OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO. L’Assicurato, entro i 10 giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza, è obbligato a trasmettere agli Assicuratori, anche a mezzo fax, anche tramite la G&T Brokers Limited: - ogni Richiesta di Risarcimento scritta ricevuta; - ogni comunicazione o diffida scritta da lui ricevuta in cui un terzo esprima l’intenzione di attribuire all’Assicurato una responsabilità collegata alla professione; - qualsiasi Circostanza di cui l’Assicurato venga a conoscenza, che possa ragionevolmente dare adito ad una Richiesta di Risarcimento. L’Assicurato è inoltre tenuto a fornire, a richiesta degli Assicuratori, tutte le informazioni e l’assistenza del caso. L’omessa denuncia durante il Periodo di Assicurazione concordato, comporta la perdita del diritto dell’Assicurato al Risarcimento. L’Assicurato non deve ammettere responsabilità in relazione a Richieste di Risarcimento o concordarne l’entità oppure sostenerne i costi, gli oneri o le spese senza il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di Richiesta di Xxxxxxxxxxxx, l’Assicurato si impegna a non pregiudicare la posizione degli Assicuratori od i diritti di rivalsa dei medesimi. In caso di dissenso sull’opportunità di resistere alle azioni legali, le Parti si rimetteranno al parere di un legale terzo qualificato da nominarsi di comune accordo dall’Assicurato e dagli Assicuratori. Gli Assicuratori non potranno definire transattivamente alcuna Richiesta di Risarcimento senza il consenso scritto dell’Assicurato. Qualora l’Assicurato rifiuti di acconsentire ad una transazione suggerita dagli Assicuratori e scelga di impugnare o continuare i procedimenti legali in relazione ad una Richiesta di Risarcimento, l’obbligo risarcitorio degli Assicuratori per detta Richiesta di Risarcimento non potrà eccedere l’ammontare con il quale la Richiesta di Xxxxxxxxxxxx avrebbe potuto altrimenti essere definita inclusi i costi, gli oneri e le spese maturate con il loro consenso fino alla data di tale rifiuto, ma comunque non oltre l’ammontare applicabile indicato nel Modulo di Polizza. In caso di tardiva comunicazione, resterà a carico dell’Assicurato ogni maggior onere sofferto dagli Assicuratori, derivante dal ritardo. Si concorda comunque che eventuali involontarie incompletezze nella stesura della denuncia non inficiano il diritto al Risarcimento, mentre il caso di colpa grave nell’inadempimento degli obblighi di cui sopra, può comportare la perdita totale o parziale del diritto al Risarcimento (art. 1915 del Codice Civile); in caso di comportamento doloso nell’inadempimento degli obblighi di cui sopra, gli Assicurati perdono il diritto all’indennità.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Della Responsabilità Civile Professionale Generale
OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO. L’Assicuratoa) L’ASSICURATO – a pena di decadenza del diritto all’INDENNIZZO ai sensi della presente POLIZZA – deve dare agli ASSICURATORI, tramite E. SOLARI ASSICURAZIONI SRL, comunicazione scritta entro i 10 30 giorni successivi a quello dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, è obbligato conoscenza di:
I. qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO a trasmettere agli Assicuratori, anche a mezzo fax, anche tramite la G&T Brokers Limited: - ogni Richiesta lui presentata;
II. qualsiasi intenzione formalizzata da un TERZO di Risarcimento scritta ricevuta; - ogni comunicazione o diffida scritta da lui ricevuta in cui ritenerlo responsabile di un terzo esprima l’intenzione di attribuire all’Assicurato una responsabilità collegata alla professione; - ATTO ILLECITO;
III. qualsiasi Circostanza CIRCOSTANZA di cui l’Assicurato l’ASSICURATO venga a conoscenzaconoscenza in forma scritta, che possa ragionevolmente dare adito a una RICHIESTA DI RISARCIMENTO. Se tale comunicazione è effettuata dall’ASSICURATO nel PERIODO DI ASSICURAZIONE relativamente ai precedenti punti (II) e (III) o nei successivi 30 giorni dalla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nella SCHEDA DI POLIZZA (purché l’evento denunciato sia riconducibile ad una Richiesta un ATTO ILLECITO commesso durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di Risarcimento. L’Assicurato è inoltre tenuto a fornireRETROATTIVITA’) indipendentemente o meno dall’applicabilità del MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, a richiesta degli Assicuratori, qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO conseguente sarà considerata dagli ASSICURATORI come effettuata nel PERIODO DI ASSICURAZIONE.
b) L’ASSICURATO deve fornire agli ASSICURATORI tutte le informazioni e l’assistenza deve cooperare così come gli ASSICURATORI potranno ragionevolmente richiedere , divulgando l’esistenza del caso. L’omessa denuncia durante presente contratto solo con il Periodo consenso degli ASSICURATORI, salvo non sia diversamente disposto dalla legge.
c) I legali e Periti scelti dall’ASSICURATO per la gestione di Assicurazione concordato, comporta la perdita del diritto dell’Assicurato al Risarcimento. L’Assicurato una RICHIESTA DI RISARCIMENTO dovranno preventivamente essere approvati dagli ASSICURATORI.
