Perdita del trattamento economico di malattia. 1. Il ritardato invio del certificato medico (protocollo) e/o l’impossibilità di effettuare tem- pestivamente la visita medica di controllo, per cause addebitabili al lavoratore/trice, com- portano, salvo comprovati casi di impedimento da parte del lavoratore/trice ad attenersi ai termini previsti, la riduzione del trattamento economico di malattia secondo le moda- lità previste dall’Inps. 2. Il mancato reperimento del lavoratore/trice nelle fasce orarie di reperibilità, oltre al- l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 5, Legge 11 novembre 1983, n. 638, comma 14, comporta l’obbligo dell’immediato rientro nell’azienda utilizzatrice. 3. In caso di mancato rientro, l’assenza è considerata ingiustificata.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Perdita del trattamento economico di malattia. 1. Il ritardato invio del certificato medico (protocollo) e/o l’impossibilità l'impossibilità di effettuare tem- pestivamente tempestivamente la visita medica di controllo, per cause addebitabili al lavoratore/trice, com- portanocomportano, salvo comprovati casi di impedimento da parte del lavoratore/trice lavoratore ad attenersi ai termini previsti, la riduzione del trattamento economico di malattia secondo le moda- lità modalità previste dall’Inpsdall'Inps.
2. Il mancato reperimento del lavoratore/trice lavoratore nelle fasce orarie di reperibilità, oltre al- l’applicazione all'applicazione delle sanzioni previste dall’articolo dall'art. 5, Legge 11 novembre 1983, n. 638, comma 14, comporta l’obbligo dell’immediato l'obbligo dell'immediato rientro nell’azienda nell'azienda utilizzatrice.
3. In caso di mancato rientro, l’assenza l'assenza è considerata ingiustificata.
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Perdita del trattamento economico di malattia. 1. Il ritardato invio del certificato medico (protocollo) e/o l’impossibilità di effettuare tem- pestivamente tempestivamente la visita medica di controllo, per cause addebitabili al lavoratore/trice, com- portanocomportano, salvo comprovati casi di impedimento da parte del lavoratore/trice lavoratore ad attenersi ai termini previsti, la riduzione del trattamento economico di malattia secondo le moda- lità modalità previste dall’Inps.
2. Il mancato reperimento del lavoratore/trice lavoratore nelle fasce orarie di reperibilità, oltre al- l’applicazione all’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo dall’art. 5, Legge 11 novembre 1983, n. 638, comma 14, comporta l’obbligo dell’immediato rientro nell’azienda utilizzatrice.
3. In caso di mancato rientro, l’assenza è considerata ingiustificata.
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Perdita del trattamento economico di malattia. 1. Il ritardato invio del certificato medico (protocollo) e/o l’impossibilità di effettuare tem- pestivamente tempestivamente la visita medica di controllo, per cause addebitabili al lavoratore/trice, com- portanocomportano, salvo comprovati casi di impedimento da parte del lavoratore/trice lavoratore ad attenersi ai termini previsti, la riduzione del trattamento economico di malattia secondo le moda- lità modalità previste dall’Inpsdall’INPS.
2. Il mancato reperimento del lavoratore/trice lavoratore nelle fasce orarie di reperibilità, reperibilità oltre al- l’applicazione all’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo dall’art. 5, Legge 11 novembre 198311/11/1983, n. 638, comma 14, comporta l’obbligo dell’immediato rientro nell’azienda utilizzatrice.
3. In caso di mancato rientro, l’assenza è considerata ingiustificata.
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Samples: CCNL 24/7/2008
Perdita del trattamento economico di malattia. 1. Il ritardato invio del certificato medico (protocollo) e/o l’impossibilità di effettuare tem- pestivamente tempestivamente la visita medica di controllo, per cause addebitabili al lavoratore/trice, com- portanocomportano, salvo comprovati casi di impedimento da parte del lavoratore/trice lavoratore ad attenersi ai termini previsti, la riduzione del trattamento economico di malattia secondo le moda- lità modalità previste dall’Inps.
. 2. Il mancato reperimento del lavoratore/trice lavoratore nelle fasce orarie di reperibilità, reperibilità oltre al- l’applicazione all’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo dall’art. 5, Legge 11 novembre 1983, n. 638, comma 14, comporta l’obbligo dell’immediato rientro nell’azienda utilizzatrice.
. 3. In caso di mancato rientro, l’assenza è considerata ingiustificata.
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Perdita del trattamento economico di malattia. 1. Il ritardato invio del certificato medico (protocollo) e/o l’impossibilità di effettuare tem- pestivamente ef- fettuare tempestivamente la visita medica di controllo, per cause addebitabili al lavoratore/trice, com- portanocomportano, salvo comprovati casi di impedimento da parte del lavoratore/trice lavoratore ad attenersi ai termini previstipre- visti, la riduzione del trattamento economico di malattia secondo secon- do le moda- lità modalità previste dall’Inps.
2. Il mancato reperimento del lavoratore/trice lavoratore nelle fasce orarie di reperibilitàrepe- ribilità, oltre al- l’applicazione all’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo dall’art. 5, Legge 11 novembre 1983, n. 638, comma 14, comporta l’obbligo dell’immediato rientro nell’azienda utilizzatrice.
3. In caso di mancato rientro, l’assenza è considerata ingiustificata.
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