Common use of Obblighi di adeguata verifica della clientela Clause in Contracts

Obblighi di adeguata verifica della clientela. Gentile Cliente, al fine dell’assolvimento degli obblighi antiriciclaggio previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 (attuazione delle disposizioni relative alla Direttiva 2005/60/CE sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo) e successive modificazioni, Le sottoponiamo il presente questionario, attraverso il quale procedere alla completa identificazione mediante un’adeguata conoscenza. La compilazione del questionario può avvenire, sia in fase di avvio del rapporto, sia nel corso dello stesso. Attraverso il questionario si potrà procedere non solo alla verifica conoscitiva del cliente, ma anche dell’eventuale o degli eventuali titolari effettivi. Le vigenti disposizioni di legge richiedono la completa identificazione ed un’adeguata conoscenza del cliente e dell’eventuale titolare effettivo, oltre alla raccolta di informazioni ulteriori rispetto a quelle già richieste in fase di censimento anagrafico, anche nei confronti della clientela già acquisita. La menzionata normativa impone al cliente un obbligo di collaborazione per fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate utili a consentire A Fidi Toscana spa di adempiere alla prescritta adeguata verifica che prevede specifiche sanzioni nel caso in cui le informazioni non vengano fornite o siano false. Si informa inoltre che l’acquisizione dei dati personali per l’identificazione dell’interessato e per la compilazione del presente questionario è obbligatorio per legge e, in caso di loro mancato rilascio, Fidi Toscana spa non potrà procedere ad instaurare il rapporto o ad eseguire l’operazione richiesta (o valutarne l’interruzione, qualora il rapporto sia già attivo) e dovrà valutare se effettuare una segnalazione all’Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d’Italia. Ricordiamo che il D. lgs 231/07 prevede gravi sanzioni per il caso di omesse o false dichiarazioni.

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Obblighi di adeguata verifica della clientela. Gentile Cliente(Titolo II, art. 15 e ss. D.Lgs. 231/2007 e successive modificazioni e integrazioni e Sezione II, art. 7 e ss. Del Regolamento IVASS n. 5 del 21/07/2014) Le nuove normative in materia di adeguata verifica della clientela in materia di contrasto al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite e di contrasto al terrorismo, impongono alla Società specifici obblighi da espletarsi mediante l’acquisizione di tutte quelle informazioni utili ad identificare il contraente, l’assicurato, il titolare effettivo nel caso di contraente persona giuridica ed il beneficiario, al fine dell’assolvimento degli obblighi antiriciclaggio previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 (attuazione delle disposizioni relative alla Direttiva 2005/60/CE sulla prevenzione dell’uso momento della liquidazione della prestazione assicurativa. Dovrà essere identificato altresì l’eventuale soggetto che effettua l’operazione per conto di terzi, ovvero l’esecutore e quindi colui che opera in nome e per conto altrui in forza di poteri conferiti a mezzo di procure. Tali informazioni devono essere raccolte prima dell’apertura del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo) e successive modificazioni, Le sottoponiamo il presente questionario, attraverso il quale procedere alla completa identificazione mediante un’adeguata conoscenza. La compilazione del questionario può avvenirerapporto continuativo, sia in fase di avvio del rapporto, sia sottoscrizione della polizza che nel corso dello stessodella durata del contratto a seguito di operazioni rappresentate da movimento di denaro, attraverso la compilazione e la sottoscrizione di appositi schede integrate nella modulistica e devono essere raccolte con lo scopo specifico di attestare e verificare l’identità degli stessi, sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente di cui va acquisita copia leggibile in formato cartaceo o elettronico. Attraverso il questionario si potrà procedere non solo alla verifica conoscitiva del cliente, ma anche dell’eventuale o degli eventuali titolari effettivi. Le vigenti disposizioni di legge richiedono In aggiunta la completa identificazione ed un’adeguata conoscenza del cliente e dell’eventuale titolare effettivo, oltre alla raccolta di normativa prevede ulteriori informazioni ulteriori rispetto a quelle già richieste da raccogliere in fase di censimento anagrafico, anche nei confronti della clientela già acquisitastipula e di apertura del rapporto continuativo inerenti altre figure che potrebbero essere ulteriormente censite in tali fasi. La menzionata normativa A tal fine l’art. 21 del citato decreto impone al cliente un obbligo ai clienti (o l’eventuale soggetto che effettua l’operazione per conto di collaborazione per terzi ovvero all’esecutore) di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate utili a per consentire A Fidi Toscana spa l’adempimento degli obblighi di adempiere alla prescritta adeguata verifica che prevede specifiche sanzioni nel caso in cui le informazioni non vengano fornite o siano false. Si informa inoltre che l’acquisizione dei dati personali per l’identificazione dell’interessato e per la compilazione del presente questionario è obbligatorio per legge e, in caso di loro mancato rilascio, Fidi Toscana spa non potrà procedere ad instaurare il rapporto o ad eseguire l’operazione richiesta (o valutarne l’interruzione, qualora il rapporto sia già attivo) e dovrà valutare se effettuare una segnalazione all’Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d’Italia. Ricordiamo che il D. lgs 231/07 prevede gravi sanzioni per il caso di omesse o false dichiarazionidella clientela sopra indicati.

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