Contratto di assicurazione mista a premio unico con rivalutazione del capitale
BipiemmeVita Reserved
Contratto di assicurazione mista a premio unico con rivalutazione del capitale
(Tariffa 212A)
Il presente Fascicolo Informativo, contenente la Scheda Sintetica, la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione comprensive del Regolamento della Gestione Separata, il Glossario e il Modulo di Proposta/Polizza, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta/Polizza di Assicurazione
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa
Modello 212A/13
BipiemmeVita Reserved – Tariffa 212A Modello 212A/13
Il presente Fascicolo Informativo è stato redatto nel mese di maggio 2013 e i dati in esso contenuti sono aggiornati al 31.05.2013
Scheda Sintetica
Contratto di assicurazione mista a premio unico con rivalutazione del capitale
(BipiemmeVita Reserved -Tariffa 212A)
La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ dall’IVASS.
ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.
La presente Scheda Sintetica è volta a fornire al Contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.
1. INFORMAZIONI GENERALI
1.a) Impresa di assicurazione
Bipiemme Vita S.p.A. (la “Compagnia” o l’”Impresa”) è una Impresa di Assicurazione italiana appartenente al Gruppo Covéa soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Covéa Société de Groupe d’Assurance Mutuelle SGAM (il “Gruppo Covéa”).
1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Sulla base dei dati relativi all’ultimo bilancio approvato alla data di redazione del presente fascicolo, ossia il bilancio dell’esercizio 2012, il patrimonio netto di Bipiemme Vita S.p.A. è pari a € 183.301.976,00 di cui il capitale sociale ammonta a € 211.340.000,00 e il totale delle riserve patrimoniali a
€ 10.375.346,00
L’indice di solvibilità riferito alla gestione vita, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 1,536.
1.c) Denominazione del contratto
Il nome commerciale del contratto è: BIPIEMMEVITA RESERVED
1.d) Tipologia del contratto
BipiemmeVita Reserved è un’assicurazione mista a premio unico con rivalutazione del capitale.
Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall’Impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione separata di attivi (la “Gestione Separata”).
1.e) Durata
La durata del contratto, che va computata in anni interi, è fissa e pari a cinque anni.
Per durata del Contratto si intende l’arco di tempo che intercorre tra le ore ventiquattro della decorrenza delle garanzie (la “Data di Decorrenza”) e le ore ventiquattro della scadenza delle stesse (la “Data di Scadenza”).
E’ possibile esercitare il diritto di riscatto decorso un anno dalla data di decorrenza delle garanzie.
1.f) Pagamento del premio
A fronte del pagamento delle prestazioni assicurate è dovuto un premio unico anticipato (il “Premio”) di importo minimo non inferiore a € 1.000,00 (mille/00).
La sommatoria dei versamenti effettuati nell’arco di tempo che intercorre tra il 1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno (l”’Anno Solare”), non deve essere superiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00) per non incorrere nelle limitazioni e nelle penalità descritte nelle Condizioni di Assicurazione.
Concorrono alla composizione del limite quantitativo sopra esposto, tutti i versamenti effettuati da un unico Contraente, o da più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto (i “Contraenti Collegati”) attraverso rapporti di parentela o attraverso rapporti partecipativi, oltre che sul prodotto descritto nel presente Fascicolo Informativo anche su prodotti assicurativi connessi alla medesima gestione separata. Qualora il Contraente o i Contraenti Collegati superassero il limite quantitativo massimo sopra esposto saranno applicate, in caso di riscatto, le limitazioni e le penalità descritte nelle Condizioni di Assicurazione.
2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
BipiemmeVita Reserved è un’assicurazione adatta per i risparmiatori che desiderano investire un capitale beneficiando di una partecipazione agli utili (la “Misura di Rivalutazione”) realizzati dalla Gestione Separata denominata BPM Sicurgest.
Ad ogni ricorrenza anniversaria annuale della Data di Decorrenza (la “Ricorrenza Annuale” o, al plurale, le “Ricorrenze Annuali”) verrà attribuita alle prestazioni contrattuali la Misura di Rivalutazione che si ottiene sottraendo al rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Separata nell’esercizio di competenza, 1,10% (uno virgola dieci per cento).
La Misura di Rivalutazione così ottenuta si consolida e viene definitivamente acquisita da parte del Contraente.
In ogni caso La Misura di Rivalutazione annua delle prestazioni assicurate non potrà risultare inferiore allo 0% (zero per cento) e, di conseguenza, il capitale assicurato non potrà mai decrescere.
Alla Data di Scadenza la Compagnia liquiderà ai Beneficiari designati per questa ipotesi, il capitale assicurato (il ”Capitale Assicurato”) rivalutato come illustrato nella Nota Informativa.
In caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale la Compagnia liquiderà agli aventi diritto il Capitale Assicurato rivalutato, come illustrato nella Nota Informativa, fino alla data del decesso (la “ Data di Decesso”).
Si rinvia al progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenute nella sezione E della Nota Informativa per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili.
L’Impresa è tenuta a consegnare il Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.
3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE
Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
a) Prestazioni in caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto: In caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto, la Compagnia garantisce il pagamento del Capitale Assicurato, rivalutato in base alle modalità stabilite dalle Condizioni di Assicurazione, ai Beneficiari designati dal Contraente.
b) Prestazioni in caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza del contratto:
in caso di decesso dell’Assicurato entro la Data di Scadenza, la Compagnia liquiderà, ai Beneficiari designati dal Contraente, un importo pari al Capitale Assicurato in vigore alla Ricorrenza Annuale precedente il decesso rivalutato sino alla Data di Decesso in base alle modalità stabilite dalle Condizioni di Assicurazione.
c) Opzioni contrattuali:
Il contratto, essendo in vita l’Assicurato alla Data di Scadenza, consente l’attivazione di una delle seguenti opzioni:
1) la conversione del capitale liquidabile a scadenza in una rendita vitalizia pagabile fintanto che l’Assicurato è in vita;
2) la conversione del capitale liquidabile a scadenza in una rendita pagabile in modo certo per i primi 5 anni e successivamente fino a che l’Assicurato è in vita;
3) la conversione del capitale liquidabile a scadenza in una rendita pagabile in modo certo per i primi 10 anni e successivamente fino a che l’Assicurato è in vita;
4) la conversione del capitale liquidabile a scadenza in una rendita su due teste, ossia in una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell’Assicurato e successivamente reversibile a favore di un’altra persona fino a che questa è in vita.
I coefficienti di conversione e le condizioni che regolano le menzionate prestazioni di opzione saranno quelli in vigore alla data di conversione.
La Misura di Rivalutazione da attribuire annualmente al contratto, sarà pari al rendimento realizzato da BPM Sicurgest nell’esercizio di competenza, diminuito di 1,10% (uno virgola dieci per cento.
La Misura di Rivalutazione dichiarata al Contraente si consolida e viene definitivamente acquisita sul contratto.
Il contratto non prevede né prestazioni in caso di invalidità, né prestazioni in caso di malattia grave e/o perdita di autosufficienza e/o inabilità di lunga durata e nemmeno coperture complementari.
BipiemmeVita Reserved non richiede che l’Assicurato si sottoponga a indagini sanitarie preventive.
In caso di riscatto il Contraente potrebbe ricevere un capitale inferiore al Premio versato.
Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dall’articolo 7 – “Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate” delle Condizioni di Assicurazione.
4. COSTI
L’Impresa, al fine di svolgere l’attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso del Premio, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione C.
I costi prelevati dalla Gestione Separata riducono l’ammontare delle prestazioni.
Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l’indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo” che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.
Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.
Il costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5°anno.
Gestione Separata BPM Sicurgest
Il Costo percentuale medio annuo, per questa tipologia contrattuale è indipendente dal sesso e dall'età dell’Assicurato.
