CCNL
CCNL
PER IL
PERSONALE DIPENDENTE ISTITUTI
SOCIOSANITARIASSISTENZIALIEDUCATIVI
GESTITI DA
ENTI ECCLESIATICI
1/1/1998 31/12/2001
VERBALE D'INCONTRO
In data 22 marzo 1999 si sono incontrate, in Roma, presso la sede AGIDAE, in Xxx X. Xxxxxxx 00:
l'AGIDAE, rappresentata da P. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xx. Xxxxxxxx Xxxxxx, Fr. Xxxxxxx Xxxxx, X. Xxxxx Xxx, Xx. Xxxxxx Xxxxxxx;
la F.P. CGIL, rappresentata da Xxxxx Xxxxxxxx;
la FISASCAT CISL, rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxxx;
la UILTuCS UIL, rappresentata da Xxxxx Xxxx
ed hanno proceduto alla firma definitiva dell'accordo per il rinnovo del CCNL, che ha decorrenza dal 1° gennaio 1998 con scadenza al 31 dicembre 2001.
AGIDAE F.P. CGIL FISASCAT
CISL
UILTuCS UIL
VERBALE DI ACCORDO PRELIMINARE
Predisponendosi al rinnovo del CCNL per le dipendenti ed i dipendenti delle diverse realtà sociosanitarieassistenzialieducative aderenti all'AGIDAE le parti sottolineano come lo stesso, nel disciplinare il rapporto di lavoro sul versante normativo ed economico complessivamente inteso, debba tendere a rappresentare al meglio le molteplici specificità e peculiarità presenti e la natura e le caratteristiche delle diverse realtà coinvolte contribuendo ad una sempre maggiore qualificazione delle stesse senza perdere, peraltro, la caratteristica di unitarietà di detto CCNL.
Le parti sottolineano il CCNL anche quale strumento concorrente a qualificare il sistema dei rapporti tra pubblico e privato in tema di gestione dei servizi nel settore di cui trattasi.
L'AGIDAE e le XX.XX. FP CGIL, FISASCAT CISL,
UILTuCS UIL rimarcano l'opportunità di una adeguata interazione tra pubblico e privato all'interno di un quadro di programmazione generale, ai diversi livelli, tale da qualificare l'insieme delle risorse pubbliche e private disponibili, relazionandole correttamente ai bisogni e diritti dell'utenza, all'assetto dei servizi ed al trattamento complessivo degli addetti.
In relazione all'insieme delle questioni esposte, le parti sottolineano la necessità di un costante rapporto tra le stesse, finalizzato a cogliere l'evoluzione del settore determinando le scelte più opportune, sul piano generale e particolare, ai fini di una sua complessiva valorizzazione.
L'AGIDAE e le XX.XX. FP CGIL, FISASCAT CISL,
UILTuCS UIL si sentono impegnate in direzione di un processo di piena applicazione contrattuale interessante l'insieme del settore che, sottolineando la piena natura privatistica e le molteplici articolazioni presenti, indirizzi il rapporto tra soggetti pubblici e privati sul terreno della capacità progettuale e gestionale, ponendo sullo stesso piano tutti gli operatori privati del settore.
Le parti si impegnano a favorire la costituzione di un unico CCNL per tutto il settore attraverso la definizione di una parte economica e normativa comune ed il mantenimento delle specificità evidenziate nei singoli contratti.
TITOLO I
VALIDITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
ART. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente CCNL regola il rapporto di lavoro del personale dipendente degli istituti operanti nel campo del sociale, per attività educative, di assistenza e di beneficenza, nonché di culto o religione dipendenti dall'autorità ecclesiastica.
Il presente CCNL tutela anche il personale dipendente da altre Istituzioni qualora le parti dichiarino di accettarne integralmente la disciplina nel contratto individuale di lavoro.
La normativa del presente contratto, da applicare integralmente al personale a tempo indeterminato, va estesa, per quanto compatibile, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.
Le Istituzioni sono a titolo esemplificativo ed in quanto dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica:
colonie marine e montane, case per ferie, accoglienza pellegrini, pensionati e/o patronati per studenti;
case per esercizi spirituali;
istituti che perseguono, a norma delle costituzioni o dello statuto, finalità di culto, religione, assistenza e beneficenza, quali servizi per soggetti in stato di disagio sociale, comunque denominati (Comunità di accoglienza, Centri di assistenza, ecc.);
istituzioni che gestiscono servizi di tipo socioassistenziale, previsti dalle attuali disposizioni legislative regionali, quali ad esempio:
istituti di assistenza domiciliare;
case albergo;
case protette;
case di riposo con reparto protetto;
residenza sanitaria assistenziale (RSA);
servizi per minori comunque denominati (istituti educativo assistenziali, comunità alloggio);
centri di aggregazione giovanile;
servizi di animazione;
comunità terapeutiche per tossicodipendenti ed alcooldipendenti;
servizi per portatori di handicap, comunque denominati (istituti assistenziali, centri di riabilitazione, istituti psicomedico pedagogici, comunità alloggio);
centri di psicoterapia dell'età evolutiva;
centri culturali, ricreativi e sportivi;
uffici o centri retti da Curie, Diocesi, Parrocchie o Associazioni ecclesiali;
istituzioni rette da persone fisiche appartenenti al clero secolare o regolare;
Onlus che gestiscono attività private sociali rispondenti alla matrice culturale cattolica.
ART. 2
RINVIO A NORMA DI LEGGE
Per quanto attiene le materie non disciplinate o solo parzialmente regolate dal presente contratto si fa espresso rinvio alle leggi in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato ed allo statuto dei lavoratori in quanto applicabili.
ART. 3
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Sono fatte salve ad esaurimento le eventuali condizioni di miglior favore in atto.
A tal fine nell'ambito del rapporto tra le parti in sede di Istituto di cui all'art. 7 del CCNL verranno individuate specifiche definizioni di armonizzazione nell'ambito normativo e nell'ambito retributivo tra il trattamento preesistente e quello previsto dal presente CCNL.
ART. 4
INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI
Le disposizioni del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Il presente costituisce quindi l'unico CCNL in vigore fra le parti contraenti.
ART. 5 DECORRENZA E DURATA
Salvo le specifiche decorrenze previste nei successivi articoli, il presente contratto decorre dall'1gennaio 1998 ed ha durata biennale per le materie retributive e durata quadriennale per le
materie normative. Le rispettive scadenze sono fissate al 31 dicembre 1999 e 31 dicembre 2001. Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 2 (due) mesi prima della sua scadenza.
TITOLO II RELAZIONI SINDACALI
ART. 6
DIRITTO DI INFORMAZIONE E CONFRONTO TRA LE PARTI
Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e la applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.
Le parti, inoltre, convengono sulla necessità di sviluppare le idonee iniziative, ai diversi livelli, finalizzate alla determinazione ed all'utilizzo di strumenti di sostegno al governo dei processi di sviluppo del settore ed a tal fine si sentono impegnate in sede di confronto nazionale, regionale nonché di Istituto.
Le sedi di informazione e confronto sono:
A) Livello Nazionale
Annualmente, di norma entro l'autunno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
analizzare l'andamento del settore;
verificare i programmi ed i progetti di sviluppo complessivi del settore;
verificare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;
valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;
valutare le esigenze del settore al fine di promuovere iniziative anche volte alla Pubblica Amministrazione finalizzate a favorire la crescita e la qualificazione dei servizi dello stesso nonché una sempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili.
B) Livello Regionale
Annualmente di norma entro l'anno, su richiesta di una delle
parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
verificare lo stato di definizione o applicazione delle normative regionali;
analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare attenzione all'assetto dei servizi ed al dato occupazionale;
verificare i programmi e i progetti di sviluppo complessivi del settore;
analizzare l'evoluzione dei rapporti di committenza con la Pubblica Amministrazione;
valutare le esigenze al fine di assumere le opportune iniziative presso la Pubblica Amministrazione, per quanto di competenza del livello regionale, affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente CCNL.
C) Livello d'Istituto (per gli Istituti con oltre 15 addetti)
Annualmente, su richiesta, verranno fornite alle RSU, od in loro assenza alle R.S.A., od in loro assenza alle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL adeguate informazioni riguardanti gli andamenti occupazionali, le innovazioni sull'organizzazione del lavoro e sul funzionamento dei servizi, eventuali trasformazioni e/o programmi di sviluppo.
Inoltre in caso di significative evoluzioni sui dati occupazionali e sui processi organizzativi, le relative informazioni verranno, su richiesta, tempestivamente fornite alle RSU, od in loro assenza alle R.S.A., od in loro assenza alle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL.
ART. 7
STRUTTURA DELLA CONTRATTAZIONE
Le norme del presente articolo tengono conto dello spirito del protocollo sulla Politica dei redditi del 23 luglio 1993 compatibilmente con la specificità del presente contratto.
La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e di Istituto.
1. Il Contratto nazionale
a. Ruolo e riferimenti
Il CCNL ha il ruolo di unificante centralità in rapporto anche alle relazioni sindacali, di definizione delle condizioni sia
economiche che normative delle prestazioni di lavoro che si svolgono nelle diverse realtà che vi afferiscono, di precisa fissazione delle materie rinviate alla competenza del livello di contrattazione integrativa.
Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il CCNL è coerente con i tassi di inflazione programmati assunti come obiettivo della concertazione per la politica dei redditi.
Nel determinare tali effetti, si tiene conto delle politiche concordate nelle sessioni di politica dei redditi, dell'obiettivo mirato alla salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni, delle tendenze economiche generali, della situazione economica, dell'andamento e delle prospettive della competitività e del mercato del lavoro del settore.
b. Procedure di rinnovo
Le procedure per il rinnovo del CCNL sono le seguenti:
disdetta: almeno 3 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata a.r.;
invio piattaforma: almeno 1 mese prima della scadenza a mezzo raccomandata a.r.;
inizio trattativa: entro 20 giorni dal ricevimento della piattaforma.
