Common use of Pensione complementare Clause in Contracts

Pensione complementare. 2.1 Le parti confermano che il Fondo Eurofer è il fondo di previdenza complementare per i lavoratori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Sono, pertanto, confermati tutti i relativi accordi in vigore alla data di stipula del presente contratto. 2.2 I contributi dovuti al Fondo Eurofer sono computati sugli elementi della retribuzione mensile sotto richiamati: a) minimi contrattuali, di cui al punto 3 dell’art. 68 del CCNL Mobilità/Area AF; b) superminimo individuale, di cui al punto 4 dell’art. 68 del CCNL Mobilità/Area AF; c) aumenti periodici di anzianità, di cui all’art. 69 del CCNL Mobilità/Area AF; d) indennità di funzione Quadri, di cui all’art. 71 del CCNL Mobilità/Area AF; e) salario professionale, di cui all’art. 72 del CCNL Mobilità/Area AF. Il contributo paritetico a carico del datore di lavoro e del lavoratore associato, calcolato sugli elementi sopra individuati, è dovuto nella misura di: 1% a carico del lavoratore; 1% a carico del datore di lavoro. 2.3 In attuazione del comma 2 dell’art. 37 (Welfare) del CCNL Mobilità/Area AF, a far data dal 1.1.2017 le Società del Gruppo FS destineranno la somma annua di € 100,00 di costo aziendale al Fondo Eurofer, per ogni lavoratore occupato a tempo indeterminato, compresi i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante. Per i lavoratori non iscritti al Fondo Eurofer alla data del 1.1.2017, la somma annua di cui al precedente capoverso verrà destinata al “Comparto garantito” del Fondo stesso. Per i lavoratori già iscritti al Fondo Eurofer alla data del 31.12.2016 o che vi aderiranno in forma esplicita successivamente a tale data, la somma annua di cui al precedente primo capoverso verrà destinata al Comparto del Fondo scelto dal lavoratore.

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