Penali per ritardo nel tempo di ripristino. Qualora TI non rispetti i tempi massimi di ripristino garantiti indicati nei paragrafi precedenti, eventualmente modificati come indicato nel par. 2.2.2 o diversamente concordati tra le Parti, l’Operatore potrà richiedere il riconoscimento delle penali nella misura definita dalla Tabella 6. Ai fini del calcolo del ritardo di ripristino si considerano gli orari riportati nel paragrafo 2.2.1. Le penali dovute da TI dovranno essere richieste dall’Operatore entro tre mesi dalla data del disservizio e, una volta consolidate e documentate tra TI e l’Operatore, saranno immediatamente fatturate dall’Operatore o corrisposte in altra modalità concordata. Nel computo di tali penali vanno considerati esclusivamente i ticket di disservizio chiusi con causale TI, cioè i disservizi segnalati dall’Operatore ed effettivamente riscontrati da TI sulla sua rete.