Ipotesi adottate:
Premio annuo € 15.000,00 (quindicimila/00) Sesso: maschio
Età: 45 anni
Tasso di rendimento degli attivi: 4% (quattro per cento)
Durata Contrattuale: 5 anni
Durata contratto | Costo percentuale medio annuo |
5 | 1,10% |
5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA
In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Separata BPM Sicurgest negli ultimi cinque anni nonché il tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati, per questa tipologia contrattuale, negli ultimi cinque periodi di osservazione. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
L’informativa viene prodotta in base alla seguente rappresentazione esemplificativa:
Anno | Rendimento realizzato dalla gestione separata | Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati | Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni | Inflazione |
2008 | 3,59% | 2,49% | 4,46% | 3,23% |
2009 | 4,17% | 3,07% | 3,54% | 0,75% |
2010 | 3,84% | 2,74% | 3,35% | 1,55% |
2011 | 3,74% | 2,64% | 4,89% | 2,73% |
2012 | 3,35% | 2,25% | 4,64% | 2,97% |
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri
6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta/Polizza o di recedere dal
contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota Informativa.
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Bipiemme Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.
Il Rappresentante legale Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx
Nota Informativa
Contratto di assicurazione mista a premio unico con rivalutazione del capitale
(BipiemmeVita Reserved - tariffa 212A)
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dall’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1 – Informazioni generali
Bipiemme Vita S.p.A. (la “Compagnia” o l’”Impresa”) è la Società Capogruppo del Gruppo assicurativo Bipiemme Vita, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 045. Bipiemme Vita S.p.A. appartiene al Gruppo Covéa ed è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Covéa Société de Groupe d’Assurance Mutuelle SGAM (il “Gruppo Covéa”).
La sede legale e la direzione generale sono in Xxx xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - Xxxxxx.
Recapito telefonico 02 -77.00.24.05 Sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
Indirizzo di posta elettronica: xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xx
Bipiemme Vita S.p.A. è stata autorizzata dall’IVASS all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. 17/3/1994 (G.U. n. 68 del 23/03/1994) esteso con provvedimenti ISVAP n. 1208 del 07/07/1999 (G.U. n. 164 del 15/07/1999) e n. 2023 del 24/01/02 (G.U. n. 31 del 06/02/2002).
Bipiemme Vita S.p.A. è iscritta alla Sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00116.
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
2 – Prestazioni assicurative e garanzie offerte
BipiemmeVita Reserved (tariffa 212A) è un contratto di assicurazione mista a premio unico con rivalutazione del capitale.
La durata del contratto, che va computata in anni interi, è fissa e pari a cinque anni.
Per durata del contratto si intende l’arco di tempo che intercorre tra le ore ventiquattro della decorrenza delle garanzie (la “Data di Decorrenza”) e le ore ventiquattro della scadenza delle stesse (la “Data di Scadenza”).
Il contratto prevede le seguenti prestazioni:
(a) in caso di vita dell’Assicurato alla Data di Scadenza, la Compagnia liquiderà ai Beneficiari designati, una somma, pari al capitale assicurato (il “Capitale Assicurato”), rivalutato in base a quanto disposto dal seguente punto 4 – “Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili”.
Tutti i pagamenti verranno effettuati dalla Compagnia nel rispetto dei tempi stabiliti dalle Condizioni di Assicurazione.
(b) al decesso dell’Assicurato (la “Data di Decesso”), la Compagnia liquiderà un importo pari al Capitale Assicurato alla ricorrenza anniversaria annuale della Data di Decorrenza (al singolare la “Ricorrenza Annuale” o al plurale le “Ricorrenze Annuali”) immediatamente precedente la Data di Decesso, al netto delle somme riscattate tra detta Ricorrenza Annuale e la data di calcolo, rivalutato limitatamente al periodo intercorrente tra la Ricorrenza Annuale immediatamente precedente la Data di Decesso e la Data di Decesso stessa in base a quanto disposto dal seguente punto 4 – “Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili”.
(c) Il contratto, nel caso in cui l’Assicurato sia in vita alla Data di Scadenza, consente l’attivazione di una delle seguenti opzioni:
1) la conversione del capitale liquidabile a scadenza in una rendita vitalizia pagabile fino a che l’Assicurato è in vita;
2) la conversione del capitale liquidabile a scadenza in una rendita pagabile in modo certo per i primi 5 anni e successivamente fino a che l’Assicurato è in vita;
3) la conversione del capitale liquidabile a scadenza in una rendita pagabile in modo certo per i primi 10 anni e successivamente fino a che l’Assicurato è in vita;
4) la conversione del capitale liquidabile a scadenza in una rendita su due teste, ossia in una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell’Assicurato e successivamente reversibile a favore di un’altra persona fino a che questa è in vita.
I coefficienti di conversione e le condizioni che regolano le menzionate prestazioni di opzione saranno quelli in vigore alla data di conversione.
Si rinvia agli articoli 2 – “Prestazioni del contratto” e 5 – “Perfezionamento del contratto e durata” delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Il contratto descritto nella presente Nota Informativa prevede una rivalutazione minima del capitale assicurato pari allo 0% (zero per cento) annuo.
La partecipazione agli utili, una volta dichiarata al Contraente, viene definitivamente acquisita sul contratto.
3 – Premio
A fronte della garanzia di pagamento da parte della Compagnia delle prestazioni del contratto, è dovuto un premio unico anticipato di importo non inferiore a
€ 1.000,00 (mille/00) (il “Premio”).
La sommatoria del versamenti effettuati nell’arco di tempo che intercorre tra il 1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno (l”’Anno Solare”), non deve essere superiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00) per non incorrere nelle limitazioni e nelle penalità descritte nelle Condizioni di Assicurazione.
Concorrono alla composizione del limite quantitativo sopra esposto, tutti i versamenti effettuati da un unico Contraente, o da più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto (i “Contraenti Collegati”) attraverso rapporti di parentela o attraverso rapporti partecipativi, oltre che sul prodotto descritto nel presente Fascicolo Informativo anche su prodotti assicurativi connessi alla medesima gestione separata. Qualora il Contraente o i Contraenti Collegati superassero il limite quantitativo massimo sopra esposto saranno applicate, in caso di riscatto, le limitazioni e le penalità descritte nelle Condizioni di Assicurazione.
Il Premio non è frazionabile in rate sub annuali.
Non è consentito effettuare versamenti aggiuntivi in corso di contratto
Il contratto descritto nella presente Nota Informativa matura un valore di riscatto dopo un anno dalla decorrenza delle garanzie.
Il pagamento del Premio avverrà attraverso l’addebito dell’importo stabilito sul conto corrente bancario che il Contraente intrattiene con B.P.M. – Banca Popolare di Milano S.C. a R.L. o sue controllate e partecipate o con eventuali altri Istituti di Credito che distribuiscono i prodotti della Compagnia.
Nel caso in cui il Contraente concludesse il proprio rapporto con i citati Istituti di Credito, ha comunque il diritto a proseguire il contratto.
4 – Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili
Il contratto qui descritto è collegato ad una specifica gestione patrimoniale (la “Gestione Separata”), denominata BPM Sicurgest.
Le attività di BPM Sicurgest sono separate dalle altre attività della Compagnia e disciplinate dal “Regolamento della Gestione Interna Separata BPM Sicurgest” (il “Regolamento”), che costituisce parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.
Il Premio versato dal Contraente, al netto dei costi illustrati al seguente punto 5.1.1
– “Costi gravanti sul Premio”, (il “Premio Investito”), confluisce nella Gestione Separata e viene investito dalla Compagnia in attività mobiliari (titoli di stato, obbligazioni, azioni ecc. ) producendo un risultato finanziario (il “Rendimento
della Gestione”). La correttezza del risultato finanziario è sottoposto a verifica contabile da parte di una società di revisione..
