CAUSE DI ESCLUSIONE Clausole campione

CAUSE DI ESCLUSIONE. Si procederà all’esclusione dalla gara, in conformità a quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/16, in ogni caso previsto espressamente dalla presente lettera di invito e nei relativi allegati, nonché nei casi previsti dall’art 80 del citato decreto. Saranno escluse dalla gara le offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni minime e/o inderogabili del servizio/fornitura stabilite nella presente lettera, nel CSO e nei documenti allegati nonché ad ogni altra condizione specificata nei citati atti di gara, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di servizio/fornitura. Costituirà altresì causa di esclusione: ▪ la presentazione di offerte economiche incomplete e/o parziali; ▪ la mancata presentazione dei documenti richiesti a pena di esclusione; ▪ La presenza di un documento sottoscritto con firma digitale (laddove espressamente richiesta a pena di esclusione) non valida alla data di sottoscrizione. La firma digitale è considerata valida se sussistono queste tre condizioni: ▪ il file è integro nella sua struttura (contiene il documento, il certificato digitale del firmatario e la firma digitale); ▪ il certificato digitale del firmatario è stato rilasciato da un ente certificatore iscritto all'elenco pubblico dell’Agenzia per l’Italia Digitale e non è scaduto alla data di sottoscrizione; ▪ il certificato digitale del firmatario non è stato revocato o sospeso dall'ente certificatore che lo ha rilasciato. Le eventuali esclusioni verranno comunicate utilizzando lo strumento della messaggistica on line
CAUSE DI ESCLUSIONE. 1. Le cause di esclusione dalle gare d'appalto devono essere specificatamente indicate nel bando e/o nella lettera di invito.
CAUSE DI ESCLUSIONE. Sono esclusi dalla partecipazione alla presente gara d'appalto i concorrenti che:
CAUSE DI ESCLUSIONE. Saranno esclusi i candidati in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste: • dal D.Lgs. 50/2016, per la parte applicabile ai Settori speciali in cui opera RFI S.p.A.; • dal D.P.R. 207/2010, ove applicabili ai Settori speciali, nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni transitorie e di coordinamento elencate all’art. 216 del D.Lgs. 50/2016; • dal Bando e dal presente Disciplinare laddove espressamente individuate; • Saranno escluse le offerte, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo posto a base di gara. • da altre disposizioni di legge vigenti. In coerenza con le finalità stabilite dal Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Sato, si stabilisce che RFI S.p.A. potrà motivatamente valutare la sussistenza della situazione ostativa prevista dall’art. 80, co. 5, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 nei confronti dei concor- renti che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, siano incorsi nell’ultimo triennio:
CAUSE DI ESCLUSIONE. Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico o della posta certificata, i candidati la cui domanda: • è pervenuta dopo il termine perentorio indicato nel presente avviso, indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data di spedizione, restando il recapito a rischiodelmittente; • non reca l'indicazione dell'oggetto della procedura o la denominazione del candidato; in caso di raggruppamento temporaneo vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi. Sono esclusi, dopo l'apertura del plico, fatta salva l’applicazione dell’articolo 83, comma 9 del Codice, i candidati: • che non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste; • che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente; oppure non corredate, anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante; • che non hanno prodotto l'atto di mandato cui alla Sezione VII.2, lettera 2a), se già costituito; • che non hanno prodotto l'atto di impegno di cui alla Sezione VII.2, lettera 2b), se da costituire; • che hanno omesso di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo oppure non hanno indicato i servizi o le parti di servizi da assumere ed eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato; • che non avendo indicato di eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile, non ha indicato il consorziato esecutore per il quale si candida. • per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del Codice; • che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione aggiudicatrice; • la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la procedura, prescritte dal Codice, ancorché non indicate nel presente elenco; • la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.
