LE PARTI Clausole campione

LE PARTI. 3.6.1 comune trae origine dal diritto che ciascun compartecipe ha di concorrere all’am- ministrazione della cosa stessa (art. 1105, 1o co., c.c.), ma incontra il suo limite nell’obbligo di rispettare la volonta` della maggioranza, con la conseguenza che, ove questa non possa essere raggiunta, nessuno dei condomini puo` ritenersi autorizzato a proporre azioni giudiziarie di qualsiasi natura tendenti a porre in esercizio il cennato potere di amministrazione (Cass. 26 febbraio 1992, n. 2363, ined.). Anche di recente e` stato ribadito che: Con riguardo alle domande di risoluzione del contratto di locazione e di condanna del conduttore al pagamento dei canoni, deve essere negata la legittimazione (attiva) del comproprietario del bene locato pro parte dimidia, ove risulti l’espressa volonta` contraria degli altri comproprietari (e sempre che il conflitto, non superabile con il criterio della maggioranza economica, non venga composto in sede giudiziale, a norma dell’art. 1105 c.c.), considerato che, in detta situazione, resta superata la presunzione che il singolo comunista agisca con il consenso degli altri, e, quindi, cade il presupposto per il riconoscimento della sua abilitazione a compiere atti di utile gestione rientranti nell’ordinaria amministrazione della cosa comune (Cass. 13 gennaio 2009, n. 480, GDir, 2009, 11, 53). Occorre, quindi, interrogarsi, sui rimedi spettanti ai comproprietari dissenzienti che, in mancanza di una preventiva deliberazione, non abbiano stipulato la locazio- ne: in particolare, va scrutinata la sorte della locazione conclusa dal comproprietario non soltanto in violazione delle previste regole procedurali, ma anche in contrasto con la volonta` maggioritaria degli altri comproprietari. Secondo la Suprema Corte, il vincolo contrattuale rimarrebbe del tutto indenne, ed i comproprietari maggioritari non potrebbero in alcun modo agire nei confronti del conduttore facendo valere il proprio diritto dominicale sulla cosa locata: La locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari sorge validamente e svolge i suoi effetti contrattuali, anche se il locatore abbia violato i limiti dei poteri di amministrazione a lui spettanti a norma degli artt. 1105 e 1108 c.c. – attraverso la stipula di una locazione ultranovennale senza il consenso degli altri comproprietari –, senza che agli altri partecipanti, che gli hanno lasciato la completa disponibilita` della cosa, possa competere azione di ▇▇▇▇▇▇▇▇, e tantomeno di revindica, nei con...
LE PARTI. 1. Enel Energia S.p.A. (di seguito, anche “Enel Energia”), in qualità di professionista, ai sensi dell’articolo 18, lett. b) , del Codice del Consumo. La Società, appartenente al Gruppo Enel, è attiva nella vendita d i e nerg ia e l ettri ca e g as naturale nel mercato libero. Nell’esercizio 2021, la Società ha realizzato ricavi per oltre 15 miliardi di euro 1, in crescita rispetto all’anno precedente. 2. Conseed S.r.l. (di seguito, anche “Conseed”), in qualità di professionista, ai sensi dell’articolo 18, lett. b), del Codice del Consumo. Conseed è una società consortile senza scopo di lucro, controllata, co n una q uota p ari al 9 1% , dal l a società Seed S.r.l.. Il fatturato della Società Consortile è allocato a ciascun Socio in funzione delle attività svolte e del proprio contributo ai risultati conseguiti dalla società2. La società è titolare di un contratto di agenzia con Enel Energ ia ed è attiva nella promozione di contatti commerciali per la commercializzazione di prodotti e s ervi zi ri g uardan t i l a fornitura di energia elettrica, gas e telefonia. 3. Sofir S.r.l. (di seguito, anche “Sofir”), in qualità di professionista, ai sensi dell’articolo 18, lett. b) , del C odi ce del Consumo. La società è attiva, tra l’altro, nella proposizione di contratti per la somministrazione di energi a el ettri ca e gas e la vendita telefonica degli stessi. 4. New Working S.r.l. (di seguito, anche “New Working”), in qualità di professionista, ai sensi dell’ articolo 18, lett. b) , del Codice del Consum o. La società è attiva, tra l’altro, nella prom ozione di contatti com m erciali per la com m ercializzazione di prodotti e servizi nei settori dell’energia e dell’efficientamento energetico. 5. Run S.r.l. (di seguito, anche “Run”), in qualità di professionista, ai sensi dell’ articolo 1 8, l ett. b) , del C odi ce del Consumo. La società fornisce servizi di consulenza e vendita a clienti residenziali e piccole/medie aziende nel s ettore energetico. 6. Seed S.r.l. (di seguito, anche “Seed”), in qualità di professionista, ai sensi dell’ articolo 18, lett. b) , del Co di ce del Consumo, è socio “coordinatore” della società consortile Conseed S.r.l. che controlla con u na q u ota pari a l 91 % , e appartiene al medesimo gruppo. Seed, oltre a svolgere l’attività di agenzia di vendita, svolge anche il ruolo di sviluppo delle iniziative, di coordinamento delle diverse strutture di vendita, di organizzazione del l e atti v i tà di backof f i ce e am ministrazione della...
