Common use of Pagamenti a saldo e modalità di erogazione del corrispettivo Clause in Contracts

Pagamenti a saldo e modalità di erogazione del corrispettivo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal Direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 5. 2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula, in ogni caso, una sua relazione al conto finale. 3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 18, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 113-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e comunque previa verifica del DURC di congruità di cui all’art. 4 del D.M. 25/06/2021 n. 143. 4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice civile. 5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono: a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato, altresì, del tasso legale di interesse applicato al periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo; b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione; c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al Decreto ministeriale 13 gennaio 2018 n. 31, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto Decreto. 6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata. 7. L’Appaltatore e il Direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili, nonché le misure da adottare per il loro rimedio. 8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 18, commi 7, 8 e 9, nonché le ulteriori condizioni previste dalla normativa vigente, dal presente Capitolato speciale e dal Ministero titolare dell’investimento PNRR in funzione del trasferimento del contributo al soggetto attuatore.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale D’appalto

Pagamenti a saldo e modalità di erogazione del corrispettivo. 1. Il conto finale dei lavori di ciascun contratto attuativo è redatto entro 30 (trenta) 120 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal Direttore di lavori certificato, previa acquisizione della documentazione prevista, ivi compresa quella indicata dall’art. 99, comma 4 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 5da questo Capitolato. 2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta Ai sensi dell’art. 163 del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'Appaltatore non firma D.P.P. n. 9-84/Leg. del 11.05.2012 e ss. mm. e ii. il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula, è sottoscritto dall’Appaltatore entro 30 giorni dal momento in ogni caso, una sua relazione al conto finalecui l’esecutore è invitato a prenderne visione. 3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 18, comma 2, nulla ostando, saldo è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione collaudo (o di regolare fattura fiscaleesecuzione) mediante l’emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’Appaltatore, previa verifica, con esito positivo di tutti gli adempimenti prescritti dalla legge e dal presente Capitolato, ivi comprese le seguenti verifiche: - ai sensi dell’articolo 185 dell’art. 43, comma 5 ultimo periodo della legge provinciale, di quanto previsto dall’art. 170, comma 1 lettera a) del Decreto legislativo 18 agosto 2000DPP. 11/05/2012, n. 267 9-84/Leg. con riferimento al periodo successivo all’ultimo SAL liquidato nonché della regolarità retributiva dell’appaltatore e ss.mm.iidegli eventuali subappaltatori intervenuti in cantiere successivamente all’ultimo SAL liquidato; - della regolarità del documento fiscale (fattura) emesso dall’appaltatore; - degli adempimenti previsti dall’art. 3 L. 136/2010; - della regolarità fiscale prevista dall’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73 e dell'art. 113-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e comunque previa verifica del DURC di congruità di cui all’art. 4 del D.M. 25/06/2021 n. 14340/2008, ove richiesta. - S.: delle dichiarazioni sottoscritte da Appaltatore e ciascun subappaltatore intervenuto nell’esecuzione dei lavori attestanti quanto spettante in sede di conto finale a ciascun subappaltatore, a saldo dei lavori eseguiti e contabilizzati comprese ritenute. 4. Il pagamento Se l’amministrazione aggiudicatrice accerta il totale o parziale inadempimento nella corresponsione delle retribuzioni e nell’effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, provvede secondo quanto previsto dall’art. 43, comma 6 e seguenti della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice civilelegge provinciale. 5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono: a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato, altresì, del tasso legale di interesse applicato al periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo; b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione; c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al Decreto ministeriale 13 gennaio 2018 n. 31, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto Decreto. 6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice codice civile, l'Appaltatore l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione dal soggetto appaltante entro 24 prima dell’approvazione del certificato di collaudo (ventiquattro) mesi dall’ ultimazione dei lavori riconosciuta e accettatao di regolare esecuzione). 7. L’Appaltatore e il Direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili, nonché le misure da adottare per il loro rimedio. 8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 18, commi 7, 8 e 9, nonché le ulteriori condizioni previste dalla normativa vigente, dal presente Capitolato speciale e dal Ministero titolare dell’investimento PNRR in funzione del trasferimento del contributo al soggetto attuatore.