Nel mese antecedente la scadenza del CCNL, ove il negoziato si apra entro i termini previsti al comma precedente, e per il mese successivo alla scadenza medesima le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Nel caso di presentazione della piattaforma oltre i limiti di tempo sopra indicati non si darà luogo ad azioni od iniziative unilaterali limitatamente ai due mesi successivi alla presentazione della piattaforma medesima. Ove tale condizione venga violata, l'indennità di vacanza contrattuale di cui alla lettera c. del presente articolo verrà anticipata di tre mesi se della violazione è responsabile la parte datoriale e posticipata di tre mesi rispetto alla normale decorrenza se responsabili sono le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.
In caso di mancata o ritardata disdetta del CCNL, esso si intende prorogato fino alla firma del nuovo CCNL.
c. Indennità di vacanza contrattuale
A decorrere dal primo giorno del 4° mese dopo la scadenza del CCNL, ove sia intervenuta disdetta e nel caso di presentazione della piattaforma nei termini di cui al 1° comma della lettera b, qualora non sia intervenuto accordo di rinnovo, sarà erogata a tutte le lavoratrici ed a tutti i lavoratori una indennità di vacanza contrattuale
pari al 30% del tasso annuo programmato d'inflazione, da calcolarsi sui minimi retributivi contrattuali vigenti.
Dall'inizio del 7° mese di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del tasso d'inflazione programmato.
2. La contrattazione decentrata
Sono titolari della contrattazione a livello di Istituto avente più di 15 dipendenti, compresi quelle/i assunte/i con contratto di formazione lavoro ed escluse/i quelle/i assunte/i a tempo determinato, le Rappresentanze Sindacali Unitarie congiuntamente alle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL sulla base di quanto previsto dal regolamento confederale del marzo '91, dall'accordo del 23 luglio 1993 e dal presente CCNL, od in loro assenza le RSA. Costituiscono oggetto della contrattazione nazionale tutti i titoli e le tematiche proprie del presente CCNL.
Costituisce oggetto della contrattazione di Istituto quanto espressamente rinviatovi dai singoli articoli del presente CCNL.
La contrattazione d'Istituto riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL. Le erogazioni del livello di contrattazione d'Istituto sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività di cui gli Istituti dispongono compresi i margini di produttività che potranno essere impegnati per accordo tra le parti, eccedenti quelli eventualmente già utilizzati per riconoscere gli aumenti retributivi a livello del CCNL, nonché ai risultati legati all'andamento dell'Istituto.
ART. 8
NORME DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ESSENZIALI
In attuazione di quanto previsto dalla legge 12 giugno 1990 n.146, le parti individuano in ambito sociosanitarioassistenziale educativo i seguenti servizi essenziali:
le prestazioni sanitarie, l'igiene, l'assistenza finalizzata ad assicurare la tutela fisica e/o la confezione, distribuzione e somministrazione del vitto a persone non autosufficienti; minori; soggetti affidati a strutture tutelari.
Nell'ambito dei servizi essenziali di cui sopra, in caso di sciopero, dovrà essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti
costituzionalmente garantiti.
Al fine di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno individuati, nell'ambito del rapporto tra le parti in sede di Istituto, appositi contingenti di personale che dovranno garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi essenziali sopra individuati.
ART. 9
PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA
Ai fini di una piena e puntuale applicazione della legge 10 aprile 1991, n.125 è costituito a livello nazionale il Comitato per le Pari Opportunità tra uomo e donna composto da una componente designata da ognuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di componenti in rappresentanza dell'AGIDAE, tra le quali individuare la figura con funzioni di Presidente.
L'AGIDAE assicura le condizioni e gli strumenti per il loro funzionamento. Nell'ambito del rapporto tra le parti saranno definiti i termini del finanziamento delle iniziative assunte dal Comitato per le Pari Opportunità.
ART. 10
TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI IN PARTICOLARI CONDIZIONI PSICOFISICHE
Alle lavoratrici e ai lavoratori per i quali sia stata attestata, da una struttura pubblica o da struttura convenzionata prevista dalle leggi vigenti, la condizione di persona affetta da tossicodipendenza, alcoolismo cronico e grave debilitazione psicofisica, e che si impegnino ad un progetto terapeutico di recupero e riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, si applicano le misure a sostegno di cui alla legge 26 giugno 1990 n.162.
Si conviene altresì che durante i periodi afferenti ai permessi e/o aspettative non maturerà a favore della lavoratrice e del lavoratore alcun beneficio derivante dagli istituti previsti dal presente contratto.
ART. 11
TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI PORTATRICI E PORTATORI DI HANDICAP
Per quanto concerne la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici o portatori di handicap si fa riferimento alla legge 5
febbraio 1992 n.104.
ART. 12
TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI VOLONTARIATO
Le parti, sottolineando i valori solidaristici e civili del volontariato ed in considerazione di quanto previsto dalla specifica legge quadro 11 agosto 1991, n.266, convengono che alle lavoratrici ed ai lavoratori che svolgono attività di volontariato ai sensi della suddetta legge siano applicate, compatibilmente con l'organizzazione dell'Istituto, le forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dal presente CCNL.
TITOLO III DIRITTI SINDACALI
ART. 13 RAPPRESENTANZE SINDACALI
In Istituti con più di 15 dipendenti sono riconosciute le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) elette sulla base dell'apposito regolamento assunto dalle Organizzazioni sindacali presentatrici delle liste che concorrono alle elezioni delle stesse e dall'AGIDAE, in data 8 maggio 1995, e così composte:
in Istituti con oltre 15 dipendenti e fino a 50 dipendenti: 1 RSU ogni 10 dipendenti oltre i 15 con un massimo complessivo fra tutte le Organizzazioni sindacali di quattro;
in Istituti con oltre 50 dipendenti: 1 RSU per ogni organizzazione sindacale con un massimo complessivo fra tutte le Organizzazioni sindacali di sei.
Ogni rappresentante sindacale ha diritto a venti ore quadrimestrali di lavoro, cumulabili, di permesso retribuito per l'espletamento del proprio mandato.
I permessi dovranno essere richiesti con almeno cinque giorni di anticipo alla Direzione dell'Istituto.
I nominativi dei rappresentanti sindacali verranno comunicati alla Direzione dell'Istituto per iscritto.
ART. 14
PERMESSI PER CARICHE SINDACALI
Le lavoratrici e i lavoratori componenti i Comitati Direttivi delle Organizzazioni sindacali nazionali, regionali o provinciali di
categoria, hanno diritto ai permessi retribuiti ai sensi dell'art. 30 della Legge 20 maggio 1970, n.300 per la partecipazione alle riunioni degli organi predetti, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle organizzazioni predette nel limite massimo di 5 giorni per ogni anno.
I nominativi e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle organizzazioni predette all'Istituto da cui la lavoratrice o il lavoratore dipende.
ART. 15
ASPETTATIVA E PERMESSI PER FUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE
Alla lavoratrice ed al lavoratore chiamata/o a ricoprire cariche pubbliche elettive o sindacali territoriali, regionali o nazionali viene concessa una aspettativa per la durata della carica.
Durante l'aspettativa non compete alcun elemento della retribuzione.
ART. 16 ASSEMBLEA
Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro nonché durante lo stesso nei limiti di dieci ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
L'Istituto, previo accordo logistico con i richiedenti, dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee. Le stesse possono riguardare la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori o gruppi di esse/i, e sono indette nella misura massima di 10 ore annue dalle R.S.U. di cui all'art. 13 del presente CCNL.
In assenza delle R.S.U. le dieci ore annue di assemblea sono indette dalle R.S.A. unitamente alle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto.
Della convocazione della riunione deve essere data alla Direzione dell'Istituto tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno quattro giorni. Alle riunioni possono partecipare, nel rispetto di quanto sopra, dandone comunicazione, dirigenti donne e uomini esterni dei sindacati firmatari del presente CCNL. Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell'utenza.
ART. 17 AFFISSIONE
E' consentito ai Sindacati territoriali aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere in appositi spazi comunicazioni a firma delle responsabili o dei responsabili dei Sindacati medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere contemporaneamente consegnate alla Direzione dell'Istituto.
ART. 18 CONTRIBUTI SINDACALI
Le dipendenti ed i dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.
La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessata o dall'interessato. Sia la delega che la revoca della stessa devono essere inoltrate in forma scritta, all'Istituto di appartenenza ed alla organizzazione sindacale interessata.
Le trattenute mensili operate dai singoli Istituti sulle retribuzioni delle addette e degli addetti in base alle deleghe presentate dalle Organizzazioni sindacali sono versate entro il decimo giorno del mese successivo alle stesse secondo le modalità comunicate dalle Organizzazioni sindacali con accompagnamento di distinta nominativa.
L'Istituto è tenuto, nei confronti dei terzi, alla riservatezza dei nominativi del personale che ha rilasciato la delega e dei versamenti effettuati alle Organizzazioni sindacali.
TITOLO IV
ASSUNZIONE E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 19 ASSUNZIONE
Il personale la cui specifica attività esprima le tendenze e finalità ideologicoreligiose proprie dell'Istituto datore di lavoro e
serva alla finalità dell'Istituto stesso al quale possa effettivamente riconoscersi la qualità di organizzazione di tendenza, si asterrà da comportamenti contraddittori nell'ambito della prestazione lavorativa (o anche extralavorativa ove sussista probabilità di incidenza sull'efficacia della prestazione).
Con l'obiettivo della valorizzazione degli eventuali titoli disciplinanti le professioni del personale che appartiene al settore di intervento, l'assunzione al lavoro deve essere effettuata in conformità alle disposizioni di legge che regolano la materia.
All'atto dell'assunzione sarà comunicato alla lavoratrice ed al lavoratore, per iscritto, quanto segue:
la tipologia del rapporto di lavoro;
la data di decorrenza dell'assunzione e nel caso di contratto a termine, anche la presunta data di cessazione del rapporto;
numero di iscrizione al libro matricola;
il livello di inquadramento cui viene assegnata o assegnato;
il trattamento economico;
la durata del periodo di prova;
tutte le eventuali altre condizioni concordate.
Prima dell'assunzione in servizio, l'Istituto potrà accertare l'idoneità fisica attraverso visita medica da parte di strutture pubbliche, o convenzionate, delle lavoratrici e dei lavoratori aventi rapporto diretto con l'utenza.
