Costi indiretti Clausole campione

Costi indiretti. Sono considerati indiretti, invece, i costi che non sono o non possono essere collegati direttamente al progetto ma per loro natura funzionali alla realizzazione delle attività. Per tali costi il sistema di imputazione verrà effettuato attraverso il metodo forfettario applicando un tasso del 25%. Tale tasso forfettario rispetta i principi generali dettati dalla stessa nota EGESIF_14-0017 ossia il principio della ragionevolezza, quello dell’equità e quello della verificabilità della metodologia di calcolo effettuata. considerando P=25%.
Costi indiretti. Un tasso forfettario del 10% dei costi ammissibili diretti, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto e dei costi delle risorse messe a disposizione da terzi che non vengono utilizzate nei locali del beneficiario, può essere addebitato alla convenzione di sovvenzione per coprire i costi indiretti del progetto. In deroga all'articolo 4.2, i trasferimenti di stanziamento dalle indennità assegnate per le attività svolte dal ricercatore agli importi attribuiti per le attività svolte dal beneficiario non sono autorizzati.
Costi indiretti. Costi di gestione Costi degli OICVM sottostanti Costo per la copertura caso morte
Costi indiretti. Questa voce comprende i costi non direttamente imputabili al progetto ma per loro natura funzionali alla realizzazione delle attività. Per la rendicontazione di tale voce si applica un tasso forfettario fino al 20% ai costi diretti ammissibili, secondo quanto previsto dall’art. 68, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, ed in base alla metodologia di calcolo di cui è stata comunicata l’approvazione da parte dell’Autorità di Gestione con nota Prot. A1CT 3617 del 10/04/2017. Qualora, nel corso dell'esecuzione delle attività, dovesse rendersi necessario il ricorso ad affidamenti esterni che prevedano l’esternalizzazione verso soggetti terzi di una o più attività previste dalla commessa, tale voce di spesa sarà esclusa dal totale dei costi diretti su cui applicare la percentuale di costi generali. Non rientrano tra i casi di esternalizzazione i contratti di consulenza specialistica funzionali alla integrazione del gruppo di lavoro, le spese correlate a viaggi e trasferte, l’acquisto di servizi e forniture direttamente connessi alla realizzazione delle attività convenzionali da parte di Invitalia e comunque tutte le voci di costo di cui ai precedenti punti 2.1, 2.2., 2.3, 2.4.
Costi indiretti. Sono ammissibili, secondo quanto previsto dai singoli avvisi pubblici, le spese indirette che sono ricollegabili alla funzionalità della struttura in quanto impegnata nell’attività progettuale cofinanziata. Le spese indirette devono essere determinate secondo un metodo formalizzato, equo, corretto e trasparente, debitamente giustificato e riconducibile al progetto in misura proporzionale. Tale documento deve essere consegnato alla SRRAI competente all’atto della sottoscrizione dell’atto di adesione. Le spese vanno documentate nell’ammontare totale. Rientrano in tale macrovoce altresì i costi indiretti stabili su base forfettaria. In tal caso, il beneficiario dovrà rendicontare analiticamente i costi diretti mentre i costi indiretti saranno riconosciuti senza necessità di alcuna documentazione, applicando la percentuale prevista dal singolo avviso pubblico.
Costi indiretti. TOTALE C
Costi indiretti. Si definisce indiretto qualsiasi tipo di costo che non sia stato classificato e contabilizzato come diretto.
Costi indiretti. I costi indiretti si riferiscono ai costi di funzionamento della struttura statutaria dell'Istituzione formativa paritaria; detti costi sono riconosciuti nei limiti massimi di seguito stabiliti per singola tipologia. La relazione finanziaria inerente alla gestione del finanziamento assegnato, di cui all’art. 11 comma 3 punto a) del contratto di servizio, deve essere integrata da una tabella che riepiloga gli importi rendicontati per le voci di costo di seguito riportate. • Organi statutari Per detta voce è riconosciuto un costo massimo pari a € 47.000,00, equivalente alla spesa stabilita dalla deliberazione della giunta provinciale n. 3076 del 23.12.2010 per i componenti dei Consigli di amministrazione delle Agenzie nell’ipotesi che detto organismo sia composto da 3 soggetti esterni (il Presidente e due membri). • Distacchi sindacali – a partire dall'a.f. 2016/2017 A partire dall'a.f. 2016/17 il costo per distacchi sindacali è assorbito dal paramento di costo definito per ora corso e per ambito specifico. Il costo massimo riconosciuto per distacchi, permessi e partecipazione a riunioni sindacali è determinato secondo parametri equivalenti a quelli provinciali di cui all’art. 32 della legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014 e alla deliberazione provinciale n. 483 del 30 marzo 2015 e s.m.i.. In particolare, i contingenti per prerogative sindacali sono calcolati applicando i parametri provinciali al numero totale dei dipendenti degli enti dei centri di formazione professionale paritari e nello specifico, un parametro dello 0,00069 per i distacchi, di 49 minuti annui per i permessi e dello 0,11 + 8 minuti annui per i permessi per le riunioni di organi direttivi statutari, fatti salvi eventuali aggiornamenti dei parametri deliberati dalla Giunta provinciale. La rilevazione del personale in servizio, utile ai fini del calcolo dei contingenti massimi, sarà fatta al 31 dicembre ed avrà valore per un biennio. La rendicontazione della spesa sarà effettuata in base all’effettivo utilizzo dei contingenti e dovrà essere esposta in maniera dettagliata; i costi sopra descritti dovranno essere rendicontati con le modalità ed i termini previsti dall'articolo 11 del contratto di servizio.
Costi indiretti. I costi indiretti si riferiscono ai costi di funzionamento della struttura statutaria dell'Istituzione formativa paritaria; detti costi, che devono essere proporzionali al finanziamento assegnato, sono riconosciuti nei limiti massimi stabiliti al punto 6.2 della Sezione II del presente documento. La relazione finanziaria inerente alla gestione del finanziamento assegnato, di cui all’art. 11 comma 3.a del contratto di servizio, deve essere integrata da una tabella che riepiloga gli importi rendicontati per le voci di costo di seguito riportate.