PERMESSI E CONGEDI. (Congedo per matrimonio)
PERMESSI E CONGEDI. Congedo per matrimonio
PERMESSI E CONGEDI. (Permessi retribuiti)
PERMESSI E CONGEDI. Congedo per matrimonio / unione civile
PERMESSI E CONGEDI. CONGEDO PER MATRIMONIO
(1) Il personale, che non sia in periodo di prova, ha diritto ad un congedo straordinario retribuito di quindici giorni di calendario per contrarre matrimonio.
(2) La richiesta di congedo matrimoniale deve essere avanzata dal lavoratore con almeno dieci giorni di anticipo.
(3) Il datore di lavoro dovrà concedere il congedo straordinario con decorrenza dal terzo giorno antecedente la celebrazione del matrimonio.
(4) Il personale ha l'obbligo di esibire alla fine del congedo regolare documentazione dell'avvenuta celebrazione.
(5) Il lavoratore potrà richiedere la proroga del congedo per altri cinque giorni senza retribuzione.
PERMESSI E CONGEDI. Al personale retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio il trattamento per i permessi individuali di cui agli articoli 113, 114 e 115 del presente Contratto verrà liquidato sulla base della retribuzione calcolata ai sensi dell'articolo 311.
PERMESSI E CONGEDI. Permessi 35 Art. 44 - Congedi 35
PERMESSI E CONGEDI. 7.1 Si conferma il riconoscimento al lavoratore del diritto ad un permesso retribuito di tre giorni complessivi all’anno in caso di decesso del coniuge, di parenti entro il secondo grado o del convivente (purché, in questo ultimo caso, la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica) o di parenti entro il primo grado del coniuge o del convivente (purché, in questo ultimo caso, la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica). Per fruire del permesso il lavoratore è tenuto ad avvertire l’azienda dell’evento che da titolo al permesso medesimo ed i giorni nei quali sarà utilizzato, oltreché alla presentazione della relativa certificazione;
7.2 Ai dipendenti che necessitino di effettuare visite mediche specialistiche, ad eccezione di quelle odontoiatriche, ove non sia possibile effettuarle fuori dall’orario di lavoro, continuerà ad essere riconosciuto permesso retribuito limitatamente al tempo necessario ad effettuare la visita medica e per i 30 minuti precedenti e successivi alla medesima, per un limite massimo di 20 ore annue. Detto riconoscimento è subordinato alla preventiva comunicazione, alla prestazione lavorativa, ancorché parziale, effettuata nella giornata e alla presentazione della documentazione attestante il giorno, l’orario della visita e la relativa durata. Le ore di prestazione lavorativa rese nella medesima giornata saranno computate a tutti gli effetti quali ore di lavoro Ordinarie, e come tali compensate, nel limite massimo di 8 ore. Il permesso retribuito di cui sopra, con le medesime modalità, potrà essere fruito anche nel caso in cui il medico specialista ritenga necessario effettuare ulteriori accertamenti clinici/diagnostici, dietro presentazione della prescrizione del medico specialista e la documentazione attestante il giorno, l’orario e la durata della loro effettuazione. Fermo restando il limite massimo di cui sopra;
7.3 Le parti confermano la possibilità per i lavoratori assenti dal lavoro per malattia del bambino entro l’ottavo anno di vita, in forza delle modalità previste dall’art. 3 co. 4 della Legge 08 Marzo 2000, di poter attingere per la copertura economica dal monte ore di permessi retribuiti di cui all’art. 140 del vigente CCNL.
PERMESSI E CONGEDI. Fermo restando quanto disposto dalla legge in materia di permessi e congedi, l’Agente, su domanda degli interessati, può accordare permessi di assenze e congedi per giustificati motivi privati. Tali permessi non possono essere compensati con il periodo di ferie annuale. Durante l’assenza per permessi o congedi, la retribuzione decorre normalmente. Il lavoratore, previo preavviso di un giorno, ha comunque diritto a richiesta a permessi retribuiti per la durata massima di cinque ore l’anno. In caso di morte dei genitori, del coniuge, del convivente, dei figli e dei parenti entro il secondo grado sarà concesso al lavoratore un permesso non inferiore a 3 giorni lavorativi senza privazione dello stipendio. A tutti i lavoratori verrà concesso in caso di matrimonio un periodo continuativo di 15 giorni di congedo retribuito non computabile nel periodo delle ferie annuali. Durante tale congedo i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti in attività di servizio.
PERMESSI E CONGEDI. 1. Il personale ATA, ha diritto, a domanda alle seguenti tipologie di permessi: - permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari, così come disciplinato dall’art. 31 del CCNL 2016-2018; - permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge, così come disciplinato dall’art. 32 del CCNL 2016-2018; - assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, così come disciplinato dall’art. 33 del CCNL 2016-2018.