Cause di forza maggiore Clausole campione

Cause di forza maggiore. Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all'Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa. I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procederà nel caso di subappalti autorizzati. L'insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere tempestivamente comunicati per iscritto dall'Appaltatore.
Cause di forza maggiore. 14.1 Optima non è ritenuta responsabile per ritardi, malfunzionamenti o interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica e del gas e per gli eventuali danni causati al Cliente, per inadempimenti del Cliente medesimo, fatto di terzi, provvedimenti o atti delle autorità competenti e forza maggiore. È considerato caso di forza maggiore qualunque evento o circostanza che sia al di fuori del controllo di Optima e che comunque non avrebbe potuto essere evitato usando la dovuta diligenza. In via esemplificativa e non esaustiva, sono considerati casi di forza maggiore l‘emanazione di leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del Contratto, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano ad Optima, in tutto o in parte, impossibile l’adempimento degli obblighi posti a suo carico, scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi gli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della Parte che invoca la forza maggiore) o altri eventi o circostanze, comunque, estranee alla volontà di Optima.
Cause di forza maggiore. Si considerano cause di forza maggiore quegli eventi provocati da cause effettivamente imprevedibili per le quali la Ditta aggiudicataria non abbia omesso le normali cautele atte ad evitarli. I danni che dovessero derivare a causa della arbitraria esecuzione delle prestazioni in regime di sospensione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese della Ditta aggiudicataria la quale altresì è obbligata a risarcire gli eventuali conseguenziali danni derivati all’Agenzia. I danni che la Ditta aggiudicataria ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere comunicati all’Agenzia entro cinque giorni dall’inizio del loro avverarsi mediante PEC, pena la decadenza dal diritto di risarcimento.
Cause di forza maggiore. Il Fornitore potrà sospendere i propri obblighi di fornitura e comunque gli impegni contrattuali con il Cliente in ogni caso di Forza Maggiore. Qualora il Fornitore intenda avvalersi di detta facoltà dovrà tempestivamente informare per iscritto il Cliente indicando la causa di Forza Maggiore invocata e, se possibile, la durata della prevista sospensione degli obblighi contrattuali assunti. Se la causa di sospensione dovesse protrarsi oltre 15 giorni lavorativi, il Cliente potrà, temporaneamente, reperire i Prodotti e/o i Servizi di sua necessità da altro Fornitore fermo l’impegno per il Cliente, cessata la causa di Forza Maggiore, a riacquistare dal Fornitore i Prodotti e/o i Servizi. Il Fornitore si impegna a comunicare per iscritto al Cliente la intervenuta cessazione della causa di Forza Maggiore, indicando anche la data delle prime consegne dei Prodotti e/o di ripresa nello svolgimento dei Servizi. Se la causa di Forza Maggiore dovesse protrarsi per oltre 120 giorni, Fornitore e Cliente si incontreranno per valutare la possibilità di ritenere risolto il contratto di fornitura stipulato. In ogni caso il Cliente dovrà ritirare e pagare tutti i Prodotti a magazzino del Fornitore, il costo dei semilavorati e delle materie prime speciali non diversamente utilizzabili. Il Cliente dovrà tempestivamente informare il Fornitore di ogni fatto che possa essere considerato Forza Maggiore e che possa rendere difficoltosa la consegna o il ritiro del Prodotto. In tal caso il Cliente dovrà anche indicare al Fornitore secondo quali modalità il Prodotto potrà essere consegnato, eventualmente anche in luogo diverso da quello concordato, facendosi carico, in detta ipotesi, del maggior costo che il Fornitore indicherà, ponendo in essere, comunque, ogni idonea misura per poter prelevare o stoccare il Prodotto realizzato dal Fornitore in modo da rendere il meno oneroso possibile il disagio per il Fornitore. In nessun caso il Cliente potrà invocare la Forza Maggiore per sospendere i pagamenti delle forniture.
Cause di forza maggiore. Lo Spedizioniere non è in alcun caso responsabile per perdite, danni, ritardi, errate o mancate consegne causati da caso fortuito, da cause esimenti previste nella disciplina uniforme o di legge di cui all’articolo 11, e comunque da circostanze al di fuori del proprio controllo. Queste comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: a) calamità naturali b) casi di forza maggiore quali guerre, incidenti/avarie a mezzi di trasporto o embarghi, sommosse o rivolte civili; c) difetti, caratteristiche intrinseche o vizi delle merci; d) atti, inadempimenti od omissioni del Mittente, del destinatario o di chiunque altro vanti un interesse nella spedizione, dell'Amministrazione dello Stato, doganale o postale o di altra Autorità competente e) scioperi, serrate o conflitti di lavoro.
Cause di forza maggiore. In caso di eventi imprevedibili che impediscano, in maniera definitiva, l'esecuzione del contratto, lo stesso s'intenderà risolto per la parte da eseguire. Se l'impedimento ha carattere temporaneo, il termine di esecuzione verrà prorogato di tanti giorni quanti sono i giorni di impedimento. Qualora l'impedimento superi 15 (quindici) giorni, il contratto o la quota non eseguita, è risolto/a nel rispetto delle eventuali differenze di prezzo. La parte che invoca la causa di forza maggiore deve darne comunicazione al suo insorgere, comunque non oltre 3 giorni, a mezzo di telegramma, alla propria controparte con l'obbligo di fornire la prova certa del sopraggiunto impedimento
Cause di forza maggiore. Le Parti non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di forza maggiore o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse. Sono considerati casi di forza maggiore in via esemplificativa e non tassativa: leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del Contratto, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano ad EXERGIA, in tutto o in parte, impossibile gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi gli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della Parte che invoca la forza maggiore) o altri eventi, comunque, indipendenti dalla volontà delle Parti. Qualora un caso di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una Parte, come sopra detto, tale Parte ne deve dare comunicazione all’altra, non appena sia ragionevolmente possibile, specificando la data di decorrenza e la durata prev ista della sospensione, totale o parziale, e la natura del caso di forza maggiore. La Parte i cui obblighi fossero stati sospesi come sopra detto, riprenderà l’adempimento di tali obblighi non appena sarà ragionevolmente possibile dopo la cessazione della causa di forza maggiore dandone comunicazione all’altra Parte.
Cause di forza maggiore. Le parti convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato le esigenze connesse a cause di forza maggiore e/o ad eventi o calamità naturali.
Cause di forza maggiore. 11.1 Se il Fornitore fosse impedito nell’adempimento dei propri obblighi contrat- tuali per cause di forza maggiore come mobilitazioni, guerre, terrorismo, sommosse interne, catastrofi naturali, incendi o altre circostanze non preve- dibili o non imputabili al Fornitore stesso, ad es. scioperi o serrate legittime, anomalie nell’esercizio, mancanza di mezzi di trasporto, difficoltà nell'ap- provvigionamento delle materie prime o mancate consegne da parte dei propri fornitori, i termini verranno prorogati in base alla durata dell’impedimento e di un tempo di avviamento adeguato, e comunque non più di tre mesi. Le suddette circostanze non sono imputabili al Fornitore an- che quando esse subentrano durante una mora. Il Fornitore è tenuto a co- municare il prima possibile al Committente l'inizio e il termine previsto di tali eventi.
Cause di forza maggiore. Qualora una delle Parti subisca un evento rientrante nella nozione di “causa di forza maggiore” – intendendosi per tale ogni evento non cagionato dalla Parte stessa, che non può essere previsto o rimosso, con l’uso dell’ordinaria diligenza e che influisca in modo sostanziale in termini di costi e/o di tempo sulla capacità della Parte che lo invoca di adempiere alle obbligazioni nascenti dal presente Contratto, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: alluvioni, o altre calamità naturali, azioni o decisioni delle Autorità amministrative, sanitarie e giudiziarie pubbliche – dovrà tempestivamente darne avviso all’altra Parte, comunicando la natura dell’evento e la sua importanza. L’avviso deve essere confermato per iscritto anche a mezzo PEC o posta elettronica. In tal caso le obbligazioni nascenti dal presente Contratto restano sospese e nessun inadempimento e/o responsabilità neppure per ritardo potrà essere imputato alla Parte che ha prontamente comunicato l’impossibilità di adempiere per causa di forza maggiore.