Obbligo di riservatezza Clausole campione

Obbligo di riservatezza. L’affidatario si obbliga a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori la massima riservatezza su informazioni, documenti o altro tipo di materiale proveniente dall’Associazione per l’espletamento della fornitura, estendendo eguale riservatezza per tutti i risultati, anche parziali, elaborati in qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc.) della propria attività, salvo che la stessa Associazione ne disponga la diffusione, secondo le modalità giudicate più opportune. In tal senso, l’affidatario si obbliga ad adottare con i propri dipendenti, collaboratori e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione. L’affidatario, inoltre, si obbliga ad osservare scrupolosamente la normativa in materia di riservatezza e di trattamento dei dati, in tutte le occasioni per le quali essa sarà applicabile nell’espletamento della fornitura oggetto di affidamento.
Obbligo di riservatezza. Il dipendente, nel corso delle gare d’appalto e delle trattative per la stipulazione dei contratti di lavori, forniture e servizi, deve mantenere riservate tutte le informazioni di cui disponga per ragioni di ufficio che non debbano essere rese pubbliche per disposizioni di legge o di regolamento. Mantiene con particolare cura la riservatezza inerente l’attività negoziale ed i nominativi dei concorrenti prima dell’aggiudicazione o affidamento.
Obbligo di riservatezza. Le notizie relative all’attività oggetto del presente capitolato, comunque venute a conoscenza del personale dell’impresa aggiudicataria nell’espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall’obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell’impresa o da parte dei collaboratori dalla stessa per fini diversi da quelli previsti nel presente capitolato.
Obbligo di riservatezza. Ciascuna Parte farà il possibile per assicurare che le attività oggetto del presente Accordo non arrechino danno e/o pregiudizio all'immagine e/o al buon nome dell'altra, impegnandosi a tal fine a conformarsi a tutte le disposizioni di legge e/o regolamenti disciplinanti la materia. Le Parti dichiarano altresì di essere consapevoli che, in virtù dei rapporti scaturenti dal presente Accordo le Parti hanno potuto o potranno venire a conoscenza di informazioni inerenti reciproche strategie di marketing e di vendita, dati di mercato (anche statistici), notizie sui prodotti e sui clienti anche se consumatori e, comunque, di ogni altra informazione avente in genere natura riservata. Su tutte le suddette informazioni le Parti s’impegnano a mantenere il più stretto riserbo e detto riserbo verrà mantenuto anche rispetto a qualsiasi altra notizia e informazione - nel più ampio significato di detti termini - appresa su cose, fatti e progetti delle Parti di cui le parti stesse dovessero venire a conoscenza in via diretta, indiretta ed anche per caso fortuito. Le Parti si impegnano a far rispettare il presente obbligo di riservatezza anche ai propri dipendenti, dirigenti, amministratori, collaboratori, consulenti e ad ogni soggetto terzo cui, eventualmente, è stata affidata alcuna delle attività descritte nel presente Accordo.
Obbligo di riservatezza. 1. Qualsiasi informazione comunicata, in qualunque forma, in esecuzione del pre- sente Allegato, riveste carattere riservato, è coperta dal segreto professionale e gode della stessa protezione conferita ad informazioni simili dalla legge applicabile in materia nell’ordinamento interno della Parte che ha ricevuto l’informazione.
Obbligo di riservatezza. Tutte le informazioni comunicate tra le parti o di cui ciascuna parte venisse a conoscenza nell'esecuzione del Servizio, sono strettamente riservate e devono essere utilizzate unicamente per gli scopi e per l'esecuzione degli obblighi e dei compiti previsti dal presente accordo. Ciascuna parte deve adottare misure di natura fisica, logica ed organizzativa analoghe a quelle adottate per proteggere le proprie informazioni riservate, al fine di prevenire la divulgazione e di tutelare la segretezza delle informazioni da accessi non autorizzati o non consentiti. Gli obblighi, di cui al presente articolo, devono intendersi cogenti tra le parti anche dopo la cessazione dell'efficacia del Contratto, per qualsivoglia causa intervenuta, per un termine non inferiore a 5 (cinque) anni successivi alla cessazione del rapporto.
Obbligo di riservatezza. L’aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni e i documenti di cui venga a conoscenza o in possesso durante l’esecuzione del contratto o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto; detti obblighi sono estesi a tutto il personale impiegato nell’esecuzione del contratto. Gli obblighi concernono sia i dati personali e sensibili, sia informazioni che, se divulgate, comprometterebbero o ridurrebbero la sicurezza. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno vincolati oltre la data di conclusione del contratto e fino a quando i vincoli di riservatezza non siano venuti meno ex lege e le informazioni sulla sicurezza non siano superate.
Obbligo di riservatezza. II.5.1. L’Istituto e il Contraente trattano con riservatezza ogni informazione e documento, sotto qualsiasi forma, comunicati per iscritto o verbalmente nell’ambito dell’esecuzione del Contratto e segnalati per iscritto come riservati.
Obbligo di riservatezza. L’Aggiudicatario si obbliga ad osservare e a far osservare la massima riservatezza su informazioni, documenti o altro tipo di materiale provenienti dall’INVALSI, da Amministrazioni o da altri soggetti coinvolti nell’espletamento del servizio. L’Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad eguale riservatezza per tutti i risultati, anche parziali, elaborati in qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc.) della propria attività, salvo che lo stesso INVALSI ne indichi la diffusione, secondo le modalità giudicate più opportune. In caso di inadempienza, l’INVALSI si avvarrà degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all’esecuzione in danno previa diffida (art. 6 DPR 20.08.2001, n° 384), fatto salvo il ricorso all’Autorità giudiziaria ove ricorrano i presupposti previsti dall’art. 622 del Codice Penale.
Obbligo di riservatezza. 1. Sono da considerati riservati tutti i dati e le informazioni messi a disposizione del Fornitore nonché quelli di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del Contratto, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, la documentazione realizzata in esecuzione dei Servizi ed ogni altra informazione, concetto, idea, procedimento, metodo e/o dato, anche tecnico, relativo ai Servizi stessi.