ONERI PER LA SICUREZZA Clausole campione

ONERI PER LA SICUREZZA. Gli oneri per la sicurezza si riferiscono ai costi delle misure preventive da porre in essere per ridurre o eliminare i soli rischi interferenti (art. 26, comma 5, D.Lgs 81/08). Tali costi non sono soggetti a ribasso d’asta, devono essere preventivamente quantificati dalla stazione appaltante in maniera analitica e non a percentuale.
ONERI PER LA SICUREZZA. Le misure di sicurezza per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze sono esclusivamente di carattere gestionale e pertanto non comportano ulteriori costi. L’attività del presente appalto consiste nella fornitura e posa in opera di arredi tecnici e di attrezzature da laboratorio ; l’Ente ha stimato che le misure di sicurezza per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze siano esclusivamente di carattere gestionale e pertanto non comportino ulteriori costi. Tuttavia, ai sensi della L. 98/2013, Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, in alternativa alla predisposizione del DUVRI, il CNR NANOTEC potrà individuare una figura qualificata, che conosce ed è presente sul luogo di lavoro ed è, quindi, in grado di intervenire più efficacemente per evitare eventuali rischi da interferenze.
ONERI PER LA SICUREZZA. Non sono rilevati rischi di natura interferenziale e pertanto gli oneri per la sicurezza sono pari a € 0,00 (zero).
ONERI PER LA SICUREZZA. 1. Le parti si danno reciprocamente atto che non vi è l’obbligo di redigere il DUVRI (documento unico di valutazione rischi da interferenza ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08), non essendovi rischi da interferenze apprezzabili, tenuto conto che il servizio si svolge presso le sedi del Tesoriere, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto all’attività svolta dall’Ente e non sussistono, di conseguenza, costi della sicurezza.
ONERI PER LA SICUREZZA. Le parti si danno reciprocamente atto che non vi è obbligo di redigere il DUVRI (Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza) ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 non essendovi rischi da interferenze apprezzabili, tenuto conto che il servizio si svolge presso le sedi del Tesoriere, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto all'attività svolta dall'Ente e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza. Trattandosi di servizi di natura intellettuale in sede di gara non verranno richiesti i costi di sicurezza aziendali né quelli di manodopera.
ONERI PER LA SICUREZZA. La stima degli oneri per garantire il rispetto delle norme di sicurezza, della prevenzione degli infortuni e della tutela della salute dei lavoratori impiegati nel cantiere è oggetto di specifico compenso a corpo. Tali oneri verranno compensati con le modalità previste all’articolo V.4 del presente capitolato. In conformità a quanto disposto dall'art. 100, comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008 nr. 81, le eventuali integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento proposte dall'appaltatore non determineranno in nessun caso modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti. Le modificazioni o le integrazioni per la prevenzione degli infortuni e la tutela dei lavoratori eventualmente disattese nei piani stessi rilevate dall’impresa appaltatrice prima dell’inizio dei lavori o in corso d’opera, valutate e confermate dal coordinatore del ciclo di cui all’art. 4 comma 3 della L.R. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni, comportano il riconoscimento a favore dell’ appaltatore stesso degli eventuali maggiori costi come stabilito all’art. 31 comma 1 bis della L.R. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni. TOTALE IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA euro 5.000,00 QUADRO RIASSUNTIVO AMMONTARE DELL’APPALTO euro 525.000,00 IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI (importo soggetto a ribasso d’asta) euro 509.648,77 (importo delle economie non soggette a ribasso) euro 10.351,23 ONERI PER LA SICUREZZA (importo non soggetto a ribasso d’asta) euro 5.000,00
ONERI PER LA SICUREZZA. Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza sostenuti per l’adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l’attività svolta. Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione della fornitura a piè d’opera oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all’art. 26, comma 3 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari a zero.
ONERI PER LA SICUREZZA. In particolare si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore tutti gli oneri previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza: a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi; b) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; c) le spese per gli apprestamenti che comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere. (come esplicitato nell’art. 1, comma 1, lettera c, e nell’allegato 1 del DPR 222/03) d) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 81/2008, e s.m.i.. I ponteggi, le impalcature e le costruzioni provvisionali nei loro fronti verso l’esterno del cantiere e se aggettanti su aree private o pubbliche dovranno avere le facciate protette con idonee schermature. Dovranno comunque essere adottati i provvedimenti e le cautele richiesti dalla normativa vigente. La rimozione dei ponteggi, delle impalcature e costruzioni dovrà essere eseguita solo previa autorizzazione del Direttore dei Lavori ed in ragione dei tempi di esecuzione contrattualmente prevedibili.
ONERI PER LA SICUREZZA. L'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, che si attua anche mediante incontri, riunioni, gruppi di lavoro, richiede frequentemente la contemporanea presenza negli stessi locali di personale del committente e dell'appaltatore. La stazione appaltante ha redatto il D.U.V.R.I. Documento Unico di Valutazione del Rischio, ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 – allegato al presente Capitolato, dove sono evidenziate le possibili interferenze con l'operatività degli uffici comunali e le principali prescrizioni da osservare a garanzia della sicurezza di tutto il personale. Tale documento potrà essere aggiornato anche su proposta dell’aggiudicataria, in relazione ai diversi aspetti di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del servizio; l’eventuale proposta dovrà essere formulata entro 30 giorni dall’aggiudicazione. Per quanto riguarda la quantificazione degli oneri economici, in ragione della natura esclusivamente intellettuale delle prestazioni richieste all'aggiudicataria, non si prevede il verificarsi di “interferenze” pericolose con le attività dei dipendenti ed incaricati del Comune presenti nelle sedi di lavoro, e pertanto non si prevedono oneri per la sicurezza specificamente connessi alla esecuzione del presente appalto.
ONERI PER LA SICUREZZA. Per le caratteristiche di queste attività, relativamente alla Fondazione, non si rilevano rischi interferenziali e pertanto i costi per la sicurezza sono pari a zero.