Le parti, in considerazione della specificità dell'attività svolta convengono di escludere dalla riserva di cui all'art. 25 della Legge 23 luglio 1991 n.223 le assunzioni dei lavoratori appartenenti alle seguenti qualifiche professionali:
assistente domiciliare e dei servizi tutelari operatrice ed operatore socioassistenziale addetta o addetto all'assistenza di base o altrimenti definita/o formata o formato; educatrice ed educatore senza titolo; assistente domiciliare e dei servizi tutelari operatrice ed operatore socioassistenziale addetta o addetto all'assistenza di base o altrimenti definita/o coordinatrice e coordinatore; educatrice ed educatore professionale; assistente sociale; fisioterapista, logopedista, terapista occupazionale, psicomotricista; infermiera ed infermiere professionale; educatrice ed educatore professionale coordinatrice o coordinatore.
ART. 20 DOCUMENTI DI LAVORO
Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 31 Dicembre 1996 n.675 e dalla Legge 4 giugno 1968 n.15 e successive modificazioni e/o integrazioni, all'atto dell'assunzione la lavoratrice e il lavoratore
dovranno presentare o consegnare i seguenti documenti:
libretto di lavoro e certificato di iscrizione al collocamento;
stato di famiglia;
residenza anagrafica;
libretto di idoneità sanitaria;
fotocopia di codice fiscale;
fotocopia documento di riconoscimento valido;
certificato di iscrizione all'albo/ordine professionale (se obbligatorio);
eventuale libretto di pensione;
certificato che attesta il grado di istruzione e di qualifica.
La lavoratrice e il lavoratore dovranno comunicare ogni variazione rispetto ai documenti e ai dati forniti all'atto dell'assunzione.
ART. 21
RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
In tutte le strutture comprese nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1 del presente contratto, ai sensi dell'art. 23 della Legge 28 febbraio 1987 n.56, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 1 della Legge 18 aprile 1962 n.230, all'art. 12 della Legge 24 giugno 1997 n.196 e successive modificazioni e/o integrazioni, è consentita, in relazione alle particolari esigenze dell'Istituto ed al fine di evitare eventuali carenze del servizio, nelle seguenti ipotesi:
a) esecuzione di lavori stagionali di cui al DPR 1525 del 7 ottobre 1963 e all'art. 8 bis del DL 29 gennaio 1983 n.17 convertito nella Legge 25 marzo 1983 n.79 e successive modificazioni e/o integrazioni;
b) sostituzione di lavoratori assenti per malattia, maternità, ferie, servizio militare e in tutti i casi in cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro;
c) per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo, anche ripetitivi;
d) per sostituire anche parzialmente lavoratori chiamati a svolgere funzioni di coordinamento all'interno dell'Istituto o per lavoratori che abbiano ottenuto l'aspettativa;
e) per assumere in periodi di intensificazione dell'attività lavoratori aggiuntivi.
La percentuale delle lavoratrici e dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non può essere superiore
contemporaneamente al 20% del personale assunto a tempo indeterminato, ad esclusione di quanto riferito ai punti b), c), e).
Sarà comunque attivabile un numero minimo di n.3 (tre) rapporti di lavoro a tempo determinato per Istituto. Le frazioni derivanti dall'applicazione delle percentuali di cui sopra saranno arrotondate all'unità superiore.
Deroghe al limite massimo di cui al precedente paragrafo sono esclusivamente possibili previa intesa tra le parti a livello di Istituto.
Si precisa che l'Istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell'organico.
Relativamente ad assunzioni a tempo determinato, secondo le ipotesi del presente articolo, gli Istituti attiveranno, con i soggetti di rappresentanza sindacale di cui all'art. 13, procedure di informazione in merito.
ART. 22
LAVORO A TEMPO PARZIALE
Il rapporto di lavoro a tempo parziale di cui alla Legge 19 dicembre 1984 n.863, all'art. 19 della Legge 23 luglio 1991 n. 223 e
all'art. 13 della Legge 24 giugno 1997 n. 196 ha la funzione di:
favorire la flessibilità della prestazione di lavoro in rapporto all'attività dell'Istituto;
consentire il soddisfacimento di esigenze individuali delle lavoratrici e dei lavoratori, ferme restando le esigenze dell'Istituto.
A) ASSUNZIONE
Gli Istituti possono assumere a tempo parziale per prestazioni di attività lavorative ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente Contratto e/o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno.
Nella lettera di assunzione dovranno essere specificati oltre a quanto previsto dall'art. 19:
1) l'orario settimanale che, di norma, non potrà essere inferiore alle 16 ore;
2) la distribuzione dell'orario settimanale;
3) la qualifica assegnata;
4) il numero di matricola.
B) TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
La trasformazione dell'orario, deve avvenire su accordo delle parti risultante da atto scritto convalidato dalla Direzione Provinciale
del Lavoro.
Le lavoratrici e i lavoratori interessate/i alla trasformazione del rapporto di lavoro da parttime a tempo pieno, o viceversa, dovranno esprimere la propria opzione entro 5 giorni dalla richiesta ricevuta.
L'Istituto risponderà entro 30 (trenta) giorni alle richieste di trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa.
Nei casi di disponibilità di nuove prestazioni derivanti dalla acquisizione di nuovi servizi, dalla vacanza di posti derivanti da cessazioni di rapporti di lavoro in atto, gli Istituti, in relazione alle esigenze tecnico produttive, ricercheranno, dandone comunicazione alle rappresentanze sindacali, soluzioni per un aumento delle ore settimanali del personale parttime, nel rispetto della funzionalità operativa.
E' ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima del 10% dell'orario settimanale della lavoratrice o del lavoratore assunta/o con contratto parttime purché giustificato da specifiche esigenze organizzative.
TRATTAMENTO
Le norme del presente contratto sono applicate al rapporto part time in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso.
1) La retribuzione del personale a tempo parziale sarà riproporzionata e mensilizzata in base all'orario settimanale di lavoro concordato all'atto dell'assunzione. Eventuali ore supplementari richieste saranno retribuite nel mese di competenza.
2) La retribuzione oraria si ottiene come stabilito all'art.64.
3) I corrispondenti trattamenti economici relativi all'indennità di fine rapporto, alla 13^ mensilità, ai compensi stabiliti dagli accordi integrativi, alle ferie e alle festività troveranno applicazione proporzionale.
Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni di legge vigenti.
Il trattamento di malattia ed infortunio e quello relativo alle lavoratrici madri e qualsiasi altro trattamento contrattuale e di legge sarà garantito in proporzione alla durata della prestazione.
I ratei di retribuzione globale mensili relativi a tutti gli altri istituti contrattuali nell'anno di passaggio dal rapporto a tempo parziale al rapporto a tempo pieno e viceversa saranno calcolati in misura proporzionale all'effettiva durata della prestazione lavorativa nei due distinti periodi.
Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro o di assunzione nel corso dell'anno i trattamenti derivanti dalle norme che precedono trovano applicazione in rapporto al periodo lavorato.
ART. 23 LAVORO TEMPORANEO
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla Legge 24 giugno 1997 n.196, oltre che nei casi previsti dal comma 2 dell'art.1 let. b) e c) della stessa, può essere concluso anche nelle seguenti fattispecie:
per particolari punte di attività;
per l'effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo;
per l'esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate dall'Istituto o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti a livello locale.
Le prestatrici ed i prestatori di lavoro temporaneo impiegate/i per le fattispecie sopra individuate dalle parti non potranno superare per ciascun trimestre la media del 10% delle lavoratrici e dei lavoratori occupati dall'Istituto utilizzatore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
In alternativa è consentita la stipula di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino ad un massimo di 5 (cinque) prestatrici o prestatori di lavoro temporaneo, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'Istituto.
Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 4 let. a) della Legge 24 giugno 1997 n.196, è vietato il ricorso al lavoro temporaneo sono quelle non rientranti tra le professionalità intermedie di cui all'art.24 del presente CCNL.
Le lavoratrici ed i lavoratori con contratti di fornitura di lavoro temporaneo sono oggetto delle erogazioni derivanti dal livello di contrattazione di Istituto ai sensi del punto 2 dell'art.7 del presente CCNL nei termini definiti in tale ambito.
L'Istituto comunica preventivamente alle RSU, od in loro assenza alle OOSS territoriali firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed il motivo del ricorso agli stessi.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 3 (tre) giorni successivi alla stipula del contratto in questione.
Annualmente l'Istituto utilizzatore di tale prestazione lavorativa è tenuto a fornire ai destinatari di cui sopra il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessate/i.
Le parti, in considerazione della novità rappresentata da tale possibile forma di rapporto di lavoro, si reincontreranno entro un anno dalla data della firma del presente CCNL al fine di verificare la materia e, se del caso, modificare il testo in questione.
ART. 24
CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
Le assunzioni di personale con contratto di formazione lavoro avverranno secondo le norme della Legge 19 dicembre 1984 n.863, della Legge 29 dicembre 1990 n.407 e della Legge 19 luglio 1994 n. 451 e dell'art. 15 della Legge 24 giugno 1997 n.196.
Le parti verificato l'andamento delle assunzioni con contratto di formazione e lavoro nel contesto di cui trattasi e nell'intento di potenziare gli strumenti in grado di favorire le occasioni di impiego secondo le esigenze rispettive degli Istituti e delle lavoratrici e dei lavoratori, intendono razionalizzare con il presente accordo la utilizzazione dei contratti di formazione e lavoro nel settore.
Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità produttive ed occupazionali del mercato del lavoro mediante interventi che facilitino l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro.
Le parti, in relazione alla normativa concernente le assunzioni con contratto di formazione e lavoro, sottolineano la possibile utilizzazione delle seguenti tipologie:
a1) acquisizione di professionalità intermedie;
a2) acquisizione di professionalità elevate;
b) inserimento professionale mediante esperienze lavorative che consentono un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo aziendale.
Le parti individuano quali professionalità intermedie quelle collocate nei livelli 6° 7° 8°, quali professionalità elevate quelle collocate nelle posizioni economiche 9° 10°.
Possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro lavoratrici e lavoratori soggetti di età compresa tra i 16 ed i 32 anni.
La durata massima del contratto di formazione e lavoro non può superare i 24 mesi per i contratti di tipo a) ed i 12 mesi per i contratti di tipo b).
