Common use of Nomina degli amministratori Clause in Contracts

Nomina degli amministratori. Nel corso del 2007 l’art. 17 dello statuto sociale è stato modificato per adeguarlo alle disposizioni, contenute nella Legge sulla tutela del risparmio, che prevedono la modalità di nomina degli Amministratori con voto di lista. Si riporta di seguito l’art. 17 dello statuto vigente: “La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da cinque a quindici componenti, anche non soci, che durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea, in ogni caso non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili. L'Assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio, numero che rimarrà fermo fino a sua diversa deliberazione. Agli Azionisti di minoranza è riservata la nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo; le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale o quella diversa percentuale che venisse determinata a sensi di legge o di regolamento, con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto entro il termine di due giorni non festivi antecedenti l'Assemblea in prima convocazione; gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino complessivamente meno del 20% del capitale sociale, potranno presentare liste contenenti non più di 3 candidati. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista. Ogni Azionista può votare una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui sopra, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti vigenti per i componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ed eventualmente dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente a sensi di legge e/o di regolamento. Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comporteranno l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione. Per poter conseguire la nomina dei candidati indicati, le liste presentate e messe in votazione devono ottenere una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai sensi del presente articolo per la presentazione delle liste stesse; in difetto di tali liste non verrà tenuto conto. All'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione si procederà come segue: a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno; b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista. Tutti i Consiglieri eletti dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti ne determina la decadenza dalla carica. Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista. Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista oppure risulti eletto un numero di Amministratori inferiore al numero determinato dall'Assemblea, l'Assemblea stessa dovrà essere riconvocata per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione. Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare uno o più Amministratori, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 C.C., assicurando il rispetto dei requisiti applicabili.”

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Samples: Verbale Di Assemblea

Nomina degli amministratori. Nel corso del 2007 l’art8.1. 17 dello statuto sociale è stato modificato per adeguarlo alle disposizioniPrima di convocare l’assemblea dei soci i Comuni, contenute nella Legge sulla tutela del risparmioattraverso il Comitato di indirizzo e controllo, che prevedono e il socio Cogeser Spa stabiliscono se la modalità di nomina degli Amministratori con voto di lista. Si riporta di seguito l’art. 17 dello statuto vigente: “La Società è amministrata da deve avere un Amministratore Unico o un Consiglio di Amministrazione costituito amministrazione. In quest’ultimo caso le stesse Parti determinano se il Consiglio è composto da tre o cinque a quindici componentimembri, anche non socitenendo conto delle norme applicabili riguardo al numero massimo degli amministratori nelle società pubbliche. 8.2. Se le Parti decidono che la Società avrà un Amministratore Unico, il Comitato e Cogeser Spa individuano di comune accordo il candidato che durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea, in ogni caso non superiore a tre esercizidovrà essere eletto dall’Assemblea, e sono rieleggibilisi impegnano ad eleggerlo in assemblea, tenendo conto delle competenze ed esperienze professionali del candidato scelto dai soci. 8.3. L'Assemblea determinerà Se le Parti decidono di nominare un Consiglio di amministrazione, il numero Comitato e Cogeser Spa individuano di comune accordo tutti gli amministratori che devono essere eletti dall’assemblea. Se fosse necessario per assicurare una maggiore rappresentatività dei componenti il soci nel Consiglio, numero che rimarrà fermo fino a sua diversa deliberazione. Agli Azionisti di minoranza è riservata la nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo; le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o Cogeser Spa insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale o quella diversa percentuale che venisse determinata a sensi di legge o di regolamento, con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto entro il termine di due giorni non festivi antecedenti l'Assemblea in prima convocazione; gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino complessivamente meno del 20% del capitale sociale, potranno presentare liste contenenti non più di 3 candidati. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti tre Enti pubblici soci - che siano assoggettati nello stesso tempo azionisti di Cogeser Spa - individuano la maggioranza dei consiglieri, compreso il Presidente, mentre gli altri Enti pubblici soci individuano, a comune controllo ai sensi dell'artmaggioranza tra loro, gli altri consiglieri, compreso il Vice Presidente. 8.4. 93 del Testo Unico delle disposizioni Entrambi i gruppi di soci presentano una lista in materia di intermediazione finanziaria o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola listaassemblea con i nomi dei candidati prescelti. Ogni Azionista può votare una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena gruppo di ineleggibilità. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui sopra, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti vigenti per i componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ed eventualmente dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente a sensi di legge e/o di regolamento. Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comporteranno l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione. Per poter conseguire la nomina dei candidati indicati, le liste presentate e messe in votazione devono ottenere una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai sensi del presente articolo per la presentazione delle liste stesse; in difetto di tali liste non verrà tenuto conto. All'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione si procederà come segue: a) dalla lista soci che ha ottenuto presentato una lista in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino assemblea si impegna a votare la totalità di quelli da eleggere meno uno; b) dalla seconda stessa lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista. Tutti i Consiglieri eletti dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti ne determina la decadenza dalla carica. Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista. Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista oppure risulti eletto un numero di Amministratori inferiore al numero determinato dall'Assemblea, l'Assemblea stessa dovrà essere riconvocata per la nomina dell'intero Consiglio degli amministratori. 8.5. In caso di Amministrazione. Qualora cessazione dall’incarico per dimissioni o per altre cause vengano a mancare uno o più Amministratoriqualsiasi causa di un consigliere di amministrazione, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 C.C., assicurando il rispetto dei requisiti applicabilisostituto è tratto dalla stessa lista alla quale apparteneva il consigliere cessato.

