Pensione complementare Clausole campione

Pensione complementare. I giornalisti assunti ai sensi del presente contratto possono, su richiesta, aderire al Fondo di Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani. L’iscrizione al Fondo deve essere notificata all’azienda dal singolo giornalista interessato. Con l’iscrizione il giornalista destina alla pensione complementare l’importo annuo del trattamento di fine rapporto maturato in azienda dalla data di iscrizione al Fondo. In aggiunta al TFR il giornalista può destinare al Fondo un contributo in misura percentuale della propria retribuzione mensile. Quando tale contributo sia pari o comunque superiore allo 0,10% della retribuzione, l’azienda è tenuta a versare un contributo a suo carico pari all’1% della retribuzione mensile. È compito dell’azienda provvedere alle trattenute mensili e ai versamenti al Fondo, secondo le modalità previste dal Fondo stesso.
Pensione complementare. 2.1 Le parti confermano che il Fondo Eurofer è il fondo di previdenza complementare per i lavoratori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Sono, pertanto, confermati tutti i relativi accordi in vigore alla data di stipula del presente contratto. 2.2 I contributi dovuti al Fondo Eurofer sono computati sugli elementi della retribuzione mensile sotto richiamati: a) minimi contrattuali, di cui al punto 3 dell’art. 68 del CCNL Mobilità/Area AF; b) superminimo individuale, di cui al punto 4 dell’art. 68 del CCNL Mobilità/Area AF; c) aumenti periodici di anzianità, di cui all’art. 69 del CCNL Mobilità/Area AF; d) indennità di funzione Quadri, di cui all’art. 71 del CCNL Mobilità/Area AF; e) salario professionale, di cui all’art. 72 del CCNL Mobilità/Area AF. Il contributo paritetico a carico del datore di lavoro e del lavoratore associato, calcolato sugli elementi sopra individuati, è dovuto nella misura di: 1% a carico del lavoratore; 1% a carico del datore di lavoro. 2.3 In attuazione del comma 2 dell’art. 37 (Welfare) del CCNL Mobilità/Area AF, a far data dal 1.1.2017 le Società del Gruppo FS destineranno la somma annua di € 100,00 di costo aziendale al Fondo Eurofer, per ogni lavoratore occupato a tempo indeterminato, compresi i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante. Per i lavoratori non iscritti al Fondo Eurofer alla data del 1.1.2017, la somma annua di cui al precedente capoverso verrà destinata al “Comparto garantito” del Fondo stesso. Per i lavoratori già iscritti al Fondo Eurofer alla data del 31.12.2016 o che vi aderiranno in forma esplicita successivamente a tale data, la somma annua di cui al precedente primo capoverso verrà destinata al Comparto del Fondo scelto dal lavoratore.
Pensione complementare. 2.1 Le parti confermano che il Fondo Eurofer è il fondo di previdenza complementare per i lavoratori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Sono, pertanto, confermati tutti i relativi accordi in vigore alla data di stipula del presente contratto. 2.2 A decorrere dal 1° settembre 2012 i contributi dovuti al Fondo Eurofer saranno computati sugli elementi della retribuzione mensile sotto richiamati: a) minimi contrattuali, di cui al punto 3 dell’art. 68 del CCNL Mobilità/Area AF; b) superminimo individuale, di cui al punto 4 dell’art. 68 del CCNL Mobilità/Area AF; c) aumenti periodici di anzianità, di cui all’art. 69 del CCNL Mobilità/Area AF; d) indennità di funzione Quadri, di cui all’art. 71 del CCNL Mobilità/Area AF; e) salario professionale, di cui all’art. 72 del CCNL Mobilità/Area AF. Il contributo paritetico a carico del datore di lavoro e del lavoratore associato, calcolato sugli elementi sopra individuati, è dovuto nella misura di: 1% a carico del lavoratore; 1% a carico del datore di lavoro.
Pensione complementare. Le Parti, condividendo l’importanza che assume l’istituzione di forme di previdenza integrativa complementare e nell’intento di conciliare le attese di tutela previdenziale dei lavoratori con l’esigenza delle aziende di contenere i costi entro limiti compatibili, si attiveranno a costituire un sistema di previdenza complementare volontario con la costituzione di un Fondo Pensione Nazionale, il cui costo per le parti dovrà essere contenuto nei seguenti limiti: Contributi e prestazioni - All’atto di adesione dovrà essere versata una quota associativa pari a € 25,00 (di cui Euro 5,00 a carico del lavoratore) secondo modalità che verranno definite dal Regolamento da redigere a cura dell’ENMOA.
Pensione complementare. I giornalisti possono, su richiesta, aderire e destinare al Fondo di Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani l’importo annuo del TFR maturato in azienda L’iscrizione al Fondo deve essere notificata all’azienda dal giornalista interessato