OBBLIGHI DEL FORNITORE Clausole campione

OBBLIGHI DEL FORNITORE. 1. Il Fornitore è autorizzato a trattare esclusivamente i Dati Personali necessari per l’esecuzione delle attività oggetto del 2. A tal fine, il Fornitore si impegna a: − a garantire il pieno rispetto di quanto contenuto nel presente Allegato nonchè negli ulteriori documenti come previsto al successivo paragrafo II.A); − non determinare o favorire mediante azioni e/o omissioni, direttamente o indirettamente, la violazione, da parte di Sogei e/o dell’Amministrazione Cliente delle Norme in materia di Protezione dei Dati Personali; − trattare i Dati Personali esclusivamente in conformità alle istruzioni ricevute da Sogei e dalle Amministrazioni Clienti, nella misura necessaria all’esecuzione del Contratto e nel rispetto delle Norme in materia di Protezione dei Dati Personali; − adottare, aggiornare e implementare Misure di sicurezza adeguate a garantire la protezione e la sicurezza dei Dati Personali al fine di prevenire, a titolo indicativo e non esaustivo: • Incidenti di sicurezza e/o data breach; • ogni violazione delle Misure di sicurezza; • tutte le altre forme di Trattamento non autorizzate o illecite. 3. Il Fornitore dovrà osservare tutte le Norme in materia di Protezione dei Dati Personali, ivi comprese quelle che saranno emanate nel corso dell’esecuzione del Contratto per assicurare un adeguato livello di sicurezza dei Trattamenti, inclusa la riservatezza, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o Trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità del Trattamento. 4. Il Fornitore, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 37 del Regolamento UE, si impegna a designare la figura professionale del Responsabile della protezione dei dati (di seguito “RPD”) e a comunicarne tempestivamente i dati di contatto a Sogei e all’Amministrazione Cliente (nel caso in cui il Titolare sia una Amministrazione Cliente). II.A) Elementi essenziali del trattamento che il Fornitore è stato autorizzato a svolgere 1. Gli elementi essenziali del Trattamento di cui all’art. 28, paragrafo 3, primo capoverso, del Regolamento UE sono contenuti nel Contratto, nei suoi allegati, nel presente Allegato Privacy nonché nell’appendice sub 1 e 2 dello stesso. 2. Gli elementi essenziali del trattamento sono indicati in modo generico se riferiti a qualsivoglia tipologia di dati personali e di interessati e potranno coesistere con l’indicazione...
OBBLIGHI DEL FORNITOREIl Fornitore è tenuto ad eseguire la fornitura dei prodotti e, dove previsto, l’erogazione dei servizi, a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contrattuali. Dove applicabile, è a carico del Fornitore la fornitura delle attrezzature e dei macchinari necessari per l’erogazione della fornitura che dovranno essere rispondenti alle norme di buona tecnica, in conformità a quanto stabilito dal Dlgs 81/2008. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione al Punto Ordinante di ogni circostanza che influisca sull’esecuzione delle obbligazioni contrattuali. Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi del Punto Ordinante dovranno essere eseguite senza interferire con il normale lavoro degli uffici; il Fornitore si impegna, pertanto, a eseguire le predette prestazioni senza recare intralcio, disturbo o interruzioni all’attività lavorativa in corso, rinunziando, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Punto Ordinante. Il Fornitore si impegna a consentire al Punto ordinante di effettuare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le verifiche della corretta esecuzione dei servizi prestati. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale adeguatamente formato ed idoneo ai servizi da prestare. Il personale potrà accedere agli uffici del Punto Ordinante nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare le relative procedure. Il Fornitore si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, igiene, sicurezza ed infortunistica. In particolare sarà obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro. Il costo medio orario della manodopera deve essere conforme al costo del lavoro, così come determinato periodicamente, nelle apposite Tabelle, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fatte salve eventuali agevolazioni o riduzioni previste o consentite dalla legge. Tale costo orario è onnicomprensivo di tutti i costi (per attrezzature, struttura, etc.) necessari al corretto espletamento del servizio. Il personale deve ess...