LE PARTI. 1. Telepass S.p.A. (di seguito Telepass o TE o, se citata insieme a Telepass Broker S.r.l., società del Gruppo Telepass), in qualità di professionista, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lett. b), del Codice del Consumo. La società è interamente controllata da Atlantia S.p.A. ed è attiva nell’emissione, acquisizione e/o gestione di strumenti per il pagamento del pedaggio per i transiti effettuati sulla rete stradale e autostradale, italiana ed estera, nonché per la commercializzazione, la fruizione e il pagamento di servizi aggiuntivi inerenti alla mobilità e a tutti i servizi similari e connessi. Nell’esercizio finanziario concluso il 31 dicembre 2019, la società ha registrato ricavi pari a circa 210,5 milioni di euro1. 2. Telepass Broker S.r.l. (di seguito TB o, se citata insieme a Telepass S.p.A., società del Gruppo Telepass), in qualità di professionista, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lett. b), del Codice del Consumo. La società è interamente controllata da Telepass S.p.A. e agisce in qualità di intermediario assicurativo. Dal conto economico per l’esercizio concluso il 31 dicembre 2019, risulta che la società ha registrato ricavi pari a circa 278.000 euro2. 3. A.N.A.P.A. - Associazione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione (di seguito ANAPA), in qualità di associazione di Categoria professionale segnalante.
LE PARTI. La parte pubblica Le OO. SS.
LE PARTI di ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ 1. Nozione .......................................................................... Pag. 82 1.1. Parte formale e parte sostanziale ................................... » 82 1.2. Determinatezza o determinabilità delle parti .................... » 84 1.3. Rilevanza personale. Contratti intuitu personae ................. » 85 1.4. Usurpazione del nome altrui ........................................ » 86 1.5. Il problema della firma in bianco ................................... » 88 2. La legittimazione .............................................................. » 93 3. L’autorizzazione ............................................................... » 94 3.1. La delega ................................................................ » 97 4. La rappresentanza ............................................................. » 97 4.1. Il fenomeno ............................................................. » 97 4.2. Rappresentanza legale e volontaria ................................. » 99 4.3. Soggetti della rappresentanza ....................................... » 101 4.4. Vizi della volontà e stati soggettivi rilevanti ...................... » 103 4.5. Oggetto della rappresentanza ....................................... » 105 4.6. Rappresentanza processuale ......................................... » 107 4.7. Rappresentanza gestoria .............................................. » 107 4.8. Rappresentanza organica ............................................. » 108 4.9. La rappresentanza commerciale. L’institore ..................... » 109 4.10. Rappresentanza diretta ed indiretta ................................ » 112 4.11. La contemplatio domini ............................................... » 114 4.12. L’ambasceria ............................................................ » 117 5. La procura ...................................................................... » 120 5.1. Natura ed effetti ........................................................ » 120 5.2. Rilevanza personale della procura. Sub-procura ................ » 122 5.3. Forma .................................................................... » 124 5.4. La procura «tacita» .................................................... » 129 5.5. Contenuto della procura ............................................. » 130 5.6. Soggetti .................................................................. » 132 5.7. Vicende della procura ................................................ » 133 ...
LE PARTI. A) Il soggetto promotore: Università degli Studi di Bergamo. B) Il soggetto ospitante: PARCO DEI COLLI DI BERGAMO C) Il/La tirocinante: soggetto iscritto/a a un corso di studi o che abbia conseguito un titolo di studio entro i 12 mesi precedenti presso l'Università degli Studi di Bergamo, salvo i casi previsti dalla legge relativa agli accessi alle professioni ordinistiche.
LE PARTI. 1. Caseificio Palazzo S.p.A. (di seguito Caseificio Palazzo) è una società con sede a Putignano (BA), attiva nella produzione e commercializzazione di prodotti lattiero caseari di qualità tipici pugliesi. Caseificio Palazzo ha raccolto latte bovino, nel corso del 2020, da oltre 90 allevatori localizzati tra le provincie di Bari e Taranto. Nell’anno 2019, la società ha realizzato un fatturato pari a circa 51,4 milioni di euro. 2. Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo – Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione delle Frodi (di seguito ICQRF) ha effettuato la segnalazione a seguito di una denuncia ricevuta da Coldiretti Puglia e da ARA Puglia (Associazione Regionale Allevatori Puglia). Coldiretti Puglia è un’organizzazione di produttori che costituisce l’articolazione locale dell’omonima organizzazione nazionale e rappresenta circa 50 mila imprese agricole regionali. ARA Puglia è un organismo associativo di primo grado che ha incorporato le Associazioni Provinciali Allevatori di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto e che è, a sua volta, associato all’AIA (Associazione Italiana Allevatori).
