Le penali Clausole campione

Le penali. Il Ministero della difesa attesta105 che l’applicazione delle penali è imputabile a inadempimenti parziali. Le principali cause di inadempimento sono: il ritardo nell’approntamento a verifica di conformità o nella consegna; i ritardi nel completamento delle prestazioni; l’inesatto adempimento degli obblighi previsti dal disciplinare tecnico. Secondo l’amministrazione, l’applicazione delle penali è 101 Nota n. 13151 del 27 aprile 2018. 102 Nota n. 19502 del 7 marzo 2018. 103 D.p.r. n. 236/2012, Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 104 Nota n. 13151 del 27 aprile 2018. 105 Nota n. 19502 del 7 marzo 2018. Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 5/2020/G contenuta entro livelli fisiologici, considerata la rilevanza delle procedure di affidamento e la complessità tecnologica delle prestazioni. Limitata risulta la disapplicazione delle penali rispetto a quelle contestate, dovute al ricalcolo dei tempi di ritardo nell’esecuzione o al riconoscimento di cause non imputabili al fornitore. Secondo il Ministero dell’istruzione106 nel periodo di riferimento non sono state applicate penali. Per i contratti pluriennali per l’affidamento dei servizi di sviluppo e gestione del sistema informativo del Ministero, le penali sono state applicate per 2 contratti stipulati nel 2012; negli anni 2014-2017 il numero delle penali applicate è stato di 4 nel 2014 e 3 nel 2016; inoltre, sono in fase istruttoria 12 nel 2014, 1 nel 2015 e 3 nel 2017; infine, non sono state applicate 2 nel 2014, 3 nel 2015, 13 nel 2016 e 3 nel 2017.
Le penali. Nel caso che il fornitore non rispetti l'accordo di servizio, in tutto od in parte, va sanzionato con delle penali. E' bene osservare che le penali non hanno come obiettivo quello di far risparmiare il committente in funzione di un minore livello di servizio ricevuto. D'altra parte, difficilmente il valore delle penali può essere commisurato al danno realmente subito, per il quale lo strumento contrattuale più adeguato è quello delle clausole di responsabilità e delle cauzioni. Nei contratti è comunque norma inserire penali che servono a ridurre il corrispettivo del servizio, modulandolo proporzionalmente alla minore quantità o qualità del servizio effettivamente ricevuto. Poiché il contratto definisce un corrispettivo commisurato al servizio erogato, è una logica conseguenza che il committente non debba pagare per quello che non ha ricevuto, qualora il livello di servizio realmente erogato sia inferiore a quello atteso. Tuttavia, le penali devono essere viste, all'interno di un accordo di servizio, anche come uno strumento di governo dei contratti, a disposizione del committente. Attraverso questo strumento, il committente deve poter prevenire i danni maggiori, utilizzandole come segnale di allarme che indirizza il fornitore verso le più adeguate azioni correttive a fronte di eventuali inadempienze. La formalizzazione dell'allarme, evidenziata dal sanzionamento, responsabilizza il fornitore a tutti i livelli di gestione del contratto. L'utilizzo delle penali come riduzione del corrispettivo del servizio dovrebbe fondarsi su una logica di flessibilità, in quanto una certa percentuale di errori o comunque una certa distanza tra i livelli di servizio teoricamente raggiungibili e quelli effettivamente conseguibili è fisiologica in qualunque contesto, al di là degli sforzi compiuti dal fornitore per minimizzarla. In altre parole, chiedere al fornitore il rispetto al 100% dei livelli di servizio teoricamente raggiungibili per un dato servizio, si legherebbe a dei costi molto probabilmente inaccettabili per il committente. Allo stesso modo l'applicazione di una penale in relazione ad un singolo evento appare inutilmente persecutoria nei confronti del fornitore e controproducente per gli effetti destabilizzanti che potrebbe indurre nel rapporto contrattuale. L'entità di queste penali dovrà essere definita in modo da far sì che la loro applicazione eroda il margine del fornitore, senza per questo venire a rappresentare una reale perdita che ne provochi il disinter...
