Payments upon Termination Events and Additional Termination Events Clausole campione

Payments upon Termination Events and Additional Termination Events. If a Termination Event or Additional Termination Event occurs, the relevant Issuer will cause to be paid to each Holder in respect of each relevant Security held by it an amount determined by the Calculation Agent in its sole and absolute discretion as representing the fair market value of such Security immediately prior to such termination (ignoring, in the case of a Termination Event, such illegality or impracticality) or an amount otherwise determined by the Calculation Agent in its sole and absolute discretion as specified in the relevant Terms. Payment will be made through the Relevant Settlement System and shall be notified to the Holders in accordance with the procedure set out in Condition 14. Such amount will be payable by the relevant Issuer to the Holder net of any Expenses that arise on termination whether or not required by any Applicable Law to be deducted or withheld from the payment.
Payments upon Termination Events and Additional Termination Events. If a Termination Event or Additional Termination Event occurz, the relevant Izzuer will cauze to be paid to each Holder in rezpect of each relevant Security held by it an amount determined by the Calculation Agent in itz zole and abzolute dizcretion az reprezenting the fair market value of xxxx Security immediately prior to xxxx termination (ignoring, in the caze of a Termination Event, xxxx illegality or impracticality) or an amount otherwize determined by the Calculation Agent in itz zole and abzolute dizcretion az zpecified in the relevant Final Termz. Payment will be made through the Relevant Settlement Syztem and zhall be notified to the Holderz in accordance with the procedure zet out in Condition l4. Such amount will be payable by the relevant Izzuer to the Holder net of any Expenzez that arize on termination whether or not required by any Applicable Law to be deducted or withheld from the payment.

Related to Payments upon Termination Events and Additional Termination Events

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).