Obbligo di riservatezza. L’affidatario si obbliga a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori la massima riservatezza su informazioni, documenti o altro tipo di materiale proveniente dall’Associazione per l’espletamento della fornitura, estendendo eguale riservatezza per tutti i risultati, anche parziali, elaborati in qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc.) della propria attività, salvo che la stessa Associazione ne disponga la diffusione, secondo le modalità giudicate più opportune. In tal senso, l’affidatario si obbliga ad adottare con i propri dipendenti, collaboratori e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione. L’affidatario, inoltre, si obbliga ad osservare scrupolosamente la normativa in materia di riservatezza e di trattamento dei dati, in tutte le occasioni per le quali essa sarà applicabile nell’espletamento della fornitura oggetto di affidamento.
Obbligo di riservatezza. Il dipendente, nel corso delle gare d’appalto e delle trattative per la stipulazione dei contratti di lavori, forniture e servizi, deve mantenere riservate tutte le informazioni di cui disponga per ragioni di ufficio che non debbano essere rese pubbliche per disposizioni di legge o di regolamento. Mantiene con particolare cura la riservatezza inerente l’attività negoziale ed i nominativi dei concorrenti prima dell’aggiudicazione o affidamento.
Obbligo di riservatezza. 1. Sono da considerati riservati tutti i dati e le informazioni messi a disposizione del Fornitore nonché quelli di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del Contratto, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, la documentazione realizzata in esecuzione dei Servizi ed ogni altra informazione, concetto, idea, procedimento, metodo e/o dato, anche tecnico, relativo ai Servizi stessi.
2. Xxxxx restando gli obblighi assunti dal Fornitore in ordine al trattamento dei dati di cui oltre, il Fornitore stesso assume l’obbligo di mantenere riservati i dati e/o le informazioni di cui al precedente comma. L’obbligo di riservatezza comprende il divieto di divulgare, in alcun modo e in qualsiasi forma, i suddetti dati, informazioni e documenti e di farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
3. Il Fornitore è responsabile, anche per conto del personale impiegato nell’esecuzione dei Servizi, compresi i collaboratori, dell’esatta osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti; il Fornitore dovrà imporre e far rispettare l’obbligo di riservatezza a tutti coloro che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza dei dati riservati.
4. L’obbligo di riservatezza permarrà anche successivamente alla scadenza del Contratto o in qualsiasi altra ipotesi di cessazione della sua validità, sino a quando i suddetti dati e informazioni non divengano di pubblico dominio.
5. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento al Contratto, salvo espressa autorizzazione per iscritto di ANSF.
6. In caso d’inosservanza degli obblighi di riservatezza, ANSF ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
Obbligo di riservatezza. Ciascuna Parte, anche ai sensi dell’art. 621 e successivi c.p., e degli art. 98 e 99 del Dlgs. 10 febbraio 2005, n°30 (codice della proprietà industriale), si impegna a mantenere riservati con almeno la stessa cura usata per le proprie informazioni riservate, a non comunicare, o altrimenti rendere disponibili a terzi e ad utilizzare solo per l’esecuzione dell’ Accordo, le informazioni riservate riguardanti direttamente o indirettamente l’Accordo e il suo contenuto, il lavoro svolto o da svolgere, l’organizzazione, l’attività e/o il know how dell’altra Parte e/o di terzi e/o comunque comunicate dall’altra Parte per l’esecuzione dell’Accordo o di cui la Parte ricevente o i propri dipendenti vengano altrimenti a conoscenza nell’esecuzione dell’Accordo, siano esse o meno contenute in documenti classificati con le diciture “Uso Interno”, “Confidenziale”, “Esclusivo”, (nel seguito le “Informazioni Riservate”). I suddetti obblighi non si applicano a quelle singole informazioni:
(i) che siano già di dominio pubblico al momento della loro comunicazione alla Parte ricevente, o che lo diventino successivamente, senza inadempienza da parte della Parte ricevente alle disposizioni del presente Accordo
(ii) che siano già lecitamente conosciute dalla Parte ricevente, senza vincoli di riservatezza o limiti d’uso prima di riceverle dalla Parte comunicante,
(iii) che la Parte ricevente riceva lecitamente da un terzo legittimato a farlo e non vincolato ad obblighi di riservatezza o limiti d’uso di tali informazioni o
(iv) quelle informazioni la cui comunicazioni sia richiesta dalla legge, e/o da un legittimo provvedimento dell’Autorità o
(v) la cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dall’altra Parte. Ferma restando la generalità di quanto precede, è comunque fatto divieto alla Parte ricevente di duplicare, riprodurre, modificare o elaborare in tutto o in parte le Informazioni Riservate, salvo nella misura strettamente necessaria per l’esecuzione dell’Accordo. Le Informazioni Riservate ed ogni loro modifica, elaborazione o lavoro derivato sono e resteranno di esclusiva proprietà della Parte proprietaria e dei suoi danti causa. Né questo Accordo né la comunicazione di Informazioni Riservate qui prevista sarà interpretata come fonte per le Parti Riceventi di diritti a concessioni di licenze o altri diritti di uso su brevetti, domande di brevetti, diritti d’autore o qualsiasi altro diritto di proprietà industriale e/o intellettuale sulle Informazioni Rise...
Obbligo di riservatezza. Le notizie relative all’attività oggetto del presente capitolato, comunque venute a conoscenza del personale dell’impresa aggiudicataria nell’espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall’obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell’impresa o da parte dei collaboratori dalla stessa per fini diversi da quelli previsti nel presente capitolato.