Le penali. 1. L’Amministrazione, qualora il servizio venga svolto in maniera tale da incidere sulla regolarità, sulla tempestività, sull’efficienza ed efficacia dei servizi o comunque in maniera non conforme all’Allegato Tecnico, procede a contestare formalmente tale inadempimento a mezzo PEC. 2. La contestazione contiene l’invito all’Affidatario ad ovviare alle negligenze e agli inadempimenti contestati, e ad adottare nelle more le misure idonee per garantire lo svolgimento del servizio in conformità a quanto previsto. 3. Per ciascun caso di inadempimento le penali vengono così individuate: Xxxxxx e consegna avvisi per il recapito Oltre 5 gg lavorativi dalla validazione dei modelli di stampa La stampa e la consegna degli avvisi avviene oltre i 5 gg lavorativi. Singolo avviso € 0,001 al giorno per ogni avviso
Le penali. Le penali verranno applicate secondo i seguenti parametri ed in riferimento all’art. 2 “Requisiti dell’Offerta”: 500€ cadauno per la mancanza durante le serate del PSF 2011 di ognuno dei materiali, strumentazioni o personale richiesti ai punti da 1 a 12; 500€ cadauno in caso non vengano rispettati i criteri citati ai punti da 16 a 22; 50€ per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna delle statistiche rispetto a come richiesto al punto 23. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente paragrafo non esonera la Ditta Aggiudicataria dall’adempimento delle obbligazioni per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. L’importo relativo alla penale sarà trattenuto sul pagamento della fattura. È inoltre fatto salvo il risarcimento del maggiore danno. Le penali potranno essere applicate fino alla concorrenza massima del 10% del totale dell’offerta economica dell’Aggiudicataria. Al superamento di tale limite, Lepida S.p.A. si riserva il diritto di risolvere il contratto come meglio specificato nei successivi paragrafi.
Le penali. 0.Xx caso di ritardi, non imputabili ad Arpa FVG ovvero a forza maggiore, verranno applicate come segue: Piano di manutenzione preventiva: In caso di mancata presentazione del PMP entro i termini previsti si applicherà all’Appaltatore una penale, pari ad € 1.000,00 Relazione semestrale: In caso di mancata presentazione nei termini della relazione semestrale, si applicherà all’Appaltatore una penale, per ogni giorno solare di ritardo, pari allo 0,3 per mille dell’importo totale del canone a contratto di due trimestri;
Le penali. 1. Il capitolato o le lettere d’invito a presentare offerta nell’ambito di procedure negoziate sotto soglia comunitaria prevedono l’importo e i casi di applicabilità delle penalità in conseguenza di inadempienza o di ritardo. 2. Se non diversamente previsto dalle disposizioni vigenti, i capitolati o le lettere d’invito a presentare offerta nell’ambito di procedure negoziate sotto soglia comunitaria, prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. 3. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera, in misura percentuale sull’ammontare netto contrattuale, o in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. Se non espressamente previsto dalla normativa vigente il valore giornaliero della penale per ritardo nell’esecuzione è compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille. Il Capitolato Speciale d’Appalto riporta il valore percentuale di determinazione della penale per il ritardo di ciascuna prestazione. 4. L’importo delle penali irrogate in conseguenza di inadempienza o di ritardo definitivamente accertati non potrà superare complessivamente il limite del 10% dell’importo contrattuale al netto dell’Imposta sul valore aggiunto, pena la risoluzione del contratto in danno dell’inadempiente, salvo diverse disposizioni di legge. 5. La penale verrà irrogata previa contestazione scritta al fornitore od al prestatore, al quale è data facoltà di far pervenire eventuali controdeduzioni in un termine perentorio fissato dal RUP. 6. La penale è irrogata dal Dirigente competente, su proposta del RUP, qualora quest’ultimo ritenga non accogliibili le controdeduzioni presentate dal fornitore o dal prestatore. 7. La Stazione appaltante opererà una detrazione dal corrispettivo dovuto, pari all’importo della penale comminata; in alternativa procederà ad escutere la garanzia definitiva per l’importo della penale. 8. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione redatti dal RUP.
