Eventi atmosferici Clausole campione

Eventi atmosferici uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d’aria, quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non. I danni di bagnamento che si verificassero all’interno dei fabbricati sono compresi solo se causati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra descritti. - subiti da “lastre esterne”, serramenti, vetrate e lucernari in genere a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; tende esterne, verande e coperture in genere di poggioli, di balconi o di terrazze, recinti, cancelli, gru, cavi aerei, pannelli solari, insegne, antenne e consimili installazioni esterne; capannoni pressostatici e simili come pure le baracche in legno o plastica ed i fabbricati o le tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti nonché enti posti sotto gli stessi o all’aperto; - subiti da lastre di fibrocemento (compreso cemento-amianto) e manufatti di materia plastica per effetto della grandine; - causati da stillicidio o umidità, frane o cedimenti del terreno, carico di neve, valanghe, gelo, alluvioni, inondazioni, mareggiate, insufficiente deflusso dell’acqua piovana. - con applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di euro 300,00 - sino alla concorrenza dell’80% della somma assicurata per ciascuna partita. - per singolo sinistro, dello scoperto del 10% con il minimo di euro 1.000,00. Se in polizza, alla voce “codici di clausole speciali”, viene indicato anche il codice G306, la Società, a parziale deroga di quanto sopra previsto, risponde fino ad un massimale di euro 12.500,00 per singolo sinistro, dei danni causati: - dagli eventi atmosferici ai pannelli solari - dalla grandine: - ai serramenti, vetrate e lucernari in genere; - alle lastre di fibrocemento (escluse quelle in cemento-amianto) e ai manufatti di materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.
Eventi atmosferici. Relativamente ai danni causati ai Beni assicurati da eventi atmosferici, intendendosi per tali uragani, bufere, tempeste, vento e cose da essi trascinate, trombe d’aria, grandine, pioggia, neve, sono esclusi quelli subiti: - dai Beni Mobili assicurati qualora grandine, pioggia e neve non siano penetrate, nei Beni Immobili, attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici stessi. - In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF]. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di quanto previsto nella tabella [LSF].
Eventi atmosferici. Intendendosi per tali: trombe, tempeste, bufere, uragani, turbini, vento e cose (anche se non assicurate) da esso trasportate o fatte rovinare, grandine, caduta o sovraccarico di neve. I danni che si verifichino all’interno del fabbricato e i danni al contenuto dello stesso sono risarcibili soltanto se avvenuti a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate dalla violenza di detti eventi atmosferici al tetto, alle pareti, ai serramenti, ai lucernari o ad ogni apertura protetta anche da solo vetro. Non sono tuttavia risarcibili i danni provocati da detti eventi atmosferici: • a cose all'aperto, salvo il caso di impianti posti all'aperto per loro natura e destinazione; • a tettoie, baracche in legno o plastica, palloni pressostatici, fabbricati non protetti da muri perimetrali o vetrate da ogni lato o con aperture prive di protezione almeno in vetro, nonché a cose ivi contenute; • ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini del presente rischio garantito) e al loro contenuto. Per i danni dovuti a sovraccarico di neve, i danni ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all’impermeabilizzazione, sono risarcibili solo se provocati da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti. L’azione del ghiaccio e del gelo che provochino la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, posti al servizio del fabbricato o dell’attività dichiarata, sono assicurati anche indipendentemente dagli eventi di cui sopra purché, in quest’ultimo caso, l’attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedentemente al sinistro. Per questo rischio garantito è a carico dell’Assicurato la franchigia indicata in Specifica; limitatamente ai danni prodotti dalla grandine a lastre di cemento amianto (eternit), fibrocemento e ai manufatti di vetro o di materia plastica, facenti parte del fabbricato, la predetta franchigia s’intende raddoppiata. • Conseguente a guasto, occlusione o rottura accidentale di impianti, di cisterne, di contenitori, di pluviali, di grondaie, di condutture o tubature non mobili, di impianti automatici di estinzione del fuoco, compresa la perdita dei liquidi fuoriusciti, ma escluso il trasudamento, lo stillicidio e in genere i danni caratterizzati da situazioni graduali. Sono inoltre risarcibili, fino a concorrenza del rispettivo limite di indennizzo indicato in Specifica: • le spese sostenute per la ricerca e la riparazione del g...
Eventi atmosferici. La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche in genere, compresi i danni da urto di cose trasportate, sollevate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia. La Società risponde dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sempreché siano stati arrecati dalla caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione. La Società non risponde:
Eventi atmosferici. La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da eventi atmosferici, sotto forma di uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, grandine, tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati o non; sono altresì compresi i danni da bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra. La società non risponde dei danni:
Eventi atmosferici. La Società risponde dei danni:
Eventi atmosferici. La Società indennizza i danni materiali e diretti ai fabbricati e contenuto causati da: 1. uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze; 2. bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant’altro trasportato dal vento, verificatosi all’interno del fabbricato a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.
Eventi atmosferici. La vendita della garanzia può essere soggetta a limitazioni da parte di Linear. Cosa assicura Oggetto dell’assicurazione Linear indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di: bufera, tromba d’aria, uragano e cose da essi trasportate, inondazioni, allagamento, alluvione, tempesta, mareggiata, grandine, pressione della neve, caduta di ghiaccio, frana, smottamento del terreno, valanga, slavina, caduta di alberi o sassi, eruzione vulcanica, terremoto, maremoto. Linear corrisponde l’indennizzo nel limite di 1.600€ riportato sulla scheda contrattuale; l’indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro.
Eventi atmosferici. Non sono indennizzabili i danni causati da: • intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi; • fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d’acqua naturali o artificiali; • mareggiata, penetrazione di acqua marina; • formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; • gelo; • sovraccarico neve; • umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; • franamento, cedimento o smottamento del terreno; Non sono indennizzabili i danni subiti da: • alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; • cavi aerei, insegne, antenne, pannelli solari e simili installazioni esterne; • cose all’aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; • fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti - anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro - (salvo che si tratti di porticato formato dal prolungamento della soletta e della copertura del fabbricato stesso), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche di legno o plastica, e quanto in essi contenuto; • tende esterne, • vetrate e lucernari in genere, lastre in fibrocemento e manufatti in plastica; • serramenti, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; Sovraccarico Neve Non sono indennizzabili i danni causati: • ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto; • ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) e al loro contenuto; • a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto; • a tende esterne, serramenti, vetrate e lucernari in genere, insegne, antenne, pannelli solari e simili installazioni esterne, nonché all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato provocato da sovraccarico di neve; • da valanghe e slavine; • da gelo, ancorché conseguente agli eventi di cui sopra.