Obbligo di riservatezza. Ciascuna Parte farà il possibile per assicurare che le attività oggetto del presente Accordo non arrechino danno e/o pregiudizio all'immagine e/o al buon nome dell'altra, impegnandosi a tal fine a conformarsi a tutte le disposizioni di legge e/o regolamenti disciplinanti la materia. Le Parti dichiarano altresì di essere consapevoli che, in virtù dei rapporti scaturenti dal presente Accordo le Parti hanno potuto o potranno venire a conoscenza di informazioni inerenti reciproche strategie di marketing e di vendita, dati di mercato (anche statistici), notizie sui prodotti e sui clienti anche se consumatori e, comunque, di ogni altra informazione avente in genere natura riservata. Su tutte le suddette informazioni le Parti s’impegnano a mantenere il più stretto riserbo e detto riserbo verrà mantenuto anche rispetto a qualsiasi altra notizia e informazione - nel più ampio significato di detti termini - appresa su cose, fatti e progetti delle Parti di cui le parti stesse dovessero venire a conoscenza in via diretta, indiretta ed anche per caso fortuito. Le Parti si impegnano a far rispettare il presente obbligo di riservatezza anche ai propri dipendenti, dirigenti, amministratori, collaboratori, consulenti e ad ogni soggetto terzo cui, eventualmente, è stata affidata alcuna delle attività descritte nel presente Accordo.
Obbligo di riservatezza. II.5.1 La Stazione appaltante e l’Appaltatore trattano con riservatezza ogni informazione e documento, sotto qualsiasi forma, comunicati per iscritto o verbalmente nell’ambito dell’esecuzione del Contratto e contrassegnati per iscritto come riservati.
II.5.2 L’Appaltatore è tenuto a:
a. non utilizzare informazioni e documenti riservati per fini diversi dall’adempimento degli obblighi contrattuali senza previo consenso scritto della Stazione appaltante;
b. garantire per tali informazioni e documenti riservati lo stesso livello di protezione applicato per le proprie informazioni riservate, ma comunque non inferiore alla ragionevole diligenza;
c. non divulgare a terzi, direttamente o indirettamente, informazioni e documenti riservati senza previo consenso scritto della Stazione appaltante.
II.5.3 La Stazione appaltante e l’Appaltatore sono vincolati all’obbligo di riservatezza di cui all’articolo II.5.1 durante tutta l’esecuzione del Contratto e per un periodo di cinque anni dalla data di pagamento del saldo a meno che:
a. la parte interessata acconsenta a sollevare in anticipo la controparte dall’obbligo di riservatezza;
b. le informazioni riservate diventino di pubblico dominio per causa che non costituisce violazione dell’obbligo di riservatezza tramite la comunicazione a opera della parte vincolata da tale obbligo;
c. la divulgazione delle informazioni riservate sia imposta dalla legge.
II.5.4 L’Appaltatore ottiene da ogni persona avente potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto, nonché dai terzi che partecipano all’esecuzione del Contratto, l’impegno a rispettare l’obbligo di riservatezza di cui all’articolo II.5.1.
Obbligo di riservatezza. Tutte le informazioni comunicate tra le parti o di cui ciascuna parte venisse a conoscenza nell'esecuzione del Servizio, sono strettamente riservate e devono essere utilizzate unicamente per gli scopi e per l'esecuzione degli obblighi e dei compiti previsti dal presente accordo. Ciascuna parte deve adottare misure di natura fisica, logica ed organizzativa analoghe a quelle adottate per proteggere le proprie informazioni riservate, al fine di prevenire la divulgazione e di tutelare la segretezza delle informazioni da accessi non autorizzati o non consentiti. Gli obblighi, di cui al presente articolo, devono intendersi cogenti tra le parti anche dopo la cessazione dell'efficacia del Contratto, per qualsivoglia causa intervenuta, per un termine non inferiore a 5 (cinque) anni successivi alla cessazione del rapporto.
Obbligo di riservatezza. Le Parti, per tutta la durata del presente rapporto e per un periodo di almeno 2 anni successivi alla data della sua cessazione, si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni e la documentazione di cui siano venute a conoscenza nel corso delle trattative o dell’esecuzione degli impegni contrattuali reciprocamente assunti. Le Parti si impegnano inoltre a proteggere e custodire dette informazioni e documentazioni con misure atte ad evitare l’accesso da parte dei terzi. Qualora terzi accedano a tali informazioni e documentazioni o si impossessino dei beni oggetto della fornitura, il Cliente è tenuto ad informare immediatamente e per iscritto SE.CO.GES., preoccupandosi altresì di informare detti terzi in merito ai diritti di SE.CO.GES. stessa. Il Cliente si impegna altresì a rendere edotti i propri collaboratori e/o dipendenti dei diritti di cui SE.CO.GES. è titolare e dell’obbligo di riservatezza assunto nei confronti di SE.CO.GES. Egli assume la piena responsabilità dell’inosservanza di detti obblighi da parte dei soggetti menzionati.
Obbligo di riservatezza. L’aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni e i documenti di cui venga a conoscenza o in possesso durante l’esecuzione del contratto o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto; detti obblighi sono estesi a tutto il personale impiegato nell’esecuzione del contratto. Gli obblighi concernono sia i dati personali e sensibili, sia informazioni che, se divulgate, comprometterebbero o ridurrebbero la sicurezza. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno vincolati oltre la data di conclusione del contratto e fino a quando i vincoli di riservatezza non siano venuti meno ex lege e le informazioni sulla sicurezza non siano superate.