Le penali. 1. Il capitolato prevede l’importo e i casi d’applicabilità delle penalità in conseguenza di inadempienza o di ritardo. 2. L’importo delle penali irrogate in conseguenza di inadempienza o di ritardo definitivamente accertati non potrà superare il limite del 10% dell’importo contrattuale al netto dell’Imposta sul valore aggiunto, pena la risoluzione del contratto in danno dell’inadempiente, salvo diverse disposizioni di legge. 3. La penale verrà irrogata previa contestazione scritta al fornitore od al prestatore, al quale è data facoltà di far pervenire eventuali controdeduzioni in un termine perentorio fissato dal RUP. 4. La penale è irrogata dal Dirigente competente, su proposta del RUP, qualora quest’ultimo ritenga non accoglibili le controdeduzioni prodotte dal fornitore o dal prestatore. 5. La Stazione Appaltante procederà ad escutere la garanzia per l’importo della penale; nel caso in cui la garanzia per la regolare esecuzione del contratto non sia stata prestata, la Stazione appaltante opererà una detrazione dal corrispettivo dovuto pari all’importo della penale stessa. 6. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione redatti dal RUP.
Le penali. 1. L’Amministrazione, qualora il servizio venga svolto in maniera tale da incidere sulla regolarità, sulla tempestività, sull’efficienza ed efficacia dei servizi o comunque in maniera non conforme all’Allegato Tecnico, procede a contestare formalmente tale inadempimento a mezzo PEC. 2. La contestazione contiene l’invito all’Affidatario ad ovviare alle negligenze e agli inadempimenti contestati, e ad adottare nelle more le misure idonee per garantire lo svolgimento del servizio in conformità a quanto previsto. 3. Per ciascun caso di inadempimento le penali vengono così individuate: ATTIVITA’ PREVISTA VIOLAZIONE AVVERAMENTO EVENTO UNITA’ DI MISURA PENALE (x unità di misura) Sede del Recapito o dell’Ufficio di Front Office Remoto Tardivo allestimento o inattività di ogni sede prevista nell’offerta o del servizio di Front Office Remoto dal 31° giorno al 60° giorno dalla data di affidamento singola sede o servizi di Front Office Remoto € 50,00 per ogni giorno di ritardo e per singola sede operativa Mancato rispetto dei tempi di caricamento delle dichiarazioni/co municazioni per ICP, DPA e TOSAP o delle autorizzazioni/c oncessioni per COSAP Omessa registrazione dal 31° giorno dalla data di ricevimento singola registrazione € 50,00 per singola registrazione Tardiva registrazione dal 16° al 30° giorno dalla data di ricevimento singola registrazione € 1,00 per ogni giorno di ritardo per singola registrazione Errori materiali nell’indicazione dei dati essenziali dalla 25° posizione singola posizione del contribuente errata € 50,00 per singola posizione Servizio Pubbliche Affissioni Mancata esecuzione affissione dall’8° giorno successivo alla data prevista per l’affissione singolo foglio € 5,00 per singolo foglio Tardiva esecuzione dal 3° al 7° giorno singolo foglio € 0.6,00 per affissione successivo alla data prevista per l’affissione ogni giorno di ritardo e per singolo foglio Omessa copertura dei manifesti scaduti dal 6° giorno dalla data di scadenza dell’affissione singolo foglio € 0,20 per singolo foglio Mancata pulizia degli impianti dal giorno successivo ai termini previsti nell’Offerta Tecnica singolo impianto € 1,00 al giorno per singolo impianto Avvisi e solleciti di pagamento Omessa predisposizione e spedizione dal 31° giorno dalla data di scadenza prevista nell’Allegato Tecnico singolo avviso e sollecito € 5,00 per singolo avviso x xxxxxxxxx di pagamento Tardiva predisposizione e spedizione dal 1° al 30° giorno dalla data di scadenza prevista nell’Allegat...