La Compagnia ad ogni Ricorrenza Annuale, riconosce alle prestazioni assicurate una partecipazione al Rendimento della Gestione (la “Misura di Rivalutazione”).
Il periodo di osservazione per la determinazione della Misura di Rivalutazione è annuale.
La Misura di Rivalutazione si ottiene sottraendo 1,10% (uno virgola dieci per cento) al Rendimento della Gestione realizzato nel periodo di osservazione di competenza, in conformità a quanto previsto dal Regolamento.
Il contratto descritto nella presente Nota Informativa prevede una rivalutazione minima del capitale assicurato pari allo 0% (zero per cento) annuo.
La Misura di Rivalutazione dichiarata al Contraente si consolida e viene definitivamente acquisita sul contratto.
Si rinvia all’articolo 7 – “Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate” delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni e del valore di riscatto sono illustrati alla seguente sezione E.
La Compagnia si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui il contratto è concluso, il Progetto Esemplificativo, elaborato in forma personalizzata.
C. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
5 – Costi
5.1 – Costi gravanti direttamente sul Contraente
5.1.1 – Costi gravanti sul premio
Il Premio corrisposto dal Contraente non è gravato da costi.
5.1.2 – Costi per riscatto
1,00%
Penalità applicate al valore di riscatto qualora la sommatoria dei versamenti effettuati e/o l’importo liquidabile sia superiore all’ammontare massimo stabilito dalle Condizioni di Assicurazione
5.2 – Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione
1,10%
Xxxxx trattenuti dalla Compagnia da sottrarre al rendimento annuo di BPM Sicurgest
Il rendimento conseguito dalla Gestione Separata tiene conto dei proventi e degli oneri finanziari di competenza dell’esercizio, al netto dei costi inerenti l’attività di negoziazione e la certificazione rilasciata dalla società di revisione.
L’entità di tali costi è esplicitata annualmente nel rendiconto riepilogativo della Gestione Separata.
5.3 – Quota parte dei costi percepiti in media dall’Intermediario
In relazione ai costi illustrati ai precedenti punti nella tabella di seguito riportata si evidenzia la quota parte percepita in media dall’intermediario.
Tipologia di Costo | Quota fissa, dei costi applicati al contratto | Quota parte percepita dall’intermediario |
Costi da sottrarre al rendimento annuo di BPM Sicurgest | 1,1% | 27,27% |
6 – Sconti
Il contratto descritto nella presente Nota Informativa non prevede sconti.
7 – Regime fiscale
Detrazione fiscale del premio e deducibilità
Il presente contratto non consente né la deducibilità né la detraibilità fiscale del premio versati.
Tassazione delle somme assicurate
In base alla legislazione in vigore alla redazione del presente Fascicolo Informativo, le somme erogate in dipendenza di contratti di assicurazioni sulla vita:
• se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, sono esenti dall’IRPEF, dall’imposta sulle successioni e dall’imposta sostitutiva applicata sulla differenza tra il capitale dovuto e l’ammontare dei premi pagati;
• se corrisposte in caso di vita dell’Assicurato, limitatamente ai proventi maturati a decorrere dal 01/01/2012, al netto della quota degli interessi riferibili ai titoli indicati all’articolo 31 del Dpr 601/73, viene applicata una imposta sostitutiva del 20%, mentre sui proventi derivanti dall’investimento in titoli di cui all’articolo 31 del Dpr 601/73 viene applicata una imposta sostitutiva del 12,5%.
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
8 – Modalità di perfezionamento del contratto
Si rinvia all’articolo 5 – “Perfezionamento del contratto e durata” delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle modalità di perfezionamento del contratto e della decorrenza delle coperture assicurative.
9 – Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi.
La tipologia contrattuale descritta nella presente Nota Informativa non prevede la sospensione del pagamento dei premi.
10 – Riscatto e riduzione
Il Contraente, decorso almeno un anno dalla Data di Decorrenza, può chiedere la liquidazione integrale delle prestazioni maturate esercitando il diritto di riscatto.
Nel caso in cui la sommatoria dei versamenti effettuati nell’arco di tempo che intercorre tra il 1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno (l”’Anno Solare”), eccedesse € 1.000.000,00 (unmilione/00) e comunque qualora il valore di riscatto fosse superiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00), sono previste limitazioni e penalità dettagliatamente descritte nelle Condizioni di Assicurazione.
Concorrono alla composizione del limite quantitativo di Premio sopra esposto, tutti i versamenti effettuati da un unico Contraente, o da più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto (i “Contraenti Collegati”) attraverso rapporti di parentela o attraverso rapporti partecipativi, oltre che sul prodotto descritto nel presente Fascicolo Informativo anche su prodotti assicurativi connessi alla medesima gestione separata. Qualora il Contraente o i Contraenti Collegati superassero il limite quantitativo massimo sopra esposto saranno applicate, in caso di riscatto, le limitazioni e le penalità descritte nelle Condizioni di Assicurazione.
In caso di riscatto il Contraente potrebbe ricevere un importo inferiore al Premio versato.
Decorso un anno dalla decorrenza delle garanzie è consentito anche il riscatto parziale delle prestazioni assicurate.
Il riscatto parziale comporta una riduzione del Capitale Assicurato pari all’importo riscattato.
Per le modalità di determinazione dei valori di riscatto si rinvia all’articolo 8 – “Riscatto” delle Condizioni di Assicurazione.
Il Contraente che intende richiedere informazioni sul valore di riscatto della propria assicurazione può rivolgersi a: Bipiemme Vita S.p.A. – Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx – Via del Lauro 1 – 00000 Xxxxxx – recapito telefonico: 02-77.00.24.05 – fax 02- 77.00.51.07 – indirizzo di posta elettronica: xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xx.
Nel Progetto esemplificativo di cui alle sezione E è riportata l’evoluzione dei valori di riscatto determinati con riferimento alle ipotesi ivi considerate. I valori riferiti alle caratteristiche richieste dal Contraente saranno contenuti nel progetto personalizzato.
La presente tipologia contrattuale non prevede la riduzione del contratto
11 – Revoca della Proposta/Polizza
Nella fase che precede la conclusione del contratto, il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la Proposta/Polizza di assicurazione.
Il Contraente che intende revocare la Proposta/Polizza deve inoltrare una richiesta scritta alla competente Agenzia della rete distributiva, oppure inviare una comunicazione in tal senso, mediante lettera raccomandata, alla Direzione Generale della Compagnia e restituire la copia della Proposta/Polizza di propria pertinenza.
In questa ipotesi la Compagnia è tenuta alla restituzione delle somme eventualmente già pagate dal Contraente entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.
12 – Diritto di recesso
Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui lo stesso è perfezionato.
Il contratto si considera perfezionato nel momento in cui, sottoscritta la Proposta/Polizza, l’importo del Premio viene corrisposto dal Contraente.
Il Contraente che intende recedere dal contratto deve presentare una richiesta scritta, contenente gli elementi identificativi del contratto, alla competente Agenzia della rete distributiva, consegnando l’originale di Proposta/Polizza e le eventuali appendici, oppure inviare una comunicazione in tal senso, mediante lettera raccomandata, alla Direzione Generale della Compagnia, allegando l’originale di Proposta/Polizza e le eventuali appendici.
Il recesso ha l’effetto di liberare la Compagnia ed il Contraente da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore ventiquattro del giorno di ricezione da parte della Compagnia della comunicazione di recesso.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, completa dell’originale di Proposta/Polizza e delle eventuali appendici, la Compagnia rimborserà al Contraente il Premio da questi corrisposto.
Ogni pagamento erogato dalla Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Compagnia stessa, mediante assegno.
Nel caso in cui il contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio le operazioni di recesso richiedono l’assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario.
