Pensione complementare. 2.1 Le parti confermano che il Fondo Eurofer è il fondo di previdenza complementare per i lavoratori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Sono, pertanto, confermati tutti i relativi accordi in vigore alla data di stipula del presente contratto. 2.2 A decorrere dal 1° settembre 2012 i contributi dovuti al Fondo Eurofer saranno computati sugli elementi della retribuzione mensile sotto richiamati: a) minimi contrattuali, di cui al punto 3 dell’art. 68 del CCNL Mobilità/Area AF; b) superminimo individuale, di cui al punto 4 dell’art. 68 del CCNL Mobilità/Area AF; c) aumenti periodici di anzianità, di cui all’art. 69 del CCNL Mobilità/Area AF; d) indennità di funzione Quadri, di cui all’art. 71 del CCNL Mobilità/Area AF; e) salario professionale, di cui all’art. 72 del CCNL Mobilità/Area AF. Il contributo paritetico a carico del datore di lavoro e del lavoratore associato, calcolato sugli elementi sopra individuati, è dovuto nella misura di: 1% a carico del lavoratore; 1% a carico del datore di lavoro.
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Samples: Contratto Aziendale Di Gruppo Fs, Contratto Aziendale Di Gruppo Fs
Pensione complementare. 2.1 Le parti confermano che il Fondo Eurofer è il fondo di previdenza complementare per i lavoratori delle Società So- cietà del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Sono, pertanto, confermati tutti i relativi accordi in vigore alla data di stipula del presente contratto.
2.2 A decorrere dal 1° settembre 2012 i contributi dovuti al Fondo Eurofer saranno computati sugli elementi della retribuzione mensile sotto richiamati:
a) minimi contrattuali, di cui al punto 3 dell’art. 68 del CCNL Mobilità/Area AF;
b) superminimo individuale, di cui al punto 4 dell’art. 68 del CCNL Mobilità/Area AF;
c) aumenti periodici di anzianità, di cui all’art. 69 del CCNL Mobilità/Area AF;
d) indennità di funzione Quadri, di cui all’art. 71 del CCNL Mobilità/Area AF;
e) salario professionale, di cui all’art. 72 del CCNL MobilitàMo- bilità/Area AF. Il contributo paritetico a carico del datore di lavoro e del lavoratore associato, calcolato sugli elementi sopra individuatiindi- viduati, è dovuto nella misura di: 1% a carico del lavoratore; 1% a carico del datore di lavoro.
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Pensione complementare. 2.1 Le parti confermano che il Fondo Eurofer è il fondo di previdenza complementare per i lavoratori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Sono, pertanto, confermati tutti i relativi accordi in vigore alla data di stipula del presente contratto.
2.2 A decorrere dal 1° settembre 2012 i contributi dovuti al Fondo Eurofer saranno computati sugli elementi della retribuzione mensile sotto richiamati:
a) minimi contrattuali, di cui al punto 3 dell’artdell'art. 68 del CCNL Mobilità/Area AF;
b) superminimo individuale, di cui al punto 4 dell’artdell'art. 68 del CCNL Mobilità/Area AF;:
c) aumenti periodici di anzianità, di cui all’artall'art. 69 del CCNL Mobilità/Area AF;
d) indennità di funzione Quadri, di cui all’artall'art. 71 del CCNL Mobilità/Area AF;
e) salario professionale, di cui all’artall'art. 72 del CCNL Mobilità/Area AF. Il contributo paritetico a carico del datore di lavoro e del lavoratore associato, calcolato sugli elementi sopra individuati, è dovuto nella misura di: 1% a carico del lavoratore; 1% a carico del datore di lavoro.
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