OBBLIGHI DEL FORNITORE. 9.1.Xxxxx svolgimento dei Servizi e nella realizzazione dei Beni, il Fornitore si atterrà ai seguenti obblighi: a) retribuirà regolarmente il proprio personale e darà scrupolosa applicazione ai contratti di lavoro e ai contratti collettivi applicabili, così come puntualmente adempirà ai propri oneri previdenziali ed assistenziali ai sensi di ogni disposizione di legge vigente; b) applicherà scrupolosamente la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, salute, ambiente; c) fornirà alla Società all’accettazione di ogni Ordine di Acquisto, qualora lo svolgimento di Servizi o la fornitura di Benilo preveda e successivamente con cadenza trimestrale, la certificazione comprovante il versamento dei contributi previdenziali ai dipendenti e/o collaboratori (DURC), nonché i documenti comprovanti l’iscrizione all’INAIL e i relativi pagamenti di premio; d) farà in modo che i propri dipendenti e/o collaboratori siano formati e si attengano scrupolosamente alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, in particolar modo al D.Lgs 81/08 e avrà cura di fornire ai propri dipendenti e collaboratori tutti i DPI (dispositivi di protezione individuale) necessari per eseguire l’attività in sicurezza; e) provvederà a versare regolarmente le ritenute sui redditi da lavoro relative al personale utilizzato per lo svolgimento dei Servizi, nonché all’IVA e a tutte le imposte dirette e indirette connesse ai Servizi; f) rispetterà quanto disposto all’articolo 3.8 in merito al divieto di subappalto e di cessione dell’Accordo e dei relativi crediti.
OBBLIGHI DEL FORNITORE. 18.1. Il Fornitore si obbliga a svolgere tutte le attività di cui all’Offerta contrattuale nei tempi e nei modi ivi 18.2. Il Fornitore si riserva il diritto di affidare parte dei Servizi a società specializzate e/o collaboratori esterni competenti. Resta inteso che, qualora il Fornitore si avvalga di terzi per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esso sarà responsabile per l’operato dei medesimi. 18.3. Il Fornitore si impegna ad osservare, nei confronti dei propri incaricati e/o dipendenti, tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali nonché le norme vigenti di cui ai contratti collettivi di lavoro applicabili, a prescindere dalla sua adesione alle associazioni di categoria, riconoscendo ai suoi incaricati e/o dipendenti un trattamento conforme a dette norme. Il Fornitore eserciterà, in via esclusiva ed in completa autonomia, i poteri organizzativi, direttivi e disciplinari nei confronti del personale dipendente utilizzato per la corretta esecuzione delle attività relative al presente Contratto. 18.4. Il Fornitore garantisce l‘osservanza delle norme di sicurezza e antinfortunistiche e, nel caso di attività svolte presso le sedi del Cliente ovvero presso altri locali da quest’ultimo indicati, s‘impegna a compiere tutte le azioni necessarie e/o opportune affinché il proprio personale si attenga alle disposizioni ricevute dal Cliente nonché alle leggi in materia di sicurezza sul lavoro e ciò anche con riguardo alle attrezzature, ai materiali ed agli impianti che avrà in uso, adottando all’uopo idonee misure preventive.