13 – Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione
La Compagnia esegue i pagamenti delle somme dovute per i casi di recesso, riscatto, decesso dell’Assicurato o liquidazioni delle prestazioni per la scadenza del contratto previa consegna della documentazione necessaria a verificare l’effettiva esistenza
dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. L’elenco della documentazione che deve essere consegnata è riportato all’articolo 13 – “Pagamenti da parte della Compagnia” delle Condizioni di Assicurazione.
La Compagnia esegue tutti i pagamenti entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti, a favore degli aventi diritto, gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso. Ogni pagamento erogato dalla Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Compagnia stessa, mediante assegno.
Il Contraente deve ricordare che un contratto di assicurazione sulla vita è un documento che va custodito con cura annotandone la scadenza e informandone i familiari o una persona di fiducia. È importante non dimenticarsi dell’esistenza della polizza ed esigere le prestazioni nei termini di Xxxxx.
Infatti l’articolo 2952 del Codice Civile dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione (cioè il pagamento delle prestazioni previste) si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (la scadenza del contratto, il decesso dell’Assicurato ecc.).
Ove gli importi derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita non fossero reclamati entro il termine di cui sopra, ai sensi dell’art. 1 comma 345-quater della legge 23.12.2005 n. 266 così come modificato dalla legge 27.10.2008 n. 166, dovranno essere devoluti da parte della Compagnia allo specifico Fondo, istituito in seno al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alimentato dall’importo dei rapporti definiti come “dormienti” all’interno del sistema bancario e del comparto assicurativo e finanziario.
Si rammenta che l’ANIA (Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione) ha istituito un servizio gratuito che consente di verificare, in caso di decesso di un familiare, l’eventuale esistenza di una polizza di assicurazione.
La richiesta di informazioni deve essere inviata, utilizzando i moduli predisposti dall’Associazione e scaricabili direttamente dal sito internet xxx.xxxx.xx, a:
ANIA - Servizio ricerca coperture assicurative vita - Xxx xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxx.
14 – Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la Legge italiana.
15 – Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto ed ogni documento inerente vengono redatti in lingua italiana.
16 – Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia e precisamente a Bipiemme Vita
S.p.A. – Gestione Reclami – Xxx xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - Fax 02-85.96.44.40, e-mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, telefono 06-42.133.1, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
In questi casi nel reclamo deve essere indicato:
- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all’Impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxx- retail/finnet/index_en.htm.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
17 – Informativa in corso di contratto
La Compagnia si impegna a trasmettere entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l’estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni:
a) il Premio versato al perfezionamento del contratto;
b) l’ammontare del Capitale Assicurato dopo la rivalutazione e quello del Capitale Assicurato prima della rivalutazione alla data di riferimento dell’estratto conto;
c) il valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell’estratto conto;
d) il tasso annuo di Rendimento della Gestione, l’aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuto e la corrispondente Misura di Rivalutazione con evidenza del rendimento minimo trattenuto dall’Impresa.
Al fine di consentire la corretta trasmissione di ogni comunicazione in corso di contratto, sarà cura del Contraente comunicare per iscritto alla Compagnia l’eventuale variazione del proprio recapito fornito all’atto della sottoscrizione della Proposta/Polizza.
In occasione dell’invio dell’estratto conto annuale la Compagnia si impegna, qualora, nel corso della durata del contratto, quanto riportato nella presente Nota Informativa dovesse subire variazioni anche per effetto di modifiche alla normativa, a fornire tempestivamente per iscritto al Contraente le eventuali modifiche intervenute.
18 – Conflitto di interessi
Si richiama l'attenzione del Contraente sulla circostanza che il contratto descritto nella presente Nota informativa può essere promosso o distribuito da Banca Popolare di Milano S.c. a r.l., Banca di Legnano S.p.A e Banca Popolare di Mantova S.p.A..
In tal caso i soggetti distributori hanno, direttamente o indirettamente, un proprio interesse alla promozione ed alla distribuzione del contratto, sia in virtù della partecipazione detenuta da Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. (Capogruppo del Gruppo Bipiemme di cui Banca di Legnano S.p.A. e Banca Popolare di Mantova
S.p.A. fanno parte) nel capitale sociale di Bipiemme Vita S.p.A., sia perché percepiscono, quale compenso per l'attività di distribuzione del contratto, parte delle commissioni che Bipiemme Vita S.p.A. trattiene dal premio versato.
Si segnala che Bipiemme Vita S.p.A. può affidare la gestione patrimoniale e/o depositare gli attivi compresi nella Gestione Interna Separata, a società facenti parte del Gruppo Bipiemme e/o del Gruppo Covéa, a normali condizioni di mercato e nel rispetto delle disposizioni in tema di operazioni con parti correlate.
Attualmente, tra Bipiemme Vita S.p.A. e terze parti, non sono in vigore accordi di retrocessione di commissioni; in caso di eventuali accordi futuri tali retrocessioni saranno comunque poste a beneficio dei Contraenti ed il rendiconto annuale della Gestione Interna Separata darà evidenza delle utilità ricevute e retrocesse ai Contraenti.
Si precisa che Bipiemme Vita S.p.A., nell'adempimento dei propri obblighi derivanti dal contratto, anche in presenza di conflitto di interesse, è tenuta ad operare in modo da non arrecare pregiudizio ai Contraenti e si impegna, in ogni caso, ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile.
In particolare, la Compagnia può effettuare operazioni in cui ha, direttamente o indirettamente, un interesse in conflitto, a condizione che sia comunque assicurato un equo trattamento dei Contraenti e sia data assicurazione che l’investimento non sia gravato da alcun costo altrimenti evitabile.
La Compagnia è dotata di idonee procedure per il monitoraggio e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse che prevedono:
- l’individuazione dei casi in cui le condizioni contrattuali convenute con soggetti terzi confliggono con gli interessi dei contraenti;
- la condotta dell’attività in modo tale da contenere i costi a carico dei clienti ed ottenere il miglior risultato possibile;
- l’effettuazione di operazioni nell’interesse dei clienti alle migliori condizioni possibili.
E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI
La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di Premio e durata ma non è influenzata dal sesso e dall’età dell’Assicurato.
Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:
a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall’IVASS e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4,0% (quattro per cento).
I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l’Impresa è tenuta a corrispondere, in base alle Condizioni di Assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.
I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall’IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l’Impresa.
Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente.
I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.
SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:
A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO
- Tasso di rendimento minimo garantito: 0,00% (zero per cento)
- Età dell’assicurato: indifferente
- Durata: 5 anni
- Sesso dell’assicurato: indifferente
- Pagamento di un premio unico di € 20.000,00 (ventimila/00)
Xxxx trascorsi | Premio unico | Capitale assicurato alla fine dell'anno | Valore di riscatto alla fine dell'anno | Capitale caso morte alla fine dell'anno |
1 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
2 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
3 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
4 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
Scadenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
Nell’esempio riportato il recupero del premio è sempre garantito. L’operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica esclusivamente qualora la sommatoria dei versamenti effettuati e/o l’importo liquidabile sia superiore all’ammontare massimo stabilito dalle Condizioni di Assicurazione.
B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO
- Tasso di rendimento finanziario: 4,0% (quattro per cento)
- Aliquota di retrocessione: 100%
- Prelievo sul rendimento: 1,10% (uno virgola dieci per cento)
- Tasso di rendimento retrocesso: 2,9% (due virgola nove per cento)
- Età dell’assicurato: indifferente
- Durata: 5 anni
- Sesso dell’assicurato: indifferente
- Pagamento di un premio unico di € 20.000,00 (ventimila/00)
Xxxx trascorsi | Premio unico | Capitale assicurato alla fine dell'anno | Valore di riscatto alla fine dell'anno | Capitale caso morte alla fine dell'anno |
1 | 20.000,00 | 20.580,00 | 20.580,00 | 20.580,00 |
2 | 21.176,82 | 21.176,82 | 21.176,82 | |
3 | 21.790,95 | 21.790,95 | 21.790,95 | |
4 | 22.422,89 | 22.422,89 | 22.422,89 | |
Scadenza | 23.073,15 | 23.073,15 | 23.073,15 |
Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.
