Performance individuale Clausole campione

Performance individuale. Una quota non inferiore al 30% e non superiore al 50% delle risorse disponibili è destinata all’incentivazione della performance individuale. L’attribuzione della quota è effettuata avendo riguardo alla qualità dell’apporto effettivamente prestato individualmente sull’obiettivo. Nell’attribuzione delle quote si deve tendere alla valorizzazione dell’impegno profuso da ciascuno nel raggiungimento degli obiettivi assegnati e dell’apporto fornito rispetto ai risultati raggiunti. Si precisa che la valutazione della performance individuale deve tenere in considerazione la qualità del risultato individuale raggiunto e che, quindi, in tale valutazione il criterio di apprezzamento del risultato individuale conseguito non può essere legato alla presenza in servizio. L’impegno profuso e l’apporto fornito possono ritenersi significativi e rilevanti ai fini della corresponsione della quota solo se relativi ad almeno 60 giornate di effettivo servizio nell’anno. La quota, pertanto, dovrà essere erogata al personale che ha effettuato nell’annoalmeno n. 60 giornate di effettivo servizio.
Performance individuale. 1. La somma complessivamente destinata a remunerare la performance individuale dei dipendenti civili dell’AD ammonta a €1.130.382,64. Pertanto, in base al numero dei dipendenti in servizio al 1° gennaio 2017 l’importo pro capite teorico da riconoscere alla performance individuale è pari ad € 42,96 al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro, corrispondenti ad € 32,37 al netto degli oneri a carico del datore di lavoro. 2. Ai dipendenti che, in base al sistema di misurazione e valutazione della performance individuale, abbiano conseguito al termine del periodo valutativo un punteggio compreso tra: 0 e 40 non competerà alcun compenso correlato alla performance individuale 41 e 50 competerà un compenso pari al 75% dell’importo pro capite teorico correlato alla performance individuale 51 e 70 competerà un compenso pari al 75% dell’importo pro capite teorico correlato alla performance individuale 71 e 90 competerà un compenso pari al 100% dell’importo pro capite teorico correlato alla performance individuale 91 e 100 competerà un compenso pari al 100% dell’importo pro capite teorico correlato alla performance individuale Le somme che dovessero residuare in conseguenza dell’attribuzione di compensi inferiori alla misura del 100% dell’importo teorico previsto per la performance individuale saranno redistribuite in ragione delle medesime percentuali di merito assegnate in sede di valutazione della performance. 3. Qualora le somme accantonate in base a questo ed agli articoli precedenti non siano integralmente spese, le quote residue incrementeranno gli importi di cui al successivo art. 13, comma 1.
Performance individuale. 1. Sul tema della produttività per performance individuale l’ente intende proseguire la strada già intrapresa di un sistema permanente di valutazione della prestazione individuale supportato da un sistema informativo in grado di semplificare il compito del personale chiamato a svolgere il delicato ruolo di valutatore. Importante è il consolidamento della “cultura” della valutazione in modo da far sì che questo strumento acquisti una maggiore importanza sia nel sistema della produttività che nel sistema della progressione economica orizzontale. 2. La produttività per performance individuale viene riconosciuta al personale in base al sistema permanente di valutazione in essere al quale si rinvia. 3. Nella performance individuale è compreso il bonus delle eccellenze. 4. Agli ispettori in servizio presso il Servizio Ispettivo Comunale Casino', con esclusione dei dipendenti titolari di incarico di Posizione Organizzativa o Alta Professionalità e dei dipendenti che percepiscono E.D.R., viene riconosciuta, la performance individuale sulla base dell'attività di vigilanza svolta e degli incassi della Casa da Gioco. 5. Al restante personale assegnato al Servizio Ispettivo Casa da Gioco, con esclusione dei dipendenti con incarico di Posizione Organizzativa o Alta Professionalità, e dei dipendenti che percepiscono E.D.R., viene riconosciuta la performance individuale sulla base delle attività di supporto alle funzioni del servizio ispettivo. 6. La corresponsione dei compensi relativi alla performance individuale di cui ai commi 4 e 5 avverrà trimestralmente, in base ai risultati accertati con modalità, procedure e tempistiche stabilite nel sistema di valutazione.
Performance individuale. 1. Ai fini dell'attribuzione della quota di incentivo collegata alla performance individuale, l'Ente si avvale del sistema di valutazione idoneo a rilevare la qualità del contributo personale dimostrato ed i comportamenti professionali e organizzativi in base alla metodologia di valutazione vigente. 2. Tale metodologia si articola sui principi base stabiliti dalla norma (assegnazione obiettivo individuale, trasparenza della valutazione e misurabilità della prestazione, monitoraggio dell’andamento della prestazione, coinvolgimento del dipendente rispetto all’efficienza e produttività dell’Ente). 3. Rispetto al totale di quanto destinato alla performance (esclusi i progetti) l’ammontare destinato ai premi correlati alla performance individuale di cui al primo comma viene determinato annualmente. 4. Il cumulo con altre forme di incentivazione legate ad attività svolte in orario di servizio previste da specifiche disposizioni di legge (D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, compensi avvocati, ecc.) comporta abbattimenti del compenso attribuito a titolo di incentivo per la performance, secondo il seguente criterio: per ogni Euro di incentivo percepito, viene corrispondentemente ridotto di 50 centesimi il compenso spettante a titolo di performance. 5. Ai dipendenti che conseguono le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione vigente, è attribuita una maggiorazione del premio individuale. 6. La suddetta maggiorazione, che si aggiunge alla quota del premio individuale, corrisponde al 95% del premio medio a titolo di performance individuale del personale del Comparto per l’anno di riferimento. 7. Il sistema di valutazione definirà i criteri selettivi per il 4% del personale interessato. La percentuale può essere incrementata in relazione alle risorse e modalità dell’art. 22.