Il contratto di formazione e lavoro può prevedere una posizione economica di ingresso inferiore a quella di destinazione. I contratti di tipo a1) dovranno prevedere almeno 80 ore di formazione; i contratti di tipo a2) dovranno prevedere almeno 130 ore di formazione.
Per quanto concerne i contratti di tipo b) la formazione minima prevista non dovrà essere inferiore a 20 ore.
Tale formazione è da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.
Qualora i progetti di cui sopra prevedano ore di formazione aggiuntive le stesse verranno retribuite.
Le parti convengono di escludere dai contratti di formazione e lavoro le professionalità per il cui espletamento è prevista l'obbligatorietà dell'iscrizione ad albi, ordini e collegi professionali o il possesso di titoli abilitanti alla professione e le professionalità elementari.
Le assunzioni programmate nei progetti per i quali sia stata espletata con esito favorevole la procedura di verifica della conformità presso l'Ufficio provinciale del lavoro e massima occupazione dovranno essere di norma effettuate entro 6 mesi dalla notifica della sussistenza delle condizioni per la richiesta del nullaosta.
Nel caso di rapporti di formazione e lavoro che siano stati risolti nel corso o al termine del periodo di prova, ovvero prima della scadenza, a iniziativa del lavoratore o per fatto a lui imputabile, è consentita la stipulazione di contratti di formazione e lavoro in sostituzione di quelli per i quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto.
Alle lavoratrici ed ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro verranno applicate le normative del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Alle lavoratrici ed ai lavoratori assunti sarà corrisposto un trattamento retributivo pari a quello previsto per le lavoratrici ed i lavoratori di pari qualifica assunti a tempo indeterminato per quanto spettante ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro. Il periodo di prova per le lavoratrici ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro è uguale a quello previsto per l'assunzione delle lavoratrici e dei lavoratori della qualifica di riferimento assunti a tempo indeterminato. In ogni caso di interruzione continuativa della prestazione, dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, la lavoratrice ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo uguale a quello previsto per le lavoratrici ed i lavoratori della qualifica di riferimento assunti a tempo indeterminato.
Per quanto concerne gli infortuni sul lavoro resta valido quanto previsto dalle norme di legge e dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
L'Istituto corrisponderà a tutte le lavoratrici ed i ai lavoratori per un periodo massimo pari a quello della conservazione del posto, con esclusione dei giorni di carenza del trattamento a carico dell'INPS, un trattamento economico corrispondente a quello previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato, proporzionato alla retribuzione relativa al contratto di formazione e lavoro.
Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la lavoratrice ed il lavoratore dovrà essere utilizzato in attività corrispondenti alla formazione conseguita e il periodo di formazione e lavoro verrà computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge a norma di quanto previsto dall'art. 3, quinto comma, della legge 19 dicembre 1984, n. 863, ai fini di tutti gli istituti introdotti e disciplinati da accordi interconfederali e dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro.
I contratti di formazione e lavoro devono essere notificati dal datore di lavoro, all'atto dell'assunzione, all'Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente.
Al termine del rapporto il datore di lavoro è tenuto, relativamente ai contratti di tipo a1, a2, a trasmettere, alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio, idonea certificazione dei risultati conseguiti dalla lavoratrice e dal lavoratore. Per i contratti di tipo b, alla scadenza, il datore di lavoro rilascia alla lavoratrice ed al lavoratore un attestato sull'esperienza svolta.
ART. 25 APPRENDISTATO
Le assunzioni di personale con contratto di apprendistato avverranno secondo le norme di cui alla legge 24 giugno 1997 n.196.
Possono essere assunte/i come apprendiste/i le/i giovani di età non inferiore ai 16 anni e non superiore ai 24 anni, ovvero ai 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n.2081 del Consiglio del 20 luglio 1993 e successive modificazioni e/o integrazioni.
Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro delle fanciulle e dei fanciulli, delle adolescenti e degli adolescenti.
Qualora l'apprendista sia portatrice o portatore di handicap i limiti di età sono elevati di due anni; le assunzioni di portatrici o di portatori di handicap sono computate nelle quote di cui alla legge 2 aprile 1968 n.482 e successive modificazioni e/o integrazioni.
Il rapporto di apprendistato si estingue, trasformandosi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, alla scadenza del termine di 18 mesi per le qualifiche comprese nei livelli 1, 2, 3 e 4 e di 24
mesi nei livelli 5 e 6.
Alle apprendiste ed agli apprendisti sono garantiti, senza operare ritenuta alcuna sulla retribuzione, i periodi occorrenti per la frequenza obbligatoria ai corsi di insegnamento formativo
normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue e di 3 ore settimanali per le apprendiste e gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo o di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere.
Al termine del periodo di apprendistato dovrà essere rilasciata alle interessate ed agli interessati idonea certificazione della avvenuta formazione.
Alle apprendiste ed agli apprendisti spetta il 90% della retribuzione di cui all'art. 65 per i primi 6 mesi, il 95% per i successivi 6 mesi ed il 100% di tale retribuzione a partire dal tredicesimo mese.
Nota
Le Parti, in considerazione dei cambiamenti intercorsi ed intercorrenti in materia di governo del mercato del lavoro e di quanto definito al riguardo con il presente titolo, convengono di reincontrarsi, entro sei mesi dalla firma del presente CCNL, al fine di determinare, relativamente al rapporto "libero professionale" ed a quello di "collaborazione coordinata e continuativa", nel rispetto delle peculiari caratteristiche che gli sono proprie, una possibile ed opportuna regolazione, funzionale anche a qualificare il rapporto tra soggetti gestori presenti nel settore considerato.
ART. 26 PERIODO DI PROVA
L'assunzione in servizio delle lavoratrici e dei lavoratori avviene con un periodo di prova la cui durata non potrà essere superiore ai seguenti periodi:
1 mese di calendario per le dipendenti ed i dipendenti inquadrati nei livelli 1°, 2°,
2 mesi di calendario per le dipendenti ed i dipendenti inquadrati nei livelli 3°, 4°;
3 mesi di calendario per le dipendenti ed i dipendenti inquadrati nei livelli 5°, 6°, 7°;
4 mesi di calendario per le dipendenti ed i dipendenti inquadrati nei livelli 8°, 9°, 10°.
Nel corso del periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di relativa indennità.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi del presente contratto salvo quanto diversamente stabilito dal contratto stesso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro
durante il periodo di prova ovvero alla fine dello stesso, alla lavoratrice ed al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate e alle ore di lavoro, nonché i ratei di ferie, di tredicesima e di trattamento di fine rapporto.
Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia la lavoratrice ed il lavoratore potranno essere ammessi a completare il periodo di prova qualora siano in grado di riprendere il servizio entro 60 gg.
Trascorso il periodo di prova senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, la lavoratrice ed il lavoratore si intenderanno confermati in servizio.
ART. 27
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI
Salvo l'ipotesi di cui al punto e) dell'art.33 il contratto di impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da alcuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti in giorni di calendario, come segue:
1°, 2°, 3° livello 30 giorni;
4°, 5°, 6° livello 60 giorni;
7°, 8°, 9°, 10° livello 90 giorni.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione del periodo di mancato preavviso.
Le parti possono concordare di troncare il rapporto sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il periodo di preavviso l'Istituto concederà alla lavoratrice ed al lavoratore, a richiesta, dei permessi retribuiti, per complessive 15 ore, per la ricerca di una nuova occupazione.
Tanto il licenziamento che le dimissioni devono essere comunicati per iscritto.
In caso di chiusura degli Istituti il preavviso va comunicato quattro mesi prima.
ART. 28
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto a norma delle vigenti disposizioni di legge.
DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI
L'Istituto deve sempre comunicare per iscritto il licenziamento alla lavoratrice ed al lavoratore.
Il licenziamento della dipendente e del dipendente non può che avvenire per giusta causa o per giustificato motivo.
La lavoratrice e il lavoratore può chiedere, entro 15 gg. dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso la parte datoriale deve, nei 7 gg. dalla richiesta, comunicarli per iscritto.
L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta alla parte datoriale.
Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro
60 gg. dalla ricezione della sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche extra giudiziale, idoneo a rendere nota la volontà della lavoratrice e del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale firmataria del presente accordo diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
Il termine di cui al comma precedente decorre dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi quando richiesti nei termini di legge ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento.
Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti è inefficace.
Per quanto non previsto sia per la fase di conciliazione, che per eventuali riassunzioni o risarcimento danni, si fa riferimento alla legislazione vigente in materia.
LICENZIAMENTO PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE
In caso di ristrutturazione o riduzione dell'attività gli Istituti con più di 15 dipendenti potranno procedere al licenziamento secondo la seguente graduatoria.
Si seguirà il criterio dell'anzianità di servizio dopo aver licenziato:
chi gode di pensione ordinaria,
chi è in possesso dei requisiti di pensionabilità.
Nel caso di parità, si valuteranno i carichi familiari desumendoli dalla dichiarazione IRPEF per le maggiori detrazioni e, in caso di ulteriore parità, il provvedimento sarà adottato nei riguardi di chi ha minore età.
In caso di passaggio a mansioni inferiori, di queste ultime verrà attribuita la qualifica e la retribuzione.
Nella formulazione della graduatoria si tenga presente che:
1) sono esclusi:
le religiose ed i religiosi che appartengono alla stessa
Congregazione che gestisce l'Istituto;
le lavoratrici in periodo di interdizione per maternità;
2) ai fini dell'anzianità, le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni sono considerate mese intero e le frazioni fino a 15 giorni non sono considerate;
3) sono esclusi dal conteggio dell'anzianità i rapporti a tempo determinato.
CHIUSURA DEGLI ISTITUTI
Qualora si presentasse la necessità di addivenire alla chiusura dell'Istituto il gestore ne darà informazione tempestiva al personale interessato. L'Istituto trasmetterà l'elenco del personale licenziato all'AGIDAE che provvederà ad informare gli Istituti della Provincia per favorirne l'eventuale assunzione.
In caso di chiusura parziale il preavviso rientra nei limiti dell'art. 27.
LICENZIAMENTI COLLETTIVI
Quando in Istituti con più di 15 dipendenti si dovesse procedere al licenziamento di almeno 5 dipendenti in 120 giorni per i motivi di cui al presente punto, si applicherà la normativa del punto precedente, dopo aver esperito la procedura di cui alla legislazione vigente.
