Coesistenza di altre assicurazioni Clausole campione

Coesistenza di altre assicurazioni. Xxxxx restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altre Società, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime. A questo riguardo l’Assicurato è esonerato dall’obbligo della denuncia preventiva dell’esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l’obbligo di darne comunicazione alla Società in caso di sinistro.
Coesistenza di altre assicurazioni. L’Assicurato, in caso di Sinistro, deve comunicare alla Società la coesistenza di altre assicurazioni ed è tenuto a denunciare il Sinistro a tutti gli assicuratori interessati, nei termini previsti dalle rispettive polizze, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile).
Coesistenza di altre assicurazioni. L’Amministrazione e gli assicurati sono esonerati dall’obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l’Amministrazione e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 Cod. Civ.; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.
Coesistenza di altre assicurazioni. L'assicurazione opera a secondo rischio nel caso in cui l'Assicurato possieda altre assicurazioni che coprano il medesimo rischioS.e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l’Assicurato è tenuto a dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. Al verificarsi del sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l’importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. Se l’Assicurato, come da secondo comma dell’art. 1910 Codice Civile omette dolo- samente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.
Coesistenza di altre assicurazioni. Il Contraente/Assicurato, in caso di Sinistro, deve comunicare alla Società la coesistenza di altre assicurazioni ed è tenuto a denunciare il Sinistro a tutti gli assicuratori interessati, nei termini previsti dalle rispettive polizze, indicando a ciascuno il nome degli altri. Qualora esistano dette altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e gli stessi Xxxxx, questa assicurazione opererà a secondo rischio e cioè solo dopo che i massimali previsti dalle altre assicurazioni siano esauriti, fermo in ogni caso il Massimale, le Delimitazioni e Detrazioni stabilite in Polizza.
Coesistenza di altre assicurazioni. Ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile l’obbligo di comunicare alla Società la coesistenza di altre assicurazioni sussiste soltanto in caso di Sinistro e/o Circostanza. L’Assicurato è tenuto a denunciare il Sinistro a tutti gli assicuratori interessati, nei termini previsti dalle rispettive polizze, indicando a ciascuno il nome degli altri.
Coesistenza di altre assicurazioni. Xxxxx restando le somme assicurate e i limiti di cui alla presente polizza, qualora l’evento dannoso risulti garantito in tutto o in parte anche da altri Assicuratori diversi dalla Società, essa sarà operante solo dopo esaurimento delle altre assicurazioni, o per la parte di rischio non coperta dalle medesime. L’Amministrazione e gli Assicurati sono esonerati dall’obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l’Amministrazione e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 Codice Civile. La Società rinuncia al relativo diritto di recesso.
Coesistenza di altre assicurazioni. L'Assicurato, in caso di Sinistro indennizzabile ai sensi della presente Polizza, deve comunicare all'Assicuratore la coesistenza di altre assicurazioni a copertura del medesimo rischio ed è tenuto a denunciare il Sinistro a tutti gli assicuratori interessati, nei termini previsti dalle rispettive polizze, indicando a ciascuno il nome degli altri. Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, l'Assicuratore non è tenuto a pagare l'indennità. Qualora esistano e siano operanti dette altre assicurazioni contratte a coprire le stesse responsabilità e le stesse Perdite Patrimoniali, quest'Assicurazione opererà "a secondo rischio" e cioè solo dopo che i massimali previsti dalle altre assicurazioni siano totalmente esauriti, fermo, in ogni caso, il Massimale e ferma la Franchigia / Scoperto a carico dell'Assicurato stabiliti in Polizza. Nel caso in cui tali altre assicurazioni siano prestate dall'Assicuratore o da qualsiasi impresa o affiliata dell'Assicuratore, i Xxxxxxxxx non si cumuleranno e, pertanto, la massima somma risarcibile dall'Assicuratore in base alla totalità delle suddette polizze non potrà eccedere il Massimale della Polizza che prevede il Massimale più elevato.
Coesistenza di altre assicurazioni. Qualora esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e a risarcire gli stessi danni, la presente assicurazione opererà a secondo rischio e coprirà quella parte dell’ammontare dei danni risarcibili e delle spese, che eccederà il massimale o i massimali previsti da tali altre assicurazioni, fermi in ogni caso i limiti e i sottolimiti di indennizzo stabiliti e con rinuncia da parte degli Assicuratori alla franchigia o allo scoperto a carico dell’Assicurato.
Coesistenza di altre assicurazioni. Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Compagnia l’esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio presso altri Assicuratori. In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile. Il Contraente può richiedere l’intera indennità ad uno solo degli assicuratori, il quale avrà diritto di regresso nei confronti degli altri per l’indennità corrisposta.