PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DI FINE RAPPORTO Clausole campione

PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DI FINE RAPPORTO. La retribuzione maturata fino alla Data di Risoluzione di cui alla precedente clausola 1, il T.F.R. complessivamente maturato nel corso di tutto il rapporto di lavoro, al netto di ogni eventuale anticipo, e quanto dovuto fino alla data di cui alla precedente clausola 1, a titolo di ratei di mensilità supplementari e l’indennità sostitutiva di ferie annuali maturate ma non usufruite, verranno corrisposti entro 30 giorni dalla Data di Risoluzione di cui alla precedente clausola 1, mediante bonifico bancario sul medesimo conto corrente sul quale sono state accreditate le più recenti retribuzioni. Il Dirigente riconosce che i dati riportati nei cedolini paga fino ad oggi consegnati al Dirigente risultano corretti. Le parti concordano altresì che il bonus relativo all’anno 2013 verrà riconosciuto al Dirigente pro rata per il periodo intercorrente fino alla Data di Risoluzione e verrà erogato nel mese di marzo 2014 alle condizioni previste nel relativo Bonus Plan vigente per l’anno 2013.