Gli Istituti, perciò, devono:
1. darne comunicazione preventivamente alle R.S.U., all'U.P.L.M.O. e/o alle Organizzazioni Sindacali territoriali di categoria;
2. entro 7 giorni dalla comunicazione, manifestare alle XX.XX. e all'AGIDAE la loro disponibilità per un esame congiunto dell'applicazione della graduatoria sopracitata;
3. entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione, esaurire la procedura ed inviare all'U.P.L.M.O. verbale della decisione raggiunta.
L'Istituto procederà, poi, al licenziamento delle lavoratrici e dei lavoratori nel rispetto dei termini di preavviso.
ART. 29
RILASCIO DEI DOCUMENTI E DEL CERTIFICATO DI LAVORO
All'atto dell'effettiva cessazione del rapporto di lavoro, l'Istituto riconsegnerà alla lavoratrice ed al lavoratore i dovuti documenti regolarmente aggiornati e di essi la lavoratrice ed il
lavoratore rilasceranno regolare ricevuta.
All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, l'Istituto dovrà rilasciare a richiesta della lavoratrice e del lavoratore un certificato con l'indicazione della durata del rapporto di lavoro e delle mansioni svolte dalla stessa lavoratrice e dallo stesso lavoratore.
ART. 30 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Il trattamento di fine rapporto è regolato dalle norme della Legge 29 maggio 1982 n.297.
TITOLO V COMPORTAMENTI IN SERVIZIO
ART. 31 COMPORTAMENTO IN SERVIZIO
La lavoratrice ed il lavoratore, in relazione alle caratteristiche del campo di intervento, deve impostare il proprio contegno al rispetto ed alla comprensione dell'utenza, agendo con criteri di responsabilità, attenendosi alle disposizioni impartite dalla direzione dell'Istituto ed alle regole dello stesso, osservando in modo scrupoloso i propri doveri. Il Regolamento interno predisposto dall'Istituto, ove esista, deve essere portato a conoscenza dei dipendenti all'atto dell'assunzione o al momento della successiva compilazione e affisso in luogo pubblico per la consultazione.
Esso non può contenere norme in contrasto con il presente CCNL e con la vigente legislazione. Ciò vale anche per eventuali successive modifiche.
ART. 32 RITARDI ED ASSENZE
Premesso che i ritardi e le assenze devono essere giustificati immediatamente e che la lavoratrice ed il lavoratore devono osservare il proprio orario di lavoro, i ritardi giustificati o dovuti a motivi di eccezionalità o forza maggiore debbono essere recuperati; ove non sia possibile il recupero, i ritardi e le assenze comportano la perdita dell'importo della retribuzione corrispondente alla non effettuazione delle ore lavorabili.
I ritardi ingiustificati nonché l'assenza arbitraria ed ingiustificata sono oggetto di sanzioni disciplinari di cui all'art. 33 e comportano la perdita della relativa retribuzione.
ART. 33 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Indicazione dei provvedimenti disciplinari
In conformità all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 le mancanze della lavoratrice e del lavoratore possono dar luogo alla adozione dei seguenti provvedimenti da parte dell'Istituto:
richiamo verbale;
richiamo scritto;
multa non superiore all'importo di 3 ore della retribuzione;
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 4 giorni;
licenziamento.
Procedura per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari
L'Istituto non potrà applicare nei confronti della lavoratrice e del lavoratore alcun provvedimento disciplinare ad eccezione del rimprovero verbale senza aver preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Il provvedimento disciplinare non potrà essere applicato prima che siano trascorsi 10 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato corso, nel corso dei quali la lavoratrice ed il lavoratore potranno presentare le loro giustificazioni.
Trascorso il predetto termine di 10 giorni, ove l'Istituto non abbia ritenuto valide le giustificazioni della lavoratrice o del lavoratore o in assenza di giustificazioni della lavoratrice o del lavoratore, lo stesso potrà dare applicazione alle sanzioni disciplinari dandone motivata comunicazione all'interessata o all'interessato.
Se il provvedimento non verrà comunicato entro i 6 giorni successivi a quello della presentazione delle giustificazioni, le stesse si riterranno accolte.
Ferma restando la facoltà di adire all'autorità giudiziaria la lavoratrice o il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei 20 giorni successivi anche per mezzo della Organizzazione Sindacale alla quale appartenga ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, di un Collegio di Conciliazione e di Arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro da scegliere di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'UPLMO.
La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
Qualora l'Istituto non provveda entro 10 giorni dall'invito dell'Ufficio del Lavoro a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione e parimenti l'arco temporale per l'individuazione del numero delle infrazioni e dei corrispondenti provvedimenti disciplinari è di 2 anni.
Esemplificazione dei provvedimenti disciplinari
a) Rimprovero verbale
Nel caso di infrazioni di lieve entità alla lavoratrice e al lavoratore potrà essere applicato il richiamo verbale.
b) Rimprovero scritto
E' un provvedimento di carattere preliminare e viene applicato per mancanze di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi. Dopo tre rimproveri scritti non caduti in prescrizione, la lavoratrice ed il lavoratore se ulteriormente recidiva/o, incorre in più gravi provvedimenti che possono andare dalla multa alla sospensione di durata non superiore ad un giorno.
c) Multa
Vi si incorre per:
inosservanza dell'orario di lavoro;
assenza non giustificata non superiore ad un giorno; per tale caso la multa sarà pari al 5% della paga globale corrispondente alle ore non lavorate;
inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'Istituto, quando non ricorrano i casi previsti per i provvedimenti di sospensione o licenziamento;
irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni, negligenza nei propri compiti, quando non abbiano arrecato danno;
mancata comunicazione della variazione di domicilio e/o di residenza e relativo recapito telefonico nei casi in cui vi sia tale obbligo.
L'importo delle suddette multe (escluso quello costituente risarcimento danno) è devoluto alle istituzioni assistenziali o previdenziali aziendali o, in mancanza di queste, all'INPS.
Eccezione fatta per il punto 5 la recidiva per due volte in provvedimenti di multa non prescritti dà facoltà all'Istituto di comminare alla lavoratrice ed al lavoratore il provvedimento di sospensione fino ad un massimo di 3 giorni.
d) Sospensione
Vi si incorre per:
inosservanza ripetuta per oltre tre volte dell'orario di lavoro;
assenza arbitraria di durata superiore ad un giorno e non superiore a 3;
inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate dall'Istituto, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone;
presentarsi al lavoro e prestare servizio in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'uso di sostanze stupefacenti;
abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo salvo quanto previsto dal punto 3) del provvedimento di licenziamento;
insubordinazione verso i superiori;
irregolarità volontaria nelle formalità per il controllo delle presenze quando non costituisca recidiva;
assunzione di un contegno scorretto ed offensivo verso gli utenti, i soggetti esterni, i colleghi, atti o molestie anche di carattere sessuale che siano lesivi della dignità della persona;
rifiuti ad eseguire incarichi affidati e/o mansioni impartite.
La recidiva in provvedimento di sospensione non prescritti può fare incorrere la lavoratrice ed il lavoratore nel provvedimento di cui al punto successivo (licenziamento).
e) Licenziamento
Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente la ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro:
assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 giorni consecutivi;
assenze ingiustificate, ripetute tre volte in un anno, nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie;
abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati;
inosservanza delle norme mediche per malattia;
grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto;
danneggiamento volontario alla eventuale attrezzatura affidata;
litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro;
furto nell'Istituto di beni a chiunque appartenenti;
esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro;
contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente all'assunzione;
azioni in grave contrasto con i principi dell'Istituto;
gravi comportamenti lesivi della dignità della persona.
Il caso di licenziamento ai sensi del presente articolo esclude la liquidazione della indennità sostitutiva del preavviso, fatto salvo il riconoscimento a favore della lavoratrice e del lavoratore del trattamento di fine rapporto.
L'elencazione di cui alle lettere a), b), c), d), e), non è tassativa e non esclude comportamenti o fatti che per la loro natura e/o priorità possono essere ricondotti alle stesse lettere.
ART. 34
RESPONSABILITA' CIVILE DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI
NEI LORO RAPPORTI DI LAVORO CON L'UTENZA
La responsabilità civile delle lavoratrici e dei lavoratori nei loro rapporti di lavoro con l'utenza e verso terzi di cui all'art. 5 della Legge 13 maggio 1985 n. 190 verrà coperta da apposita polizza di responsabilità civile stipulata dall'Istituto.
ART. 35
RITIRO DELLA PATENTE
Alla lavoratrice ed al lavoratore con qualifica di autista o che per necessità di servizio è tenuta/o al possesso di una patente di guida, che per motivi che non comportano il licenziamento in tronco sia dall'autorità ritirata la patente necessaria per l'esercizio della propria attività, viene riconosciuto il diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi senza percepire retribuzione alcuna né maturare altra indennità.
Alla lavoratrice o al lavoratore in questo periodo potranno essere assegnati, previo accordo tra le parti in sede di Istituto, ove ve ne sia la possibilità, altri lavori; in questo caso percepirà la retribuzione del livello nel quale verrà a prestare servizio.
ART. 36
UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO PER RAGIONI DI SERVIZIO
L'utilizzo del mezzo proprio di trasporto per ragioni di servizio, sarà oggetto di confronto applicativo tra le parti in sede di Istituto al fine della verifica delle esigenze e dei relativi interventi.
TITOLO VI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
ART. 37 INQUADRAMENTO DEL PERSONALE
Gli inquadramenti di cui al presente articolo decorrono dal 1° febbraio 1999.
L'inquadramento del personale è determinato in relazione alle mansioni effettivamente svolte.
I profili professionali sotto illustrati hanno carattere esemplificativo.