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Samples: Accordo Quadro

Pagamenti a saldo e modalità di erogazione del corrispettivo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) 120 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal Direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo certificato, previa acquisizione della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 5documentazione prevista. 2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta Ai sensi dell’articolo 174 del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilitàD.P.R. 554/1999, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula, in ogni caso, una è sottoscritto dall’appaltatore entro 30 giorni dalla sua relazione al conto finaleredazione. 3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 18, comma 2, nulla ostando, saldo è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione collaudo, ferma restando la completezza e la regolarità della documentazione richiesta ed in particolare di regolare fattura fiscalequella prevista dall’art. 37 ed il previo accertamento della regolarità degli obblighi retributivi, ai sensi dell’articolo 185 contributivi, assicurativi e antinfortunistici nei confronti dei dipendenti dell’appaltatore e dei subappaltatori. 4. Qualora l’amministrazione aggiudicatrice rilevi, anche attraverso la documentazione di cui all’art.25 ter comma 1 del Decreto legislativo 18 agosto 2000regolamento di attuazione della l.p. 26/1993 emanato con DPGP 30 settembre 1994, n. 267 12-10/Leg, l’accertamento del totale o parziale inadempimento nella corresponsione delle retribuzioni e ss.mm.iinell’effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, la liquidazione del certificato di pagamento a saldo, rimane sospesa per l'importo equivalente alle inadempienze accertate. e dell'art. 113-bisSe l’importo relativo alle inadempienze accertate non è quantificabile la liquidazione rimane sospesa, comma 2senza applicazione di interessi per ritardato pagamento: per una quota pari al 20% dell’intero certificato di pagamento, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e comunque previa verifica del DURC se le inadempienze riguardano l’appaltatore oppure nel caso di congruità impedimento nell’acquisizione della documentazione di cui all’art. 4 25 ter comma 1 del D.M. 25/06/2021 n. 143. 4regolamento di attuazione della l.p. Il pagamento 26/1993 emanato con DPGP 30 settembre 1994, 12-10/Leg per cause dipendenti dall’appaltatore stesso; per una quota pari al 20% dell’importo autorizzato del contratto di subappalto, se le inadempienze riguardano il subappaltatore oppure nel caso di impedimento nell’acquisizione della rata documentazione di saldo non costituisce presunzione cui all’art. 25 ter comma 1 del regolamento di accettazione dell'operaattuazione della l. p. 26/1993 emanato con DPGP 30 settembre 1994, 12- 10/Leg per cause dipendenti dal subappaltatore. In tali evenienze è comunque possibile svincolare la quota-parte della cauzione definitiva riferita ai sensi dell’articolo 1666lavori, secondo comma, del Codice civilefermo restando quanto disposto dal successivo Art. 25 - Cauzione definitiva. 5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono: a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato, altresì, del tasso legale di interesse applicato al periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo; b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione; c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al Decreto ministeriale 13 gennaio 2018 n. 31, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto Decreto. 6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice codice civile, l'Appaltatore l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione dal soggetto appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ ultimazione dei lavori riconosciuta e accettataprima dell’approvazione del certificato di collaudo. 7. L’Appaltatore e il Direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili, nonché le misure da adottare per il loro rimedio. 8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 18, commi 7, 8 e 9, nonché le ulteriori condizioni previste dalla normativa vigente, dal presente Capitolato speciale e dal Ministero titolare dell’investimento PNRR in funzione del trasferimento del contributo al soggetto attuatore.

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Samples: Construction Contract

