Occupazioni occasionali. 1. Si intendono occupazioni occasionali: a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore; b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose; c) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con transennamenti atti a garantire il transito di pedoni e veicoli in caso di lavori in altezza su corda per riparazioni o manutenzione di pareti o coperture o taglio del verde senza mezzi meccanici; d) l’esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore. 2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, all’Ufficio comunale competente secondo la tempistica e le modalità previste dalla specifica disciplina comunale, che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni. 3. L’occupazione di suolo pubblico con banchi all’esterno di attività commerciali per le aperture straordinarie notturne, domenicali e, comunque, in tutte le occasioni di particolari manifestazioni promosse dal Comune non necessita di specifica autorizzazione, si intende accordata senza la presentazione di apposita comunicazione e può essere effettuata purché non sia di ostacolo alla fruibilità pedonale degli spazi pubblici. La dimensione dei banchi non potrà eccedere il fronte dell’esercizio commerciale e dovranno essere rispettati i requisiti di sicurezza e accessibilità.
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Samples: Regolamento Comunale, Regolamento Comunale, Regolamento Comunale
Occupazioni occasionali. 1. Si intendono occupazioni occasionali:
a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
c) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con transennamenti atti a garantire il transito di pedoni e veicoli in caso di lavori in altezza su corda per riparazioni o manutenzione di pareti o coperture o taglio del verde senza mezzi meccanici;
d) l’esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.
2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, all’Ufficio comunale competente secondo la tempistica e le modalità previste dalla specifica disciplina comunale, che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.
3. L’occupazione di suolo pubblico con banchi all’esterno di attività commerciali per le aperture straordinarie notturne, domenicali e, comunque, in tutte le occasioni di particolari manifestazioni promosse dal Comune non necessita di specifica autorizzazione, si . Si intende accordata senza la presentazione di apposita comunicazione e può essere effettuata purché non sia di ostacolo alla fruibilità pedonale degli spazi pubblici. La dimensione dei banchi non potrà eccedere il fronte dell’esercizio commerciale e dovranno essere rispettati i requisiti di sicurezza e accessibilità.
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Samples: Regolamento Comunale
Occupazioni occasionali. 1. Si intendono occupazioni occasionali:
a) a. le occupazioni di non più di 10 16 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative celebrative, e sportive sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
bb. le occupazioni realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) per le sole attività istituzionali direttamente connesse e funzionali per natura;
c. le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
c) d. le occupazioni di durata non superiore a 6 8 ore con transennamenti atti a garantire il transito ponti, steccati, pali di pedoni sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture e veicoli in caso per traslochi;
e. le occupazioni per operazioni di lavori in altezza su corda per riparazioni o manutenzione di pareti o coperture o taglio del verde senza con mezzi meccanicimeccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 8 ore;
d) f. l’esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore;
g. le occupazioni per commercio in forma ambulante per soste fino a 120 minuti.
2. Per le occupazioni occasionali la concessione occasionali, fatte salve quelle previste alle lettera g) per le quali si intende accordata a seguito di rinvia al Piano e regolamento comunale per il commercio sulle aree pubbliche, dovrà essere presentata apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell’occupazione, all’Ufficio comunale competente secondo la tempistica e le modalità previste dalla specifica disciplina comunale, che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.
3. L’occupazione di suolo pubblico con banchi all’esterno di attività commerciali per le aperture straordinarie notturne, domenicali e, comunque, in tutte le occasioni di particolari manifestazioni promosse dal Comune non necessita di specifica autorizzazione, si intende accordata senza la presentazione di apposita comunicazione e può essere effettuata purché non sia di ostacolo alla fruibilità pedonale degli spazi pubblici. La dimensione dei banchi non potrà eccedere il fronte dell’esercizio commerciale e dovranno essere rispettati i requisiti di sicurezza e accessibilità.
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