Oneri relativi alla sicurezza. Il concessionario deve altresì garantire un’utilizzazione dell’impianto sportivo avuto in concessione compatibile con le disposizioni del DM 37/2008 e del D.Lgs 81/2008, adeguando e rispettando gli impianti a norma e dando tempestiva comunicazione al Comune delle eventuali disfunzioni. Il concessionario è tenuto a rispettare sia la normativa vigente riguardante la sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9/04/2008, n. 81 (e successive modifiche ed integrazioni), in attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 (riassetto e riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro) sia le disposizioni normative del Decreto Ministeriale 10/03/1998 (criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi). Il concessionario deve quindi ottemperare, se ed in quanto presente, al rispetto delle prescrizioni di cui all’attestazione di conformità antincendio con ogni onere conseguente, provvedendo quindi, a propria cura e spese, all’eventuale rinnovo dell’attestazione in conformità alle disposizioni di cui al “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzioni incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, D. L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modifiche, dalla Legge 30/07/2010, n. 122”, adottato D.P.R. dell’1/08/2011, n. 151. e succ. modifiche ed integrazioni. Sono a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria dei defibrillatori in dotazione all’impianto sportivo compresa la sostituzione periodica delle batterie e degli elettrodi.
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Samples: Concessione Per La Gestione E L’uso Dell’impianto Sportivo “Campo Di Calcio Di Baura” Di Proprieta’ Del Comune Di Ferrara, Concessione Per La Riqualificazione E/O Riconversione E Successiva Gestione Dell’impianto Sportivo Denominato “Campo Di Calcio Di Marrara” Di Proprieta’ Del Comune Di Ferrara, Concessione Per La Gestione E L’uso Dell’impianto Sportivo “Campo Di Calcio Di Corlo” Di Proprieta’ Del Comune Di Ferrara
Oneri relativi alla sicurezza. Il concessionario deve altresì garantire un’utilizzazione dell’impianto sportivo avuto in concessione compatibile con le disposizioni del DM 37/2008 e del D.Lgs 81/2008, adeguando e rispettando gli impianti a norma e dando tempestiva comunicazione al Comune delle eventuali disfunzioni. Il concessionario è tenuto a rispettare sia la normativa vigente riguardante la sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9/04/2008, n. 81 (e successive modifiche ed integrazioni), in attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 (riassetto e riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro) sia le disposizioni normative del Decreto Ministeriale 10/03/1998 (criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi). Il concessionario deve quindi ottemperare, se ed in quanto presente, al rispetto delle prescrizioni di cui all’attestazione di conformità antincendio con ogni onere conseguente, provvedendo quindi, a propria cura e spese, all’eventuale rinnovo dell’attestazione in conformità alle disposizioni di cui al “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzioni incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, D. L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modifiche, dalla Legge 30/07/2010, n. 122”, adottato D.P.R. dell’1/08/2011, n. 151. e succ. modifiche ed integrazioni. Sono E’ a carico del concessionario la provvedere alla dotazione del defibrillatore ed alla relativa manutenzione ordinaria e straordinaria dei defibrillatori in dotazione all’impianto sportivo dello stesso, ivi compresa la sostituzione periodica delle batterie e degli elettrodi.
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Samples: Concessione Per L’uso Dell’immobile, Concessione Per La Gestione E L’uso Del Complesso Sportivo Composto Da Campo Polivalente E Palestra, Entrambi Con Annessi Spogliatoi E Servizi Igienici Propri, Sito in Ferrara in via Pastro, Di Proprieta’ Del Comune Di Ferrara
Oneri relativi alla sicurezza. Il concessionario Concessionario deve altresì altresì` garantire un’utilizzazione dell’impianto sportivo avuto in concessione compatibile con le disposizioni del DM 37/2008 e del D.Lgs 81/2008, adeguando e rispettando gli impianti a norma e dando tempestiva comunicazione al Comune delle eventuali disfunzioni. Il concessionario è Concessionario e` tenuto a rispettare sia la normativa vigente riguardante la sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9/04/2008, n. 81 (e successive modifiche ed integrazioni), in attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 (riassetto e riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro) sia le disposizioni normative del Decreto Ministeriale 10/03/1998 (criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi). Il concessionario Concessionario deve quindi ottemperare, se ed in quanto presente, al rispetto delle prescrizioni di cui all’attestazione di conformità conformita` antincendio con ogni onere conseguente, provvedendo quindi, a propria cura e spese, all’eventuale rinnovo dell’attestazione in conformità conformita` alle disposizioni di cui al “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzioni prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, D. L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modifiche, dalla Legge 30/07/2010, n. 122”, adottato D.P.R. dell’1/08/2011, n. 151. e succ. modifiche ed integrazioni. Sono a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria dei defibrillatori in dotazione all’impianto di cui l’impianto sportivo dovra` essere dotato, compresa la sostituzione periodica delle batterie e degli elettrodi.
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