Performance individuale. Alla valutazione della performance individuale è finalizzata una quota pari ad €. 202.804,80dello specifico fondo per la retribuzione di risultato dell’anno 2020 + il 30% degli eventuali residui degli altri fondi contrattuali anno 2020 che per l’anno 2019 sono stati pari a €. 3.518.398,56 dirigenza medica e dirigenza sanitaria. Tali risorse sono ripartite tra i dirigenti medici e i dirigenti sanitari in maniera proporzionalmente non inferiore a quelle risultanti nell’anno 2019.
Performance individuale. 1. La misurazione della performance individuale del segretario, dei responsabili di P.O., in posizione di autonomia e di responsabilità viene collegata a:  indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta personale responsabilità;  raggiungimento di specifici obiettivi individuali;  qualità del contributo assicurato alla performance generale dell’Ente ed a quella della struttura di diretta appartenenza, alle competenze professionali e manageriali dimostrate;  alla capacità di differenziare la valutazione dei propri collaboratori. 2. La misurazione e la valutazione svolte dalle P.O., sulla performance individuale del personale sono tarate sulla base del sistema di misurazione e valutazione della performance e collegate a:  raggiungimento di specifici obiettivi individuali o di gruppo;  qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di rispettiva appartenenza;  competenze dimostrate e comportamenti professionali ed organizzativi.
Performance individuale. DIPARTIMENTO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE 1. La quota del Fondo di cui alla lettera b) del precedente art. 3 è erogata a fronte del contributo professionale apportato dal dipendente, valutato in conformità alle normative vigenti. La ripartizione delle risorse è correlata all’apporto partecipativo effettivamente prestato (dato dalla presenza in servizio del personale interessato), al sistema di valutazione del personale di cui all’art. 1 (secondo i parametri di cui all’allegato B) e avviene, altresì, sulla base dei coefficienti di cui all’allegato C.
Performance individuale. La misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile di posizione organizzativa è collegata:
Performance individuale. 1. Performance individuale – Secondo quanto previsto dall’articolo 77, commi 2, lett. b), e 3, del CCNL del comparto Funzioni centrali, nell’ambito della contrattazione di sede territoriale, viene stanziato un importo pari a € 1.810.000,00 per finanziare la performance individuale. Secondo quanto previsto dal sistema di valutazione del personale non dirigenziale (prot. n. 24622 del 1° dicembre 2014), tale premio è ripartito valorizzando i due fattori della valutazione individuale – il contributo individuale e i risultati della struttura – opportunamente riproporzionati al valore 100 e mediati tra loro in relazione ai pesi di seguito assegnati: - il 50 per cento per il contributo individuale rilevato dai punteggi attribuiti in relazione ai comportamenti professionali e alle competenze espresse; - il 50 per cento per i risultati della struttura rilevati attraverso il punteggio conseguito dal dirigente – ovvero dalla media ponderata dei risultati dei dirigenti nel caso di eventuali avvicendamenti – dell’ufficio dove il dipendente presta servizio al netto del punteggio assegnato per il parametro delle capacità manageriali. Il compenso legato alla performance individuale per l'anno 2018 è attribuito al personale sulla base dei seguenti parametri, tenuto altresì conto delle ore di lavoro ordinario effettivamente prestate: - in misura pari a zero per punteggi di valutazione inferiori a 50; - in misura proporzionale al punteggio di valutazione ottenuto per punteggi da ≥50 a ≤95; - in misura pari al punteggio di valutazione ottenuto e comunque con importi più elevati di almeno il 30%, rispetto al valore medio pro capite delle risorse destinate alla retribuzione di risultato per punteggi >95.
Performance individuale. 1. La somma complessivamente destinata a remunerare la performance individuale dei dipendenti civili dell’AD ammonta a €1.130.382,64. Pertanto, in base al numero dei dipendenti in servizio al 1° gennaio 2017 l’importo pro capite teorico da riconoscere alla performance individuale è pari ad € 42,96 al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro, corrispondenti ad 2. Ai dipendenti che, in base al sistema di misurazione e valutazione della performance individuale, abbiano conseguito al termine del periodo valutativo un punteggio compreso tra: 0 e 40 non competerà alcun compenso correlato alla performance individuale 41 e 50 competerà un compenso pari al 75% dell’importo pro capite teorico correlato alla performance individuale 51 e 70 competerà un compenso pari al 75% dell’importo pro capite teorico correlato alla performance individuale 71 e 90 competerà un compenso pari al 100% dell’importo pro capite teorico correlato alla performance individuale 91 e 100 competerà un compenso pari al 100% dell’importo pro capite teorico correlato alla performance individuale CCNI sul FUA 2017 – Ministero della Difesa Importo € 45,45 mensili 1. L’indennità per sede disagiata compete in misura unica mensile ai dipendenti in servizio presso località particolarmente isolate e disagiate, già individuate come tali per il personale militare. 2. La stessa compete anche a quel personale che si rechi nelle predette sedi saltuariamente per motivi di servizio in ragione di 1/22 o 1/26 a seconda dell’articolazione dell’orario di lavoro su 5 o 6 giorni settimanali. 3. L'indennità va corrisposta per tutti i giorni di effettivo servizio prestato e non si corrisponde durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa. 4. La decurtazione deve essere operata in ragione di un trentesimo per ciascun giorno di assenza, comprendendo nel computo i giorni festivi e i sabati inclusi nel periodo di assenza. (*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore