Obblighi del fornitore - Misure tecniche e organizzative. 3.2.1. Il Fornitore adotta le misure richieste ai sensi dell'art. 32 GDPR ed in particolare, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, si impegna a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. 3.2.2. Resta in ogni caso fermo quanto previsto al punto 2.1 in merito ad eventuali istruzioni aggiuntive del Committente.
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Obblighi del fornitore - Misure tecniche e organizzative. 3.2.1. Il Fornitore adotta le misure richieste ai sensi dell'art. 32 GDPR ed in particolare, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, si impegna a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
3.2.2. Resta in ogni caso fermo quanto previsto al punto 2.1 ai punti 2.1.2 e 2.1.3 in merito ad eventuali istruzioni aggiuntive del Committente.
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