Ispezione delle cose assicurate. La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Ispezione delle cose assicurate. La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Ispezione delle cose assicurate. I rappresentanti della Società hanno libero accesso sul luogo dei lavori in qualunque ragionevole momento e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi al rischio.
Ispezione delle cose assicurate. Assimoco ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.
Ispezione delle cose assicurate. La Compagnia ha sempre diritto di visitare le cose assicurate e l’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Ispezione delle cose assicurate. Art.13 Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
Ispezione delle cose assicurate. Genertel ha sempre il diritto di ispezionare i beni da assicurare o già assicurati; l’assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni necessarie.
Ispezione delle cose assicurate. La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate, il Contraente e l’Aderente-Assicurato (e/o il proprietario del Fabbricato se diverso dall’Aderente-Assicurato) hanno l’obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Ispezione delle cose assicurate. La Compagnia ha sempre il diritto di visitare il Fabbricato nel quale viene svolta l’Attività Assicurata e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire la collaborazione a ciò necessaria.
Ispezione delle cose assicurate. Art.13 Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio Art.14 Coassicurazione e delega