Patto di manleva. Il Fornitore espressamente dichiara di manlevare il Committente da ogni eventuale azione giudiziale o stragiudiziale, che dovesse essere avanzata da terzi soggetti (Cliente finale; Lavoratori; Autorità pubbliche; etc.) nei confronti del medesimo Committente, per violazioni imputabili al Fornitore medesimo ed in tutti i casi in cui quest’ultimo abbia violato anche uno dei precetti normativi elencati: • nell’art. 6 Norme di legge. Lett. a,b,c,d,e,f,g,h,i; • nell’art. 14 Proprietà intellettuale e industriale • nell’art. Art. 16 Riservatezza Il patto di manleva comporterà il diritto del Committente alla chiamata in causa del Fornitore il quale dovrà manlevare integralmente il Committente rifondendo a quest’ultimo anche le eventuali spese legali. L’Importo massimo garantito dal Fornitore sarà pari ad € 500.000,00 o al doppio del valore del contratto se superiore. Il Committente potrà pretendere dal Fornitore l’esibizione di Xxxxxxx professionali a tutela delle attività previste nel contratto, e qualora dette attività non fossero espressamente contemplate nella copertura, il Fornitore si impegna a richiedere alla propria compagnia apposita appendice a tutela espressa delle attività oggetto del contratto per un massimale pari almeno a €500.000,00
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Patto di manleva. Il Fornitore espressamente dichiara di manlevare il Committente da ogni eventuale azione giudiziale o stragiudiziale, che dovesse essere avanzata da terzi soggetti (Cliente finale; Lavoratori; Autorità pubbliche; etcect.) nei confronti del medesimo Committente, per violazioni imputabili al Fornitore medesimo ed in tutti i casi in cui quest’ultimo abbia violato anche uno dei precetti normativi elencati: • nell’art. 6 Norme di legge. Lett. a,b,c,d,e,f,g,h,i; • nell’art. 14 Proprietà intellettuale e industriale industriale • nell’art. Art. 16 Riservatezza e trattamento dei dati personali Il patto di manleva comporterà il diritto del Committente alla chiamata in causa del Fornitore il quale dovrà manlevare integralmente il Committente rifondendo a quest’ultimo anche le eventuali spese legali. L’Importo massimo garantito dal Fornitore sarà pari ad € 500.000,00 o al doppio del valore del contratto se superiore. Il Committente potrà pretendere dal Fornitore l’esibizione di Xxxxxxx professionali a tutela delle attività previste nel contratto, e qualora dette attività non fossero espressamente contemplate nella copertura, il Fornitore si impegna a richiedere alla propria compagnia apposita appendice a tutela espressa delle attività oggetto del contratto per un massimale pari almeno a €500.000,00
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Patto di manleva. Il Fornitore espressamente dichiara di manlevare il Committente da ogni eventuale azione giudiziale o stragiudiziale, che dovesse essere avanzata da terzi soggetti (Cliente finale; Lavoratori; Autorità pubbliche; etcect.) nei confronti del medesimo Committente, per violazioni imputabili al Fornitore medesimo ed in tutti i casi in cui quest’ultimo abbia violato anche uno dei precetti normativi elencati: • nell’art. 6 Norme di legge. Lett. a,b,c,d,e,f,g,h,i; i; • nell’art. 14 Proprietà intellettuale e industriale industriale • nell’art. Art. 16 Riservatezza e trattamento dei dati personali Il patto di manleva comporterà il diritto del Committente alla chiamata in causa del Fornitore il quale dovrà manlevare integralmente il Committente rifondendo a quest’ultimo anche le eventuali spese legali. L’Importo massimo garantito dal Fornitore sarà pari ad € 500.000,00 o al doppio del valore del contratto se superiore. Il Committente potrà pretendere dal Fornitore l’esibizione di Xxxxxxx professionali a tutela delle attività previste nel contratto, e qualora dette attività non fossero espressamente contemplate nella copertura, il Fornitore si impegna a richiedere alla propria compagnia apposita appendice a tutela espressa delle attività oggetto del contratto per un massimale pari almeno a €500.000,00
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Patto di manleva. Il Fornitore espressamente dichiara di manlevare il Committente da ogni eventuale azione giudiziale o stragiudiziale, che dovesse essere avanzata da terzi soggetti (Cliente finale; Lavoratori; Autorità pubbliche; etc.) nei confronti del medesimo Committente, per violazioni imputabili al Fornitore medesimo ed in tutti i casi in cui quest’ultimo abbia violato anche uno dei precetti normativi elencati: elencati: • nell’art. 6 Norme di legge. Lett. a,b,c,d,e,f,g,h,i; • nell’art. 14 Proprietà intellettuale e industriale industriale • nell’art. Art. 16 Riservatezza Il patto di manleva comporterà il diritto del Committente alla chiamata in causa del Fornitore il quale dovrà manlevare integralmente il Committente rifondendo a quest’ultimo anche le eventuali spese legali. L’Importo massimo garantito dal Fornitore sarà pari ad € 500.000,00 o al doppio del valore del contratto se superiore. Il Committente potrà pretendere dal Fornitore l’esibizione di Xxxxxxx professionali a tutela delle attività previste nel contratto, e qualora dette attività non fossero espressamente contemplate nella copertura, il Fornitore si impegna a richiedere alla propria compagnia apposita appendice a tutela espressa delle attività oggetto del contratto per un massimale pari almeno a €500.000,00
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