Norma programmatica. Le parti, preso atto delle norme previste dal D.lgs. del 21 aprile 1993 n. 124 come modificata dalla legge n. 335/95 e successive integrazioni e o modificazioni, in materia di previdenza complementare si impegnano ad assumere tutte le iniziative necessarie per la costituzione di un fondo di previdenza complementare, in coerenza con i principi contenuti nelle disposizioni citate. A tal fine convengono sulla necessità di compiere un’ampia disamina dei problemi relativi alla costituzione di detto fondo, approfondendone tutti gli aspetti tecnico-normativi ed economici. Le parti concordano quindi di costituire entro tre mesi dalla firma del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, un gruppo di lavoro paritetico che potrà avvalersi dell’apporto di esperti in materia. Le parti convengono che, ove in ambito territoriale, attraverso il confronto tra le stesse, si evidenziassero in rapporto con le diverse realtà locali, in relazione all’adeguamento delle rette e dei corrispettivi dei servizi erogati, condizioni tali da non consentire il rispetto delle decorrenze date dal presente contratto, possono essere definiti, a tale livello, percorsi temporali diversamente articolati, eventualmente, anche con il supporto degli organismi nazionali, tesi ad evitare l’insorgenza di crisi aziendali. Analogamente si procederà per le realtà locali che presentano situazioni di crisi aziendale denunciate nel rispetto delle vigenti leggi (n. 223/91) durante il periodo di vigenza del presente contratto.
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Norma programmatica. Le parti1. Al fine di equilibrare i benefici economici derivanti dal nuovo sistema classificatorio di cui al presente contratto e per evitare eventuali squilibri connessi alla ricostruzione economica del passaggio di cui all’art. 9 secondo le modalità transitorie del contratto stesso, preso atto è demandato alla contrattazione integrativa il compito, nell’utilizzo delle norme previste dal D.lgsrisorse disponibili nel fondo dell’art. 39 del 21 CCNL 7 aprile 1993 n. 124 come modificata dalla legge n. 335/95 1999, di garantire con priorità l’acquisizione delle fasce economiche al personale della medesima categoria D non beneficiario dell’art. 9, versante in concreta situazione di scavalco economico rispetto all’inquadramento di cui all’art. 8, comma 3 lett. b).
2. Ferma rimanendo la facoltà delle aziende di rideterminare le dotazioni organiche con oneri a carico del proprio bilancio, al fine di favorire il processo di riorganizzazione delle aziende anche per il personale dei ruoli tecnico ed amministrativo, la quota delle risorse di cui all’art. 3, comma 3 lettere a) e successive integrazioni e o modificazionib) di pertinenza del predetto personale, pari - mediamente - al 35% di quelle complessive che confluiscono nel fondo di cui all’art. 39 del CCNL 7 aprile 1999 - per effetto delle medesime lettere, può essere destinata, in materia via eccezionale, per detto personale oltre che alle finalità del fondo medesimo, al finanziamento dei passaggi di previdenza complementare si impegnano ad assumere tutte le iniziative necessarie per la costituzione livello economico o di un fondo categoria mediante trasformazione dei posti di previdenza complementare, in coerenza con i principi contenuti nelle disposizioni citate. A tal fine convengono sulla necessità di compiere un’ampia disamina dei problemi relativi alla costituzione di detto fondo, approfondendone tutti gli aspetti tecnico-normativi ed economici. Le parti concordano quindi di costituire entro tre mesi dalla firma del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, un gruppo di lavoro paritetico che potrà avvalersi dell’apporto di esperti in materia. Le parti convengono che, ove in ambito territoriale, attraverso il confronto tra le stesse, si evidenziassero in rapporto con le diverse realtà locali, in relazione all’adeguamento delle rette e dei corrispettivi dei servizi erogati, condizioni tali da non consentire il rispetto delle decorrenze date dal presente contratto, possono essere definiti, a tale livello, percorsi temporali diversamente articolati, eventualmente, anche con il supporto degli organismi nazionali, tesi ad evitare l’insorgenza di crisi aziendaliorganico. Analogamente si procederà può procedere con le risorse ad essi spettanti, ai sensi dell’art. 4, ove destinate al fondo dell’art. 39.
3. La possibilità di cui al comma 2 può essere utilizzata solo in prima applicazione del presente contratto dopo la quale continua ad applicarsi il sistema di finanziamento previsto dall’art. 37, comma 2 del CCNL 7 aprile 1999. In ogni caso le risorse utilizzate eccezionalmente per le realtà locali finalità del comma 2, al cessare dal servizio del personale che presentano situazioni ne ha beneficiato sono restituite al fondo di crisi aziendale denunciate nel rispetto delle vigenti leggi (n. 223/91) durante il periodo di vigenza cui all’art. 39 del presente contrattoCCNL 7 aprile 1999.