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Samples: Partnership Agreements

Nomina degli amministratori. Nel corso del 2007 l’art. 17 dello statuto sociale è stato modificato per adeguarlo alle disposizioni, contenute nella Legge sulla tutela del risparmio, che prevedono la modalità di nomina degli Amministratori con voto di lista. Si riporta di seguito l’art. 17 dello statuto vigente: “18.1 La Società società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito composto da cinque a quindici componentiun numero massimo di amministratori compatibile con la normativa nazionale vigente. Gli amministratori sono scelti fra persone dotate di competenze economiche e giuridiche, anche non soci, che per studi compiuti o per incarichi precedentemente svolti nella gestione di imprese e/o enti pubblici o privati; essi durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea, in ogni caso non superiore a tre esercizi, 3 anni e sono rieleggibili. L'Assemblea determinerà il numero dei . 18.2 La nomina spetta all'assemblea, salvo che per i componenti il del Consiglio, numero che rimarrà fermo fino a sua diversa deliberazionevengono nominati nell'atto costitutivo. Agli Azionisti di minoranza A norma del disposto dell'articolo 2449 del codice civile è riservata ai soci Comuni la nomina della maggioranza dei Consiglieri, oppure di un componente tutti i Consiglieri nel caso in cui il Consiglio capitale sociale appartenga ai soli Comuni. I soci Xxxxxx provvedono alla nomina direttamente da parte di Amministrazioneuno di essi delegato dagli altri, oppure, in mancanza di tale nomina, entro sei mesi dalla data entro cui avrebbe dovuto essere fatta, mediante votazione in assemblea, distinta dalla votazione degli altri amministratori non riservati. 18.3 La nomina degli amministratori può avvenire per acclamazione o con qualunque altro sistema approvato all'unanimità dall'assemblea, su proposta di chi la presiede. Il Consiglio In mancanza, si procede con il metodo del "voto di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base lista" descritto nel punto che segue. I Comuni, con accordo unanime fra loro, possono tuttavia procedere all'elezione degli amministratori di liste presentate dagli Azionisti loro spettanza con diverso metodo. 18.4 Per ciascuna votazione con voto di lista, si procede alle seguenti operazioni, a cura di chi presiede l'assemblea: - i soci presentano una o più liste, nelle quali i candidati devono essere risultino elencati mediante un numero progressivo; le liste - i voti ottenuti da ciascuna lista vengono divisi successivamente per uno, due, tre, ecc., secondo il numero dei consiglieri da eleggere; - i quozienti così ottenuti vengono assegnati progressivamente ai candidati di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale o quella diversa percentuale che venisse determinata a sensi di legge o di regolamento, con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto entro il termine di due giorni non festivi antecedenti l'Assemblea in prima convocazione; gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino complessivamente meno del 20% del capitale sociale, potranno presentare liste contenenti non più di 3 candidati. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista. Ogni Azionista può votare una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Unitamente a ciascuna lista, entro nell'ordine dalla stessa previsto; - viene poi formata un'unica graduatoria decrescente, dove compaiono tutti i candidati di tutte le liste, nell'ordine dei quozienti a ciascuno assegnati; - vengono infine proclamati eletti i candidati che hanno i quozienti più elevati, fino a raggiungere il termine numero di cui sopraconsiglieri da eleggere. Al Presidente ed Amministratore delegato ed a ciascun amministratore, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti vigenti per i componenti il Consiglio di Amministrazionesalva diversa decisione dell'assemblea, nonché spetta un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ed eventualmente dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente a sensi di legge e/o di regolamento. Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comporteranno l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione. Per poter conseguire la nomina dei candidati indicati, le liste presentate e messe in votazione devono ottenere una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai sensi del presente articolo per la presentazione delle liste stesse; in difetto di tali liste non verrà tenuto conto. All'elezione dei componenti il emolumento determinato dal Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:nell'ambito di uno stanziamento annuale complessivamente stabilito dall'assemblea. a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno; b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista. Tutti i Consiglieri eletti dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti ne determina la decadenza dalla carica. 18.5 Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista. Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista oppure risulti eletto un numero di Amministratori inferiore al numero determinato dall'Assemblea, l'Assemblea stessa dovrà essere riconvocata per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione. Qualora per dimissioni o per altre cause nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratoriamministratori, gli altri provvedono a sostituirli cooptando il candidato appartenente alla medesima lista dell'amministratore venuto a mancare, che abbia riportato il maggior quoziente dopo quelli già eletti nella medesima lista; se l'elezione era avvenuta con metodo diverso dal voto di lista, vengono cooptati i soggetti che il Consiglio designerà a sua discrezione. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualunque causa, la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si provvederà ai sensi dell'artintende decaduto; quelli restanti devono convocare senza indugio l'assemblea per la nomina dei nuovi consiglieri, provvedendo nel frattempo all'ordinaria amministrazione della società. 18.6 Gli amministratori nominati dai soci enti territoriali ex art. 2386 C.C.2449 cod. civ., assicurando come previsto dal precedente punto 18.2, sono soggetti alla stessa disciplina, responsabilità e cause di decadenza previste per gli altri amministratori, ma possono essere revocati solamente da tali soci. 18.7 Sono ineleggibili alla carica e se nominati decadono automaticamente, l'interdetto, l'inabilitato, il rispetto dei requisiti applicabilifallito o chi lo sia stato nei precedenti cinque anni, chi sia stato condannato ad una pena che importi l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. 18.8 Gli amministratori possono essere revocati in qualunque momento, ma se la revoca è priva di giusta causa spetta ad essi un indennizzo pari a una mensilità di compenso medio percepito fino alla revoca.

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Samples: Statuto Della Società a Responsabilità Limitata