d) L’ASSICURATO non deve ammettere responsabilità in relazione a Richieste di Risarcimento RICHIESTE DI RISARCIMENTO o concordarne l’entità oppure sostenerne i costiCOSTI, gli oneri o le spese SPESE senza il consenso scritto degli AssicuratoriASSICURATORI. In caso di Richiesta di XxxxxxxxxxxxRICHIESTA DI RISARCIMENTO, l’Assicurato L’ASSICURATO si impegna a non pregiudicare la posizione degli Assicuratori ASSICURATORI od i diritti di rivalsa dei medesimi. In caso di dissenso sull’opportunità di resistere alle azioni legali, le Parti si rimetteranno al parere di un legale terzo qualificato da nominarsi di comune accordo dall’Assicurato e dagli Assicuratori. .
e) Gli Assicuratori ASSICURATORI non potranno definire transattivamente alcuna Richiesta di Risarcimento RICHIESTA DI RISARCIMENTO senza il consenso scritto dell’Assicuratodell’ASSICURATO. Qualora l’Assicurato l’ASSICURATO rifiuti di acconsentire ad a una transazione suggerita dagli Assicuratori ASSICURATORI e scelga di impugnare o continuare i procedimenti legali in relazione ad una Richiesta di Risarcimento, l’obbligo risarcitorio degli Assicuratori per detta Richiesta di Risarcimento RICHIESTA DI RISARCIMENTO non potrà eccedere l’ammontare con il quale la Richiesta di Xxxxxxxxxxxx RICHIESTA DI RISARCIMENTO avrebbe potuto dovuto altrimenti essere definita inclusi i costi, gli oneri e le spese maturate con il loro consenso fino alla data di tale rifiuto, ma comunque non oltre l’ammontare applicabile indicato nel Modulo di Polizza. In nella SCHEDA DI POLIZZA.
f) Nel caso di tardiva comunicazione, resterà a carico dell’Assicurato ogni maggior onere sofferto dagli Assicuratori, derivante che una RICHIESTA DI RISARCIMENTO risulti solo parzialmente assicurata dal ritardo. Si concorda comunque che eventuali involontarie incompletezze nella stesura della denuncia non inficiano il diritto al Risarcimento, mentre il caso di colpa grave nell’inadempimento degli obblighi di cui sopra, può comportare la perdita totale o parziale del diritto al Risarcimento (art. 1915 del Codice Civile); in caso di comportamento doloso nell’inadempimento degli obblighi di cui soprapresente contratto, gli Assicurati perdono il ASSICURATORI e l’ASSICURATO si impegnano a cercare un accordo amichevole su quanto sia coperto o meno dalla presente XXXXXXX. Sulla base di questo accordo, gli ASSICURATORI anticiperanno COSTI E SPESE per la parte della PERDITA assicurata.
g) Gli ASSICURATORI si impegnano ad anticipare i COSTI e le SPESE sostenute prima della definizione della RICHIESTA DI RISARCIMENTO. Tali anticipo di COSTI E SPESE come sopra definito, sarà restituito agli ASSICURATORI da parte dell’ASSICURATO in base ai rispettivi interessi, nel caso in cui quest’ultimo risulti non aver diritto all’indennitàall’INDENNIZZO a termini del presente contratto.
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OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO. L’AssicuratoPremesso che questa è un’assicurazione nella formula Claims Made, quale temporalmente delimitata nel presente MODULO/SCHEDA DI COPERTURA:
a) L’ASSICURATO - a pena di decadenza parziale o totale del diritto all’indennizzo ai sensi della presente POLIZZA - deve dare agli ASSICURATORI, tramite all’INTERMEDIARIO, comunicazione scritta entro i 10 giorni successivi di:
I. Qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO a quello in cui ne è venuto a conoscenza, è obbligato a trasmettere agli Assicuratori, anche a mezzo fax, anche tramite la G&T Brokers Limited: - ogni Richiesta lui presentata;
II. Qualsiasi intenzione formalizzata da un TERZO di Risarcimento scritta ricevuta; - ogni comunicazione o diffida scritta da lui ricevuta in cui ritenerlo responsabile di un terzo esprima l’intenzione di attribuire all’Assicurato una responsabilità collegata alla professione; - qualsiasi Circostanza ATTO ILLECITO;
III. Qualsiasi CIRCOSTANZA di cui l’Assicurato l’ASSICURATO venga a conoscenza, che possa ragionevolmente dare adito ad una Richiesta RICHIESTA DI RISARCIMENTO. Se tale comunicazione viene effettuata dall’ASSICURATO nel PERIODO DI ASSICURAZIONE secondo quanto indicato nei precedenti punti II e III o nei successivi 10 giorni indipendentemente o meno dall’applicabilità del MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO conseguente sarà considerata dagli ASSICURATORI come effettuata nel PERIODO DI ASSICURAZIONE fermo restando inderogabili obblighi relativi a modalità e termine di Risarcimento. L’Assicurato è inoltre tenuto a fornire, a richiesta degli Assicuratori, comunicazione previsti al punto a) del presente paragrafo)
b) L’ASSICURATO deve fornire agli ASSICURATORI tutte le informazioni necessarie cooperando con gli ASSICURATORI fornendo loro tutto il supporto che potranno ragionevolmente richiedere.