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Norma programmatica. Le parti, preso atto delle norme previste dal D.lgs. del 21 aprile 1993 n. 124 come modificata dalla legge n. 335/95 e successive integrazioni e e/o modificazioni, modificazioni in materia di previdenza complementare si impegnano ad assumere tutte le iniziative necessarie per la costituzione di un fondo di previdenza complementare, in coerenza con i principi contenuti nelle disposizioni citate. A tal fine convengono sulla necessità di compiere un’ampia una ampia disamina dei problemi relativi alla costituzione di detto fondo, approfondendone tutti gli aspetti tecnico-normativi tecniconormativi ed economici. Le parti concordano quindi di costituire costituire, entro tre mesi 1 mese dalla firma del presente Contratto Collettivo Nazionale di LavoroCCNL, un gruppo di lavoro paritetico che potrà avvalersi dell’apporto di esperti competenti in materia. Le parti convengono che, ove in ambito territoriale, attraverso il confronto tra le stesse, si evidenziassero in rapporto con le diverse realtà localiCon riferimento all’art.73, in relazione all’adeguamento delle rette sede di commissione paritetica provinciale, viene definita l’applicazione del CCNL per il personale dipendente dalle realtà del settore Socio Sanitario Assistenziale Educativo ANASTE sottoscritto tra la stessa e dei corrispettivi dei servizi erogatile XX.XX. FPCGIL, condizioni tali da FISASCAT CISL, UILTUCSUIL in Roma. Qualora non consentire fosse attivabile il rispetto delle decorrenze date dal presente contrattolivello provinciale di confronto, possono la materia può essere definitidefinita a livello aziendale, a tale livello, percorsi temporali diversamente articolati, eventualmente, anche con il supporto degli organismi nazionali, tesi ad evitare l’insorgenza di crisi aziendali. Analogamente si procederà per le realtà locali che presentano situazioni di crisi aziendale denunciate nel rispetto delle vigenti leggi (n. 223/91) durante il periodo di vigenza previa comunicazione alle parti firmatarie del presente contrattoCCNL che possono intervenire su richiesta dei soggetti interessati. Copia dell’accordo va trasmessa alla Commissione Paritetica Nazionale.
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Norma programmatica. Le parti, preso atto delle norme previste dal D.lgs. del 21 aprile 1993 n. 124 come modificata dalla legge n. 335/95 e successive integrazioni e e/o modificazioni, modificazioni in materia di previdenza complementare si impegnano ad assumere tutte le iniziative necessarie per la costituzione di un fondo di previdenza complementare, in coerenza con i principi contenuti nelle disposizioni citate. A tal fine convengono sulla necessità di compiere un’ampia una ampia disamina dei problemi relativi alla costituzione di detto fondo, approfondendone tutti gli aspetti tecnico-tecnico- normativi ed economici. Le parti concordano quindi di costituire costituire, entro tre mesi 1 mese dalla firma del presente Contratto Collettivo Nazionale di LavoroCCNL, un gruppo di lavoro paritetico che potrà avvalersi dell’apporto di esperti competenti in materia. Le parti convengono che, ove in ambito territoriale, attraverso il confronto tra le stesse, si evidenziassero in rapporto con le diverse realtà localiCon riferimento all’art.73, in relazione all’adeguamento delle rette sede di commissione paritetica provinciale, viene definita l’applicazione del CCNL per il personale dipendente dalle realtà del settore Socio - Sanitario -Assistenziale - Educativo ANASTE sottoscritto tra la stessa e dei corrispettivi dei servizi erogatile XX.XX. FP-CGIL, condizioni tali da FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL in Roma. Qualora non consentire fosse attivabile il rispetto delle decorrenze date dal presente contrattolivello provinciale di confronto, possono la materia può essere definitidefinita a livello aziendale, a tale livello, percorsi temporali diversamente articolati, eventualmente, anche con il supporto degli organismi nazionali, tesi ad evitare l’insorgenza di crisi aziendali. Analogamente si procederà per le realtà locali che presentano situazioni di crisi aziendale denunciate nel rispetto delle vigenti leggi (n. 223/91) durante il periodo di vigenza previa comunicazione alle parti firmatarie del presente contrattoCCNL che possono intervenire su richiesta dei soggetti interessati. Copia dell’accordo va trasmessa alla Commissione Paritetica Nazionale.
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Norma programmatica. Le parti, preso atto delle norme previste dal D.lgs. del 21 aprile 1993 n. 124 come modificata dalla legge n. 335/95 e successive integrazioni e o modificazioni, in materia di previdenza complementare si impegnano ad assumere tutte le iniziative necessarie per la costituzione di un fondo di previdenza complementare, in coerenza con i principi contenuti nelle disposizioni citate. A tal fine convengono sulla necessità di compiere un’ampia disamina dei problemi relativi alla costituzione di detto fondo, approfondendone tutti gli aspetti tecnico-normativi ed economici. Le parti concordano quindi di costituire entro tre mesi dalla firma del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, un gruppo di lavoro paritetico che potrà avvalersi dell’apporto di esperti in materia. Nota congiunta n. 1 Le parti convengono che, ove in ambito territoriale, attraverso il confronto tra le stesse, si evidenziassero in rapporto con le diverse realtà locali, in relazione all’adeguamento delle rette e dei corrispettivi dei servizi erogati, condizioni tali da non consentire il rispetto delle decorrenze date dal presente contratto, possono essere definiti, a tale livello, percorsi temporali diversamente articolati, eventualmente, anche con il supporto degli organismi nazionali, tesi ad evitare l’insorgenza di crisi aziendali. Analogamente si procederà per le realtà locali che presentano situazioni di crisi aziendale denunciate nel rispetto delle vigenti leggi (n. 223/91) durante il periodo di vigenza del presente contratto.. Nota congiunta n. 2 e errata corrige Le parti convengono che, si considerano parti integrante del CCNL gli allegati A) e C) del verbale di accordo sottoscritto in data 9 giugno 2004 e che corrispondono rispettivamente a:
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