OBBLIGHI DEL FORNITOREIl fornitore si impegna 1. a destinare alla cooperativa Comazoo tutto il SEME SOIA NAZIONALE. varietà……………………ottenuto nel rispetto delle norme di Agricoltura Biologica vigenti dalla coltivazione di …….Ha di superficie; 2. ad attuare il programma di coltivazione concordato con l’acquirente, operando per fornire un prodotto di alta qualità organolettica ed igienico sanitaria; 3. a comunicare prontamente all’acquirente ogni evento o variazione dei programmi produttivi che possano modificare la qualità e la quantità di prodotto finito; 4. a consentire l’accesso ai campi, ai luoghi di conservazione dei prodotti ed alle registrazioni relative alle operazioni colturali, e all’ eventuale prelievo di campioni durante il ciclo colturale, da parte del personale tecnico incaricato dall’acquirente; 5. ad adoperarsi affinché le modalità di raccolta e conservazione ed eventuale consegna, garantiscono idonee condizioni qualitative ed igienico sanitarie del cereale fornito; 6. ad accompagnare il prodotto fornito con documenti idonei ad attestarne la provenienza da Agricoltura Biologica, e a fornire relativa certificazione prima della raccolta;
OBBLIGHI DEL FORNITORE. 3.1 Il Fornitore è tenuto ad eseguire con puntualità e precisione la prestazione, ed in particolare alla consegna del prodotto fornito nel termine indicato nell’ordine, nelle quantità e qualità ivi previste, fornendo la documentazione tecnica a corredo del prodotto e garantendo per l’immunità da vizi e difetti del prodotto stesso, il tutto con la diligenza richiesta all’operatore qualificato ex art. 1176 comma II cc. Nel dettaglio, il Fornitore si impegna a consegnare la documentazione tecnica relativa al prodotto fornito, eventuali certificazioni di conformità richieste dalla legge o da Rotolificio Bergamasco s.r.l., manuali ed informative tecniche di utilizzo e manutenzione dei prodotti. 3.2 Il Fornitore si impegna ad una prestazione di risultato e non di mezzi, fatto salvo diverso accordo tra le parti. Nell’esecuzione della prestazione, il Fornitore si impegna acché il prodotto sia conforme non solo alle richieste e ordini di Rotolificio Bergamasco s.r.l., ma pure a tutte le norme e regolamenti vigenti in materia.. 3.3 Il Fornitore esegue la prestazione in piena autonomia e indipendenza, con mezzi e personale propri e giammai in rapporto di subordinazione con Rotolificio Bergamasco s.r.l. 3.4 Il Fornitore si impegna ad assolvere regolarmente agli impegni ed obblighi di carattere retributivo, contributivo e fiscale nei confronti dei propri dipendenti e incaricati. In ogni caso, il Fornitore si impegna a tenere indenne Rotolificio Bergamasco s.r.l. da ogni pretesa che dovesse essere avanzata da parte di terzi, fondata su obblighi, vincoli o rapporti intercorsi tra terzi e il Fornitore medesimo. Su richiesta di Rotolificio Bergamasco s.r.l., il fornitore sarà tenuto a presentare DURC aggiornato. 3.5 Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne Rotolificio Bergamasco s.r.l. da ogni danno e/o pregiudizio che i prodotti forniti dovessero arrecare a quest’ultima ovvero ai terzi, quale parte integrante della garanzia per i vizi posta a carico del venditore. 3.6 Qualora il Fornitore si avvalesse dell’opera di terzi per la realizzazione del prodotto (c.d. “subappalto”), il Fornitore i) si impegna a darne immediata notizia a Rotolificio Bergamasco s.r.l., la quale potrà recedere unilateralmente dal contratto; ii) resterà comunque unico responsabile verso Rotolificio Bergamasco s.r.l. del regolare adempimento della prestazione; iii) si impegna a manlevare Rotolificio Bergamasco s.r.l. da ogni perdita o pregiudizio che dovesse subire in conseguenza di azioni...
OBBLIGHI DEL FORNITOREIl Fornitore, in forza del presente Patto di Integrità, dichiara di: a) non aver concluso con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla procedura di gara e della formulazione dell’offerta, risultata poi essere la migliore; b) non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno e s’impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati – somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l’affidamento e l’esecuzione del Contratto affidato; c) xxxxxxxsi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente ad ACL, alla Pubblica Autorità, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante la fase di esecuzione del Contratto affidato, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni; d) segnalare ad ACL, nonché alla Pubblica Autorità competente e alla Prefettura, qualunque tentativo di concussione e qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti di ACL o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all’esecuzione del Contratto affidato. Il Fornitore avrà l’onere di pretendere il rispetto dei predetti obblighi anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di Integrità dovrà essere inserita nei contratti stipulati dal Fornitore con i propri subcontraenti a pena di risoluzione, ai sensi dell’art. 1456 c.c., del Contratto affidato. Il Fornitore prende atto e accetta che la violazione, comunque accertata da ACL di uno o più impegni assunti con il presente Patto di integrità comporta l’applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 5.