c) I Legali e l’assistenza del caso. L’omessa denuncia durante il Periodo Periti scelti dall’ASSICURATO per la gestione di Assicurazione concordato, comporta la perdita del diritto dell’Assicurato al Risarcimento. L’Assicurato una RICHIESTA DI RISARCIMENTO dovranno essere preventivamente approvati dagli ASSICURATORI
d) L’ASSICURATO non deve ammettere responsabilità in relazione a Richieste di Risarcimento RICHIESTE DI RISARCIMENTO o concordarne l’entità oppure sostenerne i costi, gli oneri o le spese I COSTI E SPESE senza il consenso scritto degli AssicuratoriASSICURATORI. In caso di Richiesta di XxxxxxxxxxxxRICHIESTA DI RISARCIMENTO, l’Assicurato l’ASSICURATO si impegna a non pregiudicare la posizione degli Assicuratori ASSICURATORI od i diritti di rivalsa dei medesimi. In caso di dissenso sull’opportunità di resistere alle azioni legali, le Parti si rimetteranno al parere di un legale terzo qualificato da nominarsi di comune accordo dall’Assicurato e dagli Assicuratori. .
e) Gli Assicuratori ASSICURATORI non potranno definire transattivamente alcuna Richiesta di Risarcimento RICHIESTA DI RISARCIMENTO senza il consenso scritto dell’Assicuratodell’ASSICURATO. Qualora l’Assicurato l’ASSICURATO rifiuti di acconsentire ad una transazione suggerita dagli Assicuratori ASSICURATORI e scelga di impugnare o continuare i procedimenti legali in relazione ad una Richiesta di RisarcimentoRICHIESTA DI RISARCIMENTO, l’obbligo risarcitorio degli Assicuratori ASSICURATORI per detta Richiesta di Risarcimento RICHIESTA DI RISARCIMENTO non potrà eccedere l’ammontare con il quale la Richiesta di Xxxxxxxxxxxx RICHIESTA DI RISARCIMENTO avrebbe potuto altrimenti essere definita inclusi i costi, gli oneri e le spese COSTI E SPESE maturate con il loro consenso fino alla data di tale rifiuto, ma comunque non oltre l’ammontare applicabile indicato nel Modulo MODULO/SCHEDA DI COPERTURA .
f) Nel caso che una RICHIESTA DI RISARCIMENTO risulti solo parzialmente assicurata dal presente contratto, gli ASSICURATORI e l’ASSICURATO si impegnano a cercare un accordo amichevole su quanto sia effettivamente coperto dalla presente POLIZZA. Sulla base di Polizzaquesto accordo, gli ASSICURATORI anticiperanno COSTI E SPESE per la parte della PERDITA assicurata.
g) Gli ASSICURATORI hanno facoltà di assumere fino a quanto ne hanno interesse la gestione della vertenza, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, designando legali o tecnici. In Gli ASSICURATORI, qualora assumano la gestione della vertenza, si impegnano ad anticipare i COSTI E LE SPESE sostenute anche prima della definizione della RICHIESTA DI RISARCIMENTO. Tale anticipo di COSTI E SPESE come sopra definito, sarà restituito agli ASSICURATORI da parte dell’ASSICURATO in base ai rispettivi interessi, nel caso di tardiva comunicazione, resterà in cui quest’ultimo risulti non aver diritto all’indennizzo a carico dell’Assicurato ogni maggior onere sofferto dagli Assicuratori, derivante dal ritardotermini del presente contratto. Si concorda comunque precisa che, qualora il fiduciario legale della Compagnia si sia costituito in giudizio per conto dell’assicurato e, al termine del giudizio intrapreso da controparte, l’organo giudicante abbia respinto le richieste attoree con contestuale condanna al pagamento delle spese legali in favore dell’ente convenuto, l’assicurato si impegna, sin da ora, a cedere il relativo credito alla Compagnia che eventuali involontarie incompletezze nella stesura della procederà direttamente al recupero delle somme indicate in sentenza. Dopo ogni denuncia non inficiano il diritto di sinistro e fino al Risarcimento, mentre il caso di colpa grave nell’inadempimento degli obblighi di cui sopra, può comportare la perdita totale o parziale del diritto al Risarcimento (art. 1915 del Codice Civile); in caso di comportamento doloso nell’inadempimento degli obblighi di cui soprasessantesimo giorno dalla definizione dello stesso, gli Assicurati perdono ASSICURATORI potranno recedere dal contratto con preavviso di trenta giorni da darsi mediante lettera raccomandata o comunicazione a mezzo PEC, anche per il diritto all’indennitàtramite dell’Intermediario, rimborsando all’ASSICURATO la quota del premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa l’imposta. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia di sinistro o qualunque altro atto degli ASSICURATORI non potranno essere interpretato come rinuncia degli ASSICURATORI a valersi della facoltà di recesso.