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Bipiemme Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il Rappresentante legale Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx
Condizioni di Assicurazione
Tariffa 212A
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MISTA A PREMIO UNICO CON RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE
SEZIONE I – OGGETTO DEL CONTRATTO
Articolo 1 – Obblighi della Società
Gli obblighi di Bipiemme Vita S.p.A. (la “Compagnia”), risultano esclusivamente dalle presenti Condizioni di Assicurazione, dalla Proposta/Polizza e dalle appendici firmate dalla Compagnia stessa. Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme di Xxxxx.
Articolo 2 – Prestazioni del contratto
In caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto (la “Data di Scadenza”), la Compagnia corrisponderà agli aventi diritto, il capitale assicurato (il “Capitale Assicurato”) rivalutato in base a quanto definito dal seguente art. 7 – “Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate”.
Al decesso dell’Assicurato, prima della Data di Scadenza (la “Data di Decesso”), la Compagnia liquiderà, agli aventi diritto un importo, pari al Capitale Assicurato alla ricorrenza anniversaria annuale della decorrenza del contratto (al singolare la “Ricorrenza Annuale” o al plurale le “Ricorrenze Annuali”) immediatamente precedente la Data di Decesso, al netto delle somme eventualmente riscattate tra detta Ricorrenza Annuale e la data di calcolo, rivalutato limitatamente al periodo compreso tra la Ricorrenza Annuale immediatamente precedente la Data di Decesso e la Data di Decesso stessa in base a quanto disposto al seguente art. 7 – “Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate”.
Articolo 3 – Rischio morte
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato.
Articolo 4 – Premio
L’assicurazione richiede la corresponsione di un premio unico anticipato (il “Premio”) di importo minimo pari a € 1.000,00 (mille/00).
La sommatoria dei versamenti effettuati nell’arco di tempo che intercorre tra il 1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno (l”’Anno Solare”), non deve essere superiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00) per non incorrere nelle limitazioni e nelle penalità successivamente descritte.
Concorrono alla composizione del limite quantitativo sopra esposto, tutti i versamenti effettuati da un unico Contraente, o da più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto (i “Contraenti Collegati”) attraverso rapporti di parentela o
attraverso rapporti partecipativi, oltre che sul prodotto qui regolato, anche su prodotti assicurativi connessi alla medesima gestione separata. Qualora il Contraente o i Contraenti Collegati superassero il limite quantitativo massimo sopra esposto saranno applicate, in caso di riscatto, le limitazioni e le penalità di seguito descritte.
Il pagamento del Premio avverrà attraverso l’addebito del relativo importo sul conto corrente bancario che il Contraente intrattiene con B.P.M. - Banca Popolare di Milano S.C. a R.L. o sue controllate e partecipate o con eventuali altri Istituti di Credito che distribuiscono i prodotti della Compagnia.
Nel caso in cui il Contraente concludesse il proprio rapporto con i citati Istituti di Credito, ha comunque il diritto a proseguire il contratto.
SEZIONE II – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO
Articolo 5 – Perfezionamento del contratto e durata
Il contratto si considera perfezionato nel momento in cui, sottoscritta la Proposta/Polizza, l’importo del Premio viene corrisposto dal Contraente.
Il pagamento del Premio viene effettuato mediante addebito sul conto corrente intrattenuto dal Contraente presso una delle Banche aderenti al Gruppo Bipiemme, ovvero presso uno degli Istituti di Credito che distribuiscono i prodotti di Bipiemme Vita S.p.A..
L’addebito del Premio è previsto alla decorrenza del contratto (la ”Data di Decorrenza”), con valuta alla medesima data.
Per durata del contratto si intende l’arco di tempo che intercorre tra le ore ventiquattro della Data di Decorrenza e le ore ventiquattro della Data di Scadenza, entrambe indicate in Proposta/Polizza.
Articolo 6 – Diritto di recesso del Contraente
Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è perfezionato.
Il Contraente che intende recedere dal contratto deve presentare una richiesta scritta, contenente gli elementi identificativi del contratto, alla competente Agenzia della rete distributiva, consegnando l’originale di Proposta/Polizza e le eventuali appendici, oppure inviare una comunicazione in tal senso, mediante lettera raccomandata, alla Direzione Generale della Compagnia, allegando l’originale di Proposta/Polizza e le eventuali appendici.
Il contratto si considera perfezionato nel momento in cui, sottoscritta la Proposta/Polizza, l’importo del Premio al perfezionamento viene corrisposto dal Contraente.
Il recesso ha l’effetto di liberare la Compagnia ed il Contraente da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore ventiquattro del giorno di ricezione da parte della Compagnia della comunicazione di recesso.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, completa della documentazione prevista al seguente articolo 13 – “Pagamenti da parte della Compagnia”, la Compagnia rimborserà al Contraente il Premio da questi corrisposto.
Ogni pagamento erogato dalla Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Compagnia stessa, mediante assegno.
Nel caso in cui il contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio; le operazioni di recesso richiedono l’assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario.
SEZIONE III – REGOLAMENTAZIONE IN CORSO DI CONTRATTO
Articolo 7 – Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate
A fronte degli impegni assunti con il presente contratto, la Compagnia ha istituito una specifica forma di gestione degli investimenti (la “Gestione Separata”), denominata BPM Sicurgest, disciplinata dal “Regolamento della Gestione Interna Separata BPM Sicurgest” (il “Regolamento”), di seguito allegato, che costituisce parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Il Premio versato, al netto dei costi (il “Premio Investito”), confluisce nella Gestione Separata e viene investito dalla Compagnia in attività mobiliari (titoli di stato, obbligazioni, azioni ecc. ) producendo un risultato finanziario (il ”Rendimento della Gestione”). La Compagnia dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il relativo Rendimento della Gestione.
A) Misura della rivalutazione
La Compagnia riconosce alle prestazioni assicurate una partecipazione al Rendimento della Gestione (la “Misura di Rivalutazione”) in base alle condizioni successivamente indicate, a tal fine gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento di BPM Sicurgest, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.
Il periodo di osservazione, stabilito all’articolo 5 del Regolamento, preso a base per il calcolo del Rendimento della Gestione decorre dal 1° novembre al 31 ottobre successivo.
La Misura di Rivalutazione si ottiene sottraendo al Rendimento della Gestione realizzato nell’esercizio di competenza, 1,10% (uno virgola dieci per cento)
La Misura di Rivalutazione annua non potrà comunque risultare inferiore allo 0% (zero per cento).
B) Rivalutazione del capitale assicurato
La rivalutazione sarà applicata al contratto a partire dal 1° gennaio di ciascun anno in occasione dell’anniversario annuale della Data di Decorrenza ed il necessario aumento della riserva matematica sarà a totale carico della Compagnia.
La rivalutazione si ottiene aggiungendo al Capitale Assicurato in vigore, un importo ottenuto moltiplicando il Capitale Assicurato stesso per la Misura di Rivalutazione, definita al precedente punto “A) Misura della rivalutazione”.
La Misura di Rivalutazione dichiarata al Contraente si consolida e viene definitivamente acquisita sul contratto.
L’aumento del Capitale Assicurato per effetto delle rivalutazioni riconosciute sarà annualmente comunicato al Contraente per iscritto.
La suddetta modalità si applica anche per la rivalutazione del Capitale Assicurato al momento del riscatto totale o al decesso dell’Assicurato.