OBBLIGHI DEL FORNITOREIl Fornitore si impegna a consegnare materiali di recente produzione e se soggetti a scadenza, con almeno 2/3 della loro validità al momento della consegna; in caso contrario l’accettazione sarà rimessa al Farmacista o soggetto incaricato del controllo in entrata. Il Fornitore si impegna a consegnare, per tutta la durata della fornitura, i prodotti della stessa casa produttrice indicata in offerta. Il Fornitore si impegna ad indicare sulla bolla di consegna il/i numero/i di lotto/i e la data/e di scadenza. Il Fornitore si impegna, in caso di prodotti di ridotta o cessata movimentazione e prossimi alla scadenza, a concordare con il farmacista o soggetto incaricato la sostituzione con uguali prodotti a scadenza differita. Il Fornitore è tenuto a ritirare ed accreditare prodotti non utilizzati dall’Azienda Sanitaria quattro mesi prima della scadenza della validità d’uso. Nell’ipotesi di ritiro dal commercio a qualsiasi titolo di prodotti aggiudicati, il Fornitore dovrà provvedere al loro ritiro a propria cura e spese presso le Aziende Sanitarie che ne erano state fornite, previo accordo con il personale aziendale a ciò preposto; i prodotti ritirati verranno accreditati o sostituiti. Ciascuna tipologia di prodotto consegnata in unica soluzione presso l’Azienda Sanitaria richiedente deve possibilmente appartenere ad un unico lotto di produzione; in ogni caso sulla bolla di consegna dovrà essere indicato il numero del lotto/lotti e la data di scadenza; rilievi di ogni genere saranno notificati alla ditta fornitrice a mezzo lettera o fax o posta certificata. La responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura è a carico del Fornitore anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del proprio personale o dei trasportatori; in questi casi la ditta dovrà promuovere tutte le iniziative atte ad evitare l’interruzione della fornitura.
OBBLIGHI DEL FORNITORE. 11.1. Salvo quanto previsto agli articoli 7 e 14 il fornitore s’impegna a mantenere in efficienza il servizio. 11.2. Il cliente riconosce e prende atto che il fornitore potrà interrompere il servizio al fine di mantenere, aggiornare e modificare il Servizio o abilitare nuovi servizi sia nelle parti software sia nelle parti hardware, dandone notizia all’utente a mezzo delle proprie pagine web e/o dandone preventiva comunicazione a mezzo e-mail al cliente. 11.3. Il fornitore e l’utente si danno reciprocamente atto della circostanza che le sopra esposte sospensioni o disconnessioni sono rese necessarie dalla tipologia del servizio fornito dal fornitore e che, pertanto, lo stesso non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile della temporanea disabilitazione del servizio. 11.4. Il fornitore provvederà all’assistenza tecnica limitatamente alla tipologia di servizio richiesto dal cliente mediante un supporto di FAQ sul proprio sito web o mediante un servizio di “bug tracker”, oppure tramite segnalazione e-mail alla casella di posta xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx Il fornitore non contatterà mai l’utente per chiedere l’account o altre informazioni riservate. Ogni richiesta di questo tipo da parte di terzi è da considerarsi come una lesione della riservatezza e può essere segnalata a xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx 11.5. Alla scadenza del contratto il fornitore restituirà tutto il materiale di proprietà del cliente senza trattenere presso di sé alcuna copia del materiale stesso.
OBBLIGHI DEL FORNITORE. 12.1. Fatto salvo quanto specificamente previsto a carico del Fornitore nei precedenti punti, da intendersi qui espressamente richiamati, lo stesso si impegna a prestare il servizio con la massima diligenza, buona fede e correttezza. 12.2. In nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione del servizio se l’inadempimento dell’Acquirente è di lieve entità28.