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OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO. L’AssicuratoPremesso che questa è un’assicurazione nella formula Claims Made, quale temporalmente delimitata nel presente MODULO/SCHEDA DI COPERTURA:
a) L’ASSICURATO - a pena di decadenza parziale o totale del diritto all’indennizzo ai sensi della presente POLIZZA - deve dare agli ASSICURATORI, tramite all’INTERMEDIARIO, comunicazione scritta entro i 10 giorni successivi di:
I. Qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO a quello in cui ne è venuto a conoscenza, è obbligato a trasmettere agli Assicuratori, anche a mezzo fax, anche tramite la G&T Brokers Limited: - ogni Richiesta lui presentata;
II. Qualsiasi intenzione formalizzata da un TERZO di Risarcimento scritta ricevuta; - ogni comunicazione o diffida scritta da lui ricevuta in cui ritenerlo responsabile di un terzo esprima l’intenzione di attribuire all’Assicurato una responsabilità collegata alla professione; - qualsiasi Circostanza ATTO ILLECITO;
III. Qualsiasi CIRCOSTANZA di cui l’Assicurato l’ASSICURATO venga a conoscenza, che possa ragionevolmente dare adito ad una Richiesta RICHIESTA DI RISARCIMENTO. Se tale comunicazione viene effettuata dall’ASSICURATO nel PERIODO DI ASSICURAZIONE secondo quanto indicato nei precedenti punti II e III o nei successivi 10 giorni indipendentemente o meno dall’applicabilità del MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO conseguente sarà considerata dagli ASSICURATORI come effettuata nel PERIODO DI ASSICURAZIONE fermo restando inderogabili obblighi relativi a modalità e termine di Risarcimento. L’Assicurato è inoltre tenuto a fornire, a richiesta degli Assicuratori, comunicazione previsti al punto a) del presente paragrafo)
b) L’ASSICURATO deve fornire agli ASSICURATORI tutte le informazioni necessarie cooperando con gli ASSICURATORI fornendo loro tutto il supporto che potranno ragionevolmente richiedere.
c) I Legali e l’assistenza del caso. L’omessa denuncia durante il Periodo Periti scelti dall’ASSICURATO per la gestione di Assicurazione concordato, comporta la perdita del diritto dell’Assicurato al Risarcimento. L’Assicurato una RICHIESTA DI RISARCIMENTO dovranno essere preventivamente approvati dagli ASSICURATORI
d) L’ASSICURATO non deve ammettere responsabilità in relazione a Richieste di Risarcimento RICHIESTE DI RISARCIMENTO o concordarne l’entità oppure sostenerne i costi, gli oneri o le spese I COSTI E SPESE senza il consenso scritto degli AssicuratoriASSICURATORI. In I n caso di Richiesta di XxxxxxxxxxxxRICHIESTA DI RISARCIMENTO, l’Assicurato l’ASSICURATO si impegna a non pregiudicare la posizione degli Assicuratori ASSICURATORI od i diritti di rivalsa dei medesimi. In caso di dissenso sull’opportunità di resistere alle azioni legali, le Parti si rimetteranno al parere di un legale terzo qualificato da nominarsi di comune accordo dall’Assicurato e dagli Assicuratori. .
e) Gli Assicuratori ASSICURATORI non potranno definire transattivamente alcuna Richiesta di Risarcimento RICHIESTA DI RISARCIMENTO senza il consenso scritto dell’Assicuratodell’ASSICURATO. Qualora l’Assicurato l’ASSICURATO rifiuti di acconsentire ad una transazione suggerita dagli Assicuratori ASSICURATORI e scelga di impugnare o continuare i procedimenti legali in relazione ad una Richiesta di RisarcimentoRICHIESTA DI RISARCIMENTO, l’obbligo risarcitorio degli Assicuratori ASSICURATORI per detta Richiesta di Risarcimento RICHIESTA DI RISARCIMENTO non potrà eccedere l’ammontare con il quale la Richiesta di Xxxxxxxxxxxx RICHIESTA DI RISARCIMENTO avrebbe potuto altrimenti essere definita inclusi i costi, gli oneri e le spese COSTI E SPESE maturate con il loro consenso fino alla data di tale rifiuto, ma comunque non oltre l’ammontare applicabile indicato nel Modulo MODULO/SCHEDA DI COPERTURA .
f) Nel caso che una RICHIESTA DI RISARCIMENTO risulti solo parzialmente assicurata dal presente contratto, gli ASSICURATORI e l’ASSICURATO si impegnano a cercare un accordo amichevole su quanto sia effettivamente coperto dalla presente POLIZZA. Sulla base di Polizzaquesto accordo, gli ASSICURATORI anticiperanno COSTI E SPESE per la parte della PERDITA assicurata.
