OPERE DI URBANIZZAZIONE IN REGIME DI ESCLUSIVA. 1. La realizzazione delle opere relative alla rete idrica, gas metano ed energia elettrica, è riservata per disposizione normativa o convenzionale ai soggetti concessionari, affidatari o gestori che operano in regime di esclusiva, i quali curano altresì la progettazione esecutiva e il collaudo delle stesse. 2. La progettazione, l’esecuzione, l’ultimazione ed il collaudo di queste opere sono soggette ai medesimi termini previsti per le opere di urbanizzazione primaria. 3. Per quanto attiene le opere di cui al comma 1, il soggetto attuatore provvede tempestivamente a richiedere direttamente ai soggetti esecutori, operanti in regime di esclusiva, la conferma o l’aggiornamento dei preventivi di spesa di loro competenza, in conformità agli accordi preliminari e nel rispetto dei requisiti progettuali, per l’attrezzamento dell’intero comparto. Il soggetto attuatore provvede al pagamento di quanto richiesto con le modalità e i tempi fissati dai soggetti esecutori e comunque in modo che le opere possano essere realizzate entro i termini prescritti dalla presente Convenzione. 4. Qualora per l’intervento dei soggetti esecutori in regime di esclusiva, si rendano necessari preliminarmente o contemporaneamente, dei lavori murari, lavori accessori o qualunque altro adempimento, questi sono eseguiti ed assolti con le stesse modalità previste per tutte le altre opere di urbanizzazione primaria. 5. Restano in ogni caso a carico del soggetto attuatore, che ne deve tempestivamente corrispondere l’onere, eventuali maggiorazioni o aggiornamenti dei preventivi di spesa causati da ritardi imputabili ad inadempimento o negligenza degli stessi soggetti attuatori ovvero causati da maggiori e più onerose esigenze non rappresentate in sede di progetto.
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Samples: Convenzione Urbanistica
OPERE DI URBANIZZAZIONE IN REGIME DI ESCLUSIVA. 1. La realizzazione delle Le opere relative alla rete idricadi cui ai punti E.1, gas metano F.1 ed energia elettricaF.2 dell'articolo 6, è riservata sono riservate per disposizione normativa o convenzionale ai soggetti concessionari, affidatari o gestori che operano in regime di esclusivaesclusiva di cui all'articolo 5, comma 2, i quali ne curano altresì la progettazione esecutiva e ed il collaudo tecnico e funzionale delle stesse.
2. La progettazione, l’esecuzionel'esecuzione, l’ultimazione l'ultimazione ed il collaudo di queste opere sono soggette ai medesimi termini previsti per le opere di urbanizzazione primaria.
3. Per quanto attiene le opere di cui al comma 1, il soggetto attuatore provvede tempestivamente a richiedere direttamente ai soggetti esecutori, operanti in regime di esclusiva, la conferma o l’aggiornamento dei preventivi di spesa di loro competenza, in conformità agli accordi preliminari e nel rispetto dei requisiti progettuali, per l’attrezzamento dell’intero comparto. Il soggetto attuatore provvede al pagamento di quanto richiesto con le modalità e i tempi fissati dai soggetti esecutori e comunque in modo che le opere possano essere realizzate entro i termini prescritti dalla presente Convenzione.
4. Qualora per l’intervento l'intervento dei soggetti esecutori in regime di esclusiva, si rendano necessari preliminarmente o contemporaneamente, contemporaneamente dei lavori murarimurari o diversi, lavori accessori o qualunque altro adempimento, questi sono eseguiti ed assolti con le stesse modalità previste per tutte le altre opere di urbanizzazione primaria.
54. Restano in ogni caso a carico del soggetto attuatoredei lottizzanti, che ne deve devono tempestivamente corrispondere l’onerel'onere, eventuali maggiorazioni o aggiornamenti dei preventivi di spesa causati da ritardi imputabili ad inadempimento o negligenza degli stessi soggetti attuatori lottizzanti ovvero causati da maggiori e più onerose esigenze non rappresentate in sede di progettoprogetto esecutivo.
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Samples: Urban Planning Agreement
OPERE DI URBANIZZAZIONE IN REGIME DI ESCLUSIVA. 1. La realizzazione delle Le opere relative alla rete idricadi cui ai punti E.1, gas metano F.1 ed energia elettricaF.2 dellTarticolo 6, è riservata sono riservate per disposizione normativa o convenzionale ai soggetti concessionari, affidatari o gestori che operano in regime di esclusivaesclusiva di cui allTarticolo 5, comma 2, i quali ne curano altresì la progettazione esecutiva e ed il collaudo tecnico e funzionale delle stesse.
2. La progettazione, l’esecuzionelTesecuzione, l’ultimazione lTultimazione ed il collaudo di queste opere sono soggette ai medesimi termini previsti per le opere di urbanizzazione primaria.
3. Per quanto attiene le opere di cui al comma 1, il soggetto attuatore provvede tempestivamente a richiedere direttamente ai soggetti esecutori, operanti in regime di esclusiva, la conferma o l’aggiornamento dei preventivi di spesa di loro competenza, in conformità agli accordi preliminari e nel rispetto dei requisiti progettuali, per l’attrezzamento dell’intero comparto. Il soggetto attuatore provvede al pagamento di quanto richiesto con le modalità e i tempi fissati dai soggetti esecutori e comunque in modo che le opere possano essere realizzate entro i termini prescritti dalla presente Convenzione.
4. Qualora per l’intervento lTintervento dei soggetti esecutori in regime di esclusiva, si rendano necessari preliminarmente o contemporaneamente, contemporaneamente dei lavori murarimurari o diversi, lavori accessori o qualunque altro adempimento, questi sono eseguiti ed assolti con le stesse modalità previste per tutte le altre opere di urbanizzazione primaria.
54. Restano in ogni caso a carico del soggetto attuatorelottizzante, che ne deve tempestivamente corrispondere l’onerelTonere, eventuali maggiorazioni o aggiornamenti dei preventivi di spesa causati da ritardi imputabili ad inadempimento o negligenza degli stessi soggetti attuatori lottizzanti ovvero causati da maggiori e più onerose esigenze non rappresentate in sede di progettoprogetto esecutivo.
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Samples: Convenzione Urbanistica
OPERE DI URBANIZZAZIONE IN REGIME DI ESCLUSIVA. 1. La realizzazione delle Le opere relative alla rete idricadi cui ai punti E.1, gas metano F.1 ed energia elettricaF.2 dellTarticolo 6, è riservata sono riservate per disposizione normativa o convenzionale ai soggetti concessionari, affidatari o gestori che operano in regime di esclusivaesclusiva di cui allTarticolo 5, comma 2, i quali ne curano altresì la progettazione esecutiva e ed il collaudo tecnico e funzionale delle stesse.
2. La progettazione, l’esecuzionelTesecuzione, l’ultimazione lTultimazione ed il collaudo di queste opere sono soggette ai medesimi termini previsti per le opere di urbanizzazione primaria.
3. Per quanto attiene le opere di cui al comma 1, il soggetto attuatore provvede tempestivamente a richiedere direttamente ai soggetti esecutori, operanti in regime di esclusiva, la conferma o l’aggiornamento dei preventivi di spesa di loro competenza, in conformità agli accordi preliminari e nel rispetto dei requisiti progettuali, per l’attrezzamento dell’intero comparto. Il soggetto attuatore provvede al pagamento di quanto richiesto con le modalità e i tempi fissati dai soggetti esecutori e comunque in modo che le opere possano essere realizzate entro i termini prescritti dalla presente Convenzione.
4. Qualora per l’intervento lTintervento dei soggetti esecutori in regime di esclusiva, si rendano necessari preliminarmente o contemporaneamente, contemporaneamente dei lavori murarimurari o diversi, lavori accessori o qualunque altro adempimento, questi sono eseguiti ed assolti con le stesse modalità previste per tutte le altre opere di urbanizzazione primaria.
54. Restano in ogni caso a carico del soggetto attuatoreRichiedente, che ne deve tempestivamente corrispondere l’onerelTonere, eventuali maggiorazioni o aggiornamenti dei preventivi di spesa causati da ritardi imputabili ad inadempimento o negligenza degli stessi soggetti attuatori Richiedenti ovvero causati da maggiori e più onerose esigenze non rappresentate in sede di progettoprogetto esecutivo.
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