Riattivazione Clausole campione

Riattivazione. Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.
Riattivazione. Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di Assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi.
Riattivazione. La riattivazione del Contratto avviene su richiesta del contraente per il medesimo o altro veicolo. Nel caso in cui si tratti del medesimo veicolo, l'operazione è ammessa purchè la proprietà sia: Nel caso in cui si tratti di altro veicolo, diverso da quello assicurato sul Contratto oggetto di sospensione, l'operazione è ammessa purchè la proprietà sia:
Riattivazione. Entro sei mesi dalla data di scadenza della rata di premio non pagata, il Contraente, se la polizza è stata risoluta o ridotta, ha il diritto di riattivare il contratto. Oltre tale periodo la riattivazione può avvenire, entro un ulteriore termine massimo di sei mesi, ma La riattivazione viene concessa dietro il pagamento di tutti i premi arretrati aumentati degli inte- ressi calcolati sulla base del saggio annuo di riattivazione, nonché in base al periodo intercorso tra la relativa data di scadenza e quella di riattivazione. Per saggio annuo di riattivazione si in- tende il saggio che si ottiene aggiungendo 3 punti percentuali alla misura annua di rivalutazione determinata, ai sensi della Clausola di Rivalutazione, alla ricorrenza semestrale della polizza alla quale ciascuna rata arretrata si riferisce, con un minimo del saggio legale di interesse determi- nato dal Ministero del Tesoro. La riattivazione del contratto, effettuata nei termini di cui ai commi precedenti, entra nuova- mente in vigore, per l’intero suo valore, alle ore 24 del giorno del pagamento dell’importo do- vuto, fatto salvo, in ogni caso, quanto disposto dalle Condizioni di assicurazione in ordine alla validità delle garanzie assicurative. Al termine del periodo utile per la riattivazione, nel caso di polizza risoluta, i premi versati restano acquisiti da Pramerica.
Riattivazione. La possibilità di ripristinare nella forma originariamente pattuita la polizza per la quale sia stato interrotto il pagamento del premio.
Riattivazione la riattivazione del contratto, ferma la for- mula di personalizzazione e il proprietario assicurato, deve es- sere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a 1/360 di anno per ogni giorno di sospensione. Il Premio di riattivazio- ne verrà calcolato con la stessa tariffa della polizza sospesa. A favore del Contraente stesso verrà detratto, dall’importo così determinato, la rata del Premio pagato e non goduto della Polizza sospesa. Il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa pertan- to l’attestato di rischio è consegnato per via telematica almeno trenta giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla xxxxxxxxxxxxx.Xx riattivazione viene concessa sul ci- clomotore/motociclo precedentemente assicurato o su un veicolo della stessa tipologia di nuova proprietà a decorre dalle ore 24.00 della data di pagamento del Pre- mio calcolato. Le garanzie diverse dall’RC sono prestate solo se già presenti nel contratto precedente o in caso di veicolo di nuova proprietà.
Riattivazione. La riattivazione del Contratto avviene, su richieste del Contraente, con l’emissione di un nuovo Contratto in sostituzione di quello sospeso con la proroga della scadenza annua per un periodo pari alla sospensione. Al momento della riattivazione il calcolo del Premio viene determinato tenendo conto della Tariffa in vigore alla data della riattivazione stessa. Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 60 (sessanta) giorni, non si procede alla proroga della scadenza, né al conguaglio del Premio pagato e relativo alla quota parte di Assicurazione non goduta relativa al periodo della sospensione.
Riattivazione. La riattivazione del Contratto avviene, su richieste del Contraente, con la proroga della scadenza annua per un periodo pari alla sospensione. Al momento della riattivazione il calcolo del Premio viene determinato tenendo conto della Tariffa in vigore alla data della riattivazione stessa.
Riattivazione. La garanzia assicurativa relativa al premio insoluto, trascorsi trenta giorni dalla data di scadenza del pagamento del premio, può essere riattivata, solo dopo espressa richiesta del Contraente e accettazione scritta di Italiana Assicurazioni S.p.A, entro un anno dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta. La riattivazione eventualmente concessa prevede il pagamento di tutti i premi arretrati aumentati degli interessi calcolati applicando la percentuale di rivalutazione riconosciuta alla polizza all’inizio dell’anno assicurativo al quale ciascuna rata arretrata si riferisce, con un minimo del tasso legale di interesse, ed in base al periodo intercorso tra la relativa data di scadenza e quella di riattivazione. Una volta riattivata, e sempreché siano stati pagati tutti i premi arretrati, la garanzia ritorna al suo stato normale dalle ore 24 del giorno di pagamento, con il suo ripristino automatico.
Riattivazione. La riattivazione del contratto, fermo il proprietario del veicolo assicurato e ferme tutte le condizioni in corso al momento della sospensione, può essere richiesta dal Contraente entro diciotto mesi dalla data di sospensione e comporta la proroga del contratto, con sostituzione di xxxxxxx, di un periodo pari a quello della sospensione. Se la sospensione ha avuto una durata minima di 3 mesi e massima di 18 mesi, dal premio determinato sulla base della Tariffa vigente al momento della riattivazione viene detratta la parte di premio pagata e non goduta relativa al periodo di sospensione al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Se la sospensione ha avuto una durata inferiore a 3 mesi, il conguaglio del premio viene determinato sulla base della Tariffa vigente al momento della riattivazione, tenendo conto anche del periodo di sospensione. La riattivazione può essere effettuata per lo stesso veicolo assicurato dal contratto precedentemente sospeso oppure, fermo il proprietario, per altro veicolo, a condizione che il veicolo assicurato dal contratto precedentemente sospeso sia stato venduto o consegnato in conto vendita, demolito, esportato definitivamente all’estero o la cui circolazione sia definitivamente cessata ai sensi dell’art. 103 del Codice della Strada.