g) Gli ASSICURATORI hanno facoltà di assumere fino a quanto ne hanno interesse la gestione della vertenza, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, designando legali o tecnici. In Gli ASSICURATORI, qualora assumano la gestione della vertenza, si impegnano ad anticipare i COSTI E LE SPESE sostenute anche prima della definizione della RICHIESTA DI RISARCIMENTO. Tale anticipo di COSTI E SPESE come sopra definito, sarà restituito agli ASSICURATORI da parte dell’ASSICURATO in base ai rispettivi interessi, nel caso di tardiva comunicazione, resterà in cui quest’ultimo risulti non aver diritto all’indennizzo a carico dell’Assicurato ogni maggior onere sofferto dagli Assicuratori, derivante dal ritardotermini del presente contratto. Si concorda comunque precisa che, qualora il fiduciario legale della Compagnia si sia costituito in giudizio per conto dell’assicurato e, al termine del giudizio intrapreso da controparte, l’organo giudicante abbia respinto le richieste attoree con contestuale condanna al pagamento delle spese legali in favore dell’ente convenuto, l’assicurato si impegna, sin da ora, a cedere il relativo credito alla Compagnia che eventuali involontarie incompletezze nella stesura della procederà direttamente al recupero delle somme indicate in sentenza. Dopo ogni denuncia non inficiano il diritto di sinistro e fino al Risarcimento, mentre il caso di colpa grave nell’inadempimento degli obblighi di cui sopra, può comportare la perdita totale o parziale del diritto al Risarcimento (art. 1915 del Codice Civile); in caso di comportamento doloso nell’inadempimento degli obblighi di cui soprasessantesimo giorno dalla definizione dello stesso, gli Assicurati perdono ASSICURATORI potranno recedere dal contratto con preavviso di trenta giorni da darsi mediante lettera raccomandata o comunicazione a mezzo PEC, anche per il diritto all’indennitàtramite dell’Intermediario, rimborsando all’ASSICURATO la quota del premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa l’imposta. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia di sinistro o qualunque altro atto degli ASSICURATORI non potranno essere interpretato come rinuncia degli ASSICURATORI a valersi della facoltà di recesso.
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OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO. L’Assicurato, entro i 10 giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza, è obbligato a trasmettere agli Assicuratori, anche a mezzo fax, anche tramite la G&T Brokers LimitedALL RISKS s.r.l.: - ogni Richiesta di Risarcimento scritta ricevuta; - ogni comunicazione o diffida scritta da lui ricevuta in cui un terzo esprima l’intenzione di attribuire all’Assicurato una responsabilità collegata alla professione; - qualsiasi Circostanza di cui l’Assicurato venga a conoscenza, che possa ragionevolmente dare adito ad una Richiesta di Risarcimento. L’Assicurato è inoltre tenuto a fornire, a richiesta degli Assicuratori, tutte le informazioni e l’assistenza del caso. L’omessa denuncia durante il Periodo di Assicurazione concordato, comporta la perdita del diritto dell’Assicurato al Risarcimento. L’Assicurato non deve ammettere responsabilità in relazione a Richieste di Risarcimento o concordarne l’entità oppure sostenerne i costi, gli oneri o le spese senza il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di Richiesta di Xxxxxxxxxxxx, l’Assicurato si impegna a non pregiudicare la posizione degli Assicuratori od i diritti di rivalsa dei medesimi. In caso di dissenso sull’opportunità di resistere alle azioni legali, le Parti si rimetteranno al parere di un legale terzo qualificato da nominarsi di comune accordo dall’Assicurato e dagli Assicuratori. Gli Assicuratori non potranno definire transattivamente alcuna Richiesta di Risarcimento senza il consenso scritto dell’Assicurato. Qualora l’Assicurato rifiuti di acconsentire ad una transazione suggerita dagli Assicuratori e scelga di impugnare o continuare i procedimenti legali in relazione ad una Richiesta di Risarcimento, l’obbligo risarcitorio degli Assicuratori per detta Richiesta di Risarcimento non potrà eccedere l’ammontare con il quale la Richiesta di Xxxxxxxxxxxx avrebbe potuto altrimenti essere definita inclusi i costi, gli oneri e le spese maturate con il loro consenso fino alla data di tale rifiuto, ma comunque non oltre l’ammontare applicabile indicato nel Modulo di Polizza. In caso di tardiva comunicazione, resterà a carico dell’Assicurato ogni maggior onere sofferto dagli Assicuratori, derivante dal ritardo. Si concorda comunque che eventuali involontarie incompletezze nella stesura della denuncia non inficiano il diritto al Risarcimento, mentre il caso di colpa grave nell’inadempimento degli obblighi di cui sopra, può comportare la perdita totale o parziale del diritto al Risarcimento (art. 1915 del Codice Civile); in caso di comportamento doloso nell’inadempimento degli obblighi di cui sopra, gli Assicurati perdono il diritto all’indennità.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Professionale
OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO. L’Assicurato, entro i 10 30 giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza, è obbligato a trasmettere agli Assicuratori, anche a mezzo fax, anche tramite la G&T Brokers Limited: - ogni Richiesta di Risarcimento scritta ricevuta; - ogni comunicazione o diffida scritta da lui ricevuta in cui un terzo esprima l’intenzione di attribuire all’Assicurato una responsabilità collegata alla professione; - qualsiasi Circostanza di cui l’Assicurato venga a conoscenza, che possa ragionevolmente dare adito ad una Richiesta di Risarcimento. L’Assicurato è inoltre tenuto a fornire, a richiesta degli Assicuratori, tutte le informazioni e l’assistenza del caso. L’omessa denuncia durante il Periodo di Assicurazione concordato, comporta la perdita del diritto dell’Assicurato al Risarcimento. L’Assicurato non deve ammettere responsabilità in relazione a Richieste di Risarcimento o concordarne l’entità oppure sostenerne i costi, gli oneri o le spese senza il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di Richiesta di XxxxxxxxxxxxRisarcimento, l’Assicurato si impegna a non pregiudicare la posizione degli Assicuratori od i diritti di rivalsa dei medesimi. In caso di dissenso sull’opportunità di resistere alle azioni legali, le Parti si rimetteranno al parere di un legale terzo qualificato da nominarsi di comune accordo dall’Assicurato e dagli Assicuratori. Gli Assicuratori non potranno definire transattivamente alcuna Richiesta di Risarcimento senza il consenso scritto dell’Assicurato. Qualora l’Assicurato rifiuti di acconsentire ad una transazione suggerita dagli Assicuratori e scelga di impugnare o continuare i procedimenti legali in relazione ad una Richiesta di Risarcimento, l’obbligo risarcitorio degli Assicuratori per detta Richiesta di Risarcimento non potrà eccedere l’ammontare con il quale la Richiesta di Xxxxxxxxxxxx Risarcimento avrebbe potuto altrimenti essere definita inclusi i costi, gli oneri e le spese maturate con il loro consenso fino alla data di tale rifiuto, ma comunque non oltre l’ammontare applicabile indicato nel Modulo di Polizza. In caso di tardiva comunicazione, resterà a carico dell’Assicurato ogni maggior onere sofferto dagli Assicuratori, derivante dal ritardo. Si concorda comunque che eventuali involontarie incompletezze nella stesura della denuncia non inficiano il diritto al Risarcimento, mentre il caso di colpa grave nell’inadempimento degli obblighi di cui sopra, può comportare la perdita totale o parziale del diritto al Risarcimento (art. 1915 del Codice Civile); in caso di comportamento doloso nell’inadempimento degli obblighi di cui sopra, gli Assicurati perdono il diritto all’indennità.
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OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO. L’Assicurato, entro i 10 30 giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza, è obbligato a trasmettere agli Assicuratori, anche a mezzo fax, anche tramite la G&T Brokers LimitedALL RISKS s.r.l.: - ogni Richiesta di Risarcimento scritta ricevuta; - ogni comunicazione o diffida scritta da lui ricevuta in cui un terzo esprima l’intenzione di attribuire all’Assicurato una responsabilità collegata alla professione; - qualsiasi Circostanza di cui l’Assicurato venga a conoscenza, che possa ragionevolmente dare adito ad una Richiesta di Risarcimento. L’Assicurato è inoltre tenuto a fornire, a richiesta degli Assicuratori, tutte le informazioni e l’assistenza del caso. L’omessa denuncia durante il Periodo di Assicurazione concordatoconcordato (Periodo di Assicurazione convenuto), comporta la perdita del diritto dell’Assicurato al Risarcimento. L’Assicurato non deve ammettere responsabilità in relazione a Richieste di Risarcimento o concordarne l’entità oppure sostenerne i costi, gli oneri o le spese senza il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di Richiesta di Xxxxxxxxxxxx, l’Assicurato si impegna a non pregiudicare la posizione degli Assicuratori od i diritti di rivalsa dei medesimi. In caso di dissenso sull’opportunità di resistere alle azioni legali, le Parti si rimetteranno al parere di un legale terzo qualificato da nominarsi di comune accordo dall’Assicurato e dagli Assicuratori. Gli Assicuratori non potranno definire transattivamente alcuna Richiesta di Risarcimento senza il consenso scritto dell’Assicurato. Qualora l’Assicurato rifiuti di acconsentire ad una transazione suggerita dagli Assicuratori e scelga di impugnare o continuare i procedimenti legali in relazione ad una Richiesta di Risarcimento, l’obbligo risarcitorio degli Assicuratori per detta Richiesta di Risarcimento non potrà eccedere l’ammontare con il quale la Richiesta di Xxxxxxxxxxxx avrebbe potuto altrimenti essere definita inclusi i costi, gli oneri e le spese maturate con il loro consenso fino alla data di tale rifiuto, ma comunque non oltre l’ammontare applicabile indicato nel Modulo di Polizza. In caso di tardiva comunicazione, resterà a carico dell’Assicurato ogni maggior onere sofferto dagli Assicuratori, derivante dal ritardo. Si concorda comunque che eventuali involontarie incompletezze nella stesura della denuncia non inficiano il diritto al Risarcimento, mentre il caso di colpa grave nell’inadempimento degli obblighi di cui sopra, può comportare la perdita totale o parziale del diritto al Risarcimento (art. 1915 del Codice Civile); in caso di comportamento doloso nell’inadempimento degli obblighi di cui sopra, gli Assicurati perdono il diritto all’indennità.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Professionale Del Medico
OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO. L’AssicuratoÈ condizione essenziale ai fini dell’efficacia del presente contratto che gli Assicuratori ricevano denuncia scritta della Richiesta di risarcimento nel più breve tempo possibile; in ogni caso, l’Assicurato deve dare avviso scritto della Richiesta di risarcimento agli Assicuratori entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza. Verificata l’operatività della Polizza ed istruito il fascicolo, gli Assicuratori provvederanno a valutare l’eventuale Danno risarcibile ed a liquidarlo entro 30 giorni dalla firma di apposito atto di transazione e quietanza. In qualsiasi momento e fino a quando ne hanno interesse, gli Assicuratori avranno il diritto di assumere a nome dell’Assicurato, la gestione delle Richieste di risarcimento, e potranno nominare avvocati o consulenti legali affinché rappresentino sia gli Assicuratori che l’Assicurato, assumendone i 10 giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza, è obbligato a trasmettere agli Assicuratori, anche a mezzo fax, anche tramite la G&T Brokers Limited: - relativi Costi e Spese nel limite di un quarto del Limite di Indennizzo stabilito per ogni Richiesta di Risarcimento scritta ricevuta; - risarcimento ed in aggiunta allo stesso (art. 1917 Codice Civile, 3° comma). Ove l’Assicurato rifiuti tale nomina, i Xxxxx e le Spese per la propria difesa resteranno a carico dell’Assicurato e non saranno indennizzabili ai sensi della presente contratto. In ogni comunicazione o diffida scritta da lui ricevuta in cui un terzo esprima l’intenzione di attribuire all’Assicurato una responsabilità collegata alla professione; - qualsiasi Circostanza di cui l’Assicurato venga a conoscenzacaso, che possa ragionevolmente dare adito ad una Richiesta di Risarcimento. L’Assicurato è inoltre tenuto a fornire, a richiesta degli Assicuratori, tutte le informazioni gli Assicuratori non riconoscono Costi e l’assistenza del caso. L’omessa denuncia durante il Periodo di Assicurazione concordato, comporta la perdita del diritto dell’Assicurato al Risarcimento. Spese per Legali e Periti scelti dall’Assicurato e non preventivamente approvati L’Assicurato non deve ammettere responsabilità in relazione a Richieste ad alcuna Richiesta di Risarcimento o concordarne né concordare l’entità oppure sostenerne i costi, gli oneri o le spese senza il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di Richiesta di Xxxxxxxxxxxx, l’Assicurato del danno risarcibile e si impegna a non pregiudicare la posizione degli Assicuratori od i diritti di rivalsa dei medesimi. In caso di dissenso sull’opportunità di resistere alle azioni legali, le Parti si rimetteranno al parere di un legale terzo qualificato da nominarsi di comune accordo dall’Assicurato e dagli Assicuratori. Gli Assicuratori non potranno definire transattivamente alcuna Richiesta di Risarcimento senza il consenso scritto dell’Assicurato. Qualora l’Assicurato tale ultimo rifiuti di acconsentire ad una transazione suggerita dagli Assicuratori e scelga di impugnare o continuare i procedimenti legali in relazione ad una Richiesta di RisarcimentoXxxxxxxxxxxx, l’obbligo risarcitorio il Xxxxx risarcibile da parte degli Assicuratori per detta Richiesta di Risarcimento non potrà eccedere l’ammontare con il quale la Richiesta di Xxxxxxxxxxxx avrebbe potuto altrimenti essere definita della transazione raggiunta, inclusi i costi, gli oneri e le spese maturate con il loro consenso fino alla data di tale del rifiuto, ma comunque non oltre l’ammontare applicabile indicato nel Modulo di Polizza. In caso di tardiva comunicazione, resterà a carico dell’Assicurato ogni maggior onere sofferto dagli Assicuratori, derivante dal ritardo. Si concorda comunque che eventuali involontarie incompletezze nella stesura della denuncia non inficiano il diritto al Risarcimento, mentre il caso di colpa grave nell’inadempimento degli obblighi di cui sopra, può comportare la perdita totale o parziale del diritto al Risarcimento (art. 1915 del Codice Civile); in caso di comportamento doloso nell’inadempimento degli obblighi di cui sopra, gli Assicurati perdono il diritto all’indennità.
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OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO. L’AssicuratoPremesso che questa è un’assicurazione nella formula Claims Made, quale temporalmente delimitata nel presente MODULO/SCHEDA DI COPERTURA:
a) L’ASSICURATO - a pena di decadenza parziale o totale del diritto all’indennizzo ai sensi della presente POLIZZA - deve dare agli ASSICURATORI, tramite all’INTERMEDIARIO, comunicazione scritta entro i 10 giorni successivi di:
I. Qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO a quello in cui ne è venuto a conoscenza, è obbligato a trasmettere agli Assicuratori, anche a mezzo fax, anche tramite la G&T Brokers Limited: - ogni Richiesta lui presentata;
II. Qualsiasi intenzione formalizzata da un TERZO di Risarcimento scritta ricevuta; - ogni comunicazione o diffida scritta da lui ricevuta in cui ritenerlo responsabile di un terzo esprima l’intenzione di attribuire all’Assicurato una responsabilità collegata alla professione; - qualsiasi Circostanza ATTO ILLECITO;
III. Qualsiasi CIRCOSTANZA di cui l’Assicurato l’ASSICURATO venga a conoscenza, che possa ragionevolmente dare adito ad una Richiesta RICHIESTA DI RISARCIMENTO. Se tale comunicazione viene effettuata dall’ASSICURATO nel PERIODO DI ASSICURAZIONE secondo quanto indicato nei precedenti punti II e III o nei successivi 10 giorni indipendentemente o meno dall’applicabilità del MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO conseguente sarà considerata dagli ASSICURATORI come effettuata nel PERIODO DI ASSICURAZIONE fermo restando inderogabili obblighi relativi a modalità e termine di Risarcimento. L’Assicurato è inoltre tenuto a fornire, a richiesta degli Assicuratori, comunicazione previsti al punto a) del presente paragrafo.