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  • Inadempienze e penali Nel caso di riscontrate inadempienze alla presente convenzione, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni dell’Istituto dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda il competente ufficio aziendale procede all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto all’Istituto per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della presente convenzione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per l’Istituto dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio del flusso informatico di cui all’art. 10 fino al suo ripristino.

  • INADEMPIMENTI E PENALI Le non conformità alle prescrizioni indicate ai punti precedenti e o a quanto offerto costituiscono inadempimenti soggetti al pagamento di penali, il cui importo – salvo ed impregiudicato in tutti i casi il risarcimento del maggior danno – è il seguente: 1. nel caso di ritardi di consegna, di manchevolezze e/o deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati: per ogni giorno di ritardo, penale fino al 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale ed in proporzione alla gravità dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento (la penale non potrà essere complessivamente superiore al 10% dell’ammontare del singolo ordine); 2. in caso di non conformità inerenti il mancato rispetto dei tempi di intervento previsti per le manutenzioni, ordinarie e straordinarie e fatta salva la causa non imputabile a negligenza dell’affidatario: penale pari a € 100,00 per ogni ora di ritardo rispetto a quelle previste per il primo intervento ritardo o inadempienza; penale di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo oltre quelli previsti per la consegna dell’apparecchiatura sostitutiva; 3. nel caso inadempimenti dell’obbligo di ritiro dei prodotti difettosi: penale pari al 2% calcolato sull’importo della fornitura non ritirata. Al verificarsi di una delle condizioni suindicate l’Azienda assegnerà un termine congruo per la formulazione di controdeduzioni. Qualora le controdeduzioni formulate siano valutate insufficienti ovvero decorso inutilmente il termine assegnato per la loro formulazione, si applicheranno le penali o, nei casi previsti, si risolverà il contratto mediante semplice comunicazione racc. A/R indirizzata alla sede legale dell’aggiudicatario. L’ammontare delle penali eventualmente applicate verrà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell’Affidatario, ovvero, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non vanti crediti sufficienti a compensare l’ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate sulla cauzione.

  • Inadempienze e penalità Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente FPC, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario. Il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, né evitare le altre conseguenze previste dal presente FPC per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI Dovranno essere rispettati i seguenti livelli minimi di servizio: Livello di Servizio / Indicatore Penale Competenza Rispetto della scadenza prevista per la consegna Consegna dei prodotti entro 10 giorni lavorativi dalla data dell’ordine di acquisto In caso di ritardo rispetto al tempo di consegna, si applicherà una penale di 100 € per ogni giorno di ritardo, e comunque non oltre l’importo massimo determinato nell’ 1‰ (un per mille) per i giorni di ritardo. La consegna di prodotto difforme, per il quale il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione, non interrompe il termine per la consegna ordinaria XX.XX Consegna d’urgenza In caso di ritardo rispetto al tempo di Consegna di urgenza definito direttamente col Responsabile del Servizio preposto, si applicherà una penale di 200 euro per ogni giorno (24 ore) di ritardo e comunque non oltre l’importo massimo determinato nell’ 1‰ (un per mille) per i giorni di ritardo. La consegna di prodotto difforme, per il quale il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione, non interrompe il termine per la consegna di urgenza. XX.XX Sostituzione entro 4 giorni del prodotto inidoneo In caso di ritardo rispetto al tempo di sostituzione, si applicherà una penale dell’1‰ (un per mille) rispetto al valore dell’ordine per ogni giorno di ritardo. Qualora la ritardata consegna del prodotto idoneo, in sostituzione di altro inidoneo, avviene dopo che sia decorso, a seconda dei casi, XX.XX CAPITOLATO TECNICO ACCORDO QUADRO Pag. 9 a 11 anche il termine per la consegna ordinaria (10 giorni) o di urgenza definito direttamente col Responsabile del Servizio preposto, si applicheranno cumulativamente sia le penali per ritardata sostituzione che per ritardata consegna. Livello di Servizio / Indicatore Penale Competenza Idoneità fornitura Scadenza oltre i due terzi della validità complessiva In