In queste ipotesi le prestazioni assicurate alla Ricorrenza Annuale precedente la data di calcolo del valore di riscatto totale, o della somma liquidabile per il decesso dell’Assicurato, al netto degli importi dei riscatti parziali intercorsi tra detta Ricorrenza Annuale e la data di calcolo, si rivalutano limitatamente al periodo intercorrente tra detta Ricorrenza Annuale e la data della richiesta di riscatto o la Data di Decesso.
Articolo 8 – Riscatto
Il Contraente, decorso almeno un anno dalla decorrenza delle garanzie, può chiedere la liquidazione integrale delle prestazioni maturate esercitando il diritto di riscatto.
Il Contraente che intende riscattare deve inoltrare una richiesta scritta alla competente Agenzia della rete distributiva, oppure inviare una comunicazione in tal senso, mediante lettera raccomandata alla Direzione Generale della Compagnia.
Il valore di riscatto (il “Valore di Riscatto”) sarà pari al Capitale Assicurato alla Ricorrenza Annuale precedente la data di calcolo, al netto degli importi dei riscatti parziali intercorsi tra detta Ricorrenza Annuale e la data di calcolo, rivalutato fino alla data della richiesta, secondo quanto previsto al precedente articolo 7 - “Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate”.
Una volta effettuata la liquidazione totale per riscatto il contratto si estingue definitivamente.
Decorso un anno dalla decorrenza delle garanzie è consentito anche il riscatto parziale del Capitale Assicurato.
Il riscatto parziale comporta una riduzione del Capitale Assicurato pari all’importo lordo riscattato.
Tuttavia nel caso in cui la sommatoria dei versamenti corrisposti dal Contraente, o da Contraenti Collegati, abbia superato nell’ambito anche di un solo Anno Solare, i limiti descritti al precedente articolo “4 – Premio” e il riscatto venga richiesto prima
che siano trascorsi almeno due anni dalla data del versamento che ha determinato il superamento di detti limiti e comunque qualora il Valore di Riscatto come sopra calcolato fosse superiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00), il Valore di Riscatto verrà ridotto di un importo pari all’1,00% (uno per cento) del suo ammontare. Detto importo resterà definitivamente acquisito dalla Compagnia.
In questa ipotesi il Valore di Xxxxxxxx, ridotto nella misura sopra descritta, verrà erogato, con le modalità e nei tempi previsti all’articolo 13 – “Pagamenti da parte della Compagnia” limitatamente al 60% (sessanta per cento) del totale.
La parte residua, previa ulteriore richiesta del Contraente, potrà essere liquidata solo dopo la Ricorrenza Annuale successiva alla data di erogazione della prima parte del Valore di Riscatto, descritta al precedente paragrafo.
Nel caso in cui il contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio, le operazioni di riscatto richiedono l’assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario.
La Compagnia esegue il pagamento delle somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di riscatto e previa consegna della documentazione indicata all’art. 13 - “Pagamenti da parte della Compagnia”. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.
Ogni pagamento erogato dalla Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Compagnia stessa, mediante assegno.
Articolo 9 – Opzioni del contratto
Il Contraente, essendo in vita l’Assicurato alla scadenza contrattuale, ha la possibilità di convertire la prestazione maturata in una delle seguenti forme:
• una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile vita natural durante dell’Assicurato;
• una rendita annua rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente vitalizia;
• una rendita su due teste, ossia una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell’Assicurato e successivamente reversibile a favore di un’altra persona fino a che questa è in vita.
I coefficienti di conversione e le condizioni che regolano le menzionate prestazioni di rendita saranno quelli in vigore alla data di conversione.
Tali richieste devono essere inoltrate alla Compagnia entro la scadenza del contratto.
Articolo 10 – Cessione
Il Contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto secondo quanto disposto dall’art.1406 c.c. Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Compagnia riceve comunicazione scritta dell’avvenuta cessione,
e ne ha quindi conoscenza. La Compagnia ha l’obbligo di procedere all’annotazione relativa alla cessione del contratto sul documento di polizza o su appendice.
La Compagnia può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto secondo quanto disposto dall’art. 1409 c.c..
Articolo 11 – Pegno
Il Contraente ha la facoltà di dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto. Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Compagnia riceve comunicazione scritta dell’avvenuta costituzione di pegno accompagnata dalla dichiarazione di assenso dell’eventuale Beneficiario designato in modo irrevocabile. Contestualmente la Compagnia ha l’obbligo di annotare sul documento di polizza o su appendice la relativa costituzione in pegno.
Ai sensi dell’art. 2805 c.c. la Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che spettavano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.
In nessun caso nel corso della durata del contratto l’Intermediario, ovvero qualsiasi società controllata anche indirettamente dall’Intermediario, potrà essere indicato come vincolatario delle prestazioni assicurative.
SEZIONE IV – BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA
Articolo 12 – Beneficiari
Il Contraente designa i Beneficiari che può comunque in qualsiasi momento revocare o modificare mediante comunicazione scritta alla Compagnia o per testamento.
In nessun caso nel corso della durata del contratto l’Intermediario, ovvero qualsiasi società controllata anche indirettamente dall’Intermediario, potrà essere indicato come beneficiario delle prestazioni assicurative.
La designazione non può essere revocata o modificata dopo che:
• il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di xxxxxx e l’accettazione del beneficio;
• il Beneficiario, al verificarsi dell’evento previsto, abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio;
• si sia verificato il decesso del Contraente, senza che questi abbia lasciato disposizioni testamentarie in proposito.
Articolo 13 – Pagamenti da parte della Compagnia
A seguito della richiesta di recesso, riscatto totale o liquidazione delle prestazioni per la scadenza del contratto per i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto, ossia:
• originale di Proposta/Polizza;
• eventuali appendici al contratto;
• copia del documento d’identità e codice fiscale degli aventi diritto (tali documenti non sono necessari in caso di richiesta di recesso);
• se le prestazioni corrisposte a persone fisiche o a enti non commerciali sono relative a contratti stipulati nell’ambito dell’attività commerciale sarà cura degli interessati informare la Compagnia della sussistenza di tale circostanza, presentando una specifica dichiarazione in tal senso;
• attestazione di esistenza in vita dell’Assicurato.
Per i pagamenti conseguenti al decesso dell’Assicurato debbono inoltre essere consegnati:
• il certificato di morte dell’Assicurato rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
• se l’Assicurato non ha lasciato testamento: atto di notorietà ovvero dichiarazione autenticata sostitutiva dell’atto notorio autenticata da un notaio, cancelliere, autorità comunale (funzionario incaricato) in cui risulti che egli non ha lasciato testamento e nel quale siano indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l’ Assicurato, con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti a cui la legge attribuisca diritti o quote di eredità;
• se l’Assicurato ha lasciato testamento: verbale di pubblicazione e copia autenticata del testamento ed atto di notorietà ovvero dichiarazione autenticata sostitutiva dell’atto notorio autenticata da un notaio, cancelliere, autorità comunale (funzionario incaricato) in cui risulti che il testamento in questione è l’ultimo da ritenersi valido e non impugnato nel quale sono indicati l'elenco degli eredi testamentari e l'elenco dei suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l’Assicurato, con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti a cui la legge attribuisca diritti o quote di eredità;
• decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx che autorizzi il tutore degli eventuali beneficiari minori o privi di capacità di agire, a riscuotere la somma dovuta.
A seguito della richiesta di riscatto parziale debbono essere invece consegnati:
• copia del documento d’identità e codice fiscale degli aventi diritto.
La Compagnia esegue tutti i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa necessaria per ogni ipotesi.
Qualora la domanda di liquidazione sia anteriore alla data di scadenza del contratto, il termine decorre dalla data stessa.
Decorso tale termine sono dovuti, a favore degli aventi diritto, gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso.