CAUSE DI ESCLUSIONE. Costituiscono causa di esclusione:
CAUSE DI ESCLUSIONE. Sulla scorta di quanto disposto dall’art. 80 D.lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
CAUSE DI ESCLUSIONE. I plichi e le buste contenenti le offerte dovranno essere presentati nei termini e con le modalità previste nella presente lettera: si darà luogo all’esclusione dalla gara di quelle offerte che manchino di documenti o formalità o che comunque risultino incomplete o irregolari, fatte salve le ipotesi di soccorso istruttorio come disciplinate dall’art. 83, c. 9 del D.Lvo n. 50/2016 e smi. Sono escluse le imprese che non risultino in possesso dei requisiti minimi di cui alla presente lettera di invito. Sono altresì escluse le Ditte concorrenti che presentano offerte parziali, condizionate o comunque espresse in modo indeterminato. L’offerta economica presentata in maniera difforme o incompleta rispetto a quanto previsto nella presente lettera di invito è causa di esclusione immediata dalla gara. Fatta salva l’ipotesi di falsità, l’omissione totale o la carenza sostanziale di anche solo una delle dichiarazioni previste nella presente lettera di invito comporteranno l’esclusione immediata dalla gara. Non sono ammesse, e quindi immediatamente escluse dalla gara, le offerte (I.V.A. esclusa) in aumento rispetto all’importo posto a base d’asta soggetto a sconto. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti rigorosamente in lingua italiana o corredati di traduzione certificata, conforme al testo originale, dalla competente rappresentanza diplomatica, consolare o da un traduttore ufficiale: la mancata redazione in lingua italiana comporta l’esclusione dalla gara. La ditta è altresì esclusa nel caso in cui non abbia reso, regolarizzato o integrato la documentazione essenziale di gara ai sensi di quanto disposto dall’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/16.
CAUSE DI ESCLUSIONE. Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande non sottoscritte, incomplete o che, per qualsiasi causa, anche di forza maggiore, dovessero pervenire oltre il termine di scadenza della selezione. Il vincitore della selezione dovrà dimostrare, al momento della chiamata, il possesso dei titoli e delle esperienze professionali dichiarate. L’impossibilità di produrre la documentazione e certificazione rispetto a quanto attestato nella dichiarazione sostitutiva comporterà la facoltà, da parte dell’Amministrazione, di non procedere alla stipula del contratto.
CAUSE DI ESCLUSIONE. Saranno esclusi dalla fase di valutazione delle offerte i soggetti che non si siano attenuti alle condizioni, alle modalità e alle formalità di redazione e presentazione della domanda di partecipazione e delle offerte, ovvero che abbiano presentato più di un’offerta, in qualunque modo e forma. In particolare si specifica che, ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del D.Lgs. 163/2006, saranno escluse le offerte in caso di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza delle medesime, ovvero per quelle che rechino difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità dei plichi di invio o di quelli contenenti l'offerta economica o la domanda di partecipazione o per altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza. Non è ammessa la partecipazione di operatori economici costituitisi in più raggruppamenti, Consorzi o GEIE ovvero singolarmente e in raggruppamento, Consorzio o GEIE con altri ed è altresì posto il divieto di partecipazione disgiunta di soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (cfr. art. 38, comma 1, lettera m-quater, D.Lgs. 163/2006). È fatto inoltre divieto di usare violenza, minacce, attività corruttiva, collusiva o altri mezzi fraudolenti tesi ad alterare il libero svolgimento della procedura. Per attività corruttiva, collusiva o altri mezzi fraudolenti tesi ad alterare il libero svolgimento della procedura, si intende qualsiasi intesa o accordo fra due o più operatori economici consistente nella comunicazione da uno all’altro di informazioni riservate ovvero nel coordinamento di comportamenti nella fase di predisposizione delle offerte, anche al solo fine di danneggiare altri concorrenti. Nel caso in cui siano accertate violenza, minacce, attività corruttiva, collusiva o altri mezzi fraudolenti tesi ad alterare il libero svolgimento della procedura, l’offerente o gli offerenti che vi hanno preso parte saranno esclusi dalla gara e ne sarà data notizia alle competenti Autorità. Si ricorda che tali comportamenti possono costituire reato di turbata libertà degli incanti, turbata libertà della procedura di scelta del contraente e astensione dagli incan...