caso di consegna di prodotto con scadenza oltre i due terzi della validità complessiva il prodotto sarà respinto e si applicherà una penale del 10% del valore dell’ordine. XX.XX Invio flussi informativi a Xx.Xx.Xx per il monitoraggio della fornitura Entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza •per un ritardo di 15 giorni una penale di € 200; •per un ritardo di un mese una penale di € 500; •per un ritardo oltre il mese una penale di € 1000; •per ogni mese di ritardo ulteriore al primo una penale di € 500. Xx.Xx.Xx. Comunicazione di eventuali modifiche o integrazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale Entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza decorrente dall’evento modificativo/ integrativo Sarà applicata una penale pari a 500 euro. Xx.Xx.Xx. N.B: Le penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali (di competenza di ciascuna Amministrazione contraente) non potranno comunque superare la misura giornaliera dell’ 1‰ (un per mille) dell’ammontare netto contrattuale e non potranno comunque superare complessivamente il 10% di detto ammontare netto contrattuale ex art. 113 bis D.Lgs. 50/2016.

  • MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice): 4. 5.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Clausola penale La Stazione appaltante può applicare una clausola penale se l’Appaltatore non adempie integralmente ai propri obblighi contrattuali, anche per quanto riguarda il livello qualitativo richiesto, conformemente al Capitolato speciale d’appalto. Se l’Appaltatore non adempie agli obblighi contrattuali entro i termini fissati dal Contratto, ferma restando la responsabilità effettiva o potenziale dell’Appaltatore e fatto salvo il diritto della Stazione appaltante di risolvere il Contratto, la Stazione appaltante può applicare, per ciascun giorno di calendario di ritardo, una clausola penale. L’Appaltatore può contestare tale decisione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione ufficiale. In mancanza di reazione dell’Appaltatore o di revoca scritta da parte della Stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di ricevimento della contestazione, la decisione di applicare la clausola penale diviene esecutiva. Le parti riconoscono espressamente e convengono che ogni importo dovuto a norma del presente articolo ha natura di liquidazione dei danni e non di sanzione e costituisce una ragionevole stima di un equo risarcimento per le perdite ragionevolmente prevedibili derivanti dall’inadempimento degli obblighi contrattuali.

  • Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/ 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto. 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgs. n. 235/2012; 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. 5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto. 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 62, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 65, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 65, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001.

  • Disciplina applicabile Il presente Accordo Quadro è regolato, oltre che dal presente Atto e dagli altri atti di gara, dal Codice dei Contratti D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dalle norme di settore vigenti, ivi inclusa la regolamentazione dettata in materia dalle Autorità pubbliche competenti. Il singolo rapporto contrattuale tra la ASL Contraente e il Fornitore sarà regolato dalle disposizioni sopra indicate e dalle disposizioni in esso previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro. Le clausole dell’Accordo Quadro sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l’Accordo Quadro e relativi allegati, l’ARIC e/o la ASL Contraente, da un lato, e il Fornitore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

  • DISCIPLINA ECONOMICA Art. 22 Anticipazione .............................................................................................................................. Art. 23 Pagamenti in acconto .................................................................................................................. Art. 24 Pagamenti a saldo ....................................................................................................................... Art. 25 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto ................................................................................... Art. 26 Ritardi nel pagamento della rata di saldo ....................................................................................... Art. 27 Revisione prezzi .......................................................................................................................... Art. 28 Cessione del contratto e cessione dei crediti ..................................................................................