Italiana all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx. La Società pubblica le informazioni relative ai Comparti conformemente a quanto previsto dalla normativa applicabile ed in particolare dagli articoli 22 e 103-bis del Regolamento Emittenti e dall’articolo 2.6.2 del Regolamento di Borsa nonché, nel caso n cui ricorrano lele condizioni previste dalla normativa applicabile, informa senza indugio il pubblico dei fatti che riguardano i Comparti, non di pubblico dominio e idonei, se resi pubblici, a influenzare sensibilmente il prezzo delle Azioni, mediante invio del comunicato di cui all'articolo 66 del Regolamento Emittenti n. 11971 del 1999 in materia di Emittenti e successive modifiche.

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NEGOZIABILITA’ DELLE AZIONI ED INFORMAZIONI SULLA MODALITA’ DI RIMBORSO. La negoziazione delle Azioni del Comparto Rilevante si svolgerà, nel rispetto della normativa vigente, nel mercato gestito da Borsa Italiana S.p.A., ETFplus, segmento ETF indicizzati - Classe 2 dalle 09.00 alle 17.30 ora italiana (negoziazione continua) e dalle 17.30 alle 17.35 (asta di chiusura), consentendo agli investitori di acquistare e vendere le Azioni del Comparto Rilevante tramite gli Intermediari Autorizzati. Le Azioni del Comparto Rilevante sono state ammesse a quotazione sul mercato regolamentato di Londra, Parigi, Ginevra e Francoforte (Market Maker: Commerzbank AG). Gli Investitori Retail avranno peraltro la possibilità di vendere le Azioni del Comparto Rilevante anche su uno degli altri mercati regolamentati su cui le stesse sono quotate a patto che gli Intermediari Autorizzati siano abilitati ad operare sui suddetti mercati. Le Azioni del Comparto Rilevante acquistate sul mercato secondario non possono di regola essere rimborsate agli Investitori Retail a valere sul patrimonio dell’ETF salvo che non ricorrano le situazioni elencate nel paragrafo intitolato “Redeeming Shares - Secondary Market” presente nella parte generale del Prospetto (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’impossibilità di ottenere dei prezzi di offerta dalla borsa valori) nonché ogni altra circostanza eventualmente prevista dalla normativa applicabile o dalle linee guida dell’autorità di vigilanza competente. In particolare, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 19-quater del Regolamento Emittenti, ove il valore di quotazione presenti uno scostamento significativo dal valore unitario dell’Azione è fatto salvo il diritto per l'Investitore Retail – nonché per gli investitori che vengano in possesso delle Azioni della Società per qualunque altro motivo – di ottenere in qualsiasi momento il rimborso della propria partecipazione a valere sul patrimonio del Comparto, secondo le modalità previste dal Prospetto. La quotazione delle Azioni del Comparto Rilevante sul mercato ETFplus organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. consente agli investitori di comprare tali Azioni, in qualsiasi momento durante il consueto orario di negoziazione. Gli investitori devono tenere presente che le ordinarie commissioni e spese di negoziazione saranno dovute agli Intermediari Autorizzati ogni qual volta vengano effettuati acquisti o vendite sul Mercato Secondario4. Il regolamento delle Azioni negoziate sul mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. avverrà tramite Monte Titoli S.p.A.. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 29 ottobre 2007, n. 16190, gli Intermediari Autorizzati rilasciano agli Investitori Retail, quanto prima e comunque al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione dell’ordine ovvero nel caso in cui gli Intermediari Autorizzati debbano ricevere conferma da un terzo al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della suddetta conferma, un avviso, su supporto duraturo, che confermi l’esecuzione dello stesso e che contenga, se pertinenti, le informazioni di cui all’art. 53, comma 6 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 29 ottobre 2007, n. 16190. Per quanto riguarda le commissioni di negoziazione si rinvia al successivo paragrafo 9 (“Oneri direttamente o indirettamente a carico dell’investitore e regime fiscale”). Non è prevista la facoltà di richiedere la conversione delle Azioni del Comparto Rilevante in 4 Si ricorda che le commissioni di sottoscrizione e rimborso indicate nel Supplemento e KIID rilevanti si applicano unicamente quando le Azioni di altro comparto. La sono sottoscritte o rimborsate direttamente dalla Società provvede a comunicare a Borsa Italiana entro sul mercato primario e non agli investitori che acquistano o cedono le ore 11,00 di ciascun giorno di Azioni su una borsa aperta il valore del NAV per quota del Comparto Rilevante relativo al giorno di borsa aperta precedente ed il numero di Azioni in circolazione. La Società altresì mette a disposizione del pubblico presso i siti degli information provider Bloomberg e Reuters il valore dell’iNAV del Comparto Rilevante. Il NAV per Azione del Comparto Rilevante è pubblicato anche nel sito Internet della Società all’indirizzo xxx.xxx.xxxx.xxx e sul sito Internet di Borsa Italiana all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx. La Società pubblica le informazioni relative ai Comparti conformemente a quanto previsto dalla normativa applicabile ed in particolare dagli articoli 22 e 103-bis del Regolamento Emittenti e dall’articolo 2.6.2 del Regolamento di Borsa nonché, nel caso n cui ricorrano levalori.

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