Le penali. 1. L’Amministrazione, qualora il servizio venga svolto in maniera tale da incidere sulla regolarità, sulla tempestività, sull’efficienza ed efficacia dei servizi o comunque in maniera non conforme all’Allegato Tecnico, procede a contestare formalmente tale inadempimento a mezzo PEC.
Le penali. Il Ministero della difesa attesta105 che l’applicazione delle penali è imputabile a inadempimenti parziali. Le principali cause di inadempimento sono: il ritardo nell’approntamento a verifica di conformità o nella consegna; i ritardi nel completamento delle prestazioni; l’inesatto adempimento degli obblighi previsti dal disciplinare tecnico. Secondo l’amministrazione, l’applicazione delle penali è contenuta entro livelli fisiologici, considerata la rilevanza delle procedure di affidamento e la complessità tecnologica delle prestazioni. Limitata risulta la disapplicazione delle penali rispetto a quelle contestate, dovute al ricalcolo dei tempi di ritardo nell’esecuzione o al riconoscimento di cause non imputabili al fornitore. Secondo il Ministero dell’istruzione106 nel periodo di riferimento non sono state applicate penali. Per i contratti pluriennali per l’affidamento dei servizi di sviluppo e gestione del sistema informativo del Ministero, le penali sono state applicate per 2 contratti stipulati nel 2012; negli anni 2014-2017 il numero delle penali applicate è 103 D.p.r. n. 236/2012, Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 104 Nota n. 13151 del 27 aprile 2018. 105 Nota n. 19502 del 7 marzo 2018. 106 Nota n. 13151 del 27 aprile 2018. stato di 4 nel 2014 e 3 nel 2016; inoltre, sono in fase istruttoria 12 nel 2014, 1 nel 2015 e 3 nel 2017; infine, non sono state applicate 2 nel 2014, 3 nel 2015, 13 nel 2016 e 3 nel 2017.
Le penali. 0.Xx caso di ritardi, non imputabili ad Arpa FVG ovvero a forza maggiore, verranno applicate come segue: Piano di manutenzione preventiva: In caso di mancata presentazione del PMP entro i termini previsti si applicherà all’Appaltatore una penale, pari ad € 1.000,00 Relazione semestrale: In caso di mancata presentazione nei termini della relazione semestrale, si applicherà all’Appaltatore una penale, per ogni giorno solare di ritardo, pari allo 0,3 per mille dell’importo totale del canone a contratto di due trimestri;
Le penali. 1. Il capitolato o le lettere d’invito a presentare offerta nell’ambito di procedure negoziate sotto soglia comunitaria prevedono l’importo e i casi di applicabilità delle penalità in conseguenza di inadempienza o di ritardo.
Le penali. 1. Il capitolato prevede l’importo e i casi d’applicabilità delle penalità in conseguenza di inadempienza o di ritardo.
Le penali. Le penali verranno applicate secondo i seguenti parametri ed in riferimento all’art. 2 “Requisiti dell’Offerta”: 500€ cadauno per la mancanza durante le serate del PSF 2011 di ognuno dei materiali, strumentazioni o personale richiesti ai punti da 1 a 12; 500€ cadauno in caso non vengano rispettati i criteri citati ai punti da 16 a 22; 50€ per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna delle statistiche rispetto a come richiesto al punto 23. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente paragrafo non esonera la Ditta Aggiudicataria dall’adempimento delle obbligazioni per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. L’importo relativo alla penale sarà trattenuto sul pagamento della fattura. È inoltre fatto salvo il risarcimento del maggiore danno. Le penali potranno essere applicate fino alla concorrenza massima del 10% del totale dell’offerta economica dell’Aggiudicataria. Al superamento di tale limite, Lepida S.p.A. si riserva il diritto di risolvere il contratto come meglio specificato nei successivi paragrafi.
Le penali. Nel caso che il fornitore non rispetti l'accordo di servizio, in tutto od in parte, va sanzionato con delle penali. E' bene osservare che le penali non hanno come obiettivo quello di far risparmiare il committente in funzione di un minore livello di servizio ricevuto. D'altra parte, difficilmente il valore delle penali può essere commisurato al danno realmente subito, per il quale lo strumento contrattuale più adeguato è quello delle clausole di responsabilità e delle cauzioni. Nei contratti è comunque norma inserire penali che servono a ridurre il corrispettivo del servizio, modulandolo proporzionalmente alla minore quantità o qualità del servizio effettivamente ricevuto. Poiché il contratto definisce un corrispettivo commisurato al servizio erogato, è una logica conseguenza che il committente non debba pagare per quello che non ha ricevuto, qualora il livello di servizio realmente erogato sia inferiore a quello atteso. Tuttavia, le penali devono essere viste, all'interno di un accordo di servizio, anche come uno strumento di governo dei contratti, a disposizione del committente. Attraverso questo strumento, il committente deve poter prevenire i danni maggiori, utilizzandole come segnale di allarme che indirizza il fornitore verso le più adeguate azioni correttive a fronte di eventuali inadempienze. La formalizzazione dell'allarme, evidenziata dal sanzionamento, responsabilizza il fornitore a tutti i livelli di gestione del contratto. L'utilizzo delle penali come riduzione del corrispettivo del servizio dovrebbe fondarsi su una logica di flessibilità, in quanto una certa percentuale di errori o comunque una certa distanza tra i livelli di servizio teoricamente raggiungibili e quelli effettivamente conseguibili è fisiologica in qualunque contesto, al di là degli sforzi compiuti dal fornitore per minimizzarla. In altre parole, chiedere al fornitore il rispetto al 100% dei livelli di servizio teoricamente raggiungibili per un dato servizio, si legherebbe a dei costi molto probabilmente inaccettabili per il committente. Allo stesso modo l'applicazione di una penale in relazione ad un singolo evento appare inutilmente persecutoria nei confronti del fornitore e controproducente per gli effetti destabilizzanti che potrebbe indurre nel rapporto contrattuale. L'entità di queste penali dovrà essere definita in modo da far sì che la loro applicazione eroda il margine del fornitore, senza per questo venire a rappresentare una reale perdita che ne provochi il disinter...