1° Livello
Addetta/o alle pulizie, custode, fattorina/o, portiera/e;
2° Livello
Operaia/o generica/o, portiera/e centralinista, addetta/o alla mensa, addetta/o al guardaroba, accompagnatrice/ore;
3° Livello
Operaia/o qualificata/o, autista con patente B/C, aiuto cuoca/o, assistente domiciliare e dei servizi tutelari operatrice/ore socio assistenziale addetta/o all'assistenza di base o altrimenti definita/o non formata/o, cameriera/e, bagnina/o;
4° Livello
Operaia/o specializzata/o, cuoca/o, autista con patente D/K, impiegata/o d'ordine, addetta/o alla segreteria, aiuto economa/o, animatrice/ore senza titolo, assistente domiciliare e dei servizi tutelari operatrice/ore socioassistenziale addetta/o all'assistenza di base o altrimenti definita/o formata/o, operatrice/ore tecnico dell'assistenza, responsabile di sala, aiuto biblioteca e/o archivio, addetta/o alla reception.
5° Livello
Educatrice/ore senza titolo, capo cuoca/o, assistente domiciliare e dei servizi tutelari operatrice/ore socioassistenziale addetta/o all'assistenza di base o altrimenti definita/o coordinatrice/ore, animatrice/ore con titolo, infermiera/e generica/o, impiegata/o di concetto, segretaria/o accompagnatrice/ore di gruppo, responsabile della reception.
6° Livello
Impiegata/o di concetto con responsabilità specifiche in area amministrativa, economa/o, educatrice/ore professionale, assistente sociale, infermiera/e professionale, fisioterapista, psicomotricista, terapista occupazionale, logopedista, responsabile biblioteca e/o archivio, istruttrice/ore di attività sportive.
7° Livello
Capo ufficio, coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi semplici, educatrice/ore professionale coordinatrice/ore, fisioterapista coordinatrice/ore, psicomotricista coordinatrice/ore, terapista occupazionale coordinatrice/ore, logopedista coordinatrice/ore.
8° Livello
Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi.
9° Livello: Responsabile di area.
10° Livello: Direttrice/ore generale.
Nota 1
I profili professionali non specificatamente individuati nei diversi livelli sopra indicati saranno inquadrati, attraverso il rapporto tra le parti in sede aziendale, sulla base dell'insieme di capacità professionale, autonomia e responsabilità ed eventuali titoli di studio o professionali richiesti, individuato dai profili professionali già previsti per ogni singolo livello di inquadramento.
Nota 2
Con riferimento ai livelli settimo e ottavo gli specifici inquadramenti del personale sono demandati al rapporto tra le parti in sede aziendale in relazione alla natura semplice o complessa delle strutture operative.
Nota 3
Le parti convengono che per assistente domiciliare e dei servizi tutelari operatrice/ore socioassistenziale addetta/o all'assistenza di base o altrimenti definita/o formata/o si deve intendere la lavoratrice od il lavoratore in possesso di titolo riconosciuto in ambito regionale.
ART. 38
MANSIONI E VARIAZIONI TEMPORANEE DELLE STESSE, MANSIONI PROMISCUE
La lavoratrice o il lavoratore deve essere adibita/o alle mansioni per le quali è stata/o assunta/o e a quelle corrispondenti ai livelli superiori che abbia successivamente acquisito, in conformità all'art. 13 della Legge del 20 maggio 1970 n.300.
La lavoratrice o il lavoratore, purché in possesso di necessari titoli professionali previsti dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti può essere assegnata/o temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua
categoria e livello, sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica della lavoratrice o del lavoratore medesima/o.
Alla lavoratrice o al lavoratore chiamata/o a svolgere mansioni inerenti a categoria o qualifica superiore alla sua, deve essere corrisposto in ogni caso e per tutta la durata della loro esplicazione, una retribuzione maggiorata della differenza di livello fra la qualifica superiore e quella di inquadramento.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, la lavoratrice o il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente alla attività svolta e l'assegnazione della stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratrice o di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di tre mesi.
Quando la dipendente o il dipendente sia addetta/o a mansioni promiscue, la retribuzione mensile sarà quella del livello corrispondente alla mansione superiore espletata e di quest'ultima gli verrà pure attribuita la qualifica, sempre che questa sia prevalente rispetto all'orario espletato e fermo restando l'obbligo di svolgere tutte le mansioni affidategli.
ART. 39
MUTAMENTO DELLE MANSIONI PER INIDONEITA' FISICA
Nel caso in cui alla lavoratrice e al lavoratore venga riconosciuta l'inidoneità in via permanente allo espletamento delle funzioni inerenti alla propria qualifica, l'Istituto esperirà ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità di organico, per recuperare la lavoratrice e il lavoratore al servizio attivo anche in mansioni diverse rispetto a quelle proprie del profilo rivestito, o a qualifiche funzionali inferiori. Dal momento del nuovo inquadramento la lavoratrice e il lavoratore seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica
funzionale.
ART. 40
TRATTAMENTO ECONOMICO CONSEGUENTE AL PASSAGGIO AL LIVELLO FUNZIONALE SUPERIORE
Nel caso di passaggio ad un livello funzionale superiore il nuovo inquadramento retributivo verrà effettuato con l'attribuzione della retribuzione in godimento maggiorata della differenza tra il
valore iniziale del nuovo livello di inquadramento e il valore iniziale del livello di provenienza.
TITOLO VII ORARIO DI LAVORO
ART. 41 ORARIO DI LAVORO
L'orario settimanale ordinario di lavoro è stabilito in 38 (trentotto) ore settimanali.
L'articolazione degli orari di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dall'Istituto.
L'orario normale di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice ed al lavoratore una giornata di riposo cadente normalmente di domenica. Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente.
Riduzione di orario
Viene concordato un pacchetto annuo di riduzione di orario di lavoro pari a ore 12 dall'1 gennaio 1999; a ore 16 dall'1 gennaio 2000; a ore 24 dall'1 gennaio 2001.
Tali riduzioni verranno assorbite, fino a concorrenza, nel caso di Istituti e/o lavoratrici e lavoratori che eventualmente attuino orari lavorativi inferiori a 38 (trentotto) ore settimanali.
Al personale a parttime tali riduzioni sono assoggettate al criterio della proporzionalità.
L'utilizzo delle riduzioni di orario, così come previsto, sarà definito in sede di Istituto nell'ambito del rapporto tra le parti.
Le parti convengono che qualora intervengano disposizioni legislative in materia di durata dell'orario di lavoro si rincontreranno al fine di rapportare alle stesse i contenuti del presente articolo.
ART. 42
LAVORO STRAORDINARIO
E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre l'orario settimanale di lavoro programmato stabilito dall'art. 41 calcolato nella media semestrale.
Il tetto annuo di ore straordinarie non può superare di norma le 120 ore annue per dipendente.
Per la retribuzione delle ore di lavoro straordinario valgono le maggiorazioni sottoindicate riferite ai minimi contrattuali conglobati:
a) lavoro diurno straordinario 35%
b) lavoro notturno straordinario 40%
c) lavoro festivo diurno straordinario 50%
d) lavoro festivo notturno straordinario 60%.
Per lavoro notturno si intende quello prestato dalle 22.00 alle
6.00. La prestazione straordinaria eseguita nelle festività di cui all'art.47 o nelle giornate programmate come riposo settimanale per le prestazioni non a turno è considerato straordinario festivo.
Compatibilmente con le esigenze di servizio è privilegiata la possibilità di effettuare pari ore di riposo compensativo, senza maggiorazione.
ART. 43
LAVORO NOTTURNO E FESTIVO ORDINARIO
Per lavoro notturno ordinario si intende quello prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00.
Alle lavoratrici ed ai lavoratori verrà corrisposta, per ogni ora di lavoro notturno ordinario prestata una maggiorazione del 10% della quota oraria lorda spettante.
Alle lavoratrici ed ai lavoratori il cui turno di servizio è prestato in giorno festivo (domeniche e festività di cui all'art. 47) compete, per ogni ora di lavoro festivo ordinario prestato, una maggiorazione del 10% della quota oraria lorda spettante.
ART. 44 INDENNITÀ DI TURNO
A decorrere dal 1° febbraio 1999 alle lavoratrici ed ai lavoratori, inseriti in servizi funzionanti su turni ruotanti con continuità nell'arco delle 24 ore, di cui, nell'arco del mese, almeno 40 ore sono prestate in orario notturno, viene corrisposta una indennità di turno pari al 5% della quota oraria lorda per ogni ora di turno effettivamente svolta dalla singola lavoratrice o dal singolo lavoratore.
L'indennità di cui sopra non è cumulabile con l'indennità
notturna di cui all'art. 43.
ART. 45
INDENNITA' AGGIUNTIVA PER L'ASSISTENZA NOTTURNA
Alle figure educative ed assistenziali operanti in convitto la Direzione dell'Istituto può chiedere, al momento della assunzione, di prestare vigilanza notturna nell'Istituto stesso e/o di consumarvi i pasti.
In tal caso a tali figure verrà corrisposta, a partire dal 1° febbraio 1999, una indennità aggiuntiva per l'assistenza notturna pari a tre ore di retribuzione per ogni notte di vigilanza prestata.
Tale indennità aggiuntiva verrà conteggiata ai fini della tredicesima mensilità, del trattamento economico di malattia ed infortunio non sul lavoro, del trattamento di fine rapporto.
La richiesta dei gestori come l'adesione della lavoratrice e del lavoratore sono revocabili con due mesi di preavviso.
ART. 46 RIPOSO SETTIMANALE
Tutte le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto ad un riposo settimanale di 24 ore normalmente coincidente con la domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno.
TITOLO VIII FESTIVITA' E FERIE
ART. 47 FESTIVITÀ
Tutte le lavoratrici e i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività:
1) Capodanno
2) Epifania
3) Anniversario della Liberazione
4) Lunedì di Pasqua
5) Festa del lavoro
6) Assunzione della Madonna
7) Ogni Santi
8) Immacolata Concezione
9) X. Xxxxxx
10) X. Xxxxxxx
11) X. Xxxxxxx (a Roma tale festività ricorre il 29 giugno).
In occasione delle suddette festività decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione.
Nel caso in cui una delle festività sopra indicate cada nel giorno di riposo settimanale, in aggiunta alla normale retribuzione viene corrisposto un ulteriore importo pari alla retribuzione normale di fatto giornaliera (1/26) maggiorata del 10%.
La lavoratrice e il lavoratore che, per ragioni inerenti al servizio, dovrà prestare la propria opera nelle suddette giornate, avrà diritto alla retribuzione delle ore lavorate, oppure, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'Istituto, ad un corrispondente riposo da fruire, entro trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'Istituto sentito l'interessato.
In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale nel quale venga richiesta la normale prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo in un altro giorno stabilito dalla Istituto in accordo con l'interessata o l'interessato, fermo restando il pagamento relativo alla maggiorazione del lavoro straordinario festivo.
ART. 48
FERIE
Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie di 33 gg. lavorativi per anno, comunque calcolati su di una settimana lavorativa di 6 gg, comprensive delle festività abolite dalla legge.
In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto.
Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in Istituto.
Il periodo di ferie consecutive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese a livello di Istituto.
L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione dell'Istituto, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede di Istituto, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'Istituto.
Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione dell'Istituto e ferme restando le esigenze di servizio.
Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di
ferie.
Qualora per cause dovute ad improcrastinabili esigenze
organizzative, ed in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca.
In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno, la dipendente o il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi lavorati; le frazioni di mese eccedenti i quindici giorni di calendario verranno considerate mese intero e le frazioni fino a quindici non saranno considerate.
TITOLO IX
PERMESSI, ASPETTATIVE E CONGEDI
ART. 49
PERMESSI BREVI E RECUPERI
Alla lavoratrice e al lavoratore possono essere concessi dall'Istituto, per particolari esigenze personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero per un massimo di 38 (trentotto) ore nel corso dell'anno.
Entro i due mesi successivi a quello della fruizione del permesso, la lavoratrice e il lavoratore è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'Istituto provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante alla lavoratrice e al lavoratore per il numero di ore non recuperate.
ART. 50 CONGEDO MATRIMONIALE
La lavoratrice e il lavoratore, non in prova, in occasione del matrimonio ha diritto ad un periodo di permesso con decorrenza della retribuzione, della durata di 15 giorni consecutivi di calendario, in concomitanza con l'evento.
ART. 51
TUTELA DELLA MATERNITÀ
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge.
ART. 52
SERVIZIO MILITARE, OBIEZIONE DI COSCIENZA IN SERVIZIO CIVILE
Il lavoratore, tenuto ad adempiere agli obblighi di leva, ha diritto alla conservazione del posto, con decorrenza dell'anzianità di servizio, (ai soli fini del TFR e degli scatti di anzianità) sempreché si sia messo a disposizione dell'Istituto nel termine di 30 gg di cui all'art. 3 del d.l.c.p.s. 13 settembre 1946 n. 303.
Per il richiamo in servizio militare si fa riferimento alla Legge 3 maggio 1955 n. 370.
Gli obiettori di coscienza in servizio civile secondo le norme vigenti hanno diritto, conformemente alle leggi in vigore, alla conservazione del posto, secondo le disposizioni del citato d.l.c.p.s. 13 settembre 1946 n.303.
ART. 53 DONAZIONE SANGUE
La lavoratrice e il lavoratore che dona il sangue ha diritto al permesso retribuito secondo la legge vigente.
ART. 54 PERMESSI RETRIBUITI
La dipendente e il dipendente può usufruire nell'anno fino ad un massimo di cinque giorni di permessi retribuiti se si verificano
comprovati e seri motivi familiari quali ad esempio: xxxxx, nascite, matrimoni, infortuni e ricoveri in ospedale che riguardano il coniuge od un parente della lavoratrice o del lavoratore entro il secondo grado.
Le giornate di cui sopra sono usufruibili in unica soluzione solo in casi molto gravi.
Per fruire di tali permessi la dipendente e il dipendente deve farne richiesta scritta alla Direzione dell'Istituto. In caso di massima urgenza è sufficiente la richiesta orale.
ART. 55 PERMESSI NON RETRIBUITI
In caso di eccezionali motivi, la lavoratrice ed il lavoratore può usufruire di permessi non retribuiti nel limite di 10 giorni nell'anno previa autorizzazione dell'Istituto.
ART. 56 ASPETTATIVA NON RETRIBUITA
Alla lavoratrice e al lavoratore, con anzianità di servizio non inferiore ad un anno, che ne faccia richiesta può essere concessa, per gravi o comprovate necessità personali e per cause di malattia di familiari, ferma restando la salvaguardia delle esigenze di servizio, una aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi nell'arco della vigenza contrattuale e nella misura massima del 3% del totale degli addetti a tempo pieno dell'Istituto.
La lavoratrice e il lavoratore che entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenti per riprendere servizio è considerato dimissionario.
ART. 57
TRATTAMENTO SPETTANTE ALLE LAVORATRICI E AI LAVORATORI
IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI E/O REFERENDUM
In conformità alle vigenti norme di legge, indipendentemente dal normale periodo di ferie indicato, ai lavoratori chiamati a svolgere funzioni presso gli uffici elettorali per le elezioni del Parlamento nazionale, per le elezioni comunali, provinciali, regionali ed europee, nonché le consultazioni referendarie, saranno concessi 3
(tre) giorni di permesso retribuito in coincidenza con le operazioni di voto e scrutinio, ai sensi dell'art.119 del D.P.R. 30 marzo 1957 n.361 e dell'art.1 della legge 30 aprile 1978 n.178.
Le giornate di permessi di cui al precedente comma non pregiudicano il normale periodo di ferie e non sono cumulabili con il riposo settimanale di legge.
Per l'esercizio del diritto di voto alle lavoratrici ed ai lavoratori con residenza extraregionale sarà concesso un permesso non retribuito di giorni 1 (uno).
TITOLO X DIRITTO ALLO STUDIO E
FORMAZIONE PROFESSIONALE
ART. 58 DIRITTO ALLO STUDIO
Le lavoratrici ed i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto, su loro richiesta, ad essere immessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi o la preparazione degli esami. Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali.
Le lavoratrici e i lavoratori, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti per sostenere le prove d'esame.
Per usufruire dei permessi di cui al comma precedente la lavoratrice e il lavoratore dovrà esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova).
I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che siano stati sostenuti per più di 2 volte nello stesso anno accademico.
Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio, finalizzato al conseguimento di titoli di studio di istruzione primaria e/o secondaria di I grado, è di 150 ore annue individuali retribuite.
ART.59 QUALIFICAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Le parti convengono sulla necessità di predisporre condizioni tali da favorire la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori operanti nell'area sociosanitariaassistenzialeeducativa ai corsi di qualificazione, riqualificazione o aggiornamento necessari ad una sempre migliore qualificazione delle prestazioni.
A tale scopo le lavoratrici e i lavoratori nella misura massima annua dell'8% del totale dell'organico dell'Istituto facente capo al presente CCNL potranno usufruire di permessi retribuiti individuali fino ad un massimo di 70 ore annue.
In sede di confronto a livello di Istituto verranno individuate le priorità in base alle quali programmare la qualificazione, riqualificazione e aggiornamento del personale, tenuto conto delle esigenze di servizio.
Verranno, inoltre, individuati i criteri obiettivi per l'identificazione delle priorità per l'accesso ai corsi indicando i criteri di riparto all'interno delle singole qualifiche.
Nell'adozione dei criteri si terrà conto dell'anzianità anagrafica e successivamente di quella di servizio.
Le lavoratrici e i lavoratori che usufruiscono dei suddetti permessi retribuiti dovranno fornire alla direzione dell'Istituto il certificato di iscrizione al corso, il calendario delle lezioni e, successivamente, i certificati di regolare frequenza.
I suddetti permessi non sono cumulabili con i permessi di cui all'art. 58.
Le parti firmatarie si faranno carico ai diversi livelli di sollecitare agli organismi istituzionali competenti la predisposizione di adeguati processi formativi.
TITOLO XI
TRATTAMENTO DELLE ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE ED AMBIENTE DI LAVORO
ART. 60
TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA ED INFORTUNIO NON SUL LAVORO
L'assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all'Istituto al più presto e comunque entro la prima ora prevista per l'inizio della presenza al lavoro, salvo il caso di accertato impedimento; inoltre la lavoratrice ed il lavoratore devono inviare all'Istituto stesso entro due giorni dall'inizio dell'assenza idonea certificazione sanitaria attestante l'incapacità lavorativa.
PERIODO DI COMPORTO
1) Mantenimento del posto di lavoro per assenza continuativa fino ad un massimo di 6 (sei) mesi, anche a cavallo di due anni solari; nel caso di superamento dei 6 (sei) mesi la dipendente o il dipendente potrà richiedere un periodo di aspettativa, senza retribuzione, fino ad un massimo di 6 (sei) mesi, dietro presentazione di certificato medico. La richiesta dovrà essere presentata almeno 20 giorni prima della scadenza dei 6 (sei) mesi
previsti per la conservazione del posto. Detto periodo di aspettativa non è computabile ad alcun effetto.
2) Mantenimento del posto di lavoro per assenze, anche non continuative, fino ad un massimo di 12 (dodici) mesi nel periodo di 3 (tre) anni o meno dovute anche ad eventi morbosi diversi.
Oltre i limiti di cui sopra il datore di lavoro potrà effettuare la risoluzione del rapporto di lavoro, rimanendo salvo in ogni caso per la lavoratrice e il lavoratore il diritto al T.F.R..
In presenza di malattia o di infortunio non sul lavoro, alla lavoratrice o al lavoratore non in prova sarà corrisposto il trattamento assistenziale ad integrazione dell'indennità di malattia a carico degli enti competenti fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione fino al 180° giorno.
La malattia insorta durante il periodo di ferie di cui all'art. 48 ne sospende la fruizione nell'ipotesi di ricovero ospedaliero per la durata dello stesso e/o di prognosi complessiva superiore a 7 (sette) giorni di calendario.
ART. 61
INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI
In presenza di infortunio sul lavoro saranno conservati il posto e l'anzianità a tutti gli effetti contrattuali fino alla guarigione clinica documentata dalla necessaria certificazione sanitaria definita e rilasciata dall'Istituto assicuratore.
In presenza di malattia professionale alla lavoratrice e al lavoratore sarà conservato il posto per un periodo pari a quello per il quale l'interessata/o percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge.
L'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto affinché l'Istituto possa prestare immediato soccorso ed effettuare le denunce di legge.
La lavoratrice o il lavoratore sono altresì tenuti a consegnare, nel più breve tempo possibile, la certificazione sanitaria rilasciata dall'ente competente.
