Efficacia. Le norme del presente CCNL sono operanti e dispiegano la loro efficacia obbligatoria solo ed esclusivamente nei confronti dei Dipendenti di Datori di lavoro che applicano il presente CCNL e che siano iscritti a una delle Associazioni Datoriali stipulanti e all’ENBIC, versando mensilmente mediante Mod. “
Efficacia. 1. La presente convenzione, vincolante all'atto della sottoscrizione per il Soggetto attuatore-beneficiario e il Principal Investigator, diventerà efficace per il Ministero a seguito della registrazione da parte degli organi di controllo.
Efficacia. Questi atti diventano efficaci quando, dopo il ricevimento di una comunicazione scritta da parte del Contraente, la Compagnia ne ha preso nota sul certificato di polizza o su apposita appendice del medesimo.
Efficacia. 4.1 L’efficacia del Contratto di Xxxxxxx è subordinata all’effettiva esibizione, da parte del Proponente, per conto dei Beneficiari, al Ministero, entro il termine massimo di 120 (centoventi) giorni dalla data di stipula del Contratto stesso, della documentazione comprovante il rilascio di tutte le concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie per la realizzazione degli interventi di cui alla Proposta definitiva. Detto termine può essere prorogato, su richiesta del Proponente, esclusivamente per comprovati impedimenti non imputabili alla volontà o alla responsabilità dei Beneficiari, inerenti, ad esempio, alla durata delle procedure amministrative di enti e/o amministrazioni finalizzate al rilascio dei titoli abilitativi di cui sopra.
4.2 Il Ministero, riscontrata la documentazione prodotta dal Proponente di cui al precedente comma, provvede a comunicare l’intervenuta efficacia del Contratto di Filiera ai soggetti di cui al precedente art. 2, comma 5. L’eventuale integrazione della documentazione da parte del Proponente, richiesta dal Ministero, deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta stessa; quest’ultima sospende la decorrenza del termine per lo svolgimento dell’attività istruttoria.
4.3 Nel caso in cui la realizzazione degli investimenti della Proposta definitiva non richieda alcun provvedimento autorizzatorio e/o concessorio da parte di enti e/o amministrazioni pubbliche, il Contratto è efficace dalla data di stipula. In questo caso, il Ministero ne dà comunicazione nella nota di trasmissione del Contratto di cui al precedente art. 2, comma 5.
4.4 Entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di intervenuta efficacia del Contratto, le Banche Finanziatrici stipulano con i Beneficiari il Contratto di Finanziamento predisposto in adempimento alla Normativa di Riferimento e conformemente a quanto previsto dalla Convenzione C.D.P. Copia del Contratto di Finanziamento, delle garanzie e dei documenti/atti relativi a queste ultime è trasmessa al Ministero e a C.D.P., secondo quanto previsto all’art. 3, lettera h) della citata Convenzione C.D.P.
Efficacia. Il presente accordo avrà efficacia vincolante tra le parti dal momento della sua sottoscrizione da parte dei soggetti firmatari.
Efficacia. 1. Il presente accordo di concessione decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso.
Efficacia. 1. Le presenti Norme generali e quelle specifiche che disciplinano i singoli servizi hanno effetto dal momento del perfezionamento dei singoli contratti, perfezionamento che ha luogo unicamente con l’ac- cettazione della Banca.
Efficacia. 1. L’efficacia della presente Convenzione decorre dalla registrazione da parte dei competenti organi di controllo.
Efficacia. L’atto di pegno diventa efficace quando la Compa- gnia prende nota sulla polizza o sull’appendice a essa allegata dell’avvenuta costituzione in pegno.
Efficacia. La cessione del Contratto diventa efficace dal momento in cui la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta da parte del Contraente, abbia accettato tale cessione e ne abbia fatto annotazione sull’originale del Contratto o una sua appendice.