NUOVA DIRIGENZA. Si individuerà una dirigenza “allargata” che sarà indicativamente ricompresa fra l’1,5% ed il 2,5% rispetto al totale del personale dell’impresa; a questo fine l’inqua- dramento di dirigente sarà attribuito ad una parte degli attuali funzionari con grado più elevato. Pertanto ciascuna impresa individuerà – tra i funzionari cui è attualmente ricono- sciuta una maggiorazione di grado superiore a 9 – quelli ai quali attribuire, in rela- zione alle funzioni svolte, alla struttura ed organizzazione dell’impresa stessa, l’in- quadramento da dirigente, informando gli organismi sindacali aziendali sui criteri e le modalità adottati. In sede nazionale verrà fissato unicamente il trattamento economico corrispon- dente al grado minimo di dirigente, ad un livello inferiore all’attuale. L’eventuale differenza di trattamento economico dei funzionari inquadrati come dirigenti, nonché degli attuali dirigenti, verrà mantenuta come assegno ad personam. Fermo quanto stabilito all’art. 8 del presente accordo quadro, tale assegno non sarà riassorbibile per effetto di eventuali incrementi retributivi. A tale personale si applicherà integralmente la nuova disciplina contrattuale dei dirigenti che verrà concordata fra le Parti stipulanti in sede di adeguamento di quella attuale. In particolare: – come “declaratoria” di inquadramento dei dirigenti sarà mantenuta la seguente: “Ai fini del presente contratto sono dirigenti coloro i quali – sussistendo le condi- zioni di subordinazione di cui all’art. 2094 del codice civile e in quanto ricoprano nell’impresa un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, di auto- nomia e di potere decisionale ed esplichino le loro funzioni di promozione, coordi- namento e gestione generale al fine di realizzare gli obiettivi dell’impresa – siano dalle rispettive imprese cui appartengono come tali qualificati”. – la cessazione del rapporto ad iniziativa dell’impresa – in analogia a quanto prati- cato al riguardo per la dirigenza degli altri settori – sarà regolata esclusivamente dalle norme del codice civile, prevedendo l’introduzione di un collegio arbitrale per le controversie in materia. Tale criterio si applica a coloro ai quali verrà attribuito dall’impresa l’inquadra- mento da dirigente secondo i suesposti principi, trascorso un anno da tale riconosci- mento. Resta fermo che le norme di legge o contrattuali sull’orario di lavoro e sulla pre- stazione lavorativa non si applicano ai dirigenti. Il 20 giugno 2007, in Roma si è tenuto un incontro tra (Omissis) nel corso del quale sono state trattate le problematiche concernenti il tema del- l’occupazione, con particolare riferimento all’individuazione di iniziative congiunte volte al rafforzamento del Fondo di solidarietà di settore. L’ABI e i Xxxxxxxxx si danno atto di quanto segue. – Il tema dell’occupazione nelle imprese bancarie, concomitante con la fase di rin- novo del ccnl 12 febbraio 2005, è urgente in considerazione della forte accelera- zione del fenomeno delle riorganizzazioni e delle concentrazioni bancarie che pre- figura un sistema creditizio profondamente diverso da quello in essere solo pochi mesi fa, determinando una netta riduzione del numero dei grandi gruppi bancari, passati in breve tempo da 11 a 6. Le prevedibili, conseguenti ricadute sul piano occupazionale andranno opportunamente gestite, anche con l’obiettivo di favorire nuova occupazione verso attività che potranno essere utilmente sviluppate. – Sino ad oggi le conseguenze occupazionali rivenienti da questi riassetti proprietari e organizzativi sono state governate garantendo equilibrio sociale grazie all’inter- vento del Fondo di solidarietà del settore che ha consentito soluzioni non trauma- tiche rispetto alle eccedenze di personale denunciate dalle aziende e che si sono concretizzate in uscite, per lo più volontarie, del personale prossimo al pensiona- mento. – Il Fondo ha, dunque, consentito in questi anni di risolvere adeguatamente, senza tensioni sociali né oneri per la collettività, il problema degli esuberi: dal 2000 ad oggi sono stati sottoscritti accordi per circa 24.000 lavoratori e gli attuali percetto- ri dell’assegno straordinario sono circa 10.000. – Il Fondo, prorogato al 2020 con il D.M. 28 aprile 2006, n. 226, è stato, tuttavia, proprio in questa fase, caricato di ulteriori oneri per le imprese, in assenza di misure e/o interventi di sostegno da parte pubblica. – In particolare, tale ulteriore onerosità si è concretizzata con la legge 4 agosto 2006, n. 248 che ha abrogato il sistema di tassazione meno oneroso applicato in precedenza alle somme corrisposte al personale con una determinata anzianità per agevolarne l’esodo: sistema sul quale le Parti contrattuali avevano concepito il Fondo stesso nel 1998. Tanto premesso, le Parti convengono quanto segue. – È necessario che l’ammortizzatore sociale applicato nel settore continui ad essere strumento efficace e specifico del sistema bancario per governare i processi di riorganizzazione e concentrazione, ridurne le potenziali tensioni, gestire le ecce- denze di personale, mitigare gli impatti sociali e favorire l’occupazione dei più giovani. – In questo ambito la paventata estensione al settore del credito, da parte del Governo, degli ammortizzatori sociali applicati ad altri comparti (cassa integrazio- ne guadagni, ordinaria o straordinaria, mobilità), non è considerata idonea ad affrontare e gestire le ricadute dei processi di concentrazione in atto, oltre a rap- presentare un serio ostacolo alla continuità e funzionalità del Fondo di solidarietà. – Si tratta, infatti, di una misura dagli effetti troppo onerosi per gli stessi lavoratori e per le banche sia sotto il profilo economico che sotto quello gestionale, il cui uti- lizzo peraltro non è rispondente alle esigenze del settore creditizio. – Il tema dell’occupazione si collega anche alla più generale questione dei c.d. “oneri senza prestazioni corrispettive” gravanti sulle imprese del settore. – Queste problematiche formeranno oggetto di un’iniziativa congiunta di ABI e delle Segreterie Nazionali dei Sindacati nei confronti del Governo finalizzata: • a rilanciare e accrescere, anche ripristinando l’originario regime fiscale, l’effica- cia del Fondo di solidarietà quale strumento prioritario di equilibrio sociale, valorizzandone la funzione di ammortizzatore del settore; • a evitare interventi legislativi che pregiudichino l’utilizzo dello strumento “Fondo esuberi di settore”.
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Samples: Employment Agreement, CCNL Per I Dirigenti Delle Imprese Creditizie, Finanziarie E Strumentali, CCNL Per I Dirigenti Delle Imprese Creditizie, Finanziarie E Strumentali