Pagamenti a saldo e modalità di erogazione del corrispettivo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) 120 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal Direttore di lavori certificato, previa acquisizione della documentazione prevista, ivi compresa quella indicata dall'art. 99, comma 4 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 5da questo capitolato. 2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’AppaltatoreAi sensi dell’art. 163 del D.P.P. 11/05/2012, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'Appaltatore non firma n. 9-84/Leg. il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula, in ogni caso, una è sottoscritto dall’appaltatore entro 30 giorni dalla sua relazione al conto finaleredazione. 3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 18, comma 2, nulla ostando, saldo è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione collaudo (o di regolare fattura fiscaleesecuzione), mediante l’emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore, previa verifica con esito positivo: - ai sensi dell’articolo 185 dell’art. 43, comma 5 ultimo periodo della legge provinciale, di quanto previsto dall’art. 170, comma 1 del Decreto legislativo 18 agosto 2000DPP. 11/05/2012, n. 267 9-84/Leg. con riferimento al periodo successivo all’ultimo SAL liquidato, secondo quanto indicato al comma 6; - della regolarità del documento fiscale (fattura) emesso dall’appaltatore; - degli adempimenti previsti dall’art. 3 L. 136/2010; - della regolarità fiscale prevista dall’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73 e ss.mm.ii. e dell'art. 113-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e comunque previa verifica del DURC di congruità di cui all’art. 4 del D.M. 25/06/2021 n. 14340/2008, ove richiesta. 4. Il pagamento Se l’amministrazione aggiudicatrice accerta il totale o parziale inadempimento nella corresponsione delle retribuzioni e nell’effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, provvede secondo quanto previsto dall’art. 43, comma 6 e seguenti della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice civilelegge provinciale. 5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono: a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato, altresì, del tasso legale di interesse applicato al periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo; b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione; c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al Decreto ministeriale 13 gennaio 2018 n. 31, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto Decreto. 6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice codice civile, l'Appaltatore l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione dal soggetto appaltante entro 24 prima dell’approvazione del certificato di collaudo (ventiquattro) mesi dall’ ultimazione dei lavori riconosciuta e accettatao di regolare esecuzione). 7. L’Appaltatore e il Direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili, nonché le misure da adottare per il loro rimedio. 8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 18, commi 7, 8 e 9, nonché le ulteriori condizioni previste dalla normativa vigente, dal presente Capitolato speciale e dal Ministero titolare dell’investimento PNRR in funzione del trasferimento del contributo al soggetto attuatore.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti a saldo e modalità di erogazione del corrispettivo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) 120 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal Direttore di lavori certificato, previa acquisizione della documentazione prevista, ivi compresa quella indicata dall'art. 99, comma 4 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 5da questo capitolato. 2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’AppaltatoreAi sensi dell’art. 163 del D.P.P. 11/05/2012, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'Appaltatore non firma n. 9-84/Leg. il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula, in ogni caso, una è sottoscritto dall’appaltatore entro 30 giorni dalla sua relazione al conto finaleredazione. 3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 18, comma 2, nulla ostando, saldo è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione collaudo (o di regolare fattura fiscaleesecuzione), mediante l’emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore, previa verifica con esito positivo: - ai sensi dell’articolo 185 dell’art. 43, comma 5 ultimo periodo della legge provinciale, di quanto previsto dall’art. 170, comma 1 del Decreto legislativo 18 agosto 2000DPP. 11/05/2012, n. 267 9-84/Leg. con riferimento al periodo successivo all’ultimo SAL liquidato nonché della regolarità retributiva dell’appaltatore e ss.mm.iidegli eventuali subappaltatori intervenuti in cantiere successivamente all’ultimo SAL liquidato; - della regolarità del documento fiscale (fattura) emesso dall’appaltatore; - degli adempimenti previsti dall’art. 3 L. 136/2010; - della regolarità fiscale prevista dall’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73 e dell'art. 113-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e comunque previa verifica del DURC di congruità di cui all’art. 4 del D.M. 25/06/2021 n. 14340/2008, ove richiesta. 4. Il pagamento Se l’amministrazione aggiudicatrice accerta il totale o parziale inadempimento nella corresponsione delle retribuzioni e nell’effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, provvede secondo quanto previsto dall’art. 43, comma 6 e seguenti della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice civilelegge provinciale. 5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono: a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato, altresì, del tasso legale di interesse applicato al periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo; b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione; c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al Decreto ministeriale 13 gennaio 2018 n. 31, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto Decreto. 6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice codice civile, l'Appaltatore l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione dal soggetto appaltante entro 24 prima dell’approvazione del certificato di collaudo (ventiquattro) mesi dall’ ultimazione dei lavori riconosciuta e accettatao di regolare esecuzione). 7. L’Appaltatore e il Direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili, nonché le misure da adottare per il loro rimedio. 8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 18, commi 7, 8 e 9, nonché le ulteriori condizioni previste dalla normativa vigente, dal presente Capitolato speciale e dal Ministero titolare dell’investimento PNRR in funzione del trasferimento del contributo al soggetto attuatore.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto