Pacchetto sicurezza Clausole campione

Pacchetto sicurezza a. In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, compresa la committenza dei lavori, e in materia di tutela dell’ambiente sono coperte le spese sostenute: • in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni. • per l’impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie e non. b. In materia di protezione dei dati personali sono coperte le spese previste in polizza sostenute: • In procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni. • in procedimenti penali per delitti dolosi, se l’Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato, il reato è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. • La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. • per resistere a secondo rischio, quindi dopo l’esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall’assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza, alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dall’Assicurato. • per l’impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie e non. • per i reclami all’autorità competente. In riferimento alla difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, ad eccezione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, e per l'opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, il sinistro insorge alla data del compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale. La prestazione si estende ai sinistri insorti nel termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell'attività presso il Condominio contraente. Nelle materie previste dai punti a. e b. le garanzie operano anche per le spese sostenute da soggetti diversi da quelli Assicurati, purché le attività siano svolte su incarico del Condominio contraente. Importo della sanzione pari o superiore a 250 euro Limite
Pacchetto sicurezza a. In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, compresa la committenza dei lavori, sono coperte le spese previste in polizza sostenute: ⚫ in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni; ⚫ per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie e non. b. In materia di protezione dei dati personali sono coperte le spese previste in polizza sostenute: ⚫ in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni; ⚫ in procedimenti penali per delitti dolosi, se l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato, il reato è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. ⚫ per resistere a secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza, alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dall'Assicurato; ⚫ per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie e non; ⚫ per i reclami all'autorità competente. In tutte le materie previste dal presente "Pacchetto Sicurezza", le garanzie operano anche per i sinistri avvenuti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell'attività presso il Contraente. Nella materia prevista dal punto a. le garanzie operano per le spese sostenute dai soggetti Assicurati, e anche da soggetti non Assicurati purché le attività siano svolte su incarico del Contraente. Nella materia prevista dal punto b. le garanzie operano per le spese sostenute dai soli soggetti Assicurati, Importo della sanzione pari a 250 euro Limite
Pacchetto sicurezza. La garanzia non opera se il Contraente non ha preliminarmente provveduto alla valutazione dei rischi e non ha quindi individuato le idonee misure di prevenzione o non abbia designato il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. - Esercizio attività Parrocchiale - Danni a terzi causati da fuoriuscita di acqua condotta o da rigurgito di fogne, purché verificatisi a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento Scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 250. - Esercizio attività Parrocchiale - Danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi Scoperto del 10 % per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 2.500. - Mezzi di trasporto sotto carico e scarico Franchigia fissa di € 150 per ogni mezzo danneggiato. - Committenza auto Franchigia fissa di € 250 per ogni sinistro. - Danni da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo se derivanti da rottura accidentale di impianti o condutture Scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 2.500. - Esercizio case per ferie / colonie Franchigia fissa di € 100 per ciascuna persona danneggiata. - Esercizio cinema e teatro Franchigia fissa di € 100 per ciascuna persona danneggiata.
Pacchetto sicurezza. La prestazione opera per la difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni e per l’opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, non pecuniarie o pecuniarie di importo pari o superiore a € 250,00 (duecentocinquanta), per i casi di contestazione d'inosservanza dei decreti legislativi di seguito indicati comprese le successive modifiche o integrazioni normative o regolamentari. • D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 106/09 in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, esclusivamente per le attività svolte presso il Contraente. Le prestazioni valgono anche qualora il Contraente, in relazione all’attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori. • D. Lgs. n. 193/07 in materia di Sicurezza alimentare. • D. Lgs. n. 152/06 in materia di Tutela dell’ambiente. • D. Lgs. n. 196/03 in materia di Protezione dei dati personali anche per la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi. Le prestazioni valgono anche per la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell’assicuratore di Responsabilità civile, ovvero dopo l’esaurimento del massimale dovuto per spese di resistenza e soccombenza. • D. Lgs. n. 231/01 in materia di Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti. La prestazione opera per la difesa nei procedimenti avanti al Giudice penale per responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. In riferimento alla difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, ad eccezione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, e per l’opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, il sinistro insorge alla data del compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale. La prestazione si estende ai sinistri insorti nel termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell’attività da parte dei soggetti assicurati, o loro dimissioni dall’impresa assicurata. La prestazione viene estesa anche ai dipendenti.
Pacchetto sicurezza. NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Pacchetto sicurezza. La sintesi delle norme contenute nel Pacchetto sicurezza