LE PARTI. 1. Angelini Holding S.p.A. (di seguito, anche Angelini) è la holding industriale del Gruppo Angelini, al quale appartengono società operanti nelle seguenti aree di attività: i) farmaceutico, ii) profumi e dermocosmesi, iii) prodotti per la cura della persona e della casa, iv) vitivinicolo, v) automazione e robotica industriale, vi) alimenti per bambini. Il capitale sociale di Angelini è interamente detenuto da Angelini Finanziaria S.p.A. a sua volta controllata dalla famiglia Angelini. Nel corso del 2020, il gruppo Angelini ha conseguito un fatturato complessivo di circa [1-2]* miliardi di euro, di cui circa [1-2] miliardi di euro per vendite realizzate a livello europeo e circa [1- 2] miliardi di euro per vendite realizzate in Italia. 2. Fameccanica Data S.p.A. (di seguito, anche Fameccanica) è una società attiva nel settore dell’automazione e robotica destinata all’industria dei beni di largo consumo e, in particolare, destinate alla realizzazione di: macchinari per la produzione di assorbenti per l’igiene personale; macchinari per il riempimento di liquidi utilizzabili nella cura dei tessuti e della casa; macchinari per la movimentazione pacchi e automazione industriale. La società detiene impianti produttivi in Cina, Italia e Stati Uniti e vende i propri prodotti e servizi in tutto il mondo.
LE PARTI. Le parti devono essere identificate: • nella loro denominazione, codice fiscale e sede • con l'individuazione della persona che sottoscrive, indicandone i dati anagrafici e i poteri che la autorizzano alla firma. Per il Comune: la stipulazione del contratto deve essere effettuata dall'organo dotato di rappresentanza esterna: • il dirigente della struttura cui si riferisce il contratto, ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000 ; • il presidente o un suo delegato, per le convenzioni quadro con pubbliche amministrazioni per la gestione associata di servizi e funzioni. Per la completa indicazione dei poteri di rappresentanza, vanno, inoltre, riportati gli estremi della determinazione di affidamento/aggiudicazione. Per il contraente: • in caso di legale rappresentante: deve essere specificato il titolo che abilita alla rappresentanza e alla sottoscrizione (ad esempio: titolare, amministratore delegato, etc.), verificandolo mediante visura camerale, anche con riferimento ad eventuali limiti per importo o tipologia di contratto; • in caso di procuratore (generale o speciale), deve essere acquisita e controllata la procura (cfr. articolo 1392 del codice civile) per verificarne la validità e i poteri in relazione all'atto che deve essere sottoscritto. Inoltre, la procura deve: – essere specificatamente citata nell'atto e indicata come primo allegato (allegato “A”); – risultare dalla CCIAA, citando nell'atto gli estremi di registrazione (salvo il caso di procura speciale, rilasciata per lo specifico atto); – essere materialmente allegata all'atto in originale o copia dichiarata conforme all'originale da notaio. Può essere omessa l'allegazione della procura se la stessa è già stata allegata ad altro atto repertoriato/registrato presso l'ente; in questo caso devono essere citati gli estremi di repertoriazione/registrazione dell'atto che la contiene; • in caso di raggruppamento temporaneo di imprese il contratto è sottoscritto dal rappresentante legale della società mandataria, in virtù del mandato speciale di rappresentanza conferito mediante l’atto notarile di costituzione dell’associazione temporanea. Non è impedita comunque alla mandataria la possibilità di delegare tale attività ad un procuratore speciale attraverso il medesimo atto di raggruppamento ovvero mediante un distinto atto di procura. Devono essere espressamente indicati i soggetti che compongono il raggruppamento. L'atto costitutivo di raggruppamento deve essere: – specificatamente citato nell'...
LE PARTI. 1. La società Europe Energy S.p.A. (di seguito, anche “Europe Energy”), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lett. b) del Codice del Consumo, è una società che opera nel settore della fornitura di servizi di energia elettrica e gas naturale, anche in combinazione con servizi di accesso a internet su banda larga e con servizi di telefonia mobile, con il marchio commerciale “WITHU”. Il bilancio della società, relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, presenta ricavi per circa 626 milioni di euro. 2. L’associazione di consumatori CODICI, in qualità di interveniente.