Ogni pagamento erogato dalla Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario a favore degli aventi diritto (la relativa scrittura contabile di addebito sul
conto corrente della Compagnia costituisce prova di pagamento) o, previo specifico accordo con la Compagnia stessa, mediante assegno.
SEZIONE V – LEGGE APPLICABILE E FISCALITA’
Articolo 14 – Tasse e imposte
Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.
Articolo 15 – Legislazione applicabile
Al contratto si applica la Legge italiana.
Articolo 16 – Foro competente
In caso di controversie fra le parti il foro competente è quello di residenza o di domicilio del Consumatore (Contraente, Assicurato, Beneficiario).
Regolamento della Gestione Interna Separata BPM Sicurgest
Articolo 1
Viene attuata una speciale forma di gestione patrimoniale, separata da quella delle altre attività di Bipiemme Vita S.p.A. (di seguito anche “Compagnia”), che viene contraddistinta con il nome di BPM Sicurgest, in seguito anche “Gestione interna separata”ovvero in breve “Gestione”.
La valuta di denominazione della Gestione è l’EURO.
Articolo 2
La Gestione è finalizzata alla conservazione ed alla crescita nel tempo del capitale investito nella prospettiva di fornire agli assicurati livelli di copertura assicurativa più elevati e la garanzia di un rendimento minimo.
Nella Gestione confluiranno le attività relative alle forme di assicurazione sulla vita che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della Gestione medesima.
Il valore delle attività della Gestione non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione medesima.
La Gestione è conforme alle norme stabilite dall’ISVAP con il Regolamento n. 38 del 3 giugno 2011 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
Lo stile gestionale adottato dalla Gestione interna separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il portafoglio e a limitare le perdite potenziali dovute alle oscillazioni dei tassi di rendimento, dei corsi azionari e dei tassi di cambio.
Le scelte gestionali sono effettuate tenendo presente le garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione medesima, garantendo una equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari ottenuti. Le operazioni di negoziazione effettuate sulla Gestione sono orientate al massimo contenimento dei costi gestionali a carico dei clienti.
La Gestione finanziaria di BPM Sicurgest si caratterizza prevalentemente per investimenti sul comparto obbligazionario, senza tuttavia escludere l'utilizzo di altre attività ammissibili ai sensi della vigente normativa. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento devono comunque essere denominati in Euro, indipendentemente dalla nazionalità dell'Ente Emittente.
Per quanto concerne la componente obbligazionaria, le scelte di investimento sono mirate al controllo della durata media finanziaria dei titoli in portafoglio, della loro redditività, del relativo merito creditizio e del rischio paese.
Le risorse della Gestione interna separata sono investite principalmente nelle seguenti tipologie di attività:
• Titoli di debito
‐ Governativi (titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'Ocse ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati
membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più Stati membri);
‐ Corporate (comprensivi di obbligazioni od altri titoli di debito negoziati in un mercato regolamentato; obbligazioni non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenenti all'Ocse, il cui bilancio sia da almeno tre anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata);
- Fondi obbligazionari (Quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto obbligazionario).
• Titoli di capitale
‐ Azioni negoziate su mercati regolamentati; azioni di società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenenti all'Ocse.
‐ Fondi azionari (quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto azionario).
• Investimenti monetari
‐ Depositi bancari;
‐ Pronti contro termine;
‐ Fondi monetari.
AI fine di contenere l'esposizione al rischio mercato, nelle sue diverse configurazioni, vengono definiti i seguenti limiti relativi al portafoglio titoli.
ESPOSIZIONE MIN | ESPOSIZIONE MAX | |
Azioni | 0 % | 9 % |
Obbligazioni | 0 % | 100 % |
- di cui Corporates | 0 % | 50 % |
Immobili | 0 % | 10 % |
Strumenti Alternativi (*) | 0 % | 3 % |
(*) Azioni non negoziate su mercati regolamentati o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate su mercati regolamentati nonché fondi riservati e speculativi.
Con riferimento alla componente obbligazionaria del portafoglio investita in titoli corporate si precisa che la Gestione può acquistare titoli di debito aventi rating, assegnato da una primaria Agenzia di rating, superiore o uguale all'investment grade; qualora le primarie Agenzie di rating quali Standard & Poor's, Moody's e Fitch non abbiano attribuito un rating specifico a singole emissioni, al fine di valutarne il grado di affidabilità, è utilizzato il merito creditizio attribuito all'emittente degli strumenti finanziari stessi. In caso di downgrading di strumenti finanziari presenti nella Gestione si porranno in essere idonee misure di riequilibrio della composizione della Gestione, compatibilmente con le condizioni di mercato e tenendo conto degli interessi dei clienti.
Con riferimento alla componente azionaria del portafoglio (titoli di capitale) si precisa che l'esposizione azionaria non dovrà essere superiore al 9% del portafoglio della Gestione.
E' prevista la possibilità di investire nel comparto immobiliare nel limite massimo del 10% del portafoglio.
E' prevista la possibilità di investire in investimenti alternativi (azioni non negoziate su mercati regolamentati o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate su mercati regolamentati nonché fondi riservati e speculativi) nel limite massimo del 3% del portafoglio.
La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella Gestione stessa.
Nell'ambito della politica d'investimento relativa alla Gestione Separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25. A tutela dei Contraenti, l’esposizione complessiva a strumenti finanziari emessi o gestiti da suddette controparti non può superare il limite del 15%.
Articolo 3
La Gestione interna separata BPM Sicurgest è annualmente soggetta alla verifica da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del D.Lgs. 24.02.1998 n. 58, la quale attesta la rispondenza della Gestione stessa al presente regolamento. In particolare sono verificati e certificati:
- la corretta valutazione delle attività attribuite alla Gestione;
- il rendimento annuo conseguito dalla Gestione quale descritto al successivo art. 4;
- l’adeguatezza dell’ammontare delle attività stesse a fronte degli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche.
Articolo 4
Il tasso medio di rendimento della Gestione, relativo al periodo di osservazione specificato al successivo articolo, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione alla giacenza media delle attività della Gestione stessa.
Il risultato finanziario della Gestione è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi eventualmente ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione separata.
Le plusvalenze e le minusvalenze saranno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione.
Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività, per l’attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione e cioè al prezzo d’acquisto.
La giacenza media delle attività della Gestione separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione separata. La giacenza media nel
periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nella Gestione.
Sulla Gestione separata gravano unicamente le spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della Gestione. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
Articolo 5
Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento della Gestione separata è annuale e decorre dal 1° novembre al 31 ottobre successivo.
Articolo 6
Bipiemme Vita S.p.A. si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente Regolamento derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per gli assicurati.
Articolo 7
Il presente regolamento costituisce parte integrante delle condizioni di assicurazione dei contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione interna separata.
Glossario
DEFINIZIONI GENERALI
appendice
Documento che forma parte del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il contraente.
assicurato
Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il contraente e con il beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
beneficiario
Persona fisica o giuridica designata in polizza dal contraente, che può coincidere o no con il contraente stesso e con l’assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.
caricamenti
Parte del premio versato dal contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della società.
cessione, pegno e vincolo
Condizioni secondo cui il contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un’appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle garanzie prestate richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
compagnia
Vedi “società”.
conflitto di interessi
Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della società può collidere con quello del contraente.
condizioni di assicurazione
Le clausole previste da un contratto di assicurazione.
contraente
Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l’assicurato o il beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.
costi (o spese)
Oneri a carico del contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla società.
costi accessori (o costi fissi, o diritti fissi, o costi di emissione, o spese di emissione)
Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del contraente per l’emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.
costo percentuale medio annuo
Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un’ipotetica operazione non gravata da costi.
decorrenza della garanzia
Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
detraibilità fiscale (del premio versato)
Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.
durata contrattuale
Periodo durante il quale il contratto è efficace.
fascicolo informativo
L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:
− scheda sintetica (per le polizze con partecipazione agli utili);
− nota informativa;
− condizioni di assicurazione, comprensive del regolamento della gestione separata per le polizze rivalutabili;
− glossario;
− modulo di proposta.
impignorabilità e insequestrabilità
Principio secondo cui le somme dovute dalla società al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
imposta sostitutiva
Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
impresa
Vedi “società”.
intermediario
Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.
ipotesi di rendimento
Rendimento finanziario ipotetico fissato dall’IVASS per l’elaborazione dei progetti personalizzati da parte della società.
