Pegno. Il Contraente può costituire in pegno il credito derivante dal presente contratto. Tale atto diviene efficace dal momento in cui alla Compagnia viene notificata l’avvenuta costituzione in pegno del credito derivante dal contratto. In tale momento la Compagnia ha l’obbligo di effettuare la relativa annotazione in polizza o su appendice. In conformità con quanto disposto dall’art. 2805 cod. civ. la Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto. Nel caso di pegno le operazioni di riscatto o di prestito richiedono l’assenso scritto del creditore.
Pegno. In caso di pegno, qualsiasi operazione che pregiudichi le garanzie prestate (per esempio il Riscatto totale o il Riscatto parziale) richiede l’assenzo scritto del creditore titolare del pegno.
Pegno. Ai sensi del D.lgs. n.196 del 30/06/2003 i dati personali conferiti con la presente richiesta verranno trattati da Eurovita Assicurazioni S.p.A. al solo scopo di provvedere alla liquidazione delle prestazioni e per ottemperare agli obblighi di legge vigenti. Per conferma di quanto riportato nel presente modulo e negli eventuali allegati: FIRMA ASSICURATO ( iverso dal Contraente) Luogo e Data TIMBRO DELLA FILIALE E FIRMA DELL’INCARICATO (Per l’accertamento esistenza in vita dell’Assicurato) Impresa autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita nonché le operazioni di capitalizzazione con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 28 agosto 1991 (Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 1991 n. 205).
Pegno. Vedi “cessione”.
Pegno. Il Contraente ha la facoltà di dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto. Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Compagnia riceve comunicazione scritta dell’avvenuta costituzione di pegno accompagnata dalla dichiarazione di assenso dell’eventuale Beneficiario designato in modo irrevocabile. Contestualmente la Compagnia ha l’obbligo di annotare sul documento di polizza o su appendice la relativa costituzione in pegno. Ai sensi dell’art. 2805 c.c. la Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che spettavano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto. In nessun caso nel corso della durata del contratto l’Intermediario, ovvero qualsiasi società controllata anche indirettamente dall’Intermediario, potrà essere indicato come vincolatario delle prestazioni assicurative.
Pegno. L'Investitore-C ontraente ha la facoltà di dare in pegno a terzi il credito derivante dal Contratto. Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Società riceve comunicazione scritta dell’avvenuta costituzione di pegno accompagnata dalla dichiarazione di assenso dell’eventuale beneficiario designato in modo irrevocabile. Contestualmente la Società ha l’obbligo di annotare sul documento di polizza o su apposita appendice la relativa costituzione in pegno. Ai sensi dell’art. 2805 c.c. la Società può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni derivanti dal Contratto nei confronti dell'Investiore-Contraente originario.
Pegno. 8 Aspetti relativi al recupero del credito
Pegno. Si tratta di una modalità di garanzia contrattuale di natura “reale” e non personale. Il pegno è costituito su un bene determinato, ed a differenza della vendita con riserva di proprietà, la proprietà del bene si trasferisce all’acquirente, ma è vincolata al pagamento del debito. Il certificato di pegno è un titolo esecutivo il cui mancato pagamento abilita il creditore ad avviare la procedura esecutiva. Il pegno, infine, conferisce al creditore un privilegio speciale sul bene pignorato nelle ipotesi di procedura fallimentare, a condizione, però, che il contratto sia stato registrato presso gli appositi registri pubblici.
Pegno. Vedi “Cessione”.
Pegno. E’ il diritto reale che il garante concede al creditore su una cosa mobile di sua proprietà, a maggior garanzia del credito derivante dal contratto di leasing finanziario (o finanziamento di altra natura). Possono costituire oggetto di pegno: beni mobili, titoli di credito, valori o denaro. Ad esempio: obbligazioni, titoli di stato, azioni o certificati di deposito. La cosa oggetto del pegno deve rimanere “vincolata” alla disponibilità del creditore e può essere consegnata ad un terzo depositario. La costituzione del pegno deve essere realizzata mediante atto scritto avente data certa che contenga sufficiente indicazione del credito e della cosa. Nel caso di inadempimento delle obbligazioni garantite da parte del debitore principale, il creditore potrà, senza pregiudizio per ogni altro suo diritto od azione, ottenere la vendita, in tutto o in parte, dell’oggetto del pegno, trattenendo dal netto ricavo della vendita quanto occorrente per l'integrale rimborso del proprio credito. A tal fine il creditore non sarà tenuto ad esperire preventivamente azioni di sorta nei confronti del debitore principale o di altri eventuali garanti. Il pegno dà diritto al creditore garantito di essere soddisfatto con precedenza rispetto ad altri creditori che non siano titolari di analoghe garanzie. Il garante corre il rischio di rispondere di un debito altrui con la cosa data in pegno. E’ una garanzia definita anche “garanzia a prima domanda” che si caratterizza per la carenza del requisito dell’accessorietà rispetto al contratto garantito. Tale caratteristica differenzia questa tipologia di garanzia dalla fidejussione la quale si può, invece, definire accessoria. Questo comporta che il garante corra il rischio di pagare quanto dovuto a favore del creditore, senza poter opporre eccezioni, né in merito alla validità, né in merito all’efficacia del contratto garantito. E’ l’atto in forza del quale il garante cede al creditore un credito vantato nei confronti di un terzo. Per effetto della cessione, la titolarità del credito viene trasferita al creditore al momento della sua accettazione da parte del terzo (debitore ceduto) ovvero al momento della sua notifica a quest’ultimo. Il creditore può disporre del credito ceduto a scopo di garanzia nel caso di inadempimento da parte dell’obbligato principale. Le somme incassate dal creditore in virtù della cessione vengono portate a decurtazione del credito ad esso derivante dal contratto di leasing finanziario (o di altra natura) sino ad ...