b) L’ASSICURATO deve fornire agli ASSICURATORI tutte le informazioni necessarie cooperando con gli ASSICURATORI fornendo loro tutto il supporto che potranno ragionevolmente richiedere.
c) I Legali e l’assistenza del caso. L’omessa denuncia durante il Periodo Periti scelti dall’ASSICURATO per la gestione di Assicurazione concordato, comporta la perdita del diritto dell’Assicurato al Risarcimento. L’Assicurato una RICHIESTA DI RISARCIMENTO dovranno essere preventivamente approvati dagli ASSICURATORI
d) L’ASSICURATO non deve ammettere responsabilità in relazione a Richieste di Risarcimento RICHIESTE DI RISARCIMENTO o concordarne l’entità oppure sostenerne i costi, gli oneri o le spese I COSTI E SPESE senza il consenso scritto degli AssicuratoriASSICURATORI. In caso di Richiesta di XxxxxxxxxxxxRICHIESTA DI RISARCIMENTO, l’Assicurato l’ASSICURATO si impegna a non pregiudicare la posizione degli Assicuratori ASSICURATORI od i diritti di rivalsa dei medesimi. In caso di dissenso sull’opportunità di resistere alle azioni legali, le Parti si rimetteranno al parere di un legale terzo qualificato da nominarsi di comune accordo dall’Assicurato e dagli Assicuratori. .
e) Gli Assicuratori ASSICURATORI non potranno definire transattivamente alcuna Richiesta di Risarcimento RICHIESTA DI RISARCIMENTO senza il consenso scritto dell’Assicuratodell’ASSICURATO. Qualora l’Assicurato l’ASSICURATO rifiuti di acconsentire ad una transazione suggerita dagli Assicuratori ASSICURATORI e scelga di impugnare o continuare i procedimenti legali in relazione ad una Richiesta di RisarcimentoRICHIESTA DI RISARCIMENTO, l’obbligo risarcitorio degli Assicuratori ASSICURATORI per detta Richiesta di Risarcimento RICHIESTA DI RISARCIMENTO non potrà eccedere l’ammontare con il quale la Richiesta di Xxxxxxxxxxxx RICHIESTA DI RISARCIMENTO avrebbe potuto altrimenti essere definita inclusi i costi, gli oneri e le spese COSTI E SPESE maturate con il loro consenso fino alla data di tale rifiuto, ma comunque non oltre l’ammontare applicabile indicato nel Modulo MODULO/SCHEDA DI COPERTURA.
f) Nel caso che una RICHIESTA DI RISARCIMENTO risulti solo parzialmente assicurata dal presente contratto, gli ASSICURATORI e l’ASSICURATO si impegnano a cercare un accordo amichevole su quanto sia effettivamente coperto dalla presente XXXXXXX. Sulla base di Polizzaquesto accordo, gli ASSICURATORI anticiperanno COSTI E SPESE per la parte della PERDITA assicurata.
g) Gli ASSICURATORI hanno facoltà di assumere fino a quanto ne hanno interesse la gestione della vertenza, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, designando legali o tecnici. In Gli ASSICURATORI, qualora assumano la gestione della vertenza, si impegnano ad anticipare i COSTI E LE SPESE sostenute anche prima della definizione della RICHIESTA DI RISARCIMENTO. Tale anticipo di COSTI E SPESE come sopra definito, sarà restituito agli ASSICURATORI da parte dell’ASSICURATO in base ai rispettivi interessi, nel caso di tardiva comunicazione, resterà in cui quest’ultimo risulti non aver diritto all’indennizzo a carico dell’Assicurato ogni maggior onere sofferto dagli Assicuratori, derivante dal ritardotermini del presente contratto. Si concorda comunque precisa che, qualora il fiduciario legale della Compagnia si sia costituito in giudizio per conto dell’assicurato e, al termine del giudizio intrapreso da controparte, l’organo giudicante abbia respinto le richieste attoree con contestuale condanna al pagamento delle spese legali in favore dell’ente convenuto, l’assicurato si impegna, sin da ora, a cedere il relativo credito alla Compagnia che eventuali involontarie incompletezze nella stesura della procederà direttamente al recupero delle somme indicate in sentenza. Dopo ogni denuncia non inficiano il diritto di sinistro e/o circostanza e fino al Risarcimento, mentre il caso di colpa grave nell’inadempimento degli obblighi di cui sopra, può comportare la perdita totale o parziale del diritto al Risarcimento (art. 1915 del Codice Civile); in caso di comportamento doloso nell’inadempimento degli obblighi di cui soprasessantesimo giorno dalla definizione dello stesso, gli Assicurati perdono ASSICURATORI potranno recedere dal contratto con preavviso di trenta giorni da darsi mediante lettera raccomandata o comunicazione a mezzo PEC, anche per il diritto all’indennitàtramite dell’Intermediario, rimborsando all’ASSICURATO la quota del premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa l’imposta. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia di sinistro o qualunque altro atto degli ASSICURATORI non potranno essere interpretato come rinuncia degli ASSICURATORI a valersi della facoltà di recesso.
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