ISVAP (dal 1 gennaio 2013 IVASS)
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo fino al 31 dicembre 2012.
IVASS (fino al 31 dicembre 2012 ISVAP)
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolgerà funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo a decorrere dal 1 gennaio 2013.
liquidazione
Pagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.
nota informativa
Documento redatto secondo le disposizioni dell’IVASS che la società deve consegnare al contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
opzione
Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l’opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia oppure, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in soluzione unica.
pegno
Vedi “cessione”.
perfezionamento del contratto
E’ il momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.
prescrizione
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni.
principio di adeguatezza
Principio in base al quale la società è tenuta ad acquisire dal contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l’adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.
proposta/polizza
Documento contrattuale, sottoscritto dal contraente e dalla società, che dà conferma del perfezionamento e dell’attivazione delle garanzie.
recesso (o ripensamento)
Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
revoca
Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.
ricorrenza annuale
L’anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.
riscatto
Facoltà del contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.
riscatto parziale
Facoltà del contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.
rischio
Xxxxxxx che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell’assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell’evento attinente alla vita dell’assicurato che si ricollega l'impegno della società di erogare la prestazione assicurata.
riserva matematica
Importo che deve essere accantonato dalla società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.
scadenza
Data in cui cessano gli effetti del contratto.
scheda sintetica
Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell’IVASS che la società deve consegnare al potenziale contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.
sinistro
Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell’assicurato.
società (di assicurazione)
Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il contraente stipula il contratto di assicurazione.
sostituto d'imposta
Soggetto obbligato, all’atto della corresponsione di emolumenti, all’effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.
valuta di denominazione
Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.
vincolo
Vedi “cessione”.
DEFINIZIONI PARTICOLARI: POLIZZA E PREMIO
contratto (di assicurazione sulla vita)
Contratto con il quale la società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’assicurato.
polizza
Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione.
polizza con partecipazione agli utili
Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione interna separata o agli utili di un conto di gestione.
premio o versamento aggiuntivo
Importo che il contraente ha facoltà di versare per integrare il piano dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione.
premio al perfezionamento
Premio pattuito contrattualmente il cui pagamento comporta il perfezionamento del contratto.
premio rateizzato o frazionato
Parte del premio complessivo risultante dalla suddivisione di questo in più rate da versare alle scadenze convenute, ad esempio ogni mese o ogni trimestre. Quando previsto, rappresenta un’agevolazione di pagamento offerta al contraente, a fronte della quale la società può applicare una maggiorazione, ossia i cosiddetti diritti o interessi di frazionamento.
tasso di premio
Importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione.
DEFINIZIONI PARTICOLARI: PRESTAZIONI E GARANZIE, POLIZZE CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
aliquota di retrocessione (o di partecipazione)
La percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la società riconosce agli assicurati.
consolidamento
Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.
estratto conto annuale
Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l’aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l’aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l’evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti. Per i contratti con forme di partecipazione agli utili diverse, il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla polizza.
gestione interna separata (o speciale)
Fondo appositamente creato dalla società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall’aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.
periodo di osservazione
Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata.
prestazione assicurata
Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.
prestazione minima garantita
Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.
prestazione a scadenza
Pagamento al beneficiario della prestazione assicurata alla scadenza contrattuale, risultante dalla capitalizzazione dei premi versati al netto dei costi e delle parti utilizzate per le eventuali garanzie di puro rischio.
progetto personalizzato
Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall’IVASS, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall’IVASS e consegnato al potenziale contraente.
prospetto annuale della composizione della gestione interna separata Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.
regolamento della gestione separata
L’insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.
rendiconto annuale della gestione separata
Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all’aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla società al contratto.
rendita vitalizia
Pagamento di una rendita vitalizia finché l'assicurato è in vita.
rendimento finanziario
Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.
rendimento minimo trattenuto
Rendimento finanziario fisso che la società può trattenere dal rendimento finanziario della gestione separata.
rivalutazione
Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.
rivalutazione minima garantita
Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.
società di revisione
Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell’ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.
tasso minimo garantito
Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI⁽1⁾
⁽ ⁾
ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196
Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che Bipiemme Vita S.p.A., Titolare del trattamento deve raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari⁽2⁾, al fine di fornire i servizi assicurativi da Lei richiesti o in Suo favore previsti.
Quali dati raccogliamo
Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica, ecc.) che Lei stesso od altri soggetti⁽3⁾ ci fornite. Il conferimento di questi dati è necessario per il rilascio della polizza e la gestione dell’attività assicurativa e, in alcuni casi, obbligatorio per legge od in base alle disposizioni impartite dalle autorità di vigilanza di settore⁽4⁾. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori (relativi a Suoi recapiti) può, inoltre, risultare utile per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio.
Perché Le chiediamo i dati
La Società utilizzerà i Suoi dati per finalità connesse all’attività assicurativa e ai servizi forniti, ai connessi adempimenti normativi e all’attività di promozione di prodotti o servizi assicurativi⁽5⁾; ove necessario potranno essere acquisiti ed utilizzati da altre società del nostro Gruppo⁽6⁾.
NOTE
⁽1⁾ Valida peri soggetti persone fisiche. Ai sensi della L. 214/2011 le norme privacy non si applicano infatti a persone giuridiche, enti e associazioni.
⁽2⁾ L’art. 4, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; il medesimo art. 4, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 196/2003 definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato.
⁽3⁾ Ad esempio, altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali il rilascio di una copertura, la liquidazione di un sinistro, ecc.) forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.
⁽4⁾ Come, ad esempio, gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali con le relative comunicazioni all’Amministrazione finanziaria, gli adempimenti previsti dalla disciplina contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.
⁽5⁾ Ad esempio, per predisporre o stipulare polizze assicurative, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l’individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell’assicuratore; l’adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; l’analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo interno; attività statistico‐tariffarie; l’invio di comunicazioni di informazione commerciale sui prodotti e i servizi assicurativi offerti dal Gruppo assicurativo.
⁽6⁾ Gruppo Assicurativo Bipiemme Vita, iscritto all’albo dei gruppi assicurativi presso l’ISVAP con il n. 045 e a sua volta appartenente al più ampio Gruppo Covéa.
I Suoi dati potranno essere comunicati, anche all’estero, solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano od in operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi connessi all’attività assicurativa⁽7⁾.
Come trattiamo i Suoi dati
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa⁽8⁾.
Quali sono i Suoi diritti
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Per l’esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per ogni eventuale dubbio o chiarimento e per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie di soggetti ai quali comunichiamo i dati e l’elenco dei Responsabili, potrà rivolgersi direttamente al Responsabile del Trattamento, ossia il Direttore Generale protempore di Bipiemme Vita S.p.A. – Xxx xxx Xxxxx 0 – 00000 Xxxxxx (sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xx).
⁽7⁾ In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all’estero (ove richiesto), da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa” come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; medici, periti, legali; società di servizi per il quietanzamento; cliniche convenzionate; nonché ad enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l’adempimento di obblighi normativi e di vigilanza.
⁽8⁾ Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
⁽9⁾ Questi diritti sono previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. L’integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione della legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l’opposizione presuppone un motivo legittimo.
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Direzione e coordinamento: Covéa Société de Groupe d’Assurance Mutuelle