Alla lavoratrice ed al lavoratore sarà riconosciuto per infortunio sul lavoro, a partire dal 1° giorno di assenza e fino al 180° giorno, un trattamento assistenziale ad integrazione di quanto corrisposto dall'Istituto assicuratore fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione.
La corresponsione dell'integrazione è subordinata al riconoscimento dell'infortunio da parte dell'ente assicuratore.
Per quanto concerne il trattamento economico dovuto per
malattia professionale si rinvia alle disposizioni di legge.
ART. 62 SUPERAMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
In attuazione dell'art. 24 della Legge 5 febbraio 1992 n.104 i singoli Istituti valuteranno con le rappresentanze sindacali la fattibilità di progetti conformi alla normativa e finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche.
ART. 63
TUTELA DELLA SALUTE ED AMBIENTE DI LAVORO
Per l'applicazione dei contenuti del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n.626: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro" e successive integrazioni e/o modificazioni, si fa riferimento al protocollo d'intesa sottoscritto tra le Organizzazioni sindacali e l'AGIDAE in data 22 maggio 1997.
TITOLO XII RETRIBUZIONE
ART. 64
ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE
Gli elementi che concorrono a formare la retribuzione globale della lavoratrice e del lavoratore sono i seguenti:
minimo contrattuale conglobato;
salario di anzianità;
elemento integrativo derivante dalla contrattazione integrativa territoriale;
ogni altro elemento retributivo corrisposto alla lavoratrice o al lavoratore.
Per determinare la paga oraria dei singoli elementi del trattamento economico globale assunti a base di calcolo per i vari istituti contrattuali, si divide l'importo mensile degli elementi stessi per 165 per un orario contrattuale di lavoro di 38 ore settimanali.
L'oscillazione mensile dell'orario di lavoro conseguente a turnazione ordinaria non darà luogo a variazioni di retribuzione se compensata nell'arco di un semestre.
ART. 65
MINIMI CONTRATTUALI CONGLOBATI MENSILI
Per i minimi contrattuali conglobati di cui al punto 1 dell'art.
64 vale la seguente tabella:
LIVELLO | MINIMO CONTRATTUALE CONGLOBATO MENSILE |
Livello 1 | 1.793.000 |
Livello 2 | 1.844.000 |
Livello 3 | 1.856.000 |
Livello 4 | 1.900.000 |
Livello 5 | 1.960.000 |
Livello 6 | 1.970.000 |
Livello 7 | 2.000.000 |
Livello 8 | 2.250.000 |
Livello 9 | 2.320.000 |
Livello 10 | 2.500.000 |
Nel nuovo "minimo contrattuale conglobato" vengono assorbiti i seguenti elementi in vigore precedentemente al presente contratto:
1) paga base di cui all'art. 19 del CCNL 22 luglio 1994;
2) indennità di contingenza di cui all'art. 20 del CCNL 22 luglio 1994;
3) elemento distinto della retribuzione (E.D.R.) di cui all'accordo interconfederale del 31 luglio 1992 (Lit. 20.000 mensili). Superminimi ad personam
Sono confermate le quote di superminimo conseguenti all'uniformazione di categoria, come da art. 19 del CCNL del 22 luglio 1994.
Tali valori si congelano al 31 luglio 1998 e non sono
riassorbibili dagli aumenti contrattuali.
Al personale in servizio la differenza tra l'attuale retribuzione e quella di cui alla presente tabella maturerà e sarà erogata dal 1° febbraio 1999 nella misura massima di lire 73.000, comprensive dell'I.V.C., in riferimento ai diversi livelli di nuovo inquadramento. Con decorrenza 1° dicembre 1999 saranno erogate le restanti quote economiche spettanti alle lavoratrici ed ai lavoratori. Al personale assunto successivamente alla data del 1° febbraio 1999 compete il trattamento economico di cui alla presente tabella nella medesima misura riferita al personale già in servizio inquadrato nel medesimo livello.
ART. 66 INDENNITA' DI CONTINGENZA
L'indennità di contingenza viene erogata come specifica voce retributiva fino al 31 gennaio 1999 secondo le precedenti norme generali e contrattuali.
Dal 1° febbraio 1999 gli importi corrispondenti per i vari livelli di inquadramento sono conglobati nei nuovi "minimi contrattuali conglobati" come previsto dall'art. 64 del presente contratto. Conseguentemente, dalla stessa data, viene soppressa la relativa voce retributiva.
ART. 67 SALARIO DI ANZIANITA'
A decorrere dal 1° febbraio 1999, alle lavoratrici ed ai lavoratori in servizio alla data del 31 dicembre 1997 sono corrisposti, a titolo di anzianità di servizio, gli importi mensili di cui alla tabella di seguito riportata.
Da tali importi sono escluse/i le dipendenti ed i dipendenti assunte/i prima del 31 dicembre 1959.
Livello 1 | 25.000 |
Livello 2 | 25.000 |
Livello 3 | 25.000 |
Livello 4 | 30.000 |
Livello 5 | 30.000 |
Livello 6 | 30.000 |
Livello 7 | 40.000 |
Livello 8 | 40.000 |
Livello 9 | 40.000 |
Livello 10 | 40.000 |
ART. 68 TREDICESIMA MENSILITÀ
Entro il 20 di dicembre di ogni anno l'Istituto corrisponderà al personale un importo pari ad una mensilità della retribuzione.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno dovranno essere corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'Istituto.
La frazione di mese superiore ai quindici giorni lavorativi va considerata come mese intero.
La tredicesima mensilità non spetta per il periodo trascorso in aspettativa senza assegni per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione dello stipendio.
ART. 69
INDENNITA' DI CASSA O DI MANEGGIO DENARO
Alla lavoratrice e al lavoratore che effettua normalmente maneggio di denaro con onere per errori (ovvero con responsabilità finanziaria in caso di ammanchi) deve essere corrisposta dal 1°
febbraio 1999 una indennità mensile lorda di £. 50.000. Le somme eventualmente richieste a detta lavoratrice e a detto lavoratore a titolo di cauzione, devono essere depositate e vincolate a nome delle parti presso un Istituto di credito di comune gradimento. I relativi interessi matureranno a favore della lavoratrice o del lavoratore.
ART. 70
RIMBORSI DI TRASFERTA O DI MISSIONE
Alle lavoratrici e ai lavoratori occasionalmente e temporaneamente comandate o comandati in missione per esigenze di servizio, vanno rimborsate, entro i limiti della normalità, a piè di lista, le spese sostenute per trasporto, vitto e alloggio. I rimborsi delle spese chilometriche sono quelli previsti dalle tabelle ACI.
ART. 71 ATTIVITA' DI SOGGIORNO
Dal 1° febbraio 1999 alle lavoratrici ed ai lavoratori impiegate o impiegati in attività di soggiorno spetta, oltre alla normale retribuzione ed al rimborso delle spese imputabili allo svolgimento della prestazione lavorativa, una indennità di lire
250.000 omnicomprensive lorde settimanali. Su richiesta della lavoratrice o del lavoratore, in alternativa a tale quota economica, sarà riconosciuto un monte ore retribuito, fino a concorrenza di tale somma, da utilizzarsi in corso d'anno.
ART. 72 CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
La retribuzione deve essere corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore in una data stabilita non oltre l'ottavo giorno successivo alla fine di ciascun mese.
Il pagamento della retribuzione deve essere effettuato a mezzo di busta paga in cui devono essere distintamente specificati la ragione sociale della società, il nome e la qualifica della lavoratrice e del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, l'importo dei singoli elementi che concorrono a formarla (salario o stipendio scatti di anzianità maturati, indennità di contingenza, ecc...) e la elencazione delle trattenute di legge e di contratto.
Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata con quella indicata nella busta paga deve essere fatto all'atto del pagamento.
ART. 73 ABITI DA LAVORO
L'Istituto è tenuto a fornire alla lavoratrice e al lavoratore due abiti da lavoro all'anno, quando necessario, con reintegro previa riconsegna del vecchio abito inutilizzabile per normale usura.
La manutenzione di detti abiti è a carico del datore di lavoro.
TITOLO XIII
PROCEDURE PER L'ESAME DELLE CONTROVERSIE
ART. 74
COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE E REGIONALE
E' istituita in Roma, presso l'Associazione Gestori Istituti alle Dipendenze dell'Autorità Ecclesiastica (AGIDAE), la Commissione Paritetica Nazionale che dovrà esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali. A detta Commissione dovranno rivolgersi, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, le associazioni stipulanti il presente contratto o le organizzazioni locali facenti capo alle predette associazioni nazionali stipulanti.
Della Commissione Paritetica Nazionale fanno parte di diritto le parti stipulanti il presente contratto.
In pendenza di procedura presso la Commissione Paritetica Nazionale, le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa entro 45 giorni.
Le deliberazioni della Commissione Paritetica Nazionale sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi.
In ogni regione i corrispondenti livelli delle parti firmatarie il presente CCNL provvederanno alla costituzione di Commissioni Paritetiche Regionali aventi il compito di:
definire l'applicazione del CCNL nelle strutture dove vengono applicati altri contratti;
con riferimento alla Legge 11 maggio 1990, n.108 assumere il compito di tentare la conciliazione di prima istanza nei casi di conflittualità che dovessero insorgere in particolari situazioni anche in merito all'interpretazione degli articolati contrattuali.
In relazione al tema dell'arbitrato le parti si reincontreranno, a livello nazionale, entro 6 mesi dalla firma del presente CCNL.
NORMA PROGRAMMATICA
Le parti, preso atto delle norme previste dal D.lgs. del 21 aprile 1993 n. 124 e successive integrazioni e/o modificazioni in materia di previdenza complementare, si impegnano ad assumere tutte le iniziative necessarie per la costituzione di un fondo di previdenza complementare, in coerenza con i principi contenuti nelle disposizioni citate.
A tal fine convengono sulla necessità di compiere una ampia disamina dei problemi relativi alla costituzione di detto fondo, approfondendone tutti gli aspetti tecniconormativi ed economici.
Le parti concordano quindi di costituire, entro 1 mese dalla firma del presente CCNL, un gruppo di lavoro paritetico che potrà avvalersi dell'apporto di esperti competenti in materia.