PERDITA DEI REQUISITI NECESSARI ALLE PERSONE ASSICURATE. Nel caso in cui, nel corso della durata dell’assicurazione, l’Assicurato inizialmente designato dall’Aderente nel Modulo di Adesione perda uno dei requisiti di cui al precedente art. 2.2, l’Aderente ha l’obbligo di fornire comunicazione scritta con lettera raccomandata alle Compagnie Assicuratrici. In ogni caso le garanzie cessano di avere effetto dal giorno della perdita dei requisiti di cui all’art. 2.2. All’Aderente verrà restituito il premio versato, al netto delle imposte di legge, relativo al periodo per il quale le garanzie non hanno avuto effetto. L’importo restituito sarà determinato con le modalità indicate al successivo art. 13.1.
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